(Sergio Briguglio 21/9/1994)

 

PROPOSTA DI LEGGE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

 

Articolo 1: Obblighi degli operatori di frontiera

1. E' fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro in uscita, con data, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari che escono dal territorio dello Stato. E' fatto altresi' obbligo ai posti di frontiera di rilevare i dati di detti cittadini e trasmetterli al centro elaborazione dati del ministero dell'Interno.

 

Articolo 2: Lavoro stagionale

1. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, ha durata di sei mesi e consente il rilascio del libretto di lavoro e l'instaurazione di rapporti di lavoro a carattere stagionale, anche nelle more di detto rilascio.

2. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' rilasciato al cittadino straniero extracomunitario che ha fatto regolarmente ingresso nel territorio dello Stato, munito di visto di ingresso per lavoro stagionale, e che ne avanza richiesta entro otto giorni dalla data di ingresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39. Detto permesso e' altresi' rilasciato, su richiesta, al cittadino straniero extracomunitario che possegga i requisiti stabiliti da eventuale decreto emanato ai sensi del comma 7.

3. Salvo che abbia titolo al rilascio di altro permesso di soggiorno, il titolare del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' tenuto, entro quindici giorni dalla data di scadenza del permesso, a lasciare il territorio dello Stato, dopo aver comunicato, con apposita dichiarazione, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione le informazioni relative all'attivita' lavorativa svolta, specificando, per ciascun rapporto di lavoro, la durata, il reddito maturato e gli elementi necessari all'identificazione del datore di lavoro. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. Salvo che detta dichiarazione risulti non veritiera, al lavoratore straniero extracomunitario e' assicurato, ai sensi dell'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n.153, l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per il periodo di lavoro dichiarato.

4. Al titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale che ottempera agli obblighi di cui al comma 3 e' rilasciato un certificato attestante l'avvenuto adempimento e recante gli estremi del permesso di soggiorno. La presentazione di detto certificato e del timbro apposto sul passaporto all'atto della regolare uscita dal territorio dello Stato costituisce, al momento della richiesta di visto di ingresso per lavoro stagionale nell'anno solare successivo, titolo di precedenza rispetto ai lavoratori stranieri extracomunitari privi di tale documentazione.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validita' e' convertito, su richiesta del titolare e in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato per la quale vi sia l'autorizzazione al lavoro rilasciata dagli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in un permesso per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni.

6. Riguardo agli obblighi ed ai diritti di cui ai commi 3, 4 e 5, e' data informazione scritta al lavoratore straniero extracomunitario in lingua a lui comprensibile, da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, all'atto del rilascio del permesso di soggiorno.

7. In considerazione del verificarsi di particolari condizioni di emergenza e per motivi di carattere umanitario o di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, puo' stabilire, con apposito decreto, di consentire l'eventuale ingresso e il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale a cittadini stranieri extracomunitari che per qualsiasi motivo non abbiano titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo di un altro tipo di permesso di soggiorno. Nel decreto sono stabiliti i requisiti necessari per il rilascio del permesso e, ove gli interessati non si trovino gia' nel territorio dello Stato, del visto di ingresso.

8. Nell'ambito della programmazione annuale dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' indicato anche il numero massimo di visti di ingresso per lavoro stagionale rilasciabili nell'anno solare al quale la programmazione si riferisce. Detto numero non puo' essere inferiore al numero complessivo di certificati rilasciati, ai sensi del comma 4, nel corso dei dodici mesi precedenti la programmazione. Per la sua determinazione si tiene conto delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. Si tiene altresi' conto della possibilita' che, in ottemperanza a decreti emanati ai sensi del comma 7, si debba procedere al rilascio di permessi di soggiorno per lavoro stagionale al di fuori della programmazione dei flussi di ingresso.

9. Presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane negli Stati non appartenenti all'Unione Europea sono istituite speciali liste, nelle quali sono iscritti i cittadini stranieri extracomunitari che presentano domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale. Dette liste sono utilizzate per l'accoglimento graduale delle richieste, fino a completamento del contingente indicato, ai sensi del comma 8, nella programmazione annuale dei flussi. La graduatoria e' costituita

a) accordando la precedenza ai cittadini stranieri extracomunitari che presentano la documentazione di cui al comma 4 entro sessanta giorni dalla data di scadenza del precedente permesso di soggiorno per lavoro stagionale;

b) prendendo in considerazione la data di presentazione della domanda di rilascio del visto.

10. Al cittadino straniero extracomunitario che, avendone presentato domanda, non ottenga il rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale, a causa dell'avvenuto completamento del contingente indicato nella programmazione, e che avanzi analoga richiesta di ingresso nell'anno solare successivo, e' attribuita, ai fini della definizione della graduatoria di cui al comma 9, la data di presentazione della prima domanda.

11. Ai fini del provvedimento di respingimento alla frontiera, di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, non e' considerato sprovvisto di mezzi lo straniero munito di visto di ingresso per lavoro stagionale.

12. Al cittadino straniero extracomunitario, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, che viola le disposizioni relative al soggiorno di cui al comma 3 si applica il disposto dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

13. Il lavoratore extracomunitario a carico del quale risultano violazioni delle disposizioni in materia di soggiorno per lavoro stagionale non potra' ottenere un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale nei due anni successivi a quello in cui la violazione ha avuto luogo.

14. Al datore di lavoro che occupa irregolarmente alle sue dipendenze il lavoratore stagionale extracomunitario si applicano le sanzioni previste dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n.943.

15. In caso di rimpatrio, il lavoratore straniero extracomunitario, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati. Tuttavia le somme corrispondenti ai contributi versati per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti sono liquidate al lavoratore, su sua richiesta, anche qualora non sussistano i requisiti minimi previsti dalla legge per l'ottenimento della pensione.

 

Articolo 3: Regolarizzazione del soggiorno di cittadini extracomunitari gia' presenti nel territorio dello Stato.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini stranieri extracomunitari, presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio dello Stato, per i quali un datore di lavoro dichiara la propria disponibilita' all'assunzione regolare, o che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini regolarmente residenti in Italia, oppure di aver effettuato prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva non inferiore a novanta giornate lavorative, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni e rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39. Ai cittadini stranieri extracomunitari che richiedono la regolarizzazione e per i quali non ricorrono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, puo' tuttavia essere rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

2. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero, di cui al comma 1, e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. Se in seguito a detti controlli la dichiarazione risulta falsa il permesso di soggiorno e' immediatamente revocato. La falsa dichiarazione e' punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15.

3. Ai cittadini stranieri extracomunitari, presenti nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi diritto ad essere ammessi nel territorio nazionale per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, e che ne facciano richiesta presso gli appositi uffici della questura o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ovvero, se sono titolari di un permesso di soggiorno in corso di validita', e' consentito di convertirlo in un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.)

4. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonche' per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono altresi' tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I cittadini stranieri extracomunitari che avanzano richiesta di regolarizzazione ai sensi del presente articolo non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

6. Chiunque, in relazione a cittadini stranieri extracomunitari di cui al comma precedente, ha contravvenuto alle disposizioni legislative in materia di ospitalita' a cittadini stranieri, di cui all'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n.152, non e' soggetto a sanzioni penali o amministrative, se adempie agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I richiedenti asilo che invocano le disposizioni di cui ai commi 1 o 3 non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo agli interventi di prima assistenza di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

8. Se alla data di scadenza di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non sussistono i requisiti per il rinnovo, al cittadino straniero extracomunitario avente diritto ad essere ammesso nel territorio nazionale per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 Dicembre 1986, n.943, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.