(Sergio Briguglio 19/9/1994)

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINI STRANIERI ETRACOMUNITARI

(Testo provvisorio)

 

Articolo 1: Obblighi degli operatori di frontiera

1. E' fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro in uscita, con data, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari che escono dal territorio dello Stato. E' fatto altresi' obbligo ai posti di frontiera di rilevare i dati di detti cittadini e trasmetterli al centro elaborazione dati del ministero dell'Interno.

(Nota: Scopo di questo articolo e' quello di completare il disposto del comma 2 dell'articolo 2 della legge 39/90 in modo tale da avere contezza di eventuali violazioni delle norme sul soggiorno da parte di cittadini stranieri.)

 

Articolo 2: Lavoro stagionale

1. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, ha durata di sei mesi e consente il rilascio del libretto di lavoro e l'instaurazione di rapporti di lavoro a carattere stagionale, anche nelle more di detto rilascio.

(Nota: E' esplicitamente affermato che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' gia' previsto dalla legge 39/90. La possibilita' di instaurare rapporti di lavoro anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro e' prevista allo scopo di salvaguardare il lavoratore da ritardi burocratici.)

2. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' rilasciato al cittadino straniero extracomunitario che ha fatto regolarmente ingresso nel territorio dello Stato, munito di visto di ingresso per lavoro stagionale, e che ne avanza richiesta entro otto giorni dalla data di ingresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39. Detto permesso e' altresi' rilasciato, su richiesta, al cittadino straniero extracomunitario che possegga i requisiti stabiliti da eventuale decreto emanato ai sensi del comma 7.

(Nota: Si prefigura, in questo comma, la possibilita' che l'istituto del permesso di soggiorno per lavoro stagionale sia utilizzato dal Governo, oltre che in corrispondenza al naturale flusso di immigrazione stagionale, anche quale strumento di regolarizzazione delle eventuali situazioni di irregolarita' venutesi a creare ovvero in risposta a particolari situazioni di emergenza. Vedi comma 7.)

3. Salvo che abbia titolo al rilascio di altro permesso di soggiorno, il titolare del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' tenuto, entro quindici giorni dalla data di scadenza del permesso, a lasciare il territorio dello Stato, dopo aver comunicato, con apposita dichiarazione, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione le informazioni relative all'attivita' lavorativa svolta, specificando, per ciascun rapporto di lavoro, la durata, il reddito maturato e gli elementi necessari all'identificazione del datore di lavoro. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. Salvo che detta dichiarazione risulti non veritiera, al lavoratore straniero extracomunitario e' assicurato, ai sensi dell'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n.153, l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per il periodo di lavoro dichiarato.

(Nota: Si intende incentivare, con questa norma e con quella stabilita dal comma successivo, l'emersione degli eventuali rapporti di lavoro irregolari.)

4. Al titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale che ottempera agli obblighi di cui al comma 3 e' rilasciato un certificato attestante l'avvenuto adempimento e recante gli estremi del permesso di soggiorno. La presentazione di detto certificato e del timbro apposto sul passaporto all'atto della regolare uscita dal territorio dello Stato costituisce, al momento della richiesta di visto di ingresso per lavoro stagionale nell'anno solare successivo, titolo di precedenza rispetto ai lavoratori stranieri extracomunitari privi di tale documentazione.

(Nota: Il riportare gli estremi del permesso di soggiorno in scadenza sul certificato consente all'autorita' preposta al rilascio del visto di verificare se il timbro di uscita apposto sul passaporto corrisponda effettivamente all'osservanza delle norme sul soggiorno di cui al comma 3.)

5. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validita' e' convertito, su richiesta del titolare e in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato per la quale vi sia l'autorizzazione al lavoro rilasciata dagli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in un permesso per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni.

(Nota: Altre proposte di legge prevedono la possibilita' di conversione del permesso solo dopo l'effettuazione di un certo numero di stagioni lavorative. Qui si e' preferito adottare una linea piu' permissiva; si tenga pero' presente che ne puo' conseguire un uso improprio del permesso per lavoro stagionale.)

6. Riguardo agli obblighi ed ai diritti di cui ai commi 3, 4 e 5, e' data informazione scritta al lavoratore straniero extracomunitario in lingua a lui comprensibile, da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, all'atto del rilascio del permesso di soggiorno.

7. In considerazione del verificarsi di particolari condizioni di emergenza e per motivi di carattere umanitario o di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, puo' stabilire, con apposito decreto, di consentire l'eventuale ingresso e il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale a cittadini stranieri extracomunitari che per qualsiasi motivo non abbiano titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo di un altro tipo di permesso di soggiorno. Nel decreto sono stabiliti i requisiti necessari per il rilascio del permesso e, ove gli interessati non si trovino gia' nel territorio dello Stato, del visto di ingresso.

(Nota: Vedi nota dopo il comma 2.)

8. Nell'ambito della programmazione annuale dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' indicato anche il numero massimo di visti di ingresso per lavoro stagionale rilasciabili nell'anno solare al quale la programmazione si riferisce. Detto numero non puo' essere inferiore al numero complessivo di certificati rilasciati, ai sensi del comma 4, nel corso dei dodici mesi precedenti la programmazione. Per la sua determinazione si tiene conto delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. Si tiene altresi' conto della possibilita' che, in ottemperanza a decreti emanati ai sensi del comma 7, si debba procedere al rilascio di permessi di soggiorno per lavoro stagionale al di fuori della programmazione dei flussi di ingresso.

(Nota: Nella programmazione del flusso di immigrazione stagionale per l'anno solare successivo il Governo deve tener conto di tre dati: il fabbisogno complessivo di manodopera per lavori stagionali; il numero dei lavoratori stagionali "prenotati" per la stagione successiva ai sensi del comma 4; la quota di lavoratori stagionali, esterna alla programmazione, derivante dall'eventuale emanazione, ai sensi del comma 7, di decreti governativi di natura emergenziale. Detti x, y, z, rispettivamente, il numero di stagionali richiesti dal mercato, il numero dei "prenotati", e il numero di stagionali "fuori programmazione", il numero massimo di visti rilasciabili, che la programmazione deve determinare, deve essere maggiore o uguale a y, minore o uguale a x-z.)

9. Presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane negli Stati non appartenenti all'Unione Europea sono istituite speciali liste, nelle quali sono iscritti i cittadini stranieri extracomunitari che presentano domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale. Dette liste sono utilizzate per l'accoglimento graduale delle richieste, fino a completamento del contingente indicato, ai sensi del comma 8, nella programmazione annuale dei flussi. La graduatoria e' costituita

a) accordando la precedenza ai cittadini stranieri extracomunitari che presentano la documentazione di cui al comma 4 entro sessanta giorni dalla data di scadenza del precedente permesso di soggiorno per lavoro stagionale;

b) prendendo in considerazione la data di presentazione della domanda di rilascio del visto.

(Nota: Una volta stabilito il numero massimo di visti rilasciabili, maggiore o uguale a y, il visto viene effettivamente concesso ai "prenotati" che si avvalgono del loro diritto entro sessanta giorni dalla data di scadenza del precedente permesso e, nel caso che questi non coprano la quota consentita, agli ulteriori richiedenti, facendo riferimento all'ordine di presentazione delle domande.)

10. Al cittadino straniero extracomunitario che, avendone presentato domanda, non ottenga il rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale, a causa dell'avvenuto completamento del contingente indicato nella programmazione, e che avanzi analoga richiesta di ingresso nell'anno solare successivo, e' attribuita, ai fini della definizione della graduatoria di cui al comma 9, la data di presentazione della prima domanda.

(Nota: Il richiedente che resti escluso dalla quota ammessa puo' ripresentare domanda, per l'anno successivo, facendo valere l'anzianita' di iscrizione nella lista.)

11. Ai fini del provvedimento di respingimento alla frontiera, di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, non e' considerato sprovvisto di mezzi lo straniero munito di visto di ingresso per lavoro stagionale.

(Nota: Senza questa disposizione tutti i lavoratori stagionali in ingresso potrebbero essere respinti alla frontiera perche' privi di mezzi di sostentamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 39/90.)

12. Al cittadino straniero extracomunitario, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, che viola le disposizioni relative al soggiorno di cui al comma 3 si applica il disposto dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

13. Il lavoratore extracomunitario a carico del quale risultano violazioni delle disposizioni in materia di soggiorno per lavoro stagionale non potra' ottenere un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale nei due anni successivi a quello in cui la violazione ha avuto luogo.

(Nota: In linea di principio, l'istituzione del timbro in uscita potrebbe consentire di rilevare violazioni pregresse, anche laddove non sia stato adottato un provvedimento di espulsione.)

14. Al datore di lavoro che occupa irregolarmente alle sue dipendenze il lavoratore extracomunitario oltre la data di scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le sanzioni previste dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n.943.

15. In caso di rimpatrio, il lavoratore straniero extracomunitario, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati. Tuttavia le somme corrispondenti ai contributi versati per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti sono liquidate al lavoratore, su sua richiesta, anche qualora non sussistano i requisiti minimi previsti dalla legge per l'ottenimento della pensione.

(Nota: Norma piuttosto controversa. Conviene consultare in proposito la Dott.ssa Romana Sansa. Una norma del genere potrebbe comunque, se ritenuta opportuna, essere estesa a tutti i lavoratori immigrati extracomunitari.)

 

Articolo 3: Regolarizzazione del soggiorno di cittadini extracomunitari gia' presenti nel territorio dello Stato.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini stranieri extracomunitari, presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio dello Stato, per i quali un datore di lavoro dichiara la propria disponibilita' all'assunzione regolare, o che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini regolarmente residenti in Italia, oppure di aver effettuato prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva non inferiore a novanta giornate lavorative, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni e rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39. Ai cittadini stranieri extracomunitari che richiedono la regolarizzazione e per i quali non ricorrono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, puo' tuttavia essere rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

(Nota: Vengono configurati due tipi di regolarizzazione: la prima, sottratta alla discrezionalita' dell'Amministrazione, per chi e' sufficientemente inserito o inseribile nel mondo del lavoro; la seconda, affidata all'Amministrazione, per coloro che tale inserimento non possano vantare. L'affidamento al Governo fa si' che queste disposizioni non equivalgano ad una sanatoria indiscriminata. Il prevedere, comunque, una possibilita' di regolarizzazione anche per cittadini stranieri in situazione assai precaria consente di non privare di significato la normativa sul permesso stagionale: permette infatti di avviare il circuito regolare stagionale tenendo nel dovuto conto i lavoratori immigrati gia' presenti, seppure irregolarmente, sul territorio nazionale. Il meccanismo di autocertificazione con rilascio contestuale del permesso di soggiorno sotttrae il lavoratore irregolare al ricatto di un datore di lavoro disonesto ed e' stato adottato con successo dal Ministero dell'interno in occasione del rinnovo dei permessi concessi con la sanatoria del '90. Il comma 2 stabilisce sanzioni atte a scoraggiarne un uso improprio.)

2. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero, di cui al comma 1, e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. Se in seguito a detti controlli la dichiarazione risulta falsa il permesso di soggiorno e' immediatamente revocato. La falsa dichiarazione e' punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15.

(Nota: La previsione dell'immediata revoca del permesso di soggiorno e di sanzioni penali in caso di falsa dichiarazione e' mirata a scoraggiare tentativi fraudolenti di emersione dall'irregolarita'.)

3. Ai cittadini stranieri extracomunitari, presenti nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi diritto ad essere ammessi nel territorio nazionale per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, e che ne facciano richiesta presso gli appositi uffici della questura o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ovvero, se sono titolari di un permesso di soggiorno in corso di validita', e' consentito di convertirlo in un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.)

(Nota: Questa disposizione, che consente di regolarizzare i cosiddetti ricongiungimenti familiari "de facto", si fonda sulla distinzione tra la condizione di diritto al ricongiungimento, che concerne solo la regolarita' del familiare legalmente occupato in Italia, e quella di correttezza procedurale, che richiede che il riconoscimento di tale diritto preceda l'ingresso del familiare: si considera qui prevalente la prima; l'irregolarita' e' allora giudicata formale, anziche' sostanziale.)

4. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonche' per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono altresi' tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Nota: Ritenendosi sicuramente positivo che il datore di lavoro proceda a denunciare il rapporto di lavoro irregolare, si e' scelto qui di concedere un lasso di tempo piu' esteso di quello assegnato alla regolarizzazione dell'immigrato. Il datore di lavoro puo' cosi' accettare di riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro, anche quando questa emerga in extremis rispetto ai tempi stabiliti nel comma 1.)

5. I cittadini stranieri extracomunitari che avanzano richiesta di regolarizzazione ai sensi del presente articolo non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

(Nota: Sulla disposizione relativa all'annullamento dei provvedimenti di espulsione possono essere avanzate riserve.)

6. Chiunque, in relazione a cittadini stranieri extracomunitari di cui al comma precedente, ha contravvenuto alle disposizioni legislative in materia di ospitalita' a cittadini stranieri, di cui all'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n.152, non e' soggetto a sanzioni penali o amministrative, se adempie agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I richiedenti asilo che invocano le disposizioni di cui ai commi 1 o 3 non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo agli interventi di prima assistenza di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

(Nota: E' frequente il caso di richiedenti asilo, regolari, che, pur non avendone facolta', instaurano irregolarmente rapporti di lavoro. Si ritiene qui vantaggioso consentire il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro anche a questi soggetti e, quindi, l'emersione del rapporto di lavoro, facendo pero' salvo il diritto di accedere al riconoscimento dello status di rifugiato, laddove siano soddisfatti i requisiti di legge. In modo analogo, si privilegia la condizione, piu' stabile, di familiare avente diritto ad essere ammesso per ricongiungimento rispetto a quella di richiedente asilo, preservando comunque l'effetto di un eventuale riconoscimento dello status di rifugiato.)

8. Se alla data di scadenza di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non sussistono i requisiti per il rinnovo, al cittadino straniero extracomunitario avente diritto ad essere ammesso nel territorio nazionale per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 Dicembre 1986, n.943, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

(Nota: Si vuole, con questa disposizione, favorire massimamente l'emersione dei rapporti di lavoro irregolare. Lo straniero, irregolarmente presente in Italia, che abbia titolo per procedere a entrambe le forme di regolarizzazione - commi 1 e 3 - puo' infatti senza danno optare per la regolarizzazione "per motivi di lavoro", essendogli consentito di rientrare in quella "per motivi di famiglia" in caso di impossibilita' di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro.)