(Sergio Briguglio 5/12/1995)

BOZZA DI EMENDAMENTI PER IL DL 489/1995

 

ARTICOLO 1 - Flussi di ingresso e lavoro stagionale

 

Al comma 1

Sopprimere le parole: "disponibilità accertate attraverso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e"

(Motivazione: si evita in tal modo che un mancato accertamento da parte degli Uffici in questione costituisca impedimento alla programmazione.)

Alla fine del comma, aggiungere le parole: ", nonche' delle previsioni relative al reingresso di lavoratori stagionali di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto."

(Motivazione: si vuole preservare il diritto di reingresso per lo stagionale che lasci l'Italia regolarmente - vedi art.2, comma 2; la programmazione deve riguardare allora solo flussi ulteriori eventualmente necessari.)

 

Al comma 2

Sostituire le parole: "l'indisponibilita' di offerte di lavoro da parte delle imprese interessate attraverso le loro associazioni di categoria", con le seguenti: "da parte delle imprese interessate, attraverso le loro associazioni di categoria, l'indisponibilita' di offerte di manodopera".

(Motivazione: la forma originale puo' risultare ambigua.)

Al comma 3

Aggiungere al termine del comma il seguente periodo: "Il trattamento economico e normativo del lavoratore di un Paese non appartenente all'Unione Europea non puo' comunque essere meno favorevole di quello del lavoratore italiano previsto nelle medesime condizioni dal contratto collettivo di lavoro."

(Motivazione: si rende cosi' la disposizione compatibile con il dettato della Convenzione OIL n.143/1975, ratificata con la legge 158/1981, e con l'articolo 1 della legge 943/1986.)

Al comma 5

Sostituire le parole: "avviabili sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo", con le seguenti: "stagionali di cui al precedente comma 1".

(Motivazione: si evita in tal modo che il rilascio di permessi stagionali resti subordinato alla definizione delle convenzioni, possibili ma non obbligatorie ne' onnicomprensive, di cui al comma 2.)

Dopo le parole: "di collocamento", sopprimere le parole: "o di prenotazione".

(Motivazione: la precedenza e' riservata ai disoccupati iscritti nelle liste di collocamento in Italia; in subordine si ricorre alle liste di prenotazione dall'estero.)

Dopo le parole: "residenti all’estero," aggiungere le seguenti: "iscritti nelle liste di prenotazione di cui al successivo comma 6".

(Motivazione: si stabilisce cosi' che per individuare lavoratori stagionali da ammettere in Italia sulla base della necessita' di flussi ulteriori si fa riferimento alle liste di prenotazione dall'estero.)

 

Al comma 6

Sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero predispongono le liste di prenotazione con gli elenchi nomitavi dei lavoratori stagionali provenienti dai paesi non appartenenti all’Unione Europea, ivi compresi quelli con cui sono state stipulate le intese di cui al precedente comma 5. L'iscrizione nelle liste ha validita' annuale e puo' essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente. L'anzianita' di iscrizione non e' interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati personali dell'iscritto. Il rilascio dei visti di ingresso avviene sulla base delle determinazioni contenute nel decreto di programmazione dei flussi, con priorità di rilascio, a parita' di altri requistiti, ai lavoratori con maggiore anzianita' di iscrizione nelle liste medesime. Il lavoratore munito di visto di ingresso o di reingresso per lavoro stagionale non può essere respinto alla frontiera per mancanza di mezzi di sostentamento e ha diritto al rilascio del corrispondente permesso di soggiorno da parte delle competenti Questure".

(Motivazione: coerentemente con quanto introdotto nei commi precedenti, si stabilisce che le liste di prenotazione sono istituite presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari; la graduatoria premia l'anzianita' di iscrizione, in modo da incentivare il rispetto della normativa: l'aspirante immigrato vede progressivamente avvicinarsi il proprio turno di immigrazione regolare.)

Inserire, dopo l'articolo 1, il seguente:

"Articolo 1 bis

Programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro.

1. La programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro deve indicare per ogni settore lavorativo, per ogni qualifica e per ogni mansione per le quali, sulla base delle previsioni annuali formulate dalle Commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con le associazioni dei datori di lavoro e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale abbia valutato che sussista un fabbisogno di manodopera, il numero complessivo dei visti di ingresso per lavoro subordinato.

2. La programmazione annuale dei flussi deve altresi' specificare i particolari settori lavorativi, qualifiche o mansioni per i quali e' opportuno, allo scopo di sopperire piu' efficacemente alle necessita' del mercato del lavoro, garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera. Relativamente a detti settori, qualifiche o mansioni, puo' essere disposto il contingentamento temporale degli ingressi nel territorio dello Stato di cui al comma 6 durante il corso dell'anno solare.

3. Il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro indica il numero complessivo, distinto secondo i criteri indicati nel comma 2, di visti di ingresso che potranno essere rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea che siano iscritti, nel medesimo anno, nelle liste di segnalazione, relative a ciascun settore, qualifica o mansione per cui sia stato accertato un fabbisogno di manodopera, istituite appositamente presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero.

4. Possono ottenere l'iscrizione nelle liste di cui al comma 3 i cittadini non appartenenti all'Unione Europea che abbiano i requisiti corrispondenti ai settori di lavoro, alle qualifiche e alle mansioni indicate nel decreto di programmazione dei flussi. L'iscrizione nelle liste ha validita' annuale e puo' essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente.

5. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con i ministri dell'interno e degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di presentazione, di verifica e di raccolta delle domande di iscrizione nelle liste di segnalazione previste dal presente articolo, i criteri di raggruppamento delle richieste di lavoro inserite nelle liste secondo i settori di lavoro, le qualifiche e le mansioni, nonche' le modalita' di formazione della graduatoria degli iscritti; a tale fine si da' priorita' al lavoratore con maggiore anzianita' di iscrizione nelle liste e, a parita' di altri requisiti, alla persona che abbia familiari legalmente residenti in Italia. L'anzianita' di iscrizione nelle liste non e' interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati personali dell'iscritto. In ogni caso, non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie fondati sullo Stato di provenienza o di origine, sulla nazionalità, sull'appartenenza ad una razza, ad un sesso, ad un gruppo etnico o linguistico o sulla religione professata, sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali e sociali.

6. I cittadini extracomunitari iscritti nelle liste relative ai particolari settori, qualifiche o mansioni per le quali si renda opportuno garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera, specificate, ai sensi del comma 2, nella programmazione dei flussi possono richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato. Le domande di rilascio di visto di ingresso sono accolte, nell'ordine corrispondente alla graduatoria, fino ad eventuale raggiungimento del numero complessivo stabilito dalla programmazione dei flussi di ingresso e secondo il contingentamento temporale ivi eventualmente indicato. I cittadini extracomunitari che ottengono il visto di ingresso per lavoro subordinato non possono stipulare in Italia, per un anno dalla data di ingresso, contratti di lavoro relativi a mansioni, qualifiche o settori diversi da quelli per i quali e' stato autorizzato l'ingresso.

7. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un cittadino extracomunitario residente all'estero iscritto per l'anno in corso nelle liste di segnalazione di cui al presente articolo deve presentare apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per la provincia in cui prevalentemente dovrà svolgersi l'attività lavorativa. La domanda di autorizzazione al lavoro contiene richiesta di assunzione con chiamata nominativa o con chiamata numerica, nel rispetto dei medesimi limiti previsti per i cittadini italiani.

8. All'accoglimento della richiesta di autorizzazione al lavoro consegue il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato al lavoratore straniero per il quale e' stata presentata la domanda.

9. Ai cittadini extracomunitari che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto di ingresso per lavoro subordinato e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile."

(Motivazione: si riforma parzialmente la normativa relativa alla programmazione dei flussi per lavoro subordinato, rendendola per diversi aspetti analoga a quella appena introdotta sul lavoro stagionale; si prevedono liste di prenotazione basate sull'anzianita' di iscrizione e suddivise per mansioni; il Governo definisce di anno in anno le quote di immigrazione prevedibilmente necessarie per ciascuna mansione, nonche' le particolari mansioni per le quali va favorito l'incontro diretto tra datore di lavoro e lavoratore; in corrispondenza a tali mansioni l'ingresso degli iscritti nella lista e' consentito, fino a completamento della quota programmata, a seguito di semplice richiesta di visto; per le altre mansioni l'ingresso e' consentito a fronte del rilascio di autorizzazione al lavoro.)

 

 

ARTICOLO 2 - Soggiorno dei lavoratori stagionali

 

Al comma 1

Sopprimere le parole: "del visto di ingresso e"

(Motivazione: si rende cosi' possibile, coerentemente con quanto altrove disposto, l'accesso al lavoro stagionale anche a lavoratori entrati ad altro titolo.)

Inserire, alla fine del comma, il seguente periodo: "Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro stagionale può iscriversi nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale e stipulare, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di carattere stagionale, secondo le norme in vigore per i lavoratori italiani."

(Motivazione: si stabilisce, coerentemente con quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 1, che il lavoratore stagionale possa iscriversi nelle liste di collocamento e da queste essere avviato al lavoro per rapporti a tempo determinato o a carattere stagionale.)

Aggiungere, dopo le parole: "deve lasciare il territorio dello Stato", le parole: "salva l’applicazione del successivo comma 4".

(Motivazione: si fa salva la possibilita' di conversione del permesso, nonche' quella, successivamente introdotta, di proroga dello stesso.)

 

Al comma 2

Sostituire le parole: "precedenza per il rientro", con la seguente: "reingresso".

(Motivazione: si stabilisce il diritto di reingresso per lo stagionale ce lasci l'Italia regolarmente; la possibilita' di godere di un diritto di semplice precedenza resterebbe infatti subordinata alle previsioni della programmazione per l'anno successivo; nel dubbio i lavoratori stranieri troverebbero probabilmente piu' conveniente trattenersi irregolarmente.)

Sopprimere le parole "rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro".

(Motivazione: vedi nota precedente.)

Aggiungere, alla fine del comma, le parole: "A tal fine, gli interessati, al momento dell'uscita dal territorio dello Stato, richiedono alla Questura competente per territorio il rilascio di un visto di reingresso e al competente ufficio di polizia di frontiera il rilascio di apposita attestazione.".

(Motivazione: si sposta questa disposizione - originariamente inserita nel comma successvo - dal contesto di una norma transitoria a quello piu' appropriato di una norma a regime.)

 

 

Al comma 3

Sopprimere l'ultimo periodo.

(Motivazione: vedi nota precedente.)

Sostituire le parole: "di un Paese", con con le seguenti: "di uno dei Paesi".

(Motivazione: correzione puramente formale.)

Sostituire le parole: "sessanta giorni", con con le seguenti: "centottanta giorni".

(Motivazione: si estende la possibilita' di godere del diritto in questione agli stranieri che non siano riusciti a pervenire, nei termini previsti, alla regolarizzazione.)

Dopo le parole: "di essere usciti dal territorio dello Stato", inserire le seguenti: "con le modalità di cui al comma 2".

(Motivazione: vedi ultima nota relativa al comma precedente.)

Sostituire la parola: "precedenza", con la seguente: "reingresso".

(Motivazione: si sostituisce il diritto di reingresso al diritto di precedenza, coerentemente con quanto introdotto nella norma a regime.)

 

Al comma 4

Aggiungere alla fine del comma le parole: "ovvero, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo determinato e previo rilascio di detto nulla-osta, una proroga del permesso per lavoro stagionale della durata corrispondente al periodo del rapporto di lavoro".

(Motivazione: si stabilisce che il permesso stagionale puo' essere prorogato in presenza di offerta di lavoro a tempo determinato; si tiene conto in tal modo della possibilita' che l'attivita' lavorativa risulti piu' lunga del previsto per il verificarsi di particolari condizioni: ad esempio, nel settore alberghiero, un prolungamento inatteso della bella stagione.)

 

ARTICOLO 3 - Previdenza ed assistenza

 

Al comma 1

Sostituire le parole: "di cui all’articolo 2" con le seguenti: "in possesso del permesso di soggiorno per lavoro stagionale".

(Motivazione: si chiarisce che le disposizioni che seguono si applicano ai lavoratori finche' titolari di un permesso per lavoro stagionale, e non successivamente ad una eventuale conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato.)

 

Al comma 2

Sostituire le parole da: "al Fondo previsto", fino a: "il Fondo attua", con le seguenti: "ad apposito fondo da istituirsi presso l’INPS, con il decreto di cui al successivo comma 3, per l’attuazione di".

(Motivazione: si preferisce istituire un fondo apposito, piuttosto che far confluire i versamenti in questione nel discutibile Fondo per il rimpatrio istituito dalla legge 943/1986.)

Sostituire le parole: "di cui al presente decreto" con le parole: "di Paesi non appartenenti all'Unione europea".

(Motivazione: si estendono i benefici degli interventi socio-assistenziali a tutti i lavoratori di Paesi non appartenenti all'Unione europea, anche non stagionali.)

 

Al comma 3

Dopo le parole: "presente decreto," inserire le seguenti: "e' istituito presso l'INPS un fondo con le finalita' di cui al comma 2 e"

(Motivazione: disposizioni sull'istituzione del Fondo apposito.)

Dopo le parole: "solidarieta' sociale," inserire le seguenti: "sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la conferenza Stato-regioni,".

(Motivazione: si intende cosi' coinvolgere sindacati e Regioni nei processi decisionali riguardo agli interventi socio-assistenziali.)

Sostituire le parole: "interventi di cui al comma 2", con le seguenti: "interventi di cui al medesimo comma".

(Motivazione: correzione puramente formale.)

 

Al comma 5

Sostituire le parole: "i contributi relativi all'assicurazione di cui al comma 1, lettera a)", con le seguenti: "i contributi relativi all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui siano titolari cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea,".

(Motivazione: correzione puramente formale.)

Dopo le parole: "a richiesta dell'interessato," inserire le seguenti: "secondo le modalita' stabilite con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,".

(Motivazione: si rimanda al regolamento di attuazione per la definizione delle modalita' del trasferimento dei contributi.)

Sostituire le parole "sono liquidati ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato", con le seguenti: "possono essere liquidati al lavoratore che lascia il territorio dello Stato, a sua richiesta, anche qualora non sussistano i requisiti minimi previsti dalla legge per l'ottenimento della pensione".

(Motivazione: si chiarisce che anche la liquidazione dei contributi e' subordinata a esplicita richiesta dell'interessato; in caso contrario la posizione contributiva e' mantenuta.)

Aggiungere alla fine del comma le parole seguenti: "In caso di successivo rientro in Italia per motivi di lavoro, i lavoratori extracomunitari che abbiano richiesto detta liquidazione hanno facolta' di restaurare la propria posizione contributiva in Italia, restituendo all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma precedentemente liquidata, incluse le relative maggiorazioni e l'interesse legale calcolato su base annua, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al presente comma."

(Motivazione: si prevede la possibilita', per il lavoratore che ritorni in Italia successivamente alla liquidazione dei contributi, di ricostruire la posizione contributiva.)

 

 

ARTICOLO 4 - Visto di ingresso

 

Al comma 1

Sopprimere le parole: "o all’estero".

(Motivazione: si esclude la rilevanza, ai fini della norma in esame, di sentenze di condanna pronunciate in altri paesi, essendo difficilmente verificabile la sussistenza dei presupposti per la riconoscibilita' in Italia di tali sentenze; auspicabile comunque la soppressione del comma.)

Aggiungere, alla fine del comma, le parole: "sempre che risulti socialmente pericoloso e salvo che siano trascorsi dalla sentenza di condanna i termini di cui all’articolo 7 sexies o i termini stabiliti da diversa disposizione contenuta nel provvedimento di espulsione eventualmente adottato a carico dello straniero. E' fatta salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto. Sono fatte salve inoltre le norme sul diritto di asilo, anche umanitario.".

(Motivazione: si riporta cosi' il divieto di reingresso ai limiti previsti per situazioni analoghe dal nuovo articolo 7 sexies della legge 39/1990, introdotto dal terzo comma dell'articolo 7 del decreto in esame.)

 

 

Al comma 2

Sostituire le parole: "dell’ingresso" con le seguenti: "del rilascio del visto di ingresso corrispondente a un soggiorno nel territorio dello Stato di durata non inferiore a un anno, salvo il caso di ingresso per motivi di cura".

(Motivazione: si limita l'obbligo di presentazione della certificazione relativa all'assenza di patologie pregiudizievoli per la salute pubblica al caso di richiesta di visto per soggiorni di lunga durata, escluso il soggiorno per motivi di cura; auspicabile comunque la soppressione del comma.)

Sostituire le parole: "esibiscono ai controlli di frontiera", con le seguenti: "presentano alle autorita' competenti per il rilascio".

(Motivazione: si stabilisce che si tratti di presentazione, anziche' di esibizione, della certificazione.)

Aggiungere, alla fine del comma, le parole: "secondo i parametri definiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' ".

(Motivazione: si precisano i parametri cui far riferimento per definire le patologie in questione.)

 

 

ARTICOLO 5 - Rinnovo del permesso di soggiorno

 

Al comma 1

Aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole: "ove sussistano elementi attinenti alla competenze dell'amministrazione comunale e limitatamente ad essi. Il Sindaco esprime parere scritto e motivato, corredato della relativa documentazione e comunque non vincolante ai fini della decisione del Questore, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che il parere sia pervenuto al Questore, detto parere si considera espresso in senso favorevole al rinnovo o alla proroga del permesso. Copia dell'eventuale parere negativo del Sindaco deve essere allegata al decreto del Questore di rifiuto di rinnovo o di proroga del permesso di soggiorno, e consegnata all'interessato contestualmente alla comunicazione del provvedimento del Questore."

(Motivazione: si restringe il novero dei casi nei quali il parere del Sindaco puo' essere richiesto e si disciplinano le modalita' con cui tale parere deve essere espresso, allo scopo di limitare le possibilita' di un uso discrezionale di tale discutibile disposizione.)

 

 

ARTICOLO 7 - Espulsione dal territorio dello Stato e norme sanzionatorie

(...)

 

 

ARTICOLO 8 - Repressione di attivita' dirette a favorire l'illecito ingresso di stranieri

 

Al nuovo comma 8

Dopo le parole: "attivita' dirette a favorire", inserire le seguenti: "a fine di lucro".

(Motivazione: si stabilisce che il fine di lucro e' requisito fondamentale per la rilevanza penale delle attivita' in questione.)

Sostituire le parole: "Se il fatto e' commesso, a fine di lucro, da tre o piu' persone", con le seguenti: "Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone".

(Motivazione: coerentemente con l'emendamento precedente, il fine di lucro non appare piu' tra le circostanze aggravanti.)

 

 

 

ARTICOLO 10 - Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari

 

Al comma 1

Sostituire la parola: "sessanta", con la seguente: "centoventi".

(Motivazione: si estende il termine per la regolarizzazione dei ricongiungimenti "di fatto" ai centoventi giorni previsti per la regolarizzazione dei lavoratori.)

Sostituire la parola: "equipollente", con le seguenti: "di identita' dal quale risulti la nazionalita'".

(Motivazione: si stabilisce che qualunque documento di identita' dal quale risulti la nazionalita' e' valido ai fini della regolarizzazione.)

Sostituire le parole: "per i quali ricorrono le condizioni per il ricongiungimento familiare previste dall'articolo 11", con le seguenti: "che siano coniugi o figli minori o genitori a carico di cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, ovvero che siano parenti entro il quarto grado, anche in linea retta o in linea collaterale, di cittadini di nazionalità italiana".

(Motivazione: si estende la possibilita' di regolarizzazione ai familiari di stranieri regolarizzati per lavoro ai sensi del decreto in esame e ai familiari - non espellibili - di cittadini italiani; si precisa la definizione di parenti entro il quarto grado.)

Inserire, alla fine del comma, le parole: "Qualora lo straniero non sia munito di documento di identita' o della documentazione attestante il grado di parentela, puo' presentare dichiarazione resa al comune di dimora abituale e confermata dalla contestuale attestazione relativa all'identita' personale o al grado di parentela resa da due testimoni secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39."

(Motivazione: si introduce la possibilita' di autocertificazione relativa all'identita' e al grado di parentela, accompagnata da testimonianza di due testimoni italiani o connazionali dell'interessato.)

 

Al comma 2

Sostituire le parole: "della durata di due anni", con le seguenti: "di durata uguale alla durata residua di quello del familiare titolare di permesso di soggiorno di cui al precedente comma 1".

(Motivazione: coerentemente con l'introduzione della regolarizzabilita' del familiare dello straniero regolarizzato per lavoro, si porta la durata del permesso rilasciato al familiare ad eguagliare quella dello straniero gia' regolare o regolarizzato.)

Inserire, alla fine del comma, le parole: "Qualora detti stranieri siano parenti entro il quarto grado, anche in linea retta o in linea collaterale, di cittadini di nazionalita' italiana, il permesso di soggiorno e' rilasciato con durata illimitata."

(Motivazione: coerentemente con l'emendamento precedente, si stabilisce che in caso di parentela con cittadino italiano, il permesso rilasciato abbia durata illimitata; si precisa la definizione di parenti entro il quarto grado.)

 

Al comma 3

Sostituire le parole: "che ottengono" con le seguenti: "che richiedono".

(Motivazione: si stabilisce la non punibilita' per le violazioni pregresse anche per chi semplicemente richieda la regolarizzazione; si evita cosi' che il timore di veder respinta la richiesta di regolarizzazione e di vedersi contestualmente applicato un provvedimento di espulsione scoraggi molti stranieri dal tentare di emergere dall'irregolarita'.)

Sostituire le parole: "e sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico", con le seguenti: ". Sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a carico degli stranieri che ottengono la regolarizzazione".

(Motivazione: la cancellazione dei provvedimenti di espulsione assunti a carico dello straniero continua invece ad essere prevista solo per chi effettivamente ottenga la regolarizzazione.)

 

 

 

ARTICOLO 11 - Ricongiungimenti

 

Al comma 1

Sostituire le parole: "di almeno due anni", con le seguenti: "di durata non inferiore a un anno".

(Motivazione: si inserisce la possibilita' di ricongiungimento anche per il titolare di permesso per studio, a condizione, naturalmente, che siano soddisfatti i requisiti relativi a reddito ed alloggio; con la normativa attuale, infatti, risultano esclusi da tale diritto i titolari di borse di studio, anche di entita' ragguardevole.)

Sopprimere le parole: "che non sia residente in Italia con un prossimo congiunto".

(Motivazione: si sopprime una disposizione assurda che impedirebbe il ricongiungimento progressivo con i diversi membri della famiglia; una volta chiamato il coniuge, bisognerebbe infatti allontanarlo da casa per poter chiamare i figli.)

Sopprimere le parole: "decorso un anno dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato".

(Motivazione: si sopprime una disposizione che risulta pleonastica in presenza delle norme che fissano i requisiti di reddito per il ricongiungimento.)

Sostituire le parole: "e per i figli considerati minori dalla legge italiana", con le seguenti: "per i figli considerati minori dalla legge italiana e per i genitori a carico".

(Motivazione: si reintroduce la possibilita' di ricongiungimento con i genitori a carico.)

Sostituire le parole: "alloggio idoneo", con le seguenti: "alloggio ad uso di abitazione non impropria".

(Motivazione: si evita che la definizione, a norma di legge, di "alloggio idoneo" risulti troppo restrittiva.)

Sopprimere le parole: ",effettuati dal sindaco del Comune di residenza, o dimora,".

(Motivazione: vedi emendamento piu' sotto, relativo alla disponibilita' di alloggio.)

Sopprimere le parole: ", per il ricongiungimento del solo coniuge e fino a una coppia di figli, ed aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di figli".

(Motivazione: si stabilisce solo una soglia minima di reddito, indipendente dal numero di familiari con i quali operare il ricongiungimento.)

Aggiungere, alla fine del comma, le parole: "Ai fini dell'accertamento di disponibilita' dell'alloggio, qualora non possa dimostrare la titolarita' di proprietà, locazione, uso o usufrutto dell'alloggio, il richiedente puo' presentare attestazione comprovante la legittima utilizzazione dell'alloggio rilasciata, su richiesta, dalla competente autorita' municipale."

(Motivazione: si affida allo straniero l'onere della prova di disponibilita' dell'abitazione; all'attestazione da parte dell'autorita' municipale puo' ricorrere lo straniero stesso, quando non sia in grado di produrre altra idonea documentazione.)

 

Al comma 2

Sostituire le parole: "reddito del coniuge derivante dalla stipula di un contratto di lavoro della durata di almeno due anni", con le seguenti: "reddito, derivante da fonti lecite, di familiari di cui al comma 1 ovvero di altri familiari conviventi con il richiedente".

(Motivazione: si considerano cumulabili, ai fini del superamento della soglia minima, anche i redditi di altri familiari, purche', ovviamente, provenienti da fonti lecite; in tal modo si consente di tenere nel giusto conto, ad esempio, anche borse di studio di cui beneficino figli studenti.)

Aggiungere il seguente comma:

"2bis. Il comma 2 dell’art. 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è sostituito dal seguente: <<2. Gli stranieri di eta' non inferiore a quattordici anni titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, possono iscriversi alle liste di collocamento e stipulare contratti di lavoro alle stesse condizioni previste per i titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato>>."

(Motivazione: coerentemente con quanto disposto dall'articolo in esame, si sopprime la limitazione relativa all'accesso al lavoro dei familiari ricongiunti.)

 

Al comma 3

Sostituire le parole: "di cui al presente articolo", con le seguenti: "di cui al comma 1".

(Motivazione: vedi emendamento piu' sotto, relativo al ricongiungimento con cittadino italiano.)

Sostituire le parole: "la durata di due anni", con le seguenti: "la medesima durata del permesso di soggiorno del richiedente il ricongiungimento".

(Motivazione: coerentemente con l'introduzione della possibilita' di ricongiungimento anche per titolari di permessi di durata inferiore a due anni, si limita la durata del permesso del familiare a quella residua del cittadino straniero richiedente.)

Aggiungere, alla fine del periodo, le parole: "o convertibile in altro permesso per il quale il titolare possegga i requisiti."

(Motivazione: si consente in tal modo al familiare ricongiunto di maturare, col tempo, un diritto di soggiorno indipendente.)

Aggiungere il seguente comma:

"4. Il cittadino italiano puo' richiedere alla questura territorialmente competente il ricongiungimento familiare per i parenti entro il quarto grado, anche in linea retta o in linea collaterale. Si prescinde, ai fini del rilascio del nulla-osta, da requisiti da ogni requisito relativo al reddito o alla disponibilita' di alloggio. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, ai familiari cosi' ricongiunti, con durata illimitata.

(Motivazione: si stabilisce esplicitamente che il ricongiungimento con i familiari e' consentito anche al cittadino italiano; la possibilita' di ricongiungimento e' estesa a tutti i familiari non espellibili a norma del decreto in esame; si precisa la definizione di parenti entro il quarto grado.)

 

 

ARTICOLO 12 - Regolarizzazione per offerta di lavoro

 

Al comma 1

Sostituire la parola: "equipollente", con le seguenti: "di identita' dal quale risulti la nazionalita'".

(Motivazione: si stabilisce, coerentemente con quanto introdotto nel comma 1 dell'articolo 10, che qualunque documento di identita' dal quale risulti la nazionalita' e' valido ai fini della regolarizzazione.)

Sopprimere la parola: "italiani".

(Motivazione: si estende la regolarizzazione al caso di dichiarazione relativa a un rapporto di lavoro alle dipendenze di cittadino straniero regolarmente soggiornante.)

Sostituire le parole: "possono richiedere alla Questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro", con le seguenti: "ovvero che dichiarino di svolgere attivita' di lavoro autonomo che consenta il conseguimento di un reddito mensile pari almeno all'importo dell'assegno sociale, anche in violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio della stessa e l'iscrizione in registri, albi e ruoli, nonche' delle disposizioni in materia di condizione di reciprocita', o siano iscritti ad albo professionale per l'esercizio di libera professione, possono richiedere alle Questure competenti per territorio un permesso di soggiorno per i motivi di lavoro corrispondenti, anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocita'".

(Motivazione: si estende la possibilita' di regolarizzazione agli stranieri che svolgano, anche in violazione delle vigenti disposizioni, attivita' di lavoro autonomo.)

Inserire, alla fine del comma, le parole: "Qualora lo straniero non sia munito di documento di identita', puo' presentare dichiarazione resa al comune di dimora abituale e accompagnata dalla contestuale attestazione di identita' personale resa secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39."

(Motivazione: si introduce, coerentemente con l'emendamento introdotto sopra in riferimento al comma 1 dell'articolo 10, la possibilita' di autocertificazione relativa all'identita', accompagnata da testimonianza di due testimoni italiani o connazionali dell'interessato.)

 

 

Al comma 2

Sostituire le parole: "in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto", con la seguente: "pregressi".

(Motivazione: si stabilisce la possibilita' di regolarizzare la posizione riguardo al soggiorno sulla base di dichiarazione relativa a rapporti di lavoro pregressi.)

Sostituire le parole: "a condizione che il rapporto, alle dipendenze dallo stesso datore di lavoro, abbia avuto durata non inferiore a quattro mesi nel corso dei dodici mesi precedenti", con le seguenti: "a condizione che i rapporti, anche alle dipendenze di piu' datori di lavoro, abbiano avuto durata complessiva non inferiore a quattro mesi nei dodici mesi precedenti".

(Motivazione: si considerano adeguati anche rapporti di lavoro pregressi alle dipendenze da piu' datori di lavoro.)

 

Al comma 3

Sostituire l'intero comma con il seguente:

"3. Agli stranieri di cui ai precedenti commi 1 e 2 e' rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio nelle more della verifica di cui ai successivi commi 4 e 5, valido per l'instaurazione di rapporti di lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, per l'iscrizione a corsi di studio o professionali o per lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo, anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocita'. Detto permesso e' altresi' rilasciato qualora sia pendente un giudizio per l'accertamento della sussistenza del raporto di lavoro di cui alle dichiarazioni rese dal lavoratore. Il permesso puo' essere convertito entro la data di scadenza in un permesso di soggiorno per il quale il titolare abbia maturato i requisiti."

(Motivazione: si stabilisce che, nelle more della verifica della documentazione presentata, sia rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio, valido per l'iscrizione al collocamento, l'instaurazione di rapporti di lavoro, lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo, anche in deroga alle disposizioni sulla reciprocita', l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale; il permesso provvisorio e' convertito in un permesso di soggiorno stabile, in caso di maturazione dei relativi requisiti; in tal caso, la regolarizzazione si considera di fatto ottenuta.)

 

Al comma 5

Sostituire le lettere a), b), c), d) con le seguenti:

"a) per motivi di lavoro subordinato, della durata di due anni, rinnovabile, in caso di accertata sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, ovvero, per le dichiarazioni di cui al comma 2, alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) per motivi di lavoro autonomo, della durata di due anni, rinnovabile, in caso di accertato svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo di cui al comma 1;

c) temporaneo, della durata di un anno, con le medesime caratteristiche previste per il permesso provvisorio di cui al comma 3, nei casi di cui al medesimo comma non inclusi nella precedente lettera a);

d) temporaneo, della durata di sei mesi, prorogabile per tre mesi per giustificati motivi, con le medesime caratteristiche previste per il permesso provvisorio di cui al comma 3, nei casi in cui non sia possibile accertare ne' la veridicita' ne' la mendacia della dichiarazione resa dallo straniero."

(Motivazione: si stabilisce che sia rilasciato un permesso per lavoro subordinato a tutti coloro che possano disporre di un'offerta di lavoro, o che abbiano un rapporto di lavoro in corso alla data di presentazione della dichiarazione, ovvero che lo avessero alla data di entrata in vigore del decreto; un permesso per lavoro autonomo a coloro che svolgano corrispondente attivita'; un permesso temporaneo abilitante ad un vasto spettro di attivita', in caso di rapporti di lavoro piu' remoti o difficilmente dimostrabili, con diversificazione della durata; in tal modo si svincola l'autorizzazione del soggiorno dalla disponibilita' del datore di lavoro, lasciando che questa assuma l'usuale rilievo nella regolarizzazione del rapporto di lavoro.)

 

Alla fine del comma aggiungere il periodo seguente: "Il permesso temporaneo di cui alle lettere c) e d) del presente comma puo' essere convertito entro la data di scadenza in un permesso di soggiorno per il quale il titolare abbia maturato i requisiti. Il titolare del permesso temporaneo che lasci il territorio dello Stato regolarmente alla scadenza del permesso puo' far valere il diritto di cui al comma 3 dell'articolo 2, alle medesime condizioni ivi previste."

(Motivazione: si stabilisce che il permesso temporaneo di cui all'emendamento precedente possa essere convertito in altro permesso per il quale siano stati maturati i requisiti; in mancanza, l'uscita regolare da diritto di reingresso, in via transitoria, in qualita' di stagionale per l'anno successivo.)

 

Al comma 6

Sopprimere l'intero comma.

(Motivazione: coerentemente con gli emendamenti precedenti, la particolare disponibilita' del datore di lavoro non e' considerata quale requisito essenziale per la regolarizzazione del soggiorno; restano ovviamente ferme tutte le disposizioni che consentono di controllare che il rapporto in questione sia instaurato e prosegua regolarmente.)

 

Al comma 7

Sostituire le parole: "di cui al comma 2", con le seguenti: "che ottengono il permesso di soggiorno di cui alle lettere a) o c) del comma 5 sulla base di dichiarazione di rapporti di lavoro pregressi".

(Motivazione: correzione formale.)

Dopo le parole: "devono versare", inserire le seguenti: "all'INPS".

(Motivazione: precisazione.)

Sostituire le parole: "contestualmente all'iscrizione alle liste di collocamento", con le seguenti: "contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno".

(Motivazione: precisazione coerente con le disposizioni introdotte piu' sopra.)

Inserire, dopo le parole: "a loro carico", le seguenti: "relativa all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, calcolata sulla base dei parametri relativi ai lavoratori adibiti ai servizi domestici".

(Motivazione: si stabilisce di limitare l'obbligo di contribuzione per i rapporti di lavoro pregresso all'assicurazione di cui il lavoratore potra' effettivamente godere, escludendo invece quelle forme di assicurazione non piu' recuperabili, quale, ad esempio, l'assicurazione contro le malattie; si fissa inoltre un livello di contribuzione indipendente dal settore di occupazione, usando come riferimento le disposizioni relative al lavoro domestico.)

Aggiungere, alla fine del comma, le parole seguenti: "I lavoratori ai quali e' rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro autonomo devono versare all'INPS contestualmente a detto rilascio la somma corrispondente all'importo dell'assegno sociale calcolato su base mensile, ovvero una sua frazione, per ogni anno o frazione di anno di attivita' pregressa. Sono esentati dall'obbligo del versamento i lavoratori che dimostrino di aver regolarmente adempiuto agli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia fiscale e contributiva."

(Motivazione: si stabilisce che anche gli stranieri regolarizzati per lavoro autonomo siano tenuti ad una forma di contribuzione compensativa, se non hanno gia' adempiuto agli obblighi di legge in materia fiscale e contributiva.)

 

Al comma 8

Dopo le parole: "Alla condanna", aggiungere le seguenti: "dello straniero che richiede la regolarizzazione".

(Motivazione: precisazione.)

 

Al comma 9

Sostituire le parole: "che ottengono" con le seguenti: "che richiedono".

(Motivazione: si stabilisce, coerentemente con quanto proposto in relazione al comma 3 dell'articolo 10, la non punibilita' per le violazioni pregresse anche per chi semplicemente richieda la regolarizzazione; si evita cosi' che il timore di veder respinta la richiesta di regolarizzazione e di vedersi contestualmente applicato un provvedimento di espulsione scoraggi molti stranieri dal tentare di emergere dall'irregolarita'.)

Sostituire le parole: "e sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico", con le seguenti: ". Sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a carico degli stranieri che ottengono la regolarizzazione".

(Motivazione: la cancellazione dei provvedimenti di espulsione assunti a carico dello straniero continua invece, coerentemente con quanto proposto in relazione al comma 3 dell'articolo 10, ad essere prevista solo per chi effettivamente ottenga la regolarizzazione.)

 

 

ARTICOLO 14 - Norme di coordinamento e abrogazioni

 

Inserire, dopo l'articolo 14, il seguente:

"Articolo 14 bis

Disposizioni sul diritto di asilo e norme di salvaguardia

1. Restano ferme le norme generali e speciali in materia di diritto di asilo, anche umanitario.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto piu' favorevoli, anche ai cittadini comunitari e agli apolidi, nonche' ai cittadini o ex cittadini italiani o ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino nel territorio italiano."

(Motivazione: si precisa che le disposizioni relative al diritto di asilo restano valide in relazione all'intero quadro di disposizioni del decreto in esame, non solo in relazione alle nuove norme sulle espulsioni; si introduce una norma di tutela dei cittadini italiani, o ex italiani, o di origine italiana, o comunitari, o apolidi.)