(Sergio Briguglio 11/12/1995)

PROPOSTE DI EMENDAMENTO PER IL DL 489/1995

 

 

ARTICOLO 1 - Flussi di ingresso e lavoro stagionale

 

Al comma 1

Sopprimere le parole: "disponibilità accertate attraverso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e"

(Motivazione: si evita in tal modo che un mancato accertamento da parte degli Uffici in questione costituisca impedimento alla programmazione.)

Alla fine del comma, aggiungere le parole: ", nonche' delle previsioni relative al reingresso di lavoratori stagionali di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto."

(Motivazione: si vuole preservare il diritto di reingresso per lo stagionale che lasci l'Italia regolarmente - vedi art.2, comma 2; la programmazione deve riguardare allora solo flussi ulteriori eventualmente necessari.)

 

Al comma 2

Sostituire le parole: "l'indisponibilita' di offerte di lavoro da parte delle imprese interessate attraverso le loro associazioni di categoria", con le seguenti: "da parte delle imprese interessate, attraverso le loro associazioni di categoria, l'indisponibilita' di offerte di manodopera".

(Motivazione: la forma originale puo' risultare ambigua.)

 

Al comma 3

Aggiungere al termine del comma il seguente periodo: "Il trattamento economico e normativo del lavoratore di un Paese non appartenente all'Unione Europea non puo' comunque essere meno favorevole di quello del lavoratore italiano previsto nelle medesime condizioni dal contratto collettivo di lavoro."

(Motivazione: si rende cosi' la disposizione compatibile con il dettato della Convenzione OIL n.143/1975, ratificata con la legge 158/1981, e con l'articolo 1 della legge 943/1986.)

 

Al comma 5

Sostituire le parole: "avviabili sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo", con le seguenti: "stagionali di cui al precedente comma 1".

(Motivazione: si evita in tal modo che il rilascio di permessi stagionali resti subordinato alla definizione delle convenzioni, possibili ma non obbligatorie ne' onnicomprensive, di cui al comma 2.)

Dopo le parole: "di collocamento", sopprimere le parole: "o di prenotazione".

(Motivazione: la precedenza e' riservata ai disoccupati iscritti nelle liste di collocamento in Italia; in subordine si ricorre alle liste di prenotazione dall'estero.)

Dopo le parole: "residenti all’estero," aggiungere le seguenti: "iscritti nelle liste di prenotazione di cui al successivo comma 6".

(Motivazione: si stabilisce cosi' che per individuare lavoratori stagionali da ammettere in Italia sulla base della necessita' di flussi ulteriori si fa riferimento alle liste di prenotazione dall'estero.)

 

Al comma 6

Sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero predispongono le liste di prenotazione con gli elenchi nomitavi dei lavoratori stagionali provenienti dai paesi non appartenenti all’Unione Europea, ivi compresi quelli con cui sono state stipulate le intese di cui al precedente comma 5. L'iscrizione nelle liste ha validita' annuale e puo' essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente. L'anzianita' di iscrizione non e' interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati personali dell'iscritto. Il rilascio dei visti di ingresso avviene sulla base delle determinazioni contenute nel decreto di programmazione dei flussi, con priorità di rilascio, a parita' di altri requistiti, ai lavoratori con maggiore anzianita' di iscrizione nelle liste medesime. Il lavoratore munito di visto di ingresso o di reingresso per lavoro stagionale non può essere respinto alla frontiera per mancanza di mezzi di sostentamento e ha diritto al rilascio del corrispondente permesso di soggiorno da parte delle competenti Questure".

(Motivazione: coerentemente con quanto introdotto nei commi precedenti, si stabilisce che le liste di prenotazione sono istituite presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari; la graduatoria premia l'anzianita' di iscrizione, in modo da incentivare il rispetto della normativa: l'aspirante immigrato vede progressivamente avvicinarsi il proprio turno di immigrazione regolare.)

Inserire, dopo l'articolo 1, il seguente:

"Articolo 1 bis

(Programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro)

1. La programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro deve indicare per ogni settore lavorativo, per ogni qualifica e per ogni mansione per le quali, sulla base delle previsioni annuali formulate dalle Commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con le associazioni dei datori di lavoro e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale abbia valutato che sussista un fabbisogno di manodopera, il numero complessivo dei visti di ingresso per lavoro subordinato.

2. La programmazione annuale dei flussi deve altresi' specificare i particolari settori lavorativi, qualifiche o mansioni per i quali e' opportuno, allo scopo di sopperire piu' efficacemente alle necessita' del mercato del lavoro, garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera. Relativamente a detti settori, qualifiche o mansioni, puo' essere disposto il contingentamento temporale degli ingressi nel territorio dello Stato di cui al comma 6 durante il corso dell'anno solare.

3. Il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro indica il numero complessivo, distinto secondo i criteri indicati nel comma 2, di visti di ingresso che potranno essere rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea che siano iscritti, nel medesimo anno, nelle liste di segnalazione, relative a ciascun settore, qualifica o mansione per cui sia stato accertato un fabbisogno di manodopera, istituite appositamente presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero.

4. Possono ottenere l'iscrizione nelle liste di cui al comma 3 i cittadini non appartenenti all'Unione Europea che abbiano i requisiti corrispondenti ai settori di lavoro, alle qualifiche e alle mansioni indicate nel decreto di programmazione dei flussi. L'iscrizione nelle liste ha validita' annuale e puo' essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente.

5. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con i ministri dell'interno e degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di presentazione, di verifica e di raccolta delle domande di iscrizione nelle liste di segnalazione previste dal presente articolo, i criteri di raggruppamento delle richieste di lavoro inserite nelle liste secondo i settori di lavoro, le qualifiche e le mansioni, nonche' le modalita' di formazione della graduatoria degli iscritti; a tale fine si da' priorita' al lavoratore con maggiore anzianita' di iscrizione nelle liste e, a parita' di altri requisiti, alla persona che abbia familiari legalmente residenti in Italia. L'anzianita' di iscrizione nelle liste non e' interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati personali dell'iscritto. In ogni caso, non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie fondati sullo Stato di provenienza o di origine, sulla nazionalità, sull'appartenenza ad una razza, ad un sesso, ad un gruppo etnico o linguistico o sulla religione professata, sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali e sociali.

6. I cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste relative ai particolari settori, qualifiche o mansioni per le quali si renda opportuno garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera, specificate, ai sensi del comma 2, nella programmazione dei flussi possono richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato. Le domande di rilascio di visto di ingresso sono accolte, nell'ordine corrispondente alla graduatoria, fino ad eventuale raggiungimento del numero complessivo stabilito dalla programmazione dei flussi di ingresso e secondo il contingentamento temporale ivi eventualmente indicato. I cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea che ottengono il visto di ingresso per lavoro subordinato non possono stipulare in Italia, per un anno dalla data di ingresso, contratti di lavoro relativi a mansioni, qualifiche o settori diversi da quelli per i quali e' stato autorizzato l'ingresso.

7. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea residente all'estero iscritto per l'anno in corso nelle liste di segnalazione di cui al presente articolo deve presentare apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per la provincia in cui prevalentemente dovrà svolgersi l'attività lavorativa. La domanda di autorizzazione al lavoro contiene richiesta di assunzione con chiamata nominativa o con chiamata numerica, nel rispetto dei medesimi limiti previsti per i cittadini italiani.

8. All'accoglimento della richiesta di autorizzazione al lavoro consegue il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato al lavoratore straniero per il quale e' stata presentata la domanda.

9. Ai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto di ingresso per lavoro subordinato e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile."

(Motivazione: si riforma parzialmente la normativa relativa alla programmazione dei flussi per lavoro subordinato, rendendola per diversi aspetti analoga a quella appena introdotta sul lavoro stagionale; si prevedono liste di prenotazione basate sull'anzianita' di iscrizione e suddivise per mansioni; il Governo definisce di anno in anno le quote di immigrazione prevedibilmente necessarie per ciascuna mansione, nonche' le particolari mansioni per le quali va favorito l'incontro diretto tra datore di lavoro e lavoratore; in corrispondenza a tali mansioni l'ingresso degli iscritti nella lista e' consentito, fino a completamento della quota programmata, a seguito di semplice richiesta di visto; per le altre mansioni l'ingresso e' consentito a fronte del rilascio di autorizzazione al lavoro.)

 

 

ARTICOLO 2 - Soggiorno dei lavoratori stagionali

 

Al comma 1

Sopprimere le parole: "del visto di ingresso e"

(Motivazione: si rende cosi' possibile, coerentemente con quanto altrove disposto, l'accesso al lavoro stagionale anche a lavoratori entrati ad altro titolo.)

Inserire, alla fine del comma, il seguente periodo: "Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro stagionale può iscriversi nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale e stipulare, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di carattere stagionale, secondo le norme in vigore per i lavoratori italiani."

(Motivazione: si stabilisce, coerentemente con quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 1, che il lavoratore stagionale possa iscriversi nelle liste di collocamento e da queste essere avviato al lavoro per rapporti a tempo determinato o a carattere stagionale.)

Aggiungere, dopo le parole: "deve lasciare il territorio dello Stato", le parole: "salva l’applicazione del successivo comma 4".

(Motivazione: si fa salva la possibilita' di conversione del permesso, nonche' quella, successivamente introdotta, di proroga dello stesso.)

 

Al comma 2

Sostituire le parole: "precedenza per il rientro", con la seguente: "reingresso".

(Motivazione: si stabilisce il diritto di reingresso per lo stagionale ce lasci l'Italia regolarmente; la possibilita' di godere di un diritto di semplice precedenza resterebbe infatti subordinata alle previsioni della programmazione per l'anno successivo; nel dubbio i lavoratori stranieri troverebbero probabilmente piu' conveniente trattenersi irregolarmente.)

Sopprimere le parole "rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro".

(Motivazione: vedi nota precedente.)

Aggiungere, alla fine del comma, le parole: "A tal fine, gli interessati, al momento dell'uscita dal territorio dello Stato, richiedono alla Questura competente per territorio il rilascio di un visto di reingresso e al competente ufficio di polizia di frontiera il rilascio di apposita attestazione.".

(Motivazione: si sposta questa disposizione - originariamente inserita nel comma successvo - dal contesto di una norma transitoria a quello piu' appropriato di una norma a regime.)

 

Al comma 3

Sopprimere l'ultimo periodo.

(Motivazione: vedi nota precedente.)

Sostituire le parole: "di un Paese", con con le seguenti: "di uno dei Paesi".

(Motivazione: correzione puramente formale.)

Sostituire le parole: "sessanta giorni", con con le seguenti: "centottanta giorni".

(Motivazione: si estende la possibilita' di godere del diritto in questione agli stranieri che non siano riusciti a pervenire, nei termini previsti, alla regolarizzazione.)

Dopo le parole: "di essere usciti dal territorio dello Stato", inserire le seguenti: "con le modalità di cui al comma 2".

(Motivazione: vedi ultima nota relativa al comma precedente.)

Sostituire la parola: "precedenza", con la seguente: "reingresso".

(Motivazione: si sostituisce il diritto di reingresso al diritto di precedenza, coerentemente con quanto introdotto nella norma a regime.)

Aggiungere, alla fine del comma, il seguente periodo: "Sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a carico dei cittadini stranieri di cui al presente comma in seguito a violazioni delle norme relative all'ingresso o al soggiorno nel territorio dello Stato.

(Motivazione: si intende evitare che lo straniero che tenti di usufruire del diritto in questione si veda negato il reingresso a causa di provvedimenti di espulsione assunti precedentemente a suo carico.)

 

Al comma 4

Aggiungere alla fine del comma le parole: "ovvero, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo determinato e previo rilascio di detto nulla-osta, una proroga del permesso per lavoro stagionale della durata corrispondente al periodo del rapporto di lavoro".

(Motivazione: si stabilisce che il permesso stagionale puo' essere prorogato in presenza di offerta di lavoro a tempo determinato; si tiene conto in tal modo della possibilita' che l'attivita' lavorativa risulti piu' lunga del previsto per il verificarsi di particolari condizioni: ad esempio, nel settore alberghiero, un prolungamento inatteso della bella stagione.)

 

 

ARTICOLO 3 - Previdenza ed assistenza

 

Al comma 1

Sostituire le parole: "di cui all’articolo 2" con le seguenti: "in possesso del permesso di soggiorno per lavoro stagionale".

(Motivazione: si chiarisce che le disposizioni che seguono si applicano ai lavoratori finche' titolari di un permesso per lavoro stagionale, e non successivamente ad una eventuale conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato.)

 

Al comma 2

Sostituire le parole da: "al Fondo previsto", fino a: "il Fondo attua", con le seguenti: "ad apposito fondo da istituirsi presso l’INPS, con il decreto di cui al successivo comma 3, per l’attuazione di".

(Motivazione: si preferisce istituire un fondo apposito, piuttosto che far confluire i versamenti in questione nel discutibile Fondo per il rimpatrio istituito dalla legge 943/1986.)

Sostituire le parole: "di cui al presente decreto" con le parole: "di Paesi non appartenenti all'Unione europea".

(Motivazione: si estendono i benefici degli interventi socio-assistenziali a tutti i lavoratori di Paesi non appartenenti all'Unione europea, anche non stagionali.)

 

Al comma 3

Dopo le parole: "presente decreto," inserire le seguenti: "e' istituito presso l'INPS un fondo con le finalita' di cui al comma 2 e"

(Motivazione: disposizioni sull'istituzione del Fondo apposito.)

Dopo le parole: "solidarieta' sociale," inserire le seguenti: "sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la conferenza Stato-regioni,".

(Motivazione: si intende cosi' coinvolgere sindacati e Regioni nei processi decisionali riguardo agli interventi socio-assistenziali.)

Sostituire le parole: "interventi di cui al comma 2", con le seguenti: "interventi di cui al medesimo comma".

(Motivazione: correzione puramente formale.)

 

Al comma 5

Sostituire le parole: "i contributi relativi all'assicurazione di cui al comma 1, lettera a)", con le seguenti: "i contributi relativi all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui siano titolari cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea,".

(Motivazione: correzione puramente formale.)

Dopo le parole: "a richiesta dell'interessato," inserire le seguenti: "secondo le modalita' stabilite con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,".

(Motivazione: si rimanda al regolamento di attuazione per la definizione delle modalita' del trasferimento dei contributi.)

Sostituire le parole "sono liquidati ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato", con le seguenti: "possono essere liquidati al lavoratore che lascia il territorio dello Stato, a sua richiesta, anche qualora non sussistano i requisiti minimi previsti dalla legge per l'ottenimento della pensione".

(Motivazione: si chiarisce che anche la liquidazione dei contributi e' subordinata a esplicita richiesta dell'interessato; in caso contrario la posizione contributiva e' mantenuta.)

Aggiungere alla fine del comma le parole seguenti: "In caso di successivo rientro in Italia per motivi di lavoro, i lavoratori di paesi non appartenenti all'Unione europea che abbiano richiesto detta liquidazione hanno facolta' di restaurare la propria posizione contributiva in Italia, restituendo all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma precedentemente liquidata, incluse le relative maggiorazioni e l'interesse legale calcolato su base annua, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al presente comma."

(Motivazione: si prevede la possibilita', per il lavoratore che ritorni in Italia successivamente alla liquidazione dei contributi, di ricostruire la posizione contributiva.)

 

 

ARTICOLO 4 - Visto di ingresso

 

Al comma 1

Sopprimere le parole: "o all’estero".

(Motivazione: si esclude la rilevanza, ai fini della norma in esame, di sentenze di condanna pronunciate in altri paesi, essendo difficilmente verificabile la sussistenza dei presupposti per la riconoscibilita' in Italia di tali sentenze; auspicabile comunque la soppressione del comma.)

Aggiungere, alla fine del comma, le parole: "sempre che risulti socialmente pericoloso e salvo che siano trascorsi dalla sentenza di condanna i termini di cui all’articolo 7 sexies o i termini stabiliti da diversa disposizione contenuta nel provvedimento di espulsione eventualmente adottato a carico dello straniero. E' fatta salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto. Sono fatte salve inoltre le norme sul diritto di asilo, anche umanitario.".

(Motivazione: si riporta cosi' il divieto di reingresso ai limiti previsti per situazioni analoghe dal nuovo articolo 7 sexies della legge 39/1990, introdotto dal terzo comma dell'articolo 7 del decreto in esame.)

 

Al comma 2

Sostituire le parole: "dell’ingresso" con le seguenti: "del rilascio del visto di ingresso corrispondente a un soggiorno nel territorio dello Stato di durata non inferiore a un anno, salvo il caso di ingresso per motivi di cura".

(Motivazione: si limita l'obbligo di presentazione della certificazione relativa all'assenza di patologie pregiudizievoli per la salute pubblica al caso di richiesta di visto per soggiorni di lunga durata, escluso il soggiorno per motivi di cura; auspicabile comunque la soppressione del comma. Si noti come, senza gli emendamenti indicati, il comma in esame introduce condizioni restrittive per il rilascio di visti di breve durata non previste dagli altri Paesi firmatari dell'Accordo di Schengen e della relativa Convenzione di applicazione. Ne consegue un grave ostacolo alla realizzazione di un visto di breve durata uniformemente valido sul territorio di tutti i Paesi firmatari e, quindi, alla attuazione dell'abbattimento delle frontiere interne.)

Sostituire le parole: "esibiscono ai controlli di frontiera", con le seguenti: "presentano alle autorita' competenti per il rilascio".

(Motivazione: si stabilisce che si tratti di presentazione, anziche' di esibizione, della certificazione.)

Aggiungere, alla fine del comma, le parole: "secondo i parametri definiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' ".

(Motivazione: si precisano i parametri cui far riferimento per definire le patologie in questione.)

 

 

ARTICOLO 5 - Rinnovo del permesso di soggiorno

 

Al comma 1

Aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole: "ove sussistano elementi attinenti alla competenze dell'amministrazione comunale e limitatamente ad essi. Il Sindaco esprime parere scritto e motivato, corredato della relativa documentazione e comunque non vincolante ai fini della decisione del Questore, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che il parere sia pervenuto al Questore, detto parere si considera espresso in senso favorevole al rinnovo o alla proroga del permesso. Copia dell'eventuale parere negativo del Sindaco deve essere allegata al decreto del Questore di rifiuto di rinnovo o di proroga del permesso di soggiorno, e consegnata all'interessato contestualmente alla comunicazione del provvedimento del Questore."

(Motivazione: si restringe il novero dei casi nei quali il parere del Sindaco puo' essere richiesto e si disciplinano le modalita' con cui tale parere deve essere espresso, allo scopo di limitare le possibilita' di un uso discrezionale di tale discutibile disposizione.)

Inserire, dopo l'articolo 5, il seguente:

"Articolo 5 bis

(Carta di soggiorno)

1. Al cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea può essere riconosciuto un diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato mediante il rilascio di una carta di soggiorno, valida in tutto il territorio italiano.

2. Il cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea titolare di una carta di soggiorno in corso di validità:

a) ha diritto di svolgere in Italia qualsiasi attività, di compiere atti e di accedere a qualsiasi prestazione erogata dalla pubblica amministrazione, anche in mancanza della sussistenza della condizione di reciprocità, con esclusione di attività o prestazioni che la legge espressamente vieti allo straniero o riservi al cittadino italiano;

b) può essere allontanato dal territorio dello Stato soltanto in caso di estradizione e in caso di espulsione disposta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

3. La carta di soggiorno non può essere revocata prima della data di scadenza, salvi i casi di estradizione, di espulsione e di cessazione dello status di rifugiato.

4. La carta di soggiorno ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza se sono soddisfatte le condizioni previste dal presente articolo.

5. Può ottenere il rilascio di una carta di soggiorno il cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea che possiede uno dei seguenti requisiti:

a) cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, il quale dimostri di avere in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno ovvero di svolgere una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo, e che abbia soggiornato regolarmente in Italia per un periodo complessivo di almeno cinque anni;

b) cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea residente in Italia e coniuge o figlio minore o familiare ricongiunto di cittadino italiano o comunitario regolarmente soggiornante in Italia o di un paese non appartenente all'Unione europea titolare di carta di soggiorno, e convivente con esso;

c) cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea, regolarmente residente in Italia, genitore di un figlio minore di età residente in Italia e cittadino italiano o comunitario, sul quale eserciti la potestà e con il quale conviva;

d) cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea, regolarmente residente in Italia, che sia tutore o affidatario, secondo la legge italiana, di minore italiano o comunitario, residente in Italia con il quale conviva;

e) cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia, che abbia ottenuto lo status di rifugiato.

6. Il cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea in possesso di uno dei requisiti indicati nelle lettere da a) a e) del comma 5 può ottenere il rilascio della carta di soggiorno a condizione che dimostri di non avere pendenti procedimenti penali a proprio carico, e di non aver riportato condanne per i reati indicati nell'articolo 275, comma 3 del codice di procedura penale o per i reati contro il patrimonio e contro la libertà sessuale previsti e puniti dal codice penale. Il cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea titolare di carta di soggiorno puo' ottenere il rinnovo della carta di soggiorno a condizione che dimostri di non avere procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanne per detti reati.

7. La domanda di rilascio della carta di soggiorno può essere presentata in qualsiasi momento durante il periodo di validità del permesso di soggiorno.

8. La carta di soggiorno e' rinnovata con durata illimitata.

9. In caso di rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno il cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea regolarmente soggiornante rimane titolare del permesso di soggiorno di cui era in possesso al momento della presentazione della domanda di rilascio ovvero ottiene il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per il quale egli possieda i requisiti previsti dalla legge.

10. La revoca, l'annullamento, il rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno sono comunicati dal Questore al cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea con provvedimento scritto e motivato, tradotto in lingua a lui comprensibile o, ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo, contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di impugnazione."

(Motivazione: si intende con questo articolo istituire una forma di documento di soggiorno piu' stabile dell'usuale permesso; la carta di soggiorno, avendo durata di cinque anni ed essendo rinovata a tempo indeterminato, affranca il titolare dalla condizione di precarieta' tipica di chi debba, ogni due anni, chiedere l'autorizzazione a prolungare il proprio soggiorno.)

 

 

ARTICOLO 7 - Espulsione dal territorio dello Stato e norme sanzionatorie

 

Al nuovo ARTICOLO 7, comma 1

Sopprimere le parole: ", o nei confronti del quale e' applicata la pena su richiesta ai sensi degli articolo 444 e seguenti del Codice di procedura penale,".

(Motivazione: si sopprime una disposizione che renderebbe poco appetibile il patteggiamento e farebbe preferire il rito ordinario con i tre gradi di giudizio, vanificando cosi' la funzione di strumento di deflazione processuale del patteggiamento; e' inoltre di dubbia legittimita' l'introduzione di una misura di sicurezza a carico dello straniero che abbia patteggiato la pena: nel caso dell'italiano, infatti, e' esclusa la possibilita' che siano applicate misure di sicurezza, con la sola eccezione della confisca obbligatoria.)

Sostituire le parole: "dagli articoli 380 e 381", con le seguenti: "dall'articolo 380".

(Motivazione: i delitti previsti dall'articolo 381 del Codice di procedura penale risultano tipicamente di gravita' non tale da giustificare il provvedimento di espulsione; in particolare si pensi ai delitti di appropriazione indebita, danneggiamento aggravato o lesioni personali. In subordine, potrebbero essere indicati esplicitamente, tra i delitti previsti dall'articolo 381, quelli per i quali si ritiene necessaria la misura di espulsione.)

 

Al nuovo ARTICOLO 7, comma 2

Sostituire le parole: ", ove consentito, adotta i provvedimenti relativi al soggiorno", con le seguenti: "rilascia all'interessato che risulti privo di permesso di soggiorno in corso di validita' un permesso di soggiorno per gli stessi motivi e con la medesima durata residua del permesso di cui il cittadino straniero era titolare al momento del suo ingresso in un istituto penitenziario, ovvero, in mancanza, altro permesso di soggiorno per il quale sussistano i requisiti, ovvero un permesso di soggiorno per motivi umanitari".

(Motivazione: si specifica il compito del Questore in caso di revoca del provvedimento di espulsione.)

 

Al nuovo ARTICOLO 7 bis, comma 1

Sostituire le parole: ", nelle 48 ore successive, puo' proporre, con le seguenti: "puo' proporre, entro il termine di 48 ore,".

(Motivazione: correzione formale finalizzata a rendere tassativo il termine di 48 ore per la proposta di espulsione da parte del PM, a pena di decadenza.)

Sostituire le parole: "del luogo in cui la persona si trova", con le seguenti: "del luogo di dimora abituale della persona".

(Motivazione: si stabilisce che competente a giudicare il comportamento abituale dello straniero sia il Pretore del luogo di dimora abituale, piuttosto che quello del luogo di accidentale presenza dello straniero stesso.)

 

Al nuovo ARTICOLO 7 ter, comma 1

Sopprimere l'intero comma.

(Motivazione: si sopprime una disposizione - quella relativa all'espulsione di persone arrestate in flagranza o sottoposte a custodia cautelare - che viola il principio di presunzione di innocenza, comporta una sanzione di sproporzionata gravita' in caso di delitti colposi, favorisce nei casi di effettiva colpevolezza la possibilita' per lo straniero di sottrarsi alla pena.)

 

Al nuovo ARTICOLO 7 ter, comma 3

Sopprimere le parole: "o su richiesta dello stesso pubblico ministero".

(Motivazione: non e' accettabile che l'espulsione per un reato non grave possa avvenire su richiesta del PM e, quindi, con probabile danno per il condannato. In subordine, qualora si mantenga la possibilita' di espulsione su richiesta del PM, si dovrebbero introdurre, allo scopo di prevedere una soglia minima di gravita', i seguenti emendamenti: al comma 2 del nuovo articolo 7 ter, dopo la parola: "stranieri", inserire la seguente: "reclusi"; alla fine del periodo inserire le parole: "ne' sia inferiore a un anno di reclusione".)

 

Al nuovo ARTICOLO 7 ter, comma 4

Prima dell'ultimo periodo e' inserito il seguente: "Qualora sia effettivamente proposto ricorso in cassazione, il provvedimento di espulsione resta sospeso fino alla decisione sul ricorso."

(Motivazione: l'esecuzione immediata del provvedimento renderebbe priva di qualunque possibile efficacia la presentazione di ricorso da parte del PM, qualora, ad esempio, vi sia il concreto pericolo che lo straniero si renda irreperibile.)

 

Al nuovo ARTICOLO 7 quater

Aggiungere il seguente comma:

"2. Contro il provvedimento di espulsione di cui al presente articolo puo' essere presentato ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dal cittadino straniero interessato, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento."

(Motivazione: si tutela in tal modo il diritto alla tutela giurisdizionale, previsto dal comma 1 dell'articolo 113 della Costituzione, senza pero' compromettere l'efficacia del provvedimento.)

 

Al nuovo ARTICOLO 7 quinquies, comma 5

Sostituire le parole: "sette giorni", con le seguenti: "dieci giorni".

(Motivazione: si riporta ad un limite ragionevole il tempo utile per la presentazione del ricorso.)

Sostiutire le parole: "competente per territorio", con le seguenti: "del luogo del domicilio eletto dal cittadino straniero interessato"

(Motivazione: correzione formale.)

 

Al nuovo ARTICOLO 7 sexies, comma 1

Sostituire le parole: "sette anni", con le seguenti: "cinque anni".

(Motivazione: la durata del divieto di reingresso appare eccessiva se si tien conto che l'espulsione e' obbligatoria anche in caso di irregolarita' veniali quali la mancata richiesta di rilascio di permesso entro otto giorni dall'ingresso o la mancata richiesta di rinnovo entro trenta giorni dalla scadenza.)

Aggiungere, alla fine del comma, il periodo seguente: "Salvo che vi ostino gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, lo straniero espulso, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, puo' rientrare nel territorio dello Stato per attuare, secondo le disposizioni di legge, il ricongiungimento con familiare soggiornante in Italia.

(Motivazione: si indica cosi' come prevalente il diritto alla tutela dell'unita' familiare rispetto alle altre esigenze che motivano le espulsioni, salvo il caso di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.)

 

Al nuovo ARTICOLO 7 sexies, comma 2

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al comma 2 bis, lo straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, se apolide, allo Stato di residenza abituale, ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di provenienza. L'espulsione verso lo Stato di provenienza puo' essere esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen e della relativa Convenzione di applicazione.

2 bis. In nessun caso e' consentita l'espulsione o il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato in cui possa essere in pericolo la sua vita o la sua liberta' personale per uno dei motivi che costituiscono presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato o per qualunque altro motivo relativo a situazioni di guerra, di guerra civile, di aggressione esterna, di occupazione o di dominio straniero, di violenza generalizzata, di violazione sistematica dei diritti fondamentali della persona umana, di altri gravi e persistenti turbamenti dell'ordine pubblico, di carestia, di epidemia. Qualora non sia possibile procedere all'allontanamento dello straniero per uno dei motivi sopra indicati, il provvedimento assunto a suo carico e' sospeso per consentire la presentazione della domanda di asilo. Il Questore rilascia allo straniero un permesso temporaneo per richiesta di asilo, valido per iscrizione nelle liste di collocamento, instaurazione di rapporti di lavoro, iscrizione a corsi di studio o di formazione, svolgimento di attivita' di lavoro autonomo. In caso di riconoscimento del diritto di asilo, anche umanitario, il provvedimento di espulsione o di respingimento e' revocato. Il provvedimento e' altresi' revocato quando, in caso di rifiuto del riconoscimento del diritto di asilo, non sia comunque possibile eseguire entro trenta giorni l'espulsione o il respingimento dello straniero verso uno Stato nel quale la sua vita o la sua liberta' personale non siano messi in pericolo. In questo caso il Questore rilascia, su richiesta dell'interessato, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia.

(Motivazione: si evita in tal modo che il godimento del diritto di asilo possa essere messo a repentaglio da provvedimenti che si riferiscono a esigenze di minor portata; si evita inoltre che persone non espellibili, in ossequio al principio di "non refoulement", risultino allo stesso tempo non autorizzate al soggiorno o allo svolgimento di attivita' mirate al proprio sostentamento.)

 

Al nuovo ARTICOLO 7 sexies, comma 9

Alla lettera a), sostituire le parole: "anni sedici", con le seguenti: "anni diciotto".

(Motivazione: si intende cosi' estendere questa forma di tutela a tutti i cittadini considerati minori dalla legge italiana.)

Alla lettera b), sostituire le parole: "regolarmente residenti", con le seguenti: "regolarmente soggiornanti".

(Motivazione: si considera rilevante il soggiorno regolare prolungato, piuttosto che la condizione di iscrizione anagrafica, che potrebbe essere suggerita dall'espressione "residenti".)

Sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) gli stranieri che siano coniugi o parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado di un cittadino italiano;"

(Motivazione: si intende cosi' precisare che anche il coniuge e i parenti piu' stretti di esso sono esenti da espulsione; inoltre non si considera determinante la circostanza relativa alla convivenza.)

Alla lettera d), sostituire le parole: "oltre il terzo mese", con le seguenti: "o che abbiano partorito da non piu' di un anno".

(Motivazione: si intende salvaguardare anche la prima fase della gravidanza ed il delicato periodo successivo al parto.)

Alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Qualora gli stranieri di cui al presente comma siano privi di permesso di soggiorno, il Questore rilascia loro, su richiesta, un permesso di soggiorno per il quale posseggano i requisiti o, in mancanza, un permesso di soggiorno per motivi umanitari, della durata di un anno, rinnovabile, validamente utilizzabile per iscrizione nelle liste di collocamento, instaurazione di rapporti di lavoro, iscrizione a corsi di studio o di formazione, svolgimento di attivita' di lavoro autonomo, e convertibile in altro permesso per il quale il titolare possegga i requisiti.

(Motivazione: si evita in tal modo che persone non espellibili risultino allo stesso tempo non autorizzate al soggiorno o prive della possibilita' di provvedere al proprio sostentamento.)

Aggiungere, dopo il comma 9, il seguente comma:

"9 bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 7 quater, non si procede a espulsione dello straniero qualora siano regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato il coniuge o figli minori dell'interessato e l'espulsione rischi di comprometterne il diritto al rispetto dell'unita' familiare. Ove lo straniero ne sia privo, il Questore rilascia un permesso di soggiorno con le modalita' previste al comma 9.

(Motivazione: si intende cosi' tutelare il diritto al rispetto dell'unita' familiare, considerato prevalente rispetto alle esigenze che motivano il provvedimento di espulsione, con l'eccezione dei motivi gravi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.)

 

Al nuovo ARTICOLO 7 sexies, comma 10

Sopprimere il comma ed inserirlo nell'articolo 14 bis del Capo V (Norme finali).

(Motivazione: si intende chiarire che le norme sull'asilo sono preservate anche in relazione alle altre disposizioni del decreto, non solo rispetto alle disposizioni sull'espulsione.)

 

Al nuovo ARTICOLO 7 sexies, comma 11

Sostituire le parole "e' autorizzato a rientrare", con le seguenti: "ha diritto di rientrare".

(Motivazione: si intende sottrarre il diritto di difesa alla discrezionalita' della pubblica amministrazione.)

Sostituire le parole: "al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza", con le seguenti: "al fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali e' consentita la sua presenza".

(Motivazione: si intende estendere la tutela del diritto di difesa dello straniero in relazione a tutti gli atti per i quali sia permessa la partecipazione dell'interessato, e non solo in relazione a quelli per i quali detta partecipazione sia indispensabile.)

 

Al nuovo ARTICOLO 7 septies, comma 4

Aggiungere, alla fine del comma, il seguente periodo: "Non e' punibile il cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea che, essendo presente sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto, vi si trattenga sino alla scadenza del termine di centotanta giorni dalla stessa data."

(Motivazione: si intende rimuovere la contraddizione tra la previsione di un vantaggio per chi, anche se precedentemente espulso, proceda a regolarizzazione entro il termine di centoventi giorni, ovvero lasci l'Italia entro centottanta giorni, secondo l'emendamento proposto per il comma 3 dell'articolo 2, e il rischio di incorrere in una sanzione penale, pur mantenendosi nel rispetto dei termini suddetti.)

Dopo l'articolo 7 septies, aggiungere l'articolo seguente:

"Articolo 7 octies (Patrocinio a spese dello Stato). -

1. Il trattamento riservato dalla legge 30 luglio 1990, n.217, allo straniero ed all'apolide residente nel territorio dello Stato e' assicurato, altresi', allo straniero ivi temporaneamente presente, in tutti i procedimenti penali o amministrativi che lo riguardino, alle stesse condizioni previste per i cittadini, prescindendo dal requisito di residenza anagrafica."

(Motivazione: si garantisce cosi' l'accesso al gratuito patrocinio agli stranieri non abbienti, a prescindere dalla condizione di regolarita' riguardo al soggiorno.)

 

 

ARTICOLO 8 - Repressione di attivita' dirette a favorire l'illecito ingresso di stranieri

 

Al nuovo comma 8

Dopo le parole: "attivita' dirette a favorire", inserire le seguenti: "a fine di lucro".

(Motivazione: si stabilisce che il fine di lucro e' requisito fondamentale per la rilevanza penale delle attivita' in questione.)

Sostituire le parole: "Se il fatto e' commesso, a fine di lucro, da tre o piu' persone", con le seguenti: "Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone".

(Motivazione: coerentemente con l'emendamento precedente, il fine di lucro non appare piu' tra le circostanze aggravanti.)

 

 

ARTICOLO 10 - Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari

 

Al comma 1

Sostituire la parola: "sessanta", con la seguente: "centoventi".

(Motivazione: si estende il termine per la regolarizzazione dei ricongiungimenti "di fatto" ai centoventi giorni previsti per la regolarizzazione dei lavoratori.)

Sostituire la parola: "equipollente", con le seguenti: "di identita' dal quale risulti la nazionalita'".

(Motivazione: si stabilisce che qualunque documento di identita' dal quale risulti la nazionalita' e' valido ai fini della regolarizzazione.)

Sostituire le parole: "per i quali ricorrono le condizioni per il ricongiungimento familiare previste dall'articolo 11", con le seguenti: "che siano coniugi o figli minori o genitori a carico di cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, ovvero che siano coniugi o parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado di un cittadino italiano".

(Motivazione: si estende la possibilita' di regolarizzazione ai familiari di stranieri regolarizzati per lavoro ai sensi del decreto in esame e ai familiari - non espellibili - di cittadini italiani; si precisa il grado di parentela o di affinita' con questi ultimi, coerentemente con l'emendamento introdotto all'articolo 7 sexies.)

Inserire, alla fine del comma, le parole: "Qualora lo straniero non sia munito di documento di identita' o della documentazione attestante il grado di parentela, puo' presentare dichiarazione resa al comune di dimora abituale e confermata dalla contestuale attestazione relativa all'identita' personale o al grado di parentela resa da due testimoni secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39."

(Motivazione: si introduce la possibilita' di autocertificazione relativa all'identita' e al grado di parentela, accompagnata da testimonianza di due testimoni italiani o connazionali dell'interessato.)

 

Al comma 2

Sostituire le parole: "della durata di due anni", con le seguenti: "di durata uguale alla durata residua di quello del familiare titolare di permesso di soggiorno di cui al precedente comma 1".

(Motivazione: coerentemente con l'introduzione della regolarizzabilita' del familiare dello straniero regolarizzato per lavoro, si porta la durata del permesso rilasciato al familiare ad eguagliare quella dello straniero gia' regolare o regolarizzato.)

Inserire, alla fine del comma, le parole: "Qualora detti stranieri siano coniugi o parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado di un cittadino italiano, il permesso di soggiorno e' rilasciato con durata illimitata."

(Motivazione: coerentemente con l'emendamento precedente, si stabilisce che in caso di parentela o affinita' con cittadino italiano, il permesso rilasciato abbia durata illimitata; si precisa il grado di parentela o affinita', coerentemente con gli emendamenti introdotti, a riguardo, in precedenza)

 

Al comma 3

Sostituire le parole: "che ottengono" con le seguenti: "che richiedono".

(Motivazione: si stabilisce la non punibilita' per le violazioni pregresse anche per chi semplicemente richieda la regolarizzazione; si evita cosi' che il timore di veder respinta la richiesta di regolarizzazione e di vedersi contestualmente applicato un provvedimento di espulsione scoraggi molti stranieri dal tentare di emergere dall'irregolarita'.)

Sostituire le parole: "e sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico", con le seguenti: ". Sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a carico degli stranieri che ottengono la regolarizzazione".

(Motivazione: la cancellazione dei provvedimenti di espulsione assunti a carico dello straniero continua invece ad essere prevista solo per chi effettivamente ottenga la regolarizzazione.)

 

 

ARTICOLO 11 - Ricongiungimenti

 

Al comma 1

Sostituire le parole: "di almeno due anni", con le seguenti: "di durata non inferiore a un anno".

(Motivazione: si inserisce la possibilita' di ricongiungimento anche per il titolare di permesso per studio, a condizione, naturalmente, che siano soddisfatti i requisiti relativi a reddito ed alloggio; con la normativa attuale, infatti, risultano esclusi da tale diritto i titolari di borse di studio, anche di entita' ragguardevole.)

Sopprimere le parole: "che non sia residente in Italia con un prossimo congiunto".

(Motivazione: si sopprime una disposizione assurda che impedirebbe il ricongiungimento progressivo con i diversi membri della famiglia; una volta chiamato il coniuge, bisognerebbe infatti allontanarlo da casa per poter chiamare i figli.)

Sopprimere le parole: "decorso un anno dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato".

(Motivazione: si sopprime una disposizione che risulta pleonastica in presenza delle norme che fissano i requisiti di reddito per il ricongiungimento.)

Sostituire le parole: "e per i figli considerati minori dalla legge italiana", con le seguenti: "per i figli considerati minori dalla legge italiana e per i genitori a carico".

(Motivazione: si reintroduce la possibilita' di ricongiungimento con i genitori a carico.)

Sostituire le parole: "alloggio idoneo", con le seguenti: "alloggio ad uso di abitazione non impropria".

(Motivazione: si evita che la definizione, a norma di legge, di "alloggio idoneo" risulti troppo restrittiva.)

Sopprimere le parole: ",effettuati dal sindaco del Comune di residenza, o dimora,".

(Motivazione: vedi emendamento piu' sotto, relativo alla disponibilita' di alloggio.)

Sopprimere le parole: ", per il ricongiungimento del solo coniuge e fino a una coppia di figli, ed aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di figli".

(Motivazione: si stabilisce solo una soglia minima di reddito, indipendente dal numero di familiari con i quali operare il ricongiungimento.)

Aggiungere, alla fine del comma, le parole: "Ai fini dell'accertamento di disponibilita' dell'alloggio, qualora non possa dimostrare la titolarita' di proprietà, locazione, uso o usufrutto dell'alloggio, il richiedente puo' presentare attestazione comprovante la legittima utilizzazione dell'alloggio rilasciata, su richiesta, dalla competente autorita' municipale."

(Motivazione: si affida allo straniero l'onere della prova di disponibilita' dell'abitazione; all'attestazione da parte dell'autorita' municipale puo' ricorrere lo straniero stesso, quando non sia in grado di produrre altra idonea documentazione.)

 

Al comma 2

Sostituire le parole: "reddito del coniuge derivante dalla stipula di un contratto di lavoro della durata di almeno due anni", con le seguenti: "reddito, derivante da fonti lecite, di familiari di cui al comma 1 ovvero di altri familiari conviventi con il richiedente".

(Motivazione: si considerano cumulabili, ai fini del superamento della soglia minima, anche i redditi di altri familiari, purche', ovviamente, provenienti da fonti lecite; in tal modo si consente di tenere nel giusto conto, ad esempio, anche borse di studio di cui beneficino figli studenti.)

Aggiungere il seguente comma:

"2bis. Il comma 2 dell’art. 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è sostituito dal seguente: <<2. Gli stranieri di eta' non inferiore a quattordici anni titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, possono iscriversi alle liste di collocamento e stipulare contratti di lavoro alle stesse condizioni previste per i titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato>>."

(Motivazione: coerentemente con quanto disposto dall'articolo in esame, si sopprime la limitazione relativa all'accesso al lavoro dei familiari ricongiunti.)

 

Al comma 3

Sostituire le parole: "di cui al presente articolo", con le seguenti: "di cui al comma 1".

(Motivazione: vedi emendamento piu' sotto, relativo al ricongiungimento con cittadino italiano.)

Sostituire le parole: "la durata di due anni", con le seguenti: "la medesima durata del permesso di soggiorno del richiedente il ricongiungimento".

(Motivazione: coerentemente con l'introduzione della possibilita' di ricongiungimento anche per titolari di permessi di durata inferiore a due anni, si limita la durata del permesso del familiare a quella residua del cittadino straniero richiedente.)

Aggiungere, alla fine del periodo, le parole: "o convertibile in altro permesso per il quale il titolare possegga i requisiti."

(Motivazione: si consente in tal modo al familiare ricongiunto di maturare, col tempo, un diritto di soggiorno indipendente.)

Aggiungere il seguente comma:

"4. Il cittadino italiano puo' richiedere alla questura territorialmente competente il ricongiungimento familiare per il coniuge, per i parenti entro il quarto grado, e per gli affini entro il secondo grado. Si prescinde, ai fini del rilascio del nulla-osta, da requisiti da ogni requisito relativo al reddito o alla disponibilita' di alloggio. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, ai familiari cosi' ricongiunti, con durata illimitata.

(Motivazione: si stabilisce esplicitamente che il ricongiungimento con i familiari e' consentito anche al cittadino italiano; la possibilita' di ricongiungimento e' estesa a tutti i familiari non espellibili a norma del decreto in esame; si precisa il grado di parentela e affinita', coerentemente con gli emendamenti introdotti, a riguardo, in precedenza.)

 

 

ARTICOLO 12 - Regolarizzazione per offerta di lavoro

 

Al comma 1

Sostituire la parola: "equipollente", con le seguenti: "di identita' dal quale risulti la nazionalita'".

(Motivazione: si stabilisce, coerentemente con quanto introdotto nel comma 1 dell'articolo 10, che qualunque documento di identita' dal quale risulti la nazionalita' e' valido ai fini della regolarizzazione.)

Sopprimere la parola: "italiani".

(Motivazione: si estende la regolarizzazione al caso di dichiarazione relativa a un rapporto di lavoro alle dipendenze di cittadino straniero regolarmente soggiornante.)

Sostituire le parole: "possono richiedere alla Questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro", con le seguenti: "ovvero che dichiarino di svolgere attivita' di lavoro autonomo che consenta il conseguimento di un reddito mensile pari almeno all'importo dell'assegno sociale, anche in violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio della stessa e l'iscrizione in registri, albi e ruoli, nonche' delle disposizioni in materia di condizione di reciprocita', o siano iscritti ad albo professionale per l'esercizio di libera professione, possono richiedere alle Questure competenti per territorio un permesso di soggiorno per i motivi di lavoro corrispondenti, anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocita'".

(Motivazione: si estende la possibilita' di regolarizzazione agli stranieri che svolgano, anche in violazione delle vigenti disposizioni, attivita' di lavoro autonomo.)

Inserire, alla fine del comma, le parole: "Qualora lo straniero non sia munito di documento di identita', puo' presentare dichiarazione resa al comune di dimora abituale e accompagnata dalla contestuale attestazione di identita' personale resa secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39."

(Motivazione: si introduce, coerentemente con l'emendamento introdotto sopra in riferimento al comma 1 dell'articolo 10, la possibilita' di autocertificazione relativa all'identita', accompagnata da testimonianza di due testimoni italiani o connazionali dell'interessato.)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

"1 bis. Entro il termine di cui al comma 1, gli stranieri presenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno facolta' di costituire societa' cooperative di produzione e lavoro o di diventarne soci, in conformita' alle norme di cui agli articolo 2511 e seguenti del Codice civile ed alle disposizioni vigenti in materia, anche se cittadini di paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocita', nonche' di stipulare contratti di associazione in partecipazione con soggetti regolarmente sooggiornanti in Italia; in tali casi possono chiedere alla Questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo."

(Motivazione: si amplia la categoria di stranieri regolarizzabili per lavoro autonomo, stimolando la costituzione di cooperative e di associazioni dotate di rilevanza economica.)

Al comma 2

Sostituire le parole: "in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto", con la seguente: "pregressi".

(Motivazione: si stabilisce la possibilita' di regolarizzare la posizione riguardo al soggiorno sulla base di dichiarazione relativa a rapporti di lavoro pregressi.)

Sostituire le parole: "a condizione che il rapporto, alle dipendenze dallo stesso datore di lavoro, abbia avuto durata non inferiore a quattro mesi nel corso dei dodici mesi precedenti", con le seguenti: "a condizione che i rapporti, anche alle dipendenze di piu' datori di lavoro, abbiano avuto durata complessiva non inferiore a quattro mesi nei dodici mesi precedenti".

(Motivazione: si considerano adeguati anche rapporti di lavoro pregressi alle dipendenze da piu' datori di lavoro.)

Aggiungere, dopo il comma 2, il seguente comma:

"2 bis. Gli stranieri dediti alla prostituzione che decidono di cessare l'esercizio della prostituzione possono richiedere alla Questura territorialmente competente un permesso di soggiorno temporaneo. Tale richiesta deve essere accompagnata da una dichiarazione di Enti pubblici o privati italiani o di associazioni di volontariato, attivi nel campo della prevenzione e riduzione del disagio sociale, che attesti la sussistenza delle circostanze di fatto di cui sopra."

(Motivazione: si intende favorire la dissociazione dalle attivita' legate alla prostituzione, offrendo la prospettiva di un ingresso nella regolarita' e la possibilita' di pervenire a forme lecite di sostentamento.)

 

Al comma 3

Sostituire l'intero comma con il seguente:

"3. Agli stranieri di cui ai precedenti commi e' rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio nelle more della verifica di cui ai successivi commi 4 e 5, valido per l'instaurazione di rapporti di lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, per l'iscrizione a corsi di studio o professionali o per lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo, anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocita'. Detto permesso e' altresi' rilasciato qualora sia pendente un giudizio per l'accertamento della sussistenza del raporto di lavoro di cui alle dichiarazioni rese dal lavoratore. Il permesso puo' essere convertito entro la data di scadenza in un permesso di soggiorno per il quale il titolare abbia maturato i requisiti."

(Motivazione: si stabilisce che, nelle more della verifica della documentazione presentata, sia rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio, valido per l'iscrizione al collocamento, l'instaurazione di rapporti di lavoro, lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo, anche in deroga alle disposizioni sulla reciprocita', l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale; il permesso provvisorio e' convertito in un permesso di soggiorno stabile, in caso di maturazione dei relativi requisiti; in tal caso, la regolarizzazione si considera di fatto ottenuta.)

 

Al comma 5

Sostituire le lettere a), b), c), d) con le seguenti:

"a) per motivi di lavoro subordinato, della durata di due anni, rinnovabile, in caso di accertata sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, ovvero, per le dichiarazioni di cui al comma 2, alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) per motivi di lavoro autonomo, della durata di due anni, rinnovabile, in caso di accertato svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo di cui al comma 1, ovvero nei casi di cui al comma 1 bis;

c) temporaneo, della durata di un anno, con le medesime caratteristiche previste per il permesso provvisorio di cui al comma 3, nei casi di cui al medesimo comma non inclusi nella precedente lettera a);

d) temporaneo, della durata di sei mesi, prorogabile per tre mesi per giustificati motivi, con le medesime caratteristiche previste per il permesso provvisorio di cui al comma 3, nei casi in cui non sia possibile accertare ne' la veridicita' ne' la mendacia della dichiarazione resa dallo straniero, ovvero nei casi di cui al comma 2 bis."

(Motivazione: si stabilisce che sia rilasciato un permesso per lavoro subordinato a tutti coloro che possano disporre di un'offerta di lavoro, o che abbiano un rapporto di lavoro in corso alla data di presentazione della dichiarazione, ovvero che lo avessero alla data di entrata in vigore del decreto; un permesso per lavoro autonomo a coloro che svolgano corrispondente attivita' o che abbiano costituito cooperative; un permesso temporaneo abilitante ad un vasto spettro di attivita', in caso di rapporti di lavoro piu' remoti o difficilmente dimostrabili, con diversificazione della durata; in tal modo si svincola l'autorizzazione del soggiorno dalla disponibilita' del datore di lavoro, lasciando che questa assuma l'usuale rilievo nella regolarizzazione del rapporto di lavoro.)

Alla fine del comma aggiungere il periodo seguente: "Il permesso temporaneo di cui alle lettere c) e d) del presente comma puo' essere convertito entro la data di scadenza in un permesso di soggiorno per il quale il titolare abbia maturato i requisiti. Il titolare del permesso temporaneo che lasci il territorio dello Stato regolarmente alla scadenza del permesso puo' far valere il diritto di cui al comma 3 dell'articolo 2, alle medesime condizioni ivi previste."

(Motivazione: si stabilisce che il permesso temporaneo di cui all'emendamento precedente possa essere convertito in altro permesso per il quale siano stati maturati i requisiti; in mancanza, l'uscita regolare da diritto di reingresso, in via transitoria, in qualita' di stagionale per l'anno successivo.)

 

Al comma 6

Sopprimere l'intero comma.

(Motivazione: coerentemente con gli emendamenti precedenti, la particolare disponibilita' del datore di lavoro non e' considerata quale requisito essenziale per la regolarizzazione del soggiorno; restano ovviamente ferme tutte le disposizioni che consentono di controllare che il rapporto in questione sia instaurato e prosegua regolarmente.)

 

Al comma 7

Sostituire le parole: "di cui al comma 2", con le seguenti: "che ottengono il permesso di soggiorno di cui alle lettere a) o c) del comma 5 sulla base di dichiarazione di rapporti di lavoro pregressi".

(Motivazione: correzione formale.)

Dopo le parole: "devono versare", inserire le seguenti: "all'INPS".

(Motivazione: precisazione.)

Sostituire le parole: "contestualmente all'iscrizione alle liste di collocamento", con le seguenti: "contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno".

(Motivazione: precisazione coerente con le disposizioni introdotte piu' sopra.)

Inserire, dopo le parole: "a loro carico", le seguenti: "relativa all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, calcolata sulla base dei parametri relativi ai lavoratori adibiti ai servizi domestici".

(Motivazione: si stabilisce di limitare l'obbligo di contribuzione per i rapporti di lavoro pregresso all'assicurazione di cui il lavoratore potra' effettivamente godere, escludendo invece quelle forme di assicurazione non piu' recuperabili, quale, ad esempio, l'assicurazione contro le malattie; si fissa inoltre un livello di contribuzione indipendente dal settore di occupazione, usando come riferimento le disposizioni relative al lavoro domestico.)

Aggiungere, alla fine del comma, le parole seguenti: "I lavoratori ai quali e' rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro autonomo devono versare all'INPS contestualmente a detto rilascio la somma corrispondente all'importo dell'assegno sociale calcolato su base mensile, ovvero una sua frazione, per ogni anno o frazione di anno di attivita' pregressa. Sono esentati dall'obbligo del versamento i lavoratori che dimostrino di aver regolarmente adempiuto agli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia fiscale e contributiva."

(Motivazione: si stabilisce che anche gli stranieri regolarizzati per lavoro autonomo siano tenuti ad una forma di contribuzione compensativa, se non hanno gia' adempiuto agli obblighi di legge in materia fiscale e contributiva.)

 

Al comma 8

Dopo le parole: "Alla condanna", aggiungere le seguenti: "dello straniero che richiede la regolarizzazione".

(Motivazione: precisazione.)

 

Al comma 9

Sostituire le parole: "che ottengono" con le seguenti: "che richiedono".

(Motivazione: si stabilisce, coerentemente con quanto proposto in relazione al comma 3 dell'articolo 10, la non punibilita' per le violazioni pregresse anche per chi semplicemente richieda la regolarizzazione; si evita cosi' che il timore di veder respinta la richiesta di regolarizzazione e di vedersi contestualmente applicato un provvedimento di espulsione scoraggi molti stranieri dal tentare di emergere dall'irregolarita'.)

Sostituire le parole: "e sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico", con le seguenti: ". Sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a carico degli stranieri che ottengono la regolarizzazione".

(Motivazione: la cancellazione dei provvedimenti di espulsione assunti a carico dello straniero continua invece, coerentemente con quanto proposto in relazione al comma 3 dell'articolo 10, ad essere prevista solo per chi effettivamente ottenga la regolarizzazione.)

 

 

ARTICOLO 13 - Assistenza sanitaria

 

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

"2. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e' aggiunto il seguente comma:

<<A partire dal 1 gennaio 1996, gli stranieri regolarmente residenti in Italia ovvero iscritti nello schedario della popolazione temporanea di cui all'articolo 32 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, sono soggetti ai medesimi obblighi di assicurazione e di contribuzione che gravano sui cittadini in forza dei commi precedenti, ferme restando, se piu' favorevoli, le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in base a trattati internazionali.>>.

3. Il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.33, e' sostituito dal seguente:

<<6. Ferme restando, se piu' favorevoli, le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in base a trattati internazionali, agli stranieri regolarmente residenti in Italia, ovvero iscritti nello schedario della popolazione temporanea di cui all'articolo 32 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, l'assistenza sanitaria e' erogata nelle stesse forme e alle stesse condizioni previste al comma 1 per i cittadini italiani.>>.

4. Il comma 3 dell'articolo 7 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, e' sostituito dal seguente:

<<3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune ogniqualvolta ottengano il rinnovo del permesso di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe procedera' comunque agli opportuni accertamenti ed adottera' i conseguenti provvedimenti, dandone comunicazione al prefetto.>>.

5. Nell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 4 dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n.833, si tiene conto del principio di parita', anche contributiva, con i cittadini italiani, di cui al comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.33, come modificato dal comma 3 del presente articolo."

(Motivazione: si stabilisce l'obbligatorieta' dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per tutti gli stranieri residenti o, anche, semplicemente iscritti nello schedario della popolazione temporanea, la gratuita' dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per i disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, l'abolizione dell'obbligo del rinnovo annuale dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, l'equiparazione del contributo percentuale sul reddito per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale e l'abolizione del contributo minimo annuale per gli stranieri privi di reddito.)

Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti articoli:

"Articolo 13 bis

(Diritto di asilo)

1. In applicazione dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio dello Stato lo straniero al quale, secondo le condizioni previste dalla presente legge, risulti essere impedito, sulla base di elementi concreti ed attuali, l'effettivo esercizio nel proprio Paese delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Il diritto di asilo nel territorio dello Stato può essere riconosciuto secondo una delle seguenti forme disciplinate dalla presente legge:

a) è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 28 luglio 1954, n. 722, allo straniero il quale temendo, a ragione, di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese del quale è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi a causa del predetto timore; il medesimo status è riconosciuto allo straniero che tema, a ragione, di essere perseguitato per motivi di sesso o di appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) è riconosciuto l'asilo umanitario allo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, non può o non vuole ritornare nel Paese del quale è cittadino, o, se apolide, nel quale aveva la residenza abituale, per la necessità di salvare sé dal pericolo attuale di subire danni ingiusti alla propria vita, sicurezza, libertà personale o ad altre libertà democratiche, anche a causa di situazioni di guerra, di guerra civile, di aggressione esterna, di occupazione o di dominio straniero, di violenza generalizzata, di violazione sistematica dei diritti fondamentali della persona umana, di altri gravi e persistenti turbamenti dell'ordine pubblico.

3. Lo straniero può chiedere il riconoscimento del diritto d'asilo nell'una o nell'altra delle due forme in cui esso è previsto dal comma 2, presentando un'unica domanda secondo le modalità previste dalla presente legge.

4. Allo straniero che ha presentato domanda di asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino alla decisione definitiva sulla domanda presentata.

5. La domanda di asilo può essere presentata:

a) all'ufficio di Polizia di frontiera al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato;

b) alla Prefettura della Provincia in cui il richiedente si trova;

c) al comandante di una nave o di un aeromobile italiano in navigazione;

d) a qualunque Rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

Articolo 13 ter

(Scuola dell'obbligo)

1. I cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea soggiornanti in Italia per periodi di durata superiore a sei mesi hanno il diritto e, se minori di quattordici anni, il dovere di ricevere l'istruzione obbligatoria secondo le medesime disposizioni previste per i cittadini italiani.

2. In ogni caso per l'iscrizione nelle scuole dell'obbligo non è richiesto il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità da parte dei minori cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea presenti nel territorio dello Stato. I minori cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea privi di carta o permesso di soggiorno sono iscritti e possono essere ammessi agli esami di licenza elementare o di licenza media.

Art. 13 quater

(Studenti universitari)

1. Nel caso di studi universitari, il permesso di soggiorno per studio è rinnovato di norma per non più di tre anni oltre la durata legale del corso di studi. Tuttavia, su eventuale indicazione del Consiglio di Facolta', il permesso e' rinnovato anche oltre detto limite. E' altresi' rinnovato il permesso dello studente che dimostri con idonea certificazione che gravi ragioni di salute hanno impedito il regolare svolgimento del corso di studi, nonche' il permesso dello studente che intenda sostenere l'esame finale e l'eventuale esame di Stato.

2. I cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea studenti universitari titolari di permesso di soggiorno per studio possono instaurare rapporti di lavoro subordinato previa concessione di autorizzazione al lavoro. I predetti studenti hanno altresì accesso ad attività occasionali di lavoro autonomo.

3. Le borse di studio concesse a studenti universitari dal Ministero degli affari esteri, possono essere attribuite anche a partire da anni di corso successivi al primo e possono comunque essere confermate negli anni seguenti, sulla base dei requisiti di merito acquisiti dallo studente, in termini di profitto, nell'anno accademico al quale e' iscritto."

(Motivazione: si da' piu' piena attuazione al dettato costituzionale relativo al diritto di asilo, disciplinando l'istituto dell'asilo umanitario; si definiscono per legge alcune disposizioni riguardo al diritto del minore straniero all'istruzione obbligatoria, di fatto gia' recepite dalla prassi applicativa; si stabilisce che gli studenti universitari possano prolungare il soggiorno fino a tre anni fuori corso, possano instaurare rapporti di lavoro subordinato e intraprendere attivita' occasionali di lavoro autonomo, e possano accedere a borse di studio anche a partire da anni di corso successivi al primo.)

 

 

ARTICOLO 14 - Norme di coordinamento e abrogazioni

 

Al comma 2

Aggiungere il seguente comma:

"3. E' abrogato l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n.152."

(Motivazione: si sopprime la disposizione in base alla quale puo' essere espulso lo straniero che non sia in grado di dimostrare la sufficienza e la liceita' delle proprie fonti di sostentamento; tale disposizione contrasta con l'articolo 8, par. 1, della Convenzione OIL n.143/1975, ratificata con la legge 158/1981.)

Inserire, dopo l'articolo 14, il seguente:

"Articolo 14 bis

Disposizioni sul diritto di asilo e norme di salvaguardia

1. Restano ferme le norme generali e speciali in materia di diritto di asilo, anche umanitario.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto piu' favorevoli, anche ai cittadini comunitari e agli apolidi, nonche' ai cittadini o ex cittadini italiani o ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino nel territorio italiano."

(Motivazione: si precisa che le disposizioni relative al diritto di asilo restano valide in relazione all'intero quadro di disposizioni del decreto in esame, non solo in relazione alle nuove norme sulle espulsioni; si introduce una norma di tutela dei cittadini italiani, o ex italiani, o di origine italiana, o comunitari, o apolidi.)