(Sergio Briguglio 2/12/1995)

BOZZA DI EMENDAMENTI PER IL DL 489/1995

 

ARTICOLO 1 - Flussi di ingresso e lavoro stagionale

 

Al comma 1

Sopprimere le parole: "disponibilità accertate attraverso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e"

Alla fine del comma, aggiungere le parole: ", nonche' delle previsioni relative al reingresso di lavoratori stagionali di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto."

 

Al comma 2

Sostituire le parole: "l'indisponibilita' di offerte di lavoro da parte delle imprese interessate attraverso le loro associazioni di categoria", con le seguenti: "da parte delle imprese interessate, attraverso le loro associazioni di categoria, l'indisponibilita' di offerte di manodopera".

 

Al comma 3

Aggiungere al termine del comma il seguente periodo: "Il trattamento economico e normativo del lavoratore di un Paese non appartenente all'Unione Europea non puo' comunque essere meno favorevole di quello del lavoratore italiano previsto nelle medesime condizioni dal contratto collettivo di lavoro."

 

Al comma 5

Sostituire le parole: "avviabili sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo", con le seguenti: "stagionali di cui al precedente comma 1".

Dopo le parole: "di collocamento", sopprimere le parole: "o di prenotazione".

Dopo le parole: "residenti all’estero," aggiungere le seguenti: "iscritti nelle liste di prenotazione di cui al successivo comma 6".

 

Al comma 6

Sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero predispongono le liste di prenotazione con gli elenchi nomitavi dei lavoratori stagionali provenienti dai paesi non appartenenti all’Unione Europea, ivi compresi quelli con cui sono state stipulate le intese di cui al precedente comma 5. L'iscrizione nelle liste ha validita' annuale e puo' essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente. L'anzianita' di iscrizione non e' interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati personali dell'iscritto. Il rilascio dei visti di ingresso avviene sulla base delle determinazioni contenute nel decreto di programmazione dei flussi, con priorità di rilascio, a parita' di altri requistiti, ai lavoratori con maggiore anzianita' di iscrizione nelle liste medesime. Il lavoratore munito di visto di ingresso o di reingresso per lavoro stagionale non può essere respinto alla frontiera per mancanza di mezzi di sostentamento e ha diritto al rilascio del corrispondente permesso di soggiorno da parte delle competenti Questure".

Inserire, dopo l'articolo 1, il seguente:

"Articolo 1 bis

Programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro.

1. La programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro deve indicare per ogni settore lavorativo, per ogni qualifica e per ogni mansione per le quali, sulla base delle previsioni annuali formulate dalle Commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con le associazioni dei datori di lavoro e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale abbia valutato che sussista un fabbisogno di manodopera, il numero complessivo dei visti di ingresso per lavoro subordinato.

2. La programmazione annuale dei flussi deve altresi' specificare i particolari settori lavorativi, qualifiche o mansioni per i quali e' opportuno, allo scopo di sopperire piu' efficacemente alle necessita' del mercato del lavoro, garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera. Relativamente a detti settori, qualifiche o mansioni, puo' essere disposto il contingentamento temporale degli ingressi nel territorio dello Stato di cui al comma 6 durante il corso dell'anno solare.

3. Il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro indica il numero complessivo, distinto secondo i criteri indicati nel comma 2, di visti di ingresso che potranno essere rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea che siano iscritti, nel medesimo anno, nelle liste di segnalazione, relative a ciascun settore, qualifica o mansione per cui sia stato accertato un fabbisogno di manodopera, istituite appositamente presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero.

4. Possono ottenere l'iscrizione nelle liste di cui al comma 3 i cittadini non appartenenti all'Unione Europea che abbiano i requisiti corrispondenti ai settori di lavoro, alle qualifiche e alle mansioni indicate nel decreto di programmazione dei flussi. L'iscrizione nelle liste ha validita' annuale e puo' essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente.

5. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con i ministri dell'interno e degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di presentazione, di verifica e di raccolta delle domande di iscrizione nelle liste di segnalazione previste dal presente articolo, i criteri di raggruppamento delle richieste di lavoro inserite nelle liste secondo i settori di lavoro, le qualifiche e le mansioni, nonche' le modalita' di formazione della graduatoria degli iscritti; a tale fine si da' priorita' al lavoratore con maggiore anzianita' di iscrizione nelle liste e, a parita' di altri requisiti, alla persona che abbia familiari legalmente residenti in Italia. L'anzianita' di iscrizione nelle liste non e' interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati personali dell'iscritto. In ogni caso, non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie fondati sullo Stato di provenienza o di origine, sulla nazionalità, sull'appartenenza ad una razza, ad un sesso, ad un gruppo etnico o linguistico o sulla religione professata, sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali e sociali.

6. I cittadini extracomunitari iscritti nelle liste relative ai particolari settori, qualifiche o mansioni per le quali si renda opportuno garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera, specificate, ai sensi del comma 2, nella programmazione dei flussi possono richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato. Le domande di rilascio di visto di ingresso sono accolte, nell'ordine corrispondente alla graduatoria, fino ad eventuale raggiungimento del numero complessivo stabilito dalla programmazione dei flussi di ingresso e secondo il contingentamento temporale ivi eventualmente indicato. I cittadini extracomunitari che ottengono il visto di ingresso per lavoro subordinato non possono stipulare in Italia, per un anno dalla data di ingresso, contratti di lavoro relativi a mansioni, qualifiche o settori diversi da quelli per i quali e' stato autorizzato l'ingresso.

7. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un cittadino extracomunitario residente all'estero iscritto per l'anno in corso nelle liste di segnalazione di cui al presente articolo deve presentare apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per la provincia in cui prevalentemente dovrà svolgersi l'attività lavorativa. La domanda di autorizzazione al lavoro contiene richiesta di assunzione con chiamata nominativa o con chiamata numerica, nel rispetto dei medesimi limiti previsti per i cittadini italiani.

8. All'accoglimento della richiesta di autorizzazione al lavoro consegue il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato al lavoratore straniero per il quale e' stata presentata la domanda.

9. Ai cittadini extracomunitari che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto di ingresso per lavoro subordinato e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile."

 

 

ARTICOLO 2 - Soggiorno dei lavoratori stagionali

 

Al comma 1

Sopprimere le parole: "del visto di ingresso e"

Aggiungere, alla fine del comma, le parole: "salva l’applicazione del successivo comma 4".

 

Al comma 2

Sostituire le parole: "precedenza per il rientro", con la seguente: "reingresso".

Sopprimere le parole "rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro".

Aggiungere, alla fine del comma, le parole: "A tal fine, gli interessati, al momento dell'uscita dal territorio dello Stato, richiedono alla Questura competente per territorio il rilascio di un visto di reingresso e al competente ufficio di polizia di frontiera il rilascio di apposita attestazione.".

 

Al comma 3

Sopprimere l'ultimo periodo.

Sostituire le parole: "di un Paese", con con le seguenti: "di uno dei Paesi".

Sostituire le parole: "sessanta giorni", con con le seguenti: "centottanta giorni".

Dopo le parole: "di essere usciti dal territorio dello Stato", inserire le seguenti: "con le modalità di cui al comma 2".

Sostituire la parola: "precedenza", con la seguente: "reingresso".

 

Al comma 4

Aggiungere alla fine del comma le parole: "ovvero, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo determinato e previo rilascio di detto nulla-osta, una proroga del permesso per lavoro stagionale della durata corrispondente al periodo del rapporto di lavoro".

 

 

ARTICOLO 3 - Previdenza ed assistenza

 

Al comma 1

Sostituire le parole: "di cui all’articolo 2" con le seguenti: "in possesso del permesso di soggiorno per lavoro stagionale".

 

Al comma 2

Sostituire le parole da: "al Fondo previsto", fino a: "il Fondo attua", con le seguenti: "ad apposito fondo da istituirsi presso l’INPS, con il decreto di cui al successivo comma 3, per l’attuazione di".

Sostituire le parole: "di cui al presente decreto" con le parole: "di Paesi non appartenenti all'Unione europea".

 

Al comma 3

Dopo le parole: "presente decreto," inserire le seguenti: "e' istituito presso l'INPS un fondo con le finalita' di cui al comma 2 e"

Dopo le parole: "solidarieta' sociale," inserire le seguenti: "sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la conferenza Stato-regioni,".

Sostituire le parole: "interventi di cui al comma 2", con le seguenti: "interventi di cui al medesimo comma".

 

Al comma 5

Sostituire le parole: "i contributi relativi all'assicurazione di cui al comma 1, lettera a)", con le seguenti: "i contributi relativi all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui siano titolari cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea,".

Dopo le parole: "a richiesta dell'interessato," inserire le seguenti: "secondo le modalita' stabilite con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,".

Sostituire le parole "sono liquidati ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato", con le seguenti: "possono essere liquidati al lavoratore che lascia il territorio dello Stato, a sua richiesta, anche qualora non sussistano i requisiti minimi previsti dalla legge per l'ottenimento della pensione".

Aggiungere alla fine del comma le parole seguenti: "In caso di successivo rientro in Italia per motivi di lavoro, i lavoratori extracomunitari che abbiano richiesto detta liquidazione hanno facolta' di restaurare la propria posizione contributiva in Italia, restituendo all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma precedentemente liquidata, incluse le relative maggiorazioni e l'interesse legale calcolato su base annua, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al presente comma."

 

 

ARTICOLO 4 - Visto di ingresso

 

Al comma 1

Sopprimere le parole: "o all’estero"

Aggiungere, alla fine del comma, le parole: "sempre che risulti socialmente pericoloso e salvo che siano trascorsi dalla sentenza di condanna i termini di cui all’articolo 7 sexies o i termini stabiliti da diversa disposizione contenuta nel provvedimento di espulsione eventualmente adottato a carico dello straniero. E' fatta salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto. Sono fatte salve inoltre le norme sul diritto di asilo, anche umanitario.".

 

Al comma 2

Sostituire le parole: "dell’ingresso" con le seguenti: "del rilascio del visto di ingresso corrispondente a un soggiorno nel territorio dello Stato di durata non inferiore a un anno, salvo il caso di ingresso per motivi di cura".

Sostituire le parole: "esibiscono ai controlli di frontiera", con le seguenti: "presentano alle autorita' competenti per il rilascio".

Aggiungere, alla fine del comma, le parole: "secondo i parametri definiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' ".

 

 

 

ARTICOLO 5 - Rinnovo del permesso di soggiorno

 

Al comma 1

Aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole: "ove sussistano elementi attinenti alla competenze dell'amministrazione comunale e limitatamente ad essi. Il Sindaco esprime parere scritto e motivato, corredato della relativa documentazione e comunque non vincolante ai fini della decisione del Questore, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che il parere sia pervenuto al Questore, detto parere si considera espresso in senso favorevole al rinnovo o alla proroga del permesso. Copia dell'eventuale parere negativo del Sindaco deve essere allegata al decreto del Questore di rifiuto di rinnovo o di proroga del permesso di soggiorno, e consegnata all'interessato contestualmente alla comunicazione del provvedimento del Questore."

 

 

ARTICOLO 7 - Espulsione dal territorio dello Stato e norme sanzionatorie

(...)

 

 

ARTICOLO 8 - Repressione di attivita' dirette a favorire l'illecito ingresso di stranieri

 

Al nuovo comma 8

Dopo le parole: "attivita' dirette a favorire", inserire le seguenti: "a fine di lucro".

Sostituire le parole: "Se il fatto e' commesso, a fine di lucro, da tre o piu' persone", con le seguenti: "Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone".

 

 

ARTICOLO 10 - Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari

 

Al comma 1

Sostituire la parola: "sessanta", con la seguente: "centoventi".

Sostituire la parola: "equipollente", con le seguenti: "di identita' dal quale risulti la nazionalita'".

Sostituire le parole: "per i quali ricorrono le condizioni per il ricongiungimento familiare previste dall'articolo 11", con le seguenti: "che siano coniugi o figli minori o genitori a carico di cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, ovvero che siano parenti entro il quarto grado di cittadini di nazionalità italiana".

Inserire, alla fine del comma, le parole: "Qualora lo straniero non sia munito di documento di identita' o della documentazione attestante il grado di parentela, puo' presentare dichiarazione resa al comune di dimora abituale e confermata dalla contestuale attestazione relativa all'identita' personale o al grado di parentela resa da due testimoni secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39."

 

Al comma 2

Sostituire le parole: "della durata di due anni", con le seguenti: "di durata uguale alla durata residua di quello del familiare titolare di permesso di soggiorno di cui al precedente comma 1".

Inserire, alla fine del comma, le parole: "Qualora detti stranieri siano parenti entro il quarto grado di cittadini di nazionalita' italiana, il permesso di soggiorno e' rilasciato con durata illimitata."

 

Al comma 3

Sostituire le parole: "che ottengono" con le seguenti: "che richiedono".

Sostituire le parole: "e sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico", con le seguenti: ". Sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a carico degli stranieri che ottengono la regolarizzazione".

 

 

ARTICOLO 11 - Ricongiungimenti

 

Al comma 1

Sostituire le parole: "di almeno due anni", con le seguenti: "di durata non inferiore a un anno".

Sopprimere le parole: "che non sia residente in Italia con un prossimo congiunto".

Sopprimere le parole: "decorso un anno dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato"

Sostituire le parole: "e per i figli considerati minori dalla legge italiana", con le seguenti: "per i figli considerati minori dalla legge italiana e per i genitori a carico".

Sostituire le parole: "alloggio idoneo", con le seguenti: "alloggio ad uso di abitazione non impropria".

Sopprimere le parole: ",effettuati dal sindaco del Comune di residenza, o dimora,".

Sopprimere le parole: ", per il ricongiungimento del solo coniuge e fino a una coppia di figli, ed aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di figli".

Aggiungere, alla fine del comma, le parole: "Ai fini dell'accertamento di disponibilita' dell'alloggio, qualora non possa dimostrare la titolarita' di proprietà, locazione, uso o usufrutto dell'alloggio, il richiedente puo' presentare attestazione comprovante la legittima utilizzazione dell'alloggio rilasciata, su richiesta, dalla competente autorita' municipale."

 

Al comma 2

Sostituire le parole: "reddito del coniuge derivante dalla stipula di un contratto di lavoro della durata di almeno due anni", con le seguenti: "reddito di familiari di cui al comma 1 derivante da fonti lecite".

Aggiungere il seguente comma:

"2bis. Il comma 2 dell’art. 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è sostituito dal seguente: <<2. Gli stranieri di eta' non inferiore a quattordici anni titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, possono iscriversi alle liste di collocamento e stipulare contratti di lavoro alle stesse condizioni previste per i titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato>>."

 

Al comma 3

Sostituire le parole: "la durata di due anni", con le seguenti: "la medesima durata del permesso di soggiorno del richiedente il ricongiungimento".

 

 

ARTICOLO 12 - Regolarizzazione per offerta di lavoro

 

Al comma 1

Sostituire la parola: "equipollente", con le seguenti: "di identita' dal quale risulti la nazionalita'".

Sopprimere la parola: "italiani".

Sostituire le parole: "possono richiedere alla Questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro", con le seguenti: "ovvero che dichiarino di svolgere attivita' di lavoro autonomo che consenta il conseguimento di un reddito mensile pari almeno all'importo dell'assegno sociale, anche in violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio della stessa e l'iscrizione in registri, albi e ruoli, nonche' delle disposizioni in materia di condizione di reciprocita'; o siano iscritti ad albo professionale per l'esercizio di libera professione, possono richiedere alle Questure competenti per territorio un permesso di soggiorno per i motivi di lavoro corrispondenti, anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocita'".

Inserire, alla fine del comma, le parole: "Qualora lo straniero non sia munito di documento di identita', puo' presentare dichiarazione resa al comune di dimora abituale e accompagnata dalla contestuale attestazione di identita' personale resa secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39."

 

Al comma 2

Sostituire le parole: "in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto", con la seguente: "pregressi".

Sostituire le parole: "a condizione che il rapporto, alle dipendenze dallo stesso datore di lavoro, abbia avuto durata non inferiore a quattro mesi nel corso dei dodici mesi precedenti", con le seguenti: "a condizione che i rapporti, anche alle dipendenze di piu' datori di lavoro, abbiano avuto durata complessiva non inferiore a quattro mesi nei dodici mesi precedenti".

 

Al comma 3

Sostituire l'intero comma con il seguente:

"3. Agli stranieri di cui ai precedenti commi 1 e 2 e' rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio nelle more della verifica di cui ai successivi commi 4 e 5, valido per l'instaurazione di rapporti di lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, per l'iscrizione a corsi di studio o professionali o per lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo, anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocita'. Detto permesso e' altresi' rilasciato qualora sia pendente un giudizio per l'accertamento della sussistenza del raporto di lavoro di cui alle dichiarazioni rese dal lavoratore."

 

Al comma 5

Sostituire le lettere a), b), c), d) con le seguenti:

"a) per motivi di lavoro subordinato, della durata di due anni, rinnovabile, in caso di accertata sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, ovvero, per le dichiarazioni di cui al comma 2, alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) per motivi di lavoro autonomo, della durata di due anni, rinnovabile, in caso di accertato svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo di cui al comma 1;

c) temporaneo, della durata di un anno, con le medesime caratteristiche previste per il permesso provvisorio di cui al comma 3, nei casi di cui al medesimo comma non inclusi nella precedente lettera a);

d) temporaneo, della durata di sei mesi, prorogabile per tre mesi per giustificati motivi, con le medesime caratteristiche previste per il permesso provvisorio di cui al comma 3, nei casi in cui non sia possibile accertare ne' la veridicita' ne' la mendacia della dichiarazione resa dallo straniero."

Alla fine del comma aggiungere il periodo seguente: "Il permesso temporaneo di cui alle lettere c) e d) del presente comma puo' essere convertito entro la data di scadenza in un permesso di soggiorno per il quale il titolare abbia maturato i requisiti. Il titolare del permesso temporaneo che lasci il territorio dello Stato regolarmente alla scadenza del permesso puo' far valere il diritto di cui al comma 3 dell'articolo 2, alle medesime condizioni ivi previste."

 

Al comma 6

Sopprimere l'intero comma.

 

Al comma 7

Sostituire le parole: "di cui al comma 2", con le seguenti: "che ottengono il permesso di soggiorno di cui alle lettere a) o c) del comma 5 sulla base di dichiarazione di rapporti di lavoro pregressi".

Dopo le parole: "devono versare", inserire le seguenti: "all'INPS".

Sostituire le parole: "contestualmente all'iscrizione alle liste di collocamento", con le seguenti: "contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno".

Inserire, dopo le parole: "a loro carico", le seguenti: "relativa all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, calcolata sulla base dei parametri relativi ai lavoratori adibiti ai servizi domestici".

Aggiungere, alla fine del comma, le parole seguenti: "I lavoratori ai quali e' rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro autonomo devono versare all'INPS contestualmente a detto rilascio la somma corrispondente all'importo dell'assegno sociale calcolato su base mensile, ovvero una sua frazione, per ogni anno o frazione di anno di attivita' pregressa. Sono esentati dall'obbligo del versamento i lavoratori che dimostrino di aver regolarmente adempiuto agli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia fiscale e contributiva."

 

Al comma 8

Dopo le parole: "Alla condanna", aggiungere le seguenti: "dello straniero che richiede la regolarizzazione".

 

Al comma 9

Sostituire le parole: "che ottengono" con le seguenti: "che richiedono".

Sostituire le parole: "e sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico", con le seguenti: ". Sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a carico degli stranieri che ottengono la regolarizzazione".