PRINCIPALI PROPOSTE DI EMENDAMENTO PER IL DL 489/1995

 

 

ARTICOLO 10 - Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari

 

Al comma 1

Sostituire la parola: "sessanta", con la seguente: "centoventi".

Aggiungere, dopo le parole: "per i quali ricorrono le condizioni per il ricongiungimento familiare previste dall'articolo 11", le seguenti: ", ovvero che siano coniugi o figli minori o genitori a carico di cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea che ottengono la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 12".

 

 

ARTICOLO 12 - Regolarizzazione per offerta di lavoro

 

Al comma 1

Sostituire le parole: "alle dipendenze di cittadini italiani regolarmente soggiornanti in Italia", con le seguenti: "alle dipendenze di soggetti regolarmente soggiornanti in Italia ovvero alle dipendenze di imprese o loro dipendenze operanti nel territorio dello Stato".

Inserire, alla fine del comma, le parole: "Le dichiarazioni relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, ovvero alle prestazioni lavorative a carattere continuativo, possono riguardare anche una pluralita' di rapporti che complessivamente assicurino un'occupazione a tempo pieno."

 

Al comma 2

Sostituire l'intero comma con il seguente:

"2. Gli stranieri presenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto che non posseggono i requisiti di cui all'articolo 10 o al comma 1 del presente articolo possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno temporaneo, a condizione che siano muniti dei documenti di identita' o delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1."

 

Al comma 3

Sostituire l'intero comma con il seguente:

"3. Nelle more delle verifiche di cui ai successivi commi 4 e 5, agli stranieri di cui al comma 1 e' rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio valido per l'iscrizione nelle liste di collocamento. Ove lo straniero sia assunto, il permesso e' convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; in questo caso la regolarizzazione si considera ottenuta, anche in assenza di ulteriori requisiti, ferme restando le disposizioni del comma 8."

 

Al comma 5

Sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) temporaneo, della durata di un anno, nei casi di cui al comma 2, ovvero nei casi di cui al comma 1 per i quali, a seguito delle verifiche di cui al comma 4, non risultino soddisfatti i requisiti previsti, ferme restando le disposizioni del comma 8. Il permesso e' valido per l'iscrizione nelle liste di collocamento, per l'iscrizione a corsi di studio o professionali e per lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo, anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocita'; il titolare del permesso ha altresi' facolta' di costituire societa' cooperative di produzione e lavoro o di diventarne socio, in conformita' alle norme di cui agli articolo 2511 e seguenti del Codice civile ed alle disposizioni vigenti in materia, anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocita', nonche' di stipulare contratti di associazione in partecipazione con soggetti regolarmente soggiornanti in Italia.

Alla fine del comma aggiungere il periodo seguente: "Il permesso temporaneo di cui alla lettera d) del presente comma puo' essere rinnovato ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, ovvero convertito entro la data di scadenza in un permesso di soggiorno per il quale il titolare abbia maturato i requisiti. Nei casi di costituzione o partecipazione a cooperative o associazioni, e' rilasciato un permesso per motivi di lavoro autonomo. Il titolare del permesso temporaneo che lasci il territorio dello Stato regolarmente alla scadenza del permesso puo' far valere il diritto di cui al comma 3 dell'articolo 2, alle medesime condizioni ivi previste."