PRINCIPALI PROPOSTE DI EMENDAMENTO PER IL DL 489/1995

 

ARTICOLO 10 - Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari

 

Al comma 1

Sostituire la parola: "sessanta", con la seguente: "centoventi".

(Motivazione: si estende il termine per la regolarizzazione dei ricongiungimenti "di fatto" ai centoventi giorni previsti per la regolarizzazione dei lavoratori.)

Sostituire le parole: "per i quali ricorrono le condizioni per il ricongiungimento familiare previste dall'articolo 11", con le seguenti: "che siano coniugi o figli minori o genitori a carico di cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, ovvero che siano coniugi o parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado di un cittadino italiano".

(Motivazione: si estende la possibilita' di regolarizzazione ai familiari di stranieri regolarizzati per lavoro ai sensi del decreto in esame e ai familiari, non espellibili, di cittadini italiani; si precisa il grado di parentela o di affinita' con questi ultimi, coerentemente con l'emendamento introdotto all'articolo 7 sexies.)

Inserire, alla fine del comma, le parole: "Qualora lo straniero non sia munito di documento di identita' o della documentazione attestante il grado di parentela, puo' presentare dichiarazione resa al comune di dimora abituale e confermata dalla contestuale attestazione relativa all'identita' personale o al grado di parentela resa da due testimoni secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39."

(Motivazione: si introduce la possibilita' di autocertificazione relativa all'identita' e al grado di parentela, accompagnata da testimonianza di due testimoni italiani o connazionali dell'interessato, in analogia con quanto previsto per la sanatoria del '90.)

 

Al comma 3

Sostituire le parole: "che ottengono" con le seguenti: "che richiedono".

(Motivazione: si stabilisce l'impunibilita' per le violazioni pregresse anche per chi semplicemente richieda la regolarizzazione; si evita cosi' che il timore di veder respinta la richiesta di regolarizzazione e, contestualmente, applicato un provvedimento di espulsione scoraggi molti stranieri dal tentare di emergere dall'irregolarita'.)

 

 

ARTICOLO 11 - Ricongiungimenti

 

Al comma 1

Sopprimere le parole: "che non sia residente in Italia con un prossimo congiunto".

(Motivazione: si sopprime una disposizione assurda che impedirebbe il ricongiungimento progressivo con i diversi membri della famiglia; una volta chiamato il coniuge, bisognerebbe infatti allontanarlo da casa per poter chiamare i figli.)

Sopprimere le parole: "decorso un anno dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato".

(Motivazione: si sopprime una disposizione che risulta pleonastica in presenza delle norme che fissano i requisiti di reddito per il ricongiungimento.)

Sostituire le parole: "e per i figli considerati minori dalla legge italiana", con le seguenti: "per i figli considerati minori dalla legge italiana e per i genitori a carico".

(Motivazione: si reintroduce la possibilita' di ricongiungimento con i genitori a carico.)

Sopprimere le parole: ", per il ricongiungimento del solo coniuge e fino a una coppia di figli, ed aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di figli".

(Motivazione: si stabilisce solo una soglia minima di reddito, indipendente dal numero di familiari con i quali operare il ricongiungimento.)

 

Al comma 3

Aggiungere il seguente comma:

"4. Il cittadino italiano puo' richiedere alla questura territorialmente competente il ricongiungimento familiare per il coniuge, per i parenti entro il quarto grado, e per gli affini entro il secondo grado. Si prescinde, ai fini del rilascio del nulla-osta, da ogni requisito relativo al reddito o alla disponibilita' di alloggio. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, ai familiari cosi' ricongiunti, con durata illimitata.

(Motivazione: si stabilisce esplicitamente che il ricongiungimento con i familiari e' consentito anche al cittadino italiano; la possibilita' di ricongiungimento e' estesa a tutti i familiari non espellibili a norma del decreto in esame; si precisa il grado di parentela e affinita', coerentemente con gli emendamenti introdotti, a riguardo, in precedenza.)

 

 

ARTICOLO 12 - Regolarizzazione per offerta di lavoro

 

Al comma 1

Sostituire le parole: "alle dipendenze di cittadini italiani regolarmente soggiornanti in Italia", con le seguenti: "alle dipendenze di soggetti regolarmente soggiornanti in Italia ovvero alle dipendenze di imprese o loro dipendenze operanti nel territorio dello Stato".

(Motivazione: si estende la regolarizzazione al caso di dichiarazione relativa a un rapporto di lavoro alle dipendenze di cittadino straniero regolarmente soggiornante ovvero di impresa operante in Italia.)

Inserire, alla fine del comma, le parole: " Le dichiarazioni relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, ovvero alle prestazioni lavorative a carattere continuativo, possono riguardare anche una pluralita' di rapporti che complessivamente assicurino un'occupazione a tempo pieno. Qualora lo straniero non sia munito di documento di identita', puo' presentare dichiarazione resa al comune di dimora abituale e accompagnata dalla contestuale attestazione di identita' personale resa secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39."

(Motivazione: si rende esplicita la possibilita' che i rapporti di lavoro siano alle dipendenze da una pluralita' di soggetti; si introduce poi la possibilita' di autocertificazione relativa all'identita', accompagnata da testimonianza di due testimoni italiani o connazionali dell'interessato.)

 

Al comma 2

Sostituire l'intero comma con il seguente:

"2. Gli stranieri presenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto che non posseggono i requisiti di cui all'articolo 10 o al comma 1 del presente articolo possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno temporaneo, a condizione che siano muniti dei documenti di identita' o delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1."

(Motivazione: si consente una regolarizzazione temporanea anche a coloro che aspirano ad emergere dalla condizione di irregolarita', pur essendo privi dei requisiti di stabile inserimento lavorativo o familiare che giustificano il rilascio di un permesso di lunga durata. Le caratteristiche di tale permesso temporaneo, definite da un successivo emendamento, fanno si' che tale disposizione non risulti una sanatoria indiscriminata, ma piuttosto un utile strumento per pervenire ad una conoscenza dettagliata del fenomeno e per offrire una chance consistente a tutti i soggetti realmente interessati ad ottenere un inserimento legale nella societa'.)

 

Al comma 3

Sostituire l'intero comma con il seguente:

"3. Nelle more delle verifiche di cui ai successivi commi 4 e 5, agli stranieri di cui al comma 1 e' rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio valido per l'iscrizione nelle liste di collocamento. Ove lo straniero sia assunto, il permesso e' convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; in questo caso la regolarizzazione si considera ottenuta, anche in assenza di ulteriori requisiti, ferme restando le disposizioni del comma 8."

(Motivazione: si stabilisce che, nelle more della verifica della documentazione presentata, sia rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio, valido per l'iscrizione al collocamento e l'instaurazione di rapporti di lavoro; il permesso provvisorio e' convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in caso di assunzione; in tal caso, la regolarizzazione si considera di fatto ottenuta, ai fini del comma 9, salvo che la dichiarazione dello straniero sia dimostrata mendace.)

 

Al comma 5

Sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) temporaneo, della durata di un anno, nei casi di cui al comma 2, ovvero nei casi di cui al comma 1 per i quali, a seguito delle verifiche di cui al comma 4, non risultino soddisfatti i requisiti previsti, ferme restando le disposizioni del comma 8. Il permesso e' valido per l'iscrizione nelle liste di collocamento, per l'iscrizione a corsi di studio o professionali e per lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo, anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocita'; il titolare del permesso ha altresi' facolta' di costituire societa' cooperative di produzione e lavoro o di diventarne socio, in conformita' alle norme di cui agli articolo 2511 e seguenti del Codice civile ed alle disposizioni vigenti in materia, anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocita', nonche' di stipulare contratti di associazione in partecipazione con soggetti regolarmente soggiornanti in Italia.

(Motivazione: si offre in tal modo, a coloro che intendono emergere dalla condizione di irregolarita', una concreta opportunita' di pervenire ad un inserimento socialmente significativo.)

Alla fine del comma aggiungere il periodo seguente: "Il permesso temporaneo di cui alla lettera d) del presente comma puo' essere rinnovato ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, ovvero convertito entro la data di scadenza in un permesso di soggiorno per il quale il titolare abbia maturato i requisiti. Nei casi di costituzione o partecipazione a cooperative o associazioni, e' rilasciato un permesso per motivi di lavoro autonomo. Il titolare del permesso temporaneo che lasci il territorio dello Stato regolarmente alla scadenza del permesso puo' far valere il diritto di cui al comma 3 dell'articolo 2, alle medesime condizioni ivi previste."

(Motivazione: si stabilisce che il permesso temporaneo di cui all'emendamento precedente possa essere rinnovato, alle condizioni previste dalla legge 39/1990, ovvero convertito in altro permesso per il quale siano stati maturati i requisiti; in mancanza, l'uscita regolare da', in via transitoria, i diritti relativi al reingresso in qualita' di stagionale per l'anno successivo.)

 

Al comma 8

Dopo le parole: "Alla condanna", aggiungere le seguenti: "dello straniero che richiede la regolarizzazione".

(Motivazione: si tratta di una precisazione necessaria.)

 

Al comma 9

Sostituire le parole: "che ottengono" con le seguenti: "che richiedono".

(Motivazione: si stabilisce l'impunibilita' per le violazioni pregresse anche per chi semplicemente richieda la regolarizzazione; si evita cosi' che il timore di veder respinta la richiesta di regolarizzazione e, contestualmente, applicato un provvedimento di espulsione scoraggi molti stranieri dal tentare di emergere dall'irregolarita'.)