DISCIPLINA DELLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO

STRANIERO NELLA REPUBBLICA ITALIANA

 
 

Art. 7

Ammissione dello straniero nel territorio dello Stato, soggiorno e allontanamento.

 

1. Lo straniero può entrare, soggiornare e circolare nel territorio dello Stato nonché esserne allontanato soltanto nei casi e nei modi previsti dalle leggi dello Stato, in conformità con le norme internazionali.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende regolarmente soggiornante lo straniero che si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) straniero che sia titolare di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno in corso di validità o che non risultino scaduti da più di trenta giorni;

b) minore straniero che sia iscritto sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno in corso di validità, o che non risultino scaduti da piu' di trenta giorni, di cui sia titolare il genitore;

c) straniero che abbia fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato, e che, avendo presentato la dichiarazione di soggiorno nei modi e nei termini previsti dalla legge, sia in attesa di ricevere risposta alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;

d) straniero che, avendo presentato domanda di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno ovvero domanda di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, non abbia ancora ricevuto risposta alla domanda.

3. Ai fini della presente legge si intende residente lo straniero regolarmente soggiornante che sia iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente in un Comune della Repubblica italiana.

4. Ai fini della seguente legge si intende clandestino lo straniero che, a seguito di ingresso irregolare nel territorio dello Stato, vi soggiorni irregolarmente. Si intende invece irregolare lo straniero che soggiorni irregolarmente nel territorio dello Stato avendovi fatto ingresso regolare.

 

Art. 10

Iscrizione anagrafica.

 

1. Gli stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato o rinnovato con durata superiore a tre mesi hanno diritto all'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente presso il Comune in cui hanno la propria dimora abituale, secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.

4. Si considera abituale la dimora dello straniero anche qualora si tratti di alloggio presso un albergo o un centro o una struttura di accoglienza, pubblico o privato ((...)).

 
 

Art. 11

Diritto di elettorato attivo e passivo.

 

1. Gli stranieri ((...)) residenti in un Comune della Repubblica:

a) hanno il diritto di essere elettori nei referendum popolari indetti a livello comunale o circoscrizionale;

b) hanno il diritto di elettorato passivo nelle elezioni per il Consigliere comunale aggiunto, ove previsto dallo Statuto comunale.

 
 

Art.37

Reingresso nel territorio dello Stato

 
 

1. Ai fini del reingresso nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi ovvero di carta di soggiorno, in corso di validita' o scaduti da non piu' di trenta giorni, detti documenti sono considerati equipollenti al visto di ingresso.

 
 

Art. 38

Ingresso e uscita dal territorio dello Stato.

 

2. Ogni operatore addetto al controllo presso i valichi di frontiera autorizzati ha l'obbligo di apporre il timbro di ingresso e di uscita, con indicazione della data e del valico, sui passaporti dei cittadini extracomunitari che, rispettivamente, facciano ingresso in Italia a qualunque titolo ovvero ne escano, nonché di rilevarne i dati e di trasmetterli immediatamente al Ministero dell'interno secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 
 

Art. 39

Respingimento alla frontiera.

 

4. Non è considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, il cittadino extracomunitario munito di visto di ingresso per lavoro subordinato o per lavoro stagionale, ovvero che esibisce documentazione, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostra la disponibilità in Italia di beni o di un'occupazione regolarmente retribuita oppure l'impegno di un ente o di una associazione, individuati nel regolamento di attuazione della presente legge, ovvero di un privato, che diano idonea garanzia ad assumersi l'onere dell'alloggio, del sostentamento e del rientro in Patria del cittadino extracomunitario.

7. In ogni caso sono respinti alla frontiera i cittadini extracomunitari che esibiscano passaporti, documenti di viaggio o visti che risultino falsi, contraffatti o rilasciati a persone diverse. In ogni caso non puo' essere respinto alla frontiera il titolare di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 37.

 
 

Art. 40

Il provvedimento di respingimento alla frontiera.

 

2. Il provvedimento e' immediatamente consegnato al cittadino extracomunitario respinto a conclusione dei controlli al valico di frontiera e, ove possibile, deve essere altresì annotato sul documento di viaggio di cui egli sia in possesso. Il provvedimento e' immediatamente comunicato, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al Dipartimento nazionale per l'immigrazione e al Ministero dell'interno. nonché, se riguarda un minore, al Tribunale per i minorenni competente.

5. In ogni caso il provvedimento di respingimento alla frontiera è eseguito, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, con accompagnamento coattivo e immediato del cittadino extracomunitario respinto a bordo del vettore di cui al comma 4 ovvero, in mancanza, del vettore che, nel modo più celere e più diretto, conduce al Paese di origine o di provenienza del cittadino extracomunitario, o, su richiesta dell'interessato, in ogni altro Stato in cui è consentito il suo ingresso. Deve essere comunque garantita, al cittadino extracomunitario, la possibilita' di usufruire dell'assistenza prestata dalle strutture di accoglienza di cui all'articolo 126.

6 In ogni caso non e' consentito il respingimento alla frontiera del cittadino extracomunitario verso uno Stato nel quale egli possa essere o dichiari di poter essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero dal quale possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale egli non sia protetto dalla persecuzione ovvero possa essere in pericolo la sua vita o incolumità personale in conseguenza di eventi bellici o di epidemie.

 
 

Art. 41

Custodia del cittadino extracomunitario respinto alla frontiera. Procedimento giurisdizionale di convalida.

 

1. Il cittadino extracomunitario respinto alla frontiera deve essere posto sotto custodia e per il suo caso si dà luogo al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo qualora:

a) il provvedimento di respingimento alla frontiera non sia, per qualsiasi motivo, effettivamente eseguibile entro le ventiquattro ore successive alla sua consegna;

b) il respingimento alla frontiera riguardi un cittadino extracomunitario per il quale, avendo egli richiesto asilo nel territorio dello Stato, sia stata ritenuta sussistente una delle cause ostative alla presentazione della domanda di asilo previste dall'articolo 141 della presente legge;

c) il cittadino straniero richieda di essere rinviato verso un Paese diverso da quello di appartenenza o di provenienza, affermando che nei predetti Stati saranno in pericolo la sua vita o la sua incolumita' o la sua liberta' personale, a causa di eventi bellici o di epidemie, ovvero a causa di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero potra' rischiare di essere rinviato verso uno Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Nei casi indicati al comma 1 il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera presso il quale e' stato effettuato il respingimento provvede tempestivamente a compiere, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, i seguenti atti:

a) dispone in via provvisoria, con provvedimento scritto e motivato immediatamente consegnato all'interessato, la custodia del cittadino extracomunitario respinto a cura delle forze di polizia presso strutture alloggiative, alberghi, centri di accoglienza o altre adeguate dimore prossime al valico di frontiera incluse, ove necessario, strutture ospedaliere;

b) comunica la notizia del provvedimento di respingimento e di quello di custodia provvisoria al Pretore competente per territorio e al competente Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale ovvero, quando si tratti di minore di età, al Presidente del Tribunale per i minorenni e al Procuratore della Repubblica presso lo stesso;

c) nel caso di respingimento del richiedente asilo, comunica altresì la notizia al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo;

d) comunica identica notizia al difensore del cittadino extracomunitario, provvedendo eventualmente alla nomina d'ufficio del difensore.

3. La nomina d'ufficio del difensore e' effettuata nell'ambito degli elenchi e delle tabelle dei difensori d'ufficio del circondario, predisposti in virtù delle norme vigenti, ed, ove del caso, integrati secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge, da rappresentanti di organizzazioni di tutela dei diritti dell'uomo o degli stranieri.

4. Se il cittadino extracomunitario respinto non comprende la lingua italiana si provvede, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, alla nomina di un interprete.

5. Ricevuta notizia dei predetti provvedimenti il giudice si reca immediatamente presso il luogo in cui e' custodito il cittadino extracomunitario respinto, ove, alla presenza dell'interprete e del difensore, informa il cittadino extracomunitario delle sue facoltà e dello svolgimento del procedimento successivo, acquisisce copia dei provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria e assume, d'ufficio o su richiesta del cittadino extracomunitario o del dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera, tutte le notizie e i documenti utili ad accertare le circostanze e le motivazioni del respingimento alla frontiera, la condizione personale del cittadino extracomunitario, la situazione del rispetto dei diritti umani nel Paese di origine o di provenienza del cittadino extracomunitario respinto e la eseguibilità del rimpatrio. Il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo può, d'ufficio o su richiesta del giudice, inviare nota informativa sulla situazione del rispetto dei diritti umani nel Paese di origine o di provenienza del cittadino extracomunitario respinto.

6. Durante il procedimento la funzione di pubblico ministero può essere delegata, ai sensi dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, al dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera presso il quale è stato effettuato il respingimento.

7. Entro il termine perentorio di quarantotto ore successive alla comunicazione della avvenuta adozione dei provvedimenti effettuata dal dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera, il giudice, compiuti gli accertamenti indicati al comma 5, sentito personalmente il cittadino extracomunitario respinto e udite le conclusioni orali del pubblico ministero e del difensore, adotta con ordinanza uno dei seguenti provvedimenti:

a) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia e dispone la continuazione della custodia del cittadino extracomunitario respinto, qualora essi siano non manifestamente infondati e sia possibile eseguire il rimpatrio del cittadino extracomunitario respinto entro i quindici giorni successivi all'adozione dell'ordinanza;

b) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria, ma ordina all'ufficio di polizia di frontiera di consentire immediatamente l'ingresso del cittadino extracomunitario respinto all'interno del territorio dello Stato, e al Questore della Provincia in cui è posto il valico di frontiera, di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di giustizia o per attesa di emigrazione in altro Stato o per cure mediche, qualora, per qualsiasi ragione, il rimpatrio del cittadino extracomunitario respinto non sia comunque eseguibile entro i quindici giorni successivi alla data di adozione dell'ordinanza. In tal caso il giudice può altresì disporre la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza anche con l'obbligo di dimora a carico del cittadino extracomunitario respinto;

c) annulla i provvedimenti di respingimento alla frontiera e di custodia provvisoria qualora essi appaiano basati su circostanze manifestamente infondate e ordina altresì all'ufficio di polizia di frontiera di consentire immediatamente il regolare ingresso del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato;

d) annulla i provvedimenti di respingimento alla frontiera e di custodia provvisoria, qualora risulti non sussistere alcuna delle cause ostative alla presentazione della domanda di asilo previste dall'articolo 141, e pertanto ordina all'ufficio di polizia di frontiera di ricevere immediatamente la domanda di asilo secondo le modalità previste dalla presente legge e di consentire successivamente al cittadino extracomunitario il regolare ingresso nel territorio dello Stato;

e) annulla il provvedimento di custodia provvisoria e dispone l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario nei casi in cui vi sia stato un errore di persona o un errore di nome ovvero manchi il provvedimento di respingimento alla frontiera;

f) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria, ma ordina all'ufficio di polizia di frontiera di consentire immediatamente l'ingresso del cittadino extracomunitario respinto all'interno del territorio dello Stato, al fine di consentire la presentazione di una domanda di asilo ai sensi del Titolo IV della presente legge, qualora i motivi di pericolo per la vita, l'incolumita' o la liberta' del cittadino extracomunitario appaiano non manifestamente infondati e non sia possibile avviare il cittadino extracomunitario verso altro Stato nel quale possa godere di effettiva protezione.

8. L'ordinanza deve essere scritta e motivata, deve indicare modi e termini per la sua impugnazione e deve avere allegata una traduzione in lingua conosciuta dal cittadino extracomunitario, o ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo.

9. L'ordinanza e immediatamente esecutiva.

10. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata al cittadino extracomunitario e all'ufficio di polizia di frontiera interessato, e deve essere altresì trasmessa nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente logge, al Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale ovvero, se si tratti di minori, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

11. Contro l'ordinanza del giudice il cittadino extracomunitario e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione nei termini e nei modi previsti dall'articolo 311 del codice di procedura penale. La presentazione del ricorso non ha effetti sospensivi.

12. Il cittadino extracomunitario respinto di cui e' disposta la custodia a cura delle forze di polizia ha l'obbligo di dimorare nel luogo indicatogli nel provvedimento del dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera o, successivamente, del giudice, e ha comunque diritto di comunicare con i propri familiari, con il proprio difensore e con rappresentanti di enti od associazioni di difesa dei diritti dell'uomo o dello straniero, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

13. Nei predetti luoghi il cittadino extracomunitario respinto ha comunque diritto di ricevere vitto, alloggio e cure mediche urgenti, anche sulla base di convenzioni con enti pubblici e privati, secondo le norme previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

14. Salvo che il giudice adotti uno dei provvedimenti di cui alle lettere c), d), e), f), il cittadino extracomunitario respinto che, fuori dei casi previsti dalla legge, abbandona la dimora impostagli per fare ingresso nel territorio dello Stato, e punito con una pena da uno a tre anni di reclusione. E' sempre consentito l'arresto e il giudizio direttissimo. Al momento della scarcerazione successiva alla condanna il cittadino extracomunitario deve essere espulso con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 51, con accompagnamento immediato alla frontiera.

15. Le disposizioni del presente articolo non precludono al cittadino extracomunitario respinto la possibilità di uno spontaneo rientro nel Paese di origine o di provenienza.

16. Tutti gli atti connessi al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo sono esenti da ogni imposta e tributo.

 
 

Art. 44

Disciplina comune dei permessi di soggiorno.

 

7. Il permesso di soggiorno può essere rifiutato o non rinnovato o non convertito se non sono soddisfatti le condizioni e i presupposti previsti dalla legge, e comunque se l'interessato, nei casi previsti dalla legge, non dimostra la sufficienza e la liceità dei mezzi economici di cui dispone in Italia o se vi ostano concrete ed attuali ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico. Qualora il permesso di soggiorno sia rifiutato perche' le condizioni e i presupposti previsti dalla legge non sono soddisfatti in relazione al particolare titolo del permesso richiesto, il cittadino extracomunitario ha facolta' di presentare una seconda domanda di rilascio di permesso di soggiorno ad altro titolo.

 
 

Art. 45

Carta di soggiorno.

 

1. Al cittadino extracomunitario può essere riconosciuto un diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato mediante il rilascio di una carta di soggiorno, valida in tutto il territorio italiano.

2. Il cittadino extracomunitario titolare di una carta di soggiorno in corso di validità:

a) ha diritto di svolgere in Italia qualsiasi attività, di compiere atti e di accedere a qualsiasi prestazione erogata dalla pubblica amministrazione, anche in mancanza della sussistenza della condizione di reciprocità, con esclusione di attività o prestazioni che la legge espressamente vieti allo straniero o riservi al cittadino italiano;

((...))

((...))

d) può essere allontanato dal territorio dello Stato soltanto in caso di estradizione e in caso di espulsione disposta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

3. La carta di soggiorno non può essere revocata prima della data di scadenza, salvi i casi di estradizione, di espulsione e di cessazione dello status di rifugiato.

4. La carta di soggiorno ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza se sono soddisfatte le condizioni previste dal presente articolo. Nei casi in cui il cittadino extracomunitario al quale e' rilasciata la carta di soggiorno sia titolare di un permesso di soggiorno avente durata illimitata, anche la carta di soggiorno ha durata illimitata.

5. Può ottenere il rilascio di una carta di soggiorno il cittadino extracomunitario che possiede uno dei seguenti requisiti:

a) cittadino extracomunitario residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, il quale dimostri di avere in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno ovvero di svolgere una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo, e dimostri altresì di aver svolto, per un periodo complessivo di almeno cinque anni, regolari rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo parziale e a tempo determinato, ovvero attività regolari di lavoro autonomo, per i quali lo straniero abbia adempiuto agli obblighi contributivi, fiscali ed amministrativi previsti dalla legge;

b) cittadino extracomunitario residente in Italia e coniuge di cittadino italiano o comunitario regolarmente residenti in Italia convivente con essi, in assenza di separazione legale;

c) cittadino extracomunitario residente in Italia e coniuge di altro cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno, regolarmente ricongiuntosi con esso e convivente, in assenza di separazione legale;

d) figlio minore di eta' superiore a 14 anni, residente in Italia, regolarmente ricongiuntosi e convivente con genitore cittadino italiano o titolare di carta di soggiorno;

e) minore cittadino extracomunitario nato e residente in Italia, figlio di genitore straniero titolare di carta di soggiorno;

f) cittadino extracomunitario, regolarmente residente in Italia, genitore di un figlio minore di età residente in Italia e cittadino italiano o comunitario, sul quale eserciti la potestà e con il quale conviva;

g) cittadino extracomunitario, regolarmente residente in Italia, che sia tutore o affidatario, secondo la legge italiana, di minore italiano o comunitario, residente in Italia con il quale conviva;

h) cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia al quale sia corrisposto in Italia un trattamento per pensionamento anticipato o una rendita di inabilità permanente derivante da malattie professionali o da infortuni sul lavoro ovvero una pensione di vecchiaia, di anzianità o di reversibilità, a condizione che il trattamento, la rendita o la pensione siano di importo non inferiore al trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria;

i) cittadino extracomunitario, regolarmente soggiornante in Italia, che abbia ottenuto lo status di rifugiato.

6. Il cittadino extracomunitario in possesso di uno dei requisiti indicati nelle lettere da a) a h) del comma 5 può ottenere il rilascio ((...)) della carta di soggiorno a condizione che dimostri di non avere pendenti procedimenti penali a proprio carico, né di avere riportato condanne per i reati indicati nell'articolo 275, comma 3 del codice di procedura penale, per i reati previsti e puniti dalla presente legge e per i reati contro il patrimonio e contro la libertà sessuale previsti e puniti dal codice penale. Il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno puo' ottenere il rinnovo della carta di soggiorno a condizione che dimostri di non avere pendenti procedimenti penali, e di non aver riportato condanne per detti reati.

7. Ai fini del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno il cittadino extracomunitario deve presentare una domanda al Questore della Provincia in cui dimora, esibendo il proprio passaporto o documento di viaggio in corso di validità e producendo idonea documentazione e certificazione, specificate dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostrino la sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo.

8. La domanda di rilascio della carta di soggiorno può essere presentata in qualsiasi momento durante il periodo di validità del permesso di soggiorno e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla data della scadenza di questo.

9. La domanda di rinnovo della carta di soggiorno deve essere presentata non oltre i trenta giorni successivi la scadenza di questa. Di tale termine è fatta espressa menzione nel modello della carta di soggiorno.

10. Al richiedente e rilasciata idonea ricevuta della domanda di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, secondo un modello specificato dal regolamento di attuazione della presente legge.

11. Se è verificata le regolarità dei documenti allegati alla domanda e la sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo il Questore rilascia o rinnova la carta di soggiorno entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge.

12. La carta di soggiorno è rilasciata, secondo un modello uniforme previsto dal regolamento di attuazione della presente legge in modo che siano evitate eventuali falsificazioni, deve essere munita di fotografia recente e deve recare espressa menzione del requisito previsto dal comma 5, in base al quale è rilasciato, della data di scadenza, del luogo di dimora del titolare e dei diritti di cui gode il titolare indicati al comma 2. Il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno che trasferisca la propria dimora in una diversa Provincia, e' tenuto a darne comunicazione, entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, al Questore della Provincia in cui ha fissato la nuova dimora, il quale provvede ad annotare il trasferimento sulla carta di soggiorno. Dette disposizioni non si applicano al cittadino extracomunitario residente.

13. La carta di soggiorno e' rinnovata con durata illimitata.

14. In caso di rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante rimane titolare del permesso di soggiorno di cui egli era in possesso al momento della presentazione della domanda di rilascio ovvero ottiene, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per il quale egli possieda i requisiti e soddisfi le condizioni previste dalla legge.

15. La revoca, l'annullamento, il rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno sono comunicati dal Questore al cittadino extracomunitario con provvedimento scritto e motivato, tradotto in lingua a lui comprensibile o, ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo, contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di impugnazione.

16. Contro la revoca, l'annullamento, il rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dal cittadino extracomunitario interessato.

17. Il ricorso giurisdizionale di cui al comma 16 si estende al merito e, qualora sia proposta e notificata, entro quindici giorni dalla data della conoscenza del provvedimento impugnato, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento resta sospesa fino alla definitiva decisione sulla domanda cautelare. La sospensione della esecuzione dell'atto impugnato dal cittadino extracomunitario sprovvisto di altro permesso consente il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

18. Per i ricorsi giurisdizionali previsti dal presente articolo il tribunale amministrativo regionale e, in appello, il Consiglio di Stato, provvedono al deposito della decisione entro il termine, rispettivamente di quindici e di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

19. In caso di annullamento dell'atto impugnato il giudice, su richiesta del cittadino extracomunitario interessato, ordina al Questore il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno a cui il cittadino extracomunitario abbia titolo.

20. La domanda di rinnovo della carta di soggiorno può essere ripresentata in qualsiasi momento.

21. Salvo che vi ostino gravi ragioni di carattere umanitario, la carta di soggiorno può essere annullata dal Questore successivamente al suo rilascio o al suo rinnovo qualora la documentazione prodotta al momento della presentazione della domanda risulti falsa o contraffatta. In tal caso l'annullamento e disposto con provvedimento scritto e motivato adottato dal Questore della Provincia in cui lo stesso cittadino extracomunitario dimora o in cui fu rilasciata la carta di soggiorno. Il provvedimento deve indicare modalità e termini di impugnazione; ad esso e' allegata la traduzione in lingua a lui comprensibile o ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo. Salve le conseguenze penali e amministrative della falsificazione o della contraffazione dei documenti prodotti, il cittadino extracomunitario rimane titolare del permesso di soggiorno di cui egli era in possesso al momento della presentazione della domanda di rilascio ovvero ottiene, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per il quale egli possieda i requisiti e soddisfi le condizioni previste dalla legge.

22. Il Questore, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, comunica al centro elaborazioni dati del Ministero dell'interno ogni rilascio, rinnovo, revoca, annullamento o rifiuto di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno.

 
 

Art. 46

Condizione giuridica dei minori extracomunitari.

 

1. I figli minori dei cittadini extracomunitari con questi regolarmente soggiornanti e conviventi nel territorio dello Stato sono iscritti sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno dei genitori soggiornanti in Italia fino al compimento del quattordicesimo anno di età.

2. L'iscrizione del nome del minore extracomunitario sul permesso o sulla carta di soggiorno del genitore equivale, per tutti i fini previsti dalla legge, rispettivamente al possesso di un valido permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno.

3. La condizione giuridica del minore cittadino extracomunitario iscritto sul permesso o sulla carta di soggiorno del genitore segue la condizione giuridica del genitore, con il quale convive, ai fini dei provvedimenti concernenti il soggiorno e l'espulsione dei cittadini extracomunitari.

4. La domanda di iscrizione deve essere presentata dal genitore al Questore della Provincia in cui dimora entro otto giorni dalla data di regolare ingresso nel territorio dello Stato, ovvero entro trenta giorni dalla nascita.

5. La domanda deve essere corredata dal certificato di stato di famiglia e dal certificato di nascita ovvero da altra documentazione che dimostri la paternità o la maternità. Al momento della presentazione della domanda d'iscrizione l'interessato deve esibire il proprio passaporto o documento equipollente e, ove ne sia in possesso, quello del figlio, nonché il permesso o la carta di soggiorno validi di cui sia in possesso.

6. Dell'avvenuta iscrizione sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno il Questore dà immediata comunicazione al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno e al competente Tribunale per i minorenni, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge.

7. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore cittadino extracomunitario e rilasciato un autonomo permesso di soggiorno o un'autonoma carta di soggiorno. La domanda può essere presentata al Questore della provincia in cui il minore dimora dal genitore o dal minore stesso, allegando la documentazione precisata nel regolamento di attuazione della presente legge.

8. Al minore cittadino extracomunitario in stato di abbandono o comunque non convivente in Italia con genitore cittadino extracomunitario è rilasciato un autonomo permesso di soggiorno, su domanda di chi ne esercita legalmente la tutela o l'affidamento. In ogni caso si osservano i provvedimenti eventualmente adottati dal competente Tribunale per i minorenni nell'interesse del minore e dell'unità familiare.

9. L'iscrizione del minore sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno e' effettuata dagli uffici della Questura immediatamente dopo la presentazione della domanda e comunque entro otto giorni.

10. Ai fini dell'iscrizione di minori cittadini extracomunitari sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno dei genitori, ovvero del rilascio o del rinnovo, a detti minori, del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, il diniego dell'iscrizione o del rilascio puo' essere adottato, su richiesta del Questore, qualora non sussistano i requisiti previsti dalla presente legge o sussista obiettiva incertezza sulla paternita' o sulla maternita' del richiedente, solo dal competente Tribunale per i minorenni e deve essere comunicato al richiedente con provvedimento scritto e motivato, indicante anche i termini e le modalita' di impugnazione. Il Tribunale per i minorenni rigetta la richiesta di diniego qualora non siano soddisfatti i requisiti di legge per l'adozione del provvedimento ovvero qualora siano ritenuti prevalenti gli interessi alla tutela del minore, anche in relazione all'eventuale impossibilita' di affidare il minore a persona adulta e responsabile nel Paese di origine o di provenienza. In questo caso il Tribunale per i minorenni ordina al Questore di procedere all'iscrizione del minore sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno dei genitori, ovvero al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno al minore.

11. Contro il diniego di iscrizione del minore e contro il diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno o di carta di soggiorno al minore cittadino extracomunitario e' ammesso ricorso per Cassazione. Il ricorso ha effetto sopensivo immediato.

12. In tutti i casi in cui in base alla presente legge debba essere disposta l'espulsione del minore cittadino extracomunitario il provvedimento può essere adottato, su richiesta del Questore, soltanto dal Tribunale per i minorenni con ordinanza in camera di consiglio, sentito il minore.

13. Il Tribunale per i minorenni ordina l'espulsione dal territorio dello Stato del cittadino extracomunitario minore di età soltanto se sono verificati i presupposti e le condizioni previste dalla legge per l'adozione del provvedimento di espulsione richiesto e se il minore possa essere effettivamente accompagnato e riaffidato a persona adulta responsabile nel Paese verso il quale e' rinviato. In caso contrario il Tribunale per i minorenni ordina al Questore di rilasciare al minore un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno per i motivi ritenuti appropriati. Contro il provvedimento di espulsione e' ammesso ricorso per Cassazione. Il ricorso ha effetto sopensivo immediato e al minore e' rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Fino alla decisione del Tribunale per i minorenni e, in caso di ricorso, fino alla sentenza della Cassazione, resta sospeso anche l'eventuale provvedimento di espulsione a carico dei genitori del minore o di chi esercita la tutela o l'affidamento sul minore. In questo caso, il Questore rilascia ai genitori o a chi esercita la tutela o l'affidamento sul minore un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

14. Il Tribunale per i minorenni rigetta la richiesta di espulsione e ordina al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno al minore, oltre che nei casi in cui non sia possibile soddisfare la condizione prevista nel comma 13 e nei casi in cui vi ostino altri motivi previsti dalla legge, in tutti i casi i cui gli interessi alla tutela della unità familiare o al completamento dell'istruzione o delle cure mediche del minore che si trova in Italia siano ritenuti prevalenti.

15. Il regolamento di attuazione della presente legge è autorizzato a rideterminare le competenze e le procedure in materia di provvedimenti e di assistenza nei confronti dei minori extracomunitari in stato di abbandono attribuite ai diversi organi amministrativi e giurisdizionali, osservando i principi generali dell'ordinamento e le norme delle convenzioni internazionali vigenti.

16. Sono considerati minori coloro che non hanno raggiunto la maggiore età ai sensi della legge italiana.

 
 

Art. 47

Condizione di reciprocità.

 

1. Salva l'applicazione delle norme concernenti l'ingresso e il soggiorno sul territorio dello Stato è soggetto alla condizione di reciprocità l'esercizio da parte del cittadino extracomunitario di ciascuno dei seguenti diritti civili garantiti al cittadino italiano:

a) l'acquisto di beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione ad uso privato del cittadino extracomunitario;

b) la costituzione e la partecipazione a società di capitali secondo le modalità e le condizioni previste dal regolamento di attuazione della presente legge;

c) l'esercizio di determinate attività di lavoro autonomo o imprenditoriale secondo le modalità e le condizioni previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

2. La condizione di reciprocità non può comunque essere richiesta ai cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per asilo umanitario, nonché ai cittadini extracomunitari di Paesi con i quali siano in vigore accordi internazionali che prevedano l'esenzione dalla reciprocità.

3. La condizione di reciprocità si considera verificata quando, sulla base della legislazione o della prassi applicata nei confronti dei cittadini italiani, non risulti che, nel Paese cui appartiene il cittadino extracomunitario, sia impedito al cittadino italiano di esercitare il medesimo diritto civile che il cittadino extracomunitario intende esercitare in Italia, anche prescindendo dalla qualificazione giuridica attribuita dallo Stato straniero a quel diritto.

4. In ogni caso la condizione di reciprocità si considera verificata qualora il diritto civile di cui il cittadino extracomunitario chiede di godere in Italia non sia previsto nell'ordinamento del Paese straniero per i propri cittadini.

5. La condizione di reciprocità non è comunque richiesta per i cittadini di quei Paesi per i quali, a causa di conflitti armati o di gravi turbamenti dell'ordine pubblico, il Ministero degli affari esteri abbia dichiarato la sussistenza dello stato di necessità per il rimpatrio dei cittadini italiani ivi residenti.

 
 

Art. 48

Espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

 

1. Il cittadino extracomunitario che si trova sul territorio dello Stato, anche se in transito o titolare di carta di soggiorno, può essere espulso dal territorio dello Stato qualora la sua presenza costituisca un pericolo concreto ed attuale per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.

2. L'espulsione è disposta con decreto scritto e motivato adottato dal Ministro dell'interno e comunicato immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il decreto è consegnato all'interessato a cura del Questore ed e' da questi eseguito immediatamente con accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia, salvo quanto disposto dagli articoli 54 e 55 della presente legge.

4. Il decreto può essere impugnato con ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale del domicilio eletto dal cittadino extracomunitario.

5. Il cittadino extracomunitario espulso dal territorio dello Stato non può farvi rientro senza aver ottenuto una autorizzazione del Ministro dell'interno.

6. Qualora il decreto di espulsione sia annullato il giudice amministrativo, su richiesta dell'interessato, ordina al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario il visto di ingresso ovvero il permesso o la carta di soggiorno di cui era titolare al momento in cui l'espulsione fu eseguita.

 
 

Art. 49

Espulsione per ingresso o soggiorno illegali nel territorio dello Stato.

 

1. Il cittadino extracomunitario che si trovi sul territorio dello Stato in condizione di clandestinita', di cui all'articolo 7, e' espulso dal territorio dello Stato, salvo che richieda il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare per il quale possegga i requisiti previsti dalla presente legge, o presenti domanda di asilo ai sensi dell'articolo 140, ovvero che ricorrano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno straordinario ai sensi dell'articolo 101.

2. Il cittadino extracomunitario che si trovi sul territorio dello Stato in condizione di irregolarita', di cui all'articolo 7, deve essere espulso dal territorio dello Stato, salvo che richieda il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno per i quali possegga i requisiti previsti dalla presente legge, o presenti domanda di asilo ai sensi dell'articolo 140, ovvero che ricorrano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno straordinario ai sensi dell'articolo 101. Qualora sussistano effettivamente le condizioni per il rilascio o per il rinnovo di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno, il Questore, anziche' procedere all'emanazione del decreto di espulsione, applica al cittadino extracomunitario la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. L'espulsione è disposta con decreto scritto e motivato, indicante le modalità di esecuzione e di impugnazione e con allegata traduzione in lingua comprensibile al cittadino extracomunitario o, ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo.

4. Salvo che si tratti dei casi indicati nel comma 7, il decreto di espulsione e adottato dal Questore della Provincia in cui il cittadino extracomunitario è stato sottoposto a controlli dalle forze di polizia, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria competente qualora si tratti di persona indagata o imputata. Se l'autorità giudiziaria nega il predetto nullaosta essa ordina al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

5. Il decreto è eseguito immediatamente dopo la sua notificazione al cittadino extracomunitario mediante accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia, salvo quanto disposto dagli articoli 54 e 55 della presente legge.

6. L'espulsione disposta dal Questore può essere impugnata con ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale del domicilio eletto dal cittadino extracomunitario. La presentazione dell'istanza incidentale di sospensione cautelare non produce effetti sospensivi.

7. L'espulsione puo' essere disposta dal giudice competente, anche su richiesta del pubblico ministero o su segnalazione del Questore o del direttore dell'istituto penitenziario, in tutti i casi in cui il cittadino extracomunitario in condizione di clandestinità o di irregolarita' si trovi, per qualsiasi motivo, in stato di fermo, di arresto, di custodia cautelare in carcere o sia comunque detenuto o internato in un istituto penitenziario italiano e se ne debba disporre la liberazione o la scarcerazione per qualsiasi causa prevista dalla legge. Tali disposizioni si applicano, fatte salve le disposizioni del comma 15 dell'articolo 5, solo se la condizione di clandestinita' o di irregolarita' e' sopravvenuta prima dell'applicazione della misura restrittiva nei confronti del cittadino extracomunitario.

8. Il giudice provvede, anche nell'ambito dell'udienza di convalida del fermo o dell'arresto, con ordinanza adottata in camera di consiglio, sentite le parti, e comunicata all'interessato prima della dimissione dall'istituto penitenziario. L'ordinanza dispone l'espulsione soltanto se il cittadino extracomunitario sia in possesso di un passaporto o di altro valido documento di viaggio e se non vi ostino esigenze processuali o gravi motivi di salute del cittadino extracomunitario o di pericolo per la sua vita e per la sua sicurezza e incolumità nel Paese in cui dovrebbe essere rinviato. In ogni caso l'ordinanza non può essere adottata se nei confronti del cittadino extracomunitario siano disposte altre misure cautelari coercitive o se si debbano applicare misure alternative alla detenzione o misure di sicurezza detentive. Qualora il cittadino extracomunitario non sia in possesso di un passaporto o di altro valido documento di viaggio, si osserva quanto disposto dall'articolo 54. Negli altri casi in cui non possa disporre l'espulsione il giudice può ordinare al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

9. L'ordinanza del giudice è immediatamente esecutiva e può essere impugnata con ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale. La presentazione del ricorso non produce effetti sospensivi.

10. L'espulsione disposta con ordinanza dal giudice è eseguita al momento della dimissione dall'istituto penitenziario con accompagnamento immediato alla frontiera a cura delle forze di polizia, salvo quanto disposto dagli articoli 54 e 55.

11. Il cittadino extracomunitario espulso dal territorio dello Stato ai sensi del presente articolo non può farvi rientro per un periodo di due anni dalla data in cui l'espulsione è stata eseguita, senza aver ottenuto una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

 
 

Art. 50

Espulsione per motivi di prevenzione.

 

1. Il cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno in corso di validità può essere espulso dal territorio dello Stato qualora si tratti di individuo che rientri tra le persone indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

2. L'espulsione e disposta con decreto del tribunale, sezione misure di prevenzione, competente per il luogo in cui si trova il cittadino extracomunitario, su proposta del Questore della Provincia. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come successivamente modificata e integrata.

3. Il Questore esegue il decreto del tribunale intimando al cittadino extracomunitario espulso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni dalla data di comunicazione del decreto del tribunale.

4. Il Questore notifica all'interessato copia del decreto del tribunale e copia dell'intimazione.

5. Il decreto può essere impugnato con ricorso per Cassazione presentato entro il quindicesimo giorno dalla consegna del decreto all'interessato. Il ricorso ha effetto sospensivo.

6. Il Questore può chiedere al presidente del tribunale l'applicazione, nei confronti del cittadino extracomunitario di cui si e' chiesta l'espulsione, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di dimora in una determinata località. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale il cittadino extracomunitario e' arrestato ed e 'punito con una pena da uno a tre anni di reclusione. E' consentito l'arresto e il giudizio direttissimo anche fuori dei limiti previsti dalle leggi ordinarie.

7. Il cittadino extracomunitario espulso per motivi di prevenzione non può fare rientro nel territorio dello Stato per un periodo di cinque anni dalla data di esecuzione dell'espulsione, senza avere ottenuto una autorizzazione del Ministero dell'interno.

8. Salvi gli effetti dell'impugnazione, il cittadino extracomunitario che non ottemperi alla intimazione di lasciare il territorio dello Stato ai sensi del presente articolo e espulso con accompagnamento immediato alla frontiera disposto con decreto scritto e motivato del Questore ed eseguito a cura delle forze di polizia, salvo quanto disposto dagli articoli 54 e 55.

9. Se il decreto di espulsione e annullato, il giudice, su richiesta dell'interessato, ordina al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario il visto di ingresso o il permesso di soggiorno di cui era titolare al momento in cui l'espulsione fu disposta.

10. Al cittadino extracomunitario che abbia presentato ricorso per cassazione contro il decreto di espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di giustizia valido fino alla pronuncia della decisione della Corte di Cassazione.

 
 

Art. 51

Espulsione del cittadino extracomunitario condannato.

 

1. Deve essere espulso dal territorio dello Stato in forza della misura di sicurezza disposta dal giudice il cittadino extracomunitario, che non sia titolare di carta di soggiorno, il quale sia condannato per avere commesso uno dei seguenti reati:

a) delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni,

b) reati previsti dal titolo I del libro II del codice penale;

c) reati previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n. 309;

d) reati previsti dal testo unico delle disposizioni in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni;

e) reati previsti dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

f) reati previsti dalla legge 20 gennaio 1958, n. 75;

g) reati previsti dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni e integrazioni;

h) reati previsti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni;

i) reati previsti dalla legge 18 gennaio 1994, n. 50;

l) reati in materia di immigrazione previsti e puniti dalla presente legge.

2. La misura di sicurezza dell'espulsione non può comunque essere disposta dal giudice nei casi in cui la pena sia applicata su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e nei casi in cui nella sentenza sia disposta la sospensione condizionale della pena.

3. L'esecuzione dell'espulsione, in forza della sentenza definitiva di condanna, avviene dopo che la pena detentiva sia stata scontata o altrimenti estinta e dopo che siano state eseguite le misure di sicurezza detentive o, in mancanza, dopo che la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile.

4. Su richiesta presentata dal cittadino extracomunitario espulso, il magistrato di sorveglianza o il giudice dell'esecuzione possono disporre la revoca della espulsione, qualora dopo la condanna sia venuta meno la pericolosità sociale del cittadino extracomunitario condannato.

5. Il giudice dell'esecuzione e il magistrato di sorveglianza trasmettono tempestivamente il provvedimento di revoca al Questore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. In ogni caso copia della sentenza definitiva di condanna con cui si dispone la misura di sicurezza dell'espulsione deve essere comunicata a cura della cancelleria del giudice, entro quarantotto ore dal passaggio in giudicato della sentenza, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al Ministro dell'interno e al Questore della Provincia in cui si trova il cittadino extracomunitario o, in mancanza, in cui ha sede il giudice. Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 658 e 659 del codice di procedura penale.

7. Salvo che vi ostino esigenze processuali e salvo che, nei casi previsti dagli articolo 52 e 53, l'espulsione sia anticipata quale misura alternativa alla detenzione o quale pena applicata su richiesta delle parti, l'esecuzione dell'espulsione avviene al momento della dimissione del cittadino extracomunitario detenuto dall'istituto penitenziario dopo che sia stata scontata la pena detentiva ed è effettuata con accompagnamento immediato alla frontiera a cura delle forze di polizia, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Per l'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti di cittadini extracomunitari i quali, al momento in cui diventa definitiva la sentenza, non si trovino detenuti o internati e per i quali non si debba procedere per legge all'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive, il Questore procede secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, osservando le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 49.

 

8. Non si fa luogo all'esecuzione dell'espulsione fino a quando il cittadino extracomunitario debba essere detenuto o internato in istituti penitenziari in custodia cautelare o in esecuzione di ulteriori pene o misure di sicurezza detentive.

9. Il cittadino extracomunitario espulso in forza della misura di sicurezza prevista dal presente articolo non può fare rientro nel territorio dello Stato senza autorizzazione del Ministro dell'interno.

10. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili le norme del codice penale, del codice di procedura penale e delle altre leggi in materia di misure di sicurezza.

11 Le disposizioni del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, nei casi diversi da quelli indicati nel comma 1, nei quali la legge prevede l'espulsione obbligatoria del cittadino extracomunitario condannato.

12. L'applicazione dei commi 2 e 4 del presente articolo non impediscono l'espulsione per ingresso o soggiorno illegali disposte nei confronti del cittadino extracomunitario in condizione di clandestinità. nei casi e nei modi previsti dall'articolo 49.

 
 

Art. 52

Espulsione - misura alternativa alla detenzione del cittadino extracomunitario.

 

1. Il cittadino extracomunitario condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere espulso dal territorio dello Stato, quale misura alternativa alla detenzione.

2. Non può richiedere l'espulsione il cittadino extracomunitario condannato per uno o più delitti, consumati o tentati, indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale ovvero che abbia in precedenza ottenuto l'espulsione disposta ai sensi del presente articolo.

3. La richiesta è presentata dal cittadino extracomunitario o dal suo difensore.

4. Il giudice, acquisite le informazioni degli organi di polizia giudiziaria, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il pubblico ministero e le altre parti, decide con ordinanza. Qualora il cittadino extracomunitario non sia in possesso di un passaporto o di altro valido documento di viaggio, si osserva quanto disposto dall'articolo 54.

5. In ogni caso la richiesta di espulsione deve essere rigettata se vi ostano inderogabili esigenze processuali o gravi ragione relative alla salute del cittadino extracomunitario, ovvero se nel Paese in cui dovrebbe essere inviato possano presentarsi gravi pericoli per la sua sicurezza e per la sua incolumità ((...)) in conseguenza di eventi bellici o di epidemie.

6. Attraverso l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale.

7. L'espulsione è eseguita immediatamente, dopo che l'ordinanza è divenuta definitiva, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario con accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia giudiziaria.

8. L'esecuzione dell'espulsione sospende l'esecuzione della pena.

9. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso in cui il cittadino extracomunitario espulso rientri nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari alla pena in alternativa alla quale il cittadino stesso e' stato espulso e in ogni caso in cui, per qualsiasi ragione, l'espulsione non sia stata eseguita.

10. Il cittadino extracomunitario espulso nei casi previsti dal presente articolo non può fare rientro nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari alla pena in alternativa alla quale il cittadino stesso e' stato espulso, salvo che abbia ottenuto la prescritta autorizzazione del Ministero dell'interno.

((...))

 
 

Art. 53

Espulsione del cittadino extracomunitario indagato o imputato.

 

1. Nei confronti del cittadino extracomunitario, anche se non detenuto, indagato o imputato per un delitto che la legge punisce con una pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione ovvero per il quale sussistano le condizioni previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, può essere disposta l'espulsione su richiesta congiunta del cittadino extracomunitario o del suo difensore e del pubblico ministero.

2. L'espulsione e' disposta con sentenza del giudice che procede e produce i medesimi effetti della sentenza che applica la pena, previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale.

3. L'espulsione e' disposta dal giudice, acquisite le informazioni degli organi di polizia, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentite le parti, se, sulla base degli atti, ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti siano corrette, e che l'espulsione sia sanzione sostitutiva congrua rispetto al reato commesso. Qualora il cittadino extracomunitario non sia in possesso di un passaporto o di altro valido documento di viaggio, si osserva quanto disposto dall'articolo 54.

4. In ogni caso la richiesta deve essere rigettata se il cittadino extracomunitario è stato in precedenza espulso con sentenza pronunciata ai sensi del presente articolo, ovvero se vi ostano inderogabili esigenze processuali o gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sua sicurezza ed incolumità, nel Paese in cui dovrebbe essere inviato, in conseguenza di eventi bellici o di epidemie.

5. Per la pronuncia della sentenza si osservano le norme del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto applicabili.

6. L'espulsione è eseguita immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza con accompagnamento alla frontiera, a cura delle forze di polizia giudiziaria, anche al momento della dimissione dall'istituto penitenziario.

7. Il cittadino extracomunitario espulso ai sensi del presente articolo non può fare rientro nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo di tempo indicato nella sentenza, pari al massimo della pena detentiva prevista dalla legge per il reato per il quale il cittadino extracomunitario era indagato o imputato.

8. In ogni caso in cui, per qualsiasi ragione, l'espulsione disposta ai sensi del presente articolo non sia stata eseguita, si applica la custodia cautelare in carcere.

9. Il cittadino extracomunitario, espulso ai sensi del presente articolo, che rientri illegalmente nel territorio dello Stato, è arrestato ed è punito con la pena della reclusione pari al doppio della pena massima prevista dalla legge per il reato per il quale era indagato o imputato ed era stato espulso ai sensi del presente articolo.

 
 

Art. 54

Disposizioni comuni sull'esecuzione dei provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato.

 

1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità dell'accompagnamento coattivo alla frontiera del cittadino extracomunitario che debba essere espulso con provvedimento esecutivo. In ogni caso, al cittadino extracomunitario espulso deve essere data facolta'

a) di prendere contatto con le autorita' del proprio Paese, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6;

b) di incontrare i familiari o, in mancanza, altra persona soggiornante in Italia;

c) di procedere al recupero del denaro e degli oggetti di sua legittima proprieta';

d) di procedere al recupero delle somme di denaro che gli sono dovute sulla base di rapporti di lavoro pregressi o in corso, anche irregolari.

Il cittadino extracomunitario espulso ha altresi' diritto ad ottenere il temporaneo differimento dell'espulsione per effettuare una delle azioni previste alle lettere a), b), c), d), nonche' per presentare ricorso contro il provvedimento di espulsione nei limiti previsti dalla presente legge. Qualora si debba procedere a detto differimento, si da' luogo al provvedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 55. Di tali facolta' e diritti e' data comunicazione al cittadino extracomunitario espulso per iscritto e in lingua a lui comprensibile. E' fatto obbligo di garantire la presenza di un interprete e del difensore del cittadino extracomunitario espulso, provvedendo eventualmente alla nomina del difensore di ufficio. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla nomina del difensore di ufficio e dell'interprete previste all'articolo 41, commi 3 e 4.

2. L'accompagnamento alla frontiera può essere effettuato a cura di ufficiali ed agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della guardia di Finanza e della Polizia penitenziaria.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le forme di collegamento e di comunicazione tra l'autorità giudiziaria, l'autorità penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza al fine di consentire l'effettiva esecuzione dei provvedimenti che dispongono, revocano, annullano o sospendono l'espulsione del cittadino extracomunitario.

4. Il cittadino extracomunitario espulso è rinviato allo Stato di appartenenza e, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, su sua segnalazione o in base ad informazioni altrimenti note, risulti che possa essere in pericolo la sua vita o incolumità o libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero in conseguenza di eventi bellici o di epidemie, ovvero qualora possa rischiare di essere inviato verso uno Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere altresì esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen ratificato e reso esecutivo con legge del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388. In tutti questi casi si da' luogo al provvedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 55.

5. L'accompagnamento alla frontiera comporta l'imbarco del cittadino extracomunitario a bordo del vettore aereo, marittimo o terrestre che, nel modo più rapido e più diretto, conduce al Paese di destinazione, salvo che si verifichi uno dei casi in cui l'articolo 55 dispone la custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso e il relativo procedimento giurisdizionale di convalida.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede i casi e i modi nei quali le spese per l'esecuzione dell'espulsione sono poste a carico del bilancio dello Stato.

7. In ogni caso di espulsione copia del provvedimento e del verbale di intimazione al Questore, ove prescritto, deve essere notificata, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al cittadino extracomunitario, che ha l'obbligo di esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta delle autorità.

8. Dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione e della durata del connesso divieto di reingresso è data immediata comunicazione al Centro elaborazione dati dal Ministero dell'interno ed è fatta annotazione sul documento di viaggio del cittadino extracomunitario espulso, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, prima che lasci il territorio dello Stato.

9. Quando, ai fini del provvedimento di espulsione, e' necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identita' o alla nazionalita' del cittadino extracomunitario da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo, si da' luogo al provvedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 55. Qualora sia privo di passaporto o di documento di viaggio equipollente e non sia in grado di dimostrare la propria identita' personale al fine di ottenere il rilascio di un documento sostitutivo dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare, il cittadino extracomunitario e' avviato verso uno dei Paesi disposti ad accoglierlo in base ad accordi conclusi ai sensi dell'articolo 57 ovvero, su richiesta dell'interessato, in altro Paese disposto ad accoglierlo. Il cittadino extracomunitario che rifiuti di dimostrare la propria identita' personale e' espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

10. In ogni caso il provvedimento di espulsione non può essere eseguito se il cittadino extracomunitario si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi ovvero si tratti di donna incinta o che ha partorito da meno di sei mesi ((..)). In questi casi si da' luogo al provvedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 55.

11. Qualora il provvedimento di espulsione da adottarsi per i motivi previsti dagli articoli 48, 49, 50, 51, 52 e 53 riguardi minori cittadini extracomunitari si osservano le disposizioni dell'articolo 46, commi 12, 13 e 14.

 
 

Art. 55

Custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso. Procedimento giurisdizionale di convalida.

 

1. Il cittadino extracomunitario che deve essere espulso dal territorio dello Stato con accompagnamento immediato alla frontiera nei casi previsti dalla presente legge, deve essere sottoposto a custodia fino all'effettiva esecuzione dell'espulsione.

2. La custodia è protratta e si dà luogo al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo:

a) nei casi in cui, per uno qualsiasi dei motivi previsti dall'articolo 54 o per qualsiasi altro motivo, l'espulsione non possa essere effettivamente eseguita con accompagnamento alla frontiera ovvero il rimpatrio non possa comunque essere eseguito entro le ventiquattro ore successive al momento in cui il provvedimento diviene immediatamente eseguibile;

b) in tutti i casi in cui il cittadino extracomunitario espulso richieda di non essere espulso dal territorio dello Stato, affermando che l'espulsione lederebbe in modo grave il diritto al rispetto della sua vita familiare con coniuge o figli minori o genitori a carico, soggiornanti in Italia ovvero a carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di espulsione che non sia immediatamente eseguibile.

3. Nei casi indicati al comma 2 l'autorità di pubblica sicurezza provvede tempestivamente a compiere, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, i seguenti atti:

a) dispone in via provvisoria, con provvedimento scritto e motivato immediatamente consegnato all'interessato la custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso, presso strutture alloggiative, alberghi, centri di accoglienza o ospedali ovvero altre dimore prossime, ove possibile, al valico di frontiera attraverso il quale deve essere eseguita l'espulsione;

b) comunica entro le quarantotto ore successive alla consegna la notizia del provvedimento di custodia provvisoria al Pretore competente per territorio e al competente Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale ovvero, quando si tratti di minore di età ovvero quando sia presente in Italia figlio, minore di eta', del cittadino extracomunitario espulso, al Presidente del Tribunale per i minorenni e al Procuratore della Repubblica presso lo stesso;

c) comunica la notizia del provvedimento di custodia provvisoria ai familiari eventualmente soggiornanti in Italia e al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo;

d) comunica identica notizia al difensore dei cittadino extracomunitario, provvedendo eventualmente alla nomina del difensore di ufficio.

((...))

5. Ricevuta notizia del provvedimento di custodia, il giudice si reca immediatamente presso il luogo in cui e' custodito il cittadino extracomunitario che deve essere espulso, ove, alla presenza dell'interprete e del difensore, lo informa delle sue facoltà e dello svolgimento del procedimento successivo, acquisisce copia dei provvedimenti in forza dei quali sono disposte l'espulsione e la custodia del cittadino extracomunitario.

6. In ogni caso il giudice, d'ufficio o su richiesta del cittadino extracomunitario o del suo difensore o del pubblico ministero o delle autorità di polizia, accerta:

a) la sussistenza, a carico del cittadino extracomunitario sottoposto a custodia, di un provvedimento di espulsione legittimamente adottato, divenuto esecutivo ed immediatamente eseguibile con accompagnamento alla frontiera;

b) il possesso da parte del cittadino extracomunitario del passaporto o di altro documento di viaggio valido;

c) ((...)) la sussistenza di motivi che rendono effettivamente impossibile l'esecuzione immediata dell'espulsione dal territorio dello Stato e il conseguente rimpatrio, nonché la sussistenza della concreta probabilità che, in mancanza dall'applicazione della custodia, il cittadino extracomunitario non eseguirebbe spontaneamente il provvedimento di espulsione o comunque rimarrebbe illegalmente nel territorio dello Stato;

d) ove appropriato, la sussistenza del pericolo concreto ed attuale per la vita o per la libertà personale del cittadino extracomunitario che deve essere espulso nel Paese verso il quale egli dovrebbe essere inviato ovvero la sussistenza della lesione grave ed irreparabile della vita familiare del cittadino extracomunitario nonché dei familiari indicati al comma 2; a tal fine acquisisce ogni informazione necessaria sulla situazione personale del cittadino extracomunitario e sulla situazione del rispetto dei diritti umani nel Paese di origine o di provenienza del cittadino extracomunitario, anche su nota informativa inviata al Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

7. Le funzioni del pubblico ministero nel procedimento previsto dal presente articolo possono essere svolte, per delega nominativa del Procuratore della Repubblica presso la Pretura, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari, da ufficiali di polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

8. Entro il termine perentorio di quarantotto ore successive alla comunicazione dell'avvenuta adozione del provvedimento di custodia il giudice, compiuti gli accertamenti indicati ai commi 5 e 6, sentito personalmente il cittadino extracomunitario che deve essere espulso e udite le conclusioni orali del pubblico ministero e del difensore, adotta con ordinanza uno dei seguenti provvedimenti:

a) convalida il provvedimento di custodia provvisoria e dispone la continuazione della custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso e l'eventuale espletamento degli atti, di cui al comma 1 dell'articolo 54, che ha reso necessario il differimento dell'espulsione, qualora siano accertati gli elementi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 6 e qualora sia possibile l'esecuzione dell'espulsione del cittadino extracomunitario entro i quindici giorni successivi alla pronuncia dell'ordinanza;

b) convalida il provvedimento di custodia provvisoria, ma ordina altresì l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario qualora, anche se si sono verificati gli elementi indicati alle lettere a) e c) del comma 6, non sia comunque possibile l'esecuzione dell'espulsione del cittadino extracomunitario entro i quindici giorni successivi alla pronuncia dell'ordinanza. In tal caso se vi è il concreto pericolo che il cittadino extracomunitario si renda irreperibile, il giudice può altresì applicare la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con l'obbligo della dimora ovvero, qualora il cittadino extracomunitario risulti indagato o imputato, misure cautelari coercitive non detentive previste dal codice di procedura penale, salvo che, nei casi previsti dalla presente legge, debba essere ripristinato lo stato di detenzione. Il giudice ordina altresì al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario rimesso in libertà un permesso di soggiorno per motivi di giustizia o per attesa di emigrazione in altro Stato o per cure mediche; qualora l'esecuzione dell'espulsione non sia possibile a causa della mancanza, da parte del cittadino extracomunitario, del passaporto o di altro valido documento di viaggio, il giudice dispone l'adozione delle misure previste in proposito dall'articolo 54;

c) convalida il provvedimento di custodia provvisoria, ma ordina altresì l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario e la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione per trenta giorni al fine di consentire la presentazione ((...)) di una domanda di asilo ai sensi del titolo IV della presente legge qualora i motivi di pericolo per la vita o per la libertà appaiano non manifestamente infondati e non sia possibile avviare il cittadino extracomunitario verso un Paese diverso da quello indicato nel provvedimento di espulsione, ovvero al fine di tutelare la vita familiare del cittadino extracomunitario espulso. In tali casi il provvedimento di espulsione non viene eseguito e, qualora il cittadino straniero extracomunitario non abbia titolo per ottenere il rilascio di altro permesso di soggiorno, il Questore rilascia a detto cittadino un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Il provvedimento di espulsione si ritiene revocato ad ogni effetto, dopo il trentesimo giorno qualora il cittadino extracomunitario dimostri, secondo le modalità di cui al regolamento di attuazione della presente legge, di avere in corso l'esame della domanda di asilo o il procedimento di ricongiungimento familiare. Nei casi in cui non sia possibile procedere al ricongiungimento familiare ai sensi della presente legge, il giudice, se ritiene comunque prevalente l'interesse alla tutela della vita familiare del cittadino extracomunitario espulso, ordina al Questore di rilasciare a detto cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per i motivi e per la durata ritenuti appropriati e indicati nell'ordinanza;

d) non convalida il provvedimento di custodia provvisoria e dispone l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario nei casi in cui vi sia stato un errore di persona o un errore di none ovvero il provvedimento di espulsione manchi o non sia divenuto esecutivo o ne sia stata sospesa l'esecuzione.

9. L'ordinanza deve essere scritta e motivata, deve indicare modi e termini per la sua impugnazione e deve avere allegata una traduzione in lingua comprensibile al cittadino extracomunitario o, ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo.

10. L'ordinanza è immediatamente esecutiva.

11. Contro l'ordinanza del giudice il cittadino extracomunitario e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 311 del codice di procedura penale. La presentazione del ricorso non produce effetti sospensivi.

12. Copia dell'ordinanza e' immediatamente consegnata al cittadino extracomunitario e all'ufficiale o agente responsabile della custodia del cittadino extracomunitario e deve essere altresì trasmessa nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, al Questore e al Procuratore della Repubblica competente per materia e per territorio.

13. Alla custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso si applicano le norme previste dai commi 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 41 in materia di custodia dello straniero respinto, in quanto applicabili.

14. Tutti gli atti connessi al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

 
 

Art. 56

Rientro del cittadino extracomunitario espulso. Reingresso illegale.

 

1. Il cittadino extracomunitario espulso dal territorio dello Stato non può rientrarvi senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, salvo che sia trascorso il periodo di tempo eventualmente previsto dalla legge in relazione al singolo tipo di espulsione e salvo che il giudice abbia annullato il provvedimento di espulsione o ne abbia sospesa la esecuzione.

2. La domanda motivata di autorizzazione al reingresso, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, deve essere presentata dal cittadino extracomunitario espulso presso la Rappresentanza italiana nel Paese di appartenenza o di residenza.

3. Il Ministro dell'interno si pronuncia sulla domanda entro novanta giorni dalla presentazione, con atto scritto e motivato, contenente le modalità di impugnazione, notificato sia all'interessato, sia alla Rappresentanza italiana.

4. La concessione dell'autorizzazione ministeriale consente il rilascio del visto di ingresso conforme alle motivazioni del rientro indicate nella domanda accolta.

5. Dell'avvenuta concessione dell'autorizzazione al reingresso e data tempestiva comunicazione agli uffici di polizia di frontiera e alla Questura che dispose o esegui' l'espulsione, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. L'autorizzazione e' altresì annotata dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana sul documento di viaggio del cittadino extracomunitario.

6. Contro il diniego dell'autorizzazione al reingresso è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

7. Salvo che vi ostino concreti ed attuali motivi concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, l'autorizzazione deve essere concessa qualora sia richiesta al fine di consentire al cittadino extracomunitario di partecipare agli atti processuali per i quali la legge prevede la presenza dell'interessato ovvero di attuare il ricongiungimento familiare nei casi previsti dalla presente legge.

8. In ogni caso di rientro del cittadino extracomunitario espulso che comporti il ripristino dello stato di detenzione occorre acquisire il nullaosta dell'autorità giudiziaria ed individuare l'istituto penitenziario di detenzione. Si osservano le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge.

9. Qualora il rientro del cittadino extracomunitario sia stato autorizzato per consentirne la partecipazione ad atti processuali, una volta venute meno le esigenze processuali il cittadino extracomunitario espulso è riaccompagnato immediatamente alla frontiera dalla polizia giudiziaria secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, salvo che il giudice competente disponga con ordinanza il rilascio al cittadino extracomunitario di un permesso di soggiorno cui abbia titolo, in caso di assoluzione o di annullamento del provvedimento di espulsione.

10. Fatte salve le disposizioni del comma 9 dell'articolo 53, il cittadino extracomunitario espulso che fa rientro nel territorio dello Stato senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ministeriale, salvo che sia già trascorso il periodo durante il quale e vietato il rientro e salvo che il giudice abbia annullato il provvedimento di espulsione o ne abbia sospesa l'esecuzione, e punito con la reclusione da uno a tre anni. Nei suoi confronti si procede all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

11. Con la sentenza di condanna il giudice dispone l'espulsione del cittadino extracomunitario che deve essere eseguita immediatamente, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario, con accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia giudiziaria.

12. Nell'ipotesi di cui al comma 11 qualora il cittadino extracomunitario debba essere scarcerato prima del passaggio in giudicato della sentenza il giudice, con ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 49, comma 7, dispone l'espulsione del cittadino extracomunitario da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario.

 
 

Art. 57

Accordi di ammissione.

 

1. Il Governo della Repubblica conclude accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati confinanti e con gli Stati di provenienza dei cittadini extracomunitari immigrati in Italia, al fine di stabilire intese che consentano di attivare nel modo più celere ed efficace possibile:

a) la riammissione sul proprio territorio di coloro che siano entrati irregolarmente in Italia attraverso la frontiera comune;

b) l'esecuzione dell'espulsione delle persone prive di documento di viaggio;

c) la corresponsione di sussidi economici e materiali da erogare anche sotto forma di incentivo o nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo, in corrispondenza all'espulsione dal territorio italiano di cittadini extracomunitari, al fine di consentire il loro inserimento nel Paese che li accoglie in condizioni di sicurezza umana ed economica.

2. I predetti accordi possono prevedere la loro attuazione anche mediante l'aiuto di organizzazioni internazionali o di organizzazioni non governative che siano in grado di operare in modo efficace nel Paese di emigrazione al fine di prevenire i fattori che inducono all'emigrazione, comprese le informazioni false o esagerate sulla realtà italiana e sulle possibilità di inserimento degli immigrati.

3. Gli accordi possono prevedere l'erogazione di aiuti ai Governi degli Stati di emigrazione che si impegnino a reprimere le organizzazioni che agevolano l'immigrazione illegale verso l'Italia e l'Unione europea.

4. Gli accordi possono prevedere l'erogazione di aiuti economici, anche sotto forma di rinegoziazione del debito e di cooperazione allo sviluppo, soltanto se i Governi degli Stati di emigrazione forniscano adeguate garanzie di prevenire le migrazioni illegali sia con interventi economici indirizzati alle fasce e alle zone in cui esse sono più rilevanti, sia con misure socioeconomiche più generali volte a migliorare il tenore di vita della popolazione, sia con misure di vigilanza sull'attraversamento delle proprie frontiere da parte di emigrati privi di documenti di viaggio o di visti di ingresso, sia con misure di agevolazione del reinserimento in Patria dei propri cittadini emigrati, legalmente o illegalmente, in Italia ovvero dell'inserimento di cittadini extracomunitari espulsi dall'Italia e accolti nei Paesi in questione.

5. Gli accordi possono prevedere la sospensione immediata dei predetti aiuti economici qualora vengano meno le garanzie indicate nel comma 4.

6. In ogni caso gli accordi di ammissione devono costituire un elemento della politica italiana di promozione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e di coesistenza pacifica.

7. Non è consentita la conclusione di accordi che possano, anche indirettamente, limitare ai cittadini dello Stato straniero la facoltà di godere del diritto di asilo nel territorio italiano o di altri Stati, nonche' del diritto di lasciare il proprio Paese.

8. Il Governo può condizionare gli aiuti e le agevolazioni previste nei predetti accordi ad un effettivo rispetto, da parte del Governo dello Stato straniero, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché ad una effettiva riduzione delle spese militari destinate all'acquisto di armamenti.

 
 

Art. 58

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari.

 

1. Salvi i casi previsti dalla presente legge, l'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato avviene nell'ambito della programmazione dei flussi di ingresso stabilita annualmente dal Governo della Repubblica.

2. A tale scopo il Governo deve tenere conto:

a) delle esigenze dell'economia nazionale;

b) del numero e del tipo di richieste di lavoro subordinato presentate in Italia ((...)) dai datori di lavoro alle sezioni circoscrizionali per l'impiego e rimaste inevase nei dodici mesi precedenti;

c) del numero dei cittadini extracomunitari già iscritti nelle liste di collocamento ((...)) e dell'andamento del loro avviamento al lavoro nei dodici mesi precedenti;

d) di particolari settori lavorativi, mansioni, livelli o categorie per i quali la Commissione nazionale per l'impiego, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in collaborazione con le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, prevede nei successivi dodici mesi una carenza di manodopera;

e) del numero e del tipo di domande di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentate, accolte e respinte, ((...)) relativamente ai cittadini extracomunitari già soggiornanti in Italia e titolari di permessi di soggiorno rilasciati per motivi diversi;

f) degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in vigore delle quali l'Italia è parte;

g) delle politiche di immigrazione concertate nell'ambito dell'Unione europea;

h) del numero di rapporti di lavoro subordinato interrottisi entro il 31 agosto di ogni anno con cittadini extracomunitari ai quali nell'anno precedente era stato rilasciato il visto di ingresso per lavoro subordinato.

3. La programmazione annuale deve indicare per ogni settore lavorativo, per ogni qualifica e per ogni mansione il numero ((...)) complessivo di visti di ingresso per lavoro subordinato che potranno essere rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nel successivo anno solare ai cittadini extracomunitari debitamente iscritti nelle liste di prenotazione previste nell'articolo 59, e l'eventuale contingentamento temporale dei relativi ingressi.

4. Di norma tale numero non deve essere inferiore al 50 per cento del numero di domande di lavoro rimaste inevase nell'anno precedente per i relativi settori, qualifiche e mansioni, inclusi quei tipi di lavoro per i quali la legge consente l'assunzione diretta o comunque non preveda per il lavoratore l'obbligo di iscriversi nelle liste di collocamento.

5. La programmazione annuale può essere distinta per Regione e può anche indicare attività lavorative a tempo indeterminato che non abbiano carattere stagionale.

6. La programmazione annuale è predisposta dal Dipartimento nazionale per l'immigrazione d'intesa con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, degli affari esteri, sentiti la Commissione nazionale per l'impiego, il CNEL e la Consulta nazionale dell'immigrazione.

7. Secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge lo schema di decreto che stabilisce la programmazione deve essere predisposto entro il 15 ottobre di ogni anno e deve essere trasmesso alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso venga espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza di detto parere.

8. La programmazione dei flussi è poi definitivamente adottata, esaminate le osservazioni eventualmente pervenute dalle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che deve essere pubblicato entro il 15 novembre di ogni anno. Il decreto deve essere tempestivamente trasmesso a tutte le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 
 

Art. 59

Raccolta delle domande di ingresso per lavoro subordinato ((...)).

 

1. Il cittadino extracomunitario residente all'estero che intende ricercare un lavoro subordinato in Italia deve presentare alla Rappresentanza diplomatica e consolare italiana nel Paese di origine o di stabile residenza domanda di iscrizione nelle apposite liste tenute dalle Rappresentanze in collegamento con gli Uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Le domande di iscrizione nelle liste possono essere presentate soltanto in due periodi di ogni anno, secondo le modalità e i termini precisati dal regolamento di attuazione della presente legge e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di programmazione annuale dei flussi di ingresso. La presentazione della domanda è gratuita.

3. L'iscrizione nelle liste ha validita' annuale e puo' essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente.

4. L'anzianita' di iscrizione nelle liste non e' interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati di cui al comma 3.

5. Possono essere iscritti nelle liste soltanto i cittadini extracomunitari ((...)) per i quali non sussista alcuna delle condizioni per le quali l'articolo 39, comma 5, prevede l'obbligo del respingimento alla frontiera.

6. All'atto della presentazione della domanda, da compilarsi secondo un modello uniforme allegato al regolamento di attuazione della presente legge o al decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso, il cittadino extracomunitario deve esibire un passaporto valido per almeno tre mesi e può eventualmente fornire ogni idonea documentazione che dimostri i corsi di istruzione e di formazione professionale eventualmente frequentati dallo straniero, i titoli di studio conseguiti, le eventuali esperienze lavorative precedenti o in corso, in Patria o all'estero, l'eventuale conoscenza della lingua italiana e di altre lingue straniere. La domanda deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti che il richiedente non è affetto da gravi malattie infettive o contagiose. Nella domanda può essere altresì indicata la preferenza per uno o piu' settori, qualifiche o mansioni tra quelle indicate nella programmazione dei flussi d'ingresso.

7. La Rappresentanza, anche con l'aiuto di organizzazioni internazionali o enti convenzionati secondo le norme previste dal regolamento di attuazione della presente legge, fornisce ogni informazione sui settori di lavoro, sulle qualifiche e sulle mansioni indicate nella programmazione dei flussi d'ingresso per l'anno in corso, agevola la corretta presentazione della domanda completa di ogni documentazione e concorre a verificare l'eventuale possesso di titolo o di esperienza professionale.

8. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, la Rappresentanza, se accerta che il cittadino extracomunitario richiedente possiede i requisiti conformi ai settori, alle qualifiche e alle mansioni indicati nella programmazione dei flussi d'ingresso per l'anno in corso e se il Ministero dell'interno non segnala l'esistenza di una delle circostanze previste dall'articolo 39, comma 5, per il respingimento alla frontiera, dispone l'iscrizione del cittadino extracomunitario nelle liste. Il cittadino extracomunitario e' iscritto nelle liste relative a tutti i settori, le qualifiche o le mansioni per i quali ha espresso preferenza o, in mancanza, per i quali abbia titolo.

9. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede i criteri di raggruppamento delle richieste di lavoro inserite nelle liste, secondo i settori di lavoro, le qualifiche e le mansioni, e disciplina la graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse nelle domande e dando priorità, a parità di altri requisiti, alla persona con maggior anzianita' di iscrizione nelle liste. In ogni caso non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie basate sullo Stato di provenienza o di origine, sulla nazionalità, sull'appartenenza ad una razza, ad un sesso, ad un gruppo etnico o linguistico o sulla religione professata, sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali e sociali.

10. Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione e con i Ministeri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale predispone apposito sistema informativo di collegamento con le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, con i Ministeri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, con le Questure, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro, idonei alla raccolta e alla valutazione delle domande di iscrizione, alla predisposizione dei raggruppamenti e delle graduatorie delle liste dei cittadini extracomunitari all'estero, nonché alla raccolta, valutazione ed elaborazione delle domande di autorizzazione al lavoro presentate dai datori di lavoro in Italia.

11. La predisposizione definitiva delle liste è comunicata ai cittadini extracomunitari iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. I cittadini extracomunitari iscritti nelle liste relative ai settori, alle qualifiche o alle mansioni per i quali la legge consente l'assunzione di cittadini italiani con chiamata nominativa possono richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato. Le domande di rilascio di visto di ingresso sono accolte, nell'ordine corrispondente alla graduatoria di cui al comma 9, fino a raggiungimento del numero complessivo stabilito dalla programmazione dei flussi di ingresso e secondo il contingentamento temporale ivi eventualmente indicato. I cittadini extracomunitari che ottengono il visto di ingresso per lavoro subordinato non possono stipulare in Italia, per un anno dalla data di ingresso, contratti di lavoro relativi a mansioni, qualifiche o settori diversi da quelli per i quali e' stato autorizzato l'ingresso.

12. Il diniego di iscrizione nelle liste è adottato con provvedimento scritto e motivato, redatto in lingua italiana e nella lingua del Paese presso cui è accreditata la Rappresentanza italiana. E' comunque consentita la ripresentazione della domanda di iscrizione nelle liste nell'anno solare successivo.

 

Art. 59 bis

Richiesta di autorizzazione al lavoro per lavoratori residenti all'estero.

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario residente all'estero deve presentare apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per la provincia in cui prevalentemente dovrà svolgersi l'attività lavorativa.

2. La domanda di autorizzazione al lavoro contiene richiesta di assunzione con chiamata nominativa o con chiamata numerica, nel rispetto dei medesimi limiti previsti per i cittadini italiani.

3. La domanda di autorizzazione al lavoro deve riferirsi a cittadini extracomunitari residenti all'estero inseriti per l'anno in corso nelle liste presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

4. Qualora l'assunzione richiesta comporti il superamento del numero massimo complessivo di visti per lavoro subordinato indicati nel settore, per qualifica o per mansione nel decreto di programmazione dei flussi per l'anno in corso ovvero comporti l'assunzione nominativa di persona non inserita nelle liste ovvero comporti l'assunzione per settori, qualifiche o mansioni non incluse nella programmazione annuale dei flussi, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se risulta verificata l'indisponibilità di altri lavoratori italiani e stranieri già iscritti in Italia nelle liste di collocamento e aventi le qualifiche e le mansioni corrispondenti a quelle richieste dal datore di lavoro.

5. In ogni caso nella domanda di autorizzazione al lavoro il datore di lavoro deve indicare e comprovare con idonea documentazione, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, i seguenti elementi:

a) la qualifica professionale, il livello o categoria e le mansioni secondo il contratto collettivo nazionale del settore, per le quali è richiesta l'assunzione del cittadino extracomunitario residente all'estero;

b) il luogo in cui si svolgerà l'attività lavorativa;

c) il numero di lavoratori italiani e stranieri alle dipendenze del datore di lavoro richiedente al momento della presentazione della domanda;

d) gli elementi che consentano di valutare, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge, la situazione produttiva, finanziaria, fiscale ed economica del datore di lavoro; in particolare deve essere prodotta copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi, del registro dei corrispettivi e dei contributi previdenziali versati, ove obbligatoria, tale da dimostrare di essere in grado di assicurare il regolare pagamento della retribuzione e dei contributi previdenziali dovuti sia per i lavoratori già assunti, sia per i lavoratori cittadini extracomunitari residenti all'estero per i quali si chiede l'autorizzazione al lavoro ((...)).

e) l'inesistenza di licenziamenti dovuti a riduzione di personale, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, di lavoratori aventi la medesima qualifica del lavoratore cittadino extracomunitario per il quale e' richiesta l'autorizzazione al lavoro;

f) l'inesistenza alle proprie dipendenze di lavoratori aventi la medesima qualifica del lavoratore cittadino extracomunitario per il quale e' richiesta l'autorizzazione al lavoro che siano stati posti in cassa integrazione guadagni o collocati nelle liste di mobilità;

g) l'effettiva corrispondenza tra le mansioni da svolgere e la qualifica e i requisiti professionali richiesti dal datore di lavoro nella domanda.

((...))

6. Nella domanda di autorizzazione al lavoro il datore di lavoro deve dichiarare di essere a conoscenza del divieto, per un anno dalla data di ingresso, di modificare le condizioni del rapporto di lavoro, trasformandolo in un lavoro a tempo determinato, mutando le qualifiche o assegnando il lavoratore a mansioni diverse da quelle per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione al lavoro.

7. L'Ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia idonea ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione al lavoro.

 
 

((...))

 
 

8. L'Ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio compie adeguati accertamenti sugli elementi indicati e sulle condizioni di lavoro offerte nella domanda di autorizzazione al lavoro presentata dal datore di lavoro.

9. La decisione sulla domanda deve essere adottata entro trenta giorni dalla data di presentazione, scaduti i quali essa si intende concessa. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina il caso e gli effetti del silenzio-assenso.

10. Qualora dagli accertamenti compiuti risulti mancante un'effettiva corrispondenza tra i requisiti professionali richiesti e le mansioni da svolgere ovvero risulti insussistente uno degli elementi garantiti dal datore di lavoro nella domanda, l'Ufficio respinge, con provvedimento scritto e motivato comunicato al richiedente, la domanda di autorizzazione al lavoro senza dar luogo ad ulteriori adempimenti.

((...))

11. Il rilascio dell'autorizzazione al lavoro è comunicato dall'Ufficio, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al datore di lavoro e al cittadino extracomunitario all'estero, nonché al Ministero dell'interno e alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente, la quale procede, previa richiesta del cittadino extracomunitario interessato, alla cancellazione del cittadino extracomunitario dalle liste e al tempestivo rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato ((...)).

12. Il rilascio dell'autorizzazione al lavoro con chiamata numerica comporta l'avviamento in Italia del lavoratore extracomunitario collocato in grado più elevato nella graduatoria delle liste secondo i criteri previsti dal regolamento di attuazione della presente legge. In caso di rifiuto di avviamento a seguito di chiamata numerica, il nominativo del lavoratore extracomunitario viene inserito all'ultimo posto della graduatoria nella lista di appartenenza. Il rifiuto di avviamento a seguito di chiamata nominativa non comporta modificazioni della graduatoria.

13. Qualora si tratti di domande di autorizzazione al lavoro per le quali la legge prevede ai sensi dell'articolo 59 bis, comma 4, l'obbligo di procedere all'accertamento preventivo di indisponibilità, l'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per territorio convoca i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento della Provincia aventi la qualifica professionale corrispondente a quella ((...)) in possesso del cittadino extracomunitario residente all'estero e acquisisce il loro eventuale rifiuto formale ad accettare il posto offerto, ovvero l'eventuale dichiarazione formale del datore di lavoro circa i motivi che hanno determinato il rifiuto di assumere i lavoratori eventualmente reperiti per mancanza di determinati requisiti professionali. Salvo che tale dichiarazione, ove richiesta, risulti infondata, l'Ufficio rilascia l'autorizzazione al lavoro.

14. In deroga alle norme del comma 13, l'Ufficio ha facoltà di non procedere all'accertamento della indisponibilità su base provinciale, qualora si tratti di richiesta di autorizzazione al lavoro concernente l'assunzione di dirigenti, di quadri, di personale altamente qualificato ovvero l'assunzione di ricercatori richiesti da enti pubblici o privati ai sensi dell'articolo 36, D.P.R.. legge 20 marzo 1975, n.70, ovvero l'assunzione di lavoratori relativamente ad occupazioni per le quali la legge non prescrive l'obbligo di iscrizione nelle liste di collocamento.

15. L'autorizzazione al lavoro e' rilasciata a tempo indeterminato, è rinnovabile e riguarda le mansioni per le quali e' richiesta l'assunzione.

16. A pena di decadenza dell'autorizzazione al lavoro, il cittadino extracomunitario per il quale e' stata rilasciata l'autorizzazione al lavoro deve presentare la domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione del rilascio dell'autorizzazione al lavoro che lo riguarda.

 

Art.60

Visto di ingresso per lavoro subordinato.

1. La Rappresentanza diplomatica o consolare rilascia direttamente il visto d'ingresso entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda di visto. Il visto è rilasciato gratuitamente.

2. Il visto d'ingresso per lavoro subordinato deve essere utilizzato entro trenta giorni dalla data del rilascio e, se e' stato rilasciato in seguito a domanda presentata ai sensi del comma 16 dell'articolo 59 bis, deve contenere espressa menzione degli estremi della autorizzazione concessa e del datore di lavoro.

3. Gli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunicano tempestivamente, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, ai Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri i nominativi dei cittadini extracomunitari ai quali era stata rilasciata l'autorizzazione al lavoro e che non hanno effettivamente svolto la prestazione autorizzata. Per i due anni successivi, tali cittadini extracomunitari non possono più ottenere l'iscrizione nelle liste di segnalazione, ne' il rilascio di visti d'ingresso in Italia, salvi i casi di ricongiungimento familiare e di cure mediche, nonché fatta salva la possibilità di presentare domanda di asilo.

4. Analoga segnalazione deve essere effettuata, anche su ispezioni effettuate dagli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Guardia di finanza, nei confronti dei datori di lavoro che non hanno adempiuto agli obblighi di legge nei confronti dei lavoratori cittadini extracomunitari per i quali avevano richiesto l'autorizzazione al lavoro. Tali datori di lavoro non possono più ottenere autorizzazioni al lavoro per cittadini extracomunitari residenti all'estero; nei loro confronti si procede all'accertamento delle responsabilità per i fatti previsti dalla legge come reato.

 
 

Art. 61

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

 

1. Possono ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato coloro che dimostrino, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a) cittadini extracomunitari che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto di ingresso per lavoro subordinato ((...));

b) cittadini extracomunitari, titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi, che abbiano in corso in Italia un rapporto di lavoro subordinato, regolarmente instaurato e proseguito secondo le norme della presente legge;

c) cittadini extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento, secondo le norme della presente legge.

2. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato per la prima volta ha la durata di due anni.

3. Fatti salvi i limiti previsti dalla presente legge per il primo anno successivo all'ingresso dall'estero con visto per lavoro subordinato ((...)), il titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato può iscriversi nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale e può stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o di carattere stagionale, secondo le norme in vigore per i lavoratori italiani, inclusi i profili professionali del pubblico impiego ai quali la legge consente l'accesso previa chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, nonché i profili infermieristici nel Servizio sanitario nazionale.

4. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato dà facoltà al titolare di iscriversi ai corsi di studio di ogni ordine e grado, di usufruire dell'assistenza sanitaria e dei servizi socio-assistenziali previsti dalla presente legge, nonché di accedere ad attività non occasionali di lavoro autonomo se è verificata la condizione di reciprocità.

5. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato può ottenere il rilascio del libretto di lavoro e gode di tutti i diritti previsti dalla legge per i lavoratori cittadini extracomunitari.

((...))

7. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rinnovato con la durata di quattro anni se il cittadino extracomunitario dimostra, con le modalità e la documentazione previste dal regolamento di attuazione della presente legge, di disporre di un reddito annuo minimo pari all'importo annuale della pensione sociale previsto dalla legge alla data di presentazione della domanda, derivante da lavoro subordinato, da lavoro autonomo o da altra fonte di reddito riconosciuta come legittima dalle vigenti leggi sulle imposte sui redditi, e di avere in corso al momento della presentazione della domanda di rinnovo un regolare rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato.

8. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rinnovato per la durata di due anni se il cittadino extracomunitario, non rientrando nelle previsioni del comma 7, dimostra, con le modalità e la documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a) cittadino extracomunitario che non è in grado di dimostrare di disporre del predetto reddito minimo derivante da fonte lecita, ma che dimostra di essere stato ininterrottamente iscritto nelle liste di collocamento, autocertifica di essere stato impiegato in tutto o in parte negli anni precedenti in condizioni illegali e dimostra che la somma del reddito derivante da fonti legittime e di quello corrispondente, in base ai minimi salariali previsti dalla legge, alle prestazioni di lavoro illegalmente effettuate non e' inferiore al minimo indicato nel comma 7. In tal caso se l'autocertificazione risulta verificata dall'Ispettorato del lavoro, nei confronti del datore di lavoro si procede all'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge; se l'autocertificazione risulta non veritiera il Questore dispone la revoca del permesso di soggiorno rinnovato ((...));

((...))

c) cittadino extracomunitario che abbia in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato;

d) cittadino extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento che, pur non disponendo del reddito minimo, dimostri di essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro o di malattie professionali, regolarmente accertati, verificatisi o insorti durante il periodo di validità del precedente permesso di soggiorno ovvero di essere stato sottoposto a cure ospedaliere di durata complessiva non inferiore a tre mesi ovvero di non aver potuto svolgere attività lavorative in conseguenza di maternità;

e) cittadino extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento o collocato nelle liste di mobilità, che disponga del reddito minimo indicato nel comma 7.

9. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere convertito in un qualunque permesso di soggiorno per il quale il titolare possegga i requisiti previsti dalla presente legge.

10. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato può ottenere, nei casi previsti dalla presente legge, il rilascio della carta di soggiorno.

11. Nei casi previsti dalla presente legge il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere altresì rilasciato al cittadino extracomunitario che sia gia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per una durata non inferiore a sei mesi che gli consenta di instaurare un regolare rapporto di lavoro subordinato, qualora sia stata rilasciata in suo favore dal competente Ufficio periferico del Ministero del lavoro un'autorizzazione al lavoro per un posto di lavoro a tempo indeterminato.

12. Al cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato che sia ritornato spontaneamente nel Paese di origine e abbia consegnato personalmente alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana il permesso di soggiorno non oltre sei mesi prima della data di scadenza dello stesso, e che nei due anni successivi alla data della consegna intenda ritornare in Italia per motivi di lavoro è rilasciato, salvo che vi osti una delle circostanze indicate nel comma 11 dell'articolo 35, un visto di ingresso per lavoro subordinato e un permesso di soggiorno per lavoro subordinato di durata pari al periodo residuo di validità del permesso di soggiorno consegnato alla Rappresentanza italiana.

 
 

Art. 62

Ingresso per lavoro stagionale.

 

1. Nell'ambito della programmazione annuale dei flussi di ingresso, di cui all'articolo 58, e' indicato anche il numero complessivo di visti di ingresso per lavoro stagionale rilasciabili nell'anno solare al quale la programmazione si riferisce. Detto numero non puo' essere inferiore al numero complessivo di certificati rilasciati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 63, nel corso dei dodici mesi precedenti la programmazione, ed e' ripartito tra ingressi per la stagione estiva e ingressi per la stagione invernale, i limiti di dette stagioni essendo definiti dal regolamento di attuazione della presente legge. Per la sua determinazione si tiene conto delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. Si tiene altresi' conto della possibilita' che, in ottemperanza a decreti emanati ai sensi del comma 9 dell'articolo 63, si debba procedere al rilascio di permessi di soggiorno per lavoro stagionale al di fuori della programmazione dei flussi di ingresso. Per il primo anno di applicazione della presente legge, il numero complessivo di visti di ingresso stabilito dalla programmazione non puo' essere inferiore al numero di certificati rilasciati ai sensi del comma 4 dell'articolo 171 bis.

2. Il cittadino extracomunitario residente all'estero che intende fare ingresso in Italia per lavoro stagionale deve presentare alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di origine o di stabile residenza domanda di iscrizione nelle apposite liste, tenute dalle Rappresentane in modo analogo a quanto previsto dall'articolo 59. Dette liste, tenute separatamente per le due categorie relative rispettivamente alla stagione estiva e alla stagione invernale, sono utilizzate per l'accoglimento graduale delle richieste, con conseguente rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale, fino a completamento dei contingenti indicati, ai sensi del comma 1, nella programmazione annuale dei flussi. La graduatoria e' costituita

a) accordando la precedenza ai cittadini stranieri extracomunitari che presentano la documentazione di cui al comma 4 dell'articolo 63 entro sessanta giorni dalla data di scadenza del precedente permesso di soggiorno per lavoro stagionale;

b) prendendo in considerazione la data di presentazione della domanda di iscrizione.

3. Per la definizione e l'utilizzazione delle liste relative al lavoro stagionale si applicano, ove possibile, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 dell'articolo 59.

4. Il visto di ingresso per lavoro stagionale deve essere utilizzato nel corso dell'anno solare in cui e' stato rilasciato.

 
 

Art. 63

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

 

1. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha durata di sei mesi e consente il rilascio del libretto di lavoro, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e l'instaurazione di qualunque tipo di rapporto di lavoro, anche nelle more di detto rilascio.

 
 

2. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' rilasciato al cittadino straniero extracomunitario che ha fatto regolarmente ingresso nel territorio dello Stato, munito di visto di ingresso per lavoro stagionale, e che ne avanza richiesta entro otto giorni dalla data di ingresso. Detto permesso e' altresi' rilasciato, su richiesta, al cittadino straniero extracomunitario che possegga i requisiti stabiliti da eventuale decreto emanato ai sensi del comma 9.

3. Salvo che abbia titolo alla proroga del permesso di soggiorno o al rilascio di altro permesso di soggiorno, il titolare del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' tenuto, entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza del permesso, a lasciare il territorio dello Stato, dopo aver comunicato, con apposita dichiarazione, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione le informazioni relative all'attivita' lavorativa svolta, specificando, per ciascun rapporto di lavoro, la durata, il reddito maturato ed elementi utili all'identificazione del datore di lavoro. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. Salvo che detta dichiarazione risulti non veritiera, al lavoratore straniero extracomunitario e' assicurato, ai sensi dell'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n.153, l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per il periodo di lavoro dichiarato.

4. Al titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale che ottempera agli obblighi di cui al comma 3 e' rilasciato un certificato attestante l'avvenuto adempimento e recante gli estremi del permesso di soggiorno. La presentazione di detto certificato e del timbro apposto sul passaporto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 38 della presente legge, all'atto della regolare uscita dal territorio dello Stato costituisce, al momento della domanda di iscrizione nelle liste di cui al comma 2 dell'articolo 62 relative al periodo, invernale o estivo, corrispondente alla stagione lavorativa effettuata, titolo di precedenza rispetto ai lavoratori stranieri extracomunitari privi di tale documentazione.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' prorogato, su richiesta del titolare, in presenza di una richiesta di avviamento per un rapporto di lavoro a tempo determinato per la quale sia stato rilasciato il relativo nullaosta, per il periodo corrispondente a detto rapporto di lavoro. Il permesso puo' essere ulteriormente prorogato, alle stesse condizioni, in presenza di un'analoga richiesta presentata da un diverso datore di lavoro. Il permesso in corso di validita' e' convertito, su richiesta del titolare, in presenza di una richiesta di avviamento per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la quale sia stato rilasciato il relativo nullaosta, in un permesso per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni.

6. Riguardo agli obblighi ed ai diritti di cui ai commi 3, 4 e 5, e' data informazione scritta al lavoratore straniero extracomunitario in lingua a lui comprensibile ovvero, ove cio' non sia possibile, in una lingua a sua scelta tra inglese, francese, spagnolo e arabo, da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, all'atto del rilascio del permesso di soggiorno.

7. Il lavoratore extracomunitario a carico del quale risultano violazioni delle disposizioni in materia di soggiorno per lavoro stagionale non potra' ottenere un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale nei due anni successivi a quello in cui la violazione ha avuto luogo.

8. In caso di rimpatrio, il cittadino extracomunitario, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati. Tuttavia, su richiesta del cittadino extracomunitario, le somme corrispondenti a tutti i contributi versati per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti sono liquidate al cittadino extracomunitario, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge, anche qualora non sussistano i requisiti minimi previsti dalla legge per l'ottenimento della pensione.

9. In considerazione del verificarsi di particolari condizioni di emergenza e per motivi di carattere umanitario o di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, puo' stabilire, con apposito decreto, di consentire l'eventuale ingresso e il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale a cittadini stranieri extracomunitari che per qualsiasi motivo non abbiano titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo di un altro tipo di permesso di soggiorno. Nel decreto sono stabiliti i requisiti necessari per il rilascio del permesso e, ove gli interessati non si trovino gia' nel territorio dello Stato, del visto di ingresso.

 
 

Art. 67

Ingresso per lavoro autonomo.

 

1. L'ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito soltanto se l'esercizio di tale attività non è riservato dalla legge ai cittadini italiani e se risulta verificata la condizione di reciprocità eventualmente richiesta. Si prescinde da queste condizioni per i cittadini extracomunitari in possesso di laurea o di diploma conseguiti in Italia e relativi all'attivita' di lavoro autonomo per la quale e' stato richiesto l'ingresso, ovvero in possesso di analogo titolo di studio conseguito all'estero e che abbiano ottenuto in Italia il riconoscimento di detto titolo e l'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di lavoro autonomo per la quale e' stato richiesto l'ingresso.

2. In ogni caso il cittadino extracomunitario che intenda trasferirsi in Italia e qui stabilirsi per esercitarvi una attività industriale, artigianale o commerciale ovvero per partecipare a società di capitale o di persone o per accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, ((...)) di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che si intende intraprendere in Italia, comprese le retribuzioni e i contributi previdenziali da corrispondere ai dipendenti quando l'attività comporti l'assunzione in Italia di personale, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri ((...)).

3. Il cittadino extracomunitario deve comunque dimostrare di disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una polizza assicurativa italiana o straniera o altra idonea documentazione che preveda la totale copertura assicurativa per eventuali cure mediche e ricoveri ospedalieri urgenti in Italia, mediante il pagamento diretto alle Unità sociosanitarie locali o alle aziende ospedaliere o agli istituti o case di cura delle spese effettivamente sostenute.

4. Accordi bilaterali possono prevedere condizioni e modalità più favorevoli per i cittadini di determinati Stati.

5. L'accertamento dei requisiti indicati dal presente articolo è effettuato, secondo le modalità previste dal regolamento, dalla Rappresentanza diplomatica o consolare, ottenuto il nullaosta del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno, nonché del Ministero eventualmente competente in relazione al tipo di attività di lavoro autonomo che il cittadino extracomunitario intende esercitare in Italia.

6. Se risultano accertati i requisiti previsti dalla legge, la Rappresentanza rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività non occasionale di lavoro autonomo che il cittadino extracomunitario sarà autorizzato ad esercitare in Italia.

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

8. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere utilizzato entro novanta giorni dalla data del rilascio.

 
 

Art. 68

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 

1. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rilasciato a coloro che dimostrino, con le modalità e la documentazione previste dal regolamento, di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a) cittadini extracomunitari che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto di ingresso per lavoro autonomo;

b) cittadini extracomunitari che svolgono regolarmente in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo.

2. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato per la prima volta ha la durata di un anno e, nel caso di cittadini extracomunitari entrati in Italia muniti visto di ingresso per lavoro autonomo, consente soltanto l'esercizio dell'attività non occasionale di lavoro autonomo per la quale si era ottenuto il rilascio del visto ((...)).

3. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rinnovato per la durata di tre anni se il cittadino extracomunitario dimostri, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, di disporre dell'assicurazione sanitaria prescritta, di un alloggio ad uso di abitazione in proprietà ovvero in locazione in uso o in usufrutto, di aver completato gli adempimenti amministrativi richiesti dalla legge al fine di poter esercitare l'attività non occasionale di lavoro autonomo prescelta, di avere raggiunto, con i proventi della propria attività, un reddito annuale almeno pari all'importo al di sotto del quale la legge prevede l'accertamento induttivo del reddito di lavoro autonomo, e di essere in regola con le norme amministrative, fiscali e contabili relative all'attività svolta.

4. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rinnovato per una durata di due anni al cittadino extracomunitario che, pur dimostrando di disporre di un reddito minimo derivante da fonte lecita, superiore al trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria, nonché della assicurazione sanitaria prescritta e del predetto alloggio, dimostri, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere tuttora in attesa di ottenere attestati, abilitazioni, iscrizioni, licenze previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività prescelta;

b) avere svolto attività occasionali di lavoro autonomo.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere altresì rinnovato per due anni al cittadino extracomunitario che, pur non disponendo del predetto reddito minimo, dimostri, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stato sottoposto a cure ospedaliere di durata complessiva non inferiore a tre mesi ovvero non avere potuto esercitare attività lavorativa in conseguenza di maternità, durante il precedente periodo di validità del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

b) essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, regolarmente accertati, verificatisi o insorti durante il periodo di validità del precedente permesso di soggiorno.

6. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo dà facoltà al titolare di accedere all'esercizio dell'attività non occasionale di lavoro autonomo indicata nel visto di ingresso per lavoro autonomo ovvero a qualsiasi altra attività di lavoro autonomo dopo almeno un anno di soggiorno regolare nel territorio dello Stato, fatta salva la verifica della sussistenza della reciprocità.

7. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro autonomo dopo tre anni di soggiorno regolare in Italia ha facoltà di richiedere il rilascio del libretto di lavoro e di iscriversi nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale e può stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o di carattere stagionale, secondo le norme in vigore per i lavoratori italiani, inclusi i profili professionali del pubblico impiego ai quali la legge consente l'accesso con chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento.

8. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo dà facoltà al titolare di iscriversi ai corsi di studio di ogni ordine e grado, di usufruire dell'assistenza sanitaria e dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge.

9. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro autonomo gode di tutti i diritti previsti dalla legge per i lavoratori autonomi italiani che esercitino la sua stessa attività ovvero, se e' impiegato in attivita' di lavoro subordinato, dei diritti previsti per i lavoratori subordinati cittadini extracomunitari.

10. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere convertito in qualsiasi permesso di soggiorno per il quale il titolare possieda i requisiti rispettivamente previsti dalla presente legge.

11. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro autonomo può ottenere, nei casi previsti dall'articolo 45, il rilascio della carta di soggiorno.

12. Salvo che si tratti di studenti entrati in Italia con borse di studio finalizzate al reinserimento in Patria, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere altresì rilasciato a cittadini extracomunitari che abbiano conseguito in Italia un diploma di scuola superiore o una laurea o un diploma universitario, nonché agli stranieri che abbiano un analogo titolo di studio ottenuto all'estero qui riconosciuto e che abbiano ottenuto in Italia l'abilitazione all'esercizio di un'attività di lavoro autonomo. In deroga alle diverse disposizioni del comma 6, detti cittadini extracomunitari hanno facolta' di esercitare l'attivita' di lavoro autonomo corrispondente al titolo di studio o all'abilitazione conseguiti, prescindendo dalla sussistenza della condizione di reciprocita' nonche' dal fatto che detta attivita' sia riservata dalla legge ai cittadini italiani.

13. Per quanto non previsto dalla presente legge, al cittadino extracomunitario che eserciti attività di lavoro autonomo è riservato lo stesso trattamento previsto per il cittadino italiano.