(Sergio Briguglio 27/1/1995)

 

ANALISI E OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI LEGGE

"Disposizioni in materia di asilo politico, ingresso, soggiorno e tutela

dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato"

d'iniziativa del deputato

LUIGI NEGRI

Avvertenza: sono considerate solo le norme che modificano il quadro legislativo attualmente vigente.

Art.1 (Rifugiati)

- Estende il respingimento del richiedente asilo al caso di condanna per reati che comportino l'arresto facoltativo in flagranza.

- Fissa in quarantacinque giorni il tempo limite per la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.

- Revoca dello status di rifugiato: sessanta giorni di tempo per lasciare l'Italia. Espulsione dopo i sessanta giorni.

- Ricorso contro il provvedimento di revoca. Possibilita' di accoglimento anche in relazione al livello di integrazione dello straniero e alla sussistenza dei requisiti per il soggiorno ad altro titolo.

Osservazioni:

- Il respingimento del richiedente asilo nel caso di condanna per reati che comportino l'arresto facoltativo in flagranza contrasta con lo spirito dell'articolo 32 della "Convenzione relativa allo status dei rifugiati" (ratificata con legge 722/1954, in vigore dal 13-2-55). Tale articolo stabilisce, infatti, che non possano essere espulsi rifugiati regolarmente residenti se non per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico. Se ne ricava che la commissione di reati non tali da mettere a repentaglio la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico non pregiudica il diritto dello straniero di godere dello status di rifugiato.

Art.2 (Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato - Respingimento alla frontiera)

- Possibilita' di ingresso anche per affari.

- Ingresso da Paesi con obbligo di visto: richiesto anche il certificato penale.

- Timbro obbligatorio in ingresso con identificazione dell'operatore di polizia.

- Possibilita' di deroga, per singoli soggetti, stabilita dal Ministero dell'Interno.

- Esclusa la possibilita' di garanzia di terzi riguardo ai mezzi di sostentamento, in relazione al provvedimento di respingimento.

Osservazioni:

- E' trascurata la possibilita' di ingresso per lavori a carattere stagionale. Ne' questa sembra inclusa nelle possibilita' di ingresso per lavoro subordinato (vedi art.4).

- Si da' valore a procedimenti penali condotti in ordinamenti diversi da quello italiano prescindendo da qualunque controllo sulla legittimita' delle condanne e dei procedimenti stessi (Solgenitsyn, in base a queste disposizioni, dovrebbe essere respinto alla frontiera). Non e' minimamente salvaguardata, inoltre, la posizione del potenziale rifugiato.

- La misura relativa all'esclusione della possibilita' di garanzia da parte del privato e' sciocca e illiberale: la norma attuale, infatti, non favorisce minimamente forme di immigrazione irregolare, dal momento che il garante e' comunque controllabile dalle forze di pubblica sicurezza (qualunque forma di abuso sistematico desterebbe immediatamente il sospetto di chi rilascia il nulla-osta). Si impediscono cosi' forme legittime di turismo e di visita ad amici, fidanzati (in relazione ai quali non e' possibile l'ingresso per motivi di visita a familiari), etc..

Art.3 (Visto di ingresso - Condizioni di rilascio - Durata - Definizione dei paesi dai quali e' richiesto)

- Visto comunque obbligatorio nei casi di ingresso per studio, lavoro subordinato e lavoro autonomo.

- Necessita' di documentazione idonea a provare la veridicita' della motivazione (e l'eventuale disponibilita' al ricovero da parte della struttura sanitaria, nel caso di ingresso per cura).

- Durata massima:

tre mesi per turismo, affari, famiglia e culto;

sei mesi per cura;

un anno per studio;

due anni per lavoro subordinato;

tre mesi per lavoro autonomo.

Art.4 (Permesso di soggiorno e permanenza dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato)

- Permesso di soggiorno obbligatorio per cittadini provenienti da paesi con obbligo di visto (con la stessa durata). Per i cittadini di altri paesi, obbligatorio nel caso di soggiorni per turismo, affari, famiglia e culto di durata superiore a tre mesi o di soggiorni per cura di durata superiore a sei mesi.

- Tempo limite di otto giorni per il rilascio del permesso.

- Possibilita' di proroga:

sei mesi per cura;

di anno in anno per studio;

due anni rinnovabili per lavoro subordinato (salvo iscrizione alle liste di collocamento per piu' di diciotto mesi);

nove mesi per lavoro autonomo (a certe condizioni).

- Possibilita' di conversione del permesso per studio, lavoro subordinato e lavoro autonomo, in presenza degli stessi requisiti per il rilascio.

- Rinnovo e proroga sempre subordinati alla dimostrazione di disponibilita' di un reddito mensile pari ad almeno quattro volte la pensione sociale.

- Intimazione a lasciare l'Italia entro settantadue ore in caso di rifiuto del rilascio di permesso di soggiorno; entro trenta giorni in caso di revoca annullamento o mancato rinnovo.

- Obbligo di dichiarare il trasferimento di dimora entro dieci giorni, a pena di diffida. Due diffide comportano l'espulsione.

Osservazioni:

- Clamorosa bestialita' dell'aspirante-legislatore: in base al comma 2, il cittadino extracomunitario, proveniente da paese per il quale non viga obbligo di visto ed entrato in Italia con visto per lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio, puo' fare a meno di munirsi di permesso di soggiorno!

- Il prevedere possibilita' di conversione del titolo del permesso di soggiorno (in alcuni casi), ma non di valida utilizzazione del permesso senza necessita' di conversione del titolo (come nella normativa attualmente vigente), danneggia inutilmente gli studenti che lavorano per procacciarsi i mezzi di sostentamento, pur restando inalterato il motivo del loro soggiorno.

- La disposizione relativa al reddito minimo necessario per rinnovo e proroga del permesso introduce una disparita' tra cittadino italiano e cittadino extracomunitario difficilmente comprensibile nel contesto di una proposta di legge che, altrove, si sforza di rimuovere tutte le disposizioni che in qualche modo favoriscano lo straniero rispetto all'italiano (effetti del ricorso giurisdizionale, condizioni di reciprocita', etc.): qui, invece, si considera inaccettabile che il cittadino straniero debba vivere con un reddito pari all'importo della pensione sociale, restando invece assolutamente tollerabile che con tale reddito viva il cittadino italiano! Il richiedere poi che il reddito debba ammontare ad almeno il quadruplo della pensione sociale si configura come una vera e propria istigazione a delinquere per tutti quegli immigrati che non abbiano il bene di fare i calciatori, i cantanti lirici o i dirigenti d'azienda!

- Circa l'obbligo di comunicazione del trasferimento di dimora, se, per un verso, e' positivo che si definisca chiaramente la conseguenza della trasgressione (nella normativa attuale, di per se', la mancata comunicazione potrebbe essere considerata a tutti gli effetti alla stregua di irregolarita' del soggiorno), per l'altro, la previsione di espulsione alla seconda occorrenza di una trasgressione evidentemente veniale appare sproporzionata.

Art.5 (Ricongiungimenti)

- Ricongiungimento con soli figli e coniuge consentito dopo tre anni, accertata la buona condotta, la disponibilita' di un alloggio idoneo e di un reddito pari a cinque volte la pensione sociale per ricongiungimento con coniuge o con un massimo di due figli; sei volte per coniuge e un massimo di due figli; un'unita' in piu' per ogni ulteriore coppia di figli.

- Espulsione dell'intera famiglia, in caso di mancata corrispondenza tra la disponibilita' dichiarata e quella accertata.

Osservazioni:

- Il non prevedere la possibilita' di ricongiungimento con i genitori a carico e' segno di un imbarbarimento culturale.

- Il differimento di tre anni del ricongiungimento puo' causare danni irreparabili alla vita familiare dell'immigrato, senza per questo comportare alcun vantaggio per la nostra societa'.

- Le previsioni relative al reddito necessario per procedere al ricongiungimento sono talmente sproporzionate da rendere nei fatti irrealizzabile anche il ricongiungimento con coniuge e figli, con gravissimo pregiudizio per la vita familiare dello straniero e con gravi conseguenze per l'intera comunita' (il ricongiungimento con la famiglia da' stabilita' all'immigrato e ne stimola il pieno inserimento sociale).

- La previsione di espulsione dell'intera famiglia in caso di mancata corrispondenza tra reddito dichiarato e accertato, prescindendo dal tempo trascorso tra dichiarazione e accertamento, puo' provocare lo sradicamento di un nucleo familiare gia' inserito, senza tenere in alcun conto i diritti dei minori. Anche in questo caso c'e' il rischio che la disposizione in questione si traduca in un'istigazione a procacciarsi illegalmente il reddito mancante.

Art.6 (Minori - Degenti - Detenuti)

- I minori di eta' inferiore a quattordici anni in posizione irregolare sono ospitati in un istituto di istruzione per un periodo non superiore a sessanta giorni, durante i quali l'autorita' cerca di individuare un parente in Italia ovvero il paese di origine ai fini del rimpatrio del minore. Trascorsi inutilmente i sessanta giorni, si procede ad affidamento e adozione.

Osservazioni:

- Dovrebbe essere stabilito che l'unica autorita' competente, per quanto riguarda la disposizione qui considerata, e' il Tribunale per i Minorenni.

Art.7 (Disposizioni procedurali per i datori di lavoro e per i cittadini extracomunitari che intendono svolgere attivita' di lavoro subordinato)

- Raccolta delle offerte di lavoro presso consolati e ambasciate.

- Trasmissione delle offerte di lavoro alle sezioni circoscrizionali di collocamento.

- Inoltro delle domande di lavoro con indicazione di una destinazione alloggiativa, da parte dei datori di lavoro.

- Rilascio del nulla-osta. Trasmissione alla sede diplomatica. Rilascio del visto entro dieci giorni.

Osservazioni:

- La disposizione relativa alla raccolta delle offerte di lavoro da parte di cittadini stranieri presso consolati e ambasciate e' da considerarsi con favore. Tuttavia, l'esperienza maturata durante questi ultimi anni ha insegnato che per la maggior parte dei lavori per i quali la domanda non e' coperta dall'offerta di manodopera nazionale (ad esempio: la collaborazione familiare) non e' possibile prescindere da un incontro diretto tra datore di lavoro e lavoratore per l'instaurazione del rapporto di lavoro. Il meccanismo previsto dalla proposta in esame non consente tale incontro diretto (l'inoltro della domanda da parte del datore di lavoro avviene "al buio", ossia in mancanza di una preventiva conoscenza del lavoratore) ed e' pertanto destinato a rivelarsi inadeguato.

Art.8 (Condizioni per l'ingresso in Italia a titolo di lavoro subordinato - Condizioni contrattuali ed economiche - Oneri a carico del datore di lavoro)

- Richiesta di assunzione respinta in caso di

azienda il cui ordinamento prevede per l'assunzione il requisito della cittadinanza italiana;

azienda che abbia fatto ricorso negli ultimi due anni a cassa integrazione o riduzione del personale;

azienda soggetta alla normativa della legge 675/1977 e modificazioni;

disponibilita' di extracomunitari iscritti alle liste di collocamento in seguito a licenziamento collettivo.

- Applicazione ai lavoratori stranieri delle stesse disposizioni contrattuali economiche e normative dei contratti collettivi previsti per gli italiani.

- Oneri per l'alloggio a carico del datore di lavoro per i primi tre mesi; a parziale carico del datore di lavoro per i successivi tre mesi; totalmente a carico del lavoratore in seguito.

Osservazioni:

- La disposizione relativa agli oneri per l'alloggio e' da considerarsi con favore e risulta preferibile rispetto alla prassi attualmente in vigore che, imponendo al datore di lavoro di offrire la disponibilita' di un alloggio, rischia di vincolare permanentemente il lavoratore al posto di lavoro.

Art.9 (Norme relative al rilascio del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari richiesti per lavoro subordinato)

- Obbligo di richiedere l'iscrizione anagrafica entro trenta giorni dall'ingresso.

- Obbligo di rilascio del permesso o di rimpatrio entro otto giorni dalla richiesta.

- Rifiuto del rinnovo o revoca del permesso in caso di iscrizione nelle liste di collocamento per piu' di diciotto mesi.

- Obbligo di comunicazione, da parte del datore di lavoro, della risoluzione del rapporto di lavoro entro quarantotto ore. Sanzioni per gli inadempienti.

Osservazioni:

- Relativamente alle disposizioni del comma 2, sul rilascio e sul diniego del permesso di soggiorno, e' inammissibile che lo straniero possa essere rimpatriato, senza alcuna forma di risarcimento, a causa di inadempienze del datore di lavoro.

- La previsione di rifiuto del rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno in caso di iscrizione nelle liste di collocamento di durata superiore ai diciotto mesi non tiene conto della possibilita' che lo stato di prolungata disoccupazione sia dovuto a malattia o gravidanza.

Art.10 (Condizioni per svolgere attivita' di lavoro autonomo)

- Uguaglianza di requisiti rispetto agli italiani.

- Titoli di studio ammissibili a condizione di riconoscimento legale e reciprocita' con i paesi di provenienza.

- Proroga per nove mesi, dopo i primi tre mesi, condizionata all'adempimento delle richieste di autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attivita'. Espulsione in caso contrario.

- Rinnovo per due anni, ulteriormente rinnovabili, condizionato alla dimostrazione di effettivo svolgimento dell'attivita' e all'iscrizione al ruolo dei contribuenti.

Osservazioni:

- Le disposizioni relative al possesso dei medesimi requisiti previsti per i cittadini italiani e alla sussistenza di condizioni di reciprocita' per il riconoscimento dei titoli di studio sono, in linea di principio, accettabili. Nei fatti, pero', introducono una restrizione che danneggia lo straniero senza avvantaggiare il cittadino italiano (difficilmente interessato ad intraprendere attivita' di lavoro autonomo in quelli che oggi risultano essere paesi di emigrazione verso l'Italia). Non si vede, comunque, quale utilita' possa avere l'introduzione di norme che ostacolino lo svolgimento di attivita' legali ed economicamente significative da parte dei cittadini stranieri.

Art.11 (Comunicazioni agli interessati e norme in materia di tutela giurisdizionale)

- Nel ricorso al TAR contro i provvedimenti di espulsione e di diniego e revoca del permesso di soggiorno non e' consentita la presentazione di domanda incidentale di sospensione.

Osservazioni:

- La modifica proposta, riguardando anche il caso di stranieri regolarmente soggiornanti espulsi per motivi diversi da quelli di sicurezza dello Stato e ordine pubblico (i quali soli consentono di derogare da quanto di seguito esposto), e' incompatibile con la tutela del diritto al ricorso contro l'espulsione sancito da

a) l'articolo 13 del "Patto internazionale sui diritti civili e politici" (ratificato con legge 881/1977, in vigore dal 15-12-78);

b) l'articolo 1 del Protocollo 7 alla "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali", detta "Convenzione europea dei diritti dell'uomo" (ratificato con legge 98/1990, in vigore dal 1-2-92);

da valutarsi entrambi in combinato disposto con l'articolo 13 della "Convenzione europea dei diritti dell'uomo" che sancisce il diritto al ricorso effettivo. Il diritto al ricorso contro l'espulsione (che include, in particolare: il diritto di far valere le proprie ragioni contro l'espulsione, il diritto di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorita' competente e il diritto di farsi rappresentare, a tal fine, innanzi a detta autorita') non puo' essere infatti tutelato senza prevedere quanto meno un effetto sospensivo automatico fino alla decisione del tribunale amministrativo regionale: la sospensione di un provvedimento di espulsione gia' eseguito e' quasi interamente priva di significato, stante il carattere di sostanziale irreversibilita' del provvedimento in questione.

- Il contrasto evidenziato rende le disposizioni in esame costituzionalmente illegittime per violazione del principio sancito dal comma 2 dell'articolo 10 della Costituzione, in base al quale "la condizione giuridica dello straniero e' regolata dalla legge in conformita' delle norme e dei trattati internazionali".

Art.12 (Iscrizione anagrafica)

- Obbligo di iscrizione anagrafica per i titolari di permesso di soggiorno.

Art.13 (Disposizioni penali e processuali)

- Reclusione da due a quattro anni per il clandestino e per l'irregolare.

- Reclusione da sei mesi a quattro anni per l'irregolare.

- Reclusione da sei mesi a quattro anni per lo straniero sprovvisto di documento di identificazione che non abbia provveduto a denunciarne la scomparsa e chiederne la sostituzione.

- Reclusione da due a quattro anni per l'espulso illegalmente presente in Italia.

- Reclusione da tre a quattro anni per lo straniero che si sottrae all'espulsione adottata per la commissione di determinati delitti.

- Consentito l'arresto anche fuor di flagranza.

- Sanzione amministrativa da cinque a venti milioni per chi ospiti uno straniero illegalmente presente. Sanzione raddoppiata se l'attivita' e' svolta a fini di lucro. In caso di cittadino extracomunitario ospitante, questi e' espulso.

- Reclusione fino a tre anni e sei mesi e multa fino a due milioni per chi favorisca l'ingresso illegale di cittadini extracomunitari. Reclusione da due a sei anni e multa da dieci a cinquanta milioni, in presenza di fini di lucro o di concorso fra tre o piu' persone.

- Raddoppio delle pene per fatti commessi su stranieri minori o a fini di avviamento alla prostituzione. Riduzioni di pena per chi collabora con la giustizia.

- Confisca dei beni utilizzati per commettere il reato (salvo che appartengano a persone non coinvolte).

- Sanzioni amministrative da due a cinque milioni a carico dei vettori che omettano di segnalare la presenza a bordo di stranieri in posizione irregolare.

- Obbligo per gli impiegati postali e bancari di esigere l'esibizione di passaporto e permesso di soggiorno validi da chi intenda effettuare versamenti. Sanzioni, per gli inadempienti, da mezzo milione a un milione.

- Istituzione di un casellario presso il Ministero dell'Interno per l'accertamento di eventuali diverse identificazioni dei cittadini extracomunitari.

- Reclusione da sei mesi a tre anni, multa da dieci a cinquanta milioni ed esclusione dai pubblici appalti fino a tre anni per il datore di lavoro che impieghi cittadini extracomunitari in modo illegale.

Osservazioni:

- E' assolutamente inaccettabile che sia sanzionata penalmente, e in modo palesemente incongruo, una condizione di irregolarita' amministrativa (anche veniale) quale l'irregolarita' relativa al soggiorno.

- Desta indignazione che si possa pensare di condannare a quattro anni di reclusione un cittadino straniero che abbia smarrito, senza accorgersene, il documento di identita' e non ne abbia quindi chiesto la sostituzione.

- Prevedere per chiunque ospiti, senza fini di lucro, stranieri in posizione irregolare rispetto al soggiorno un'ammenda fino a venti milioni di lire per persona ospitata significa criminalizzare il rispetto di alcuni tra i valori piu' alti della nostra societa': la solidarieta' e l'ospitalita'.

- Le disposizioni relative all'obbligo per impiegati postali e bancari di esigere l'esibizione del permesso di soggiorno da chi voglia effettuare versamenti e di rifiutare l'effettuazione dell'operazione in caso di irregolarita' viola l'articolo 32 della Convenzione ONU sulla Protezione dei Diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e dei Membri delle loro Famiglie del 18-12-1990, in base al quale ogni lavoratore, a prescindere dalla regolarita' del suo soggiorno, ha il diritto di trasferire i risparmi (evidentemente anche attraverso posta o banche) al termine del proprio soggiorno. La ratifica di tale convenzione e' stata raccomandata dalla Comunicazione della Commissione delle Comunita' Europee al Consiglio e al Parlamento Europeo sulle Politiche di Immigrazione e Asilo del 23-2-1994.

Art.14 (Associazione finalizzata all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari)

- Reclusione non inferiore a quindici anni per chi dirige una associazione di tre o piu' persone finalizzata a favorire l'ingresso illegale di cittadini extracomunitari o la loro collocazione nel mercato del lavoro.

- Reclusione non inferiore a otto anni per il membro dell'associazione.

- Aumento di pena in caso di associazione di piu' di dieci persone, o di fatti riguardanti minori extracomunitari o avviamento alla prostituzione.

- Pene non inferiori rispettivamente a venti e dieci anni, in caso di detenzione di armi o esplosivi.

- Riduzione della pena in caso di collaborazione con la giustizia.

Osservazioni:

- Per come sono formulate, le disposizioni sembrano stabilire sanzioni anche per chi faccia parte di associazioni che si adoperano per la collocazione di immigrati irregolari nel mercato del lavoro (prescindendo cioe' da qualunque partecipazione all'eventuale fase di ingresso clandestino di questi ultimi). In tal modo dovrebbero essere colpite tutti i membri di associazioni di volontariato impegnate nel settore dell'immigrazione, giacche' tutte indistintamente sostengono gli immigrati irregolari nella ricerca di un lavoro che consenta loro di affrancarsi da condizioni di miseria e di evitare il ricorso ad attivita' alternative di natura criminosa.

Art.15 (Operazioni di polizia e destinazione di beni e valori sequestrati)

- Non punibilita' dei poliziotti che, allo scopo di acquisire elementi di prova, favoriscono ingressi illegali.

- Possibilita' per l'autorita' giudiziaria di ordinare il differimento dell'arresto degli stranieri e del sequestro dei beni.

Osservazioni:

- Quanto alla non punibilita' dei poliziotti che con nobili scopi favoriscono ingressi illegali, questa potrebbe essere estesa al caso dei poliziotti che commettono rapine con una Uno bianca allo scopo di verificare la bonta' dei sistemi di allarme delle banche.

 

Art.16 (Ritardo od omissione degli atti di arresto e di sequestro)

- Possibilita' per l'autorita' giudiziaria e per la polizia giudiziaria, previa comunicazione telefonica all'autorita' giudiziaria da trasformare in rapporto motivato entro quarantotto ore, di differimento di operazioni di cattura, arresto o sequestro per fatti riguardanti l'ingresso illegale.

Art.17 (Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari)

- Modalita' di perquisizione o sequestro di navi (e, ove possibile, di aeromobili) sospettate di trasportare cittadini extracomunitari per il loro ingresso illegale.

Art.18 (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni di contrasto all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari)

- Modalita' di restituzione, uso o alienazione al pubblico incanto dei beni confiscati.

- Destinazione delle somme ricavate ad un fondo per il rimpatrio degli espulsi.

Osservazioni:

- Desta perplessita' la disposizione in base alla quale la stessa amministrazione che procede al sequestro di un bene puo' esserne l'affidataria. Di fronte a un sequestro risulterebbe infatti legittimato il sospetto di un interesse diretto dell'amministrazione.

Art.19 (Notizie di procedimenti penali)

- Trasmissione di informazioni relative a procedimenti penali dall'autorita' giudiziaria al Ministero dell'Interno e da questo alle polizie di Stati esteri.

Osservazioni:

- Sembra discutibile la disposizione in base alla quale l'autorita' giudiziaria, ritenendo di non poter derogare dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possa solo procrastinare la trasmissione delle informazioni richieste dal Ministero dell'interno, e non piuttosto negarla.

Art.20 (Controlli ed ispezioni)

- Modalita' di controlli, ispezioni, perquisizioni, intercettazioni finalizzate all'individuazione di cittadini extracomunitari in posizione irregolare.

Osservazioni:

- Il comma 1 sembra autorizzare le ispezioni di mezzi di trasporto quando vi sia il sospetto che questi trasportino cittadini extracomunitari in posizione irregolare rispetto al soggiorno. Si rischia di realizzare un autentico Stato di polizia.

- Il comma 4 autorizza intercettazioni telefoniche che potrebbero essere applicate a tutte le associazioni di volontariato impegnate nel settore. Valgono le considerazioni svolte in precedenza, riguardo al rispetto di valori quali solidarieta' e ospitalita'.

Art.21 (Espulsioni dal territorio dello Stato)

- Espulsione coattiva ed immediata in tutti i casi.

- Espulsione anche in seguito a condanna per uno dei delitti previsti dall'articolo 582 del codice penale.

- Il ricorso per cassazione nei casi di espulsione disposta dal giudice non sospende l'esecuzione del provvedimento.

- E' soppresso il principio di non refoulement. Permane la possibilita' che l'autorita' conceda, in caso di pericolo, una diversa destinazione all'espulso.

Osservazioni:

- Vi e' un palese conflitto con le norme internazionali, gia' citate a proposito dell'articolo 11, relative al diritto al ricorso contro l'espulsione per lo straniero regolarmente residente, dalle quali e' concesso derogare solo quando il provvedimento di espulsione sia adottato per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.

- Dal momento che il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera puo' colpire anche rifugiati in posizione irregolare rispetto alle norme su ingresso e soggiorno, e' anche evidente il contrasto con l'articolo 31 della "Convenzione relativa allo status dei rifugiati" (ratificata con legge 722/1954, in vigore dal 13-2-55), in base al quale non possono essere applicate restrizioni ai movimenti di rifugiati in posizione irregolare, se non quelle strettamente necessarie e limitatamente al tempo richiesto perche' il loro status sia regolarizzato.

- Da tali incompatibilita' segue l'incostituzionalita' della norma in questione.

- Gravissimo il fatto che non sia esplicitamente affermato (come invece e' fatto nella vigente normativa) il principio di non refoulement; il principio, cioe', secondo il quale lo straniero (e in particolare il rifugiato) non puo' essere inviato in uno Stato dove rischi la persecuzione personale o dal quale rischi di essere inviato in altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. E' di fatto l'abrogazione della legge 39/1990, disposta all'articolo 25, a far si' che sia cancellato dalla legislazione il comma 10 dell'articolo 7 della legge 39, che tale principio sancisce.

Art.22 (Modifiche del codice penale)

- Modifiche del codice penale riguardanti la recidivita', la sottrazione di minore, l'estensione agli stranieri illegalmente presenti di una sorta di presunzione di colpevolezza in relazione al reato di furto con scasso.

Osservazioni:

- La disposizione che modifica l'articolo 707 del codice penale, assimilando per determinati aspetti la condizione di chi sia stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro a quella dell'immigrato irregolarmente presente sul territorio dello Stato, appare ispirata ad una logica secondo la quale essere stranieri e' comunque una mezza colpa. Si pensi, piuttosto, al caso di un cittadino straniero in posizione irregolare che sia ospitato da un amico e che, per non tradirlo, si rifiuti di giustificare la destinazione di una "chiave genuina". Tale cittadino verrebbe punito con l'arresto fino a due anni.

Art.23 (Relazione al Parlamento e contributi alle Regioni)

- Contributi alle Regioni, per complessivi trenta miliardi annui, per la realizzazione di strutture, corsi ed altre attivita' orientate all'inserimento di cittadini extracomunitari nella vita produttiva e di relazione.

- Revoca dei contributi non validamente utilizzati nei successivi diciotto mesi.

Art.24 (Disposizioni transitorie)

- In relazione al soggiorno di cittadini gia' presenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della legge, si applicano le norme sui permessi come se l'ingresso o la concessione dell'attuale permesso fosse avvenuta nel giorno di entrata in vigore (fa eccezione il caso del lavoro subordinato: la validita' residua del vecchio permesso e' considerata di un anno, anziche' di due).

Osservazioni:

- Non e' chiaro come sia considerata la posizione degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello Stato al momento dell'entrata in vigore della legge. Sembra che, limitatamente al caso dei cittadini provenienti da paesi per i quali non sussiste l'obbligo di visto, possa essere invocato il comma 2 per prolungare regolarmente il soggiorno per un periodo di centottanta giorni a partire dalla data di entrata in vigore della legge. La formulazione e' comunque ambigua.

Art.25 (Disposizioni di coordinamento e abrogazioni - entrata in vigore)

- E' abrogata la legge 39/1990. Sono fatte salve le situazioni gia' regolate dagli articoli 9, 10, 11 e 12 di essa.

Osservazioni:

- Gravissima, come detto, l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 7 della legge 39/1990.