(Sergio Briguglio 11/6/1995)

 

PROPOSTA DI LEGGE ORGANICA SU IMMIGRAZIONE E ASILO

SCHEMA DELL'ARTICOLATO

 

Avvertenza: Nel seguito e' riportato lo schema di una proposta di legge organica su immigrazione e asilo. Tale proposta e' basata principalmente sul testo redatto da un comitato ristretto, costituito dalla Dr.ssa Adelina Adinolfi, dal Dr. Paolo Bonetti, dalla Dr.ssa Anna Nardini e dal Prof. Bruno Nascimbene, su incarico della Commissione di Studio per una Legge Organica sulla Condizione Giuridica dello Straniero in Italia, e consegnato al Ministro per gli Affari Sociali il 14-4-1994. A tale testo sono state apportate alcune correzioni che, lasciandone intatta la struttura e le principali caratteristiche, tentano di assicurarne la coerenza interna e di recepire alcune delle indicazioni emerse, a riguardo di una efficace politica dell'immigrazione e dell'asilo, dal dibattito tra alcune delle principali forze sociali impegnate nel settore. Vi e' il rischio che nel corso di questa operazione siano stati introdotti nuovi elementi di incoerenza, come pure soluzioni non del tutto condivisibili. Tutto il materiale qui presentato va considerato come uno strumento di lavoro provvisorio sottoposto all'esame delle associazioni e delle forze sociali interessate e bisognoso di ulteriori correzioni. Se ne raccomanda pertanto un uso discreto.

 

 

 

SOMMARIO

 

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Definizione di straniero.

Art.2 - Condizione giuridica dello straniero. Ambito di applicazione della legge.

Art.3 - Trattamento dello straniero.

Art.4 - Diritto di difesa.

Art.5 - Trattamento penitenziario dello straniero.

Art.6 - Protezione diplomatica.

Art.7 - Ammissione dello straniero nel territorio dello Stato. Soggiorno e allontanamento.

Art.8 - Documenti di viaggio. Controlli. Autorizzazioni all'ingresso e al soggiorno.

Art.9 - Circolazione degli stranieri nel territorio dello Stato.

Art.10 - Iscrizione anagrafica.

Art.11 - Diritto di elettorato attivo e passivo.

Art.12 - Politiche migratorie.

 

TITOLO II: CONDIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Art.13-32

(...)

 

TITOLO III: CONDIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DI UNO STATO NON MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E DEGLI APOLIDI

 

Capo I: Disposizioni generali sull'ingresso, sul soggiorno

e sull'allontanamento dal territorio dello Stato.

Art.33 - Cittadino extracomunitario

Art.34 - Ingresso, soggiorno ed espulsione dei cittadini extracomunitari.

Art.35 - Disciplina comune dei visti di ingresso nazionali.

((...))

Art.37 - Reingresso nel territorio dello Stato.

Art.38 - Ingresso e uscita dal territorio dello Stato.

Art.39 - Respingimento alla frontiera.

Art.40 - Il provvedimento di respingimento alla frontiera.

Art.41 - Custodia del cittadino extracomunitario respinto alla frontiera. Procedimento giurisdizionale di convalida.

Art.42 - Agevolazione di immigrazione clandestina. Propaganda ingannevole.

Art.43 - Dichiarazione di soggiorno.

Art.44 - Disciplina comune dei permessi di soggiorno.

Art.45 - Carta di soggiorno.

Art.46 - Condizione giuridica dei minori extracomunitari.

Art.47 - Condizione di reciprocita'.

Art.48 - Espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

Art.49 - Espulsione per ingresso e soggiorno illegali nel territorio dello Stato.

Art.50 - Espulsione per motivi di prevenzione.

Art.51 - Espulsione del cittadino extracomunitario condannato.

Art.52 - Espulsione. Misura alternativa alla detenzione del cittadino extracomunitario.

Art.53 - Espulsione del cittadino extracomunitario indagato o imputato.

Art.54 - Disposizioni comuni sulla esecuzione delle espulsioni.

Art.55 - Custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso. Procedimento giurisdizionale di convalida.

Art.56 - Rientro del cittadino extracomunitario espulso. Reingresso illegale.

Art.57 - Accordi di ammissione.

 

Capo II: Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato.

Art.58 - Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari.

Art.59 - Raccolta delle domande di ingresso per lavoro subordinato e delle offerte di lavoro.

Art.59 bis

Richiesta di autorizzazione al lavoro per lavoratori residenti all'estero.

Art.60 - Visto di ingresso per lavoro subordinato.

Art.61 - Permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Art.62 - Ingresso per lavoro stagionale.

Art.63 - Permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Art.64 - Ingresso per lavoro artistico

Art.65 - Permesso di soggiorno per lavoro artistico.

Art.66 - Casi particolari di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato. Accordi bilaterali.

 

Capo III: Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.

Art.67 - Ingresso per lavoro autonomo.

Art.68 - Permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 

Capo IV: Ingresso e soggiorno per motivi familiari.

Art.69 - Diritto al ricongiungimento familiare.

Art.70 - Requisiti soggettivi richiesti ai fini del ricongiungimento familiare. Tutela giurisdizionale.

Art.71 - Ricongiungimento familiare con cittadino extracomunitario.

Art.72 - Ricongiungimento familiare con cittadino italiano o comunitario.

Art.73 - Permesso di soggiorno per coesione familiare.

Art.74 - Ingresso e soggiorno per visita a familiari.

 

Capo V: Ingresso e soggiorno per motivi di studio.

Art.75 - Visto di ingresso per studio.

Art.76 - Permesso di soggiorno per studio.

 

Capo VI: Ingresso e soggiorno per turismo, missione o affari.

Art.77 - Visto di ingresso per turismo, missione o affari.

Art.78 - Soggiorno per turismo, missione o affari.

 

Capo VII: Ingresso e soggiorno per cure mediche.

Art.79 - Visto di ingresso per cure mediche.

Art.80 - Permesso di soggiorno per cure mediche.

 

Capo VIII: Ingresso e soggiorno per motivi religiosi.

Art.81 - Visto di ingresso per motivi religiosi.

Art.82 - Permesso di soggiorno per motivi religiosi.

 

Capo IX: Ingresso per adozione e affidamento.

Art.83 - Adozione internazionale.

Art.84 - Visto di ingresso per adozione.

Art.85 - Permesso di soggiorno per attesa adozione.

Art.86 - Permesso di soggiorno per affidamento.

 

((...))

 

 

Capo XII: Ingresso e soggiorno per attivita' sportive.

Art.91 - Visto di ingresso per attivita' sportive.

Art.92 - Permesso di soggiorno per attivita' sportive.

 

Capo XIII: Ingresso e soggiorno in attesa dell'acquisto, del riacquisto e del riconoscimento della cittadinanza italiana.

Art.93 - Visto di ingresso per riacquisto della cittadinanza italiana.

Art.94 - Permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza italiana.

 

Capo XIV: Ingresso e soggiorno per residenza elettiva.

Art.95 - Visto di ingresso per residenza elettiva.

Art.96 - Permesso di soggiorno per residenza elettiva.

 

Capo XV: Ingresso e soggiorno per motivi di transito.

Art.97 - Visto di ingresso per transito.

Art.98 - Permesso di soggiorno per attesa di emigrazione verso altro Stato.

 

Capo XVI: Altri motivi di soggiorno.

Art.99 - Visto di ingresso per motivi di giustizia.

Art.100 - Permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

Art.101 - Permesso di soggiorno straordinario.

 

Capo XVII: Disciplina dell'accesso al lavoro e del trattamento

dei lavoratori cittadini extracomunitari.

Art.102 - Accesso al lavoro subordinato.

Art.103 - Iscrizione alle liste di collocamento e avviamento al lavoro.

Art.104 - Autorizzazione al lavoro.

Art.105 - Libretto di lavoro. Codice fiscale. Libretto di idoneita' sanitaria.

Art.106 - Accesso al pubblico impiego. Infermieri, lettori e docenti.

Art.107 - Accesso al lavoro artistico e dello spettacolo.

Art.108 - Trattamento del lavoratore subordinato extracomunitario. Sicurezza sociale.

Art.109 - Promozione dell'inserimento lavorativo. Formazione professionale.

Art.110 - Accesso a particolari tipi di lavoro e relativo trattamento.

Art.111 - Lavoro subordinato in condizioni illegali.

Art.112 - Accesso al lavoro autonomo. Trattamento del lavoratore autonomo extracomunitario.

 

Capo XVIII: Accesso all'istruzione.

Art.113 - Diritto all'istruzione.

Art.114 - Corsi di alfabetizzazione.

Art.115 - Iscrizione alla scuola dell'obbligo.

Art.116 - Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo. Insegnamento della lingua e della cultura di origine.

Art.117 - Ammissione degli studenti cittadini extracomunitari alle scuole secondarie superiori.

Art.118 - Acesso degli studenti cittadini extracomunitari ai corsi di laurea e di diploma universitario.

Art.119 - Universita' italiane per stranieri.

Art.120 - Acesso degli studenti cittadini extracomunitari ai servizi del diritto allo studio universitario.

Art.121 - Borse di studio.

Art.122 - Ammissione dei cittadini extracomunitari ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione.

Art.123 - Riconoscimento dei titoli di studio secondari.

Art.124 - Riconoscimento dei titoli accademici stranieri.

 

Capo XIX: Accesso all'alloggio e alle prestazioni socio-assistenziali.

Art.125 - Principi generali.

Art.126 - Strutture di accoglienza presso i valichi di frontiera.

Art.127 - Centri di servizi. Istituti di patronato.

Art.128 - Centri di accoglienza.

Art.129 - Accesso all'abitazione.

Art.130 - Obblighi per chi da' alloggio od ospitalita' agli stranieri.

Art.131 - Assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari.

Art.132 - Assistenza sanitaria agli studenti cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per studio.

Art.133 - Altri casi di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale. Accordi internazionali.

Art.134 - Assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari non coperti da assicurazione.

Art.135 - Prestazioni socio-assistenziali pubbliche in favore di cittadini stranieri.

 

Capo XX: Prevenzione delle pressioni migratorie.

Reinserimento in patria.

Art.136 - Azioni nei paesi di emigrazione.

Art.137 - Programmi e iniziative di reinserimento dei lavoratori cittadini extracomunitari.

 

TITOLO IV: DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ASILO

Art.138 - Principi generali.

Art.139 - Commissione nazionale per il diritto di asilo

Art.140 - Presentazione della domanda di asilo.

Art.141 - Cause ostative alla presentazione della domanda di asilo.

Art.142 - Condizione giuridica dello straniero richiedente asilo. Permesso di soggiorno per richiesta asilo.

Art.143 - Esame della domanda di asilo.

Art.144 - Decisione sulla domanda di asilo.

Art.145 - Riconoscimento dello status di rifugiato. Carta di soggiorno e documento di viaggio.

Art.146 - Trattamento del rifugiato. Interventi assistenziali.

Art.147 - Riconoscimento dell'asilo umanitario.

Art.148 - Diniego dell'asilo. Ricorsi giurisdizionali.

Art.149 - Cessazione dello status di rifugiato. Procedura. Ricorsi giurisdizionali.

Art.150 - Cessazione dell'asilo umanitario. Procedura. Ricorsi giurisdizionali.

Art.151 - Disposizioni per i casi di esodi di massa.

 

TITOLO V: PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE

Art.152 - Principi generali.

Art.153 - Programmazione annuale delle politiche migratorie.

Art.154 - Repressione degli atti di xenofobia e di razzismo.

Art.155 - Iniziative dell'associazionismo privato in favore degli stranieri.

Art.156 - Associazionismo degli immigrati.

Art.157 - Scuole e istituti scolastici stranieri in Italia.

 

TITOLO VI: ORGANI PUBBLICI COMPETENTI

IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Art.158 - Dipartimento nazionale per l'immigrazione. Uffici provinciali e sezioni consolari per l'immigrazione.

Art.159 - Difensore civico dei diritti dello straniero.

Art.160 - Commissione permanente per l'immigrazione. Osservatorio permanente sul fenomeno immigratorio. Comitato scientifico.

Art.161 - Formazione dei pubblici funzionari.

Art.162 - Educazione interculturale. Programmi di sperimentazione. Aggiornamento dei docenti.

Art.163 - Consulta nazionale dell'immigrazione.

Art.164 - Anagrafe degli stranieri in Italia.

Art.165 - Riordinamento delle amministrazioni centrali dello Stato competenti in materia di immigrazione.

 

TITOLO VII: NORME FINALI

Art.166 - Autorizzazione alla ratifica ed esecuzione di convenzioni internazionali.

Art.167 - regolamento di attuazione.

Art.168 - Matrimonio dello straniero.

Art.169 - Norme abrogate.

Art.170 - Modificazioni del codice penale e del codice di procedura penale.

Art.171 - Disposizioni concernenti il personale.

Art. 171 bis - Regolarizzazione di situazioni irregolari pregresse.

Art.172 - Copertura finanziaria.

Art.173 - Entrata in vigore.

 

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art.1

Definizione di straniero.

- E' straniero chiunque non sia in possesso della cittadinanza italiana.

- E' apolide colui che nessuno Stato riconosce come proprio cittadino.

Art.2

Condizione giuridica dello straniero. Ambito di applicazione della legge.

- La condizione giuridica dello straniero in Italia e' disciplinata dalla presente legge.

- La presente legge non si applica, qualora sia esplicitamente previsto, in caso di guerra.

Art.3

Trattamento dello straniero.

- Sono riconosciuti allo straniero i diritti fondamentali previsti dalle norme e dalle convenzioni internazionali.

- Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia gode degli stessi diritti civili degli italiani, salvo previsione contraria della legge.

- Riguardo al trattamento degli stranieri illegalmente soggiornanti, Stato e Regioni adottano iniziative per l'attuazione degli obiettivi della Convenzione ONU del 1990.

Art.4

Diritto di difesa.

- Diritto di difesa in giudizio e accesso al patrocinio gratutito per lo straniero presente sul territorio italiano.

- Diritto dello straniero di ricevere le informazioni relative ai procedimenti che lo riguardano in lingua a lui comprensibile, ovvero in una lingua a sua scelta, tra quelle piu' diffuse.

Art.5

Trattamento penitenziario dello straniero.

- Diritto alla presenza dell'interprete.

- Diritto all'osservanza religiosa.

- Garanzia sui contatti con i familiari. Diritto alla corrispondenza e ai colloqui telefonici in lingua straniera.

- Impegno dell'autorita' carceraria per garantire al detenuto straniero concrete possibilita' di accesso a misure alternative alla detenzione.

- Rilascio di un permesso di soggiorno, allo scadere della pena, di durata pari a quella residuata dal vecchio permesso.

Art.6

Protezione diplomatica.

- Obbligo di informare le rappresentanze di plomatiche o consolari in relazione a tutti i provvedimenti di rilievo riguardanti lo straniero o a sopravvenute condizioni di indigenza, salva l'eventuale opposizione dello straniero preventivamente avvertito. Obbligo di informazione relativa al ricovero ospedaliero o al decesso, nei casi in cui non sia possibile informare i familiari.

- Non si procede a comunicazione per questioni che riguardino il titolare di permesso per richiesta d'asilo, il rifugiato o l'apolide.

Art.7

Ammissione dello straniero nel territorio dello Stato. Soggiorno e allontanamento.

- Regolarmente soggiornante e'

a) lo straniero in possesso di documento di soggiorno (permesso o carta) che non sia scaduto da oltre trenta giorni;

b) il minore iscritto sul documento di soggiorno in corso di validita', o che non sia scaduto da piu' di trenta giorni, del genitore;

c) lo straniero, entrato regolarmente, in attesa di risposta relativa alla domanda di rilascio del documento di soggiorno;

d) lo straniero in attesa di risposta relativa alla domanda di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, ovvero di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.

- Clandestino e' lo straniero che, a seguito di ingresso irregolare nel territorio dello Stato, vi soggiorni irregolarmente. Si intende invece irregolare lo straniero che soggiorni irregolarmente nel territorio dello Stato avendovi fatto ingresso regolare.

- Residente e' lo straniero regolarmente soggiornante e iscritto alle liste anagrafiche della popolazione residente.

Art.8

Documenti di viaggio. Controlli. Autorizzazioni all'ingresso e al soggiorno.

- Obbligo, per lo straniero, di essere in possesso di documento di viaggio (passaporto o documento equipollente) in corso di validita'.

- L'ingresso in Italia puo' avvenire solo attraverso valichi autorizzati.

- Possibilita' di impugnazione dei provvedimenti relativi all'ingresso, al soggiorno e all'espulsione dello straniero.

- Obbligo di esibizione dei documenti e dei permessi in ogni atto ufficiale. Nullita' degli atti (fatta eccezione per il matrimonio) che non riportino gli estremi dei documenti.

Art.9

Circolazione degli stranieri nel territorio dello Stato.

- Diritto di circolare e dimorare liberamente in qualsiasi Comune italiano per lo straniero regolarmente soggiornante. Eccezioni previste dalla legge per il caso di esodi di massa (art.151).

Art.10

Iscrizione anagrafica.

- Requisito: documento di soggiorno valido rilasciato o rinnovato con durata superiore ai tre mesi.

- Obbligo per il sindaco di annotare iscrizione o variazione anagrafica sul documento di soggiorno e di darne comunicazione alla questura.

- Dimora precaria (esempio: albergo o centro di accoglienza) assimilabile a dimora abituale.

Art.11

Diritto di elettorato attivo e passivo.

- Diritto, dopo cinque anni di permanenza regolare, di elettorato attivo per referendum comunali e di elettorato passivo nelle elezioni per il consigliere comunale aggiunto.

Art.12

Politiche migratorie.

- Cooperazione allo sviluppo economico-politico. Denuncia delle violazioni sistematiche dei diritti fondamentali della persona.

- Diritto di asilo secondo la costituzione.

- Ingressi di immigrati extracomunitari compatibili con le risorse per i cittadini italiani.

- Sostegno ai progetti di rientro spontaneo.

- Integrazione e rispetto delle diversita'.

- Accordi bilaterali per la tutela dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale.

- Lotta contro xenofobia e razzismo.

- Lotta contro l'intermediazione dell'immigrazione clandestina e lo sfruttamento dei lavoratori stranieri.

 

TITOLO II: CONDIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Art.13-32

(...)

 

TITOLO III: CONDIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DI UNO STATO NON MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E DEGLI APOLIDI

 

Capo I: Disposizioni generali sull'ingresso, sul soggiorno

e sull'allontanamento dal territorio dello Stato.

Art.33

Cittadino extracomunitario

- Cittadino extracomunitario e' il cittadino di uno Stato non membro dell'Unione Europea.

- Equiparazione degli apolidi con i cittadini extracomunitari, salvo disposizioni piu' favorevoli contenute nella Convenzione 1954.

Art.34

Ingresso, soggiorno ed espulsione dei cittadini extracomunitari.

- Puo' fare ingresso lo straniero extracomunitario in possesso di documento di viaggio valido, di visto, ove prescritto, e in regola con le disposizioni di carattere aministrativo, in materia sanitaria, doganale e assicurativa, previste dal regolamento.

- Possibilita', per il Presidente del Consiglio, di disporre con decreto l'esenzione dal visto per alcuni motivi di ingresso e per alcuni paesi.

- Salvo il caso di presentazione di domanda di asilo, respingimento alla frontiera per lo straniero extracomunitario privo di documento di viaggio valido o di visto, se prescritto, e dello straniero privo di mezzi di sostentamento.

- Puo' soggiornare in Italia lo straniero extracomunitario che sia munito di un documento di soggiorno in corso di validita', ovvero che possa ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno, nei modi previsti dalla presente legge.

- In caso di diniego, mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, ovvero in caso di mancata presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza, della domanda di rinnovo del documento di soggiorno, lo straniero extracomunitario non puo' soggiornare in Italia. Sono fatti salvi i casi esplicitamente previsti dalla presente legge.

- Lo straniero extracomunitario che entra o soggiorna illegalmente o rientra in una delle categorie previste in proposito dalla presente legge e' espulso. Sono fatti salvi i casi diversi esplicitamente previsti dalla presente legge.

Art.35

Disciplina comune dei visti di ingresso nazionali.

- Requisiti e modalita' per il rilascio dei visti.

- Iscrizione dei minori sul visto del genitore.

- Accertamento relativo al possesso, da parte dello straniero extracomunitario, di mezzi di sostentamento commisurati alla durata del viaggio o all'esistenza di idonea garanzia, riguardo al suo sostentamento, fornita da ente o da privato, in Italia.

- Dimostrazione, da parte del garante, di disponibilita' di un alloggio. Possibilita' di richiedere all'autorita' municipale l'attestazione di legittima utilizzazione dell'alloggio.

- Circostanze che motivano il rifiuto del visto: mancanza di documenti richiesti, mancanza di autorizzazione al reingresso per lo straniero gia' espulso; rischi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.

- Limite di tempo di quindici giorni per il rilascio o il diniego del visto (adottato con provvedimento scritto e motivato). Scaduto tale termine la Rappresentanza italiana e' tenuta a rilasciare immediatamente il visto di ingresso.

- Comunicazione allo straniero delle informazioni relative ai diritti e ai doveri relativi al soggiorno in Italia.

((...))

Art.37

Reingresso nel territorio dello Stato.

- Ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi in corso di validita' o scaduto da non piu' di trenta giorni, detto permesso e' considerato equipollente al visto di ingresso.

- La condizione di regolarita' del minore straniero extracomunitario iscritto sul documento di soggiorno del genitore non dipende dall'effettiva presenza del genitore nel territorio dello Stato.

Art.38

Ingresso e uscita dal territorio dello Stato.

- Necessario valido documento di viaggio per uscire.

- Registrazione di ingressi e uscite, con apposizione del timbro sul documento di viaggio.

- Sanzioni per i vettori che trasportano cittadini stranieri extracomunitari privi di documenti validi per l'ingresso, senza segnalare il fatto all'autorita' di pubblica sicurezza.

Art.39

Respingimento alla frontiera.

- Respingimento in caso di

a) mancanza di documenti o di requisiti (in materia sanitaria, assicurativa, doganale) prescritti;

b) mancanza di mezzi di sostentamento sufficienti o di corrispondente garanzia fornita da ente o da privato in Italia.

c) mancanza di autorizzazione al reingresso, se necessaria, in corrispondenza a precedente espulsione;

d) pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato;

e) segnalazione per la non ammissione dovuta a pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza di altro Stato membro dell'Unione Europea (salvo che vi ostino ragioni di carattere umanitario);

f) segnalazione di appartenenza a organizzazioni mafiose, o dedite al traffico di stupefacenti, o terroristiche, o dedite all'immigrazione illegale.

- Ai fini del respingimento non e' considerato privo di mezzi di sostentamento il cittadino extracomunitario munito di visto di ingresso per lavoro subordinato o per lavoro stagionale.

- Spese per il rimpatrio a carico del vettore in caso di omessa segnalazione all'autorita' di Pubblica Sicurezza della presenza a bordo di straniero extracomunitario mancante di valido documento di viaggio e di visto, se prescritto.

- In caso di respingimento di minore, coloro che lo hanno accompagnato alla frontiera hanno l'obbligo di provvedere personalmente e a proprie spese a riaccompagnarlo immediatamente nel Paese di origine.

- Non deve essere pregiudicato l'esercizio del diritto di asilo.

- Non puo' essere respinto lo straniero che abbia diritto al reingresso ai sensi dell'articolo 37.

Art.40

Il provvedimento di respingimento alla frontiera.

- Adottato con provvedimento scritto e motivato, impugnabile.

- Obbligo per il vettore di procedere al rimpatrio, con oneri a proprio carico, dello straniero extracomunitario respinto in caso di mancata comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza relativa alla mancanza dei documenti richiesti per l'ingresso. E' fatto salvo il caso di presentazione di domanda di asilo.

- Negli altri casi, accompagnamento immediato a bordo del vettore che nel modo piu' rapido conduce al Paese di origine o di provenienza del cittadino respinto, o, su richiesta dell'interessato, in ogni altro Stato in cui sia consentito il suo ingresso.

- In ogni caso e' garantita, allo straniero respinto, l'assistenza delle strutture di accoglienza previste ai valichi di frontiera.

- Non e' consentito il respingimento dello straniero extracomunitario verso un Paese nel quale possa essere o dichiari di poter essere oggetto di persecuzione, o nel quale la sua incolumita' possa essere in pericolo per eventi bellici o epidemie, o dal quale possa essere inviato in paese in cui non sia protetto da analoghi rischi.

- Salvo il caso di oneri di rimpatrio a carico del vettore, le spese sono sostenute dal Ministero dell'interno laddove il cittadino respinto non sia in grado di provvedervi autonomamente.

Art.41

Custodia del cittadino extracomunitario respinto alla frontiera. Procedimento giurisdizionale di convalida.

- Custodia a cura della polizia, presso strutture alloggiative, alberghi, centri di accoglienza o, se necessario, strutture ospedaliere, dello straniero extracomunitario respinto, in caso di impossibilita' di eseguire il provvedimento entro ventiquattro ore o in caso di presentazione di domanda di asilo dichiarata inammissibile ai sensi dell'art.141 o in caso di dichiarazione dello straniero extracomunitario respinto riguardo a condizioni di rischio legate alla scelta del paese di destinazione.

- Nomina di un difensore e, se necessario, di un interprete.

- Esame dei provvedimenti da parte del giudice. Il giudice puo' prendere una delle seguenti decisioni:

a) convalida i provvedimenti gia' adottati e ordina la continuazione della custodia, a condizione che sia possibile il rimpatrio entro quindici giorni;

b) convalida i provvedimenti e ordina il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia o per attesa di emigrazione in altro Stato o per cure mediche, con eventuale sorveglianza di pubblica sicurezza, nel caso non sia possibile il rimpatrio entro quindici giorni;

c) annulla i provvedimenti, nel caso risultino infondati, e ordina l'ingresso dello straniero extracomunitario nel territorio dello Stato e l'eventuale ricevimento della domanda di asilo;

d) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria, ma ordina l'ingresso dello straniero extracomunitario nel territorio dello Stato per consentire la presentazione di una domanda di asilo qualora i motivi di pericolo legati alla scelta del Paese di destinazione appaiano non manifestamente infondati e non sia possibile avviare lo straniero extracomunitario verso altro Stato nel quale possa godere di effettiva protezione.

- Possibilita' di ricorso contro la decisione del giudice, senza effetti sospensivi.

- Obbligo di dimora, per lo straniero extracomunitario, nel luogo stabilito per la sua custodia. Pena da uno a tre anni di reclusione ed espulsione susseguente alla scarcerazione per i trasgressori, salvo che il giudice adotti uno dei provvedimenti di fatto equivalenti ad annullare il respingimento.

- Assistenza dello straniero extracomunitario custodito. Diritto, per lo straniero, di comunicare con i familiari, con il difensore e con rappresentanti di organismi di difesa dei diritti dell'uomo.

Art.42

Agevolazione di immigrazione clandestina. Propaganda ingannevole.

- Repressione dell'intermediazione di immigrazione clandestina.

- Sanzioni penali contro chi, per motivi di lucro e con asserzioni mendaci o esagerate, induca uno straniero extracomunitario ad immigrare in Italia.

- Sanzioni penali contro chi favorisca l'ingresso illegale in Italia. Le sanzioni non si applicano nei casi in cui e' previsto dal comma 1 dell'articolo 49 che non si proceda all'espulsione del clandestino.

- Sospensione delle domande di autorizzazione al lavoro e delle garanzie presentate da cittadini indagati per i reati considerati; annullamento in caso di condanna definitiva.

- Sospensione dei pubblici ufficiali indagati; decadimento dal ruolo in seguito a condanna definitiva.

Art.43

Dichiarazione di soggiorno.

- Obbligo per il cittadino extracomunitario di presentare dichiarazione di soggiorno in questura, con la quale si avanza richiesta di permesso di soggiorno, entro otto giorni dall'ingresso.

- Rilascio di ricevuta da parte della questura.

- Obbligo, in caso di diniego, di lasciare il territorio dello Stato entro quarantotto ore.

- Caso di minori, di ricoverati in istituti di cura, di detenuti, di ospiti di comunita' civili o religiose: la dichiarazione di soggiorno puo' essere presentata dal responsabile dell'istituto o della comunita'. Obbligo di presentazione, per il responsabile, in caso di straniero extracomunitario impossibilitato a presentare personalmente la dichiarazione.

- Rilassamento dei termini per i titolari di documenti di soggiorno rilasciati da autorita' di altro Stato, sulla base dell'Accordo di Schengen: ammenda oltre gli otto giorni, espulsione oltre i trenta giorni.

Art.44

Disciplina comune dei permessi di soggiorno.

- Previsione della possibilita' di rilascio, rinnovo, conversione, revoca, annullamento del permesso di soggiorno.

- Obbligo, per il titolare del permesso di soggiorno, di comunicazione entro otto giorni del trasferimento di dimora in una diversa Provincia. Da tale obbligo e' esentato lo straniero extracomunitario residente.

- La conversione del permesso e' sempre possibile, se non esplicitamente esclusa, su richiesta dello straniero extracomunitario, qualora questi sia in possesso dei requisiti previsti.

- Limite di tempo di otto giorni, dalla presentazione della domanda, per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso.

- Diniego in caso di mancanza dei requisiti o per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

- Possibilita', in caso di diniego del permesso dovuto al mancato soddisfacimento delle condizioni previste in relazione al titolo del permesso richiesto, di presentare una seconda domanda per ottenere un permesso diverso da quello rifiutato.

- Possibilita' di revoca del permesso nei casi esplicitamente previsti dalla legge o per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

- Possibilita' di annullamento nei casi in cui la documentazione presentata risulti successivamente falsa.

- Obbligo di notificazione del provvedimento di diniego relativo al rilascio, al rinnovo o alla conversione, ovvero di revoca o annullamento del permesso.

- Possibilita' di ricorso giurisdizionale. Sospensione del provvedimento, in caso di presentazione di istanza incidentale entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, fino a decisione definitiva sull'istanza. Rilascio, in mancanza di altro permesso, di un permesso per motivi di giustizia.

- Limiti di tempo per il deposito delle decisioni relative ai ricorsi.

- Rilascio, in caso di decisione di sospensione del provvedimento, di un permesso per motivi di giustizia fino alla decisione definitiva sul merito del ricorso.

- Obbligo, per lo straniero non residente, di comunicazione del trasferimento di dimora in altra provincia entro trenta giorni.

- Limitazione della validita' del permesso al territorio nazionale, sulla base dell'Accordo di Schengen, nel caso che lo straniero extracomunitario non soddisfi le condizioni per il soggiorno in uno degli Stati contraenti.

- Nei casi esplicitamente previsti dalla presente legge il permesso di soggiorno puo' essere rilasciato, su richiesta, anche al cittadino extracomunitario irregolarmente soggiornante o clandestino.

Art.45

Carta di soggiorno.

- Puo' essere concessa a chi rientri in una delle categorie seguenti:

a) cittadino residente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato impiegato a tempo indeterminato e a tempo pieno che dimostri di aver svolto in passato regolari attivita' di lavoro subordinato per un periodo complessivo di cinque anni; ovvero titolare di permesso per lavoro autonomo che dimostri di svolgere attivita' non occasionale di lavoro autonomo e che dimostri di aver svolto in passato regolari attivita' di lavoro autonomo per un periodo complessivo di cinque anni, con pieno adempimento degli obblighi di legge;

b) cittadino residente, coniuge convivente e non separato di cittadino italiano o comunitario regolarmente soggiornante;

c) cittadino residente, coniuge convivente e non separato di titolare di carta di soggiorno, con il quale ha proceduto a regolare ricongiungimento familiare;

d) minore residente, di eta' superiore a quattordici anni, regolarmente ricongiunto e convivente con genitore italiano o titolare di carta di soggiorno;

e) cittadino minore residente, nato in Italia, figlio di titolare di carta di soggiorno;

f) cittadino residente, genitore convivente di minore italiano o comunitario sul quale eserciti la patria potesta';

g) cittadino residente, tutore o affidatario, convivente, di minore italiano o comunitario;

h) cittadino residente beneficiario di una pensione o rendita per inabilita' derivante da malattia professionale o infortunio sul lavoro, ovvero di una pensione di vecchiaia, anzianita' o reversibilita', comunque di importo non inferiore alla pensione sociale;

i) cittadino regolare con status di rifugiato.

- Da diritto

a) di svolgere qualunque attivita', anche quando non sussista la condizione di reciprocita' (salvo attivita' espressamente riservate al cittadino italiano o vietate allo straniero);

b) di esenzione dall'allontanamento, salvi i casi di estradizione o di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

- La carta di soggiorno e' rilasciata con durata di cinque anni (o con durata illimitata, nel caso di straniero titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata).

- Condizione ulteriore per rilascio, con l'eccezione del rifugiato: non avere procedimenti penali pendenti e non aver riportato condanne per determinati reati.

- Limite di tempo per la presentazione di domanda di rilascio (o di rinnovo) della carta di soggiorno: non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del permesso (o della carta).

- Obbligo, per il titolare di carta di soggiorno, di comunicazione entro trenta giorni del trasferimento di dimora in una diversa Provincia. Da tale obbligo e' esentato lo straniero extracomunitario residente.

- Condizione per il rinnovo della carta di soggiorno: non avere procedimenti penali pendenti e non aver riportato condanne per determinati reati. In caso di procedimento penale che si risolva, trascorsi i termini per il rinnovo, in favore dello straniero, questi ha diritto al rilascio di una carta di soggiorno di durata illimitata.

- La carta di soggiorno e' rinnovata con durata illimitata.

- Possibilita' che il rinnovo della carta avvenga per motivi diversi da quelli per cui era avvenuto il rilascio o il precedente rinnovo.

- Limite di tempo di trenta giorni per il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno.

- In caso di diniego del rilascio o rinnovo della carta di soggiorno, lo straniero extracomunitario ha diritto al mantenimento, al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per il quale possegga i requisiti.

- Contro revoca, annullamento, diniego di rilascio o di rinnovo della carta e' ammesso il ricorso giurisdizionale con effetto sospensivo immediato, in caso di presentazione di istanza incidentale, fino alla decisione sulla domanda cautelare. In caso di sospensione e in mancanza di altro permesso, e' rilasciato un permesso per motivi di giustizia.

- Limiti di tempo per la decisione sul ricorso.

- Possibilita' di annullamento della carta di soggiorno.

Art.46

Condizione giuridica dei minori extracomunitari.

- Iscrizione sul documento di soggiorno dei genitori soggiornanti in Italia, fino all'eta' di quattordici anni. Condizione relativa al soggiorno coincidente con la piu' favorevole tra le condizioni dei genitori con cui convive.

- Limite di otto giorni dall'ingresso o di trenta giorni dalla nascita per la presentazione di domanda di iscrizione del minore sul documento di soggiorno del genitore.

- Documento di soggiorno autonomo per minori di eta' superiore a quattordici anni e per minori in stato di abbandono o comunque non conviventi con genitore cittadino extracomunitario.

- Intervento del Tribunale per i minorenni nel caso non sussistano i requisiti previsti per l'iscrizione del minore sul documento di soggiorno del genitore ovvero per il rilascio del documento di soggiorno al minore stesso, o quando sussista obiettiva incertezza sulla paternita' o sulla maternita' di chi richiede l'iscrizione. Ricorso per Cassazione con effetto sospensivo immediato.

- Espulsione: intervento del Tribunale per i minorenni. Divieto di espulsione nei casi in cui il minore non possa essere accompagnato e riaffidato a persona adulta, o in cui prevalga l'interesse alla tutela dell'unita' familiare o del completamento dell'istruzione o delle cure mediche del minore (sospeso in questo caso anche l'eventuale provvedimento di espulsione a carico del genitore). Ricorso per Cassazione con effetto sospensivo immediato.

- Analoghe misure per il caso di allontanamento (in seguito a diniego del rilascio o del rinnovo del permesso).

Art.47

Condizione di reciprocita'.

- Sono soggetti a condizione di reciprocita'

a) l'acquisto di beni immobili diversi dalla prima casa;

b) la costituzione e la partecipazione a societa' di capitali.

c) l'esercizio di determinate attività di lavoro autonomo o imprenditoriale.

- La condizione di reciprocita' non puo' essere richiesta nel caso di titolari di carta di soggiorno o di permesso per asilo umanitario, ne' qualora nel paese considerato sussista la necessita' di rimpatrio per gli italiani.

- La condizione si considera verificata qualora non risulti che sia impedito agli italiani l'esercizio del diritto considerato, ovvero quando questo non sia previsto, nel paese straniero, per i cittadini di quel paese.

- Si osservano le norme diverse previste da accordi internazionali.

Art.48

Espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

- L'espulsione, disposta dal Ministro dell'Interno, avviene con accompagnamento immediato alla frontiera, salvo quanto previsto dagli articoli 54 e 55.

- Possibilita' di ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale, senza effetto sospensivo automatico.

- Divieto di rientro in Italia in mancanza di esplicita autorizzazione da parte del Ministro dell'Interno.

- In caso di annullamento del provvedimento, allo straniero sono rilasciati i documenti necessari per l'ingresso e il soggiorno in Italia.

Art.49

Espulsione per ingresso e soggiorno illegali nel territorio dello Stato.

- Lo straniero extracomunitario clandestino e' espulso dal territorio dello Stato con accompagnamento immediato alla frontiera, salvo che presenti domanda di asilo ai sensi dell'articolo 140 o necessiti di cure mediche o sia donna incinta o che ha partorito da meno di sei mesi, ovvero soddisfi le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno straordinario.

- Il clandestino puo' chiedere di non essere espulso qualora l'espulsione rischi di ledere irreparabilmente il diritto all'unita' familiare con congiunti soggiornanti in Italia.

- Lo straniero extracomunitario irregolare e' espulso dal territorio dello Stato con accompagnamento immediato alla frontiera, salvo che si verifichi una delle condizioni ostative previste per il clandestino o che egli richieda il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno (escluso il permesso per turismo, missione o affari) o di una carta di soggiorno per i quali possegga i requisiti.

- Nei casi in cui lo straniero clandestino o irregolare espulso chiede che non si proceda ad espulsione si da' luogo alla custodia dello straniero e al relativo procedimento giurisdizionale previsti all'articolo 55.

- Intervento del giudice quando si tratti di straniero extracomunitario indagato, imputato o trattenuto in istituto penitenziario. Non e' rilevante la condizione di irregolarita' sopravvenuta durante la carcerazione. Consegna di un permesso per motivi di giustizia qualora il giudice ritenga che non si possa procedere all'espulsione.

- Possibilita' di ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale (o per cassazione, in caso di ordinanza del giudice), senza effetto sospensivo automatico.

- Divieto di rientro in Italia per un periodo di due anni.

Art.50

Espulsione per motivi di prevenzione.

- Lo straniero extracomunitario regolarmente residente puo' essere espulso per motivi di prevenzione, con decreto del Tribunale.

- Lo straniero extracomunitario espulso deve lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni dalla notificazione.

- Possibilita' di ricorso per cassazione, con effetto sospensivo immediato e conseguente rilascio di un permesso per motivi di giustizia valido fino alla pronuncia della decisione della Corte di Cassazione.

- Possibilita' di applicazione, nei confronti dell'espulso, della sorveglianza di pubblica sicurezza, con obbligo di dimora in localita' prescritta.

- Divieto di rientro, senza esplicita autorizzazione del Ministro dell'Interno, per un periodo di cinque anni.

Art.51

Espulsione del cittadino extracomunitario condannato.

- E' prevista l'espulsione, disposta dal giudice, in seguito a condanna irrevocabile per alcuni reati e successivamente all'estinzione della pena detentiva.

- L'espulsione non puo' essere disposta ai sensi del presente articolo in caso di patteggiamento e in caso di sospensione condizionale della pena.

- Possibile la revoca del provvedimento di espulsione disposto ai sensi del presente articolo, su richiesta dello straniero extracomunitario, qualora sia venuta meno la pericolosita' del condannato.

- L'espulsione non puo' essere eseguita finche' lo straniero extracomunitario si trovi internato in istituti penitenziari.

- L'espulso non puo' fare rientro in Italia senza esplicita autorizzazione del Ministro dell'Interno.

Art.52

Espulsione. Misura alternativa alla detenzione del cittadino extracomunitario.

- Possibilita' di espulsione, su richiesta dello straniero extracomunitario condannato con sentenza passata in giudicato, in alternativa a pene, anche residue, inferiori a tre anni.

- L'espulsione non puo' essere richiesta per condanne relative ad alcuni determinati reati, ne' se ha gia' avuto luogo, ai sensi del presente articolo, in passato.

- La richiesta di espulsione e' rigettata per esigenze processuali o per ragioni relative alla salute dello straniero o in caso di pericolo per la sua sicurezza nel paese in cui dovrebbe essere inviato.

- L'esecuzione dell'espulsione sospende la pena. Lo stato di detenzione e' ripristinato in ogni caso in cui lo straniero extracomunitario espulso rientri nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari alla pena in alternativa alla quale lo straniero stesso e' stato espulso.

- Divieto di rientro in Italia senza autorizzazione del Ministro dell'Interno prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari alla pena in alternativa alla quale lo straniero e' stato espulso.

Art.53

Espulsione del cittadino extracomunitario indagato o imputato.

- Espulsione, con sentenza del giudice, per lo straniero extracomunitario indagato o imputato, in alternativa alla pena, per reati che non la renderebbero obbligatoria ai sensi dell'art.51, su richiesta congiunta dello straniero e del Pubblico Ministero.

- La richiesta di espulsione e' rigettata se lo straniero e' gia' stato espulso, in passato, ai sensi del presente articolo, ovvero per esigenze processuali o per ragioni relative alla salute dello straniero o in caso di pericolo per la sua sicurezza nel paese in cui dovrebbe essere inviato.

- Impossibilita' di rientrare, senza autorizzazione del Ministro dell'Interno, prima che sia trascorso un tempo pari alla durata della pena massima prevista. Pena detentiva di durata doppia rispetto alla massima prevista per il trasgressore.

Art.54

Disposizioni comuni sulla esecuzione delle espulsioni.

- Modalita' dell'espulsione definite dal regolamento.

- In ogni caso, lo straniero extracomunitario espulso ha diritto a

a) prendere contatto con le autorita' del proprio Paese;

b) prendere contatto con familiari o, in mancanza, con altra persona soggiornante in Italia;

c) procedere al recupero del denaro e degli oggetti di legittima proprieta';

d) procedere al recupero delle somme di denaro che gli sono dovute sulla base di rapporti di lavoro pregressi o in corso, anche irregolari;

e) presentare ricorso;

f) essere assistito da interprete e difensore.

- Lo straniero extracomunitario espulso ottiene il temporaneo differimento dell'espulsione per effettuare una delle azioni alle quali ha diritto. In questo caso si da' luogo al provvedimento di custodia con intervento del giudice, ai sensi dell'articolo 55.

- Comunicazione allo straniero extracomunitario espulso per iscritto e in lingua a lui comprensibile riguardo ai diritti di cui puo' avvalersi.

- Espulsione verso lo Stato di appartenenza o, se cio' non e' possibile, verso lo Stato di provenienza. Espulsione verso altro Stato quando, su segnalazione dello straniero extracomunitario o in base ad informazioni altrimenti note, risulti che possa essere in pericolo la sicurezza personale dell'espulso. In questo caso si da' luogo al provvedimento di custodia con intervento del giudice, ai sensi dell'articolo 55.

- Imbarco dello straniero espulso sul vettore che nel modo piu' diretto conduce nel paese di destinazione. Salvi i casi diversi previsti dall'articolo 55.

- Obbligo di notificazione del provvedimento allo straniero extracomunitario espulso. Obbligo, per lo straniero extracomunitario, di esibire copia del provvedimento alla polizia di frontiera.

- Quando, ai fini del provvedimento di espulsione, e' necessario procedere ad accertamenti riguardo all'identita' o alla nazionalita' dello straniero extracomunitario da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti, si da' luogo al provvedimento di custodia con intervento del giudice, ai sensi dell'articolo 55.

- Lo straniero che non sia in grado di dimostrare la propria nazionalita' e' inviato verso uno dei paesi disposti ad accoglierlo in base ad accordi di ammissione stipulati ai sensi dell'articolo 57 o in altro Paese da lui indicato e disposto ad accoglierlo. Lo straniero che rifiuti di dimostrare la propria identita' e' espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

- Il provvedimento di espulsione non puo' essere eseguito in caso di gravi condizioni di salute dell'espulso o quando riguardi donna incinta o che ha partorito da meno di sei mesi. In tali casi allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche o, se l'espulsione e' motivata da ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, si da' luogo al provvedimento di custodia con intervento del giudice previsto all'articolo 55.

- Intervento e decisione del Tribunale per i Minorenni, ai sensi dell'art.46 in caso di richiesta di espulsione di minori.

Art.55

Custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso. Procedimento giurisdizionale di convalida.

- Possibilita' di sospensione dell'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, con custodia ed esame da parte del giudice, nei casi in cui l'espulsione non puo' aver luogo entro ventiquattro ore, o puo' mettere a repentaglio la vita, la liberta' personale dello straniero extracomunitario o la sua vita familiare con coniuge o figli minori o genitori a carico, soggiornanti in Italia ovvero a carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di espulsione che non sia immediatamente eseguibile. Analoga sospensione nei casi in cui lo straniero irregolare espulso richieda, ai sensi dell'articolo 49, che non si proceda ad espulsione, affermando di possedere i requisiti per ottenere un documento di soggiorno.

- Procedura analoga a quella prevista dall'art.41 nel caso di respingimento alla frontiera. Intervento del giudice. Intervento del Tribunale per i minorenni quando l'espulso sia minorenne ovvero quando sia presente in Italia cittadino minorenne sul quale il cittadino extracomunitario espulso eserciti la patria potesta' o del quale sia tutore o affidatario.

- Il giudice accerta la legittimita' dei provvedimenti adottati e la sussistenza dei motivi eventualmente addotti dallo straniero extracomunitario espulso. E' possibile uno dei seguenti provvedimenti:

a) convalida i provvedimenti gia' adottati e ordina la continuazione della custodia e l'eventuale espletamento degli atti di cui all'articolo 54 che hanno reso necessario il differimento dell'espulsione, a condizione che sia possibile l'esecuzione dell'espulsione entro quindici giorni;

b) convalida il provvedimento di custodia, ma rimette in liberta' lo straniero extracomunitario e ordina il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, per attesa di emigrazione in altro Stato o per cure mediche, con eventuale sorveglianza di pubblica sicurezza, nel caso non sia possibile l'esecuzione dell'espulsione entro quindici giorni;

c) convalida i provvedimenti, rimette in liberta' lo straniero extracomunitario e ordina la sospensione del provvedimento di espulsione per trenta giorni, per consentire

c1) la presentazione di domanda di asilo, qualora non sia possibile individuare uno Stato di destinazione disposto ed idoneo ad accogliere lo straniero extracomunitario;

c2) l'attuazione del ricongiungimento familiare o comunque il rilascio di altro permesso di soggiorno allo scopo di tutelare la vita familiare dell'espulso;

allo straniero extracomunitario e' rilasciato provvisoriamente un permesso di soggiorno per motivi di giustizia; l'espulsione si considera revocata, dopo il trentesimo giorno, qualora lo straniero extracomunitario dimostri di aver completato o di avere in corso il procedimento per avviare il quale la sospensione e' stata concessa; in caso di impossibilita' di attuazione del ricongiungimento familiare, per tutelare la vita familiare e' rilasciato altro permesso di soggiorno di durata e titolo appropriati;

d) convalida il provvedimento di custodia, rimette in liberta' lo straniero e ordina il rilascio, il rinnovo, la proroga o la conversione del documento di soggiorno per cui l'interessato possegga i requisiti sostanziali; sanziona eventualmente con un'ammenda il cittadino straniero.

e) annulla i provvedimenti, nel caso risultino infondati.

- Possibilita', per lo straniero extracomunitario, di ricorrere per Cassazione, senza effetti sospensivi, contro l'ordinanza del giudice.

Art.56

Rientro del cittadino extracomunitario espulso. Reingresso illegale.

- Richiesta di autorizzazione. Obbligo di risposta entro novanta giorni. Principio del silenzio-assenso oltre i novanta giorni. Possibilita' di impugnazione.

- Salvo che vi ostino gravi ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il rientro deve essere autorizzato quando e' richiesto per tutelare il diritto alla difesa e al ricongiungimento familiare.

- Quando il rientro e' motivato da esigenze processuali, lo straniero, al venir meno di queste, e' riaccompagnato alla frontiera, salvo il caso di assoluzione o di annullamento dell'espulsione.

- Reclusione da uno a tre anni per lo straniero extracomunitario espulso che faccia reingresso non autorizzato, prima che sia trascorso il periodo prescritto. Fatta salva la previsione dell'articolo 53 (raddoppio della pena massima prevista) per lo straniero extracomunitario indagato o imputato, espulso in alternativa alla pena.

 

Art.57

Accordi di ammissione.

- Stipula di accordi bilaterali o multilaterali con i paesi di emigrazione per favorire l'ammissione degli immigrati espulsi o respinti e il loro inserimento sociale.

- Subordinazione degli aiuti ai governi alla effettiva realizzazione di politiche atte a migliorare la qualita' della vita dei potenziali migranti e a favorire l'inserimento dei cittadini extracomunitari espulsi dall'Italia e ammessi in forza degli accordi.

- Tutela del diritto di asilo e del diritto di emigrare.

 

Capo II: Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato.

Art.58

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari.

- Si tiene conto:

a) delle esigenze dell'economia nazionale;

b) della domanda di lavoro inevasa;

c) dei lavoratori extracomunitari iscritti alle liste di collocamento e dell'andamento del loro avviamento al lavoro;

d) dell'esistenza di mansioni scoperte;

e) delle domande di conversione di permessi ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato;

f) delle convenzioni internazionali;

g) delle politiche europee;

h) dei rapporti di lavoro interrotti.

- E' determinato il numero complessivo di ingressi per mansione.

- Di norma, il numero di ingressi per mansione non deve essere inferiore al cinquanta per cento del numero di domande inevase presso gli uffici di collocamento.

- La programmazione puo' essere distinta per Regione.

- Previste le liste di prenotazione.

Art.59

Raccolta delle domande di ingresso per lavoro subordinato e delle offerte di lavoro.

- Formazione di liste di prenotazione.

- Le domande hanno validita' annuale. Sono rinnovabili con semplice conferma o aggiornamento dei dati. L'anzianita' di iscrizione non e' interrotta da eventuli aggiornamenti dei dati.

- Indicazione nella domanda di iscrizione di titoli di studio, esperienze professionali ed eventuale garanzia di privati o enti per il sostentamento in Italia.

- Criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e per la valutazione delle esperienze professionali stabiliti dal regolamento.

- Indicazione di eventuali preferenze per una o piu' mansioni. Lo straniero extracomunitario e' iscritto nelle liste relative alle mansioni indicate per le quali possegga i titoli.

- Collaborazione da parte della rappresentanza consolare per la presentazione della domanda.

- Limite di tempo di trenta giorni per l'accoglimento della domanda di iscrizione.

- Graduatoria per ciascuna mansione stabilita, a parita' degli altri requisiti, in base all'anzianita' di iscrizione. Irrilevante la nazionalita'.

- Gli stranieri extracomunitari iscritti nelle liste relative a mansioni per le quali sia consentita l'assunzione con chiamata nominativa possono richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato. Le domande sono accolte, nell'ordine corrispondente alla graduatoria della lista, fino a raggiungimento della quota stabilita dalla programmazione dei flussi, secondo gli eventuali contingenti ivi indicati. Gli stranieri extracomunitari che fanno cosi' ingresso in Italia ottengono un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e per il primo anno non possono stipulare contratti di lavoro per mansioni diverse.

Art.59 bis

Richiesta di autorizzazione al lavoro per lavoratori residenti all'estero.

- Richiesta di autorizzazione per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con stranieri extracomunitari residenti all'estero.

- Chiamata nominativa e chiamata numerica.

- Accertamento di indisponibilita' in caso di chiamata al di fuori delle liste o al di fuori della programmazione.

- Elementi necessari per l'autorizzazione: inesistenza di licenziamenti o di collocamento in cassa integrazione o nelle liste di mobilita' di lavoratori con le stesse qualifiche del lavoratore straniero extracomunitario richiesto.

- Divieto, per il primo anno, di modificare le condizioni del rapporto di lavoro.

- Accertamenti da parte dell'ufficio provinciale del lavoro.

- Limite di tempo di trenta giorni per la risposta. Silenzio-assenso.

- Il rifiuto di avviamento con chiamata numerica comporta la retrocessione all'ultimo posto della graduatoria nella lista di appartenenza. Il rifiuto di avviamento con chiamata nominativa non comporta modificazioni della graduatoria.

- Modalita' dell'accertamento di indisponibilita' nei casi previsti dall'art.59. Facolta' di non procedere all'accertamento per determinati tipi di lavoro e per quelle mansioni per le quali la legge non prescrive l'obbligo di iscrizione alle liste di collocamento.

- Limite di tempo di trenta giorni per la richiesta del visto da parte dello straniero extracomunitario per cui e' stata rilasciata autorizzazione al lavoro.

Art.60

Visto di ingresso per lavoro subordinato.

- Limite di tempo di quindici giorni per il rilascio e di trenta giorni per l'utilizzazione del visto di ingresso per lavoro subordinato.

- Lo straniero extracomunitario responsabile di mancato svolgimento o svolgimento non regolare della prestazione di lavoro non puo' per i due anni successivi essere iscritto nelle liste, ne' fare ingresso in Italia, se non per ricongiungimento, cure mediche o presentazione di domanda di asilo.

- Responsabilita' del datore di lavoro.

Art.61

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

- Possono accedere al permesso per lavoro subordinato

a) coloro che sono entrati con visto corrispondente;

b) i titolari di permessi di soggiorno ad altro titolo che abbiano in corso regolari rapporti di lavoro subordinato;

c) gli iscritti alle liste di collocamento.

- Durata iniziale: due anni.

- Possibilita', per il titolare, di

a) iscrizione alle liste di collocamento;

b) stipula di contratti di lavoro (inclusi alcuni profili del pubblico impiego e i profili infermieristici nel Servizio Sanitario Nazionale);

c) iscrizione ai corsi di studio;

d) accesso ai servizi;

e) svolgimento di attivita' non occasionali di lavoro autonomo.

- Condizioni di rinnovo:

quattro anni

a chi dimostra di disporre di un reddito da fonti lecite non inferiore all'importo della pensione sociale e l'esistenza di un rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, in corso;

due anni

a chi soddisfa ad almeno una delle seguenti condizioni:

a) dimostra l'ininterrotta iscrizione alle liste di collocamento, autocertifica condizioni pregresse di impiego illegale e dimostra che la somma del reddito derivante da fonti legittime e di quello corrispondente, in base ai minimi salariali di legge, alle prestazioni di lavoro illegalmente effettuate non e' inferiore al reddito minimo di cui sopra;

b) dimostra di avere un rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, in corso;

c) dimostra di essere rimasto vittima di infortunio sul lavoro o di malattia professionale ovvero di essere stato sottoposto a cure ospedaliere per almeno tre mesi o di non aver potuto lavorare per maternita';

d) dimostra di essere iscritto alle liste di collocamento o di essere stato collocato nelle liste di mobilita', e dispone di reddito sufficiente da fonti lecite.

- Possibilita' di conversione del permesso da motivi di lavoro subordinato ad altri motivi per i quali vi sia il possesso dei requisiti.

- Possibilita' di accesso alla carta di soggiorno, alle condizioni previste dalla legge.

- Possibilita' di rilascio del permesso per lavoro subordinato al titolare di un permesso ad altro titolo, di durata non inferiore a sei mesi, che consenta l'instaurazione di regolari rapporti di lavoro, per il quale sia stata avanzata richiesta di autorizzazione al lavoro.

- Possibilita' di suddividere il periodo di validita' del permesso in due parti, intervallate da un rientro in patria di durata non superiore a due anni.

Art.62

Ingresso per lavoro stagionale.

- Possibilita' di ingresso definite nell'ambito della programmazione annuale. Il numero massimo di ingressi consentiti non include i visti di reingresso rilasciati ai sensi dell'articolo 63 e riguarda quindi flussi di lavoratori stagionali al loro primo ingresso in Italia.

- Liste di prenotazione analoghe a quelle relative all'ingresso per lavoro subordinato a tempo indeterminato.

- Ingressi consentiti fino a completamento della quota programmata, con graduatoria stabilita sulla base della data di presentazione della domanda.

- Limiti di tempo per la richiesta, il rilascio e l'utilizzazione del visto analoghi a quelli relativi all'ingresso per lavoro subordinato.

Art.63

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

- Possibilita' di rilascio:

a) straniero extracomunitario che abbia fatto ingresso con apposito visto di ingresso o di reingresso;

b) straniero extracomunitario che rientri nelle previsioni di un apposito decreto ministeriale.

- Durata del permesso: sei mesi.

- Consentito il rilascio del libretto di lavoro, l'iscrizione nelle liste di collocamento, l'instaurazione di qualunque tipo di rapporto di lavoro, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro.

- Consentita comunque la chiamata nominativa nel caso che il lavoratore abbia gia' lavorato alle dipendenze del datore di lavoro.

- Obblighi del lavoratore: lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni dalla scadenza del permesso dopo aver comunicato all'Ufficio provinciale del lavoro le informazioni relative all'attivita' svolta.

- Controllo della veridicita' della dichiarazione. Accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per il periodo di lavoro dichiarato.

- Rilascio di una ricevuta attestante l'adempimento degli obblighi da parte dello straniero extracomunitario. Rilascio del visto di reingresso al lavoratore stagionale che esibisca la ricevuta. Visto di reingreso e timbro in uscita sul passaporto comprovante la regolarita' dell'uscita dal territorio nazionale consentono allo straniero extracomunitario di far valere il diritto di reingresso per l'anno successivo.

- Proroga del permesso in presenza di nullaosta all'avviamento al lavoro per un rapporto di lavoro a tempo determinato. Conversione in permesso per lavoro subordinato, in presenza di nullaosta all'avviamento al lavoro per un rapporto a tempo indeterminato.

- Comunicazione scritta in lingua comprensibile allo straniero extracomunitario relativa ai suoi obblighi e ai suoi diritti.

- Lo straniero extracomunitario che violi le norme in materia di soggiorno non puo' ottenere un visto di ingresso per lavoro stagionale nei due anni successivi.

- Conservazione dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in caso di rimpatrio. Le somme versate per i contributi sono pero' liquidate allo straniero extracomunitario, in caso di sua esplicita richiesta, anche in mancanza dei requisiti minimi per l'ottenimento della pensione. Possibilita' di restaurare la posizione contributiva, con restituzione delle somme liquidate, aumentate delle eventuali maggiorazioni e degli interessi corrispondenti, in caso di rientro in Italia per lavoro.

- In casi di emergenza o per motivi di carattere umanitario o di tutela dell'ordine pubblico, possibilita' per il Governo di stabilire, con decreto ministeriale, di consentire, anche fuori programmazione, il rilascio di visti di ingresso e/o permessi di soggiorno per lavoro stagionale a cittadini che non abbiano titolo per soggiornare nel territorio dello Stato.

Art.64

Ingresso per lavoro artistico

- Rilasciato in collegamento con l'autorizzazione al lavoro artistico o all'ingaggio.

- Limite di tempo di sessanta giorni dal rilascio per l'utilizzazione del visto.

Art.65

Permesso di soggiorno per lavoro artistico.

- Rilasciato

a) agli stranieri extracomunitari entrati con visto corrispondente;

b) agli stranieri extracomunitari ingaggiati nel settore dello spettacolo o iscritti nelle apposite liste di collocamento, i quali non possano ottenere permesso ad altro titolo.

- Durata pari alla durata dell'autorizzazione al lavoro, aumentata di tre mesi su richiesta. In mancanza, durata di sei mesi.

- Rinnovabile in caso di rinnovo dell'autorizzazione al lavoro o in caso di nuovo ingaggio sopravvenuto entro trenta giorni dalla scadenza del permesso.

- Consente, limitatamente al settore dello spettacolo, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

- Possibilita' di conversione, dopo due anni, in permesso per lavoro subordinato o autonomo, per lo straniero extracomunitario che possegga i relativi requisiti.

Art.66

Casi particolari di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato. Accordi bilaterali.

- Caso di particolari categorie di lavoratori: dirigenti, lettori,ricercatori, traduttori, interpreti, collaboratori familiari di italiani gia' residenti all'estero, frontalieri, marittimi, etc....

 

Capo III: Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.

Art.67

Ingresso per lavoro autonomo.

- Consentito solo se l'attivita' non occasionale non e' riservata per legge agli italiani, salvo che si tratti di stranieri extracomunitari in possesso di laurea o di diploma conseguiti in Italia e relativi all'attivita' per la quale e' stato richiesto l'ingresso, ovvero in possesso di analogo titolo di studio conseguito all'estero e che abbiano ottenuto in Italia il riconoscimento del titolo e l'abilitazione.

- Necessaria la dimostrazione di disponibilita' di reddito sufficiente.

- L'ingresso e' consentito per lo svolgimento di una determinata attivita'.

- Limiti di tempo per la concessione (sessanta giorni) e l'utilizzazione del visto (novanta giorni).

 

Art.68

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

- Rilasciabile a chi e' entrato per lavoro autonomo e a chi svolge attivita' non occasionale di lavoro autonomo in modo regolare. Ad esempio: lavoratore subordinato che voglia convertire il permesso.

- Richiesta anche la titolarita' di una polizza assicurativa per la copertura delle spese mediche.

- Rilasciato con durata di un anno.

- Puo' essere rinnovato:

per tre anni (comma 3)

se il lavoratore dimostra di disporre di alloggio e reddito minimo e di aver completato tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'attivita' (non occasionale) di lavoro autonomo svolta;

per due anni (comma 4)

a chi dispone di alloggio e reddito minimo ma e' ancora in attesa di completare adempimenti, ovvero si e' limitato a svolgere attivita' occasionali;

per due anni (comma 5)

in caso di malattia, maternita' o infortunio.

- Dopo un anno di soggiorno regolare e' possibile accedere allo svolgimento di attivita' diverse da quella per cui il permesso e' stato rilasciato.

- Dopo due anni si puo' accedere all'iscrizione alle liste di collocamento.

- Il permesso consente l'iscrizione ai corsi di studio, l'accesso ai servizi socio-assistenziali e il godimento degli stessi diritti dei lavoratori autonomi italiani o dei lavoratori subordinati extracomunitari, a seconda dell'attivita' svolta.

- E' convertibile in qualunque altro permesso per il quale il titolare possegga i requisiti.

- Consente l'accesso alla carta di soggiorno, alle condizioni previste dalla legge.

- Puo' essere rilasciato a laureati e diplomati in Italia e a chi abbia conseguito titoli di studio all'estero, riconosciuti in Italia, nonche' la corrispondente abilitazione. Per costoro si prescinde dall'accertamento della sussistenza della condizione di reciprocita'.

 

Capo IV: Ingresso e soggiorno per motivi familiari.

Art.69

Diritto al ricongiungimento familiare.

- E' riconosciuto e garantito nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Art.70

Requisiti soggettivi richiesti ai fini del ricongiungimento familiare. Tutela giurisdizionale.

- Consentito il ricongiungimento con

a) coniuge non separato legalmente;

b) figli minorenni non attualmente coniugati, ovvero legalmente separati;

c) genitori a carico.

- In caso di matrimonio poligamico si fa riferimento alle eventuali Intese stipulate in base all'articolo 8 della Costituzione. Possibilita' di intervento del Tribunale per i minorenni per tutelare la posizione di minori figli di coniugi non ricongiunti.

- I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

- Diniego del nulla-osta nei casi in cui il familiare risulti non ammissibile nel territorio dello Stato, in quanto persona pericolosa per la sicurezza di uno degli Stati Membri o dedita a traffici delittuosi. Possibilita' di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art.71

Ricongiungimento familiare con cittadino extracomunitario.

- Aventi diritto a promuoverlo: titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi.

- Possibilita', per i rifugiati, di estendere il ricongiungimento a figli di eta' inferiore ai 21 anni e ad altri familiari a carico.

- Clausole riguardanti la capacita' di assicurare adeguate condizioni di vita ai familiari (alloggio, reddito, ...). Esenzione per i rifugiati.

- Modalita' di rilascio e di diniego del nulla-osta.

- Silenzio-assenso oltre i novanta giorni.

- Possibilita' di ricongiungimento, con conversione del permesso, per familiare gia' regolarmente soggiornante in Italia.

Art.72

Ricongiungimento familiare con cittadino italiano o comunitario.

- Possibilita', per cittadini italiani e comunitari, di estendere il ricongiungimento a figli di eta' inferiore ai 21 anni e ad altri familiari a carico.

- Prevista la possibilita' di ingresso al seguito del cittadino italiano o comunitario, in caso di nucleo familiare originariamente residente all'estero.

- Possibilita' di ricongiungimento, con conversione del permesso, per familiare gia' regolarmente soggiornante in Italia.

Art.73

Permesso di soggiorno per coesione familiare.

- Possono accedervi:

a) coloro che hanno proceduto al ricongiungimento;

b) coloro che hanno ottenuto il nulla-osta al ricongiungimento essendo in possesso di permesso ad altro titolo;

c) i nati in Italia da genitori regolarmente soggiornanti;

d) cittadini extracomunitari regolari che abbiano contratto matrimonio in Italia con cittadini aventi diritto al ricongiungimento.

- Durata del permesso pari a quella del documento di soggiorno del cittadino con cui si e' effettuata la coesione. Durata illimitata per ricongiungimento con italiani, con cittadini comunitari o con cittadini extracomunitari titolari di documento di soggiorno di durata illimitata.

- Possibilita' di accesso alla carta di soggiorno, nei casi previsti dalla legge.

- Rilascio di un permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio, anche in mancanza dei requisiti previsti, al figlio che, al compimento del diciottesimo anno, non abbia titolo per ottenere la carta di soggiorno.

- Possibilita' di conversione in permesso per lavoro subordinato o autonomo, o per studio, in caso di scioglimento del vincolo familiare (per morte, separazione, interdizione, etc.) che aveva reso possibile il rilascio del permesso per coesione familiare.

- Rinnovo del permesso subordinato di norma al rinnovo del documento di soggiorno del familiare che ha richiesto il ricongiungimento familiare. Previsto il rinnovo con durata illimitata.

- Possibilita' di conversione in altro permesso, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge.

- Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio, l'iscrizione alle liste di collocamento, lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo..

Art.74

Ingresso e soggiorno per visita a familiari.

- Possibilita' per chi ha familiari con documento di soggiorno in corso di validita' rilasciato per almeno un anno o per cure mediche.

- Requisito di disponibilita' di reddito minimo e di alloggio da parte del familiare visitato. Esenzione in caso di gravi condizioni di salute.

- Durata massima di tre mesi. Possibilita' eccezionale di rinnovo per gravi motivi relativi alle condizioni di salute del titolare o del familiare visitato.

- Possibilita' di conversione in permesso per coesione familiare, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge.

- Possibilita' di accesso per familiari di detenuti.

 

Capo V: Ingresso e soggiorno per motivi di studio.

Art.75

Visto di ingresso per studio.

- Possibilita' di accesso per chi dimostri preiscrizione o iscrizione a corsi di studio (dai corsi di lingua italiana istituiti da privati, con almeno sei ore settimanali di lezione obbligatorie, ai corsi di dottorato di ricerca).

- Requisiti per il visto:

a) disponibilita' di mezzi di sostentamento;

b) polizza assicurativa per spese mediche;

- Durata massima: un anno.

- Consentiti piu' ingressi.

Art.76

Permesso di soggiorno per studio.

- Rilasciato a chi e' entrato con visto corrispondente o a chi ha intrapreso un corso di studi, chiedendo la conversione del precedente permesso di soggiorno.

- Durata massima iniziale: un anno. In caso di preiscrizione, durata massima di sei mesi.

- Rinnovo (con durata di un anno) condizionato al permanere di garanzie economiche e della copertura assicurativa, nonche' al raggiungimento di un determinato livello di profitto (salvo il caso in cui gravi ragioni di salute abbiano impedito il regolare svolgimento del corso di studi).

- Rinnovo fino a tre anni successivi al termine del corso. Possibilita' di estendere tale limite su indicazione del Consiglio di Facolta' o a vantaggio di studenti il cui corso di studi sia stato ostacolato da gravi ragioni di salute.

- Possibilita' di instaurare rapporti di lavoro e di svolgere attivita' occasionali di lavoro autonomo.

- Possibilita' di conversione in altro permesso, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge.

- Possibilita' di conversione, a titolo finale conseguito, in permesso per lavoro subordinato o autonomo, anche in mancanza degli usuali requisiti.

- Possibilita' di accesso alla carta di soggiorno, alle condizioni previste dalla legge.

 

 

Capo VI: Ingresso e soggiorno per turismo, missione o affari.

Art.77

Visto di ingresso per turismo, missione o affari.

- Rilasciabile a chi attesti di disporre

a) di mezzi in misura non inferiore al doppio della pensione sociale;

b) di titolo di viaggio di andata e ritorno;

ovvero di garanzie corrispondenti fornite da cittadini regolarmente soggiornanti in Italia con documento di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

- Termine di otto giorni per il rilascio, di sessanta giorni per l'utilizzazione.

- Durata massima: novanta giorni.

- Deroghe in caso di accordi internazionali.

Art.78

Soggiorno per turismo, missione o affari.

- Il visto di ingresso per turismo, missione o affari e' considerato equipollente al permesso di soggiorno per tutta la sua durata. In caso di esenzione dal visto, vale analoga esenzione relativamente al permesso di soggiorno per i primi novanta giorni.

- Obbligo, dopo i primi novanta giorni o alla sccadenza del visto, di richiedere il permesso di soggiorno.

- Permesso rilasciato a condizioni corrispondenti a quelle necessarie per ottenere l'eventuale visto e per durata commisurata alla disponibilita' finanziaria, purche' non superiori a novanta giorni. In caso di disponibilita' corrispondente a durata superiore, sul permesso e' indicata la possibilita' di proroga e il limite massimo di essa.

- Permesso non rinnovabile. Prorogabile di novanta giorni in novanta giorni fino al raggiungimento del limite massimo su di esso indicato. Convertibile in permesso per cure mediche o coesione familiare, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge.

- Possibilita' di rilascio di un permesso per cure mediche o coesione familiare, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge, anche allo straniero extracomunitario regolarmente soggiornante per turismo, missione o affari in Italia in regime di esenzione dal permesso di soggiorno.

- Validita' del permesso ai fini del reingresso.

- Informazioni sulle disposizioni relative al soggiorno per turismo, missione o affari fornite allo straniero all'atto dei controlli alla frontiera.

 

Capo VII: Ingresso e soggiorno per cure mediche.

Art.79

Visto di ingresso per cure mediche.

- Rilasciato a chi non possa ricevere, nel proprio paese, cure essenziali. Rilasciabile anche a un familiare e ai figli minori del malato non coniugati.

- Salvo il caso di urgenza e di particolari motivi umanitari, necessaria la documentazione medica e la garanzia di copertura economica e di rientro in patria al termine delle cure.

- Rilascio del visto in tempo utile in caso di cure urgenti.

Art.80

Permesso di soggiorno per cure mediche.

- Rilasciato a chi sia entrato con visto corrispondente o nell'ambito di programmi di accoglienza umanitaria o a chi, anche irregolarmente presente, necessiti di cure mediche essenziali, inclusa l'assistenza in gravidanza o nei primi sei mesi successivi al parto.

- Rilasciato a condizione che sia presentata la documentazione medica e la garanzia di copertura economica. Da quest'ultima e' esentato chi necessiti di cure ospedaliere urgenti.

- Da' facolta' di iscriversi a corsi di studio.

- Durata massima: novanta giorni. Rinnovabile. Convertibile, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge, in permesso per coesione familiare o, nel caso di minore iscritto alla scuola dell'obbligo, in permesso per studio.

 

Capo VIII: Ingresso e soggiorno per motivi religiosi.

Art.81

Visto di ingresso per motivi religiosi.

- Rilasciabile per lo svolgimento di attivita' religiosa o pastorale.

- Da utilizzarsi entro novanta giorni. Consente piu' ingressi.

- Necessaria la disponibilita' di alloggio e la garanzia di copertura economica.

Art.82

Permesso di soggiorno per motivi religiosi.

- Rilasciabile a chi sia entrato in Italia con visto corrispondente e a chi, regolarmente presente in Italia ad altro titolo, sia ministro di culto o religioso o seminarista e svolga attivita' religiosa o pastorale.

- Durata massima: due anni. Rinnovabile. Convertibile in altro permesso, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge.

- Consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa alle dipendenze di enti ecclesiastici, educativi, religiosi o assistenziali.

 

Capo IX: Ingresso per adozione e affidamento.

Art.83

Adozione internazionale.

- Legge di riferimento: n.184/1983 e successive modificazioni e integrazioni; accordi internazionali in vigore.

Art.84

Visto di ingresso per adozione.

- Rilasciabile al minore per il quale esista un provvedimento di adozione, affidamento o tutela, conforme alla legislazione dello Stato di origine; ovvero autorizzazione da parte dell'autorita' dello Stato di origine, nel casso non sia prevista l'assunzione di tali provvedimenti ovvero in caso di calamita' naturale o evento bellico.

- Diniego in caso di sospetta sottrazione di minore.

- Durata del visto: centottanta giorni.

Art.85

Permesso di soggiorno per attesa adozione.

- Rilasciabile al minore che abbia fatto ingresso con visto corrispondente e al minore, presente in Italia in stato di abbandono, dichiarato adottabile dal Tribunale per i Minorenni.

- Durata di due anni. Rinnovabile.

- Equiparazione del trattamento al caso di ricongiungimento familiare.

- Possibilita' di instaurare rapporti di lavoro, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di eta' previsti dalla legge.

- Possibilita' di rilascio di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, studio o coesione familiare, al compimento della maggiore eta', anche in mancanza degli usuali requisiti, ovvero di altro permesso, previa dimostrazione del possesso dei requisiti.

Art.86

Permesso di soggiorno per affidamento.

- Rilasciato al minore presente in Italia in stato di abbandono che sia oggetto di un provvedimento di affidamento da parte del Tribunale per i Minorenni.

- Analogo, per il resto, all'art.85.

 

((...))

 

Capo XII: Ingresso e soggiorno per attivita' sportive.

Art.91

Visto di ingresso per attivita' sportive.

- Rilasciato per lo svolgimento di attivita' sportive professionistiche presso societa' italiane.

- Durata di novanta giorni. Consente piu' ingressi.

Art.92

Permesso di soggiorno per attivita' sportive.

- Corrispondente all'omologo visto.

- Durata massima: tre mesi nel periodo di prova; due anni, con possibilita' di rinnovo, nel caso di ingaggio.

- Consente il solo svolgimento di attivita' sportive professionistiche.

- Convertibile in altro permesso, dopo due anni, a condizione di possesso dei corrispondenti requisiti.

 

Capo XIII: Ingresso e soggiorno in attesa dell'acquisto, del riacquisto e del riconoscimento della cittadinanza italiana.

Art.93

Visto di ingresso per riacquisto della cittadinanza italiana.

- Rilasciato a chi dichiari, secondo legge, di voler riacquistare la cittadinanza italiana.

- Durata: un anno.

Art.94

Permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza italiana.

- Rilasciabile a chi sia entrato con visto per riacquisto della cittadinanza ovvero, in caso di richiesta di acquisto, riacquisto o riconoscimento di cittadinanza, al cittadino extracomunitario che non possa ottenere un documento di soggiorno ad altro titolo.

- Validita': un anno. Rinnovabile.

- Consente iscrizione ai corsi di studio, instaurazione di qualunque rapporto di lavoro (escluso il pubblico impiego), iscrizione alle liste di collocamento.

- Convertibile, dopo due anni, in altro permesso, a condizione di possesso dei relativi requisiti.

- Revocato in caso di esito negativo, salvo che sia stato precedentemente convertito. In caso di revoca, rilasciabile altro permesso per il quale sussistano i requisiti.

 

Capo XIV: Ingresso e soggiorno per residenza elettiva.

Art.95

Visto di ingresso per residenza elettiva.

- Rilasciabile a condizione che lo straniero extracomunitario dimostri di disporre di reddito da fonti lecite (che possa essere mantenuto anche successivamente all'ingresso in Italia) in misura non inferiore al doppio dell'importo minimo per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, di alloggio e di copertura assicurativa per spese mediche.

Art.96

Permesso di soggiorno per residenza elettiva.

- Rilasciabile a chi sia entrato con visto corrispondente o al cittadino extracomunitario, regolarmente residente da almeno tre anni, che disponga di alloggio, copertura assicurativa e rendita o pensione erogata in Italia di importo non inferiore alla pensione minima e che non possa ottenere la carta di soggiorno.

- Durata: due anni.

- Rinnovabile se perdurano le condizioni richieste per il rilascio.

- Consente l'iscrizione ai corsi di studio e, in caso di provata indisponibilita' di lavoratori italiani e stranieri, l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

- Consente anche lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo a carattere occasionale.

- Convertibile, dopo due anni, in permesso ad altro titolo.

 

Capo XV: Ingresso e soggiorno per motivi di transito.

Art.97

Visto di ingresso per transito.

- Rilasciabile a chi debba attraversare il territorio dello Stato per recarsi da un paese ad un altro.

- Durata massima: dieci giorni.

- Rilasciato entro tre giorni dalla richiesta.

- Prevista la possibilita' del doppio transito per brevi rientri in patria. Durata massima, in questo caso: trenta giorni.

- Soggiorno autorizzato per i dieci giorni successivi all'ingresso o al reingresso.

- Durata del visto automaticamente prolungata in caso di disservizi nei trasporti.

- Diniego in caso di sospetta dissimulazione di immigrazione in Italia.

Art.98

Permesso di soggiorno per attesa di emigrazione verso altro Stato.

- Rilasciato a chi, regolarmente residente, non abbia titolo al rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, disponga di un alloggio e sia in attesa di perfezionare la pratica di migrazione in altro Stato.

- Durata massima: sei mesi. Rinnovabile. Convertibile in altro permesso, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge.

- Consente lo svolgimento di attivita' lavorativa solo nel caso in cui questo fosse consentito dal documento di soggiorno originario.

 

Capo XVI: Altri motivi di soggiorno.

Art.99

Visto di ingresso per motivi di giustizia.

- Rilasciato a chi dimostri di dover soggiornare in Italia per curare la propria difesa in procedimenti giudiziari, o essere sentito come testimone, o prestare attivita' di perito o di consulente tecnico, o essere a disposizione dell'autorita' per indagini.

- Durata massima: tre mesi.

- Nel caso in cui l'ingresso comporti il ripristino dello stato di detenzione, lo straniero richiedente ne e' informato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare.

Art.100

Permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

- Rilasciabile

a) a chi entri in Italia con visto corrispondente;

b) a chi, non avendo titolo per ottenere rilascio o rinnovo di altro documento di soggiorno, debba curare la propria difesa in procedimenti giudiziari o essere in qualunque modo a disposizione dell'autorita' giudiziaria;

c) a chi sia in attesa di sentenza definitiva in procedimento pendente a suo carico, senza essere sottoposto a misure di custodia cautelare in carcere;

d) a chi sia in attesa di decisione definitiva sul merito di ricorsi giurisdizionali presentati contro provvedimenti amministrativi e giudiziari in materia di ingresso, soggiorno, espulsione o asilo, non immediatamente esecutivi o con esecuzione sospesa;

e) a chi abbia l'obbligo di rimanere in Italia in esecuzione di provvedimenti giudiziari che comportino misure restrittive non detentive;

f) a chi, sottoposto a custodia ai sensi degli articoli 41 o 55, sia stato riconosciuto dal giudice come non allontanabile entro quindici giorni o rimesso in liberta' non avendo temporaneamente titolo per ottenere altro permesso di soggiorno.

- La durata e' sempre, sostanzialmente, commisurata alla durata del periodo in cui permane la necessita' di soggiorno in Italia, eventualmente mediante rinnovi di sei mesi in sei mesi, come nel caso di attesa di sentenza o di decisione definitiva su un ricorso.

- Nei casi di attesa di sentenza o di decisione definitiva e' consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, l'iscrizione alle liste di collocamento e la prosecuzione di attivita' di lavoro autonomo o subordinato regolarmente intraprese in precedenza.

- Nei casi di aplicazione di misure alternative alla detenzione e' consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo e l'iscrizione nelle liste di collocamento.

Art.101

Permesso di soggiorno straordinario.

- Rilasciato, in deroga alle diverse disposizioni della legge, dal Questore in casi di emergenza o per motivi umanitari o di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza dello Stato.

- Durata massima: tre mesi.

 

Capo XVII: Disciplina dell'accesso al lavoro e del trattamento

dei lavoratori cittadini extracomunitari.

Art.102

Accesso al lavoro subordinato.

- Autorizzazione al lavoro necessaria per chi non e' iscritto alle liste di collocamento; medesime condizioni previste per gli italiani, per chi e' iscritto.

Art.103

Iscrizione alle liste di collocamento e avviamento al lavoro.

- Iscrizione consentita ai titolari di

a) carta di soggiorno;

b) permesso per lavoro subordinato;

c) permesso per lavoro autonomo (dopo due anni dal rilascio);

d) permesso per coesione familiare (esclusi i genitori a carico);

e) permesso per asilo umanitario;

f) permesso per richiesta di asilo (in caso di pendenza di ricorso giurisdizionale);

g) permesso per motivi di giustizia rilasciato in attesa di sentenza definitiva o di decisione su ricorso giurisdizionale o in caso di applicazione di misure restrittive non detentive;

h) permesso per acquisto della cittadinanza italiana;

i) permesso per attesa adozione;

l) permesso per affidamento.

m) permesso per lavoro stagionale;

- Facolta', per gli iscritti nelle liste, di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, fatte salve le limitazioni esplicitamente previste dalla legge. Si osservano le stesse norme previste per gli italiani. Eccezione: invece dell'assunzione diretta si procede a richiesta nominativa.

- Accertamento delle qualifiche professionali acquisite all'estero disciplinato dal regolamento di attuazione.

- Possibilita', definite dal regolamento di attuazione, di partecipazione al sistema di assunzioni obbligatorie per invalidi civili per gli iscritti alle liste da almeno due anni, titolari di carta di soggiorno.

Art.104

Autorizzazione al lavoro.

- Necessaria per chi non e' iscritto alle liste di collocamento.

- Rilasciabile

a) allo straniero extracomunitario residente all'estero, nei casi in cui, in base alla presente legge, e' prevista la possibilita' di ingresso per lavoro (art.59 bis e 66);

b) allo straniero extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia nei casi in cui e' consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, ma non l'iscrizione alle liste di collocamento.

- Rilasciata previo accertamento di indisponibilita', salve le diverse disposizioni contenute nell'articolo 59 bis.

- Per la presentazione della richiesta, il rilascio e il diniego dell'autorizzazione si applicano, ove appropriato, le disposizioni degli articoli 59 bis e 66.

- Autorizzazione di durata illimitata per rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

- Iscrizione alle liste di collocamento per chi e' entrato in Italia con autorizzazione al lavoro ed e' licenziato o si dimette. Per il primo anno l'avviamento al lavoro e' consentito solo per le mansioni indicate nella prima autorizzazione.

- Verifica dell'avvenuta assunzione da parte degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

- Rilascio del libretto di lavoro.

- Possibilita' di autorizzazione al lavoro domestico alle dipendenze di piu' datori di lavoro.

Art.105

Libretto di lavoro. Codice fiscale. Libretto di idoneita' sanitaria.

- Libretto di lavoro rilasciato dal Sindaco ai titolari di documento di soggiorno che consenta l'iscrizione alle liste di collocamento e agli autorizzati al lavoro.

- Codice fiscale rilasciato, su richiesta, a chi sia in possesso di documento di soggiorno di durata superiore a tre mesi.

- Obbligo, negli stessi casi previsti per gli italiani, per il cittadino extracomunitario di munirsi di libretto di idoneita' sanitaria. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' per il rilascio del libretto a stranieri non residenti.

Art.106

Accesso al pubblico impiego. Infermieri, lettori e docenti.

- Gli iscritti alle liste di collocamento possono accedere al pubblico impiego laddove sia prevista la chiamata numerica.

- I titolari di un permesso che consenta di costituire rapporti di lavoro subordinato possono essere assunti come infermieri da strutture pubbliche o convenzionate, o da strutture estranee al Servizio Sanitario Nazionale.

- Possibilita' di assunzioni per lettori e docenti universitari indipendentemente dalla sussistenza di condizioni di reciprocita'.

- Possibilita' di conferire, nell'ambito di uffici giudiziari, funzioni di traduttore, interprete, consulente tecnico, curatore fallimentare, arbitro.

Art.107

Accesso al lavoro artistico e dello spettacolo.

- Possono accedervi i titolari di permesso corrispondente o di permesso che consenta l'iscrizione alle liste di collocamento o l'esercizio di attivita' di lavoro subordinato.

- Obbligo di munirsi di autorizzazione al lavoro per chi non abbia titolo per iscriversi nelle liste di collocamento. Esenzione dall'obbligo per gli artisti di chiara fama.

Art.108

Trattamento del lavoratore subordinato extracomunitario. Sicurezza sociale.

- Parita' di trattamento e di diritti, per il lavoratore extracomunitario e i suoi familiari ricongiunti, rispetto ai lavoratori italiani; in particolare, riguardo all'accesso all'abitazione e al trattamento assicurativo e pensionistico.

- Liquidazione, in caso di rimpatrio e su richiesta esplicita del lavoratore, dei contributi versati per l'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti, anche in mancanza dei requisiti previsti per l'ottenimento della pensione. Possibilita' di restaurare la posizione contributiva, con restituzione delle somme liquidate, aumentate delle eventuali maggiorazioni e degli interessi corrispondenti, in caso di rientro in Italia per lavoro.

- Mantenimento, in caso di rimpatrio e in assenza di richiesta di liquidazione, dei diritti previdenziali maturati.

Art.109

Promozione dell'inserimento lavorativo. Formazione professionale.

- Gli iscritti alle liste di collocamento hanno il diritto di partecipare ai corsi di qualificazione, riqualificazione e formazione professionale programmati sul territorio dello Stato.

- Le Regioni favoriscono l'associazionismo economico degli iscritti alle liste di collocamento e promuovono corsi di formazione, direttamente o mediante convenzione.

Art.110

Accesso a particolari tipi di lavoro e relativo trattamento.

- Casi particolari: frontalieri, lavoratori soggetti ad addestramento, marittimi, dipendenti di istituzioni di diritto internazionale, casi previsti dall'art.66.

Art.111

Lavoro subordinato in condizioni illegali.

- Sanzioni per l'impiego in attivita' di lavoro subordinato di cittadini extracomunitari non autorizzati: multa da tre a dieci milioni per ogni lavoratore impiegato.

- Reclusione da tre a cinque anni per chi sfrutti il lavoratore regolarmente o irregolarmente impiegato o non rispetti le disposizioni di legge che ne tutelano l'incolumita'. Stessa pena per chi impieghi il lavoratore regolarmente assunto con omissione totale o parziale del versamento dei contributi previdenziali o assistenziali dovuti, ovvero, nel caso di lavoratore assunto irregolarmente, con una retribuzione inferiore al totale di quella dovuta e dei contributi previdenziali o assistenziali dovuti.

- Pagamento del salario dovuto, dei versamenti e delle imposte per tutto il periodo di lavoro pregresso.

- Reclusione da tre a otto anni per l'intermediazione di immigrazione clandestina a fini di occupazione illegale. Multa da dieci a venti milioni per ogni lavoratore reclutato.

- Assimilazione del caso di sfruttamento di lavoratori stranieri extracomunitari alla fattispecie di agevolazione di immigrazione clandestina, ai fini dell'applicazione dell'art.42.

- Possibile revoca del permesso di soggiorno o ammenda da duecentomila a cinquecentomila lire per lo straniero extracomunitario titolare di permesso che non consenta l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, nel caso di occupazione in condizioni illegali.

Art.112

Accesso al lavoro autonomo. Trattamento del lavoratore autonomo extracomunitario.

- Accesso consentito ai titolari di documento di soggiorno che consenta lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

- Divieto di accesso ad attivita' espressamente riservate ad italiani, salvo possesso di laurea, diploma o abilitazione, relativi all'attivita' in questione, conseguiti in Italia.

- Facolta', per gli aventi diritto all'iscrizione alle liste di collocamento, di costituire e/o essere soci di cooperative, anche in assenza di condizioni di reciprocita'.

- Assimilazione degli aventi diritto all'iscrizione alle liste di collocamento alla categoria di persone svantaggiate, ai fini dell'applicazione della legge sulle cooperative di solidarieta' sociale.

- Uguaglianza di trattamento con i lavoratori autonomi italiani.

 

Capo XVIII: Accesso all'istruzione.

Art.113

Diritto all'istruzione.

- Diritto di accesso all'istruzione per il cittadino extracomunitario presente nel territorio dello Stato (nei casi e nei modi previsti dalla legge).

Art.114

Corsi di alfabetizzazione.

- Accessibili ai titolari di permessi di durata superiore ai tre mesi.

Art.115

Iscrizione alla scuola dell'obbligo.

- Diritto-dovere per i minori soggiornanti in Italia per periodi di durata superiore a sei mesi di ricevere l'istruzione obbligatoria, a prescindere dalla regolarita' del soggiorno.

- Iscrizione, di norma, alla classe successiva all'ultima superata nel paese di provenienza. Possibilita', per il Consiglio di classe, di disporre l'iscrizione in classi inferiori, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della legge.

- Vaccinazioni effettuate o riconosciute secondo le modalita' previste da regolamento di attuazione della legge.

Art.116

Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo. Insegnamento della lingua e della cultura di origine.

- Sostegno riguardo all'inserimento.

- Promozione, nelle forme adeguate, dell'insegnamento della lingua e della cultura del paese di origine.

- Diritto, per i genitori, di partecipazione alle assemblee e di elettorato attivo e (subordinato alla regolarita') passivo negli organi collegiali.

Art.117

Ammissione degli studenti cittadini extracomunitari alle scuole secondarie superiori.

- Consentita ai titolari di permesso per studio, o altro documento di soggiorno di durata pari ad almeno un anno.

- Analoghe condizioni per l'iscrizione ad anni successivi e per l'ammissione agli esami.

- Modalita' di inserimento. Valutazione dei programmi svolti per chi provenga da scuole straniere all'estero. Eventuale esame di idoneita'.

- Corsi propedeutici di italiano.

- Applicazione anche al caso di accademie di belle arti, conservatori, accademie di musica.

- Partecipazione degli studenti e dei genitori regolarmente soggiornanti alle assemblee e all'elezione degli organi collegiali.

Art.118

Acesso degli studenti cittadini extracomunitari ai corsi di laurea e di diploma universitario.

- Consentito ai titolari di carta di soggiorno, permesso per studio o permesso di durata pari ad almeno un anno che siano diplomati in Italia o in scuole riconosciute dall'Italia, ovvero che abbiano conseguito all'estero titolo che consenta l'iscrizione alle locali universita' e che dimostrino in apposite prove di conoscere adeguatamente la lingua italiana.

- Preiscrizione e prova di lingua italiana.

- Corsi di lingua italiana all'estero.

- Corsi di lingua italiana e orientamento universitario, presso l'universita', obbligatori per lo studente straniero extracomunitario, ammesso previo superamento della prova di italiano, che abbia palesato carenze nella conoscenza della lingua italiana o nella capacita' di orientamento negli studi.

- Possibilita' di abbreviazione del corso da parte del Consiglio di Facolta'.

Art.119

Universita' italiane per stranieri.

- Corsi di lingua e cultura italiana e corsi di specializzazione per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana presso le universita' italiane per stranieri.

Art.120

Acesso degli studenti cittadini extracomunitari ai servizi del diritto allo studio universitario.

- Accesso ai servizi e alle provvidenze in regime di parita' con gli studenti italiani.

- Diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi accademici.

Art.121

Borse di studio.

- Possibilita' di erogazione di borse di studio a vantaggio di stranieri iscritti a corsi di studio, di perfezionamento, di specializzazione o di dottorato di ricerca, ovvero impegnati in ricerche di carattere scientifico.

- Borse di durata annuale, rinnovabili sulla base di requisiti di merito. Possibilita' di assegnazione anche a partire da anni di corso successivi al primo.

- Borse apposite per studenti che si impegnino a rientrare nel proprio paese dopo aver conseguito la laurea. Obbligo di rientro entro un anno dal conseguimento della laurea.

Art.122

Ammissione dei cittadini extracomunitari ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione.

- Possibilita' di accedere ai corsi di dottorato.

- Equipollenza della laurea valutata dal Consiglio dei Docenti del dottorato.

- Ammissione a scuole di specializzazione, all'Isef, a scuole militari.

Art.123

Riconoscimento dei titoli di studio secondari.

- Avviene secondo le disposizioni del regolamento di attuazione.

Art.124

Riconoscimento dei titoli accademici stranieri.

- Effettuato da un'apposita agenzia istituita presso il Ministero della Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

 

Capo XIX: Accesso all'alloggio e alle prestazioni socio-assistenziali.

Art.125

Principi generali.

- Accesso garantito secondo le norme della presente legge.

Art.126

Strutture di accoglienza presso i valichi di frontiera.

- Istituzione di centri di accoglienza e di orientamento accessibili agli stranieri che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, con il compito di fornire informazione e assistenza relativamente a diritti, doveri, presentazione di domande di asilo, accesso ai servizi pubblici.

- Informazione ed assistenza per cittadini respinti, espulsi o comunque in uscita dal territorio dello Stato, con particolare riguardo alla presentazione di ricorsi giurisdizionali contro gli eventuali provvedimenti adottati a loro carico.

Art.127

Centri di servizi. Istituti di patronato.

- Istituzione, nei capoluoghi di provincia e nei Comuni di maggiore insediamento, di centri di servizi per gli immigrati, con funzioni di orientamento e sostegno negli adempimenti burocratici.

- Estensione delle attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale ai lavoratori immigrati, anche irregolarmente impiegati.

 

Art.128

Centri di accoglienza.

- Istituzione, presso i Comuni di maggiore insediamento, di

a) centri di prima accoglienza per stranieri impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e alimentari, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di sistemazioni idonee;

b) case di accoglienza: strutture alloggiative collettive che assicurino agli ospiti vitto, alloggio e sostegno all'inserimento per un periodo limitato di tempo;

c) comunita'-alloggio: comunita' autogestite per un'accoglienza, limitata nel tempo, finalizzata all'autonoma sistemazione alloggiativa degli ospiti.

d) centri di accoglienza per esodi di massa (art.151).

- In situazioni di emergenza e per motivi di carattere umanitario o di tutela dell'ordine pubblico, il Sindaco puo' disporre che sia data ospitalita' nei centri di accoglienza o in altre strutture equivalenti a stranieri clandestini o irregolari.

Art.129

Accesso all'abitazione.

- Accesso, per i titolari di documento di soggiorno di lunga durata, alla sistemazione abitativa in pensionati a pagamento, con rette calmierate, in attesa di sistemazione definitiva.

- Contributi delle Regioni al risanamento di alloggi destinati ad accogliere cittadini extracomunitari titolari di documento di soggiorno di lunga durata.

- Parita' di condizioni per lavoratori subordinati e autonomi non occasionali, rispetto agli italiani, nell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, all'intermediazione delle agenzie sociali predisposte per agevolare la locazione, al credito agevolato finalizzato all'ottenimento della prima casa.

Art.130

Obblighi per chi da' alloggio od ospitalita' agli stranieri.

- Obbligo per l'ospitante di comunicare al questore, entro otto giorni, le generalita' egli estremi del documento di viaggio dello straniero extracomunitario ospitato e, qualora questi sia titolare di documento di soggiorno, gli estremi di esso.

- Sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra lire duecentomila e lire cinquecentomila per i trasgressori.

- Obbligo per i responsabili di centri di accoglienza di dare comunicazione, entro otto giorni, delle partenze.

Art.131

Assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari.

- Assicurazione obbligatoria presso il Servizio Sanitario Nazionale, alle medesime condizioni previste per l'italiano, per

a) i titolari di carta di soggiorno;

b) i titolari di permesso di soggiorno per asilo umanitario;

c) i richiedenti asilo;

d) i cittadini regolari, legalmente occupati, o titolari di pensione con obbligo di assicurazione sociale;

e) i cittadini regolari disoccupati e iscritti alle liste di collocamento;

f) i titolari di permesso per coesione familiare;

g) i titolari di permesso per attesa adozione;

h) i titolari di permesso per affidamento;

- Copertura assicurativa per i familiari a carico regolarmente soggiornanti.

- Particolari condizioni, previste dal decreto sui flussi di ingresso per lavoro, per i titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Art.132

Assistenza sanitaria agli studenti cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per studio.

- Obbligo di assicurazione con versamento di un contributo forfetario.

- Analogo obbligo per gli ospiti di enti di ricerca e simili.

- Esenzione dal pagamento per gli studenti provenienti da paesi in via di sviluppo e titolari di borse di studio del Ministero degli Affari Esteri.

Art.133

Altri casi di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale. Accordi internazionali.

- Obbligo per il cittadino regolarmente residente di assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio, maternita', o mediante polizza assicurativa, o mediante iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, qualora non rientri nelle categorie gia' esaminate.

- Contributo, per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, proporzionale al reddito percepito, in misura uguale a quella prevista dalla legge per il cittadino italiano.

- Possibile cancellazione dalle liste della popolazione residente per lo straniero che non provveda, nei tempi stabiliti dal regolamento di attuazione della legge, alla stipula dell'assicurazione.

- Non applicazione a chi usufruisca di assicurazione presso istituti esteri.

Art.134

Assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari non coperti da assicurazione.

- Erogazione delle cure urgenti ospedaliere, con oneri a carico del destinatario secondo tariffe prestabilite, per i cittadini non assicurati.

- Oneri a carico della rappresentanza diplomatica del paese di appartenenza e, in subordine, del Ministero dell'Interno, in caso di indigenza.

- Erogazione gratuita, da parte delle Regioni, delle prestazioni di prevenzione delle forme morbose di interesse per la salute pubblica.

- Vigenza degli accordi internazionali per il caso di cittadini presenti per soggiorni di breve durata.

- In ogni caso, clandestinita' o irregolarita' e mancata iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale non possono costituire motivo per il rifiuto di cure ospedaliere d'urgenza.

Art.135

Prestazioni socio-assistenziali pubbliche in favore di cittadini stranieri.

- Campagne di prevenzione.

- Vaccinazione obbligatoria. Modalita' di certificazione delle vaccinazioni gia' effettuate all'estero.

- Assistenza gratutita per hanseniani e affetti da AIDS o da TBC. Equiparazione con gli italiani, riguardo all'erogazione di prestazioni economiche, per i titolari di documento di soggiorno di durata non inferiore a un anno

- Diritto, per i titolari di permesso di soggiorno di durata pari ad almeno un anno, di accedere all'assegno in favore di invalidi civili di eta' inferiore ai diciotto anni e alle provvidenze per i ciechi civili.

- Equiparazione dei titolari di carta di soggiorno con i cittadini italiani riguardo alle prestazioni economico-assistenziali previste per gli invalidi civili, per i sordomuti e per i ciechi civili.

- Accesso, per i regolari, a parita' di condizioni rispetto agli italiani, all'assistenza speciale in caso di indigenza.

- Prestazioni relative ad asili-nido e scuole materne erogate ai minori prescindendo dalla regolarita' del soggiorno dei genitori.

- Rimpatrio delle salme.

 

Capo XX: Prevenzione delle pressioni migratorie.

Reinserimento in patria.

Art.136

Azioni nei paesi di emigrazione.

- Il Ministero degli Affari Esteri promuove l'informazione, la cooperazione e la conclusione di accordi di sicurezza sociale, di prevenzione dei movimenti migratori illegali e di ammissione, in relazione ai paesi di piu' rilevante emigrazione verso l'Italia.

Art.137

Programmi e iniziative di reinserimento dei lavoratori cittadini extracomunitari.

- Il Ministero degli Affari Esteri contribuisce ad iniziative che favoriscano il reinserimento volontario in patria di lavoratori immigrati. Estensione al caso di stranieri che entrano in Italia appositamente per partecipare alla formazione, col vincolo di ritorno in patria.

- I programmi devono consentire un reinserimento stabile nel mercato del lavoro o nel mercato produttivo del paese di origine.

- Ulteriori iniziative delle Regioni.

 

TITOLO IV: DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ASILO

Art.138

Principi generali.

- Diritto di asilo:

a) ai sensi della Convenzione di Ginevra e per persecuzioni associate a motivi relativi al sesso o all'appartenenza a un gruppo etnico;

b) asilo umanitario (per condizioni di pericolo associate a situazioni di guerra, di guerra civile, violenza generalizzata, violazione sistematica dei diritti dell'uomo, etc...)

- Presentazione di un unico tipo di domanda.

- Ingresso e soggiorno consentiti al richiedente asilo, in deroga alle diverse disposizioni di legge.

Art.139

Commissione nazionale per il diritto di asilo

- Organizzazione della Commissione in sezioni.

- Limite massimo di seicento domande l'anno per ciascuna sezione.

- Archivio delle decisioni, consultabile.

 

Art.140

Presentazione della domanda di asilo.

- La domanda puo' essere presentata alla polizia di frontiera, alla prefettura, al comandante della nave o dell'aereo italiani in navigazione o a qualunque Rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

- Diritto all'assistenza nel presentare la domanda. Nei casi di presentazione della domanda al comandante del vettore o alla Rappresentanza diplomatica l'assistenza e' fornita allo straniero all'ingresso nel territorio dello Stato.

- Diritto di ricevere copia della domanda, del verbale e della documentazione allegata.

- Rilascio della ricevuta.

- Obbligo di ricevere la domanda, con l'eccezione dei casi previsti dall'art.141. Obbligo di ricevimento della domanda nei casi di presentazione al comandante del vettore o alla Rappresentanza diplomatica: e' la polizia di frontiera a valutare successivamente se sussista una delle cause ostative di cui all'articolo 141.

- Obbligo della rappresentanza diplomatica o consolare che riceva la domanda di avviare il richiedente in Italia in condizioni di sicurezza.

- Colloquio in prefettura.

- Audizione presso la Commissione.

- Ritiro del documento di viaggio e rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

- Caso di domanda da parte di piu' membri della stessa famiglia.

- Domanda di minori non accompagnati. Intervento del Tribunale per i Minorenni.

- Possibilita' di presentazione anche da parte di

a) stranieri di fatto entrati in Italia;

b) stranieri regolarmente soggiornanti;

c) stranieri detenuti;

d) stranieri che ottengano dal giudice la sospensione o l'annullamento del respingimento o dell'espulsione ai sensi degli articoli 41 o 55.

Art.141

Cause ostative alla presentazione della domanda di asilo.

- La domanda e' inammissibile quando sussista una delle seguenti circostanze:

a) lo straniero e' stato gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato adeguato a proteggerlo;

b) lo straniero proviene, dopo un soggiorno di oltre tre mesi, da altro Stato ancora disposto ad esaminare la sua domanda di asilo ed a preservarlo comunque dal rischio di respingimento verso un altro Stato in cui non sia protetto da persecuzione;

c) i motivi addotti sono totalmente scorrelati dalle circostanze che, secondo la legge, prevedono la concessione dell'asilo;

d) lo straniero e' stato condannato con sentenza definitiva, per aver commesso crimini di guerra, crimini contro la pace o crimini contro l'umanita', da un tribunale internazionale riconosciuto dall'Italia;

e) lo straniero, avente diritto ad asilo umanitario, ha gia' chiesto o ottenuto assistenza da un altro paese, salvo il caso di rifiuto di assistenza o di protezione e il caso di violazione dei diritti del richiedente nel paese terzo.

- Decide sulle cause ostative la Commissione o il giudice chiamato a pronunciarsi ai sensi degli articoli 41 o 55.

Art.142

Condizione giuridica dello straniero richiedente asilo. Permesso di soggiorno per richiesta asilo.

- Permesso di tre mesi, rinnovabile.

- Rinnovato per sei mesi in mancanza della decisione della Commissione dopo trenta giorni dall'audizione, o in caso di ricorso giurisdizionale contro il diniego.

- Possibilita', in caso di ricorso, di iscrizione alle liste di collocamento, di costituzione di rapporti di lavoro subordinato, di svolgimento di attivita' di lavoro autonomo e di iscrizione a corsi di studio.

- Assistenza sanitaria gratuita.

- Contributo giornaliero, commisurato al costo della vita, fino alla decisione della Commissione.

- Possibilita' di ritirare la domanda e di lasciare spontaneamente il territorio dello Stato, avendo riottenuto il documento di viaggio. La rinuncia alla domanda non preclude allo straniero la possibilita' di presentare una nuova domanda quando nuove circostanze lo richiedano.

Art.143

Esame della domanda di asilo.

- Valutazione della documentazione prodotta e acquisita.

- Acquisizione di ulteriori informazioni.

- Audizione a porte chiuse.

- Diritto del richiedente di esprimersi nella propria lingua e di farsi assistere da persona di fiducia.

- Limitazione dell'audizione ai fatti dichiarati dall'interessato e alla documentazione prodotta e acquisita.

- Rilascio di copia del verbale all'interessato.

- Mancata presentazione. Rinvio dell'audizione. Rinuncia da parte del richiedente asilo.

- Esame della domanda di un nucleo familiare.

- Spese di viaggio.

 

Art.144

Decisione sulla domanda di asilo.

- Esito dell'esame.

- Insufficienza, per il diniego, della mancanza di riscontro su singoli fatti o sull'identita'.

- Effetto su ciascun membro della famiglia della decisione sulla domanda di asilo di un nucleo familiare. La decisione e' adottata tenendo conto del possesso dei requisiti anche da parte di uno solo dei membri del nucleo.

- Limite di tempo per la decisione: trenta giorni dall'audizione.

- Notificazione della decisione in lingua comprensibile al richiedente, con l'indicazione delle modalita' di ricorso.

Art.145

Riconoscimento dello status di rifugiato. Carta di soggiorno e documento di viaggio.

- Al richiedente asilo al quale e' riconosciuto lo status di rifugiato e' rilasciata apposita certificazione, esibendo la quale egli ottiene il rilascio e, successivamente, il rinnovo della carta di soggiorno. Ottiene anche documento di viaggio valido per due anni, rinnovabile.

- La carta di soggiorno puo' essere revocata solo per cessazione dello status di rifugiato o per espulsione per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

- Carta di soggiorno per ciascun membro della famiglia, in caso di riconoscimento dello status per un nucleo familiare.

Art.146

Trattamento del rifugiato. Interventi assistenziali.

- Eguaglianza di trattamento del rifugiato rispetto a

a) cittadino italiano in materia di lavoro, istruzione, previdenza e assistenza sociale, assistenza sanitaria, ricongiungimento familiare;

b) cittadino comunitario in materia di accesso al pubblico impiego;

c) titolare di carta di soggiorno per tutto il resto.

- Estensione dei diritti in materia di lavoro, istruzione, previdenza e assistenza ai familiari ricongiunti.

- Competenza del Comune per l'assistenza.

- Limitazione delle espulsioni al caso di motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Ritardo di quattro giorni dell'esecuzione del provvedimento di espulsione per consentire l'individuazione di un paese di destinazione disposto ad accogliere l'espulso.

- Divieto di destinazione al paese di origine dell'espulso, e a qualunque altro paese da cui possa essere respinto verso il paese di origine.

Art.147

Riconoscimento dell'asilo umanitario.

- Al richiedente asilo al quale e' riconosciuto l'asilo umanitario e' rilasciata apposita certificazione, valida per ottenere e, successivamente, per rinnovare un permesso per asilo umanitario, avente la durata di un anno.

- Il titolare del permesso per asilo umanitario e' equiparato al titolare di permesso per lavoro subordinato.

- Ha diritto al rilascio di un documento di viaggio, di durata limitata a quella del permesso di soggiorno, rinnovabile.

- Il permesso per asilo umanitario e' rinnovato fino a cessazione dell'asilo.

- Qualora il riconoscimento riguardi un nucleo familiare, ciascun membro ha diritto al permesso di soggiorno per asilo umanitario.

- In caso di espulsione, l'espulso non puo' essere inviato nel Paese di origine ne' in alcun altro Paese in cui rischi di non essere protetto dal rischio di persecuzione o dai rischi per i quali gli e' stato riconosciuto l'asilo umanitario.

Art.148

Diniego dell'asilo. Ricorsi giurisdizionali.

- Obbligo, per il richiedente asilo la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile o sia stata rigettata, di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno o entro quindici giorni dalla data di notificazione della decisione qualora questo secondo limite sia posteriore al primo, salvo che al richiedente stesso sia concesso un permesso ad altro titolo, e salvo l'effetto della presentazione di ricorso.

- Possibilita', previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge, di rilascio di un permesso ad altro titolo.

- Possibilita' di ricorso con sospensione immediata del provvedimento, fino a decisione definitiva sul ricorso.

- Limite di tempo di sessanta giorni per la decisione definitiva sul ricorso.

- Equivalenza, a tutti gli effetti, della decisione definitiva sul ricorso alla certificazione rilasciata dalla Commissione.

Art.149

Cessazione dello status di rifugiato. Procedura. Ricorsi giurisdizionali.

- Cessazione dello status di rifugiato pronunciata dalla Commissione, su richiesta del questore o del Ministro dell'Interno, qualora ricorra una delle condizioni previste dall'art.1, lettera c), della Convenzione di Ginevra.

- La Commissione decide, con procedura analoga a quella adottata per esaminare la richiesta di asilo, se riconoscere l'asilo umanitario, dichiarare che lo straniero ha cessato di godere del diritto di asilo, o respingere la richiesta di revoca.

- Possibilita' per lo straniero di ricorrere entro quindici giorni, con effetto sospensivo immediato, o di ottenere altro documento di soggiorno per il quale possegga i requisiti.

- Obbligo, in caso di revoca definitiva, e nel caso non venga rilasciato documento di soggiorno ad altro titolo, di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni. La richiesta di rilascio di un nuovo documento di soggiorno puo' essere avanzata anche nei trenta giorni che precedono il limite per lasciare il territorio dello Stato.

Art.150

Cessazione dell'asilo umanitario. Procedura. Ricorsi giurisdizionali.

- Possibilita' che la Commissione dichiari decaduto il diritto all'asilo umanitario per i cittadini di un determinato Stato, essendo venuti meno i presupposti in relazione alla situazione generale.

- Possibilita', per lo straniero, di ottenere altro documento di soggiorno per il quale possegga i requisiti, alla scadenza del permesso umanitario. Limite di trenta giorni per presentare richiesta di rilascio di un nuovo documento di soggiorno.

- Obbligo di notificazione della cessazione dell'asilo umanitario a tutti gli stranieri interessati.

- Possibilita' di presentare, entro trenta giorni dalla notificazione, domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Art.151

Disposizioni per i casi di esodi di massa.

- Possibilita', per il Presidente del Consiglio, di emanare, in caso di afflusso di massa di stranieri costretti ad abbandonare il proprio paese per uno dei motivi che consentono il riconoscimento del diritto di asilo, un decreto che disponga misure atte a fronteggiare l'emergenza. In particolare:

a) l'alloggiamento con eventuale obbligo di dimora in strutture di accoglienza temporanea;

b) la determinazione di gruppo dello status di rifugiato;

c) una disciplina eccezionale della condizione giuridica di stranieri che non possano godere, a termini di legge, del diritto di asilo;

d) l'utilizzo delle forze armate per coadiuvare gli interventi e controllare le frontiere;

e) il rimpatrio, anche coattivo, degli stranieri per i quali sia cessato il pericolo, o il loro trasferimento ad altro Stato in cui possano essere protetti.

- Obbligo delle Regioni di mantenere apprestati centri di raccolta e di accoglienza per afflussi di massa.

 

TITOLO V: PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE

Art.152

Principi generali.

- Stato e Regioni adottano iniziative per favorire l'inserimento degli immigrati e per tutelarne l'identita' culturale.

Art.153

Programmazione annuale delle politiche migratorie.

- Stato, Regioni e Comuni adottano programmi annuali di iniziative atte a dare attuazione alle disposizioni della presente legge.

Art.154

Repressione degli atti di xenofobia e di razzismo.

- Sanzione amministrativa, salva l'applicazione di norme penali, del pagamento di una somma compresa tra dieci e venti milioni di lire a carico di chi adotti determinati comportamenti discriminatori ai danni di cittadini stranieri, a causa di sole condizioni di razza, religione, etnia o nazionalita'.

- Ulteriori sanzioni, di carattere penale, in caso di recidiva.

Art.155

Iniziative dell'associazionismo privato in favore degli stranieri.

- Sostegno, da parte delle Regioni, alle associazioni di stranieri e a quelle che operano in favore degli stranieri.

Art.156

Associazionismo degli immigrati.

- Istituzione di albi regionali e statali delle associazioni di immigrati.

- Costituzione, presso i Comuni con rilevante presenza straniera, di organismi consultivi sulle problematiche degli immigrati. Presenza, in tali organismi, di rappresentanti delle associazioni di stranieri.

Art.157

Scuole e istituti scolastici stranieri in Italia.

- Sostegno, da parte di Stato e Regioni, degli istituti scolastici stranieri nelle attivita' rivolte a cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

 

 

TITOLO VI: ORGANI PUBBLICI COMPETENTI

IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Art.158

Dipartimento nazionale per l'immigrazione. Uffici provinciali e sezioni consolari per l'immigrazione.

- Istituzione e compiti del Dipartimento, degli uffici provinciali presso le prefetture e delle sezioni consolari presso le rappresentanze diplomatiche. In particolare, il Dipartimento controlla tutti gli schemi di decreti e di provvedimenti delle amministrazioni dello Stato, e, salvo che vi ostino particolari motivi di urgenza o di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, li sottopone all'esame vincolante della Commissione Permanente per l'immigrazione e a quello consultivo della Consulta Nazionale dell'Immigrazione.

- Limite di tempo di quindici giorni per Commissione Permanente e Consulta Nazionale per esprimere il proprio parere.

Art.159

Difensore civico dei diritti dello straniero.

- Istituzione del Difensore Civico per lo Straniero a livello regionale e nazionale.

Art.160

Commissione permanente per l'immigrazione. Osservatorio permanente sul fenomeno immigratorio. Comitato scientifico.

- Istituzione e compiti della Commissione Permanente, dell'Osservatorio e del Comitato Scientifico. Compito di formulazione di pareri sulla politica dell'immigrazione.

Art.161

Formazione dei pubblici funzionari.

- Corsi di formazione per favorire la conoscenza del fenomeno e la prevenzione di comportamenti discriminatori.

Art.162

Educazione interculturale. Programmi di sperimentazione. Aggiornamento dei docenti.

- Istituzione e compiti di una commissione di esperti, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, per la definizione dei programmi didattici e di aggiornamento che favoriscano la realizzazione di una educazione interculturale.

Art.163

Consulta nazionale dell'immigrazione.

- Istituzione e compiti della Consulta. Formulazione di pareri sulla politica dell'immigrazione.

Art.164

Anagrafe degli stranieri in Italia.

- Istituzione di un'anagrafe degli stranieri nella quale vengano registrati, compatibilmente con le esigenze di tutela della sfera privata del cittadino straniero, tutti i dati di rilievo per l'Amministrazione sui cittadini stranieri in Italia.

Art.165

Riordinamento delle amministrazioni centrali dello Stato competenti in materia di immigrazione.

- Istutuzione di direzioni centrali o servizi nei ministeri dell'Interno, degli Affari Esteri, del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Scientifica, della Sanita', di Grazia e Giustizia.

 

TITOLO VII: NORME FINALI

Art.166

Autorizzazione alla ratifica ed esecuzione di convenzioni internazionali.

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sullo status giuridico del lavoratore migrante, del 1977, e della Convenzione ONU sui diritti dei lavoratori migranti e dei loro familiari, del 1990.

- Applicazione del Capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, del 1992.

Art.167

regolamento di attuazione.

- Da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Art.168

Matrimonio dello straniero.

- Modifica dell'art.116 del Codice Civile.

Art.169

Norme abrogate.

- Abrogate, in particolare, la legge 943 del 1986 e la legge 39 del 1990.

- Restano validi i procedimenti iniziati e i provvedimenti adottati in base alle norme abrogate, salve le diverse specifiche disposizioni della presente legge.

- Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme abrogate.

Art.170

Modificazioni del codice penale e del codice di procedura penale.

- Aggiornamento di norme superate.

Art.171

Disposizioni concernenti il personale.

- Adozione di regolamenti per la determinazione delle dotazioni di organico degli organismi delle amministrazioni dello Stato, previsti dalla legge.

Art. 171 bis

Regolarizzazione di situazioni irregolari pregresse.

- Regolarizzazione temporanea, con permesso di soggiorno straordinario della durata di tre mesi, di tutti gli stranieri extracomunitari presenti a qualunque titolo sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore della legge.

- Possibilita', in presenza di una richiesta di autorizzazione al lavoro a tempo indeterminato, di convertire il permesso straordinario in permesso per lavoro subordinato di due anni, rinnovabile.

- Possibilita' di effettuare la stessa conversione per lo straniero extracomunitario che dichiari di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani. Controllo della veridicita' della dichiarazione da parte dell'ispettorato provinciale del lavoro e dell'istituto nazionale della previdenza sociale. Sanzioni penali e revoca del permesso in caso di falsa dichiarazione. Impunibilita' dei datori di lavoro che denuncino, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i rapporti di lavoro irregolari pregressi. Esenzione degli stessi datori di lavoro, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, dal versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale.

- Possibilita', per lo straniero extracomunitario regolarizzato, di convertire il permesso straordinario in un permesso di soggiorno per cui il titolare possegga i requisiti previsti (escluso il permesso per turismo, missione o affari).

- Maturazione, in via transitoria, del diritto di reingresso per lavoro stagionale nell'anno successivo per lo straniero extracomunitario regolarizzato che lasci regolarmente il territorio dello Stato prima della scadenza del permesso straordinario.

- Impunibilita' degli stranieri extracomunitari regolarizzati per le pregresse violazioni delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno. Annullamento dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

Art.172

Copertura finanziaria.

- (...)

Art.173

Entrata in vigore.

- Dal giorno (...).