PROPOSTA DI LEGGE

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

 
 

Art. 1

 

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono apportate le modoficazioni di cui agli articoli seguenti.

 
 

Art. 2

 

1. Al comma 4 dell'articolo 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

"a-bis) condizioni dell'occupazione nel Paese;

a-ter) della situazione del bilancio statale;"

 
 

Art. 3

 

1. Al comma 1 dell'articolo 3 sono aggiunte infine le seguenti parole: "e non abbiano riportato condanne penali definitive, nel proprio o in altri paesi per un reato non colposo per le quali sia stata comminata una pena detentiva superiore ad un anno".

 
 

Art. 4

 

1. Al comma 6 dell'articolo 3 le parole: "o di un privato" sono soppresse.

 
 

Art. 5

 

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 4 e' aggiunto il seguente:

"16-bis. Il cittadino extracomunitario che risulti a seguito di un controllo dell'autorita' di pubblica sicurezza, privo del passaporto o di un documento equipollente, puo' essere sottoposto, su richiesta del questore del luogo al tribunale, a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno in una determinata localita' fino all'accertamento dell'identita', della nazionalita' e della sua posizione in ordine al permesso di soggiorno".

 
 

Art. 6

 

1. Il comma 4 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

"4. Fatta salva l'immediata esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il provvedimento di espulsione adottato dal prefetto puo' essere sospeso, su richiesta dell'interessato, dal tribunale amministrativo regionale di cui al comma 3 quando non ci siano indizi evidenti dell'intenzione dell'interessato di sottrarsi all'eventuale applicazione del provvedimento medesimo. In caso di sospensione di un provvedimento di espulsione, il questore del luogo dove lo straniero si trova puo' richiedere senza altra formalita' al tribunale l'applicazione nei confronti della persona da espellere della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata localita' prima della decisione del tribunale amministrativo regionale sui ricorsi di cui al comma 3".

 
 

Art. 7

 

1. Al comma 1 dell'articolo 7 dopo le parole: "per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 commi 1 e 2 del codice di procedura penale" sono inserite le seguenti: "o che abbiano riportato una condanna definitiva alla reclusione per piu' di un anno per un delitto non colposo".

 
 

Art. 8

 

1. Il comma 7 dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

"7. Lo straniero oggetto di un provvedimento di espulsione e' immediatamente accompagnato alla frontiera".

2. I commi 8 e 9 del medesimo articolo 7 sono abrogati.