PROPOSTA DI LEGGE

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

 
 

Art. 1

 

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli da 2 a 8 della presente legge.

 
 

Art. 2

 

1. Al comma 4 dell'articolo 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

"a-bis) delle condizioni dell'occupazione nel Paese e della eventuale carenza di manodopera in particolari settori lavorativi, mansioni, livelli o categorie;

a-ter) della situazione del bilancio statale;"

 
 

Art. 3

 

1. Al comma 1 dell'articolo 3 sono aggiunte infine le seguenti parole: "e non abbiano riportato condanne penali definitive, nel proprio o in altri paesi per un reato non colposo per le quali sia stata comminata una pena detentiva superiore ad un anno".

 
 

Art. 4

 

1. Al comma 6 dell'articolo 3 le parole: "o di un privato" sono soppresse.

2. Allo stesso comma sono aggiunte le parole: "Detto impegno puo' essere assunto anche da un privato qualora l'ingresso avvenga per motivi familiari o di cura".

 
 

Art. 5

 

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 4 e' aggiunto il seguente:

"16-bis. Il cittadino extracomunitario che risulti a seguito di un controllo dell'autorita' di pubblica sicurezza, privo di documento di identita' e che non abbia effettuato la denuncia di smarrimento o sottrazione, puo' essere sottoposto, su richiesta del questore del luogo al tribunale, a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno in una determinata localita' fino all'accertamento dell'identita', della nazionalita' e della sua posizione in ordine al permesso di soggiorno".

 
 

 

Art. 6

 

1. Il comma 4 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

"4. Fatta salva l'immediata esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il provvedimento di espulsione adottato dal prefetto puo' essere sospeso, su richiesta dell'interessato, dal tribunale amministrativo regionale di cui al comma 3 quando non ci siano indizi evidenti dell'intenzione dell'interessato di sottrarsi all'eventuale applicazione del provvedimento medesimo. Il questore del luogo dove lo straniero si trova puo' richiedere senza altra formalita' al tribunale l'applicazione nei confronti della persona da espellere della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata localita' fino alla decisione del tribunale amministrativo regionale sul ricorso contro il provvedimento di espulsione."

 
 

Art. 7

 

1. Al comma 1 dell'articolo 7 dopo le parole: "per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 commi 1 e 2 del codice di procedura penale" sono inserite le seguenti: "o che abbiano riportato una condanna definitiva alla reclusione per piu' di un anno per un delitto non colposo".

 
 

Art. 8

 

1. Il comma 7 dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

"7. Lo straniero oggetto di un provvedimento di espulsione e' immediatamente accompagnato alla frontiera, salvo il caso di presentazione di ricorso contro il provvedimento di espulsione, nel quale si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 5."

2. I commi 8 e 9 del medesimo articolo 7 sono abrogati.

 
 

Art. 9

 

1. E' fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro in uscita, con data, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari che escono dal territorio dello Stato. E' fatto altresi' obbligo ai posti di frontiera di rilevare i dati di detti cittadini e trasmetterli al centro elaborazione dati del ministero dell'Interno.

 
 

Art. 10

 

1. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha durata di sei mesi e consente il rilascio del libretto di lavoro e l'instaurazione di qualunque tipo di rapporto di lavoro, anche nelle more di detto rilascio. In deroga alle diverse disposizioni di legge, e' comunque consentita al datore di lavoro l'assunzione con richiesta nominativa del cittadino extracomunitario che abbia svolto, in precedenza, regolare attivita' lavorativa alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

2. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' rilasciato al cittadino straniero extracomunitario che ha fatto regolarmente ingresso nel territorio dello Stato, munito di visto di ingresso o di reingresso per lavoro stagionale, e che ne avanza richiesta entro otto giorni dalla data di ingresso.

3. Salvo che abbia titolo alla proroga o alla conversione del permesso di soggiorno o al rilascio di altro permesso di soggiorno, il titolare del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' tenuto, entro quindici giorni dalla data di scadenza del permesso, a lasciare il territorio dello Stato, dopo aver comunicato, con apposita dichiarazione, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione le informazioni relative all'attivita' lavorativa svolta, specificando, per ciascun rapporto di lavoro, la durata, il reddito maturato ed elementi utili all'identificazione del datore di lavoro. Al cittadino extracomunitario e' immediatamente rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione della dichiarazione. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti.

4. Al titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale che esibisce la ricevuta di cui al comma 3 e' immediatamente rilasciato dal Questore della Provincia dove il cittadino extracomunitario si trova, un visto di reingresso per lavoro stagionale, utilizzabile per un solo ingresso non prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare uscita dal territorio dello Stato. Il visto di reingresso deve riportare gli estremi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale di cui il cittadino extracomunitario e' titolare e consente l'ingresso in Italia di detto cittadino, previa esibizione del timbro apposto sul passaporto, ai sensi dell'articolo 9, all'atto della regolare uscita dal territorio dello Stato e a condizione che la dichiarazione resa ai sensi del comma 3 non sia risultata mendace.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' prorogato, su richiesta del titolare, in presenza di una richiesta di avviamento per un rapporto di lavoro a tempo determinato per la quale sia stato rilasciato il relativo nullaosta, per il periodo corrispondente a detto rapporto di lavoro. Il permesso puo' essere ulteriormente prorogato, alle stesse condizioni, in presenza di proroga del contratto a tempo determinato o in presenza di un'analoga richiesta presentata da un diverso datore di lavoro. Il permesso in corso di validita' e' convertito, su richiesta del titolare, in presenza di una richiesta di avviamento per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la quale sia stato rilasciato il relativo nullaosta, in un permesso per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni.

6. Nell'ambito della programmazione annuale dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' indicato anche il numero di visti di ingresso per lavoro stagionale rilasciabili nell'anno solare al quale la programmazione si riferisce. Detto numero non include i visti di reingresso per lavoro stagionale rilasciati ai sensi del comma 4 e si riferisce quindi ad ulteriori flussi di ingresso rispetto a quelli associati al reingresso di lavoratori stagionali. Per la sua determinazione si tiene conto delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. Si tiene altresi' conto delle previsioni relative al reingresso per lavoro stagionale effettuate sulla base del numero di visti di reingresso rilasciati ai sensi del comma 4 dell'articolo 10.

7. Presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane negli Stati non appartenenti all'Unione Europea sono istituite speciali liste, nelle quali sono iscritti i cittadini stranieri extracomunitari che presentano domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale. Dette liste sono utilizzate per l'accoglimento graduale delle richieste, fino a completamento del contingente indicato, ai sensi del comma 6, nella programmazione annuale dei flussi. La graduatoria e' costituita in base alla data di presentazione della domanda di rilascio del visto.

8. Al cittadino straniero extracomunitario che, avendone presentato domanda, non ottenga il rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale, a causa dell'avvenuto completamento del contingente indicato nella programmazione, e che avanzi analoga richiesta di ingresso nell'anno solare successivo, e' attribuita, ai fini della definizione della graduatoria di cui al comma 7, la data di presentazione della prima domanda.

 
 

Art. 11

 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini stranieri extracomunitari, presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio dello Stato, per i quali un datore di lavoro dichiara la propria disponibilita' all'assunzione regolare, o che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini regolarmente residenti in Italia, oppure di aver effettuato prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva non inferiore a novanta giornate lavorative, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile. Ai cittadini stranieri extracomunitari che richiedono la regolarizzazione e per i quali non sono soddisfatte le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

2. Copia della dichiarazione di cui al comma 1, eventualmente resa dal lavoratore straniero, e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. Se in seguito a detti controlli la dichiarazione risulta falsa il permesso di soggiorno e' immediatamente revocato. La falsa dichiarazione e' punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15.

3. Ai cittadini stranieri extracomunitari, presenti nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi diritto ad essere ammessi nel territorio nazionale per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, e che ne facciano richiesta presso gli appositi uffici della questura o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

4. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonche' per le omissioni contributive e per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I cittadini stranieri extracomunitari che avanzano richiesta di regolarizzazione ai sensi del presente articolo non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.