PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

 

1) E' necessario ed opportuno regolarizzare la posizione di coloro per i quali un datore di lavoro si dichiara disposto all'assunzione a tempo indeterminato.

- Si risolvono cosi' le situazioni di inserimento "di fatto" corrispondenti a rapporti di lavoro con datori di lavoro onesti, senza dover ricorrere ad una fittizia chiamata nominativa "dall'estero".

- Si viene incontro al datore di lavoro disposto a regolarizzare la posizione del lavoratore, evitando che incorra in sanzioni per eventuali rapporti di lavoro pregressi (coerentemente con quanto disposto, limitatamente al caso di immigrati regolari, dall'art.33 del ddl sulle pensioni).

- Si parifica la posizione del lavoratore straniero, da un punto di vista previdenziale e fiscale, rispetto a quella del lavoratore italiano, con maggiori entrate per lo Stato ed eliminazione della concorrenza sleale nei confronti dei disoccupati italiani.

- Si favorisce la piena integrazione dell'immigrato, che potra', ad esempio, avviare la procedura di ricongiungimento con i familiari.

 

2) E' altresi' necessario regolarizzare coloro che dichiarano di svolgere, o di aver svolto per un periodo di rilevante durata, attivita' lavorativa a carattere continuativo (autocertificazione).

- Si consente l'emersione delle situazioni di sfruttamento del lavoratore.

- Il rischio di incorrere in sanzioni induce i datori di lavoro "indecisi" a dichiarare la propria disponibilita' all'assunzione (usufruendo del meccanismo previsto al punto 1).

- Il rischio di incorrere in sanzioni penali (oltre che nella revoca del permesso di soggiorno), qualora la dichiarazione risulti mendace, dissuade l'immigrato dall'abusare di questo meccanismo.

 

3) E' necessario regolarizzare coloro che, possedendo i requisiti sostanziali previsti dalla legge 943/1986, hanno effettuato il cosiddetto "ricongiungimento familiare di fatto" (al di fuori, cioe' delle procedure ordinarie).

- Si tratta di situazioni di irregolarita' meramente formali, il cui prolungamento rischia di mettere a repentaglio diritti fondamentali dei minori e delle famiglie.

 

4) La regolamentazione del lavoro stagionale deve tener conto, in fase di avvio, degli immigrati gia' presenti in Italia.

- Deve essere consentita l'emersione dall'irregolarita', con il rilascio di un permesso stagionale, a coloro che avendo completato la stagione lavorativa sono attualmente privi di occupazione (non si puo' quindi, per il lavoro stagionale, adottare lo stesso meccanismo del punto 1).

- L'emersione dall'irregolarita' mediante inserimento nel circuito stagionale presenta comunque vantaggi, anche qualora si prescinda dal precedente svolgimento di attivita' lavorativa subordinata. Essa consente infatti allo Stato di riprendere contezza del fenomeno e di ridare mobilita' a situazioni che altrimenti rischiano di incancrenirsi.

- Pensare a forme minori di uscita dall'irregolarita' (quale il godimento di un ipotetico diritto di precedenza per l'ingresso nell'anno successivo per l'irregolare che lasci l'Italia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge) e' privo di senso (benche' caro ad alcuni funzionari di governo), come dimostrato dall'esperienza del decreto 200/1993 che, prevedendo tali meccanismi, non ha prodotto l'emersione di un singolo irregolare ne' la sua uscita dal territorio dello Stato.

 

5) Non e' accettabile che l'esistenza di accordi bilaterali sia considerata conditio sine qua non per il rilascio di un permesso stagionale.

- Molti degli immigrati che oggi svolgono lavori stagionali provengono da Paesi con cui e' impensabile che si definiscano accordi in tempi ragionevoli.

 

6) E' necessario dare all'immigrato stagionale che lascia nei tempi prefissati il territorio nazionale la certezza del reingresso, non un vago diritto di precedenza.

- In caso contrario nessun immigrato riterra' conveniente far ritorno nel proprio Paese: esiste, come detto, il precedente del decreto-legge 200/1993 che non ha prodotto alcun risultato.

 

7) La regolamentazione del lavoro stagionale non puo' essere disgiunta dai provvedimenti di regolarizzazione degli immigrati che vantino inserimento a carattere stanziale (punti 1, 2 e 3).

- I potenziali immigrati stagionali costituiscono una frazione modesta del totale.

- Se l'unica via possibile di emersione dall'irregolarita' e' costituita dal permesso stagionale, vi si riverseranno impropriamente anche gli immigrati stabilmente inseriti nel mondo del lavoro o di fatto ricongiunti con familiari regolari. Alla scadenza del permesso essi rientreranno nell'irregolarita'.

 

Post scriptum:

A) Sulle espulsioni

Quanto al problema delle espulsioni, messo sul tavolo dalle proposte di legge Martinat-Fini e Negri, le Associazioni ritengono che la materia possa essere affrontata solo nell'ambito di una revisione complessiva del quadro legislativo relativo all'immigrazione.

Si tratta, a parere delle Associazioni, di salvaguardare il diritto di ricorso (che necessariamente deve comportare una sospensione del provvedimento) e di tutelare al contempo il diritto dello Stato di procedere alla effettiva espulsione una volta esauriti negativamente gli spazi di tutela giurisdizionale.

E' stato di recente ultimato, da un gruppo di studio costituito da esperti delle Associazioni, il lavoro di revisione della bozza di proposta di legge su immigrazione e asilo redatta dalla Commissione di Studio per una Legge Organica sulla Condizione Giuridica dello Straniero in Italia ("Commissione Contri"). Riguardo alla disciplina delle espulsioni, il testo modificato prevede, tra l'altro:

- Distinzione tra irregolarita' e clandestinita': e' irregolare l'immigrato che soggiorni illegalmente dopo aver fatto ingresso regolare nel territorio nazionale; e' clandestino l'immigrato che soggiorni illegalmente in seguito ad ingresso anch'esso illegale nel territorio nazionale.

- Espulsioni per soggiorno illegale:

a) Diritto dell'espulso all'assistenza legale e alla presenza dell'interprete.

b) Differimento dell'accompagnamento immediato alla frontiera (con applicazione delle misure di custodia) per consentire all'espulso di

- prendere contatto con parenti o conoscenti;

- recuperare effetti personali e somme di denaro;

- presentare ricorso.

c) Intervento del giudice con possibilita' di annullamento del provvedimento di espulsione in caso di

- presentazione di domanda di asilo o rischio di danno grave per l'unita' familiare,

- possesso da parte dell'espulso dei requisiti sostanziali per il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno (limitatamente al caso di straniero irregolare; escluso cioe' il caso di straniero clandestino).

 

B) Ancora sulla regolarizzazione

Nell'ipotesi, infine, che sulla regolarizzazione voglia intervenire, con un decreto-legge, il Governo e che abbia necessita' di farlo in modo non eclatante, si potrebbe prevedere:

a) rilascio, in via transitoria, di un permesso temporaneo di breve durata agli irregolari presenti;

b) diritto di reingresso come lavoratori stagionali per coloro che lascino regolarmente l'Italia alla scadenza del permesso temporaneo;

c) possibilita', in via transitoria, di conversione del permesso temporaneo in permesso per lavoro subordinato o per motivi familiari nei casi previsti sopra (punti 1 e 2 e, rispettivamente, 3).

- Si otterrebbe in tal modo una misura effettiva del fenomeno dell'irregolarita' (a).

- Si avvierebbe il circuito stagionale con i lavoratori realmente intenzionati a rientrare nel Paese d'origine (b).

- Si otterrebbe l'emersione delle situazioni di inserimento lavorativo o familiare stabile (c), senza incorrere, nel primo caso, in problemi circa la rilevanza giuridica (da alcuni messa in dubbio) della dichiarazione dello straniero irregolare (la dichiarazione di cui al punto 2 in questo caso e' effettuata dal titolare di un permesso temporaneo).