GRUPPO DI RIFLESSIONE

di organismi ed associazioni di ispirazione religiosa

attivi nel campo delle migrazioni

ACLI

ACSE

AGESCI

CARITAS ITALIANA Segreteria: Via Firenze, 38 - 00184 ROMA

COMUNITA' DI S.EGIDIO Tel. 06/4890.5101 - Fax 48.28.728

CSER

FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA

FONDAZIONE MIGRANTES DELLA CEI

GRUPPO MARTIN BUBER EBREI PER LA PACE

JESUIT REFUGEE SERVICE

OSA

UCSEI

YWCA-UCDG

 

 

 

Roma, 15 Maggio 1995

 

Cari amici,

 

un gruppo di studio, costituito su iniziativa del Gruppo di Riflessione da membri di diverse associazioni attive nel campo dell'immigrazione, ha completato, dopo alcuni mesi di lavoro, una prima revisione della proposta di legge organica messa a punto dalla Commissione di Studio per una Legge Organica sulla Condizione Giuridica dello Straniero in Italia. Il risultato di questo lavoro di revisione e' disponibile presso la sede del Servizio Rifugiati e Migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Le dimensioni del testo in questione ne rendono purtroppo improponibile la distribuzione gratuita; e' pero' possibile avere in prestito una copia per effettuarne la riproduzione fotostatica.

Le principali modifiche apportate dal Gruppo di Studio alla proposta redatta dalla Commissione possono essere sintetizzate nel modo seguente.

1) Distinzione tra irregolarita' e clandestinita': e' irregolare l'immigrato che soggiorni illegalmente dopo aver fatto ingresso regolare nel territorio nazionale; e' clandestino l'immigrato che soggiorni illegalmente in seguito ad ingresso anch'esso illegale nel territorio nazionale.

2) Espulsioni per soggiorno illegale:

a) Diritto dell'espulso all'assistenza legale e alla presenza dell'interprete.

b) Differimento dell'accompagnamento immediato alla frontiera (con applicazione delle misure di custodia) per consentire all'espulso di

- prendere contatto con parenti e conoscenti;

- recuperare effetti personali e somme di denaro;

- presentare ricorso.

c) Intervento del giudice con possibilita' di annullamento del provvedimento di espulsione, oltre che in caso di

- presentazione di domanda di asilo o rischio di danno grave per l'unita' familiare,

anche (laddove si tratti di irregolare e non di clandestino) in caso di

- possesso da parte dell'espulso dei requisiti sostanziali per il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno.

3) Programmazione dei flussi di immigrazione per lavoro subordinato: limitatamente alle mansioni per cui e' consentita la chiamata nominativa, il Governo fissa, sulla base delle previsioni relative al fabbisogno di manodopera, il numero di lavoratori ammessi. L'ingresso e' consentito agli iscritti nelle liste di prenotazione fino a completamento delle quote ammesse (con eventuale scaglionamento mensile). Ai lavoratori cosi' entrati (di fatto alla ricerca di un'occupazione) e' rilasciato comunque un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni.

4) Lavoro stagionale:

a) L'esistenza di accordi bilaterali non costituisce condizione necessaria per l'attribuzione di permessi per lavoro stagionale.

b) Lo stagionale rispettoso delle norme previste gode del diritto di reingresso per la stagione successiva.

c) Possibilita' di proroga del permesso in presenza di offerta di lavoro a tempo determinato, o di conversione in caso di lavoro a tempo indeterminato.

d) Possibilita' che il Governo utilizzi lo strumento del permesso per lavoro stagionale per rispondere a situazioni di emergenza.

5) Introduzione di norme transitorie relative alla regolarizzazione degli immigrati presenti alla data di entrata in vigore della legge.

Circa quest'ultimo punto, potrebbe risultare inopportuno dare ad esso un eccessivo rilievo in una fase - quella di discussione che qui si intende avviare - ben lontana dal confronto parlamentare. Converrebbe forse, per evitare di dar vita ad aspettative scarsamente fondate, concordare di tenerlo in serbo per tempi piu' maturi, sempre che non si sia riusciti, per allora, a far approvare un provvedimento legislativo quale la proposta di legge Tanzarella-Lumia.

Riguardo poi al diritto di asilo, e' stata gia' depositata alla Camera e al Senato la proposta CIR, simile nei contenuti alla proposta di legge organica in esame. Potrebbe essere conveniente, nel caso che la proposta CIR vada in discussione, concentrare gli sforzi sulla sua approvazione ed alleggerire corrispondentemente la proposta di legge organica.

Vorremmo raccogliere, entro il 15 Giugno, proposte di ulteriore correzione del testo, nella forma di emendamenti scritti, e/o adesioni ai contenuti e alle forme della revisione fin qui operata.

Esiste naturalmente il rischio che opinioni diverse su singoli aspetti del problema possano rendere difficili confronti e collaborazioni. Crediamo pero' che il mondo dei soggetti attivi nel settore dell'immigrazione sia chiamato a dare una prova di maturita': se riusciremo a procedere per correzioni successive, ciascuna finalizzata non a sovvertire il risultato precedente, bensi' a migliorarlo uteriormente, potremo arrivare, nel giro di pochi mesi, ad avere in mano una proposta di grande valore. Che poi questa possa approdare al dibattito parlamentare o, piu' semplicemente, fare da serbatoio per proposte settoriali piu' agili e' cosa difficilmente predicibile. In ogni caso, l'arrivare alla definizione di un testo che goda di un vasto ed autorevole consenso potrebbe proteggere i cittadini stranieri dall'adozione di soluzioni improvvisate e superficiali.

Alla luce dell'obiettivo di pervenire ad una proposta largamente concordata appaiono necessarie discrezione e prudenza nel diffondere il testo modificato o sue parti. E', in particolare, da evitare che un'appropriazione intempestiva da parte di singoli partiti o parlamentari possa precludere il conseguimento di un piu' vasto sostegno in seno al Parlamento.

 

Con i migliori saluti,

 

Il Gruppo di Studio