TESTO PROVVISORIO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE SULLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO IN ITALIA

 
   

a cura delle associazioni che partecipano ai lavori promossi dal Gruppo di Riflessione dell'Area Religiosa

 
   

Nota: E' riportato nel seguito il testo relativo ai provvedimenti di espulsione. Le modifiche apportate al testo originario redatto dalla Commissione Contri sono evidenziate dall'uso del grassetto per sostituzioni o inserzioni, e del simbolo ((...)) per le soppressioni. Il testo originario del paragrafo, del comma o dell'articolo modificato e' riportato nella colonna destra. In Appendice sono riportati gli altri articoli citati nel testo.

 
   

Art. 48

 

Espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

 
   

1. Il cittadino extracomunitario che si trova sul territorio dello Stato, anche se in transito o titolare di carta di soggiorno, può essere espulso dal territorio dello Stato qualora la sua presenza costituisca un pericolo concreto ed attuale per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.

1. Il cittadino extracomunitario che si trova sul territorio dello Stato, anche se in transito ovvero sia titolare di carta di soggiorno, può essere espulso dal territorio dello Stato qualora la sua presenza costituisca un pericolo concreto ed attuale per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.

2. L'espulsione è disposta con decreto scritto e motivato adottato dal Ministro dell'interno e comunicato immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

 

3. Il decreto è consegnato all'interessato a cura del Questore ed e' da questi eseguito immediatamente con accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia, salvo quanto disposto dagli articoli 54 e 55 della presente legge.

3. Il decreto è consegnato all'interessato a cura del Questore ed e' da questi eseguito immediatamente con accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia.

4. Il decreto può essere impugnato con ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale del domicilio eletto dal cittadino extracomunitario.

 

5. Il cittadino extracomunitario espulso dal territorio dello Stato non può farvi rientro senza aver ottenuto una autorizzazione del Ministro dell'interno.

 

6. Qualora il decreto di espulsione sia annullato il giudice amministrativo, su richiesta dell'interessato, ordina al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario il visto di ingresso ovvero il permesso o la carta di soggiorno di cui era titolare al momento in cui l'espulsione fu eseguita.

6. Qualora il decreto di espulsione sia annullato il giudice amministrativo, su richiesta dell'interessato, può ordinare al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario il visto di ingresso ovvero il permesso o la carta di soggiorno di cui era titolare al momento in cui l'espulsione fu eseguita.

   
   

Art. 49

 

Espulsione per ingresso o soggiorno illegali nel territorio dello Stato.

 
   

1. Il cittadino extracomunitario che si trovi sul territorio dello Stato in condizione di clandestinita', di cui all'articolo 7, e' espulso dal territorio dello Stato, salvo che richieda il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare per il quale possegga i requisiti previsti dalla presente legge, o presenti domanda di asilo ai sensi dell'articolo 140, ovvero che ricorrano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno straordinario ai sensi dell'articolo 101.

1. Il cittadino extracomunitario che si trovi sul territorio dello Stato in condizione di clandestinità deve essere espulso dal territorio dello Stato.

2. Il cittadino extracomunitario che si trovi sul territorio dello Stato in condizione di irregolarita', di cui all'articolo 7, deve essere espulso dal territorio dello Stato, salvo che richieda il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno per i quali possegga i requisiti previsti dalla presente legge, o presenti domanda di asilo ai sensi dell'articolo 140, ovvero che ricorrano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno straordinario ai sensi dell'articolo 101. Qualora sussistano effettivamente le condizioni per il rilascio o per il rinnovo di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno, il Questore, anziche' procedere all'emanazione del decreto di espulsione, applica al cittadino extracomunitario la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

2. Ai fini del presente articolo si intende in condizione di clandestinità:

 

a) il cittadino extracomunitario che abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera;

 

b) il cittadino extracomunitario che abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato privo di valido documento di viaggio e di visto, ove prescritto;

 

c) il cittadino extracomunitario che abbia fatto ingresso o soggiorni nel territorio dello Stato con documenti di viaggio, visti, permessi o carte di soggiorno falsi o contraffatti;

 

d) il cittadino extracomunitario che soggiorni nel territorio dello Stato trenta giorni dopo la data di scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno senza aver presentato domanda di rilascio, di rinnovo o di conversione di tali documenti;

 

e) il cittadino extracomunitario che, dopo esserne stato espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione, salvo che, in relazione al tipo di espulsione, sia trascorso il periodo di tempo eventualmente previsto dalla presente legge per il divieto di rientro e salvo che il giudice abbia annullato il provvedimento di espulsione o ne abbia sospesa la esecuzione;

 

f) il cittadino extracomunitario che soggiorni nel territorio dello Stato oltre gli otto giorni successivi dall'ingresso regolare senza aver presentato la dichiarazione di soggiorno;

 

g) il cittadino extracomunitario che soggiorni nel territorio dello Stato privo di un permesso o carta di soggiorno dopo che gli è stato comunicato il rifiuto del rilascio o del rinnovo, la revoca o l'annullamento del permesso o della carta di soggiorno, salvi gli effetti della presentazione del ricorso giurisdizionale e della istanza incidentale di sospensione;

 

h) il cittadino extracomunitario che soggiorni nel territorio dello Stato in violazione dell'obbligo di allontanarsene intimatogli in seguito all'adozione di un provvedimento di espulsione previsto dalla presente legge e diventi esecutivo;

 

i) il cittadino extracomunitario che, fuori dei casi previsti dalle lettere precedenti, si trovi illegalmente sul territorio dello Stato senza essere titolare di un permesso o di una carta di soggiorno in corso di validità.

3. L'espulsione è disposta con decreto scritto e motivato, indicante le modalità di esecuzione e di impugnazione e con allegata traduzione in lingua comprensibile al cittadino extracomunitario o, ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo.

3. L'espulsione è disposta con decreto scritto e motivato, indicante le modalità di esecuzione e di impugnazione e con allegata traduzione in lingua comprensibile al cittadino extracomunitario o, ove ciò non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

4. Salvo che si tratti dei casi indicati nel comma 7, il decreto di espulsione e adottato dal Questore della Provincia in cui il cittadino extracomunitario è stato sottoposto a controlli dalle forze di polizia, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria competente qualora si tratti di persona indagata o imputata. Se l'autorità giudiziaria nega il predetto nullaosta essa ordina al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

4. Salvo che si tratti dei casi indicati nel comma 7, il decreto di espulsione e adottato dal Questore della Provincia in cui il cittadino extracomunitario è stato sottoposto a controlli dalle forze di polizia, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria competente qualora si tratti di persona indagata o imputata. Se l'autorità giudiziaria nega il predetto nullaosta essa può ordinare al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per motivi giudiziari.

5. Il decreto è eseguito immediatamente dopo la sua notificazione al cittadino extracomunitario mediante accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia, salvo quanto disposto dagli articoli 54 e 55 della presente legge.

5. Il decreto è eseguito immediatamente dopo la sua notificazione al cittadino extracomunitario mediante accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia.

6. L'espulsione disposta dal Questore può essere impugnata con ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale del domicilio eletto dal cittadino extracomunitario. La presentazione dell'istanza incidentale di sospensione cautelare non produce effetti sospensivi.

 

7. L'espulsione puo' essere disposta dal giudice competente, anche su richiesta del pubblico ministero o su segnalazione del Questore o del direttore dell'istituto penitenziario, in tutti i casi in cui il cittadino extracomunitario in condizione di clandestinità o di irregolarita' si trovi, per qualsiasi motivo, in stato di fermo, di arresto, di custodia cautelare in carcere o sia comunque detenuto o internato in un istituto penitenziario italiano e se ne debba disporre la liberazione o la scarcerazione per qualsiasi causa prevista dalla legge. Tali disposizioni si applicano, fatte salve le disposizioni del comma 15 dell'articolo 5, solo se la condizione di clandestinita' o di irregolarita' e' sopravvenuta prima dell'applicazione della misura restrittiva nei confronti del cittadino extracomunitario.

7. L'espulsione è disposta d'ufficio dal giudice competente, anche su richiesta del pubblico ministero o su segnalazione del Questore o del direttore dell'istituto penitenziario, in tutti i casi in cui il cittadino extracomunitario in condizione di clandestinità si trovi, per qualsiasi motivo, in stato di fermo, di arresto, di custodia cautelare in carcere o sia comunque detenuto o internato in un istituto penitenziario italiano e se ne debba disporre la liberazione o la scarcerazione per qualsiasi causa prevista dalla legge.

8. Il giudice provvede, anche nell'ambito dell'udienza di convalida del fermo o dell'arresto, con ordinanza adottata in camera di consiglio, sentite le parti, e comunicata all'interessato prima della dimissione dall'istituto penitenziario. L'ordinanza dispone l'espulsione soltanto se il cittadino extracomunitario sia in possesso di un passaporto o di altro valido documento di viaggio e se non vi ostino esigenze processuali o gravi motivi di salute del cittadino extracomunitario o di pericolo per la sua vita e per la sua sicurezza e incolumità nel Paese in cui dovrebbe essere rinviato. In ogni caso l'ordinanza non può essere adottata se nei confronti del cittadino extracomunitario siano disposte altre misure cautelari coercitive o se si debbano applicare misure alternative alla detenzione o misure di sicurezza detentive. Qualora il cittadino extracomunitario non sia in possesso di un passaporto o di altro valido documento di viaggio, si osserva quanto disposto dall'articolo 54. Negli altri casi in cui non possa disporre l'espulsione il giudice può ordinare al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

8. Il giudice provvede, anche nell'ambito dell'udienza di convalida del fermo o dell'arresto, con ordinanza adottata in camera di consiglio, sentite le parti, e comunicata all'interessato prima della dimissione dall'istituto penitenziario. L'ordinanza dispone l'espulsione soltanto se il cittadino extracomunitario sia in possesso di un passaporto o di altro valido documento di viaggio e se non vi ostino esigenze processuali o gravi motivi di salute del cittadino extracomunitario o di pericolo per la sua vita e per la sua sicurezza e incolumità nel Paese in cui dovrebbe essere rinviato. In ogni caso l'ordinanza non può essere adottata se nei confronti del cittadino extracomunitario siano disposte altre misure cautelari coercitive o se si debbano applicare misure alternative alla detenzione o misure di sicurezza detentive. Nei predetti casi in cui non possa disporre l'espulsione il giudice può ordinare al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per motivi giudiziari.

9. L'ordinanza del giudice è immediatamente esecutiva e può essere impugnata con ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale. La presentazione del ricorso non produce effetti sospensivi.

 

10. L'espulsione disposta con ordinanza dal giudice è eseguita al momento della dimissione dall'istituto penitenziario con accompagnamento immediato alla frontiera a cura delle forze di polizia, salvo quanto disposto dagli articoli 54 e 55.

10. L'espulsione disposta con ordinanza dal giudice è eseguita al momento della dimissione dall'istituto penitenziario con accompagnamento immediato alla frontiera a cura delle forze di polizia.

11. Il cittadino extracomunitario espulso dal territorio dello Stato ai sensi del presente articolo non può farvi rientro per un periodo di due anni dalla data in cui l'espulsione è stata eseguita, senza aver ottenuto una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

 
   
   

Art. 50

 

Espulsione per motivi di prevenzione.

 
   

1. Il cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno in corso di validità può essere espulso dal territorio dello Stato qualora si tratti di individuo che rientri tra le persone indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

 

2. L'espulsione e disposta con decreto del tribunale, sezione misure di prevenzione, competente per il luogo in cui si trova il cittadino extracomunitario, su proposta del Questore della Provincia. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come successivamente modificata e integrata.

 

3. Il Questore esegue il decreto del tribunale intimando al cittadino extracomunitario espulso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni dalla data di comunicazione del decreto del tribunale.

 

4. Il Questore notifica all'interessato copia del decreto del tribunale e copia dell'intimazione.

 

5. Il decreto può essere impugnato con ricorso per Cassazione presentato entro il quindicesimo giorno dalla consegna del decreto all'interessato. Il ricorso ha effetto sospensivo.

 

6. Il Questore può chiedere al presidente del tribunale l'applicazione, nei confronti del cittadino extracomunitario di cui si e' chiesta l'espulsione, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di dimora in una determinata località. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale il cittadino extracomunitario e' arrestato ed e 'punito con una pena da uno a tre anni di reclusione. E' consentito l'arresto e il giudizio direttissimo anche fuori dei limiti previsti dalle leggi ordinarie.

 

7. Il cittadino extracomunitario espulso per motivi di prevenzione non può fare rientro nel territorio dello Stato per un periodo di cinque anni dalla data di esecuzione dell'espulsione, senza avere ottenuto una autorizzazione del Ministero dell'interno.

 

8. Salvi gli effetti dell'impugnazione, il cittadino extracomunitario che non ottemperi alla intimazione di lasciare il territorio dello Stato ai sensi del presente articolo e espulso con accompagnamento immediato alla frontiera disposto con decreto scritto e motivato del Questore ed eseguito a cura delle forze di polizia, salvo quanto disposto dagli articoli 54 e 55.

8. Salvi gli effetti dell'impugnazione, il cittadino extracomunitario che non ottemperi alla intimazione di lasciare il territorio dello Stato ai sensi del presente articolo e espulso con accompagnamento immediato alla frontiera disposto con decreto scritto e motivato del Questore ed eseguito a cura delle forze di polizia.

9. Se il decreto di espulsione e annullato, il giudice, su richiesta dell'interessato, ordina al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario il visto di ingresso o il permesso di soggiorno di cui era titolare al momento in cui l'espulsione fu disposta.

9. Se il decreto di espulsione e annullato, il giudice, su richiesta dell'interessato, può ordinare al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario il visto di ingresso o il permesso di soggiorno di cui era titolare al momento in cui l'espulsione fu disposta.

10. Al cittadino extracomunitario che abbia presentato ricorso per cassazione contro il decreto di espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di giustizia valido fino alla pronuncia della decisione della Corte di Cassazione.

10. Al cittadino extracomunitario che abbia presentato ricorso per cassazione contro il decreto di espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi giudiziari valido fino alla pronuncia della decisione della Corte di Cassazione.

   
   

Art. 51

 

Espulsione del cittadino extracomunitario condannato.

 
   

1. Deve essere espulso dal territorio dello Stato in forza della misura di sicurezza disposta dal giudice il cittadino extracomunitario, che non sia titolare di carta di soggiorno, il quale sia condannato per avere commesso uno dei seguenti reati:

 

a) delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni,

 

b) reati previsti dal titolo I del libro II del codice penale;

 

c) reati previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n. 309;

 

d) reati previsti dal testo unico delle disposizioni in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni;

 

e) reati previsti dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

 

f) reati previsti dalla legge 20 gennaio 1958, n. 75;

 

g) reati previsti dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni e integrazioni;

 

h) reati previsti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni;

 

i) reati previsti dalla legge 18 gennaio 1994, n. 50;

 

l) reati in materia di immigrazione previsti e puniti dalla presente legge.

 

2. La misura di sicurezza dell'espulsione non può comunque essere disposta dal giudice nei casi in cui la pena sia applicata su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e nei casi in cui nella sentenza sia disposta la sospensione condizionale della pena.

 

3. L'esecuzione dell'espulsione, in forza della sentenza definitiva di condanna, avviene dopo che la pena detentiva sia stata scontata o altrimenti estinta e dopo che siano state eseguite le misure di sicurezza detentive o, in mancanza, dopo che la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile.

 

4. Su richiesta presentata dal cittadino extracomunitario espulso, il magistrato di sorveglianza o il giudice dell'esecuzione possono disporre la revoca della espulsione, qualora dopo la condanna sia venuta meno la pericolosità sociale del cittadino extracomunitario condannato.

 

5. Il giudice dell'esecuzione e il magistrato di sorveglianza trasmettono tempestivamente il provvedimento di revoca al Questore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

6. In ogni caso copia della sentenza definitiva di condanna con cui si dispone la misura di sicurezza dell'espulsione deve essere comunicata a cura della cancelleria del giudice, entro quarantotto ore dal passaggio in giudicato della sentenza, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al Ministro dell'interno e al Questore della Provincia in cui si trova il cittadino extracomunitario o, in mancanza, in cui ha sede il giudice. Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 658 e 659 del codice di procedura penale.

 

7. Salvo che vi ostino esigenze processuali e salvo che, nei casi previsti dagli articolo 52 e 53, l'espulsione sia anticipata quale misura alternativa alla detenzione o quale pena applicata su richiesta delle parti, l'esecuzione dell'espulsione avviene al momento della dimissione del cittadino extracomunitario detenuto dall'istituto penitenziario dopo che sia stata scontata la pena detentiva ed è effettuata con accompagnamento immediato alla frontiera a cura delle forze di polizia, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Per l'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti di cittadini extracomunitari i quali, al momento in cui diventa definitiva la sentenza, non si trovino detenuti o internati e per i quali non si debba procedere per legge all'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive, il Questore procede secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, osservando le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 49.

 
   

8. Non si fa luogo all'esecuzione dell'espulsione fino a quando il cittadino extracomunitario debba essere detenuto o internato in istituti penitenziari in custodia cautelare o in esecuzione di ulteriori pene o misure di sicurezza detentive.

 

9. Il cittadino extracomunitario espulso in forza della misura di sicurezza prevista dal presente articolo non può fare rientro nel territorio dello Stato senza autorizzazione del Ministro dell'interno.

 

10. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili le norme del codice penale, del codice di procedura penale e delle altre leggi in materia di misure di sicurezza.

 

11 Le disposizioni del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, nei casi diversi da quelli indicati nel comma 1, nei quali la legge prevede l'espulsione obbligatoria del cittadino extracomunitario condannato.

 

12. L'applicazione dei commi 2 e 4 del presente articolo non impediscono l'espulsione per ingresso o soggiorno illegali disposte nei confronti del cittadino extracomunitario in condizione di clandestinità. nei casi e nei modi previsti dall'articolo 49.

 
   
   

Art. 52

 

Espulsione - misura alternativa alla detenzione del cittadino extracomunitario.

 
   

1. Il cittadino extracomunitario condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere espulso dal territorio dello Stato, quale misura alternativa alla detenzione.

 

2. Non può richiedere l'espulsione il cittadino extracomunitario condannato per uno o più delitti, consumati o tentati, indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale ovvero che abbia in precedenza ottenuto l'espulsione disposta ai sensi del presente articolo.

 

3. La richiesta è presentata dal cittadino extracomunitario o dal suo difensore.

 

4. Il giudice, acquisite le informazioni degli organi di polizia giudiziaria, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il pubblico ministero e le altre parti, decide con ordinanza. Qualora il cittadino extracomunitario non sia in possesso di un passaporto o di altro valido documento di viaggio, si osserva quanto disposto dall'articolo 54.

4. Il giudice, acquisite le informazioni degli organi di polizia giudiziaria, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il pubblico ministero e le altre parti, decide con ordinanza.

5. In ogni caso la richiesta di espulsione deve essere rigettata se vi ostano inderogabili esigenze processuali o gravi ragione relative alla salute del cittadino extracomunitario, ovvero se nel Paese in cui dovrebbe essere inviato possano presentarsi gravi pericoli per la sua sicurezza e per la sua incolumità ((...)) in conseguenza di eventi bellici o di epidemie.

5. In ogni caso la richiesta di espulsione deve essere rigettata se vi ostano inderogabili esigenze processuali ovvero se nel Paese in cui dovrebbe essere inviato vi ostano gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità del cittadino extracomunitario in conseguenza di eventi bellici o di epidemie.

6. Attraverso l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale.

 

7. L'espulsione è eseguita immediatamente, dopo che l'ordinanza è divenuta definitiva, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario con accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia giudiziaria.

 

8. L'esecuzione dell'espulsione sospende l'esecuzione della pena.

 

9. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso in cui il cittadino extracomunitario espulso rientri nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari alla pena in alternativa alla quale il cittadino stesso e' stato espulso e in ogni caso in cui, per qualsiasi ragione, l'espulsione non sia stata eseguita.

9. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro del cittadino extracomunitario espulso nel territorio dello Stato e in ogni caso in cui, per qualsiasi ragione, l'espulsione non sia stata eseguita.

10. Il cittadino extracomunitario espulso nei casi previsti dal presente articolo non può fare rientro nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari alla pena in alternativa alla quale il cittadino stesso e' stato espulso, salvo che abbia ottenuto la prescritta autorizzazione del Ministero dell'interno.

10. Il cittadino extracomunitario espulso nei casi previsti dal presente articolo non può fare rientro nel territorio dello Stato, salvo che abbia ottenuto la prescritta autorizzazione del Ministero dell'interno.

((...))

11. L'espulsione in alternativa alla detenzione in istituti penitenziari italiani può essere altresì disposta in osservanza delle norme di accordi internazionali in materia di assistenza giudiziaria che consentano l'esecuzione della pena detentiva in istituti penitenziari nel Paese di cui è cittadino lo straniero. In tali casi l'espulsione può essere disposta dal giudice, anche su richiesta del pubblico ministero, salvo che il condannato possa essere oggetto di persecuzione o di trattamenti inumani o degradanti nell'istituto penitenziario straniero o, comunque, nel Paese nel quale dovrebbe essere inviato.

   
   

Art. 53

 

Espulsione del cittadino extracomunitario indagato o imputato.

 
   

1. Nei confronti del cittadino extracomunitario, anche se non detenuto, indagato o imputato per un delitto che la legge punisce con una pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione ovvero per il quale sussistano le condizioni previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, può essere disposta l'espulsione su richiesta congiunta del cittadino extracomunitario o del suo difensore e del pubblico ministero.

 

2. L'espulsione e' disposta con sentenza del giudice che procede e produce i medesimi effetti della sentenza che applica la pena, previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale.

 

3. L'espulsione e' disposta dal giudice, acquisite le informazioni degli organi di polizia, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentite le parti, se, sulla base degli atti, ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti siano corrette, e che l'espulsione sia sanzione sostitutiva congrua rispetto al reato commesso. Qualora il cittadino extracomunitario non sia in possesso di un passaporto o di altro valido documento di viaggio, si osserva quanto disposto dall'articolo 54.

3. L'espulsione e' disposta dal giudice, acquisite le informazioni degli organi di polizia, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentite le parti, se, sulla base degli atti, ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti siano corrette, e che l'espulsione sia sanzione sostitutiva congrua rispetto al reato commesso.

4. In ogni caso la richiesta deve essere rigettata se il cittadino extracomunitario è stato in precedenza espulso con sentenza pronunciata ai sensi del presente articolo, ovvero se vi ostano inderogabili esigenze processuali o gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sua sicurezza ed incolumità, nel Paese in cui dovrebbe essere inviato, in conseguenza di eventi bellici o di epidemie.

 

5. Per la pronuncia della sentenza si osservano le norme del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto applicabili.

 

6. L'espulsione è eseguita immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza con accompagnamento alla frontiera, a cura delle forze di polizia giudiziaria, anche al momento della dimissione dall'istituto penitenziario.

 

7. Il cittadino extracomunitario espulso ai sensi del presente articolo non può fare rientro nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo di tempo indicato nella sentenza, pari al massimo della pena detentiva prevista dalla legge per il reato per il quale il cittadino extracomunitario era indagato o imputato.

 

8. In ogni caso in cui, per qualsiasi ragione, l'espulsione disposta ai sensi del presente articolo non sia stata eseguita, si applica la custodia cautelare in carcere.

 

9. Il cittadino extracomunitario, espulso ai sensi del presente articolo, che rientri illegalmente nel territorio dello Stato, è arrestato ed è punito con la pena della reclusione pari al doppio della pena massima prevista dalla legge per il reato per il quale era indagato o imputato ed era stato espulso ai sensi del presente articolo.

 
   
   

Art. 54

 

Disposizioni comuni sull'esecuzione dei provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato.

 
   

1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità dell'accompagnamento coattivo alla frontiera del cittadino extracomunitario che debba essere espulso con provvedimento esecutivo. In ogni caso, al cittadino extracomunitario espulso deve essere data facolta'

a) di prendere contatto con le autorita' del proprio Paese, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6;

b) di incontrare i familiari di primo grado soggiornanti in Italia o, in mancanza, altra persona soggiornante in Italia;

c) di procedere al recupero del denaro e degli oggetti di sua legittima proprieta';

d) di procedere al recupero delle somme di denaro che gli sono dovute sulla base di rapporti di lavoro pregressi o in corso, anche irregolari.

Il cittadino extracomunitario espulso ha altresi' diritto ad ottenere il temporaneo differimento dell'espulsione per effettuare una delle azioni previste alle lettere a), b), c), d), nonche' per presentare ricorso contro il provvedimento di espulsione nei limiti previsti dalla presente legge. Qualora si debba procedere a detto differimento, si da' luogo al provvedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 55. Di tali facolta' e diritti e' data comunicazione al cittadino extracomunitario espulso per iscritto e in lingua a lui comprensibile. E' fatto obbligo di garantire la presenza di un interprete e del difensore del cittadino extracomunitario espulso, provvedendo eventualmente alla nomina del difensore di ufficio. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla nomina del difensore di ufficio e dell'interprete previste all'articolo 41, commi 3 e 4.

1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità dell'accompagnamento coattivo alla frontiera del cittadino extracomunitario che debba essere espulso con provvedimento esecutivo.

2. L'accompagnamento alla frontiera può essere effettuato a cura di ufficiali ed agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della guardia di Finanza e della Polizia penitenziaria.

 

3. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le forme di collegamento e di comunicazione tra l'autorità giudiziaria, l'autorità penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza al fine di consentire l'effettiva esecuzione dei provvedimenti che dispongono, revocano, annullano o sospendono l'espulsione del cittadino extracomunitario.

 

4. Il cittadino extracomunitario espulso è rinviato allo Stato di appartenenza e, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, su sua segnalazione o in base ad informazioni altrimenti note, risulti che possa essere in pericolo la sua vita o incolumità o libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero in conseguenza di eventi bellici o di epidemie, ovvero qualora possa rischiare di essere inviato verso uno Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere altresì esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen ratificato e reso esecutivo con legge del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388. In tutti questi casi si da' luogo al provvedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 55.

4. Il cittadino extracomunitario espulso è rinviato allo Stato di appartenenza e, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, il giudice o l'autorità di pubblica sicurezza gli accordi una diversa destinazione qualora possa essere in pericolo la sua vita o incolumità o libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero in conseguenza di eventi bellici o di epidemie, ovvero qualora possa rischiare di essere inviato verso uno Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere altresì esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen ratificato e reso esecutivo con legge del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388.

5. L'accompagnamento alla frontiera comporta l'imbarco del cittadino extracomunitario a bordo del vettore aereo, marittimo o terrestre che, nel modo più rapido e più diretto, conduce al Paese di destinazione, salvo che si verifichi uno dei casi in cui l'articolo 55 dispone la custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso e il relativo procedimento giurisdizionale di convalida.

 

6. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede i casi e i modi nei quali le spese per l'esecuzione dell'espulsione sono poste a carico del bilancio dello Stato.

 

7. In ogni caso di espulsione copia del provvedimento e del verbale di intimazione al Questore, ove prescritto, deve essere notificata, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al cittadino extracomunitario, che ha l'obbligo di esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta delle autorità.

 

8. Dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione e della durata del connesso divieto di reingresso è data immediata comunicazione al Centro elaborazione dati dal Ministero dell'interno ed è fatta annotazione sul documento di viaggio del cittadino extracomunitario espulso, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, prima che lasci il territorio dello Stato.

 

9. Quando, ai fini del provvedimento di espulsione, e' necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identita' o alla nazionalita' del cittadino extracomunitario da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo, si da' luogo al provvedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 55. Qualora sia privo di passaporto o di documento di viaggio equipollente e non sia in grado di dimostrare la propria identita' personale al fine di ottenere il rilascio di un documento sostitutivo dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare, il cittadino extracomunitario e' avviato verso uno dei Paesi disposti ad accoglierlo in base ad accordi conclusi ai sensi dell'articolo 57 ovvero, su richiesta dell'interessato, in altro Paese disposto ad accoglierlo. Il cittadino extracomunitario che rifiuti di dimostrare la propria identita' personale e' espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

9. Il cittadino extracomunitario che distrugge o occulta il passaporto o il documento di viaggio equipollente per sottrarsi all'esecuzione dell'espulsione o che non dimostri di aver fatto richiesta per ottenere dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente per il rimpatrio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tal caso l'arresto è obbligatorio, anche fuori dei casi di flagranza. Il giudice nell'udienza di convalida, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale. E' consentito il giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dalle leggi ordinarie.

10. In ogni caso il provvedimento di espulsione non può essere eseguito se il cittadino extracomunitario si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi ovvero si tratti di donna incinta o che ha partorito da meno di sei mesi ((..)). In questi casi si da' luogo al provvedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 55.

10. In ogni caso il provvedimento di espulsione non può essere eseguito se il cittadino extracomunitario si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi ovvero si tratti di donna incinta o che ha partorito da meno di sei mesi, ovvero se nel Paese in cui deve essere inviato il cittadino extracomunitario siano in corso eventi bellici o epidemie.

11. Qualora il provvedimento di espulsione da adottarsi per i motivi previsti dagli articoli 48, 49, 50, 51, 52 e 53 riguardi minori cittadini extracomunitari si osservano le disposizioni dell'articolo 46, commi 12, 13 e 14.

 
   
   

Art. 55

 

Custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso. Procedimento giurisdizionale di convalida.

 
   

1. Il cittadino extracomunitario che deve essere espulso dal territorio dello Stato con accompagnamento immediato alla frontiera nei casi previsti dalla presente legge, deve essere sottoposto a custodia fino all'effettiva esecuzione dell'espulsione.

 

2. La custodia è protratta e si dà luogo al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo:

 

a) nei casi in cui, per uno qualsiasi dei motivi previsti dall'articolo 54 o per qualsiasi altro motivo, l'espulsione non possa essere effettivamente eseguita con accompagnamento alla frontiera ovvero il rimpatrio non possa comunque essere eseguito entro le ventiquattro ore successive al momento in cui il provvedimento diviene immediatamente eseguibile;

a) nei casi in cui, per qualsiasi motivo, l'espulsione non possa essere effettivamente eseguita con accompagnamento alla frontiera ovvero il rimpatrio non possa comunque essere eseguito entro le ventiquattro ore successive al momento in cui il provvedimento diviene immediatamente eseguibile;

b) in tutti i casi in cui il cittadino extracomunitario espulso richieda di non essere espulso dal territorio dello Stato, affermando che l'espulsione lederebbe in modo grave il diritto al rispetto della sua vita familiare con coniuge o figli minori o genitori a carico, soggiornanti in Italia ovvero a carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di espulsione che non sia immediatamente eseguibile.

b) in tutti i casi in cui il cittadino extracomunitario richieda di non essere espulso dal territorio dello Stato o di essere rinviato verso un Paese diverso da quello di appartenenza o di provenienza, affermando che nei predetti Stati saranno in pericolo la sua vita o la sua libertà personale, a causa del fondato rischio di torture o di trattamenti inumani o degradanti, anche a causa di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero potrà rischiare di essere rinviato verso uno Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione, ovvero affermando che l'allontanamento dal territorio dello Stato lede in modo grave e irreparabile il diritto al rispetto della sua vita familiare con familiari italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia aventi i requisiti per attuare il ricongiungimento familiare.

3. Nei casi indicati al comma 2 l'autorità di pubblica sicurezza provvede tempestivamente a compiere, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, i seguenti atti:

 

a) dispone in via provvisoria, con provvedimento scritto e motivato immediatamente consegnato all'interessato la custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso, presso strutture alloggiative, alberghi, centri di accoglienza o ospedali ovvero altre dimore prossime, ove possibile, al valico di frontiera attraverso il quale deve essere eseguita l'espulsione;

 

b) comunica entro le quarantotto ore successive alla consegna la notizia del provvedimento di custodia provvisoria al Pretore competente per territorio e al competente Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale ovvero, quando si tratti di minore di età ovvero quando sia presente in Italia figlio, minore di eta', del cittadino extracomunitario espulso, al Presidente del Tribunale per i minorenni e al Procuratore della Repubblica presso lo stesso;

b) comunica entro le quarantotto ore successive alla consegna la notizia del provvedimento di custodia provvisoria al Pretore competente per territorio e al competente Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale ovvero, quando si tratti di minore di età, al Presidente del Tribunale per i minorenni e al Procuratore della Repubblica presso lo stesso;

c) comunica la notizia del provvedimento di custodia provvisoria ai familiari eventualmente soggiornanti in Italia e al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo;

 

d) comunica identica notizia al difensore dei cittadino extracomunitario, provvedendo eventualmente alla nomina del difensore di ufficio.

 

((...))

4. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla nomina del difensore di ufficio e dell'interprete previste dall'articolo 41, commi 3 e 4.

5. Ricevuta notizia del provvedimento di custodia, il giudice si reca immediatamente presso il luogo in cui e' custodito il cittadino extracomunitario che deve essere espulso, ove, alla presenza dell'interprete e del difensore, lo informa delle sue facoltà e dello svolgimento del procedimento successivo, acquisisce copia dei provvedimenti in forza dei quali sono disposte l'espulsione e la custodia del cittadino extracomunitario.

 

6. In ogni caso il giudice, d'ufficio o su richiesta del cittadino extracomunitario o del suo difensore o del pubblico ministero o delle autorità di polizia, accerta:

 

a) la sussistenza, a carico del cittadino extracomunitario sottoposto a custodia, di un provvedimento di espulsione legittimamente adottato, divenuto esecutivo ed immediatamente eseguibile con accompagnamento alla frontiera;

 

b) il possesso da parte del cittadino extracomunitario del passaporto o di altro documento di viaggio valido;

 

c) ((...)) la sussistenza di motivi che rendono effettivamente impossibile l'esecuzione immediata dell'espulsione dal territorio dello Stato e il conseguente rimpatrio, nonché la sussistenza della concreta probabilità che, in mancanza dall'applicazione della custodia, il cittadino extracomunitario non eseguirebbe spontaneamente il provvedimento di espulsione o comunque rimarrebbe illegalmente nel territorio dello Stato;

c) nei casi indicati alla lettera a) del comma 2, la sussistenza di motivi che rendono effettivamente impossibile l'esecuzione immediata dell'espulsione dal territorio dello Stato e il conseguente rimpatrio, nonché la sussistenza della concreta probabilità che, in mancanza dall'applicazione della custodia, il cittadino extracomunitario non eseguirebbe spontaneamente il provvedimento di espulsione o comunque rimarrebbe illegalmente nel territorio dello Stato;

d) ove appropriato, la sussistenza del pericolo concreto ed attuale per la vita o per la libertà personale del cittadino extracomunitario che deve essere espulso nel Paese verso il quale egli dovrebbe essere inviato ovvero la sussistenza della lesione grave ed irreparabile della vita familiare del cittadino extracomunitario nonché dei familiari indicati al comma 2; a tal fine acquisisce ogni informazione necessaria sulla situazione personale del cittadino extracomunitario e sulla situazione del rispetto dei diritti umani nel Paese di origine o di provenienza del cittadino extracomunitario, anche su nota informativa inviata al Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

d) nei casi indicati nella lettera b) del comma 2, la sussistenza del pericolo concreto ed attuale per la vita o per la libertà personale del cittadino extracomunitario che deve essere espulso nel Paese verso il quale egli dovrebbe essere inviato ovvero la sussistenza della lesione grave ed irreparabile della vita familiare del cittadino extracomunitario nonché dei familiari indicati al comma 2; a tal fine acquisisce ogni informazione sulla situazione personale del cittadino extracomunitario e sulla situazione del rispetto dei diritti umani nel Paese di origine o di provenienza del cittadino extracomunitario, anche su nota informativa inviata al Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

7. Le funzioni del pubblico ministero nel procedimento previsto dal presente articolo possono essere svolte, per delega nominativa del Procuratore della Repubblica presso la Pretura, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari, da ufficiali di polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

8. Entro il termine perentorio di quarantotto ore successive alla comunicazione dell'avvenuta adozione del provvedimento di custodia il giudice, compiuti gli accertamenti indicati ai commi 5 e 6, sentito personalmente il cittadino extracomunitario che deve essere espulso e udite le conclusioni orali del pubblico ministero e del difensore, adotta con ordinanza uno dei seguenti provvedimenti:

 

a) convalida il provvedimento di custodia provvisoria e dispone la continuazione della custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso e l'eventuale espletamento degli atti, di cui al comma 1 dell'articolo 54, che ha reso necessario il differimento dell'espulsione, qualora siano accertati gli elementi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 6 e qualora sia possibile l'esecuzione dell'espulsione del cittadino extracomunitario entro i quindici giorni successivi alla pronuncia dell'ordinanza;

a) convalida il provvedimento di custodia provvisoria e dispone la continuazione della custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso, qualora siano accertati gli elementi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 6 e qualora sia possibile l'esecuzione dell'espulsione del cittadino extracomunitario entro i quindici giorni successivi alla pronuncia dell'ordinanza;

b) convalida il provvedimento di custodia provvisoria, ma ordina altresì l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario qualora, anche se si sono verificati gli elementi indicati alle lettere a) e c) del comma 6, non sia comunque possibile l'esecuzione dell'espulsione del cittadino extracomunitario entro i quindici giorni successivi alla pronuncia dell'ordinanza. In tal caso se vi è il concreto pericolo che il cittadino extracomunitario si renda irreperibile, il giudice può altresì applicare la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con l'obbligo della dimora ovvero, qualora il cittadino extracomunitario risulti indagato o imputato, misure cautelari coercitive non detentive previste dal codice di procedura penale, salvo che, nei casi previsti dalla presente legge, debba essere ripristinato lo stato di detenzione. Il giudice ordina altresì al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario rimesso in libertà un permesso di soggiorno per motivi di giustizia o per attesa di emigrazione in altro Stato o per cure mediche; qualora l'esecuzione dell'espulsione non sia possibile a causa della mancanza, da parte del cittadino extracomunitario, del passaporto o di altro valido documento di viaggio, il giudice dispone l'adozione delle misure previste in proposito dall'articolo 54;

b) convalida il provvedimento di custodia provvisoria, ma ordina altresì l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario qualora, anche se si sono verificati gli elementi indicati alle lettere a) e c) del comma 6, non sia comunque possibile l'esecuzione dell'espulsione del cittadino extracomunitario entro i quindici giorni successivi alla pronuncia dell'ordinanza. In tal caso se vi è il concreto pericolo che il cittadino extracomunitario si renda irreperibile, il giudice può altresì applicare la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con l'obbligo della dimora ovvero, qualora il cittadino extracomunitario risulti indagato o imputato, misure cautelari coercitive non detentive previste dal codice di procedura penale, salvo che, nei casi previsti dalla presente legge, debba essere ripristinato lo stato di detenzione. Il giudice ordina altresì al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario rimesso in libertà un permesso di soggiorno per motivi giudiziari o per attesa di emigrazione in altro Stato o per cure mediche;

c) convalida il provvedimento di custodia provvisoria, ma ordina altresì l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario e la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione per trenta giorni al fine di consentire la presentazione ((...)) di una domanda di asilo ai sensi del titolo IV della presente legge qualora i motivi di pericolo per la vita o per la libertà appaiano non manifestamente infondati e non sia possibile avviare il cittadino extracomunitario verso un Paese diverso da quello indicato nel provvedimento di espulsione, ovvero al fine di tutelare la vita familiare del cittadino extracomunitario espulso. In tali casi il provvedimento di espulsione non viene eseguito e, qualora il cittadino straniero extracomunitario non abbia titolo per ottenere il rilascio di altro permesso di soggiorno, il Questore rilascia a detto cittadino un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Il provvedimento di espulsione si ritiene revocato ad ogni effetto, dopo il trentesimo giorno qualora il cittadino extracomunitario dimostri, secondo le modalità di cui al regolamento di attuazione della presente legge, di avere in corso l'esame della domanda di asilo o il procedimento di ricongiungimento familiare. Nei casi in cui non sia possibile procedere al ricongiungimento familiare ai sensi della presente legge, il giudice, se ritiene comunque prevalente l'interesse alla tutela della vita familiare del cittadino extracomunitario espulso, ordina al Questore di rilasciare a detto cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per i motivi e per la durata ritenuti appropriati e indicati nell'ordinanza;

c) convalida il provvedimento di custodia provvisoria, ma ordina altresì l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario e la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione per trenta giorni al fine di consentire la presentazione di ricorso giurisdizionale contro il provvedimento che dispone l'espulsione qualora motivi di illegittimità dello stesso appaiano non manifestamente infondati, ovvero al fine di consentire la presentazione di una domanda di asilo ai sensi del titolo IV della presente legge qualora i motivi di pericolo per la vita o per la libertà appaiano non manifestamente infondati e non sia possibile avviare il cittadino extracomunitario verso un Paese diverso da quello indicato nel provvedimento di espulsione, ovvero al fine di attuare il ricongiungimento familiare secondo le norme della presente legge. In tali casi il provvedimento di espulsione non viene eseguito e si ritiene revocato ad ogni effetto, dopo il sessantesimo giorno qualora il cittadino extracomunitario dimostri, secondo le modalità di cui al regolamento di attuazione della presente legge, di avere in corso il procedimento giurisdizionale contro il provvedimento di espulsione o l'esame della domanda di asilo o il procedimento di ricongiungimento familiare;

d) non convalida il provvedimento di custodia provvisoria e dispone l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario nei casi in cui vi sia stato un errore di persona o un errore di none ovvero il provvedimento di espulsione manchi o non sia divenuto esecutivo o ne sia stata sospesa l'esecuzione.

 

9. L'ordinanza deve essere scritta e motivata, deve indicare modi e termini per la sua impugnazione e deve avere allegata una traduzione in lingua comprensibile al cittadino extracomunitario o, ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo.

9. L'ordinanza deve essere scritta e motivata, deve indicare modi e termini per la sua impugnazione e deve avere allegata una traduzione in lingua comprensibile al cittadino extracomunitario o, ove ciò non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

10. L'ordinanza è immediatamente esecutiva.

 

11. Contro l'ordinanza del giudice il cittadino extracomunitario e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 311 del codice di procedura penale. La presentazione del ricorso non produce effetti sospensivi.

 

12. Copia dell'ordinanza e' immediatamente consegnata al cittadino extracomunitario e all'ufficiale o agente responsabile della custodia del cittadino extracomunitario e deve essere altresì trasmessa nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, al Questore e al Procuratore della Repubblica competente per materia e per territorio.

 

13. Alla custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso si applicano le norme previste dai commi 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 41 in materia di custodia dello straniero respinto, in quanto applicabili.

 

14. Tutti gli atti connessi al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

 
   
   

Art. 56

 

Rientro del cittadino extracomunitario espulso. Reingresso illegale.

 
   

1. Il cittadino extracomunitario espulso dal territorio dello Stato non può rientrarvi senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, salvo che sia trascorso il periodo di tempo eventualmente previsto dalla legge in relazione al singolo tipo di espulsione e salvo che il giudice abbia annullato il provvedimento di espulsione o ne abbia sospesa la esecuzione.

 

2. La domanda motivata di autorizzazione al reingresso, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, deve essere presentata dal cittadino extracomunitario espulso presso la Rappresentanza italiana nel Paese di appartenenza o di residenza.

 

3. Il Ministro dell'interno si pronuncia sulla domanda entro novanta giorni dalla presentazione, con atto scritto e motivato, contenente le modalità di impugnazione, notificato sia all'interessato, sia alla Rappresentanza italiana.

 

4. La concessione dell'autorizzazione ministeriale consente il rilascio del visto di ingresso conforme alle motivazioni del rientro indicate nella domanda accolta.

 

5. Dell'avvenuta concessione dell'autorizzazione al reingresso e data tempestiva comunicazione agli uffici di polizia di frontiera e alla Questura che dispose o esegui' l'espulsione, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. L'autorizzazione e' altresì annotata dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana sul documento di viaggio del cittadino extracomunitario.

 

6. Contro il diniego dell'autorizzazione al reingresso è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

 

7. Salvo che vi ostino concreti ed attuali motivi concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, l'autorizzazione deve essere concessa qualora sia richiesta al fine di consentire al cittadino extracomunitario di partecipare agli atti processuali per i quali la legge prevede la presenza dell'interessato ovvero di attuare il ricongiungimento familiare nei casi previsti dalla presente legge.

 

8. In ogni caso di rientro del cittadino extracomunitario espulso che comporti il ripristino dello stato di detenzione occorre acquisire il nullaosta dell'autorità giudiziaria ed individuare l'istituto penitenziario di detenzione. Si osservano le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

9. Qualora il rientro del cittadino extracomunitario sia stato autorizzato per consentirne la partecipazione ad atti processuali, una volta venute meno le esigenze processuali il cittadino extracomunitario espulso è riaccompagnato immediatamente alla frontiera dalla polizia giudiziaria secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, salvo che il giudice competente disponga con ordinanza il rilascio al cittadino extracomunitario di un permesso di soggiorno cui abbia titolo, in caso di assoluzione o di annullamento del provvedimento di espulsione.

9. Una volta venute meno le esigenze processuali il cittadino extracomunitario espulso è riaccompagnato immediatamente alla frontiera dalla polizia giudiziaria secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, salvo che il giudice competente disponga con ordinanza il rilascio al cittadino extracomunitario di un permesso di soggiorno cui abbia titolo, in caso di assoluzione o di annullamento del provvedimento di espulsione.

10. Fatte salve le disposizioni del comma 9 dell'articolo 53, il cittadino extracomunitario espulso che fa rientro nel territorio dello Stato senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ministeriale, salvo che sia già trascorso il periodo durante il quale e vietato il rientro e salvo che il giudice abbia annullato il provvedimento di espulsione o ne abbia sospesa l'esecuzione, e punito con la reclusione da uno a tre anni. Nei suoi confronti si procede all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

10. Il cittadino extracomunitario espulso che fa rientro nel territorio dello Stato senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ministeriale, salvo che sia già trascorso il periodo durante il quale e vietato il rientro e salvo che il giudice abbia annullato il provvedimento di espulsione o ne abbia sospesa l'esecuzione, e punito con la reclusione da uno a tre anni. Nei suoi confronti si procede all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

11. Con la sentenza di condanna il giudice dispone l'espulsione del cittadino extracomunitario che deve essere eseguita immediatamente, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario, con accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia giudiziaria.

 

12. Nell'ipotesi di cui al comma 11 qualora il cittadino extracomunitario debba essere scarcerato prima del passaggio in giudicato della sentenza il giudice, con ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 49, comma 7, dispone l'espulsione del cittadino extracomunitario da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario.

 
   
   

Art. 57

Art. 57

Accordi di ammissione.

Accordi di riammissione.

   

1. Il Governo della Repubblica conclude accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati confinanti e con gli Stati di provenienza dei cittadini extracomunitari immigrati in Italia, al fine di stabilire intese che consentano di attivare nel modo più celere ed efficace possibile:

 

a) la riammissione sul proprio territorio di coloro che siano entrati irregolarmente in Italia attraverso la frontiera comune;

 

b) l'esecuzione dell'espulsione delle persone prive di documento di viaggio;

 

c) la corresponsione di sussidi economici e materiali da erogare anche sotto forma di incentivo o nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo, in corrispondenza all'espulsione dal territorio italiano di cittadini extracomunitari, al fine di consentire il loro inserimento nel Paese che li accoglie in condizioni di sicurezza umana ed economica.

c) la corresponsione di sussidi economici e materiali da erogare anche sotto forma di incentivo o nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo, a singoli cittadini extracomunitari o a gruppi che siano stati espulsi dal territorio italiano per ingresso o soggiorno illegale, al fine di consentire il loro reinserimento in Patria in condizioni di sicurezza umana ed economica.

2. I predetti accordi possono prevedere la loro attuazione anche mediante l'aiuto di organizzazioni internazionali o di organizzazioni non governative che siano in grado di operare in modo efficace nel Paese di emigrazione al fine di prevenire i fattori che inducono all'emigrazione, comprese le informazioni false o esagerate sulla realtà italiana e sulle possibilità di inserimento degli immigrati.

 

3. Gli accordi possono prevedere l'erogazione di aiuti ai Governi degli Stati di emigrazione che si impegnino a reprimere le organizzazioni che agevolano l'immigrazione illegale verso l'Italia e l'Unione europea.

 

4. Gli accordi possono prevedere l'erogazione di aiuti economici, anche sotto forma di rinegoziazione del debito e di cooperazione allo sviluppo, soltanto se i Governi degli Stati di emigrazione forniscano adeguate garanzie di prevenire le migrazioni illegali sia con interventi economici indirizzati alle fasce e alle zone in cui esse sono più rilevanti, sia con misure socioeconomiche più generali volte a migliorare il tenore di vita della popolazione, sia con misure di vigilanza sull'attraversamento delle proprie frontiere da parte di emigrati privi di documenti di viaggio o di visti di ingresso, sia con misure di agevolazione del reinserimento in Patria dei propri cittadini emigrati, legalmente o illegalmente, in Italia ovvero dell'inserimento di cittadini extracomunitari espulsi dall'Italia e accolti nei Paesi in questione.

4. Gli accordi possono prevedere l'erogazione di aiuti economici, anche sotto forma di rinegoziazione del debito e di cooperazione allo sviluppo, soltanto se i Governi degli Stati di emigrazione forniscano adeguate garanzie di prevenire le pressioni emigratorie sia con interventi economici indirizzati alle fasce e alle zone in cui esse sono più forti, sia con misure socioeconomiche più generali volte a migliorare il tenore di vita della popolazione, sia con misure di vigilanza sull'attraversamento delle proprie frontiere da parte di emigrati privi di documenti di viaggio o di visti di ingresso, sia con misure di agevolazione del reinserimento in Patria dei propri cittadini emigrati, legalmente o illegalmente, in Italia.

5. Gli accordi possono prevedere la sospensione immediata dei predetti aiuti economici qualora vengano meno le garanzie indicate nel comma 4.

 

6. In ogni caso gli accordi di ammissione devono costituire un elemento della politica italiana di promozione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e di coesistenza pacifica.

6. In ogni caso gli accordi di riammissione devono costituire un elemento della politica italiana di promozione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e di coesistenza pacifica.

7. Non è consentita la conclusione di accordi che possano, anche indirettamente, limitare ai cittadini dello Stato straniero la facoltà di godere del diritto di asilo nel territorio italiano o di altri Stati, nonche' del diritto di lasciare il proprio Paese.

7. Non è consentita la conclusione di accordi che possano, anche indirettamente, limitare ai cittadini dello Stato straniero la facoltà di godere del diritto di asilo nel territorio italiano o di altri Stati.

8. Il Governo può condizionare gli aiuti e le agevolazioni previste nei predetti accordi ad un effettivo rispetto, da parte del Governo dello Stato straniero, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché ad una effettiva riduzione delle spese militari destinate all'acquisto di armamenti.

 
   
   

APPENDICE: Altri articoli citati nel testo

 
   
   
   

Art. 5

 

Trattamento penitenziario dello straniero.

 
   

1. Lo straniero detenuto od internato negli istituti penitenziari della Repubblica gode del medesimo trattamento previsto dalla legge per i cittadini, fatte salve le diverse disposizioni previste dalla presente legge.

 

2. Salve le esigenze connesse alla sicurezza e all'ordine degli istituti penitenziari e le esigenze relative alla detenzione degli indagati o imputati a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'assegnazione dei detenuti stranieri negli istituti penitenziari deve tenere conto dell'omogeneità derivante dalla nazionalità, a meno che una diversa assegnazione possa attenuare l'isolamento psicologico del detenuto straniero e facilitare il suo trattamento, tenuto conto della possibilità di comunicare più agevolmente con altre persone della medesima nazionalità, lingua, cultura o religione.

 

3. L'autorità penitenziaria facilita in ogni modo la possibilità di comunicazione del detenuto nella sua lingua. A tal fine, in ogni caso di motivata richiesta da parte dell'interessato e comunque nel colloquio di primo ingresso, è fatto obbligo di garantire la presenza di un interprete.

 

4. L'autorità penitenziaria favorisce ogni occasione di apprendimento della lingua italiana offerta ai detenuti stranieri. A tal fine il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia di intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, organizza specifici corsi di lingua e cultura italiana all'interno degli istituti penitenziari in cui risulti più elevata la presenza continuativa di detenuti stranieri.

 

5. Le pratiche di culto e i precetti religiosi professati dal detenuto straniero devono essere rispettati all'interno degli istituti penitenziari.

 

6. Nei casi in cui i precetti della religione professata dal detenuto straniero impongano all'individuo l'adozione di diete alimentari determinate, allo straniero deve essere consentito di osservarle, anche attraverso l'approvvigionamento dall'esterno dell'istituto penitenziario, secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge.

 

7. Negli istituti penitenziari in cui risulti più elevata la presenza continuativa di detenuti stranieri l'autorità penitenziaria ha l'obbligo di mettere a disposizione locali idonei per l'esercizio del culto delle diverse religioni, consentendo l'ingresso negli istituti penitenziari di ministri di culto, secondo le disposizioni di cui alle leggi di approvazione delle Intese con le confessioni religiose concluse ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. In mancanza di una legge di approvazione dell'Intesa, l'assistenza spirituale ai detenuti è ammessa secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge.

 

8. Negli istituti penitenziari in cui sono detenuti cittadini stranieri devono essere esposte, in luoghi accessibili, adeguate informazioni, costantemente aggiornate, circa i diritti di cui essi godono, scritte nella lingua comprensibile ai detenuti stranieri presenti nel singolo istituto. In mancanza, è consentita la distribuzione di appositi opuscoli informativi redatti nelle diverse lingue a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione.

 

9. Al fine di favorire i rapporti dei detenuti stranieri con i loro familiari, deve essere agevolata la loro assegnazione in istituti penitenziari prossimi a località italiane in cui risiedano i familiari. Per favorire i visitatori provenienti da Paesi stranieri i colloqui consentiti ai detenuti stranieri possono avere una durata superiore rispetto a quella consentita ai detenuti italiani; a tal fine in favore del detenuto straniero può essere cumulato il numero massimo mensile di colloqui previsti dalle norme dell'ordinamento penitenziario.

 

10. L'autorità penitenziaria deve consentire la corrispondenza in lingua straniera o con l'estero ed accordare i necessari permessi di visita ai familiari del detenuto straniero. Detta autorita' deve inoltre garantire, con cadenza almeno mensile, la presenza di un interprete per consentire al detenuto straniero di avere colloqui telefonici in lingua straniera.

10. L'autorità penitenziaria deve consentire la corrispondenza in lingua straniera o con l'estero ed accordare i necessari permessi di visita ai familiari del detenuto straniero.

11. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede i casi e i modi in cui è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dei familiari residenti all'estero dei detenuti stranieri presenti in istituti penitenziari italiani.

 

12. Al fine di favorire il reinserimento sociale del detenuto straniero gli operatori penitenziari promuovono contatti dello straniero con organismi sociali italiani o stranieri del Paese di origine dell'interessato.

 

13. L'autorita' penitenziaria deve adoperarsi, anche avvalendosi della collaborazione degli organismi di cui al comma precedente, affinche' le possibilità offerte al detenuto straniero di accedere alle misure alternative alla detenzione e ai permessi e di essere ammesso al lavoro all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari non siano inferiori a quelle offerte al detenuto italiano secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

13. Le possibilità offerte al detenuto straniero di accedere alle misure alternative alla detenzione e ai permessi e di essere ammesso al lavoro all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari non devono essere inferiori a quelle offerte al detenuto italiano, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

14. L'autorità penitenziaria favorisce i contatti del detenuto straniero con le autorità consolari del Paese di cui è cittadino, con le cautele e con le modalità previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

 

15. Salvo che si debba procedere alla esecuzione della espulsione o dell'estradizione, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario lo straniero ha diritto di ottenere il rilascio di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno avente le medesime caratteristiche e la medesima durata residua di quelli di cui era titolare al momento dell'ingresso nel primo istituto penitenziario. A tal fine il direttore dell'istituto entro il quindicesimo giorno precedente la remissione in libertà del detenuto straniero prende opportuni contatti con gli uffici della Questura secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 
   
   

Art. 6

 

Protezione diplomatica.

 
   

1. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nei modi previsti dalle norme di diritto internazionale.

 

2. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti all'amministrazione della giustizia, all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, ogni straniero ha diritto di prendere contatto con le autorità del proprio Paese e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale.

 

3. In ogni caso in cui sia stato adottato a carico dello straniero uno dei seguenti provvedimenti:

3. L'autorità giudiziaria e l'autorità di pubblica sicurezza competenti hanno l'obbligo di informare la Rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero, con atto scritto, entro ventiquattro ore dal loro verificarsi, in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare a carico dello straniero i seguenti provvedimenti:

a) espulsione dal territorio dello Stato;

a) espulsione dal territorio dello Stato;

b) convalida dell'arresto o trasformazione del fermo in arresto;

b) convalida dell'arresto o trasformazione del fermo in arresto;

c) decreto di rinvio a giudizio;

c) decreto di rinvio a giudizio;

d) condanna penale pronunciata in ogni grado di giudizio;

d) condanna penale pronunciata in ogni grado di giudizio;

e) custodia di minore in stato di abbandono;

e) custodia di minore in stato di abbandono;

f) affidamento di minore;

f) affidamento di minore;

g) ordine di carcerazione;

g) ordine di carcerazione;

h) remissione in libertà;

h) remissione in libertà.

l'autorità giudiziaria e l'autorità di pubblica sicurezza competenti hanno l'obbligo di informare la Rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero, con atto scritto, entro ventiquattro ore dall'adozione del provvedimento. Ogni pubblico ufficiale ha l'obbligo di informare entro ventiquattro ore la Rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese estero a cui appartiene lo straniero presente in Italia che sia privo di mezzi per qualsiasi motivo.

Ogni pubblico ufficiale ha l'obbligo di informare entro ventiquattro ore la Rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese estero a cui appartiene lo straniero presente in Italia che sia privo di mezzi per qualsiasi motivo.

5. In caso di decesso o di ricovero ospedaliero dello straniero e di impossibilita' di informarne i familiari, l'autorita' sanitaria che redige il certificato di morte o soprassiede al ricovero ha l'obbligo di informare entro ventiquattro ore la Rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese estero a cui appartiene lo straniero ((...)).

5. Il medico curante ha l'obbligo di informare entro ventiquattro ore la Rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese estero a cui appartiene lo straniero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero.

6. Salva l'applicazione delle Convenzioni internazionali, lo straniero deve essere preventivamente avvertito dell'obbligo di segnalazione previsto dal presente articolo e può richiedere che non si faccia luogo alla segnalazione firmando una dichiarazione liberatoria scritta e tradotta in più lingue secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

7. Nessuna segnalazione deve essere comunque compiuta con riguardo allo straniero che ha lo status di rifugiato o di apolide o che sia titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

 

8. L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 328 del codice penale.

 

9. L'autorità giudiziaria e l'autorità di pubblica sicurezza hanno l'obbligo di consegnare direttamente alla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese straniero territorialmente più vicina documenti e gli oggetti smarriti da cittadini stranieri, che non debbano essere trattenuti per esigenze di giustizia o nei casi previsti dalla legge. La notifica deve essere registrata e deve avvenire nel più breve tempo possibile secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 
   
   

Art. 7

 

Ammissione dello straniero nel territorio dello Stato, soggiorno e allontanamento.

 
   

1. Lo straniero può entrare, soggiornare e circolare nel territorio dello Stato nonché esserne allontanato soltanto nei casi e nei modi previsti dalle leggi dello Stato, in conformità con le norme internazionali.

 

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende regolarmente soggiornante lo straniero che si trovi in una delle seguenti condizioni:

 

a) straniero che sia titolare di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno in corso di validità o che non risultino scaduti da più di trenta giorni;

 

b) minore straniero che sia iscritto sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno in corso di validità, o che non risultino scaduti da piu' di trenta giorni, di cui sia titolare il genitore;

b) minore straniero che sia iscritto sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno in corso di validità di cui sia titolare il genitore;

c) straniero che abbia fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato, e che, avendo presentato la dichiarazione di soggiorno nei modi e nei termini previsti dalla legge, sia in attesa di ricevere risposta alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;

 

d) straniero che, avendo presentato domanda di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno ovvero domanda di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, non abbia ancora ricevuto risposta alla domanda.

 

3. Ai fini della presente legge si intende residente lo straniero regolarmente soggiornante che sia iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente in un Comune della Repubblica italiana.

 

4. Ai fini della seguente legge si intende clandestino lo straniero che, a seguito di ingresso irregolare nel territorio dello Stato, vi soggiorni irregolarmente. Si intende invece irregolare lo straniero che soggiorni irregolarmente nel territorio dello Stato avendovi fatto ingresso regolare.

4. Ai fini della presente legge si intende clandestino lo straniero presente di fatto nel territorio dello Stato, ma non regolarmente soggiornante.

   
   
   
   

Art. 41

 

Custodia del cittadino extracomunitario respinto alla frontiera. Procedimento giurisdizionale di convalida.

 
   

1. Il cittadino extracomunitario respinto alla frontiera deve essere posto sotto custodia e per il suo caso si dà luogo al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo qualora:

 

a) il provvedimento di respingimento alla frontiera non sia, per qualsiasi motivo, effettivamente eseguibile entro le ventiquattro ore successive alla sua consegna;

 

b) il respingimento alla frontiera riguardi un cittadino extracomunitario per il quale, avendo egli richiesto asilo nel territorio dello Stato, sia stata ritenuta sussistente una delle cause ostative alla presentazione della domanda di asilo previste dall'articolo 141 della presente legge;

c) il cittadino straniero richieda di essere rinviato verso un Paese diverso da quello di appartenenza o di provenienza, affermando che nei predetti Stati saranno in pericolo la sua vita o la sua incolumita' o la sua liberta' personale, a causa di eventi bellici o di epidemie, ovvero a causa di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero potra' rischiare di essere rinviato verso uno Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

b) il respingimento alla frontiera riguardi un cittadino extracomunitario per il quale, avendo richiesto asilo nel territorio dello Stato, sia stata ritenuta sussistente una delle cause ostative alla presentazione della domanda di asilo previste dall'articolo 141 della presente legge.

2. Nei casi indicati al comma 1 il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera presso il quale e' stato effettuato il respingimento provvede tempestivamente a compiere, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, i seguenti atti:

 

a) dispone in via provvisoria, con provvedimento scritto e motivato immediatamente consegnato all'interessato, la custodia del cittadino extracomunitario respinto a cura delle forze di polizia presso strutture alloggiative, alberghi, centri di accoglienza o altre adeguate dimore prossime al valico di frontiera incluse, ove necessario, strutture ospedaliere;

 

b) comunica la notizia del provvedimento di respingimento e di quello di custodia provvisoria al Pretore competente per territorio e al competente Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale ovvero, quando si tratti di minore di età, al Presidente del Tribunale per i minorenni e al Procuratore della Repubblica presso lo stesso;

 

c) nel caso di respingimento del richiedente asilo, comunica altresì la notizia al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo;

 

d) comunica identica notizia al difensore del cittadino extracomunitario, provvedendo eventualmente alla nomina d'ufficio del difensore.

 

3. La nomina d'ufficio del difensore e' effettuata nell'ambito degli elenchi e delle tabelle dei difensori d'ufficio del circondario, predisposti in virtù delle norme vigenti, ed, ove del caso, integrati secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge, da rappresentanti di organizzazioni di tutela dei diritti dell'uomo o degli stranieri.

 

4. Se il cittadino extracomunitario respinto non comprende la lingua italiana si provvede, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, alla nomina di un interprete.

 

5. Ricevuta notizia dei predetti provvedimenti il giudice si reca immediatamente presso il luogo in cui e' custodito il cittadino extracomunitario respinto, ove, alla presenza dell'interprete e del difensore, informa il cittadino extracomunitario delle sue facoltà e dello svolgimento del procedimento successivo, acquisisce copia dei provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria e assume, d'ufficio o su richiesta del cittadino extracomunitario o del dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera, tutte le notizie e i documenti utili ad accertare le circostanze e le motivazioni del respingimento alla frontiera, la condizione personale del cittadino extracomunitario, la situazione del rispetto dei diritti umani nel Paese di origine o di provenienza del cittadino extracomunitario respinto e la eseguibilità del rimpatrio. Il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo può, d'ufficio o su richiesta del giudice, inviare nota informativa sulla situazione del rispetto dei diritti umani nel Paese di origine o di provenienza del cittadino extracomunitario respinto.

 

6. Durante il procedimento la funzione di pubblico ministero può essere delegata, ai sensi dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, al dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera presso il quale è stato effettuato il respingimento.

 

7. Entro il termine perentorio di quarantotto ore successive alla comunicazione della avvenuta adozione dei provvedimenti effettuata dal dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera, il giudice, compiuti gli accertamenti indicati al comma 5, sentito personalmente il cittadino extracomunitario respinto e udite le conclusioni orali del pubblico ministero e del difensore, adotta con ordinanza uno dei seguenti provvedimenti:

 

a) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia e dispone la continuazione della custodia del cittadino extracomunitario respinto, qualora essi siano non manifestamente infondati e sia possibile eseguire il rimpatrio del cittadino extracomunitario respinto entro i quindici giorni successivi all'adozione dell'ordinanza;

 

b) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria, ma ordina all'ufficio di polizia di frontiera di consentire immediatamente l'ingresso del cittadino extracomunitario respinto all'interno del territorio dello Stato, e al Questore della Provincia in cui è posto il valico di frontiera, di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di giustizia o per attesa di emigrazione in altro Stato o per cure mediche, qualora, per qualsiasi ragione, il rimpatrio del cittadino extracomunitario respinto non sia comunque eseguibile entro i quindici giorni successivi alla data di adozione dell'ordinanza. In tal caso il giudice può altresì disporre la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza anche con l'obbligo di dimora a carico del cittadino extracomunitario respinto;

b) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria, ma ordina all'ufficio di polizia di frontiera di consentire immediatamente l'ingresso del cittadino extracomunitario respinto all'interno del territorio dello Stato, e al Questore della Provincia in cui è posto il valico di frontiera, di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi giudiziari o per attesa di emigrazione in altro Stato o per cure mediche, per qualsiasi ragione, il rimpatrio del cittadino extracomunitario respinto non sia comunque eseguibile entro i quindici giorni successivi alla data di adozione dell'ordinanza. In tal caso il giudice può altresì disporre la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza anche con l'obbligo di dimora a carico del cittadino extracomunitario respinto;

c) annulla i provvedimenti di respingimento alla frontiera e di custodia provvisoria qualora essi appaiano basati su circostanze manifestamente infondate e ordina altresì all'ufficio di polizia di frontiera di consentire immediatamente il regolare ingresso del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato;

 

d) annulla i provvedimenti di respingimento alla frontiera e di custodia provvisoria, qualora risulti non sussistere alcuna delle cause ostative alla presentazione della domanda di asilo previste dall'articolo 141, e pertanto ordina all'ufficio di polizia di frontiera di ricevere immediatamente la domanda di asilo secondo le modalità previste dalla presente legge e di consentire successivamente al cittadino extracomunitario il regolare ingresso nel territorio dello Stato;

 

e) annulla il provvedimento di custodia provvisoria e dispone l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario nei casi in cui vi sia stato un errore di persona o un errore di nome ovvero manchi il provvedimento di respingimento alla frontiera;

f) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria, ma ordina all'ufficio di polizia di frontiera di consentire immediatamente l'ingresso del cittadino extracomunitario respinto all'interno del territorio dello Stato, al fine di consentire la presentazione di una domanda di asilo ai sensi del Titolo IV della presente legge, qualora i motivi di pericolo per la vita, l'incolumita' o la liberta' del cittadino extracomunitario appaiano non manifestamente infondati e non sia possibile avviare il cittadino extracomunitario verso altro Stato nel quale possa godere di effettiva protezione.

e) annulla il provvedimento di custodia provvisoria e dispone l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario nei casi in cui vi sia stato un errore di persona o un errore di nome ovvero manchi il provvedimento di respingimento alla frontiera.

8. L'ordinanza deve essere scritta e motivata, deve indicare modi e termini per la sua impugnazione e deve avere allegata una traduzione in lingua conosciuta dal cittadino extracomunitario, o ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo.

8. L'ordinanza deve essere scritta e motivata, deve indicare modi e termini per la sua impugnazione e deve avere allegata una traduzione in lingua conosciuta dal cittadino extracomunitario, o ove ciò non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

9. L'ordinanza e immediatamente esecutiva.

 

10. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata al cittadino extracomunitario e all'ufficio di polizia di frontiera interessato, e deve essere altresì trasmessa nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente logge, al Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale ovvero, se si tratti di minori, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

 

11. Contro l'ordinanza del giudice il cittadino extracomunitario e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione nei termini e nei modi previsti dall'articolo 311 del codice di procedura penale. La presentazione del ricorso non ha effetti sospensivi.

 

12. Il cittadino extracomunitario respinto di cui e' disposta la custodia a cura delle forze di polizia ha l'obbligo di dimorare nel luogo indicatogli nel provvedimento del dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera o, successivamente, del giudice, e ha comunque diritto di comunicare con i propri familiari, con il proprio difensore e con rappresentanti di enti od associazioni di difesa dei diritti dell'uomo o dello straniero, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

13. Nei predetti luoghi il cittadino extracomunitario respinto ha comunque diritto di ricevere vitto, alloggio e cure mediche urgenti, anche sulla base di convenzioni con enti pubblici e privati, secondo le norme previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

14. Salvo che il giudice adotti uno dei provvedimenti di cui alle lettere c), d), e), f), il cittadino extracomunitario respinto che, fuori dei casi previsti dalla legge, abbandona la dimora impostagli per fare ingresso nel territorio dello Stato, e punito con una pena da uno a tre anni di reclusione. E' sempre consentito l'arresto e il giudizio direttissimo. Al momento della scarcerazione successiva alla condanna il cittadino extracomunitario deve essere espulso con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 51, con accompagnamento immediato alla frontiera.

14. Il cittadino extracomunitario respinto che, fuori dei casi previsti dalla legge, abbandona la dimora impostagli per fare ingresso nel territorio dello Stato, e punito con una pena da uno a tre anni di reclusione. E' sempre consentito l'arresto e il giudizio direttissimo. Al momento della scarcerazione successiva alla condanna il cittadino extracomunitario deve essere espulso con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 51, con accompagnamento immediato alla frontiera.

15. Le disposizioni del presente articolo non precludono al cittadino extracomunitario respinto la possibilità di uno spontaneo rientro nel Paese di origine o di provenienza.

 

16. Tutti gli atti connessi al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo sono esenti da ogni imposta e tributo.

 
   
   
   
   

Art. 46

 

Condizione giuridica dei minori extracomunitari.

 
   

1. I figli minori dei cittadini extracomunitari con questi regolarmente soggiornanti e conviventi nel territorio dello Stato sono iscritti sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno dei genitori soggiornanti in Italia fino al compimento del quattordicesimo anno di età.

1. I figli minori dei cittadini extracomunitari con questi regolarmente soggiornanti e conviventi nel territorio dello Stato sono iscritti sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età.

2. L'iscrizione del nome del minore extracomunitario sul permesso o sulla carta di soggiorno del genitore equivale, per tutti i fini previsti dalla legge, rispettivamente al possesso di un valido permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno.

 

3. La condizione giuridica del minore cittadino extracomunitario iscritto sul permesso o sulla carta di soggiorno del genitore segue la condizione giuridica del genitore, con il quale convive, ai fini dei provvedimenti concernenti il soggiorno e l'espulsione dei cittadini extracomunitari.

 

4. La domanda di iscrizione deve essere presentata dal genitore al Questore della Provincia in cui dimora entro otto giorni dalla data di regolare ingresso nel territorio dello Stato, ovvero entro trenta giorni dalla nascita.

4. La domanda di iscrizione deve essere presentata dal genitore al Questore della Provincia in cui dimora entro otto giorni dalla nascita o dalla data di regolare ingresso nel territorio dello Stato.

5. La domanda deve essere corredata dal certificato di stato di famiglia e dal certificato di nascita ovvero da altra documentazione che dimostri la paternità o la maternità. Al momento della presentazione della domanda d'iscrizione l'interessato deve esibire il proprio passaporto o documento equipollente e, ove ne sia in possesso, quello del figlio, nonché il permesso o la carta di soggiorno validi di cui sia in possesso.

5. La domanda deve essere corredata dal certificato di stato di famiglia e dal certificato di nascita ovvero da ogni altra documentazione indicata dal regolamento di attuazione della presente legge al fine di dimostrare la paternità o la maternità. Al momento della presentazione della domanda d'iscrizione l'interessato deve esibire il proprio passaporto e, ove ne sia in possesso, quello del figlio, nonché il permesso o la carta di soggiorno validi di cui sia in possesso.

6. Dell'avvenuta iscrizione sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno il Questore dà immediata comunicazione al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno e al competente Tribunale per i minorenni, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

7. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore cittadino extracomunitario e rilasciato un autonomo permesso di soggiorno o un'autonoma carta di soggiorno. La domanda può essere presentata al Questore della provincia in cui il minore dimora dal genitore o dal minore stesso, allegando la documentazione precisata nel regolamento di attuazione della presente legge.

 

8. Al minore cittadino extracomunitario in stato di abbandono o comunque non convivente in Italia con genitore cittadino extracomunitario è rilasciato un autonomo permesso di soggiorno, su domanda di chi ne esercita legalmente la tutela o l'affidamento. In ogni caso si osservano i provvedimenti eventualmente adottati dal competente Tribunale per i minorenni nell'interesse del minore e dell'unità familiare.

 

9. L'iscrizione del minore sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno e' effettuata dagli uffici della Questura immediatamente dopo la presentazione della domanda e comunque entro otto giorni.

 

10. Ai fini dell'iscrizione di minori cittadini extracomunitari sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno dei genitori, ovvero del rilascio o del rinnovo, a detti minori, del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, il diniego dell'iscrizione o del rilascio puo' essere adottato, su richiesta del Questore, qualora non sussistano i requisiti previsti dalla presente legge o sussista obiettiva incertezza sulla paternita' o sulla maternita' del richiedente, solo dal competente Tribunale per i minorenni e deve essere comunicato al richiedente con provvedimento scritto e motivato, indicante anche i termini e le modalita' di impugnazione. Il Tribunale per i minorenni rigetta la richiesta di diniego qualora non siano soddisfatti i requisiti di legge per l'adozione del provvedimento ovvero qualora siano ritenuti prevalenti gli interessi alla tutela del minore, anche in relazione all'eventuale impossibilita' di affidare il minore a persona adulta e responsabile nel Paese di origine o di provenienza. In questo caso il Tribunale per i minorenni ordina al Questore di procedere all'iscrizione del minore sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno dei genitori, ovvero al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno al minore.

10. Il diniego d'iscrizione del minore ovvero il diniego di rilascio del permesso di soggiorno o di carta di soggiorno al minore cittadino extracomunitario deve essere adottato qualora non sussistano i presupposti previsti dalla presente legge o sussista obiettiva incertezza sulla paternità o sulla maternità del richiedente. Il diniego è comunicato al richiedente con provvedimento scritto e motivato adottato dal Questore, indicante anche i termini e le modalità di impugnazione, ed è altresì immediatamente comunicato al competente Tribunale per i minorenni.

11. Contro il diniego di iscrizione del minore e contro il diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno o di carta di soggiorno al minore cittadino extracomunitario e' ammesso ricorso per Cassazione. Il ricorso ha effetto sopensivo immediato.

11. Contro il diniego di iscrizione del minore e contro il diniego di rilascio del permesso di soggiorno o di carta di soggiorno al minore cittadino extracomunitario e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dal genitore dell'interessato e, in mancanza, di colui che esercita la tutela o l'affidamento sul minore.

12. In tutti i casi in cui in base alla presente legge debba essere disposta l'espulsione del minore cittadino extracomunitario il provvedimento può essere adottato, su richiesta del Questore, soltanto dal Tribunale per i minorenni con ordinanza in camera di consiglio, sentito il minore.

 

13. Il Tribunale per i minorenni ordina l'espulsione dal territorio dello Stato del cittadino extracomunitario minore di età soltanto se sono verificati i presupposti e le condizioni previste dalla legge per l'adozione del provvedimento di espulsione richiesto e se il minore possa essere effettivamente accompagnato e riaffidato a persona adulta responsabile nel Paese verso il quale e' rinviato. In caso contrario il Tribunale per i minorenni ordina al Questore di rilasciare al minore un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno per i motivi ritenuti appropriati. Contro il provvedimento di espulsione e' ammesso ricorso per Cassazione. Il ricorso ha effetto sopensivo immediato e al minore e' rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Fino alla decisione del Tribunale per i minorenni e, in caso di ricorso, fino alla sentenza della Cassazione, resta sospeso anche l'eventuale provvedimento di espulsione a carico dei genitori del minore o di chi esercita la tutela o l'affidamento sul minore. In questo caso, il Questore rilascia ai genitori o a chi esercita la tutela o l'affidamento sul minore un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

13. Il Tribunale per i minorenni ordina l'espulsione dal territorio dello Stato del cittadino extracomunitario minore di età soltanto se sono verificati i presupposti e le condizioni previste dalla legge per l'adozione del provvedimento di espulsione richiesto e se il minore possa essere effettivamente accompagnato e riaffidato a persona adulta responsabile nel Paese verso il quale e' rinviato.

14. Il Tribunale per i minorenni rigetta la richiesta di espulsione e ordina al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno al minore, oltre che nei casi in cui non sia possibile soddisfare la condizione prevista nel comma 13 e nei casi in cui vi ostino altri motivi previsti dalla legge, in tutti i casi i cui gli interessi alla tutela della unità familiare o al completamento dell'istruzione o delle cure mediche del minore che si trova in Italia siano ritenuti prevalenti.

 

15. Il regolamento di attuazione della presente legge è autorizzato a rideterminare le competenze e le procedure in materia di provvedimenti e di assistenza nei confronti dei minori extracomunitari in stato di abbandono attribuite ai diversi organi amministrativi e giurisdizionali, osservando i principi generali dell'ordinamento e le norme delle convenzioni internazionali vigenti.

 

16. Sono considerati minori coloro che non hanno raggiunto la maggiore età ai sensi della legge italiana.

 
   
   
   
   

Art. 101

 

Permesso di soggiorno straordinario.

 
   

1. In deroga alle diverse disposizioni della presente legge, il Questore ha la facoltà di rilasciare un permesso di soggiorno straordinario, di durata non superiore a tre mesi, al cittadino extracomunitario che, per qualsiasi motivo, non abbia titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo di un altro tipo di permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

1. In deroga alle diverse disposizioni della presente legge, il Ministro dell'interno o, su sua delega espressa, il Questore, hanno la facoltà di rilasciare un permesso di soggiorno straordinario, di durata non superiore a tre mesi, al cittadino extracomunitario che, per qualsiasi motivo, non abbia titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo di un altro tipo di permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

2. Il permesso di soggiorno straordinario è rilasciato soltanto in occasione di circostanze eccezionali e imprevedibili e per motivi umanitari o per esigenze di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza dello Stato.

 
   
   
   
   

Art. 140

 

Presentazione della domanda di asilo.

 
   

1. La domanda di asilo può essere presentata:

 

a) all'ufficio di Polizia di frontiera al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato;

 

b) alla Prefettura della Provincia in cui il richiedente si trova;

 

c) al comandante di una nave o di un aeromobile italiano in navigazione;

d) a qualunque Rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

c) al comandante di una nave o di un aeromobile italiano in navigazione.

2. La domanda di asilo può essere presentata mediante atto scritto, anche se redatto in lingua non italiana, ovvero mediante dichiarazione orale che deve essere verbalizzata dall'autorità che la riceve.

 

3. In ogni caso la domanda deve indicare tutti i motivi per i quali lo straniero è stato indotto all'espatrio o per i quali non può o non vuole ((...)) avvalersi della protezione del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole ritornarvi o, se apolide, non può o non vuole ritornare nel Paese nel quale aveva la residenza abituale.

3. In ogni caso la domanda deve indicare tutti i motivi per i quali lo straniero è stato indotto all'espatrio o per i quali non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole ritornarvi o, se apolide, non può o non vuole ritornare nel Paese nel quale aveva la residenza abituale.

4. In ogni caso l'autorità che riceve la domanda di asilo deve redigere un verbale, secondo il modello allegato al regolamento di attuazione della presente legge, contenente i dati personali dello straniero, la sua situazione personale e familiare, le circostanze del viaggio verso l'Italia, nonché ogni altro elemento utile ad una completa ed obiettiva valutazione dei motivi posti a base della domanda.

 

5. Lo straniero ha il diritto di ricevere ogni assistenza per una corretta presentazione della domanda, ha il diritto di essere posto in condizione di scrivere liberamente nella propria lingua, di ottenere informazioni sullo svolgimento della procedura e di ricevere l'assistenza di un interprete imparziale. Lo straniero ha la facoltà di avvalersi della assistenza di un avvocato o procuratore legale di propria fiducia ovvero di un rappresentante di organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo e degli stranieri o di altra persona esperta o di propria fiducia. Nei casi relativi alle lettere c) e d) del comma 1 l'assistenza e' fornita allo straniero all'ingresso nel territorio dello Stato.

5. Lo straniero ha il diritto di ricevere ogni assistenza per una corretta presentazione della domanda, ha il diritto di essere posto in condizione di scrivere liberamente nella propria lingua, di ottenere informazioni sullo svolgimento della procedura e di ricevere l'assistenza di un interprete imparziale. Lo straniero ha la facoltà di avvalersi della assistenza di un avvocato o procuratore legale di propria fiducia ovvero di un rappresentante di organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo e degli stranieri o di altra persona esperta o di propria fiducia.

6. Lo straniero ha diritto di produrre e di allegare alla domanda di asilo ogni documentazione utile a comprovare i motivi della domanda, i dati personali e familiari, la situazione del Paese e le circostanze del viaggio.

 

7. Lo straniero ha inoltre diritto di ricevere copia della domanda di asilo, del verbale previsto dal comma 4 e della documentazione da lui allegata, nonché una idonea ricevuta nelle forme previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

8. L'autorità indicata nel comma 1 di fronte alla quale è presentata la domanda di asilo, ha l'obbligo di riceverla salvo i casi in cui risulti manifesta una delle cause ostative previste dall'articolo 141. Nei casi indicati alle lettere c) e d) del comma 1 l'autorita' ha comunque l'obbligo di ricevere la domanda. La valutazione relativa alla sussistenza di eventuali cause ostative e' effettuata, in questi casi, dal dirigente dell'Ufficio di polizia di frontiera al quale la domanda e' trasmessa ai sensi del comma 10.

8. L'autorità indicata nel comma 1 di fronte alla quale è presentata la domanda di asilo, ha l'obbligo di riceverla salvo i casi in cui risulti manifesta una delle cause ostative previste dall'articolo 141.

9. Salva l'applicazione della custodia dello straniero respinto alla frontiera e il relativo procedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 41, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda di asilo, rilasciatane copia e ricevuta previste dai commi 7 e 8, invita lo straniero ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato e a recarsi entro otto giorni alla Prefettura competente per territorio, e invia copia della domanda; con l'allegata documentazione, alla Questura e alla Prefettura della Provincia.

 

10. Il comandante dell'aereo o della nave italiana che riceve la domanda di asilo, la invia tempestivamente all'ufficio di polizia di frontiera nel primo scalo nel territorio dello Stato, il cui dirigente procede ai sensi del comma 9. La Rappresentanza diplomatica o consolare italiana che riceve la domanda di asilo provvede ad imbarcare lo straniero a bordo del vettore aereo o marittimo che piu' rapidamente, e comunque in condizioni di sicurezza, puo' condurlo in Italia. La Rappresentanza provvede inoltre a trasmettere la domanda di asilo al comandante del vettore, se italiano, e agli uffici di Polizia di frontiera.

10. Il comandante dell'aereo o della nave italiana che riceve la domanda di asilo, la invia tempestivamente all'ufficio di polizia di frontiera nel primo scalo nel territorio dello Stato, il cui dirigente procede ai sensi del comma 9.

11. L'ufficio della Prefettura che riceve la domanda, anche se si tratta di domanda presentata presso altra autorità, provvede, entro dieci giorni dal ricevimento, ad un primo colloquio con lo straniero, durante il quale, osservando le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 e del regolamento di attuazione della presente legge, raccoglie la domanda di asilo, rilascia le copie e la ricevuta previste dai commi 7 e 8, compila il verbale indicato nel comma 4, fissa non prima del ventesimo e non oltre il sessantesimo giorno successivo la data dell'audizione dell'interessato presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo e rilascia attestazione del colloquio effettuato dallo straniero e della data dell'audizione fissata presso la Commissione nazionale.

 

12. L'ufficio della Prefettura, anche per il tramite della Questura competente, raccoglie i dati sull'identità dello straniero e procede ad ogni altro accertamento di polizia; entro sette giorni dal colloquio, trasmette, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo la domanda di asilo, il verbale e la documentazione prodotta, allegata o comunque acquisita d'ufficio.

 

13. Il Questore, previa esibizione della attestazione del colloquio effettuato presso l'ufficio della Prefettura, previo ritiro del passaporto o comunque di ogni documento di viaggio di cui sia in possesso lo straniero, gli rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata di ogni documento trattenuto.

13. Il Questore, previa esibizione della attestazione del colloquio effettuato presso l'ufficio della Prefettura, previo ritiro del passaporto o di altro documento di viaggio di cui era in possesso lo straniero, gli rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del passaporto trattenuto.

14. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri che costituiscono un unico nucleo familiare si provvede a raccogliere un'unica domanda e a compilare un unico verbale, salvo che per ciascun figlio maggiore di età. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del gruppo familiare, facendo menzione delle circostanze della presentazione della domanda.

 

15. Nei casi in cui la domanda di asilo sia presentata da minori non accompagnati, l'autorità che raccoglie la domanda in Italia, ne da' tempestiva comunicazione, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, al Tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

 

16. La domanda di asilo può essere altresì presentata all'ufficio della Prefettura della Provincia in cui l'interessato si trova:

 

a) dallo straniero che sia entrato di fatto nel territorio dello Stato ((...));

a) dallo straniero che sia entrato di fatto nel territorio dello Stato e che dimostri di aver fatto ingresso in Italia da non più di otto giorni;

b) dallo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo;

 

c) dallo straniero detenuto o internato in istituti penitenziari italiani;

 

d) dallo straniero che abbia ottenuto dal giudice l'annullamento dei provvedimenti di custodia e di respingimento alla frontiera disposto nei casi previsti dall'articolo 41, comma 7, lettera d), ovvero l'ammissione nel territorio dello Stato disposta nei casi previsti dall'articolo 41, comma 7, lettera f), ovvero la sospensione della custodia e dell'esecuzione dell'espulsione immediata disposta nei casi previsti dall'articolo 55, comma 8, lettera c).

d) dallo straniero che abbia ottenuto dal giudice la sospensione della custodia e dell'esecuzione dell'espulsione immediata disposta nei casi previsti dall'articolo 41, comma 7, lettera d) e dall'articolo 55, comma 8, lettera c).

17. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le particolari modalità necessarie per consentire la presentazione e la raccolta delle domande di asilo nei casi indicati nel comma 16.