(Sergio Briguglio 21/11/1995)

ALCUNE OSSERVAZIONI RELATIVE AL

DECRETO SULL'IMMIGRAZIONE

 

Elementi positivi:

1) Riguardo all'assistenza sanitaria: e' previsto che le prestazioni sanitarie possano essere erogate anche a irregolari e clandestini, senza che questo comporti segnalazione alle questure; la copertura economica e' da definire con decreto del Ministro della Sanita', ma e' ipotizzabile che venga posta a carico dello Stato nei casi di stranieri indigenti.

2) Riguardo alla regolamentazione del lavoro stagionale: e' prevista l'istituzione di liste di prenotazione da tutti i Paesi (non solo quelli con i quali siano stati stipulati accordi bilaterali) e, fatto importantissimo, la possibilita' di convertire il permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato (di lunga durata) non appena il lavoratore stagionale trovi un'offerta di lavoro a tempo indeterminato. Questo di fatto equivale alla possibilita' di cercare direttamente lavoro in Italia. Il rischio e' che l'applicazione della legge risulti lacunosa come e' avvenuto per la programmazione dei flussi voluta dalla legge Martelli: anche nel caso del lavoro stagionale, infatti, la possibilita' di ingresso sara' subordinata alla programmazione annuale da parte del Governo (se il Governo decidera' che il flusso e' zero, le liste di prenotazione non serviranno a nulla).

3) Riguardo alla regolarizzazione di lavoratori: e' possibile la regolarizzazione per coloro che abbiano un rapporto di lavoro sostanzialmente stabile. Possono infatti regolarizzarsi coloro che un datore di lavoro sia disposto ad assumere, coloro che dimostrino di svolgere un'attivita' di lavoro dipendente, coloro che svolgevano attivita' di lavoro dipendente ma sono stati licenziati al momento di entrata in vigore della legge. Queste ultime due categorie possono chiedere di regolarizzarsi attraverso l'autocertificazione e non sono quindi soggette all'arbitrio del datore di lavoro disonesto.

4) Riguardo alla regolarizzazione di familiari: e' possibile la regolarizzazione dei familiari di chi sia in Italia regolarmente e stabilmente inserito (ricongiungimenti familiari di fatto).

 

Elementi negativi:

1) Riguardo alla regolarizzazione di lavoratori: non e' consentita la regolarizzazione di quanti svolgano attivita' di lavoro autonomo, ne' di quanti possano vantare solo rapporti di lavoro pregressi non piu' in atto alla data di entrata in vigore del decreto, ne' di quanti si trovino in condizioni precarie. Per queste ultime due categorie si sarebbe dovuto ipotizzare il rilascio di un permesso temporaneo di sei mesi, utilizzabile per cercare lavoro: si sarebbe cosi' avviato il circuito stagionale a partire dai presenti.

2) Riguardo alla regolarizzazione di familiari: non e' possibile la regolarizzazione dei familiari dell'immigrato che si regolarizzi per lavoro. Per la regolarizzazione del familiare e' infatti richiesto che lo straniero che fa da perno per il ricongiungimento soggiorni regolarmente in Italia da almeno un anno. E' evidente come questa condizione non possa essere soddisfatta da chi proceda ora alla regolarizzazione per lavoro; d'altra parte, quando, fra un anno, la condizione sara' soddisfatta, saranno gia' largamente scaduti i termini per la regolarizzazione dei familiari. La conseguenza e' allora che avremo nuclei familiari solo parzialmente regolari.

3) Riguardo alla non punibilita' per le violazioni pregresse delle norme sul soggiorno di chi procede alla regolarizzazione: E' previsto che la non punibilita' si applichi solo a chi ottiene la regolarizzazione, non gia' a chi la richiede. Il rischio e' allora che quanti richiedono la regolarizzazione della propria posizione e non la ottengono, non essendo giudicati sufficienti i requisiti, incorrano automaticamente in un provvedimento di espulsione (con l'aggravio di non poter rientrare in Italia per sette anni). La conseguenza e' che tutti coloro che non sono certi di riuscire a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti (ad esempio, coloro che non sono in grado di produrre prove inoppugnabili relative alla loro situazione lavorativa) preferiranno rimanere nella condizione di irregolarita' per non cadere dalla padella alla brace.

4) Riguardo all'espulsione dello straniero condannato o sottoposto a custodia: e' prevista l'espulsione dello straniero sottoposto a custodia cautelare o condannato, senza che sia indicato un limite minimo per l'entita' del reato al sotto del quale non si debba procedere a espulsione. Sono esclusi solo i reati colposi, ma per il resto si potrebbe essere espulsi anche per il furto di una mela o per omissione di soccorso...

5) Riguardo all'espulsione per ingresso o soggiorno irregolare: non e' prevista alcuna distinzione tra clandestino e irregolare (cosa che invece sarebbe stato opportuno introdurre); e' previsto che l'espulso non possa rientrare per sette anni. Sono inoltre abbreviati i tempi per la presentazione del ricorso.