ALCUNE OSSERVAZIONI RELATIVE AL

DECRETO SULL'IMMIGRAZIONE

 

1) Riguardo alla regolarizzazione di lavoratori: non e' consentita la regolarizzazione di quanti svolgano attivita' di lavoro autonomo, ne' di quanti possano vantare solo rapporti di lavoro pregressi non piu' in atto alla data di entrata in vigore del decreto, ne' di quanti si trovino in condizioni precarie. Per queste ultime due categorie si sarebbe dovuto ipotizzare il rilascio di un permesso temporaneo di sei mesi, utilizzabile per cercare lavoro: si sarebbe cosi' avviato il circuito stagionale a partire dai presenti.

2) Riguardo alla regolarizzazione di familiari: non e' possibile la regolarizzazione dei familiari dell'immigrato che si regolarizzi per lavoro. Per la regolarizzazione del familiare e' infatti richiesto che lo straniero che fa da perno per il ricongiungimento abbia fatto ingresso regolare in Italia da almeno un anno. E' evidente come questa condizione difficilmente possa risultare soddisfatta da chi proceda ora alla regolarizzazione per lavoro. La conseguenza e' allora che avremo nuclei familiari solo parzialmente regolari.

3) Riguardo alla non punibilita' per le violazioni pregresse delle norme sul soggiorno di chi procede alla regolarizzazione: E' previsto che la non punibilita' si applichi solo a chi ottiene la regolarizzazione, non gia' a chi la richiede. Il rischio e' allora che quanti richiedono la regolarizzazione della propria posizione e non la ottengono, non essendo giudicati sufficienti i requisiti, incorrano automaticamente in un provvedimento di espulsione (con l'aggravio di non poter rientrare in Italia per sette anni). La conseguenza e' che tutti coloro che non sono certi di riuscire a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti (ad esempio, coloro che non sono in grado di produrre prove inoppugnabili relative alla loro situazione lavorativa) preferiranno rimanere nella condizione di irregolarita' per non veder peggiorare il proprio status.

4) Riguardo all'espulsione su richiesta di parte: e' prevista l'espulsione dello straniero condannato con sentenza definitiva, su richiesta del Pubblico Ministero, senza che sia indicato un limite minimo per l'entita' della condanna al di sotto della quale non si debba procedere a espulsione, e senza che sia considerata rilevante l'eventuale sospensione della pena. Sono esclusi solo i reati colposi, ma per il resto si potrebbe essere espulsi anche per condanne a quindici giorni di reclusione.

5) Riguardo al ricongiungimento familiare: e' esclusa la possibilita' di ricongiungimento con i genitori a carico nonche' la possibilita' di procedere a ricongiungimento per lo straniero che risieda in Italia con un congiunto. Quest'ultima disposizione (della quale non si comprende assolutamente l'utilita') impedisce un ricongiungimento progressivo con i diversi membri della famiglia: una volta chiamato il coniuge, ad esempio, bisognerebbe cacciarlo di casa per procedere alla chiamata dei figli.