(Sergio Briguglio 6/11/1995)

MISURE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE

Principali elementi contenuti nel Testo Unificato modificato

dagli emendamenti presentati da diversi gruppi

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

           
     

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nel lavoro che non sia motivata dall'essere l'appartenenza ad un particolare gruppo "razziale" requisito essenziale per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa (spettacolo, arte, gastronomia, etc.). (11.senza numero)

     

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nella scuola. (11.senza numero)

     

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nella gestione di pubblici esercizi. (11.senza numero)

     

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nel campo degli affitti e delle vendite di immobili e dell'assegnazione di case popolari. (11.senza numero)

     

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nel rapporto tra pubblica amministrazione e utenti. (11.senza numero)

     

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nelle inserzioni pubblicitarie. (11.senza numero)

     

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nella comunicazione di messaggi informativi. (11.senza numero)

     

- Costituiscono azioni positive tutte quelle mirate al superamento delle situazioni di svantaggio di un gruppo "razziale". (11.senza numero)

     

- L'azione giudiziaria per violazioni dell enorme contro la discriminazione puo' essere proposta da chi si ritiene vittima della discriminazione o da associazione di cui la presunta vittima fa parte. (11.senza numero)

     

Possibilita' di richiedere ispezioni per verificare l'esistenza di forme di discriminazione nel lavor, nella scuola, etc. (11.senza numero)

     

-- Nella programmazione dei flussi non possono essere previste disposizioni che costituiscano forma di discriminazione. (11.senza numero)

     

- E' illegittima la richiesta del requisito di cittadinanza per l'esercizio delle libere professioni; ammessi all'esercizo delle libere professioni tutti i cittadini di Paesi per i quali sia soddisfatta la condizione di reciprocita'. (11.senza numero)