(Sergio Briguglio 6/11/1995)

ESPULSIONI

Principali elementi contenuti nel Testo Unificato modificato

dagli emendamenti presentati da diversi gruppi

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

           

- Espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera per lo straniero espulso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 39/90, in seguito a condanna definitiva. (7.3, 7.4, 9.10)

- Espulsione dello straniero che abbia riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un delitto previsto dalla legge penale. (7.1)

- Espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera per lo straniero espulso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 39/90, in seguito a condanna definitiva. (7.9, 7.10, 9.18, 9.34)

 

- Espulsione dello straniero sospettato di essere dedito ad attivita' delittuosa, o alla commissione di reati che mettano in pericolo l'integrita' di minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica. (7.1)

- Segnalazione, ai fini dell'espulsione, da parte del Questore, proposta di espulsione da parte del PM entro 24 ore, decisione del Pretore entro 48 ore, sentito lo straniero assistito da un interprete e il suo difensore. (7.1)

- Ricorso in Cassazione, entro cinque giorni, privo di effetto sospensivo. (7.1)

     
 

- Espulsione dello straniero condannato in primo grado per determinati reati. (7.1)

- Possibilita', per il GIP, di disporre il soggiorno dello straniero condannato da espellere presso una struttura di sicurezza per un massimo di trenta giorni. (7.1)

- Ricorso in Cassazione, con effetto sopensivo immediato, contro l'espulsione conseguente a condanna in primo grado. (7.1)

- Straniero rappresentato dal difensore di fiducia o dal difensore d'ufficio nei successivi gradi del processo. (7.1)

     
 

- Rifiuto, revoca e rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno adottati dal Prefetto sulla base delle valutazioni espresse dal sindaco. (7.1)

- Non si procede a rifiuto, revoca o rifiuto di rinnovo del permesso qualora l'interessato possa ricevere un permesso di soggiorno, sia pure a titolo diverso da quello richiesto. (7.1)

- Lo straniero privo di permesso di soggiorno o al quale sia stato ritirato o rifiutato il permesso e' espulso dal Prefetto. (7.1)

- Il TAR puo' decidere di fissare l'udienza per la trattazione del merito del ricorso entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, e di pubblicare la sentenza entro cinque giorni dalla data dell'udienza. (7.1)

   

- Distinzione tra clandestino (entrato illegalmente in Italia) e irregolare. (11.5)

- Clandestini e irregolari espulsi salvo che presentino domanda di asilo o appartengano ad una delle seguenti categorie:

a) minore non accompagnato;

b) straniero presente in Italia da oltre dieci anni o dall'eta' di sei anni;

c) coniuge di cittadino italiano;

d) genitore o titolare della patria potesta' nei riguardi di minore italiano;

e) titolare di rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata da ente italiano. (11.5)

       

- Rilascio di un permesso per motivi umanitari, rinnovabile e convertibile in altro permesso, allo straniero che rientri in una di queste categorie. (11.5)

 

- Vige il principio di non-refoulement e sono fatte salve le norme sull'asilo. (7.1)

- L'espulsione e' eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera. (7.1)

     
 

- Reclusione fino a due anni per l'espulso che si trattenga o rientri illegalmente in Italia. (7.1)

     

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LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

           

- L'espulsione come misura alternativa a pene detentive di durata inferiore a tre anni, puo' essere richiesta anche dal Pubblico Ministero.

- Espulsione dello straniero detenuto in seguito a condanna definitiva che comporti una pena residua non superiore a tre anni, su richiesta dell'interessato, del difensore o del PM. (7.1)

- L'espulsione sospende la pena. (7.1)

     
         

- L'espulsione per soggiorno clandestino o irregolare e' revocata qualora lo straniero dimostri l'esistenza di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato o determinato, ovvero qualora sussistano gravi problemi di ordine sanitario, ovvero quando sia attestata dal sindaco l'intenzione dello straniero di frequentare un corso di formazione o di istruzione pubblica. In tali casi e' rilasciato allo straniero un permesso per lavoro subordinato o stagionale, cura o studio, rispettivamente. (11.5)

         

- Le stesse norme si applicano al caso di espulsione in seguito a condanna penale quando sia cessata la pericolosita' sociale dello straniero, ovvero quando la pena sia inferiore a un anno o patteggiata, ovvero quando sia concessa la liberta' condizionale. (11.5)

         

- Revoca dell'espulsione dopo un anno in caso di soggiorno irregolare, dopo due anni in caso di soggiorno clandestino, dopo un periodo di durata stabilita dal collegio giudicante e commisurato alla gravita' del reato in caso di condanna penale. (11.5)

- Sorveglianza di pubblica sicurezza per l'espulso fino a espulsione avvenuta o, in caso di ricorso, fino a decisione definitiva sulla domanda cautelare, qualora si tratti di clandestino (straniero entrato in Italia eludendo i controlli di frontiera). (7.2)

   

- Sorveglianza di pubblica sicurezza per l'espulso fino a espulsione avvenuta o, in caso di ricorso, fino a decisione definitiva sulla domanda cautelare, qualora si tratti di clandestino (straniero entrato in Italia eludendo i controlli di frontiera). (7.8, 9.17, 9.33)

- Sorveglianza di pubblica sicurezza per l'espulso fino a espulsione avvenuta, qualora si tratti di clandestino (straniero entrato in Italia eludendo i controlli di frontiera). (7.8, 0.7.8.1)

     

- Rilascio, in caso di ricorso, di un permesso per motivi di giustizia rinnovabile fino a decisione definitiva sulla domanda cautelare e valido per iscrizione al collocamento e per lavoro. (7.8, 0.7.8.1, 9.33)

- Misure limitative della liberta' personale disposte, in strutture distinte da quelle carcerarie, a carico dello straniero tenuto a lasciare il territorio dello Stato a seguito di provvedimenti concernenti ingresso, soggiorno o espulsione. (9.3)

- Effetto sospensivo automatico dell'espulsione, in caso di presentazione di domanda incidentale di sospensione, limitato al caso di straniero regolare o ex-regolare (titolare cioe' di un permesso di soggiorno scaduto da non piu' di quarantacinque giorni) ed al tempo necessario per la pronuncia del TAR (anziche' del Consiglio di Stato) sull'istanza cautelare.

 

 

- Effetto sospensivo automatico dell'espulsione, in caso di presentazione di domanda incidentale di sospensione, limitato al caso di straniero regolare o ex-regolare (titolare cioe' di un permesso di soggiorno scaduto da non piu' di quarantacinque giorni) ed al tempo necessario per la pronuncia del TAR (anziche' del Consiglio di Stato) sull'istanza cautelare.

   

- Possibile, avverso l'espulsione ordinata da Autorita' amministrativa e in alternativa al ricorso al TAR, il ricorso-opposizione al Pretore civile, con competenza estesa al merito. (11.5)

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LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

           

- Dieci giorni di tempo per la presentazione di ricorso. (9.3)

- Decisione del TAR adottata entro quindici giorni con procedura d'urgenza. (9.3)

- Sospensione del provvedimento fino alla decisione del TAR. (9.3)

- Analoga misura limitativa adottata nei confronti dello straniero del quale si debba accertare l'identita'. (9.3)

- Obbligatoria la comunicazione al consolato competente e, se richiesta, la presenza dell'interprete in tutti i casi di convocazione o accompagnamento dello straniero da parte delle forze di pubblica sicurezza. (9.3)

 

- Possibilita', per il TAR, se tutte le parti lo richiedono nell'udienza in camera di consiglio e se il caso lo consente, di fissare l'udienza per la trattazione del merito del ricorso entro trenta giorni e di pubblicare la sentenza entro i successivi quindici giorni. (8.6)

     
 

- Espulsione immediata negli altri casi, anche in presenza di domanda di sospensione.

     

- Salvi i casi di differimento o sospensione del provvedimento, l'espulsione e' eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera.

       

- Stabilisce l'obbligo di firma per l'espulso, per un periodo di durata massima di trenta giorni, nei casi in cui non si possa procedere immediatamente all'espulsione (necessita' di accertamenti sull'identita' o sulla nazionalita', acquisizione di visti o di altri documenti, necessita' di individuare uno Stato nel quale l'incolumita' dell'espulso non sia messa a repentaglio, etc.).

- Trascorsi i trenta giorni, lo straniero e' obbligato a lasciare l'Italia entro quarantotto ore.

- Custodia in luogo non penitenziario dello straniero per il quale non sia possibile eseguire immediatamente il respingimento o l'espulsione. (10.5)

- Interveto del Pretore se la custodia si protrae oltre le 48 ore. Nomina del difensore, anche d'ufficio, e, se necessario, dell'interprete. (10.5)

- Stabilisce l'obbligo di firma per l'espulso, per un periodo di durata massima di trenta giorni, nei casi in cui non si possa procedere immediatamente all'espulsione (necessita' di accertamenti sull'identita' o sulla nazionalita', acquisizione di visti o di altri documenti, necessita' di individuare uno Stato nel quale l'incolumita' dell'espulso non sia messa a repentaglio, etc.).

- Nei casi in cui non si possa procedere a espulsione o respingimento per la necessita' di individuare uno Stato nel quale l'incolumita' dell'espulso non sia messa a repentaglio il provvedimento e' sospeso per consentire la presentazione di una domanda di asilo. Allo straniero e' rilasciato un permesso temporaneo per richiesta di asilo. Il provvedimento e' revocato in caso di accoglimento della richiesta. (10.9)

- Nei casi in cui la richiesta non e' amissibile si adotta la misura dell'obbligo di firma. Scaduti i trenta giorni senza che sia stato individuato uno Stato sicuro verso cui sia possibile avviare lo straniero, il provvedimento e' revocato e all'interessato e' rilasciato, su richiesta, un permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia. (10.9)

 

- Il Pretore interviene entro le 48 ore successive e decide immediatamente se

a) rimettere in liberta' lo straniero, nel caso in cui espulsione o respingimento risultino illegittimi o non ancora legalmente eseguibili;

b) prorogare la custodia per un massimo di trenta giorni, se espulsione o respingimento risultano eseguibili entro tale termine;

c) rimettere in liberta' lo straniero e rilasciare un permesso di breve durata, con sorveglianza di pubblica sicurezza se espulsione o respingimento risultano eseguibili oltre il termine di trenta giorni.

Decisione del Pretore ricorribile in Cassazione entro cinque giorni. La Cassazione si pronuncia entro dieci giorni. (10.5)

   

- Rilascio di un permesso per motivi di giustizia, valido per lavoro, studio e iscrizione anagrafica, allo straniero non espellibile per esigenze processuali. (11.5)

- Rilascio di un permesso per motivi umanitari, valido per iscrizione nelle liste di collocamento, lavoro e studio, allo straniero in attesa di esito del ricorso contro il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e allo straniero che non possa lasciare l'Italia a causa di gravi rischi per la sua incolumita' o per la sua liberta' nel Paese di origine e dell'impossibilita' di individuare una destinazione alternativa sicura. (11.5)

- Trasgressioni dei predetti obblighi sono punite con la reclusione da tre mesi a tre anni.

- Reclusione per lo straniero che si sottrae alla custodia o alla sorveglianza di pubblica sicurezza. (10.5)

 

 

     

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DEMOCRATICI

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PROGRESSISTI

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- Reclusione fino a tre anni per il clandestino e per l'espulso che non lascia per tempo il territorio dello Stato o che rientra senza autorizzazione. Consentito l'arresto, anche fuor di flagranza. Custodia cautelare in carcere o in luogo appositamente attrezzato per non piu' di trenta giorni.

       

- Sospensione della pena se l'espulsione e' eseguita. Estinzione del delitto dopo cinque anni trascorsi senza che lo straniero rientri in Italia.

       

- Possibile l'adozione di misure di sorveglianza di Pubblica Sicurezza nei confronti dello straniero che, in seguito a controllo, risulti privo di documento di identita' senza giustificato motivo e senza che ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione. (11.1)

- Arresto fino a sei mesi e ammenda fino a ottocentomila lire per chi (eccezion fatta per il richiedente asilo e per i casi considerati dalla legge 184/1983 sull'affidamento e l'adozione dei minori) non esibisca, su richiesta della Pubblica Sicurezza, il documento di viaggio o documento equipollente.

 

- Possibile l'adozione di misure di sorveglianza di Pubblica Sicurezza nei confronti dello straniero che, in seguito a controllo, risulti privo di documento di identita' senza giustificato motivo e senza che ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione. (11.7)

 
 

- Reclusione fino a tre anni per lo straniero che distrugga il passaporto. (7.1)

   
   

- Il Governo conclude, entro un anno, accordi con i principali Paesi di emigrazione verso l'Italia ai fini dell aregolazione dei flussi e della riammissione in patria degli stranieri respinti o espulsi. (11.4)

- Sono previste forme di aiuto allo sviluppo e di agevolazione del reinserimento in patria degli stranieri. (11.4)

     
         

- Revoca, all'atto dell'entrata in vigore della legge, delle espulsioni adottate per soggiorno irregolare o clandestino a carico di stranieri profughi da Paesi colpiti da guerra o da guerra civile e che siano stati esclusi dal permesso per motivi umanitari a causa della data di ingresso in Italia o della nazionalita'. (11.5)

         

- Aggiornamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, dell'elenco di tali Paesi. (11.5)