(Sergio Briguglio 6/11/1995)

REGOLARIZZAZIONE

Principali elementi contenuti nel Testo Unificato modificato

dagli emendamenti presentati da diversi gruppi

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

 

       

- Regolarizzazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, degli stranieri illegalmente soggiornanti alla medesima data che non abbiano riportato condanne per delitti e che non risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato. (11.03)

 

- Regolarizzazione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge degli stranieri illegalmente presenti in Italia alla stessa data. (11.07)

- Rilascio di un permesso per lavoro subordinato allo straniero per il quale un datore di lavoro si dichiari disposto all'assunzione e allo straniero che dimostri di svolgere attivita' di lavoro dipendente a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini regolarmente residenti in Italia. (11.03)

- Regolarizzazione dello straniero illegalmente presente in Italia alla data di entrata in vigore della legge per il quale un datore di lavoro si dichiari disponibile all'assunzione e dello straniero che dichiari di effettuare attivita' di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani; rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato previa verifica della sussistenza dei presupposti. (12.02)

- Il permesso ha durata di due anni in caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato ma non inferiore a due anni, durata pari a quella del contratto di lavoro in caso di assunzione a tempo determinato inferiore a due anni. (12.02)

- Il datore di lavoro deve versare la somma equivalente a sei mesi di contributi per contratti a tempo indeterminato, a tre mesi di contributi per contratti a tempo determinato. (12.02)

- La dichiarazione mendace e' punita con la reclusione e la revoca del permesso di soggiorno dello straniero. (12.02)

- Rilascio di un permesso per lavoro subordinato allo straniero per il quale un datore di lavoro si dichiari disponibile all'assunzione e allo straniero che dichiari di effettuare o di aver effettuato per non meno di 90 giornate lavorative attivita' di lavoro subordinato alle dipendenze di cittadini legalmente residenti in Italia. (11.07)

- Revoca del permesso in caso di dichiarazione mendace; sanzioni a carico dello straniero autore della dichiarazione. (11.07)

- Rilascio dei un permesso per lavoro stagionale, di cui all'articolo 3, allo straniero che, chiedendo di regolarizzare la propria posizione, non abbia titolo per ricevere un permesso per lavoro subordinato. (11.07)

- Lo straniero che ha ottenuto un permesso per lavoro ai sensi del presente articolo e che alla scadenza non ha titolo per rinnovarlo, puo' convertirlo in un permesso per motivi di famiglia se si trova nella condizione che da' diritto a ricongiungersi con familiare soggiornante in Italia. (11.07)

   

- Ai lavoratori, illegalmente presenti alla data di entrata in vigore della legge, per i quali un datore di lavoro provveda, entro trenta giorni dalla medesima data, a versare l'importo corrispondente ai contributi evasi per almeno sei mesi di lavoro e' rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. (12.4)

 

- Impunibilita' ed esenzione dal versamento dei contributi relativi ai pregressi rapporti di lavoro per i datori di lavoro che denuncino rapporti di lavoro irregolari. (11.03)

- Impunibilita' ed esenzione dal versamento dei contributi relativi ai pregressi rapporti di lavoro per i datori di lavoro che provvedono alla regolarizzazione di tali rapporti. (12.02)

- Impunibilita' ed esenzione dal versamento dei contributi relativi ai pregressi rapporti di lavoro per i datori di lavoro che denuncino rapporti di lavoro irregolari entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. (11.07)

- Rilascio di un permesso per motivi familiari al coniuge di cittadino italiano o di cittadino straniero regolarmente soggiornante o regolarizzabile. (11.03)

- Regolarizzazione dello straniero illegalmente presente in Italia alla data di entrata in vigore della legge che ne faccia richiesta entro sessanta giorni dalla medesima data e che si trovi in una delle condizioni che danno diritto a ricongiungersi con familiare soggiornante in Italia; rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. (12.03)

- Impunibilita' per le violazioni pregresse delle norme su ingresso e soggiorno dello straniero che chiede la regolarizzazione. (12.03)

- Espulsione dell'intera famiglia, in caso di mancata corrispondenza, dovuta ad alterazione fraudolenta dei dati, tra la disponibilita' dichiarata e quella accertata. Non si procede ad espulsione dei familiari qualora abbiano ottenuto un permesso di soggiorno ad altro titolo. (12.03)

 

 

 

- Rilascio di un permesso per motivi di famiglia allo straniero illegalmente presente in Italia avente diritto a ricongiungersi con familiare soggiornante in Italia; conversione, su richiesta, del permesso in permesso per motivi di famiglia allo straniero titolare di altro permesso che si trovi nella medesima condizione. (11.07)

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

           

- Rilascio di un permesso per studio a chi dimostri di essere stato iscritto all'universita' alla data di entrata in vigore della legge e di aver superato almeno tre esami all'anno. (11.03)

         

- Impunibilita' per le violazioni pregresse delle norme su ingresso e soggiorno dello straniero che procede a regolarizzazione. (11.03)

- Impunibilita' per le violazioni pregresse delle norme su ingresso e soggiorno dello straniero che chiede la regolarizzazione. (12.02)

- Impunibilita' per le violazioni delle norme sull'ospitalita' dello straniero compiute in relazione alla persona che chiede la regolarizzazione, a condizione che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge si adempia agli obblighi di legge. (12.02)

- Impunibilita' per le violazioni pregresse delle norme su ingresso e soggiorno dello straniero che chiede la regolarizzazione. (11.07)

   

- Lo straniero richiedente asilo che ottiene, ai sensi del presente articolo, il rilascio di un permesso per lavoro o per motivi di famiglia non perde il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. (11.07)

 

- Regolarizzazione degli stranieri minori di anni 18 che abbiano in Italia almeno un genitore o un tutore esercitante la patria potesta' regolarmente soggiornante; rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e iscrizione del minore sul permesso del genitore o tutore. (12.04)

 
 

- Gli stranieri minori di anni 14 per i quali non sia individuabile alcun legame familiare con cittadini regolarmente soggiornanti in Italia sono segnalati al Tribunale per i minorenni; il giudice minorile procede ai sensi dell'articolo 37 della legge 184/83. (12.04)

 
 

- Gli stranieri minori di anni 18 per i quali non sia individuabile alcun legame familiare con cittadini regolarmente soggiornanti in Italia e che non ricadano nella condizione precedente sono inviati presso le strutture di Servizio sociale; il giudice tutelare dispone un percorso di inserimento per il conseguimento di un titolo di studio o per l'avviamento ad attivita' lavorativa ovvero il rimpatrio qualora esistano le condizioni per il reinserimento del minore nel nucleo familiare. (12.04)

 
 

- Rilascio di un permesso per studio o per lavoro al compimento del diciottesimo anno del minore rimasto in Italia. (12.04)