(Sergio Briguglio 6/11/1995)

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Principali elementi contenuti nel Testo Unificato modificato

dagli emendamenti presentati da diversi gruppi

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

           

- Ai fini del ricongiungimento familiare e' considerato in grado di assicurare normali condizioni di vita ai familiari lo straniero che disponga di reddito non inferiore al doppio dell'assegno sociale e di un alloggio adeguato al numero e all'eta' dei familiari. (9.11)

- Ricongiungimento con coniuge, figli minori di anni 22 e genitori consentito dopo due anni, accertata la disponibilita' di un alloggio idoneo e di un reddito pari a tre volte l'importo dell'assegno sociale per ricongiungimento con coniuge o con un massimo di due figli e un genitore; quattro volte per coniuge e un massimo di due figli o entrambi i genitori; un'unita' in piu' per ogni ulteriore coppia di figli. (9.2)

- Ricongiungimento con

coniuge,

a) figli minori di anni 18 non coniugati e a carico, anche adottivi o nati fuori dal matrimonio,

b) genitori a carico dello straniero,

c) figli del coniuge destinato a ricongiungersi nati da altri matrimoni,

d) parenti di grado non superiore al secondo, inabili al lavoro e a carico dello straniero,

consentito al titolare di un permesso per lavoro subordinato occupato a tempo indeterminato e al titolare di permesso per lavoro autonomo che svolga attivita' non occasionale di lavoro autonomo, accertata la disponibilita' di un alloggio idoneo e di un reddito pari all'importo dell'assegno sociale moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare destinato a ricomporsi. (9.22)

- Ai fini del ricongiungimento familiare e' considerato in grado di assicurare normali condizioni di vita ai familiari lo straniero che disponga di reddito non inferiore al doppio dell'assegno sociale e di un alloggio adeguato al numero e all'eta' dei familiari. (9.19, 9.35)

- Attestazione comprovante la legittima utilizzazione dell'alloggio puo' essere richiesta dallo straniero all'autorita' municipale. (9.11)

- Nel computo del reddito puo' rientrare anche quello derivante da un contratto di lavoro stipulato per almeno due anni dal coniuge. (9.2)

- Espulsione dell'intera famiglia, in caso di mancata corrispondenza, dovuta ad alterazione fraudolenta dei dati, tra la disponibilita' dichiarata e quella accertata. Non si procede ad espulsione dei familiari qualora abbiano ottenuto un permesso di soggiorno ad altro titolo. (9.2)

- Limite massimo di un anno dalla presentazione della domanda per l'esecuzione dell'accertamento. (9.2)

 

- Attestazione comprovante la legittima utilizzazione dell'alloggio puo' essere richiesta dallo straniero all'autorita' municipale. (9.19, 9.35)

   

- Permesso per ricongiungimento rilasciabile anche allo straniero regolarmente soggiornante che abbia contratto matrimonio in Italia. (9.22)

     
   

- Dopo sei mesi dall'ingresso, coniuge e figli minori non soggetti all'obbligo scolastico possono accedere ad attivita' lavorative. (9.22)

 

 

 

 

     

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

           
   

- Rinnovo del permesso per ricongiungimento subordinato al prolungamento regolare del soggiorno del familiare. (9.22)

     
   

- In caso di scioglimento del vincolo familiare, allo straniero ricongiunto che abbia soggiornato in Italia regolarmente per almeno tre anni e' rilasciato un permesso per lavoro subordinato o autonomo, studio, asilo o coesione familiare con altri familiari. (9.22)

     
   

- I minori stranieri sono iscritti sul permesso di soggiorno dei genitori fino all'eta' di 14 anni. Successivamente ottengono un permesso per coesione familiare con facolta' di stipulare rapporti di lavoro subordinato, svolgere attivita' di lavoro autonomo, iscriversi a corsi di studio. Al compimento della maggiore eta' e' rilasciato un permesso per lavoro subordinato o autonomo, studio o coesione familiare. (9.22)

- Rilasciato un permesso per attesa adozione o affidamento ai minori in stato di abbandono. (9.22)