(Sergio Briguglio 6/11/1995)

LAVORO STAGIONALE

Principali elementi contenuti nel Testo Unificato modificato

dagli emendamenti presentati da diversi gruppi

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

           

- Programmazione dei flussi stagionali: si tiene conto anche delle previsioni relative al reingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali. (2.2)

- Programmazione dei flussi per lavoro subordinato e stagionale: numero di visti massimo rilasciabile per mansione. (2.1)

- Programmazione dei flussi per lavoro subordinato e stagionale: numero di visti massimo rilasciabile per mansione. (2.15)

- Consentiti il contingentamento per regione e il contingentamento temporale. (2.15)

- Programmazione dei flussi stagionali ulteriori rispetto a quelli associati al prevedibile reingresso di lavoratori extracomunitari stagionali. (2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.18, 2.19)

- Accesso prioritario ai cittadini di Paesi con cui siano stati stipulati appositi accordi bilaterali o multilaterali. (2.3)

- Liste di prenotazione per mansione: priorita' per il lavoratore che abbia familiari legalmente residenti in Italia. (2.1)

- Liste di prenotazione per mansione: necessario per l'iscrizione il possedere i requisiti corrispondenti alla mansione in oggetto e il non essere affetto da malattie infettive. (2.15)

- Priorita' allo straniero che abbia familiari regolarmente residenti in Italia o precedenti esperienze lavorative per la mansione in oggetto o conoscenza della lingua italiana o, in subordine, maggiore anzianita' di iscrizione. (2.15)

- Istituzione di liste di prenotazione nei consolati: la graduatoria e' stabilita in base all'anzianita' di iscrizione. (2.7, 2.11, 2.17)

   

- Visto di ingresso rilasciato, di norma, a fronte di autorizzazione al lavoro conseguente a richiesta nominativa da parte di un datore di lavoro in Italia. (2.15)

- Accertamento di indisponibilita' di manodopera iscritta al collocamento in caso di richieste fuori programmazione o fuori lista. (2.15)

- Possibilita' che la programmazione preveda, per particolari periodi e per particolari mansioni, il rilascio di visti a fronte della semplice richiesta degli iscritti e fino a completamento della quota programmata: ricerca di lavoro. (2.15)

- Lo straniero entrato per cercare lavoro e' obbligato a lasciare l'Italia dopo sei mesi dall'ingresso qualora a quella data risulti disoccupato. (2.15)

- Le domande di ingresso sono accolte fino a completamento della quota programmata. (2.7, 2.11, 2.17)

- Il lavoratore iscritto nella lista che non rientri nella quota conserva, in caso di riconferma della richiesta di ingresso per l'anno successivo, l'anzianita' maturata. (2.7, 2.11, 2.17)

     

- Possibili accordi bilaterali o multilaterali per la tutela dei diritti di previdenza e sicurezza sociale e per la riammissione degli immigrati illegali. (2.8, 2.12, 2.16)

     

- Non e' considerato sprovvisto di mezzi di sostentamento, ai fini del respingimento alla frontiera, il lavoratore stagionale. (2.8, 2.12, 2.16)

- Durata massima del permesso: sei mesi.

- Durata del permesso: sei mesi. (3.9, 3.14, 3.1)

 

 

 

 

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

       

- Salvo che abbia diritto a proroga o conversione del permesso, il lavoratore stagionale e' tenuto a lasciare l'Italia entro quindici giorni dalla scadenza del permesso, dopo aver rilasciato all'Ufficio provinciale del lavoro dichiarazione relativa al lavoro effettuato. (3.4)

- La dichiarazione e' trasmessa all'ispettorato del lavoro e all'INPS per i controlli di competenza. (3.4)

   

- Salvo che abbia diritto a proroga o conversione del permesso, il lavoratore stagionale e' tenuto a lasciare l'Italia entro quindici giorni dalla scadenza del permesso, dopo aver rilasciato all'Ufficio provinciale del lavoro dichiarazione relativa al lavoro effettuato. (3.10, 3.15, 3.23)

- La dichiarazione e' trasmessa all'ispettorato del lavoro e all'INPS per i controlli di competenza. (3.10, 3.15, 3.23)

- Obbligo per gli operatori di frontiera di apporre il timbro in uscita sul passaporto dello straniero e di trasmettere i dati al Ministero dell'interno. (3.5)

   

- Obbligo per gli operatori di frontiera di apporre il timbro in uscita sul passaporto dello straniero e di trasmettere i dati al Ministero dell'interno. (3.16, 3.24)

- E' rilasciato un visto di reingresso per lavoro stagionale a chi abbia effettuato la prescritta dichiarazione relativa al lavoro effettuato, utilizzabile per l'anno successivo a condizione di uscita regolare dall'Italia. (3.6)

- Diritto di precedenza, per l'anno successivo, per chi lasci il territorio nazionale regolarmente rispetto ai connazionali mai entrati in Italia per lavoro.

- Diritto di precedenza, per l'anno successivo, per chi dimostri di aver svolto attivita' lavorativa in Italia e lasci il territorio nazionale regolarmente rispetto ai connazionali mai entrati in Italia per lavoro stagionale. (3.20)

- E' rilasciato un visto di reingresso per lavoro stagionale a chi abbia effettuato la prescritta dichiarazione relativa al lavoro effettuato, utilizzabile per l'anno successivo a condizione di uscita regolare dall'Italia. (3.17, 3.25)

 

- Per il primo anno: diritto di precedenza per chi abbia soggiornato in Italia per almeno sei mesi ed esca dal territorio dello Stato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. (3.2)

 
   

- Possibilita', per gli stranieri che vogliano uscire dall'Italia entro i sessanta giorni, di ottenere dall'INPS un biglietto di viaggio nominativo e non rimborsabile per il Paese di provenienza. (3.21)

- Revoca, per gli stranieri che lascino l'Italia entro i sessanta giorni, delle espulsioni adottate per ingresso o soggiorno illegale. (3.21)

 

- Proroga del permesso stagionale in presenza di offerta di lavoro a tempo determinato. (3.7)

- Ulteriore proroga in presenza di proroga del contratto o di nuova analoga offerta. (3.7)

- Conversione in permesso per lavoro subordinato della durata di due anni, in presenza di offerta di lavoro a tempo indeterminato. (3.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conversione in permesso per lavoro subordinato della durata di due anni, in presenza di offerta di lavoro a tempo indeterminato e dopo due soggiorni stagionali consecutivi. (3.3)

- Proroga del permesso stagionale in presenza di offerta di lavoro a tempo determinato. (3.18, 3.26)

- Ulteriore proroga in presenza di proroga del contratto o di nuova analoga offerta. (3.18, 3.26)

- Conversione in permesso per lavoro subordinato della durata di due anni, in presenza di offerta di lavoro a tempo indeterminato. (3.18, 3.26)

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

           
         

- Conversione in permesso per motivi di studio in presenza di iscrizione a un corso di formazione professionale. (3.27)

- Ulteriore conversione del permesso di studio in permesso per lavoro subordinato in caso di assunzione regolare conseguente alla conclusione del corso. (3.27)

- Contributi obbligatori, per il lavoro stagionale, con l'eccezione di assegni familiari e assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

 

- Un contributo di importo pari a quello corrispondente ad assegni familiari e assicurazione contro la disoccupazione involontaria confluisce in un Fondo per le spese di espulsione. (4.1)

- Un contributo di importo pari a quello corrispondente ad assegni familiari e assicurazione contro la disoccupazione involontaria confluisce nel Fondo previsto dall'art.13 della legge 943/86 ed e' utilizzabile per interventi di carattere socio-assistenziale. (4.11)

     

- Il datore di lavoro deve dare garanzia riguardo all'accessibilita' di un alloggio adeguato, anche mediante stipula di convenzioni con enti titolari di strutture ricettive.

   

- Il datore di lavoro puo' dare garanzia riguardo all'accessibilita' di un alloggio adeguato, anche mediante stipula di convenzioni con enti titolari di strutture ricettive. (4.15)

- Analoghe convenzioni possono essere stipulate da associazioni e organizzazioni di lavoratori o del volontariato. (4.16)

- Obbligo per gli Enti locali nelle zone di maggior afflusso di lavoratori stagionali di garantire disponibilita' di adeguati servizi igienici pubblici, inclusi impianti per docce. (4.17)

- Contributi per l'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti trasferiti, su richiesta del lavoratore, all'ente assicuratore o previdenziale dello Stato di provenienza.

- In assenza di intese che ne consentano il trasferimento, le somme corrispondenti ai contributi versati per l'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti sono liquidate al lavoratore su sua richiesta. (4.3)

- In assenza di intese che ne consentano il trasferimento, le somme corrispondenti ai contributi versati per l'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti sono liquidate al lavoratore. (4.2)

- In assenza di intese che ne consentano il trasferimento, le somme corrispondenti ai contributi versati per l'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti sono liquidate al lavoratore ai sensi della legge 335/95. (4.11)

- In assenza di intese che ne consentano il trasferimento, le somme corrispondenti ai contributi versati per l'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti sono liquidate al lavoratore su sua richiesta. (4.7, 4.9, 4.19)

   

- Accredito contributivo per invalidita', vecchiaia e superstiti e procedimento a carico del datore di lavoro, sulla base di dichiarazione effettuata dal lavoratore relativamente ad attivita' lavorativa svolta in condizioni illegali. (4.11)

     

- Possibilita' di ricostruire la posizione contributiva in caso di successivo rientro in Italia. (4.3)

   

- Possibilita' di ricostruire la posizione contributiva in caso di successivo rientro in Italia. (4.7, 4.9, 4.19)