(Sergio Briguglio 2/11/1995)

TESTO BASE PER LE P.D.L. 214 E ABBINATE

COORDINATO CON GLI EMENDAMENTI PRESENTATI DAI DIVERSI GRUPPI

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

           
           
           

Art.01 (Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato) (1.01)

         

- Obbligo di apposizione del timbro sul passaporto dello straniero in uscita dal territorio nazionale. (1.01)

- Comunicazione dei dati all'anagrafe degli stranieri. (1.01)

- Istituzione di un archivio foto-dattiloscopico. Obbligo di rilevare le impronte dello straniero arrestato. (1.01)

- Nella programmazione dei flussi si tiene conto anche della disponibilita' dei Paesi di provenienza a collaborare per il controllo dell'immigrazione clandestina. (1.01)

         

Art.02 (Condizioni per gli extracomunitari chge intendono svolgere attivita' di lavoro subordinato) (1.02)

         

- Istituzione nei consolati di liste di prenotazione per l'immigrazione. (1.02)

- Nullaosta per l'avviamento al lavoro necessario per il rilascio del visto. (1.02)

- Garanzia da parte del datore di lavoro relativa alla disponibilita' di alloggio (inclusa nella retribuzione). (1.02)

- Multa fino a 50 milioni di lire per chi richieda canoni sproporzionati. (1.02)

         

Art.1 (Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato; respingimento alla frontiera) (1.8)

         

- Documento plastificato con banda magnetica per lo straniero che entra o soggiorna regolarmente in Italia. (1.8)

- Ridefinizione dell'elenco dei Paesi dai quali e' richiesto il visto. (1.8)

- Ingresso subordinato alla dimostrazione di garanzie per alloggio e sostentamento, nonche', per soggiorni di breve durata, del biglietto di ritorno. (1.8)

         

 

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

- Respingimento dello straniero precedentemente espulso e dello straniero che non fornisca sufficienti garanzie riguardo al sostentamento. (1.8)

- Accesso consentito ai nomadi solo in caso di richiesta di asilo. (1.8)

- Sequestro e confisca del veicolo utilizzato per favorire l'immigrazione clandestina. (1.8)

         
 

Art.1 (Visto di ingresso - Condizioni di rilascio)

Art.1 (Visto di ingresso - Condizioni di rilascio)

Art.1 (Visto di ingresso - Condizioni di rilascio)

Art.1 (Visto di ingresso - Condizioni di rilascio)

Art.1 (Visto di ingresso - Condizioni di rilascio)

 

Comma 1

Comma 1

Comma 1

Comma 1

Comma 1

 

- Impedito il rilascio del visto in caso di condizioni di salute dello straniero pregiudizievoli per la sanita' dei cittadini italiani secondo le condizioni previste dall'OMS. (1.4)

- Impedito il rilascio del visto in caso di condizioni di salute dello straniero pregiudizievoli per la sanita' dei cittadini italiani secondo le condizioni previste dall'OMS. (1.4)

- Si richiede per l'ingresso anche documentazione attestante: condizioni di salute non pregiudizievoli per la sanita' dei cittadini italiani (salvo il caso di ingresso per motivi di cura), il non aver riportato nel proprio paese condanne definitive per un delitto non colposo punito in Italia con pena detentiva non inferiore a un anno, il non essere sottoposto a procedimenti penali per simili reati. (1.26, 1.27, 1.28)

- Per l'ingresso dello straniero e' anche richiesto che questi sia in regola con le condizioni internazionali previste dall'OMS, che non abbia riportato condanne definitive per un delitto non colposo punito in Italia con pena detentiva non inferiore a un anno. (1.24, 1.27, 1.28, 1.29)

- Si richiede per l'ingresso anche documentazione attestante: condizioni di salute che non comportino rischi di diffusione di malattie infettive (salvo il caso di ingresso per motivi di cura), il non aver riportato condanne definitive in Italia per un reato non colposo comportante una pena non inferiore, nel massimo, a dieci anni di reclusione. (1.52, 1.53, 1.54, 1.70)

 

- Impedito il rilascio del visto a stranieri condannati per uno dei reati che costituiscono motivo di espulsione ovvero condannati in altro Stato per reato non colposo punibile in Italia con pena non inferiore a un anno. (1.3)

- Impedito il rilascio del visto a stranieri condannati per uno dei reati che costituiscono motivo di espulsione ovvero condannati in altro Stato per reato non colposo punibile in Italia con pena non inferiore a un anno. (1.3)

- Impedisce il rilascio del visto a stranieri condannati in Italia con sentenza passata in giudicato per reati che comportano l'espulsione, salvo che l'ingresso sia finalizzato alla partecipazione ad atti processuali ovvero all'attuazione del ricongiungimento familiare. (1.30, 1.31)

- Impedisce il rilascio del visto a stranieri condannati in Italia con sentenza passata in giudicato per reati che comportano l'espulsione, salvo che l'ingresso sia finalizzato alla partecipazione ad atti processuali ovvero all'attuazione del ricongiungimento familiare. (1.30, 1.31)

- Impedisce il rilascio del visto a stranieri condannati in Italia con sentenza passata in giudicato per reati che comportano l'espulsione, salvo che l'ingresso sia finalizzato alla partecipazione ad atti processuali ovvero all'attuazione del ricongiungimento familiare. (1.71, 1.72)

- Possibilita' che il giudice consenta il reingresso dopo un periodo determinato. (1.66)

- Escluso il respingimento in caso di stranieri richiedenti asilo. (1.73)

       

- Ridefinizione periodica dell'elenco dei Paesi dai quali e' richiesto il visto. (1.38)

 
 

Comma 2

Comma 2

Comma 2

Comma 2

Comma 2

 

- Richiede che l'ingresso per turismo, studio, lavoro autonomo, cura e culto sia subordinato alla dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento commisurati alla durata prevista dal visto, se prescritto, nonche' dei mezzi necessari per rientrare in patria.

- Richiede che l'ingresso per turismo, studio, lavoro autonomo, cura e culto sia subordinato alla dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento commisurati alla durata prevista dal visto, se prescritto, nonche' dei mezzi necessari per rientrare in patria.

- In ogni caso i mezzi di sostentamento non possono essere inferiori all'importo dell'assegno sociale. (1.43)

- Richiede che l'ingresso per turismo, studio, lavoro autonomo, cura e culto sia subordinato alla dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento, non inferiori all'importo della pensione minima, commisurati alla durata prevista dal visto, se prescritto, nonche' dei mezzi necessari per rientrare in patria, ovvero di garanzia che assicuri la disponibilita' in Italia di tali mezzi. (1.33)

- Richiede che l'ingresso per turismo, studio, lavoro autonomo, cura e culto sia subordinato alla dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento, non inferiori all'importo della pensione minima, commisurati alla durata prevista dal visto, se prescritto, nonche' dei mezzi necessari per rientrare in patria, ovvero di garanzia che assicuri la disponibilita' in Italia di tali mezzi. (1.33)

- Richiede che l'ingresso per turismo, studio, lavoro autonomo, cura e culto sia subordinato alla dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento, non inferiori all'importo della pensione minima, commisurati alla durata prevista dal visto, se prescritto, nonche' dei mezzi necessari per rientrare in patria, ovvero di garanzia che assicuri la disponibilita' in Italia di tali mezzi. (1.74)

 

 

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

 

Comma 3

Comma 3

Comma 3

Comma 3

Comma 3

 

- Obbligo per gli impiegati postali e bancari di esigere l'esibizione di passaporto e permesso di soggiorno validi da chi intenda effettuare versamenti. Sanzioni, per gli inadempienti, da mezzo milione a un milione.

- Obbligo per gli impiegati postali e bancari di esigere l'esibizione di passaporto e permesso di soggiorno validi da chi intenda effettuare versamenti. Sanzioni, per gli inadempienti, da mezzo milione a un milione.

     
 

- Istituzione di un casellario presso il Ministero dell'Interno per l'accertamento di eventuali diverse identificazioni dei cittadini extracomunitari.

- Rilevamento dattiloscopico, da effettuarsi al momento del rilascio di permesso di soggiorno per lavoro o studio, per stranieri provenienti da determinati Stati. (1.1)

- Istituzione di un casellario presso il Ministero dell'Interno per l'accertamento di eventuali diverse identificazioni dei cittadini extracomunitari.

- Rilevamento dattiloscopico, da effettuarsi al momento del rilascio di permesso di soggiorno per lavoro o studio, per stranieri provenienti da determinati Stati. (1.1)

- Istituzione di un casellario presso il Ministero dell'Interno per l'accertamento di eventuali diverse identificazioni dei cittadini extracomunitari.

- Istituzione di un casellario presso il Ministero dell'Interno per l'accertamento di eventuali diverse identificazioni dei cittadini extracomunitari.

- Unificazione del Servizio Stranieri e del Servizio Polizia di Frontiera in Servizio Stranieri e di Frontiera. (1.34)

 
 

- Reclusione da sei mesi a tre anni, multa da dieci a cinquanta milioni ed esclusione dai pubblici appalti per cinque anni per il datore di lavoro che impieghi cittadini extracomunitari in modo illegale. (1.5)

- Reclusione da sei mesi a tre anni, multa da dieci a cinquanta milioni ed esclusione dai pubblici appalti per cinque anni per il datore di lavoro che impieghi cittadini extracomunitari in modo illegale. (1.5)

- Reclusione da sei mesi a tre anni, multa da dieci a cinquanta milioni ed esclusione dai pubblici appalti fino a tre anni per il datore di lavoro che impieghi cittadini extracomunitari in modo illegale.

- Reclusione da sei mesi a tre anni, multa da dieci a cinquanta milioni ed esclusione dai pubblici appalti fino a tre anni per il datore di lavoro che impieghi cittadini extracomunitari in modo illegale.

- Reclusione da sei mesi a tre anni, multa da dieci a cinquanta milioni ed esclusione dai pubblici appalti fino a tre anni per il datore di lavoro che impieghi cittadini extracomunitari in modo illegale.

 

Comma 4

Comma 4

Comma 4

Comma 4

Comma 4

 

- Reclusione per chi fa parte di una associazione di tre o piu' persone finalizzata a favorire, a scopo di lucro, l'ingresso illegale di cittadini extracomunitari o la loro collocazione illegale nel mercato del lavoro. (1.6)

- Reclusione per chi fa parte di una associazione di tre o piu' persone finalizzata a favorire, a scopo di lucro, l'ingresso illegale di cittadini extracomunitari o la loro collocazione illegale nel mercato del lavoro. (1.6)

- Reclusione non inferiore a quindici anni per chi dirige una associazione di tre o piu' persone finalizzata a favorire, a fini di lucro, l'ingresso illegale di cittadini extracomunitari o la loro collocazione illegale nel mercato del lavoro al fine di favorirne lo sfruttamento. (1.36, 1.37)

- Reclusione non inferiore a quindici anni per chi dirige una associazione di tre o piu' persone finalizzata a favorire, a fini di lucro, l'ingresso illegale di cittadini extracomunitari o la loro collocazione illegale nel mercato del lavoro al fine di favorirne lo sfruttamento. (1.36, 1.37)

- Reclusione non inferiore a cinque anni per chi dirige una associazione di tre o piu' persone finalizzata a favorire, a fini di lucro, l'ingresso illegale di cittadini extracomunitari o la loro collocazione illegale nel mercato del lavoro al fine di favorirne lo sfruttamento. (1.62, 1.76, 1.77)

 

- Pene aumentate per chi dirige l'associazione. (1.6)

- Pene aumentate per chi dirige l'associazione. (1.6)

- Reclusione non inferiore a otto anni per il membro dell'associazione.

- Reclusione non inferiore a otto anni per il membro dell'associazione.

- Reclusione non inferiore a due anni per il membro dell'associazione. (1.61)

 

- Aumento di pena in caso di associazione di piu' di dieci persone, o di fatti riguardanti minori extracomunitari o avviamento alla prostituzione. (1.6)

- Aumento di pena in caso di associazione di piu' di dieci persone, o di fatti riguardanti minori extracomunitari o avviamento alla prostituzione. (1.6)

- Aumento di pena in caso di associazione di piu' di dieci persone, o di fatti riguardanti minori extracomunitari o avviamento alla prostituzione.

- Aumento di pena in caso di associazione di piu' di dieci persone, o di fatti riguardanti minori extracomunitari o avviamento alla prostituzione.

- Aumento di pena in caso di fatti riguardanti minori extracomunitari o avviamento alla prostituzione. (1.60)

 

- Pene aumentate in caso di detenzione di armi o esplosivi. (1.6)

- Pene aumentate in caso di detenzione di armi o esplosivi. (1.6)

- Pene non inferiori rispettivamente a venti e dieci anni, in caso di detenzione di armi o esplosivi.

- Pene non inferiori rispettivamente a venti e dieci anni, in caso di detenzione di armi o esplosivi.

- Pene non inferiori rispettivamente a sette e tre anni, in caso di detenzione di armi o esplosivi. (1.58, 1.59)

 

- Riduzione della pena in caso di collaborazione con la giustizia. (1.6)

- Riduzione della pena in caso di collaborazione con la giustizia. (1.6)

- Riduzione della pena in caso di collaborazione con la giustizia.

- Riduzione della pena in caso di collaborazione con la giustizia.

- Riduzione della pena in caso di collaborazione con la giustizia.

   

Comma 5

- Revoca delle licenze per il vettore recidivo nel non segnalare la presenza a bordo di immigrati privi dei necessari documenti. (1.46)

     

 

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

   

Comma 6

     
   

- Reclusione per il datore di lavoro che occupi in condizioni illegali lo straniero. (1.47)

- Obbligo per il datore di lavoro condannato di corrispondere al lavoratore quanto sarebbe stato dovuto in caso di impiego legale. (1.47)

- Recupero delle imposte e dei versamenti evasi dal datore di lavoro condannato. (1.47)

     
           
 

Art.2 (Programmazione dei flussi di ingresso per lavoro) (2.1)

Art.2 (Programmazione dei flussi di ingresso per lavoro) (2.14)

     
 

- Programmazione dei flussi per lavoro subordinato e stagionale: numero di visti massimo rilasciabile per mansione. (2.1)

- Liste di prenotazione per mansione: priorita' per il lavoratore che abbia familiari legalmente residenti in Italia. (2.1)

- Programmazione dei flussi per lavoro subordinato e stagionale: numero di visti massimo rilasciabile per mansione. (2.15)

- Consentiti il contingentamento per regione e il contingentamento temporale. (2.15)

- Liste di prenotazione per mansione: necessario per l'iscrizione il possedere i requisiti corrispondenti alla mansione in oggetto e il non essere affetto da malattie infettive. (2.15)

- Priorita' allo straniero che abbia familiari regolarmente residenti in Italia o precedenti esperienze lavorative per la mansione in oggetto o conoscenza della lingua italiana o, in subordine, maggiore anzianita' di iscrizione. (2.15)

- Visto di ingresso rilasciato, di norma, a fronte di autorizzazione al lavoro conseguente a richiesta nominativa da parte di un datore di lavoro in Italia. (2.15)

- Accertamento di indisponibilita' di manodopera iscritta al collocamento in caso di richieste fuori programmazione o fuori lista. (2.15)

- Possibilita' che la programmazione preveda, per particolari periodi e per particolari mansioni, il rilascio di visti a fronte della semplice richiesta degli iscritti e fino a completamento della quota programmata: ricerca di lavoro. (2.15)

- Lo straniero entrato per cercare lavoro e' obbligato a lasciare l'Italia dopo sei mesi dall'ingresso qualora a quella data risulti disoccupato. (2.15)

     
           

 

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

Art.2 (Lavoro stagionale dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea)

   

Art.2 (Lavoro stagionale dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea)

Art.2 (Lavoro stagionale dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea)

Art.2 (Lavoro stagionale dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea)

- Programmazione dei flussi stagionali: si tiene conto anche delle previsioni relative al reingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali. (2.2)

   

- Programmazione dei flussi stagionali ulteriori rispetto a quelli associati al prevedibile reingresso di lavoratori extracomunitari stagionali. (2.5, 2.6)

- Programmazione dei flussi stagionali ulteriori rispetto a quelli associati al prevedibile reingresso di lavoratori extracomunitari stagionali. (2.9, 2.10)

- Programmazione dei flussi stagionali ulteriori rispetto a quelli associati al prevedibile reingresso di lavoratori extracomunitari stagionali. (2.18, 2.19)

- Accesso prioritario ai cittadini di Paesi con cui siano stati stipulati appositi accordi bilaterali o multilaterali. (2.3)

   

- Istituzione di liste di prenotazione nei consolati: la graduatoria e' stabilita in base all'anzianita' di iscrizione. (2.7)

- Le domande di ingresso sono accolte fino a completamento della quota programmata. (2.7)

- Il lavoratore iscritto nella lista che non rientri nella quota conserva, in caso di riconferma della richiesta di ingresso per l'anno successivo, l'anzianita' maturata. (2.7)

- Possibili accordi bilaterali o multilaterali per la tutela dei diritti di previdenza e sicurezza sociale e per la riammissione degli immigrati illegali. (2.8)

- Non e' considerato sprovvisto di mezzi di sostentamento, ai fini del respingimento alla frontiera, il lavoratore stagionale. (2.8)

- Istituzione di liste di prenotazione nei consolati: la graduatoria e' stabilita in base all'anzianita' di iscrizione. (2.11)

- Le domande di ingresso sono accolte fino a completamento della quota programmata. (2.11)

- Il lavoratore iscritto nella lista che non rientri nella quota conserva, in caso di riconferma della richiesta di ingresso per l'anno successivo, l'anzianita' maturata. (2.11)

- Possibili accordi bilaterali o multilaterali per la tutela dei diritti di previdenza e sicurezza sociale e per la riammissione degli immigrati illegali. (2.12)

- Non e' considerato sprovvisto di mezzi di sostentamento, ai fini del respingimento alla frontiera, il lavoratore stagionale. (2.12)

- Istituzione di liste di prenotazione nei consolati: la graduatoria e' stabilita in base all'anzianita' di iscrizione. (2.17)

- Le domande di ingresso sono accolte fino a completamento della quota programmata. (2.17)

- Il lavoratore iscritto nella lista che non rientri nella quota conserva, in caso di riconferma della richiesta di ingresso per l'anno successivo, l'anzianita' maturata. (2.17)

- Possibili accordi bilaterali o multilaterali per la tutela dei diritti di previdenza e sicurezza sociale e per la riammissione degli immigrati illegali. (2.16)

- Non e' considerato sprovvisto di mezzi di sostentamento, ai fini del respingimento alla frontiera, il lavoratore stagionale. (2.16)

           

Art.3 (Soggiorno dei lavoratori stagionali non appartenenti all'Unione Europea)

Art.3 (Soggiorno dei lavoratori stagionali non appartenenti all'Unione Europea)

Art.3 (Soggiorno dei lavoratori stagionali non appartenenti all'Unione Europea)

Art.3 (Soggiorno dei lavoratori stagionali non appartenenti all'Unione Europea)

Art.3 (Soggiorno dei lavoratori stagionali non appartenenti all'Unione Europea)

Art.3 (Soggiorno dei lavoratori stagionali non appartenenti all'Unione Europea)

- Durata massima del permesso: sei mesi.

- Salvo che abbia diritto a proroga o conversione del permesso, il lavoratore stagionale e' tenuto a lasciare l'Italia entro quindici giorni dalla scadenza del permesso, dopo aver rilasciato all'Ufficio provinciale del lavoro dichiarazione relativa al lavoro effettuato. (3.4)

- La dichiarazione e' trasmessa all'ispettorato del lavoro e all'INPS per i controlli di competenza. (3.4)

- Durata massima del permesso: sei mesi.

- Durata massima: sei mesi.

- Durata del permesso: sei mesi. (3.9)

- Salvo che abbia diritto a proroga o conversione del permesso, il lavoratore stagionale e' tenuto a lasciare l'Italia entro quindici giorni dalla scadenza del permesso, dopo aver rilasciato all'Ufficio provinciale del lavoro dichiarazione relativa al lavoro effettuato. (3.10)

- La dichiarazione e' trasmessa all'ispettorato del lavoro e all'INPS per i controlli di competenza. (3.10)

- Durata del permesso: sei mesi. (3.14)

- Salvo che abbia diritto a proroga o conversione del permesso, il lavoratore stagionale e' tenuto a lasciare l'Italia entro quindici giorni dalla scadenza del permesso, dopo aver rilasciato all'Ufficio provinciale del lavoro dichiarazione relativa al lavoro effettuato. (3.15)

- La dichiarazione e' trasmessa all'ispettorato del lavoro e all'INPS per i controlli di competenza. (3.15)

- Durata del permesso: sei mesi. (3.1)

- Salvo che abbia diritto a proroga o conversione del permesso, il lavoratore stagionale e' tenuto a lasciare l'Italia entro quindici giorni dalla scadenza del permesso, dopo aver rilasciato all'Ufficio provinciale del lavoro dichiarazione relativa al lavoro effettuato. (3.23)

- La dichiarazione e' trasmessa all'ispettorato del lavoro e all'INPS per i controlli di competenza. (3.23)

- Obbligo per gli operatori di frontiera di apporre il timbro in uscita sul passaporto dello straniero e di trasmettere i dati al Ministero dell'interno. (3.5)

- Diritto di precedenza, per l'anno successivo, per chi lasci il territorio nazionale regolarmente rispetto ai connazionali mai entrati in Italia per lavoro.

- Diritto di precedenza, per l'anno successivo, per chi dimostri di aver svolto attivita' lavorativa in Italia e lasci il territorio nazionale regolarmente rispetto ai connazionali mai entrati in Italia per lavoro stagionale. (3.20)

- Obbligo per gli operatori di frontiera di apporre il timbro in uscita sul passaporto dello straniero e di trasmettere i dati al Ministero dell'interno. (3.16)

- Obbligo per gli operatori di frontiera di apporre il timbro in uscita sul passaporto dello straniero e di trasmettere i dati al Ministero dell'interno. (3.16)

- Obbligo per gli operatori di frontiera di apporre il timbro in uscita sul passaporto dello straniero e di trasmettere i dati al Ministero dell'interno. (3.24)

 

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

- E' rilasciato un visto di reingresso per lavoro stagionale a chi abbia effettuato la prescritta dichiarazione relativa al lavoro effettuato, utilizzabile per l'anno successivo a condizione di uscita regolare dall'Italia. (3.6)

- Per il primo anno: diritto di precedenza per chi abbia soggiornato in Italia per almeno sei mesi ed esca dal territorio dello Stato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. (3.2)

- Per il primo anno: diritto di precedenza per chi abbia soggiornato in Italia per almeno sei mesi ed esca dal territorio dello Stato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. (3.2)

- Possibilita', per gli stranieri che vogliano uscire dall'Italia entro i sessanta giorni, di ottenere dall'INPS un biglietto di viaggio nominativo e non rimborsabile per il Paese di provenienza. (3.21)

- Revoca, per gli stranieri che lascino l'Italia entro i sessanta giorni, delle espulsioni adottate per ingresso o soggiorno illegale. (3.21)

- E' rilasciato un visto di reingresso per lavoro stagionale a chi abbia effettuato la prescritta dichiarazione relativa al lavoro effettuato, utilizzabile per l'anno successivo a condizione di uscita regolare dall'Italia. (3.17)

- E' rilasciato un visto di reingresso per lavoro stagionale a chi abbia effettuato la prescritta dichiarazione relativa al lavoro effettuato, utilizzabile per l'anno successivo a condizione di uscita regolare dall'Italia. (3.17)

- E' rilasciato un visto di reingresso per lavoro stagionale a chi abbia effettuato la prescritta dichiarazione relativa al lavoro effettuato, utilizzabile per l'anno successivo a condizione di uscita regolare dall'Italia. (3.25)

- Proroga del permesso stagionale in presenza di offerta di lavoro a tempo determinato. (3.7)

- Ulteriore proroga in presenza di proroga del contratto o di nuova analoga offerta. (3.7)

- Conversione in permesso per lavoro subordinato della durata di due anni, in presenza di offerta di lavoro a tempo indeterminato. (3.7)

- Conversione in permesso per lavoro subordinato della durata di due anni, in presenza di offerta di lavoro a tempo indeterminato e dopo due soggiorni stagionali consecutivi. (3.3)

- Conversione in permesso per lavoro subordinato della durata di due anni, in presenza di offerta di lavoro a tempo indeterminato e dopo due soggiorni stagionali consecutivi. (3.3)

- Proroga del permesso stagionale in presenza di offerta di lavoro a tempo determinato. (3.18)

- Ulteriore proroga in presenza di proroga del contratto o di nuova analoga offerta. (3.18)

- Conversione in permesso per lavoro subordinato della durata di due anni, in presenza di offerta di lavoro a tempo indeterminato. (3.18)

- Proroga del permesso stagionale in presenza di offerta di lavoro a tempo determinato. (3.18)

- Ulteriore proroga in presenza di proroga del contratto o di nuova analoga offerta. (3.18)

- Conversione in permesso per lavoro subordinato della durata di due anni, in presenza di offerta di lavoro a tempo indeterminato. (3.18)

- Proroga del permesso stagionale in presenza di offerta di lavoro a tempo determinato. (3.26)

- Ulteriore proroga in presenza di proroga del contratto o di nuova analoga offerta. (3.26)

- Conversione in permesso per lavoro subordinato della durata di due anni, in presenza di offerta di lavoro a tempo indeterminato. (3.26)

         

- Conversione in permesso per motivi di studio in presenza di iscrizione a un corso di formazione professionale. (3.27)

- Ulteriore conversione del permesso di studio in permesso per lavoro subordinato in caso di assunzione regolare conseguente alla conclusione del corso. (3.27)

           

Art.4 (Previdenza e assistenza)

Art.4 (Previdenza e assistenza)

Art.4 (Previdenza e assistenza dei lavoratori extracomunitari stagionali) (4.2)

Art.4 (Previdenza e assistenza)

Art.4 (Previdenza e assistenza)

Art.4 (Previdenza e assistenza)

- Contributi obbligatori, per il lavoro stagionale, con l'eccezione di assegni familiari e assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

- Contributi obbligatori, per il lavoro stagionale, con l'eccezione di assegni familiari e assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

- Un contributo di importo pari a quello corrispondente ad assegni familiari e assicurazione contro la disoccupazione involontaria confluisce in un Fondo per le spese di espulsione. (4.1)

- Contributi obbligatori, per il lavoro stagionale, con l'eccezione di assegni familiari e assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

- Un contributo di importo pari a quello corrispondente ad assegni familiari e assicurazione contro la disoccupazione involontaria confluisce nel Fondo previsto dall'art.13 della legge 943/86 ed e' utilizzabile per interventi di carattere socio-assistenziale. (4.11)

- Contributi obbligatori, per il lavoro stagionale, con l'eccezione di assegni familiari e assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

- Contributi obbligatori, con l'eccezione di assegni familiari e assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

- Contributi obbligatori, per il lavoro stagionale, con l'eccezione di assegni familiari e assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

 

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

- Il datore di lavoro deve dare garanzia riguardo all'accessibilita' di un alloggio adeguato, anche mediante stipula di convenzioni con enti titolari di strutture ricettive.

- Il datore di lavoro deve dare garanzia riguardo all'accessibilita' di un alloggio adeguato, anche mediante stipula di convenzioni con enti titolari di strutture ricettive.

- Il datore di lavoro deve dare garanzia riguardo all'accessibilita' di un alloggio adeguato, anche mediante stipula di convenzioni con enti titolari di strutture ricettive.

   

- Il datore di lavoro puo' dare garanzia riguardo all'accessibilita' di un alloggio adeguato, anche mediante stipula di convenzioni con enti titolari di strutture ricettive. (4.15)

- Analoghe convenzioni possono essere stipulate da associazioni e organizzazioni di lavoratori o del volontariato. (4.16)

- Obbligo per gli Enti locali nelle zone di maggior afflusso di lavoratori stagionali di garantire disponibilita' di adeguati servizi igienici pubblici, inclusi impianti per docce. (4.17)

- Contributi per l'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti trasferiti, su richiesta del lavoratore, all'ente assicuratore o previdenziale dello Stato di provenienza.

- In assenza di intese che ne consentano il trasferimento, le somme corrispondenti ai contributi versati per l'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti sono liquidate al lavoratore su sua richiesta. (4.3)

- Possibilita' di ricostruire la posizione contributiva in caso di successivo rientro in Italia. (4.3)

- Contributi per l'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti trasferiti, su richiesta del lavoratore, all'ente assicuratore o previdenziale dello Stato di provenienza.

- In assenza di intese che ne consentano il trasferimento, le somme corrispondenti ai contributi versati per l'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti sono liquidate al lavoratore. (4.2)

- Contributi per l'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti trasferiti, su richiesta del lavoratore, all'ente assicuratore o previdenziale dello Stato di provenienza.

- In assenza di intese che ne consentano il trasferimento, le somme corrispondenti ai contributi versati per l'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti sono liquidate al lavoratore ai sensi della legge 335/95. (4.11)

- Accredito contributivo per invalidita', vecchiaia e superstiti e procedimento a carico del datore di lavoro, sulla base di dichiarazione effettuata dal lavoratore relativamente ad attivita' lavorativa svolta in condizioni illegali. (4.11)

- Contributi per l'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti trasferiti, su richiesta del lavoratore, all'ente assicuratore o previdenziale dello Stato di provenienza.

- In assenza di intese che ne consentano il trasferimento, le somme corrispondenti ai contributi versati per l'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti sono liquidate al lavoratore su sua richiesta. (4.7)

- Possibilita' di ricostruire la posizione contributiva in caso di successivo rientro in Italia. (4.7)

- Contributi per l'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti trasferiti, su richiesta del lavoratore, all'ente assicuratore o previdenziale dello Stato di provenienza.

- In assenza di intese che ne consentano il trasferimento, le somme corrispondenti ai contributi versati per l'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti sono liquidate al lavoratore su sua richiesta. (4.9)

- Possibilita' di ricostruire la posizione contributiva in caso di successivo rientro in Italia. (4.9)

- Contributi per l'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti trasferiti, su richiesta del lavoratore, all'ente assicuratore o previdenziale dello Stato di provenienza.

- In assenza di intese che ne consentano il trasferimento, le somme corrispondenti ai contributi versati per l'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti sono liquidate al lavoratore su sua richiesta. (4.19)

- Possibilita' di ricostruire la posizione contributiva in caso di successivo rientro in Italia. (4.19)

           
 

Art.5 (Servizio anagrafico centrale) (5.01)

Art.5 (Servizio anagrafico centrale) (5.01)

     
 

- Istituzione di un Servizio anagrafico con archivio fotodattiloscopico. (5.01)

- Obbligo di rilevamento fotodattiloscopico in caso di fermo di straniero privo di documenti. (5.01)

- Istituzione di un Servizio anagrafico con archivio fotodattiloscopico. (5.01)

- Obbligo di rilevamento fotodattiloscopico in caso di fermo di straniero privo di documenti. (5.01)

     
           

Art.5 (Potenziamento personale rappresentanze diplomatiche)

   

Art.5 (Potenziamento personale rappresentanze diplomatiche)

Art.5 (Potenziamento personale rappresentanze diplomatiche)

Art.5 (Potenziamento personale rappresentanze diplomatiche)

- Aumento del personale nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari.

   

- Aumento del personale nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari.

- Aumento del personale nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari.

- Aumento del personale nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari.

           
       

Art.5 bis (5.02)

 
       

- Completamento dei sistemi di controllo necessari per l'adeguamento all'Accordo di Schengen e alla relativa Convenzione di applicazione. (5.02)

- Informatizzazione dei consolati, con priorita' per le rappresentanze presso i Paesi di piu' rilevante migrazione. (5.02)

 
           

 

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

Art.6 (Garanzie sui mezzi di sostentamento)

Art.6 (Garanzie sui mezzi di sostentamento)

Art.6 (Garanzie sui mezzi di sostentamento)

Art.6 (Garanzie sui mezzi di sostentamento)

Art.6 (Garanzie sui mezzi di sostentamento)

Art.6 (Garanzie sui mezzi di sostentamento)

- Requisiti ulteriori per l'ingresso: biglietto di viaggio di ritorno; obbligazione (anziche' semplice impegno) di privato, associazione o ente al mantenimento e alle spese sanitarie, in alternativa alla dimostrazione da parte dello straniero della disponibilita' di mezzi sufficienti.

- Requisiti ulteriori per l'ingresso: biglietto di viaggio di ritorno; contratto di lavoro o richiesta nominativa da parte di un datore di lavoro e obbligazione (anziche' semplice impegno) del datore di lavoro o di privato, associazione o ente al mantenimento e alle spese sanitarie, in alternativa alla dimostrazione da parte dello straniero della disponibilita' di mezzi sufficienti. (6.1)

- Requisiti ulteriori per l'ingresso: biglietto di viaggio di ritorno; obbligazione (anziche' semplice impegno) di privato, associazione o ente al mantenimento e alle spese sanitarie, in alternativa alla dimostrazione da parte dello straniero della disponibilita' di mezzi sufficienti.

- Requisiti ulteriori per l'ingresso: biglietto di viaggio di ritorno; obbligazione (anziche' semplice impegno) di privato, associazione o ente al mantenimento e alle spese sanitarie, in alternativa alla dimostrazione da parte dello straniero della disponibilita' di mezzi sufficienti.

- Requisiti ulteriori per l'ingresso: biglietto di viaggio di ritorno; obbligazione (anziche' semplice impegno) di privato, associazione o ente al mantenimento e alle spese sanitarie, in alternativa alla dimostrazione da parte dello straniero della disponibilita' di mezzi sufficienti.

- Requisiti ulteriori per l'ingresso: biglietto di viaggio di ritorno; obbligazione (anziche' semplice impegno) di privato, associazione o ente al mantenimento e alle spese sanitarie, in alternativa alla dimostrazione da parte dello straniero della disponibilita' di mezzi sufficienti.

- Recupero delle spese in caso di inadempimento del privato, dell'associazione o dell'ente.

- Recupero delle spese in caso di inadempimento del datore di lavoro, del privato, dell'associazione o dell'ente. (6.1)

- Recupero delle spese in caso di inadempimento del privato, dell'associazione o dell'ente.

- Recupero delle spese in caso di inadempimento del privato, dell'associazione o dell'ente.

- Recupero delle spese in caso di inadempimento del privato, dell'associazione o dell'ente.

 
           
 

Art.7 (7.1)

Art.7 (7.1)

     
 

- Espulsione dello straniero che abbia riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un delitto previsto dalla legge penale. (7.1)

- Espulsione dello straniero che abbia riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un delitto previsto dalla legge penale. (7.1)

     
 

- Espulsione dello straniero sospettato di essere dedito ad attivita' delittuosa, o alla commissione di reati che mettano in pericolo l'integrita' di minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica. (7.1)

- Segnalazione, ai fini dell'espulsione, da parte del Questore, proposta di espulsione da parte del PM entro 24 ore, decisione del Pretore entro 48 ore, sentito lo straniero assistito da un interprete e il suo difensore. (7.1)

- Ricorso in Cassazione, entro cinque giorni, privo di effetto sospensivo. (7.1)

- Espulsione dello straniero sospettato di essere dedito ad attivita' delittuosa, o alla commissione di reati che mettano in pericolo l'integrita' di minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica. (7.1)

- Segnalazione, ai fini dell'espulsione, da parte del Questore, proposta di espulsione da parte del PM entro 24 ore, decisione del Pretore entro 48 ore, sentito lo straniero assistito da un interprete e il suo difensore. (7.1)

- Ricorso in Cassazione, entro cinque giorni, privo di effetto sospensivo. (7.1)

     
 

- Espulsione dello straniero condannato in primo grado per determinati reati. (7.1)

- Possibilita', per il GIP, di disporre il soggiorno dello straniero condannato da espellere presso una struttura di sicurezza per un massimo di trenta giorni. (7.1)

- Ricorso in Cassazione, con effetto sopensivo immediato, contro l'espulsione conseguente a condanna in primo grado. (7.1)

- Straniero rappresentato dal difensore di fiducia o dal difensore d'ufficio nei successivi gradi del processo. (7.1)

- Espulsione dello straniero condannato in primo grado per determinati reati. (7.1)

- Possibilita', per il GIP, di disporre il soggiorno dello straniero condannato da espellere presso una struttura di sicurezza per un massimo di trenta giorni. (7.1)

- Ricorso in Cassazione, con effetto sopensivo immediato, contro l'espulsione conseguente a condanna in primo grado. (7.1)

- Straniero rappresentato dal difensore di fiducia o dal difensore d'ufficio nei successivi gradi del processo. (7.1)

     
 

- Rifiuto, revoca e rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno adottati dal Prefetto sulla base delle valutazioni espresse dal sindaco. (7.1)

- Non si procede a rifiuto, revoca o rifiuto di rinnovo del permesso qualora l'interessato possa ricevere un permesso di soggiorno, sia pure a titolo diverso da quello richiesto. (7.1)

- Lo straniero privo di permesso di soggiorno o al quale sia stato ritirato o rifiutato il permesso e' espulso dal Prefetto. (7.1)

- Il TAR puo' decidere di fissare l'udienza per la trattazione del merito del ricorso entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, e di pubblicare la sentenza entro cinque giorni dalla data dell'udienza. (7.1)

- Rifiuto, revoca e rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno adottati dal Prefetto sulla base delle valutazioni espresse dal sindaco. (7.1)

- Non si procede a rifiuto, revoca o rifiuto di rinnovo del permesso qualora l'interessato possa ricevere un permesso di soggiorno, sia pure a titolo diverso da quello richiesto. (7.1)

- Lo straniero privo di permesso di soggiorno o al quale sia stato ritirato o rifiutato il permesso e' espulso dal Prefetto. (7.1)

- Il TAR puo' decidere di fissare l'udienza per la trattazione del merito del ricorso entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, e di pubblicare la sentenza entro cinque giorni dalla data dell'udienza. (7.1)

     
 

- Vige il principio di non-refoulement e sono fatte salve le norme sull'asilo. (7.1)

- L'espulsione e' eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera. (7.1)

- Vige il principio di non-refoulement e sono fatte salve le norme sull'asilo. (7.1)

- L'espulsione e' eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera. (7.1)

     
 

- Reclusione fino a due anni per l'espulso che si trattenga o rientri illegalmente in Italia. (7.1)

- Reclusione fino a due anni per l'espulso che si trattenga o rientri illegalmente in Italia. (7.1)

     
 

- Reclusione fino a tre anni per lo straniero che distrugga il passaporto. (7.1)

- Reclusione fino a tre anni per lo straniero che distrugga il passaporto. (7.1)

     
 

- Espulsione dello straniero detenuto in seguito a condanna definitiva che comporti una pena residua non superiore a tre anni, su richiesta dell'interessato, del difensore o del PM. (7.1)

- L'espulsione sospende la pena. (7.1)

- Espulsione dello straniero detenuto in seguito a condanna definitiva che comporti una pena residua non superiore a tre anni, su richiesta dell'interessato, del difensore o del PM. (7.1)

- L'espulsione sospende la pena. (7.1)

     
           

Art.7 (Espulsione dal territorio dello Stato)

   

Art.7 (Espulsione dal territorio dello Stato)

Art.7 (Espulsione dal territorio dello Stato)

Art.7 (Espulsione dal territorio dello Stato)

- Lo stagionale che si trattiene irregolarmente e' espulso e non puo' ottenere il visto di ingresso nei due anni successivi.

   

- Lo stagionale che si trattiene irregolarmente e' espulso e non puo' ottenere il visto di ingresso nei due anni successivi.

- Lo stagionale che si trattiene irregolarmente e' espulso e non puo' ottenere il visto di ingresso nei due anni successivi.

- Lo stagionale che si trattiene irregolarmente e' espulso e non puo' ottenere il visto di ingresso nell'anno successivo. (7.15)

- Sorveglianza di pubblica sicurezza per l'espulso fino a espulsione avvenuta o, in caso di ricorso, fino a decisione definitiva sulla domanda cautelare, qualora si tratti di clandestino (straniero entrato in Italia eludendo i controlli di frontiera). (7.2)

   

- Sorveglianza di pubblica sicurezza per l'espulso fino a espulsione avvenuta o, in caso di ricorso, fino a decisione definitiva sulla domanda cautelare, qualora si tratti di clandestino (straniero entrato in Italia eludendo i controlli di frontiera). (7.8)

- Sorveglianza di pubblica sicurezza per l'espulso fino a espulsione avvenuta o, in caso di ricorso, fino a decisione definitiva sulla domanda cautelare, qualora si tratti di clandestino (straniero entrato in Italia eludendo i controlli di frontiera). (7.8)

- Sorveglianza di pubblica sicurezza per l'espulso fino a espulsione avvenuta, qualora si tratti di clandestino (straniero entrato in Italia eludendo i controlli di frontiera). (7.8, 0.7.8.1)

- Rilascio, in caso di ricorso, di un permesso per motivi di giustizia valevole fino a decisione definitiva sulla domanda cautelare e valido per iscrizione al collocamento e per lavoro. (7.8, 0.7.8.1)

 

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

- Espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera per lo straniero espulso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 39/90, in seguito a condanna definitiva. (7.3, 7.4)

   

- Espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera per lo straniero espulso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 39/90, in seguito a condanna definitiva. (7.9, 7.10)

- Espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera per lo straniero espulso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 39/90, in seguito a condanna definitiva. (7.9, 7.10)

 
           
   

Art.8 (Procedimento giurisdizionale in forma abbreviata) (8.6)

     
   

- Possibilita', per il TAR, se tutte le parti lo richiedono nell'udienza in camera di consiglio e se il caso lo consente, di fissare l'udienza per la trattazione del merito del ricorso entro trenta giorni e di pubblicare la sentenza entro i successivi quindici giorni. (8.6)

     
           

Art.8 (Sanzioni)

Art.8 (Sanzioni)

 

Art.8 (Sanzioni)

Art.8 (Sanzioni)

Art.8 (Sanzioni)

- Inasprimento delle sanzioni contro chi favorisca l'ingresso irregolare.

- Le sanzioni non si applicano ovvero sono revocate qualora il cittadino straniero sia ammesso a soggiornare nel territorio dello Stato. (8.4)

- Inasprimento delle sanzioni contro chi favorisca l'ingresso irregolare.

 

- Inasprimento delle sanzioni contro chi favorisca l'ingresso irregolare.

- Le sanzioni non si applicano ovvero sono revocate qualora il cittadino straniero sia ammesso a soggiornare nel territorio dello Stato. (8.2)

- Inasprimento delle sanzioni contro chi favorisca l'ingresso irregolare.

- Le sanzioni non si applicano ovvero sono revocate qualora il cittadino straniero sia ammesso a soggiornare nel territorio dello Stato. (8.2)

- Inasprimento delle sanzioni contro chi favorisca l'ingresso irregolare a fini di lucro. (8.8)

- Le sanzioni non si applicano ovvero sono revocate qualora il cittadino straniero sia ammesso a soggiornare nel territorio dello Stato. (8.9)

- Inasprimento delle sanzioni amministrative contro i vettori che non segnalino la presenza a bordo di stranieri privi dei documenti necessari per l'ingresso in Italia.

- Inasprimento delle sanzioni amministrative contro i vettori che non segnalino la presenza a bordo di stranieri privi dei documenti necessari per l'ingresso in Italia.

 

- Inasprimento delle sanzioni amministrative contro i vettori che non segnalino la presenza a bordo di stranieri privi dei documenti necessari per l'ingresso in Italia.

- Inasprimento delle sanzioni amministrative contro i vettori che non segnalino la presenza a bordo di stranieri privi dei documenti necessari per l'ingresso in Italia.

- Inasprimento delle sanzioni amministrative contro i vettori che non segnalino la presenza a bordo di stranieri privi dei documenti necessari per l'ingresso in Italia.

           

Art.9

Art.9

Art.9

Art.9

Art.9

Art.9

Comma 1

Comma 1

Comma 1

     
 

- La durata del permesso e' pari a quella del visto o, in mancanza di visto, pari a tre mesi. (9.5, 9.6)

       

- Impedisce la valida utilizzazione, per motivi diversi da quelli originari, del permesso di soggiorno concesso per motivi di studio o di famiglia.

- Impedisce la valida utilizzazione, per motivi diversi da quelli originari, del permesso di soggiorno a qualsiasi titolo concesso. (9.7, 9.8)

       

- Consente un'utilizzazione alternativa solo di permessi originariamente concessi per lavoro autonomo o subordinato, a condizione che lo straniero dimostri la disponibilita' di mezzi adeguati ad una permanenza ad altro titolo.

         

- Punisce con revoca del permesso ed espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera la violazione dell'articolo 4, comma 5 della legge 39/1990 modificato dalla precedente disposizione.

- Punisce con revoca del permesso ed espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera la violazione dell'articolo 4, comma 5 della legge 39/1990 modificato dalla precedente disposizione.

       

 

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

- L'ultimo periodo del comma 12-bis dell'articolo 4 della legge 39/1990 e' soppresso: si cancella cosi' la possibilita' di ricorso con effetto sospensivo immediato contro il diniego del permesso di soggiorno dovuto a motivi di sicurezza di uno degli Stati Schengen.

- L'ultimo periodo del comma 12-bis dell'articolo 4 della legge 39/1990 e' soppresso: si cancella cosi' la possibilita' di ricorso con effetto sospensivo immediato contro il diniego del permesso di soggiorno dovuto a motivi di sicurezza di uno degli Stati Schengen.

       
 

- Primo rinnovo del permesso di soggiorno condizionato alla disponibilita' di un reddito non inferiore al doppio della pensione sociale. (9.9)

       
 

- Rinnovo e proroga subordinati al nulla osta del sindaco e alla presentazione di certificato attestante la buona salute dello straniero e il suo essere immune da malattie infettive. (9.1)

- Rinnovo e proroga subordinati al nulla osta del sindaco e alla presentazione di certificato attestante la buona salute dello straniero e il suo essere immune da malattie infettive. (9.1)

     

Comma 2 (Norme in materia di tutela giurisdizionale) (9.3)

Comma 2

Comma 2

Comma 2

Comma 2

Comma 2

- Misure limitative della liberta' personale disposte, in strutture distinte da quelle carcerarie, a carico dello straniero tenuto a lasciare il territorio dello Stato a seguito di provvedimenti concernenti ingresso, soggiorno o espulsione. (9.3)

- Dieci giorni di tempo per la presentazione di ricorso. (9.3)

- Decisione del TAR adottata entro quindici giorni con procedura d'urgenza. (9.3)

- Sospensione del provvedimento fino alla decisione del TAR. (9.3)

- Analoga misura limitativa adottata nei confronti dello straniero del quale si debba accertare l'identita'. (9.3)

- Obbligatoria la comunicazione al consolato competente e, se richiesta, la presenza dell'interprete in tutti i casi di convocazione o accompagnamento dello straniero da parte delle forze di pubblica sicurezza. (9.3)

- Effetto sospensivo automatico dell'espulsione, in caso di presentazione di domanda incidentale di sospensione, limitato al caso di straniero regolare o ex-regolare (titolare cioe' di un permesso di soggiorno scaduto da non piu' di quarantacinque giorni) ed al tempo necessario per la pronuncia del TAR (anziche' del Consiglio di Stato) sull'istanza cautelare.

- Effetto sospensivo automatico dell'espulsione, in caso di presentazione di domanda incidentale di sospensione, limitato al caso di straniero regolare o ex-regolare (titolare cioe' di un permesso di soggiorno scaduto da non piu' di quarantacinque giorni) ed al tempo necessario per la pronuncia del TAR (anziche' del Consiglio di Stato) sull'istanza cautelare.

- Sorveglianza di pubblica sicurezza per l'espulso fino a espulsione avvenuta o, in caso di ricorso, fino a decisione definitiva sulla domanda cautelare, qualora si tratti di clandestino (straniero entrato in Italia eludendo i controlli di frontiera). (9.17)

- Sorveglianza di pubblica sicurezza per l'espulso fino a espulsione avvenuta o, in caso di ricorso, fino a decisione definitiva sulla domanda cautelare, qualora si tratti di clandestino (straniero entrato in Italia eludendo i controlli di frontiera). (9.17)

- Sorveglianza di pubblica sicurezza per l'espulso fino a espulsione avvenuta o, in caso di ricorso, fino a decisione definitiva sulla domanda cautelare, qualora si tratti di clandestino (straniero entrato in Italia eludendo i controlli di frontiera). (9.33)

- Rilascio, in caso di ricorso, di un permesso per motivi di giustizia rinnovabile fino a decisione definitiva sulla domanda cautelare e valido per iscrizione al collocamento e per lavoro. (9.33)

 

- Espulsione immediata negli altri casi, anche in presenza di domanda di sospensione.

- Espulsione immediata negli altri casi, anche in presenza di domanda di sospensione.

     

Comma 2 bis

   

Comma 2 bis

Comma 2 bis

Comma 2 bis

- Espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera per lo straniero espulso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 39/90, in seguito a condanna definitiva. (9.10)

   

- Espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera per lo straniero espulso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 39/90, in seguito a condanna definitiva. (9.18)

- Espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera per lo straniero espulso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 39/90, in seguito a condanna definitiva. (9.18)

- Espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera per lo straniero espulso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 39/90, in seguito a condanna definitiva. (9.34)

 

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

Comma 3

Comma 3

Comma 3

Comma 3

Comma 3

Comma 3

- Ai fini del ricongiungimento familiare e' considerato in grado di assicurare normali condizioni di vita ai familiari lo straniero che disponga di reddito non inferiore al doppio dell'assegno sociale e di un alloggio adeguato al numero e all'eta' dei familiari. (9.11)

- Attestazione comprovante la legittima utilizzazione dell'alloggio puo' essere richiesta dallo straniero all'autorita' municipale. (9.11)

- Ricongiungimento con coniuge, figli minori di anni 22 e genitori consentito dopo due anni, accertata la disponibilita' di un alloggio idoneo e di un reddito pari a tre volte l'importo dell'assegno sociale per ricongiungimento con coniuge o con un massimo di due figli e un genitore; quattro volte per coniuge e un massimo di due figli o entrambi i genitori; un'unita' in piu' per ogni ulteriore coppia di figli. (9.2)

- Nel computo del reddito puo' rientrare anche quello derivante da un contratto di lavoro stipulato per almeno due anni dal coniuge. (9.2)

- Espulsione dell'intera famiglia, in caso di mancata corrispondenza, dovuta ad alterazione fraudolenta dei dati, tra la disponibilita' dichiarata e quella accertata. Non si procede ad espulsione dei familiari qualora abbiano ottenuto un permesso di soggiorno ad altro titolo. (9.2)

- Limite massimo di un anno dalla presentazione della domanda per l'esecuzione dell'accertamento. (9.2)

- Ricongiungimento con

coniuge,

a) figli minori di anni 18 non coniugati e a carico, anche adottivi o nati fuori dal matrimonio,

b) genitori a carico dello straniero,

c) figli del coniuge destinato a ricongiungersi nati da altri matrimoni,

d) parenti di grado non superiore al secondo, inabili al lavoro e a carico dello straniero,

consentito al titolare di un permesso per lavoro subordinato occupato a tempo indeterminato e al titolare di permesso per lavoro autonomo che svolga attivita' non occasionale di lavoro autonomo, accertata la disponibilita' di un alloggio idoneo e di un reddito pari all'importo dell'assegno sociale moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare destinato a ricomporsi. (9.22)

- Permesso per ricongiungimento rilasciabile anche allo straniero regolarmente soggiornante che abbia contratto matrimonio in Italia. (9.22)

- Ai fini del ricongiungimento familiare e' considerato in grado di assicurare normali condizioni di vita ai familiari lo straniero che disponga di reddito non inferiore al doppio dell'assegno sociale e di un alloggio adeguato al numero e all'eta' dei familiari. (9.19)

- Attestazione comprovante la legittima utilizzazione dell'alloggio puo' essere richiesta dallo straniero all'autorita' municipale. (9.19)

- Ai fini del ricongiungimento familiare e' considerato in grado di assicurare normali condizioni di vita ai familiari lo straniero che disponga di reddito non inferiore al doppio dell'assegno sociale e di un alloggio adeguato al numero e all'eta' dei familiari. (9.19)

- Attestazione comprovante la legittima utilizzazione dell'alloggio puo' essere richiesta dallo straniero all'autorita' municipale. (9.19)

- Ai fini del ricongiungimento familiare e' considerato in grado di assicurare normali condizioni di vita ai familiari lo straniero che disponga di reddito non inferiore al doppio dell'assegno sociale e di un alloggio adeguato al numero e all'eta' dei familiari. (9.35)

- Attestazione comprovante la legittima utilizzazione dell'alloggio puo' essere richiesta dallo straniero all'autorita' municipale. (9.35)

   

- Dopo sei mesi dall'ingresso, coniuge e figli minori non soggetti all'obbligo scolastico possono accedere ad attivita' lavorative. (9.22)

     
   

- Rinnovo del permesso per ricongiungimento subordinato al prolungamento regolare del soggiorno del familiare. (9.22)

     
   

- In caso di scioglimento del vincolo familiare, allo straniero ricongiunto che abbia soggiornato in Italia regolarmente per almeno tre anni e' rilasciato un permesso per lavoro subordinato o autonomo, studio, asilo o coesione familiare con altri familiari. (9.22)

     
   

- I minori stranieri sono iscritti sul permesso di soggiorno dei genitori fino all'eta' di 14 anni. Successivamente ottengono un permesso per coesione familiare con facolta' di stipulare rapporti di lavoro subordinato, svolgere attivita' di lavoro autonomo, iscriversi a corsi di studio. Al compimento della maggiore eta' e' rilasciato un permesso per lavoro subordinato o autonomo, studio o coesione familiare. (9.22)

     
   

- Rilasciato un permesso per attesa adozione o affidamento ai minori in stato di abbandono. (9.22)

     

 

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

   

- Regolarizzazione dei ricongiungimenti familiari di fatto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Revocati i provvedimenti di espulsione assunti per ingresso o soggiorno illegale a carico degli stranieri che regolarizzano la propria posizione. (9.22)

     

Comma 4

Comma 4

Comma 4

Comma 4

Comma 4

Comma 4

- Diritto di iscrizione anagrafica per i titolari di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi; dovere per i titolari di permesso con durata superiore a un anno. (9.12)

- Si considera dimora abituale anche l'alloggiamento presso alberghi o presso strutture di accoglienza. (9.12)

- Obbligo di iscrizione anagrafica per i titolari di permesso di soggiorno.

- Obbligo di iscrizione anagrafica per i titolari di permesso di soggiorno.

- Diritto di iscrizione anagrafica per i titolari di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi; dovere per i titolari di permesso con durata superiore a un anno. (9.36)

- Si considera dimora abituale anche l'alloggiamento presso alberghi o presso strutture di accoglienza. (9.36)

- Diritto di iscrizione anagrafica per i titolari di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi; dovere per i titolari di permesso con durata superiore a un anno. (9.36)

- Si considera dimora abituale anche l'alloggiamento presso alberghi o presso strutture di accoglienza. (9.36)

- Diritto di iscrizione anagrafica per i titolari di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi; dovere per i titolari di permesso con durata superiore a un anno. (9.36)

- Si considera dimora abituale anche l'alloggiamento presso alberghi o presso strutture di accoglienza. (9.36)

Comma 5

Comma 5

Comma 5

     

- Revoca dei contributi assegnati alle Regioni e non validamente utilizzati nei successivi diciotto mesi.

- Revoca dei contributi assegnati alle Regioni e non validamente utilizzati nei successivi diciotto mesi.

- Revoca dei contributi assegnati alle Regioni e non validamente utilizzati nei successivi diciotto mesi.

     
           
   

Art. 9 bis (Centri di accoglienza) (9.03)

     
   

- Utilizzabile per la realizzazione di centri di accoglienza parte dei fondi accantonati nel Fondo istituito dall'articolo 13 della legge 943/86. (9.03)

     
           
     

Art. 9 bis (Norme per garantire la parita' fra cittadini italiani e stranieri nell'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale) (9.03)

Art. 9 bis (Norme per garantire la parita' fra cittadini italiani e stranieri nell'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale) (9.03)

Art. 9 bis (Norme per garantire la parita' fra cittadini italiani e stranieri nell'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale) (9.03)

     

- Parita' di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani in materia di assistenza sanitaria, iscrizione al Servizio sanitario nazionale e contribuzione per gli stranieri regolarmente residenti anche se iscritti nello schedario della popolazione temporanea. (9.03)

- Obbligo per lo straniero iscritto all'anagrafe di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale in occasione di ogni rinnovo del permesso di soggiorno. (9.03)

- Parita' di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani in materia di assistenza sanitaria, iscrizione al Servizio sanitario nazionale e contribuzione per gli stranieri regolarmente residenti anche se iscritti nello schedario della popolazione temporanea. (9.03)

- Obbligo per lo straniero iscritto all'anagrafe di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale in occasione di ogni rinnovo del permesso di soggiorno. (9.03)

- Parita' di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani in materia di assistenza sanitaria, iscrizione al Servizio sanitario nazionale e contribuzione per gli stranieri regolarmente residenti anche se iscritti nello schedario della popolazione temporanea. (9.03)

- Obbligo per lo straniero iscritto all'anagrafe di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale in occasione di ogni rinnovo del permesso di soggiorno. (9.03)

           

 

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

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Art. 9 ter (Assistenza sanitaria) (9.02)

Art. 9 ter (Assistenza sanitaria) (9.02)

Art. 9 ter (Assistenza sanitaria) (9.02)

     

- Garantite le cure mediche essenziali, anche continuative, la tutela della maternita' responsabile e della gravidanza e le misure di medicina preventiva agli stranieri presenti, anche irregolarmente, sul territorio nazionale. (9.02)

- L'accesso alla struttura sanitaria non puo' comportare segnalazione ad altra autorita', salvo il caso di referto obbligatorio. (9.02)

- Le spese relative allo straniero indigente e non coperto da assicurazione sono a carico del Ministero dell'interno. (9.02)

- I minori presenti, anche irregolarmente, sul territorio nazionale sono considerati iscritti al Servizio sanitario nazionale. (9.02)

- Garantite le cure mediche essenziali, anche continuative, la tutela della maternita' responsabile e della gravidanza e le misure di medicina preventiva agli stranieri presenti, anche irregolarmente, sul territorio nazionale. (9.02)

- L'accesso alla struttura sanitaria non puo' comportare segnalazione ad altra autorita', salvo il caso di referto obbligatorio. (9.02)

- Le spese relative allo straniero indigente e non coperto da assicurazione sono a carico del Ministero dell'interno. (9.02)

- I minori presenti, anche irregolarmente, sul territorio nazionale sono considerati iscritti al Servizio sanitario nazionale. (9.02)

- Garantite le cure mediche essenziali, anche continuative, la tutela della maternita' responsabile e della gravidanza e le misure di medicina preventiva agli stranieri presenti, anche irregolarmente, sul territorio nazionale. (9.02)

- L'accesso alla struttura sanitaria non puo' comportare segnalazione ad altra autorita', salvo il caso di referto obbligatorio. (9.02)

- Le spese relative allo straniero indigente e non coperto da assicurazione sono a carico del Ministero dell'interno. (9.02)

- I minori presenti, anche irregolarmente, sul territorio nazionale sono considerati iscritti al Servizio sanitario nazionale. (9.02)

           

Art.10

Art.10

Art.10

Art.10

Art.10

Art.10

- Salvi i casi di differimento o sospensione del provvedimento, l'espulsione e' eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera.

- Salvi i casi di differimento o sospensione del provvedimento, l'espulsione e' eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera.

       

- Stabilisce l'obbligo di firma per l'espulso, per un periodo di durata massima di trenta giorni, nei casi in cui non si possa procedere immediatamente all'espulsione (necessita' di accertamenti sull'identita' o sulla nazionalita', acquisizione di visti o di altri documenti, necessita' di individuare uno Stato nel quale l'incolumita' dell'espulso non sia messa a repentaglio, etc.).

- Stabilisce l'obbligo di firma per l'espulso, per un periodo di durata massima di trenta giorni, nei casi in cui non si possa procedere immediatamente all'espulsione (necessita' di accertamenti sull'identita' o sulla nazionalita', acquisizione di visti o di altri documenti, necessita' di individuare uno Stato nel quale l'incolumita' dell'espulso non sia messa a repentaglio, etc.).

- Custodia in luogo non penitenziario dello straniero per il quale non sia possibile eseguire immediatamente il respingimento o l'espulsione. (10.5)

- Interveto del Pretore se la custodia si protrae oltre le 48 ore. Nomina del difensore, anche d'ufficio, e, se necessario, dell'interprete. (10.5)

- Stabilisce l'obbligo di firma per l'espulso, per un periodo di durata massima di trenta giorni, nei casi in cui non si possa procedere immediatamente all'espulsione (necessita' di accertamenti sull'identita' o sulla nazionalita', acquisizione di visti o di altri documenti, necessita' di individuare uno Stato nel quale l'incolumita' dell'espulso non sia messa a repentaglio, etc.).

- Stabilisce l'obbligo di firma per l'espulso, per un periodo di durata massima di trenta giorni, nei casi in cui non si possa procedere immediatamente all'espulsione (necessita' di accertamenti sull'identita' o sulla nazionalita', acquisizione di visti o di altri documenti, necessita' di individuare uno Stato nel quale l'incolumita' dell'espulso non sia messa a repentaglio, etc.).

- Stabilisce l'obbligo di firma per l'espulso, per un periodo di durata massima di trenta giorni, nei casi in cui non si possa procedere immediatamente all'espulsione (necessita' di accertamenti sull'identita' o sulla nazionalita', acquisizione di visti o di altri documenti, necessita' di individuare uno Stato nel quale l'incolumita' dell'espulso non sia messa a repentaglio, etc.).

 

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RC

- Trascorsi i trenta giorni, lo straniero e' obbligato a lasciare l'Italia entro quarantotto ore.

- Trascorsi i trenta giorni, lo straniero e' obbligato a lasciare l'Italia entro quarantotto ore.

- Il Pretore interviene entro le 48 ore successive e decide immediatamente se

a) rimettere in liberta' lo straniero, nel caso in cui espulsione o respingimento risultino illegittimi o non ancora legalmente eseguibili;

b) prorogare la custodia per un massimo di trenta giorni, se espulsione o respingimento risultano eseguibili entro tale termine;

c) rimettere in liberta' lo straniero e rilasciare un permesso di breve durata, con sorveglianza di pubblica sicurezza se espulsione o respingimento risultano eseguibili oltre il termine di trenta giorni.

Decisione del Pretore ricorribile in Cassazione entro cinque giorni. La Cassazione si pronuncia entro dieci giorni. (10.5)

- Nei casi in cui non si possa procedere a espulsione o respingimento per la necessita' di individuare uno Stato nel quale l'incolumita' dell'espulso non sia messa a repentaglio il provvedimento e' sospeso per consentire la presentazione di una domanda di asilo. Allo straniero e' rilasciato un permesso temporaneo per richiesta di asilo. Il provvedimento e' revocato in caso di accoglimento della richiesta. (10.9)

- Nei casi in cui la richiesta non e' amissibile si adotta la misura dell'obbligo di firma. Scaduti i trenta giorni senza che sia stato individuato uno Stato sicuro verso cui sia possibile avviare lo straniero, il provvedimento e' revocato e all'interessato e' rilasciato, su richiesta, un permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia. (10.9)

- Nei casi in cui non si possa procedere a espulsione o respingimento per la necessita' di individuare uno Stato nel quale l'incolumita' dell'espulso non sia messa a repentaglio il provvedimento e' sospeso per consentire la presentazione di una domanda di asilo. Allo straniero e' rilasciato un permesso temporaneo per richiesta di asilo. Il provvedimento e' revocato in caso di accoglimento della richiesta. (10.9)

- Nei casi in cui la richiesta non e' amissibile si adotta la misura dell'obbligo di firma. Scaduti i trenta giorni senza che sia stato individuato uno Stato sicuro verso cui sia possibile avviare lo straniero, il provvedimento e' revocato e all'interessato e' rilasciato, su richiesta, un permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia. (10.9)

- Nei casi in cui non si possa procedere a espulsione o respingimento per la necessita' di individuare uno Stato nel quale l'incolumita' dell'espulso non sia messa a repentaglio il provvedimento e' sospeso per consentire la presentazione di una domanda di asilo. Allo straniero e' rilasciato un permesso temporaneo per richiesta di asilo. Il provvedimento e' revocato in caso di accoglimento della richiesta. (10.9)

- Nei casi in cui la richiesta non e' amissibile si adotta la misura dell'obbligo di firma. Scaduti i trenta giorni senza che sia stato individuato uno Stato sicuro verso cui sia possibile avviare lo straniero, il provvedimento e' revocato e all'interessato e' rilasciato, su richiesta, un permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia. (10.9)

- Trasgressioni dei predetti obblighi sono punite con la reclusione da tre mesi a tre anni.

- Trasgressioni dei predetti obblighi sono punite con la reclusione da tre mesi a tre anni.

- Reclusione per lo straniero che si sottrae alla custodia o alla sorveglianza di pubblica sicurezza. (10.5)

     

- L'espulsione come misura alternativa a pene detentive di durata inferiore a tre anni, puo' essere richiesta anche dal Pubblico Ministero.

- L'espulsione come misura alternativa a pene detentive di durata inferiore a tre anni, puo' essere richiesta anche dal Pubblico Ministero.

- L'espulsione come misura alternativa a pene detentive di durata inferiore a tre anni, puo' essere richiesta anche dal Pubblico Ministero.

     

- Attenuazione delle sanzioni per chi favorisca a scopo di lucro l'ingresso illegale di stranieri nel territorio nazionale. (10.1)

- Inasprimento delle sanzioni in caso di associazione finalizzata allo stesso scopo, ovvero quando il fatto riguardi stranieri minori o quando la finalita' ultima sia l'avviamento dello straniero alla prostituzione. (10.1)

         
           

 

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Art.10 bis (Condizione di reciprocita') (10.01, 11.011)

Art.10 bis (Condizione di reciprocita') (10.01, 11.011)

Art.10 bis (Condizione di reciprocita') (10.01, 11.011)

     

- La condizione di reciprocita' e' richiesta per acquisto di beni immobili diversi dalla prima casa, per la costituzione e la partecipazione a societa' di capitali, per l'esercizio di determinate attivita' di lavoro autonomo, per l'iscrizione a determinati albi professionali. (10.01)

- La condizione di reciprocita' e' richiesta per acquisto di beni immobili diversi dalla prima casa, per la costituzione e la partecipazione a societa' di capitali, per l'esercizio di determinate attivita' di lavoro autonomo, per l'iscrizione a determinati albi professionali. (10.01)

- La condizione di reciprocita' e' richiesta per acquisto di beni immobili diversi dalla prima casa, per la costituzione e la partecipazione a societa' di capitali, per l'esercizio di determinate attivita' di lavoro autonomo, per l'iscrizione a determinati albi professionali. (10.01)

     

- La condizione di reciprocita' non puo' essere richiesta ai titolari di carta di soggiorno e ai titolari di permesso per asilo umanitario, ne' ai cittadini di Paesi per i quali il Ministero degli affari esteri abbia indicato, a causa di conflitti armati o turbamenti dell'ordine pubblico, la necessita' di rimpatrio dei cittadini italiani. (10.01)

- La condizione di reciprocita' non puo' essere richiesta ai titolari di carta di soggiorno e ai titolari di permesso per asilo umanitario, ne' ai cittadini di Paesi per i quali il Ministero degli affari esteri abbia indicato, a causa di conflitti armati o turbamenti dell'ordine pubblico, la necessita' di rimpatrio dei cittadini italiani. (10.01)

- La condizione di reciprocita' non puo' essere richiesta ai titolari di carta di soggiorno e ai titolari di permesso per asilo umanitario, ne' ai cittadini di Paesi per i quali il Ministero degli affari esteri abbia indicato, a causa di conflitti armati o turbamenti dell'ordine pubblico, la necessita' di rimpatrio dei cittadini italiani. (10.01)

     

- La condizione si considera soddisfatta quando, sulla base della legislazione o della prassi adottata nel Paese d'origine, non risulti che al cittadino italiano sia impedito di esercitare il diritto in questione, ovvero quando l'esercizio di tale diritto non sia previsto neanche per i cittadini di quel Paese. (10.01)

- La condizione si considera soddisfatta quando, sulla base della legislazione o della prassi adottata nel Paese d'origine, non risulti che al cittadino italiano sia impedito di esercitare il diritto in questione, ovvero quando l'esercizio di tale diritto non sia previsto neanche per i cittadini di quel Paese. (10.01)

- La condizione si considera soddisfatta quando, sulla base della legislazione o della prassi adottata nel Paese d'origine, non risulti che al cittadino italiano sia impedito di esercitare il diritto in questione, ovvero quando l'esercizio di tale diritto non sia previsto neanche per i cittadini di quel Paese. (10.01)

           
   

Art.11 (Accordi di riammissione) (11.4)

     
   

- Il Governo conclude, entro un anno, accordi con i principali Paesi di emigrazione verso l'Italia ai fini dell aregolazione dei flussi e della riammissione in patria degli stranieri respinti o espulsi. (11.4)

- Sono previste forme di aiuto allo sviluppo e di agevolazione del reinserimento in patria degli stranieri. (11.4)

     
           

Art.11

Art.11

 

Art.11

Art.11

Art.11

- Reclusione fino a tre anni per il clandestino e per l'espulso che non lascia per tempo il territorio dello Stato o che rientra senza autorizzazione. Consentito l'arresto, anche fuor di flagranza. Custodia cautelare in carcere o in luogo appositamente attrezzato per non piu' di trenta giorni.

- Reclusione fino a tre anni per il clandestino e per l'espulso che non lascia per tempo il territorio dello Stato o che rientra senza autorizzazione. Consentito l'arresto, anche fuor di flagranza. Custodia cautelare in carcere o in luogo appositamente attrezzato per non piu' di trenta giorni.

       

- Sospensione della pena se l'espulsione e' eseguita. Estinzione del delitto dopo cinque anni trascorsi senza che lo straniero rientri in Italia.

- Sospensione della pena se l'espulsione e' eseguita. Estinzione del delitto dopo cinque anni trascorsi senza che lo straniero rientri in Italia.

       

 

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RC

- Possibile l'adozione di misure di sorveglianza di Pubblica Sicurezza nei confronti dello straniero che, in seguito a controllo, risulti privo di documento di identita' senza giustificato motivo e senza che ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione. (11.1)

- Arresto fino a sei mesi e ammenda fino a ottocentomila lire per chi (eccezion fatta per il richiedente asilo e per i casi considerati dalla legge 184/1983 sull'affidamento e l'adozione dei minori) non esibisca, su richiesta della Pubblica Sicurezza, il documento di viaggio o documento equipollente.

 

- Possibile l'adozione di misure di sorveglianza di Pubblica Sicurezza nei confronti dello straniero che, in seguito a controllo, risulti privo di documento di identita' senza giustificato motivo e senza che ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione. (11.7)

- Possibile l'adozione di misure di sorveglianza di Pubblica Sicurezza nei confronti dello straniero che, in seguito a controllo, risulti privo di documento di identita' senza giustificato motivo e senza che ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione. (11.7)

 
         

- Distinzione tra clandestino (entrato illegalmente in Italia) e irregolare. (11.5)

- Clandestini e irregolari espulsi salvo che presentino domanda di asilo o appartengano ad una delle seguenti categorie:

a) minore non accompagnato;

b) straniero presente in Italia da oltre dieci anni o dall'eta' di sei anni;

c) coniuge di cittadino italiano;

d) genitore o titolare della patria potesta' nei riguardi di minore italiano;

e) titolare di rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata da ente italiano. (11.5)

- Rilascio di un permesso per motivi umanitari, rinnovabile e convertibile in altro permesso, allo straniero che rientri in una di queste categorie. (11.5)

- Rilascio di un permesso per motivi di giustizia, valido per lavoro, studio e iscrizione anagrafica, allo straniero non espellibile per esigenze processuali. (11.5)

         

- L'espulsione per soggiorno clandestino o irregolare e' revocata qualora lo straniero dimostri l'esistenza di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato o determinato, ovvero qualora sussistano gravi problemi di ordine sanitario, ovvero quando sia attestata dal sindaco l'intenzione dello straniero di frequentare un corso di formazione o di istruzione pubblica. In tali casi e' rilasciato allo straniero un permesso per lavoro subordinato o stagionale, cura o studio, rispettivamente. (11.5)

- Le stesse norme si applicano al caso di espulsione in seguito a condanna penale quando sia cessata la pericolosita' sociale dello straniero, ovvero quando la pena sia inferiore a un anno o patteggiata, ovvero quando sia concessa la liberta' condizionale. (11.5)

 

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DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

         

- Revoca dell'espulsione dopo un anno in caso di soggiorno irregolare, dopo due anni in caso di soggiorno clandestino, dopo un periodo di durata stabilita dal collegio giudicante e commisurato alla gravita' del reato in caso di condanna penale. (11.5)

- Possibile, avverso l'espulsione ordinata da Autorita' amministrativa e in alternativa al ricorso al TAR, il ricorso-opposizione al Pretore civile, con competenza estesa al merito. (11.5)

- Revoca, all'atto dell'entrata in vigore della legge, delle espulsioni adottate per soggiorno irregolare o clandestino a carico di stranieri profughi da Paesi colpiti da guerra o da guerra civile e che siano stati esclusi dal permesso per motivi umanitari a causa della data di ingresso in Italia o della nazionalita'. (11.5)

- Aggiornamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, dell'elenco di tali Paesi. (11.5)

         

- Rilascio di un permesso per motivi umanitari, valido per iscrizione nelle liste di collocamento, lavoro e studio, allo straniero in attesa di esito del ricorso contro il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e allo straniero che non possa lasciare l'Italia a causa di gravi rischi per la sua incolumita' o per la sua liberta' nel Paese di origine e dell'impossibilita' di individuare una destinazione alternativa sicura. (11.5)

           

Art. 11 bis (Assistenza sanitaria) (11.02)

       

Art. 11 bis (Assistenza sanitaria) (11.015)

- Garantite le cure mediche essenziali, anche continuative, la tutela della maternita' responsabile e della gravidanza e le misure di medicina preventiva agli stranieri presenti, anche irregolarmente, sul territorio nazionale. (11.02)

- L'accesso alla struttura sanitaria non puo' comportare segnalazione ad altra autorita', salvo il caso di referto obbligatorio. (11.02)

- Le spese relative allo straniero indigente e non coperto da assicurazione sono a carico del Ministero dell'interno. (11.02)

- I minori presenti, anche irregolarmente, sul territorio nazionale sono considerati iscritti al Servizio sanitario nazionale. (11.02)

       

- Garantite le cure mediche essenziali, anche continuative, la tutela della maternita' responsabile e della gravidanza e le misure di medicina preventiva agli stranieri presenti, anche irregolarmente, sul territorio nazionale. (11.015)

- L'accesso alla struttura sanitaria non puo' comportare segnalazione ad altra autorita', salvo il caso di referto obbligatorio. (11.015)

- Le spese relative allo straniero indigente e non coperto da assicurazione sono a carico del Ministero dell'interno. (11.015)

- I minori presenti, anche irregolarmente, sul territorio nazionale sono considerati iscritti al Servizio sanitario nazionale. (11.015)

           

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

     

Art. 11 bis (11.01)

 

Art. 11 ter (11.01)

     

- Adozione di misure dissuasive e repressive per l'eliminazione della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, e di misure per l'assistenza alle vittime del traffico di esseri umani. (11.01)

 

- Adozione di misure dissuasive e repressive per l'eliminazione della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, e di misure per l'assistenza alle vittime del traffico di esseri umani. (11.01)

           
     

Art. 11 ter (Norme contro la discriminazione e il razzismo) (11.senza numero)

Art. 11 bis (Norme contro la discriminazione e il razzismo) (11.senza numero)

Art. 11 quater (Norme contro la discriminazione e il razzismo) (11.senza numero)

     

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nel lavoro che non sia motivata dall'essere l'appartenenza ad un particolare gruppo "razziale" requisito essenziale per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa (spettacolo, arte, gastronomia, etc.). (11.senza numero)

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nel lavoro che non sia motivata dall'essere l'appartenenza ad un particolare gruppo "razziale" requisito essenziale per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa (spettacolo, arte, gastronomia, etc.). (11.senza numero)

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nel lavoro che non sia motivata dall'essere l'appartenenza ad un particolare gruppo "razziale" requisito essenziale per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa (spettacolo, arte, gastronomia, etc.). (11.senza numero)

     

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nella scuola. (11.senza numero)

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nella scuola. (11.senza numero)

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nella scuola. (11.senza numero)

     

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nella gestione di pubblici esercizi. (11.senza numero)

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nella gestione di pubblici esercizi. (11.senza numero)

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nella gestione di pubblici esercizi. (11.senza numero)

     

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nel campo degli affitti e delle vendite di immobili e dell'assegnazione di case popolari. (11.senza numero)

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nel campo degli affitti e delle vendite di immobili e dell'assegnazione di case popolari. (11.senza numero)

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nel campo degli affitti e delle vendite di immobili e dell'assegnazione di case popolari. (11.senza numero)

     

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nel rapporto tra pubblica amministrazione e utenti. (11.senza numero)

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nel rapporto tra pubblica amministrazione e utenti. (11.senza numero)

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nel rapporto tra pubblica amministrazione e utenti. (11.senza numero)

     

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nelle inserzioni pubblicitarie. (11.senza numero)

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nelle inserzioni pubblicitarie. (11.senza numero)

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nelle inserzioni pubblicitarie. (11.senza numero)

     

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nella comunicazione di messaggi informativi. (11.senza numero)

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nella comunicazione di messaggi informativi. (11.senza numero)

- Divieto di qualunque forma di discriminazione nella comunicazione di messaggi informativi. (11.senza numero)

     

- Costituiscono azioni positive tutte quelle mirate al superamento delle situazioni di svantaggio di un gruppo "razziale". (11.senza numero)

- Costituiscono azioni positive tutte quelle mirate al superamento delle situazioni di svantaggio di un gruppo "razziale". (11.senza numero)

- Costituiscono azioni positive tutte quelle mirate al superamento delle situazioni di svantaggio di un gruppo "razziale". (11.senza numero)

     

- L'azione giudiziaria per violazioni dell enorme contro la discriminazione puo' essere proposta da chi si ritiene vittima della discriminazione o da associazione di cui la presunta vittima fa parte. (11.senza numero)

- L'azione giudiziaria per violazioni dell enorme contro la discriminazione puo' essere proposta da chi si ritiene vittima della discriminazione o da associazione di cui la presunta vittima fa parte. (11.senza numero)

- L'azione giudiziaria per violazioni dell enorme contro la discriminazione puo' essere proposta da chi si ritiene vittima della discriminazione o da associazione di cui la presunta vittima fa parte. (11.senza numero)

     

- Possibilita' di richiedere ispezioni per verificare l'esistenza di forme di discriminazione nel lavor, nella scuola, etc. (11.senza numero)

- Possibilita' di richiedere ispezioni per verificare l'esistenza di forme di discriminazione nel lavor, nella scuola, etc. (11.senza numero)

- Possibilita' di richiedere ispezioni per verificare l'esistenza di forme di discriminazione nel lavor, nella scuola, etc. (11.senza numero)

     

- Nella programmazione dei flussi non possono essere previste disposizioni che costituiscano forma di discriminazione. (11.senza numero)

- Nella programmazione dei flussi non possono essere previste disposizioni che costituiscano forma di discriminazione. (11.senza numero)

- Nella programmazione dei flussi non possono essere previste disposizioni che costituiscano forma di discriminazione. (11.senza numero)

 

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DEMOCRATICI

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PROGRESSISTI

RC

     

- E' illegittima la richiesta del requisito di cittadinanza per l'esercizio delle libere professioni; ammessi all'esercizo delle libere professioni tutti i cittadini di Paesi per i quali sia soddisfatta la condizione di reciprocita'. (11.senza numero)

- E' illegittima la richiesta del requisito di cittadinanza per l'esercizio delle libere professioni; ammessi all'esercizo delle libere professioni tutti i cittadini di Paesi per i quali sia soddisfatta la condizione di reciprocita'. (11.senza numero)

- E' illegittima la richiesta del requisito di cittadinanza per l'esercizio delle libere professioni; ammessi all'esercizo delle libere professioni tutti i cittadini di Paesi per i quali sia soddisfatta la condizione di reciprocita'. (11.senza numero)

           

Art. 11 ter (Regolarizzazione dei lavoratori stranieri gia' presenti sul territorio nazionale) (11.03)

   

Art. 11 quater (Regolarizzazione del soggiorno di cittadini extracomunitari gia' presenti sul territorio nazionale) (11.07)

Art. 11 ter (Regolarizzazione del soggiorno di cittadini extracomunitari gia' presenti sul territorio nazionale) (11.07)

Art. 11 quinquies (Regolarizzazione del soggiorno di cittadini extracomunitari gia' presenti sul territorio nazionale) (11.07)

- Regolarizzazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, degli stranieri illegalmente soggiornanti alla medesima data che non abbiano riportato condanne per delitti e che non risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato. (11.03)

   

- Regolarizzazione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge degli stranieri illegalmente presenti in Italia alla stessa data. (11.07)

- Regolarizzazione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge degli stranieri illegalmente presenti in Italia alla stessa data. (11.07)

- Regolarizzazione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge degli stranieri illegalmente presenti in Italia alla stessa data. (11.07)

- Rilascio di un permesso per studio a chi dimostri di essere stato iscritto all'universita' alla data di entrata in vigore della legge e di aver superato almeno tre esami all'anno. (11.03)

   

- Rilascio di un permesso per lavoro subordinato allo straniero per il quale un datore di lavoro si dichiari disponibile all'assunzione e allo straniero che dichiari di effettuare o di aver effettuato per non meno di 90 giornate lavorative attivita' di lavoro subordinato alle dipendenze di cittadini legalmente residenti in Italia. (11.07)

- Rilascio di un permesso per lavoro subordinato allo straniero per il quale un datore di lavoro si dichiari disponibile all'assunzione e allo straniero che dichiari di effettuare o di aver effettuato per non meno di 90 giornate lavorative attivita' di lavoro subordinato alle dipendenze di cittadini legalmente residenti in Italia. (11.07)

- Rilascio di un permesso per lavoro subordinato allo straniero per il quale un datore di lavoro si dichiari disponibile all'assunzione e allo straniero che dichiari di effettuare o di aver effettuato per non meno di 90 giornate lavorative attivita' di lavoro subordinato alle dipendenze di cittadini legalmente residenti in Italia. (11.07)

- Rilascio di un permesso per lavoro subordinato allo straniero per il quale un datore di lavoro si dichiari disposto all'assunzione e allo straniero che dimostri di svolgere attivita' di lavoro dipendente a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini regolarmente residenti in Italia. (11.03)

   

- Revoca del permesso in caso di dichiarazione mendace; sanzioni a carico dello straniero autore della dichiarazione. (11.07)

- Revoca del permesso in caso di dichiarazione mendace; sanzioni a carico dello straniero autore della dichiarazione. (11.07)

- Revoca del permesso in caso di dichiarazione mendace; sanzioni a carico dello straniero autore della dichiarazione. (11.07)

- Rilascio di un permesso per motivi familiari al coniuge di cittadino italiano o di cittadino straniero regolarmente soggiornante o regolarizzabile. (11.03)

   

- Rilascio dei un permesso per lavoro stagionale, di cui all'articolo 3, allo straniero che, chiedendo di regolarizzare la propria posizione, non abbia titolo per ricevere un permesso per lavoro subordinato. (11.07)

- Rilascio dei un permesso per lavoro stagionale, di cui all'articolo 3, allo straniero che, chiedendo di regolarizzare la propria posizione, non abbia titolo per ricevere un permesso per lavoro subordinato. (11.07)

- Rilascio dei un permesso per lavoro stagionale, di cui all'articolo 3, allo straniero che, chiedendo di regolarizzare la propria posizione, non abbia titolo per ricevere un permesso per lavoro subordinato. (11.07)

- Impunibilita' per le violazioni pregresse delle norme su ingresso e soggiorno dello straniero che procede a regolarizzazione. (11.03)

   

- Rilascio di un permesso per motivi di famiglia allo straniero illegalmente presente in Italia avente diritto a ricongiungersi con familiare soggiornante in Italia; conversione, su richiesta, del permesso in permesso per motivi di famiglia allo straniero titolare di altro permesso che si trovi nella medesima condizione. (11.07)

- Rilascio di un permesso per motivi di famiglia allo straniero illegalmente presente in Italia avente diritto a ricongiungersi con familiare soggiornante in Italia; conversione, su richiesta, del permesso in permesso per motivi di famiglia allo straniero titolare di altro permesso che si trovi nella medesima condizione. (11.07)

- Rilascio di un permesso per motivi di famiglia allo straniero illegalmente presente in Italia avente diritto a ricongiungersi con familiare soggiornante in Italia; conversione, su richiesta, del permesso in permesso per motivi di famiglia allo straniero titolare di altro permesso che si trovi nella medesima condizione. (11.07)

- Impunibilita' ed esenzione dal versamento dei contributi relativi ai pregressi rapporti di lavoro per i datori di lavoro che denuncino rapporti di lavoro irregolari. (11.03)

   

- Impunibilita' per le violazioni pregresse delle norme su ingresso e soggiorno dello straniero che chiede la regolarizzazione. (11.07)

- Impunibilita' per le violazioni pregresse delle norme su ingresso e soggiorno dello straniero che chiede la regolarizzazione. (11.07)

- Impunibilita' per le violazioni pregresse delle norme su ingresso e soggiorno dello straniero che chiede la regolarizzazione. (11.07)

 

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

     

- Impunibilita' ed esenzione dal versamento dei contributi relativi ai pregressi rapporti di lavoro per i datori di lavoro che denuncino rapporti di lavoro irregolari entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. (11.07)

- Impunibilita' ed esenzione dal versamento dei contributi relativi ai pregressi rapporti di lavoro per i datori di lavoro che denuncino rapporti di lavoro irregolari entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. (11.07)

- Impunibilita' ed esenzione dal versamento dei contributi relativi ai pregressi rapporti di lavoro per i datori di lavoro che denuncino rapporti di lavoro irregolari entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. (11.07)

     

- Lo straniero richiedente asilo che ottiene, ai sensi del presente articolo, il rilascio di un permesso per lavoro o per motivi di famiglia non perde il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. (11.07)

- Lo straniero richiedente asilo che ottiene, ai sensi del presente articolo, il rilascio di un permesso per lavoro o per motivi di famiglia non perde il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. (11.07)

- Lo straniero richiedente asilo che ottiene, ai sensi del presente articolo, il rilascio di un permesso per lavoro o per motivi di famiglia non perde il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. (11.07)

     

- Lo straniero che ha ottenuto un permesso per lavoro ai sensi del presente articolo e che alla scadenza non ha titolo per rinnovarlo, puo' convertirlo in un permesso per motivi di famiglia se si trova nella condizione che da' diritto a ricongiungersi con familiare soggiornante in Italia. (11.07)

- Lo straniero che ha ottenuto un permesso per lavoro ai sensi del presente articolo e che alla scadenza non ha titolo per rinnovarlo, puo' convertirlo in un permesso per motivi di famiglia se si trova nella condizione che da' diritto a ricongiungersi con familiare soggiornante in Italia. (11.07)

- Lo straniero che ha ottenuto un permesso per lavoro ai sensi del presente articolo e che alla scadenza non ha titolo per rinnovarlo, puo' convertirlo in un permesso per motivi di famiglia se si trova nella condizione che da' diritto a ricongiungersi con familiare soggiornante in Italia. (11.07)

           
     

Art. 11 quinquies (Scuola dell'obbligo) (11.05)

Art. 11 quater (Scuola dell'obbligo) (11.05)

Art. 11 sexies (Scuola dell'obbligo) (11.05)

     

- Gli stranieri soggiornanti in Italia per piu' di sei mesi hanno diritto e, se minori di 14 anni, dovere di ricevere l'istruzione obbligatoria. (11.05)

- Si prescinde dal possesso del permesso di soggiorno per l'iscrizione alla scuola dell'obbligo e per l'ammissione agli esami di licenza elementare e media. (11.05)

- Gli stranieri soggiornanti in Italia per piu' di sei mesi hanno diritto e, se minori di 14 anni, dovere di ricevere l'istruzione obbligatoria. (11.05)

- Si prescinde dal possesso del permesso di soggiorno per l'iscrizione alla scuola dell'obbligo e per l'ammissione agli esami di licenza elementare e media. (11.05)

- Gli stranieri soggiornanti in Italia per piu' di sei mesi hanno diritto e, se minori di 14 anni, dovere di ricevere l'istruzione obbligatoria. (11.05)

- Si prescinde dal possesso del permesso di soggiorno per l'iscrizione alla scuola dell'obbligo e per l'ammissione agli esami di licenza elementare e media. (11.05)

           
           

Art.11 quater (Sistema informatico Schengen) (11.04)

         

- Realizzazione di un sistema informatico di controllo dell'ingresso in Italia e della presenza di stranieri. (11.04)

- Documenti per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri muniti di banda magnetica che consenta la lettura dei dati mediante il sitema informatico. (11.04)

         
           

 

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

     

Art.11 sexies (Carta di soggiorno) (11.06)

Art.11 quinquies (Carta di soggiorno) (11.06)

Art.11 septies (Carta di soggiorno) (11.06)

     

- Carta di soggiorno della durata di cinque anni rilasciata a

a) lavoratore subordinato che abbia in corso rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno o lavoratore autonomo che svolga attivita' non occasionale di lavoro autonomo, che soggiornino regolarmente in Italia da almeno cinque anni,

b) familiare ricongiunto con cittadino italiano o comunitario o extracomunitario titolare di carta di soggiorno,

c) genitore o tutore o affidatario di minore italiano o comunitario residente in Italia,

d) rifugiato,

a condizione che non vi siano procedimenti penali o condanne a carico dello straniero per determinati reati. (11.06)

- Carta di soggiorno della durata di cinque anni rilasciata a

a) lavoratore subordinato che abbia in corso rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno o lavoratore autonomo che svolga attivita' non occasionale di lavoro autonomo, che soggiornino regolarmente in Italia da almeno cinque anni,

b) familiare ricongiunto con cittadino italiano o comunitario o extracomunitario titolare di carta di soggiorno,

c) genitore o tutore o affidatario di minore italiano o comunitario residente in Italia,

d) rifugiato,

a condizione che non vi siano procedimenti penali o condanne a carico dello straniero per determinati reati. (11.06)

- Carta di soggiorno della durata di cinque anni rilasciata a

a) lavoratore subordinato che abbia in corso rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno o lavoratore autonomo che svolga attivita' non occasionale di lavoro autonomo, che soggiornino regolarmente in Italia da almeno cinque anni,

b) familiare ricongiunto con cittadino italiano o comunitario o extracomunitario titolare di carta di soggiorno,

c) genitore o tutore o affidatario di minore italiano o comunitario residente in Italia,

d) rifugiato,

a condizione che non vi siano procedimenti penali o condanne a carico dello straniero per determinati reati. (11.06)

     

- Carta di soggiorno rinnovata, a tempo indeterminato, a condizione che non vi siano procedimenti penali o condanne a carico dello straniero per gli stessi reati. (11.06)

- Carta di soggiorno rinnovata, a tempo indeterminato, a condizione che non vi siano procedimenti penali o condanne a carico dello straniero per gli stessi reati. (11.06)

- Carta di soggiorno rinnovata, a tempo indeterminato, a condizione che non vi siano procedimenti penali o condanne a carico dello straniero per gli stessi reati. (11.06)

     

- In caso di rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno, lo straniero resta titolare del permesso originario ovvero ha diritto al rilascio di un peresso per il quale possegga i requisiti. (11.06)

- In caso di rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno, lo straniero resta titolare del permesso originario ovvero ha diritto al rilascio di un peresso per il quale possegga i requisiti. (11.06)

- In caso di rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno, lo straniero resta titolare del permesso originario ovvero ha diritto al rilascio di un peresso per il quale possegga i requisiti. (11.06)

           
     

Art.11 septies (Diritto di asilo) (11.08)

Art.11 sexies (Diritto di asilo) (11.08)

Art.11 octies (Diritto di asilo) (11.08)

     

- Diritto di asilo riconosciuto in due forme:

a) status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra;

b) asilo umanitario allo straniero la cui incolumita' o liberta' personale sia messa a repentaglio nel proprio Paese a causa di situazioni di violenza generalizzata o di violazioni sistematiche dei diritti umani o di turbamenti dell'ordine pubblico. (11.08)

- Diritto di asilo riconosciuto in due forme:

a) status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra;

b) asilo umanitario allo straniero la cui incolumita' o liberta' personale sia messa a repentaglio nel proprio Paese a causa di situazioni di violenza generalizzata o di violazioni sistematiche dei diritti umani o di turbamenti dell'ordine pubblico. (11.08)

- Diritto di asilo riconosciuto in due forme:

a) status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra;

b) asilo umanitario allo straniero la cui incolumita' o liberta' personale sia messa a repentaglio nel proprio Paese a causa di situazioni di violenza generalizzata o di violazioni sistematiche dei diritti umani o di turbamenti dell'ordine pubblico. (11.08)

 

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

     

- Domanda di asilo presentata, secondo un'unica forma,

a) all'ufficio di Polizia di frontiera al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato;

b) alla Prefettura della Provincia in cui il richiedente si trova;

c) al comandante di una nave o di un aeromobile italiano in navigazione;

d) a qualunque Rappresentanza diplomatica o consolare italiana. (11.08)

- Domanda di asilo presentata, secondo un'unica forma,

a) all'ufficio di Polizia di frontiera al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato;

b) alla Prefettura della Provincia in cui il richiedente si trova;

c) al comandante di una nave o di un aeromobile italiano in navigazione;

d) a qualunque Rappresentanza diplomatica o consolare italiana. (11.08)

- Domanda di asilo presentata, secondo un'unica forma,

a) all'ufficio di Polizia di frontiera al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato;

b) alla Prefettura della Provincia in cui il richiedente si trova;

c) al comandante di una nave o di un aeromobile italiano in navigazione;

d) a qualunque Rappresentanza diplomatica o consolare italiana. (11.08)

     

- Allo straniero che presenta domanda di asilo sono consentiti ingresso e soggiorno fino a decisione definitiva sulla domanda. (11.08)

- Allo straniero che presenta domanda di asilo sono consentiti ingresso e soggiorno fino a decisione definitiva sulla domanda. (11.08)

- Allo straniero che presenta domanda di asilo sono consentiti ingresso e soggiorno fino a decisione definitiva sulla domanda. (11.08)

           
     

Art.11 octies (Programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro) (11.09)

Art.11 septies (Programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro) (11.09)

Art.11 nonies (Programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro) (11.09)

     

- Programmazione dei flussi per lavoro subordinato e stagionale: numero di visti massimo rilasciabile per mansione. (11.09)

- Programmazione dei flussi per lavoro subordinato e stagionale: numero di visti massimo rilasciabile per mansione. (11.09)

- Programmazione dei flussi per lavoro subordinato e stagionale: numero di visti massimo rilasciabile per mansione. (11.09)

     

- Indicate anche le particolari mansioni per le quali e' opportuno e onsentito l'ingresso di lavoratori in cerca di occupazione fino a completamento della quota programmata; consentito, per tali mansioni, il contingentamento temporale degli ingressi. (11.09)

- Indicate anche le particolari mansioni per le quali e' opportuno e onsentito l'ingresso di lavoratori in cerca di occupazione fino a completamento della quota programmata; consentito, per tali mansioni, il contingentamento temporale degli ingressi. (11.09)

- Indicate anche le particolari mansioni per le quali e' opportuno e onsentito l'ingresso di lavoratori in cerca di occupazione fino a completamento della quota programmata; consentito, per tali mansioni, il contingentamento temporale degli ingressi. (11.09)

     

- Liste di prenotazione per mansione: necessario per l'iscrizione il possedere i requisiti corrispondenti alla mansione in oggetto. (11.09)

- Liste di prenotazione per mansione: necessario per l'iscrizione il possedere i requisiti corrispondenti alla mansione in oggetto. (11.09)

- Liste di prenotazione per mansione: necessario per l'iscrizione il possedere i requisiti corrispondenti alla mansione in oggetto. (11.09)

     

- Priorita' allo straniero con maggiore anzianita' di iscrizione e, a parita' di altri requisiti, allo straniero che abbia familiari regolarmente residenti in Italia. (11.09)

- Priorita' allo straniero con maggiore anzianita' di iscrizione e, a parita' di altri requisiti, allo straniero che abbia familiari regolarmente residenti in Italia. (11.09)

- Priorita' allo straniero con maggiore anzianita' di iscrizione e, a parita' di altri requisiti, allo straniero che abbia familiari regolarmente residenti in Italia. (11.09)

     

- Visto di ingresso per lavoro subordinato rilasciato a fronte di autorizzazione al lavoro conseguente a richiesta nominativa o numerica da parte di un datore di lavoro in Italia, ovvero, per le particolari mansioni specificate nella programmazione per le quali e' consentito l'ingresso per ricerca di occupazione, a fronte della semplice richiesta degli iscritti e fino a completamento della quota programmata. (11.09))

- Visto di ingresso per lavoro subordinato rilasciato a fronte di autorizzazione al lavoro conseguente a richiesta nominativa o numerica da parte di un datore di lavoro in Italia, ovvero, per le particolari mansioni specificate nella programmazione per le quali e' consentito l'ingresso per ricerca di occupazione, a fronte della semplice richiesta degli iscritti e fino a completamento della quota programmata. (11.09))

- Visto di ingresso per lavoro subordinato rilasciato a fronte di autorizzazione al lavoro conseguente a richiesta nominativa o numerica da parte di un datore di lavoro in Italia, ovvero, per le particolari mansioni specificate nella programmazione per le quali e' consentito l'ingresso per ricerca di occupazione, a fronte della semplice richiesta degli iscritti e fino a completamento della quota programmata. (11.09))

     

- Rilascio di un permesso per lavoro subordinato allo straniero entrato regolarmente con visto di ingresso per lavoro subordinato. (11.09)

- Rilascio di un permesso per lavoro subordinato allo straniero entrato regolarmente con visto di ingresso per lavoro subordinato. (11.09)

- Rilascio di un permesso per lavoro subordinato allo straniero entrato regolarmente con visto di ingresso per lavoro subordinato. (11.09)

           

 

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

     

Art.11 nonies (Studenti universitari) (11.010)

Art.11 octies (Studenti universitari) (11.010)

Art.11 decies (Studenti universitari) (11.010)

     

- Permesso per studio rinnovato, di norma, per non piu' di tre anni oltre la durata normale del corso. (11.010)

- Permesso rinnovabile oltre tale limite su indicazione del Consiglio di Facolta' o nel caso che certificate gravi ragioni di salute abbiano impedito il regolare svolgimento degli studi; rinnovato anche il permesso dello studente che intenda sostenere l'esame finale o l'esame di Stato. (11.010)

- Possibilita' di attribuire borse di studio del Ministero degli affari esteri anche a partire da anni di corso successivi al primo, sulla base di requisiti di merito dello studente. (11.010)

- Permesso per studio rinnovato, di norma, per non piu' di tre anni oltre la durata normale del corso. (11.010)

- Permesso rinnovabile oltre tale limite su indicazione del Consiglio di Facolta' o nel caso che certificate gravi ragioni di salute abbiano impedito il regolare svolgimento degli studi; rinnovato anche il permesso dello studente che intenda sostenere l'esame finale o l'esame di Stato. (11.010)

- Possibilita' di attribuire borse di studio del Ministero degli affari esteri anche a partire da anni di corso successivi al primo, sulla base di requisiti di merito dello studente. (11.010)

- Permesso per studio rinnovato, di norma, per non piu' di tre anni oltre la durata normale del corso. (11.010)

- Permesso rinnovabile oltre tale limite su indicazione del Consiglio di Facolta' o nel caso che certificate gravi ragioni di salute abbiano impedito il regolare svolgimento degli studi; rinnovato anche il permesso dello studente che intenda sostenere l'esame finale o l'esame di Stato. (11.010)

- Possibilita' di attribuire borse di studio del Ministero degli affari esteri anche a partire da anni di corso successivi al primo, sulla base di requisiti di merito dello studente. (11.010)

           

Art.12 (Disposizioni finali)

Art.12 (Disposizioni finali)

Art.12 (Disposizioni finali)

Art.12 (Disposizioni finali)

Art.12 (Disposizioni finali)

Art.12 (Disposizioni finali)

- Le nuove disposizioni relative all'espulsione immediata si applicano, anche con riferimento a provvedimenti precedentemente notificati, trascorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

- Le nuove disposizioni relative all'espulsione immediata si applicano, anche con riferimento a provvedimenti precedentemente notificati, trascorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

- Ai lavoratori, illegalmente presenti alla data di entrata in vigore della legge, per i quali un datore di lavoro provveda, entro trenta giorni dalla medesima data, a versare l'importo corrispondente ai contributi evasi per almeno sei mesi di lavoro e' rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. (12.4)

- Sono revocati i provvedimenti di espulsione assunti a carico di tali lavoratori per violazioni delle norme su ingresso e soggiorno. (12.4)

     

- Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nella legge 39/1990 in contrasto con le presenti norme.

- Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nella legge 39/1990 in contrasto con le presenti norme.

- Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nella legge 39/1990 in contrasto con le presenti norme.

- Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nella legge 39/1990 in contrasto con le presenti norme.

- Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nella legge 39/1990 in contrasto con le presenti norme.

- Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nella legge 39/1990 in contrasto con le presenti norme.

- Le disposizioni della presente legge si applicano, se piu' favorevoli, anche ai cittadini comunitari e ai cittadini di origine italiana che rientrano in Italia. (12.1)

 

- Il primo rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo e' condizionato alla dimostrazione di disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale. (12.5)

     
           
 

Art.13 (Regolarizzazione per offerta di lavoro) (12.02)

Art.13 (Regolarizzazione per offerta di lavoro) (12.02)

     
 

- Regolarizzazione dello straniero illegalmente presente in Italia alla data di entrata in vigore della legge per il quale un datore di lavoro si dichiari disponibile all'assunzione e dello straniero che dichiari di effettuare attivita' di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani; rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato previa verifica della sussistenza dei presupposti. (12.02)

- Regolarizzazione dello straniero illegalmente presente in Italia alla data di entrata in vigore della legge per il quale un datore di lavoro si dichiari disponibile all'assunzione e dello straniero che dichiari di effettuare attivita' di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani; rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato previa verifica della sussistenza dei presupposti. (12.02)

     

 

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

 

- Il permesso ha durata di due anni in caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato ma non inferiore a due anni, durata pari a quella del contratto di lavoro in caso di assunzione a tempo determinato inferiore a due anni. (12.02)

- Il permesso ha durata di due anni in caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato ma non inferiore a due anni, durata pari a quella del contratto di lavoro in caso di assunzione a tempo determinato inferiore a due anni. (12.02)

     
 

- Il datore di lavoro deve versare la somma equivalente a sei mesi di contributi per contratti a tempo indeterminato, a tre mesi di contributi per contratti a tempo determinato. (12.02)

- Il datore di lavoro deve versare la somma equivalente a sei mesi di contributi per contratti a tempo indeterminato, a tre mesi di contributi per contratti a tempo determinato. (12.02)

     
 

- La dichiarazione mendace e' punita con la reclusione e la revoca del permesso di soggiorno dello straniero. (12.02)

- La dichiarazione mendace e' punita con la reclusione e la revoca del permesso di soggiorno dello straniero. (12.02)

     
 

- Impunibilita' per le violazioni pregresse delle norme su ingresso e soggiorno dello straniero che chiede la regolarizzazione. (12.02)

- Impunibilita' per le violazioni pregresse delle norme su ingresso e soggiorno dello straniero che chiede la regolarizzazione. (12.02)

     
 

- Impunibilita' ed esenzione dal versamento dei contributi relativi ai pregressi rapporti di lavoro per i datori di lavoro che provvedono alla regolarizzazione di tali rapporti. (12.02)

- Impunibilita' ed esenzione dal versamento dei contributi relativi ai pregressi rapporti di lavoro per i datori di lavoro che provvedono alla regolarizzazione di tali rapporti. (12.02)

     
 

- Impunibilita' per le violazioni delle norme sull'ospitalita' dello straniero compiute in relazione alla persona che chiede la regolarizzazione, a condizione che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge si adempia agli obblighi di legge. (12.02)

- Impunibilita' per le violazioni delle norme sull'ospitalita' dello straniero compiute in relazione alla persona che chiede la regolarizzazione, a condizione che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge si adempia agli obblighi di legge. (12.02)

     
           
   

Art.13 (Delega legislativa) (12.01)

     
   

- Il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo contenente un testo organico sulla disciplina della condizione giuridica dello straniero in Italia. (12.01)

- Testo preliminare preparato da una commissione di tecnici. (12.01)

     
 

Art.14 (Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari) (12.03)

Art.14 (Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari) (12.03)

     
 

- Regolarizzazione dello straniero illegalmente presente in Italia alla data di entrata in vigore della legge che ne faccia richiesta entro sessanta giorni dalla medesima data e che si trovi in una delle condizioni che danno diritto a ricongiungersi con familiare soggiornante in Italia; rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. (12.03)

- Regolarizzazione dello straniero illegalmente presente in Italia alla data di entrata in vigore della legge che ne faccia richiesta entro sessanta giorni dalla medesima data e che si trovi in una delle condizioni che danno diritto a ricongiungersi con familiare soggiornante in Italia; rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. (12.03)

     

 

CCD

LEGA

DEMOCRATICI

PPI

PROGRESSISTI

RC

 

- Impunibilita' per le violazioni pregresse delle norme su ingresso e soggiorno dello straniero che chiede la regolarizzazione. (12.03)

- Impunibilita' per le violazioni pregresse delle norme su ingresso e soggiorno dello straniero che chiede la regolarizzazione. (12.03)

     
 

- Espulsione dell'intera famiglia, in caso di mancata corrispondenza, dovuta ad alterazione fraudolenta dei dati, tra la disponibilita' dichiarata e quella accertata. Non si procede ad espulsione dei familiari qualora abbiano ottenuto un permesso di soggiorno ad altro titolo. (12.03)

- Espulsione dell'intera famiglia, in caso di mancata corrispondenza, dovuta ad alterazione fraudolenta dei dati, tra la disponibilita' dichiarata e quella accertata. Non si procede ad espulsione dei familiari qualora abbiano ottenuto un permesso di soggiorno ad altro titolo. (12.03)

     
           
 

Art.15 (Norme in materia di minori presenti in Italia) (12.04)

Art.15 (Norme in materia di minori presenti in Italia)

(12.04)

     
 

- Regolarizzazione degli stranieri minori di anni 18 che abbiano in Italia almeno un genitore o un tutore esercitante la patria potesta' regolarmente soggiornante; rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e iscrizione del minore sul permesso del genitore o tutore. (12.04)

- Gli stranieri minori di anni 14 per i quali non sia individuabile alcun legame familiare con cittadini regolarmente soggiornanti in Italia sono segnalati al Tribunale per i minorenni; il giudice minorile procede ai sensi dell'articolo 37 della legge 184/83. (12.04)

- Gli stranieri minori di anni 18 per i quali non sia individuabile alcun legame familiare con cittadini regolarmente soggiornanti in Italia e che non ricadano nella condizione precedente sono inviati presso le strutture di Servizio sociale; il giudice tutelare dispone un percorso di inserimento per il conseguimento di un titolo di studio o per l'avviamento ad attivita' lavorativa ovvero il rimpatrio qualora esistano le condizioni per il reinserimento del minore nel nucleo familiare. (12.04)

- Rilascio di un permesso per studio o per lavoro al compimento del diciottesimo anno del minore rimasto in Italia. (12.04)

- Regolarizzazione degli stranieri minori di anni 18 che abbiano in Italia almeno un genitore o un tutore esercitante la patria potesta' regolarmente soggiornante; rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e iscrizione del minore sul permesso del genitore o tutore. (12.04)

- Gli stranieri minori di anni 14 per i quali non sia individuabile alcun legame familiare con cittadini regolarmente soggiornanti in Italia sono segnalati al Tribunale per i minorenni; il giudice minorile procede ai sensi dell'articolo 37 della legge 184/83. (12.04)

- Gli stranieri minori di anni 18 per i quali non sia individuabile alcun legame familiare con cittadini regolarmente soggiornanti in Italia e che non ricadano nella condizione precedente sono inviati presso le strutture di Servizio sociale; il giudice tutelare dispone un percorso di inserimento per il conseguimento di un titolo di studio o per l'avviamento ad attivita' lavorativa ovvero il rimpatrio qualora esistano le condizioni per il reinserimento del minore nel nucleo familiare. (12.04)

- Rilascio di un permesso per studio o per lavoro al compimento del diciottesimo anno del minore rimasto in Italia. (12.04)