(Sergio Briguglio 13/11/1995)

 

OSSERVAZIONI SUL PROGRAMMA DELL'ULIVO RELATIVO ALL'IMMIGRAZIONE

 

Punti sostanziali

1) Il terzo punto sulla regolarizzazione (C. Breve periodo 1, pg.80) non contempla la possibilita' di

a) regolarizzare la posizione a partire da una dichiarazione del lavoratore (invece che dal consenso del datore di lavoro)

b) regolarizzare la posizione sulla base di attivita' lavorativa a carattere continuativo pregressa.

In questo modo si espone irreparabilmente il lavoratore irregolare dipendente da un datore di lavoro disonesto all'arbitrio di quest'ultimo.

L'inclusione delle due possibilita' di cui sopra, al contrario, permetterebbe al lavoratore di promuovere autonomamente la regolarizzazione (alla quale il datore di lavoro potrebbe poi, senza danno, acconsentire) e lo difenderebbe dal rischio di licenziamento, cui invece espone l'entrata in vigore di una legge che permetta la regolarizzazione delle sole posizioni lavorative in corso.

Il paragrafo in questione potrebbe essere modificato come segue:

"regolarizzare la posizione di soggiorno dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno un datore di lavoro disposto ad assumerli come lavoratori dipendenti ovvero che sono in grado di dimostrare di svolgere o di aver svolto attivita' di lavoro subordinato a carattere continuativo, rafforzando in tal modo ..."

2) Sempre riguardo alla regolarizzazione (C. Breve periodo 1, pg.80), e' trascurata la necessita' di consentire la regolarizzazione del soggiorno

a) a chi svolga attivita' di lavoro autonomo (nel paragrafo A. La situazione si critica la legge 943 per aver previsto una sanatoria solo per lavoratori dipendenti e non, come fatto poi dalla legge 39, anche per lavoratori autonomi);

b) agli studenti che, in prossimita' del conseguimento della laurea, non hanno potuto rinnovare il permesso di soggiorno, essendo trascorsi piu' di due anni dalla conclusione del normale corso di studi.

Potrebbero essere aggiunti i seguenti paragrafi:

"regolarizzare la posizione di coloro che, svolgendo un'attivita' di lavoro autonomo, possano dimostrare di disporre, da almeno un anno, di un reddito tale da assicurare dignitose condizioni di vita;

regolarizzare la posizione degli studenti che non hanno potuto rinnovare il permesso di soggiorno a causa della normativa attuale, che non consente, neanche in prossimita' del conseguimento della laurea, di prolungare il soggiorno oltre i due anni fuori-corso."

3) Riguardo alla regolamentazione del lavoro stagionale (C. Breve periodo 1, pg.80) si dovrebbe evitare che il riferimento agli accordi bilaterali possa essere scambiato per il proposito di rendere tali accordi conditio sine qua non per il rilascio di permessi di soggiorno stagionali. Tali accordi sono infatti, come opportunamente notato nello stesso paragrafo, di difficile definizione, e non e' opportuno che si rischi di lasciare la via di immigrazione irregolare quale unica via percorribile da alcuni Paesi dimenticati.

Ancora riguardo al lavoro stagionale (C. Breve periodo 1, pg.80), allo scopo di evitare la transizione del lavoratore stagionale alla condizione di irregolarita', e' necessario prestare maggior cura alla fase di scadenza del permesso. Vanno, in particolare garantiti,

a) il diritto di proroga del permesso in presenza di un'offerta di lavoro a tempo determinato;

b) il diritto di conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato in presenza di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato;

c) il diritto di reingresso (piuttosto che il semplice diritto di precedenza, pericolosamente subordinato al carattere discrezionale della programmazione per l'anno successivo) per lo stagionale che esca in regola.

Si potrebbe ristrutturare il paragrafo come segue:

"regolamentare il lavoro stagionale con permesso di soggiorno specifico valido 6 mesi, garantendo i diritti socio-previdenziali, auspicabilmente attraverso l'attivazione di accordi bilaterali. La regolamentazione del lavoro stagionale deve mantenere in una prima fase una certa flessibilita', perche' molti degli immigrati che oggi sono presenti sul territorio al solo scopo di svolgere lavori stagionali provengono da paesi con i quali e' difficile che si definiscano accordi in tempi ragionevoli. In tale direzione per il primo anno di applicazione della norma si puo' prevedere di dare il permesso di soggiorno per lavoro stagionale a quelli che gia' sono sul territorio. Alla scadenza del permesso stagionale deve essere previsto l'obbligo di uscita (salva la possibilita' di proroga o di conversione del permesso in presenza di offerte di lavoro) con la sicurezza di reingresso per la successiva stagione; cio' puo' avvenire previa iscrizione nelle liste di collocamento e apponendo il timbro alle frontiere dell'avvenuta uscita, sul passaporto o documento equipollente e sul documento rilasciato dall'ufficio di collocamento, documentazione questa necessaria per il reingresso per la successiva stagione."

4) Riguardo alla regolamentazione dei flussi (C. Breve periodo 3, pg.82; ovvero C Medio e lungo periodo, 1, pg.84)), andrebbe affermato esplicitamente che la principale modifica dei criteri di programmazione deve concernere la palese esigenza di consentire l'incontro diretto tra datore di lavoro e lavoratore almeno per quelle mansioni per le quali esso e' indispensabile ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro (nessuno assumerebbe una collaboratrice familiare senza prima averla personalmente conosciuta...). Questo puo' essere ottenuto o, nell'ambito dell'attuale normativa (legge 39/1990, art.2, comma 4, lettera c), prendendo in esame le richieste di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato di permessi di soggiorno rilasciati per motivi diversi, quali turismo o studio, ovvero prevedendo esplicitamente l'ingresso di lavoratori in cerca di occupazione, all'interno di quote fissate di anno in anno, senza bisogno di una preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro. In questo secondo caso (nella prospettiva cioe' di una revisione della normativa) dovrebbe anche essere prevista l'istituzione di liste di prenotazione nei consolati, in cui gli aspiranti migranti possano iscriversi, con graduatoria basata sull'anzianita' di iscrizione.

Potrebbe essere aggiunto alla fine del paragrafo (il primo di C. Breve periodo 3, pg.82, ovvero la lettera b di C Medio e lungo periodo, 1, pg.84) la seguente frase:

"devono essere istituite liste di prenotazione nei consolati, in cui i lavoratori che aspirano a migrare in Italia possano iscriversi, con graduatoria basata sull'anzianita' di iscrizione; per quelle mansioni per le quali e' indispensabile, ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro, una conoscenza diretta tra datore di lavoro e lavoratore (es.: la collaborazione familiare), l'ingresso deve essere consentito fino a completamento delle quote fissate dalla programmazione, senza imporre che vi sia una preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro."

5) Quanto alla disciplina delle espulsioni (C. Breve periodo 6, pg.83), allo scopo di dare sostanza a quanto giustamente affermato nel secondo paragrafo (riservare l'espulsione ai soli soggetti che rappresentano un pericolo reale per la convivenza civile), si dovrebbe chiarire, nel terzo paragrafo, che il riesame del provvedimento dovrebbe essere finalizzato al controllo non solo della legittimita' di esso, ma anche della sua congruita'.

Potrbbero allora, dopo le parole

"un riesame giudiziale del provvedimento"

essere aggiunte le parole

"che consenta di verificarne la legittimita' e la congruita'".

6) Riguardo alle misure atte a favorire l'inserimento dovrebbe essere chiarito che forme di sostegno possono essere previste anche per gli studenti universitari che siano entrati in Italia senza la copertura di una borsa di studio. Molti studenti, infatti, non riescono ad accedere a tali borse dato che esse sono assegnate per il tramite delle ambasciate italiane (e quindi, forzatamente, in connessione con i governi dei paesi di provenienza e con la conseguente esclusione di coloro che non siano graditi a tali governi).

Dovrebbe inoltre, in generale, essere consentita una grande flessibilita' del titolo del soggiorno, prevedendo la possibilita' di conversione del permesso di soggiorno in altro permesso per il quale vi sia il possesso dei requisiti sostanziali.

Potrebbero essere aggiunte, allora, al capitolo C Medio e lungo periodo, 2, pg.85, le seguenti lettere

"l. il sostegno agli studenti meritevoli mediante assegnazione di borse di studio anche a partire da anni di corso successivi al primo;

m. la possibilita' di conversione del titolo del permesso di soggiorno in presenza dei requisiti (da definire in modo certo ma non rigido) corrispondenti al nuovo titolo."

7) Riguardo al diritto di asilo, C Medio e lungo periodo, 5, pg.87, dovrebbe essere prevista la possibilita' di presentare domanda di asilo presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o davanti al comandante del vettore italiano che trasporta lo straniero in Italia.

Si potrebbe aggiungere la lettera seguente:

"d. Occorre consentire la presentazione delle domande di asilo anche presso consolati e ambasciate italiane e davanti al comandante dell'aereo o della nave che conduce in Italia."

 

Punti formali

1) Pg.77: le cifre degli immigrati regolari da paesi in via di sviluppo e da paesi a sviluppo avanzato mi sembrano errate (derivano da un errore presente nel dossier statistico della Caritas). Dovrebbero, se non sbaglio essere corrette rispettivamente in 670.162 (anziche' 528.585) e 110.967 (anziche' 252.544).

2) Pg.81 (terzo paragrafo): l'attuale meccanismo per il rinnovo non e' frutto della legge, ma semmai di una scorretta prassi amministrativa (peraltro contrastata in passato da circolari del Ministero dell'interno).

3) Pg.81 (quintoo paragrafo): piuttosto che "aggiornare" si dovrebbe forse dire "inasprire".

4) Pg.81 (settimo paragrafo): e' gia' previsto dalla legge 39 che i dati relativi agli ingressi siano trasmessi al Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'interno.

5) Pg.82 (primo paragrafo): la regolamentazione dei flussi concerne per legge solo gli ingressi per lavoro. E' pericoloso citare in questo paragrafo ingressi per richiesta di asilo e per ricongiungimento, giacche' potrebbe apparire come il proposito di fissare, per il futuro, tetti sugli ingressi relativi a queste categorie.

6) Pg.83 (punto 6, primo paragrafo): parlare di massimizzazione di rendimento dello sforzo finanziario in relazione a espulsioni mi sembra improprio.

7) Pg.84 (lettera d): specificare, a proposito dei centri di orientamento alla frontiera, che ad essi dovrebbero poter accedere anche stranieri respinti o espulsi.

8) Pg.85 (lettera g): converrebbe dire: "regolarizzazione a regime".

9) Pg.85 (lettera h): "missione" diventa "commissione".

10) Pg.85 (lettera i): modificherei l'inizio del paragrafo nel modo seguente: "la salvaguardia dai provvedimenti di espulsione di determinate categorie di stranieri: minore, straniero detentore di un permesso di soggiorno permanente, ...".

11) Pg.85 (lettera i): l'espressione "padre o madre di bambino italiano" diventa "genitore o tutore o affidatario di minore italiano o comunitario".

12) Pg.86 (punto 4, lettera b): "incentivare" diventa "incentivare, quando opportuno,".

13) Pg.87 (lettera b): "riconosca il diritto" diventa "riconosca, in attuazione del dettato costituzionale, il diritto".