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Art. 1

Carta di soggiorno.

 

1. Al cittadino extracomunitario può essere riconosciuto un diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato mediante il rilascio di una carta di soggiorno, valida in tutto il territorio italiano.

2. Il cittadino extracomunitario titolare di una carta di soggiorno in corso di validità:

a) ha diritto di svolgere in Italia qualsiasi attività, di compiere atti e di accedere a qualsiasi prestazione erogata dalla pubblica amministrazione, anche in mancanza della sussistenza della condizione di reciprocità, con esclusione di attività o prestazioni che la legge espressamente vieti allo straniero o riservi al cittadino italiano;

b) può essere allontanato dal territorio dello Stato soltanto in caso di estradizione e in caso di espulsione disposta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

3. La carta di soggiorno non può essere revocata prima della data di scadenza, salvi i casi di estradizione, di espulsione e di cessazione dello status di rifugiato.

4. La carta di soggiorno ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza se sono soddisfatte le condizioni previste dal presente articolo.

5. Può ottenere il rilascio di una carta di soggiorno il cittadino extracomunitario che possiede uno dei seguenti requisiti:

a) cittadino extracomunitario residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, il quale dimostri di avere in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno ovvero di svolgere una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo, e che abbia soggiornato regolarmente in Italia per un periodo complessivo di almeno cinque anni;

b) cittadino extracomunitario residente in Italia e coniuge o figlio minore o familiare ricongiunto di cittadino italiano o comunitario regolarmente soggiornante in Italia o extracomunitario titolare di carta di soggiorno, e convivente con esso;

c) cittadino extracomunitario, regolarmente residente in Italia, genitore di un figlio minore di età residente in Italia e cittadino italiano o comunitario, sul quale eserciti la potestà e con il quale conviva;

d) cittadino extracomunitario, regolarmente residente in Italia, che sia tutore o affidatario, secondo la legge italiana, di minore italiano o comunitario, residente in Italia con il quale conviva;

e) cittadino extracomunitario, regolarmente soggiornante in Italia, che abbia ottenuto lo status di rifugiato.

6. Il cittadino extracomunitario in possesso di uno dei requisiti indicati nelle lettere da a) a e) del comma 5 può ottenere il rilascio della carta di soggiorno a condizione che dimostri di non avere pendenti procedimenti penali a proprio carico, e di non aver riportato condanne per i reati indicati nell'articolo 275, comma 3 del codice di procedura penale o per i reati contro il patrimonio e contro la libertà sessuale previsti e puniti dal codice penale. Il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno puo' ottenere il rinnovo della carta di soggiorno a condizione che dimostri di non avere procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanne per detti reati.

7. La domanda di rilascio della carta di soggiorno può essere presentata in qualsiasi momento durante il periodo di validità del permesso di soggiorno.

8. La carta di soggiorno e' rinnovata con durata illimitata.

9. In caso di rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante rimane titolare del permesso di soggiorno di cui era in possesso al momento della presentazione della domanda di rilascio ovvero ottiene il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per il quale egli possieda i requisiti previsti dalla legge.

10. La revoca, l'annullamento, il rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno sono comunicati dal Questore al cittadino extracomunitario con provvedimento scritto e motivato, tradotto in lingua a lui comprensibile o, ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo, contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di impugnazione.