(Sergio Briguglio 12/10/1995)

 

Emendamenti aggiuntivi su "Carta di soggiorno"

E' aggiunto il seguente articolo:

 
 

Art. 1

Carta di soggiorno.

 

1. Al cittadino extracomunitario può essere riconosciuto un diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato mediante il rilascio di una carta di soggiorno, valida in tutto il territorio italiano.

2. Il cittadino extracomunitario titolare di una carta di soggiorno in corso di validità:

a) ha diritto di svolgere in Italia qualsiasi attività, di compiere atti e di accedere a qualsiasi prestazione erogata dalla pubblica amministrazione, anche in mancanza della sussistenza della condizione di reciprocità, con esclusione di attività o prestazioni che la legge espressamente vieti allo straniero o riservi al cittadino italiano;

b) può essere allontanato dal territorio dello Stato soltanto in caso di estradizione e in caso di espulsione disposta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

3. La carta di soggiorno non può essere revocata prima della data di scadenza, salvi i casi di estradizione, di espulsione e di cessazione dello status di rifugiato.

4. La carta di soggiorno ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza se sono soddisfatte le condizioni previste dal presente articolo. Nei casi in cui il cittadino extracomunitario al quale e' rilasciata la carta di soggiorno sia titolare di un permesso di soggiorno avente durata illimitata, anche la carta di soggiorno ha durata illimitata.

5. Può ottenere il rilascio di una carta di soggiorno il cittadino extracomunitario che possiede uno dei seguenti requisiti:

a) cittadino extracomunitario residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, il quale dimostri di avere in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno ovvero di svolgere una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo, e che abbia soggiornato regolarmente in Italia per un periodo complessivo di almeno cinque anni;

b) cittadino extracomunitario residente in Italia e coniuge o figlio minore o familiare ricongiunto di cittadino italiano o comunitario regolarmente soggiornante in Italia o extracomunitario titolare di carta di soggiorno, e convivente con esso;

c) cittadino extracomunitario, regolarmente residente in Italia, genitore di un figlio minore di età residente in Italia e cittadino italiano o comunitario, sul quale eserciti la potestà e con il quale conviva;

d) cittadino extracomunitario, regolarmente residente in Italia, che sia tutore o affidatario, secondo la legge italiana, di minore italiano o comunitario, residente in Italia con il quale conviva;

e) cittadino extracomunitario, regolarmente soggiornante in Italia, che abbia ottenuto lo status di rifugiato.

6. Il cittadino extracomunitario in possesso di uno dei requisiti indicati nelle lettere da a) a e) del comma 5 può ottenere il rilascio della carta di soggiorno a condizione che dimostri di non avere pendenti procedimenti penali a proprio carico, e di non aver riportato condanne per i reati indicati nell'articolo 275, comma 3 del codice di procedura penale o per i reati contro il patrimonio e contro la libertà sessuale previsti e puniti dal codice penale. Il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno puo' ottenere il rinnovo della carta di soggiorno a condizione che dimostri di non avere procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanne per detti reati.

7. Ai fini del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno il cittadino extracomunitario deve presentare una domanda al Questore della Provincia in cui dimora, esibendo il proprio passaporto o documento di viaggio in corso di validità e producendo idonea documentazione che dimostri la sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo.

8. La domanda di rilascio della carta di soggiorno può essere presentata in qualsiasi momento durante il periodo di validità del permesso di soggiorno.

9. La domanda di rinnovo della carta di soggiorno deve essere presentata non oltre i trenta giorni successivi la scadenza di questa. Di tale termine è fatta espressa menzione nel modello della carta di soggiorno.

10. Al richiedente e' rilasciata idonea ricevuta della domanda di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno.

11. Se è verificata le regolarità dei documenti allegati alla domanda e la sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo il Questore rilascia o rinnova la carta di soggiorno entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda.

12. La carta di soggiorno deve recare espressa menzione del requisito previsto dal comma 5 in base al quale è rilasciata, della data di scadenza, del luogo di dimora del titolare e dei diritti di cui gode il titolare indicati al comma 2.

13. La carta di soggiorno e' rinnovata con durata illimitata.

14. In caso di rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante rimane titolare del permesso di soggiorno di cui era in possesso al momento della presentazione della domanda di rilascio ovvero ottiene il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per il quale egli possieda i requisiti previsti dalla legge.

15. La revoca, l'annullamento, il rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno sono comunicati dal Questore al cittadino extracomunitario con provvedimento scritto e motivato, tradotto in lingua a lui comprensibile o, ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo, contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di impugnazione.

16. Contro la revoca, l'annullamento, il rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dal cittadino extracomunitario interessato.

17. Il ricorso giurisdizionale di cui al comma 16 si estende al merito e, qualora sia proposta e notificata, entro quindici giorni dalla data della conoscenza del provvedimento impugnato, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento resta sospesa fino alla definitiva decisione sulla domanda cautelare. La sospensione della esecuzione dell'atto impugnato dal cittadino extracomunitario sprovvisto di altro permesso consente il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

18. Per i ricorsi giurisdizionali previsti dal presente articolo il tribunale amministrativo regionale e, in appello, il Consiglio di Stato, provvedono al deposito della decisione entro il termine, rispettivamente di quindici e di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

19. In caso di annullamento dell'atto impugnato il giudice, su richiesta del cittadino extracomunitario interessato, ordina al Questore il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno a cui il cittadino extracomunitario abbia titolo.

20. La domanda di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno può essere ripresentata in qualsiasi momento. Nel caso che, ai sensi del comma 6, il rinnovo della carta sia stato rifiutato per l'esistenza di un procedimento penale pendente e che detto procedimento si concluda con l'assoluzione o il proscioglimento del cittadino straniero, l'interessato ha diritto, ove siano trascorsi i termini per il rinnovo della carta di soggiorno, al rilascio di una carta di soggiorno di durata illimitata.

21. Salvo che vi ostino gravi ragioni di carattere umanitario, la carta di soggiorno può essere annullata dal Questore successivamente al suo rilascio o al suo rinnovo qualora la documentazione prodotta al momento della presentazione della domanda risulti falsa o contraffatta. In tal caso l'annullamento e disposto con provvedimento scritto e motivato adottato dal Questore della Provincia in cui lo stesso cittadino extracomunitario dimora o in cui fu rilasciata la carta di soggiorno. Il provvedimento deve indicare modalità e termini di impugnazione; ad esso e' allegata la traduzione in lingua a lui comprensibile o ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo. Salve le conseguenze penali e amministrative della falsificazione o della contraffazione dei documenti prodotti, il cittadino extracomunitario rimane titolare del permesso di soggiorno di cui era in possesso al momento della presentazione della domanda di rilascio ovvero ottiene il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per il quale egli possieda i requisiti previsti dalla legge.

22. Il Questore comunica al centro elaborazioni dati del Ministero dell'interno ogni rilascio, rinnovo, revoca, annullamento o rifiuto di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno.