(Sergio Briguglio 7/10/1995)

 

APPUNTI PER UNA PROPOSTA DI LEGGE SULLA DISCIPLINA DELLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO IN ITALIA

 

Regolarizzazione

- Rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni

a coloro per i quali un datore di lavoro si dichiara disposto all'assunzione a tempo indeterminato;

a coloro che dichiarino di svolgere o di aver svolto per periodi di durata significativa attivita' di lavoro subordinato a carattere continuativo.

- Rilascio del permesso contestuale alla presentazione della domanda di regolarizzazione.

- Accertamento della veridicita' delle dichiarazioni da parte degli ispettorati provinciali del lavoro e degli ispettorati dell'INPS.

- Revoca del permesso e sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace.

- Rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia a coloro che, possedendo i requisiti sostanziali previsti dalla legge 943/1986, hanno effettuato il cosiddetto "ricongiungimento familiare di fatto" (al di fuori, cioe' delle procedure ordinarie).

- Rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale della durata di sei mesi a coloro che presentino domanda di regolarizzazione senza poter vantare l'inserimento stabile che e' condizione per il rilascio di un permesso di lunga durata (lavoro subordinato o famiglia).

 

Programmazione dei flussi

- Programmazione annuale dei flussi (per mansione) agganciata al numero di domande rimaste inevase presso gli uffici di collocamento e al numero di assunzioni di lavoratori extracomunitari durante i dodici mesi precedenti.

- Liste di prenotazione presso i consolati: costituisce titolo l'anzianita' di iscrizione, non la provenienza da un determinato Paese; deve essere indicata la preferenza per una o piu' mansioni.

- Per le mansioni in corrispondenza alle quali e' indispensabile un incontro diretto tra datore di lavoro e lavoratore ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro (es.: collaborazione familiare, assistenza domiciliare, etc.), l'ingresso e' consentito, sulla base della graduatoria nelle liste, fino a completamento delle quote fissate dalla programmazione (con scaglionamento del contingente nel corso dei dodici mesi).

- Per cittadini stranieri ancora residenti all'estero, richiesta di autorizzazione al lavoro:

chiamata numerica o nominativa sulla base delle liste di prenotazione;

chiamata nominativa fuori programmazione o fuori lista condizionata all'accertamento di indisponibilita'.

 

Lavoro stagionale

- Durata del permesso: sei mesi.

- Visto di reingresso, subordinato alla dimostrazione di uscita regolare dal territorio dello Stato e all'effettuazione di una dichiarazione relativa all'attivita' di lavoro svolta; utilizzabile non prima che siano trascorsi sei mesi dall'uscita.

- Possibilita' di conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato in presenza di nulla-osta per l'avviamento al lavoro relativo ad attivita' a tempo indeterminato.

- Possibilita' di proroga del permesso in presenza di nulla-osta per l'avviamento al lavoro relativo ad attivita' a tempo determinato.

- Programmazione annuale dei flussi massimi ulteriori rispetto ai flussi di reingresso.

- Liste di prenotazione presso i consolati (costituisce titolo di precedenza la data di iscrizione).

- Esenzione, in fase di ingresso o di reingresso in Italia per lavoro stagionale, dall'obbligo di dimostrare la disponibilita' di mezzi di sostentamento sufficienti.

- Accordi bilaterali con i paesi di provenienza possibili, ma non indispensabili.

- Possibilita' di attribuzione del permesso stagionale, fuori programmazione, in casi di emergenza o per motivi umanitari o di ordine pubblico.

 

Sanita'

- Assicurazione obbligatoria presso il Servizio Sanitario Nazionale per:

titolari di carta di soggiorno;

titolari di permesso per

coesione familiare,

attesa adozione,

affidamento,

asilo umanitario,

richiesta di asilo;

lavoratori occupati legalmente;

disoccupati iscritti alle liste di collocamento;

titolari di pensione con obbligo di assicurazione.

- Assicurazione obbligatoria con contributo forfetario per titolari di permesso per studio.

- Assicurazione obbligatoria, per lo straniero residente, presso il SSN (con contributo proporzionale al reddito, alle stesse condizioni del cittadino italiano) o presso assicurazione privata.

- Assistenza speciale per i regolari indigenti (come per gli italiani), per gli hanseniani, i malati di AIDS e i malati di TBC.

- Erogazione delle cure ospedaliere urgenti per i non assicurati, con oneri a loro carico; in caso di indigenza, oneri a carico della rappresentanza diplomatica (o, in subordine, del Ministero dell'Interno).

- Mancata iscrizione al SSN, clandestinita' o irregolarita' del soggiorno non possono motivare il rifiuto di cure ospedaliere urgenti; rilascio di un permesso per cure mediche a chi, ricoverato per cure urgenti, non abbia titolo per ottenere altro permesso.

- Possibilita' di accesso in Italia per cure mediche (previa dimostrazione di copertura economica, salvo casi di urgenza o di ragioni umanitarie).

 

Rifugiati

- Estensione della nozione di rifugiato, in attuazione dell'art.10 della Costituzione: due possibilita':

a) status di rifugiato (ai sensi della Convenzione di Ginevra o per motivi di sesso o appartenenza a un gruppo etnico);

b) asilo umanitario (guerra, guerra civile, violenza generalizzata, violazione sistematica dei diritti dell'uomo, etc.).

- Unico tipo di domanda (ricevibile dal comandante del vettore, dalla polizia di frontiera, dalla prefettura o dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana).

- Rafforzamento della nozione di "Paese terzo sicuro": paese disposto a riaccogliere lo straniero ed esaminarne la domanda di asilo.

- Possibilita' che la domanda sia dichiarata inammissibile dalla Commissione Centrale per il Riconoscimento del Diritto di Asilo per manifesta infondatezza.

- Possibilita' per il richiedente asilo di avvalersi dell'assistenza di un esperto.

- Effetto sospensivo del ricorso contro il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato.

- Possibilita' di riconoscimento collettivo in caso di esodi di massa.

- Abbreviazione dei tempi per l'espletamento della procedura (sessanta giorni).

- Accesso all'assistenza sanitaria per i richiedenti asilo.

- Possibilita' di iscrizione nelle liste di collocamento, di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, di svolgimento di attivita' di lavoro autonomo e di iscrizione a corsi di studio per il richiedente asilo in caso di superamento dei limiti di tempo previsti per la procedura di riconoscimento o per la sentenza sul ricorso.

- Facilitazione del ricongiungimento familiare per il rifugiato (si prescinde dai requisiti relativi alla capacita' di mantenimento).

- Possibilita' di accesso al pubblico impiego per il rifugiato.

 

Carta di soggiorno

- Carta di soggiorno rilasciata, con durata di cinque anni,

al rifugiato;

a chi sia stato titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo per cinque anni consecutivi senza riportare condanne per reati gravi;

al familiare di un cittadino in posizione di soggiorno stabile (cittadino italiano o comunitario o titolare di carta di soggiorno).

- Condizione ulteriore per il rilascio (eccettuato il caso del rifugiato): assenza di procedimenti penali pendenti o condanne per reati gravi.

- La carta di soggiorno da diritto a

di svolgere qualunque attivita', anche quando non sussista la condizione di reciprocita' (salvo attivita' espressamente riservate al cittadino italiano o vietate allo straniero);

di esenzione dall'allontanamento, salvi i casi di estradizione o di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

- Rinnovo automatico della carta di soggiorno, con durata illimitata, in assenza di procedimenti penali pendenti o condanne per reati gravi.

 

Studio

- Diritto per i minori all'istruzione obbligatoria, a prescindere dallo status giuridico.

- Studi universitari:

Necessario uno dei seguenti requisiti:

a) diploma riconosciuto;

b) titolo di studio che nel paese di provenienza consenta l'iscrizione a corsi universitari, e superamento di esame di lingua.

Permesso rinnovabile fino al terzo anno fuori corso. Ulteriormente rinnovabile nel caso che gravi ragioni di salute abbiano impedito il regolare svolgimento del corso.

Possibilita' di accesso a borse di studio annuali (rinnovabili sulla base di requisiti di merito e di reddito).

Possibilita' di assegnazione di borse anche a partire da anni di corso successivi al primo.

Borse particolari per gli studenti, provenienti da Paesi in via di sviluppo, chi si impegnino a rientrare nel paese di origine entro un anno dal termine degli studi.

Consentito lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e, occasionalmente, di lavoro autonomo.

 

Espulsione

- Espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera per lo straniero, condannato con sentenza definitiva, espulso ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge 39/1990.

- Distinzione tra soggiorno irregolare (a seguito di ingresso regolare) e soggiorno clandestino (a seguito di ingresso irregolare).

- Meccanismi di tutela (validi anche in caso di accompagnamento immediato alla frontiera):

Garantita la presenza dell'interprete e del difensore.

Garantito in tutti i casi il diritto dell'espulso di

presentare ricorso;

prendere contatto con le autorita' del proprio Paese;

prendere contatto con i familiari o, in mancanza, con altra persona soggiornante in Italia;

procedere al recupero del denaro e degli oggetti di sua proprieta';

procedere al recupero delle somme guadagnate da lavoro anche irregolare.

Non si procede a espulsione in caso di

presentazione di domanda di asilo;

gravi condizioni di salute dell'espulso;

gravidanza recente o in corso (sospesa anche l'eventuale espulsione dei familiari della donna).

Custodia del cittadino espulso presso centri di accoglienza e intervento del giudice per convalida e decisione di merito in caso di:

impossibilita' di eseguire l'espulsione entro 24 ore;

rischio per l'espulso nel paese di destinazione;

richiesta dello straniero di non essere espulso per salvaguardare la vita familiare con congiunti soggiornanti in Italia o, in caso di espulsione per soggiorno irregolare, in virtu' del possesso dei requisiti per l'ottenimento di un permesso di soggiorno di lunga durata;

necessita' di ulteriori accertamenti riguardo all'identita' e alla nazionalita' dell'espulso.

Intervento del Tribunale per i Minorenni in caso di richiesta di espulsione di minori: provvedimento eseguibile solo a condizione che il minore possa essere affidato a persona responsabile e che non risulti prevalente l'interesse alla tutela dell'unita' familiare, dell'istruzione o della salute del minore stesso (sospensione dell'eventuale provvedimento di espulsione assunto a carico del genitore).

- Autorizzazione al reingresso dell'espulso concessa, di norma, per consentire il ricongiungimento familiare o la partecipazione agli atti processuali per i quali e' prevista la presenza dell'interessato.

- Espulsione dello straniero di cui non sia dimostrabile la nazionalita':

accordi bilaterali con Paesi disposti ad accogliere, in condizioni di sicurezza umana, stranieri espulsi dell'Italia;

lo straniero e' avviato verso un Paese a sua scelta tra questi o verso altro Paese da lui indicato e disposto ad accoglierlo;

lo straniero che rifiuta di dichiarare la propria identita' e' espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.