(Sergio Briguglio 12/10/1995)

 

Emendamenti aggiuntivi su "Espulsioni"

Sono aggiunti i seguenti articoli:

 
 

Art. 1

Condizione di clandestinita' e di irregolarita' riguardo al soggiorno.

1. Ai fini della applicazione della presente legge si intende clandestino lo straniero che, a seguito di ingresso irregolare nel territorio dello Stato, vi soggiorni irregolarmente. Si intende invece irregolare lo straniero che soggiorni irregolarmente nel territorio dello Stato avendovi fatto ingresso regolare.

 
 

Art. 2

Espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

1. Il cittadino extracomunitario che si trova sul territorio dello Stato può essere espulso dal territorio dello Stato qualora la sua presenza costituisca un pericolo concreto ed attuale per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.

2. L'espulsione è disposta con decreto scritto e motivato adottato dal Ministro dell'interno e comunicato immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il decreto è consegnato all'interessato a cura del Questore ed e' da questi eseguito immediatamente con accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia, salvo quanto disposto dagli articoli 8 e 9.

4. Il decreto può essere impugnato con ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale del domicilio eletto dal cittadino extracomunitario.

5. Il cittadino extracomunitario espulso dal territorio dello Stato non può farvi rientro senza aver ottenuto una autorizzazione del Ministro dell'interno.

6. Qualora il decreto di espulsione sia annullato il giudice amministrativo, su richiesta dell'interessato, ordina alle competenti Autorita' di rilasciare al cittadino extracomunitario il visto di ingresso, se richiesto, e ogni altra documentazione necessaria per l'ingresso nel territorio dello Stato nonche' il permesso di soggiorno di cui era titolare al momento in cui l'espulsione fu eseguita.

 
 

Art. 3

Espulsione per ingresso o soggiorno illegali nel territorio dello Stato.

1. Fatte salve le diverse disposizioni di legge, il cittadino extracomunitario che si trovi sul territorio dello Stato nella condizione di clandestinita' di cui all'articolo 1 e' espulso dal territorio dello Stato, salvo che l'interessato presenti domanda di asilo ovvero rientri in una delle categorie previste al comma 10 dell'articolo 8. L'interessato puo' chiedere di non essere espulso dal territorio dello Stato per uno dei motivi previsti alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9. In questo caso si da' luogo alla custodia del cittadino straniero e al relativo procedimento giurisdizionale previsti allo stesso articolo.

2. Fatte salve le diverse disposizioni di legge, il cittadino extracomunitario che si trovi sul territorio dello Stato nella condizione di irregolarita' di cui all'articolo 1 deve essere espulso dal territorio dello Stato, salvo che sussista una delle condizioni ostative previste al comma 1 ovvero che l'interessato chieda di non essere espulso trovandosi nelle condizioni previste alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9. Nei casi previsti alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 9 si da' luogo alla custodia del cittadino straniero e al relativo procedimento giurisdizionale previsti allo stesso articolo 9.

3. L'espulsione è disposta con decreto scritto e motivato, indicante le modalità di esecuzione e di impugnazione e con allegata traduzione in lingua comprensibile al cittadino extracomunitario o, ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo.

4. Salvo che si tratti dei casi indicati nel comma 7, il decreto di espulsione e adottato dal Questore della Provincia in cui il cittadino extracomunitario è stato sottoposto a controlli dalle forze di polizia, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria competente qualora si tratti di persona indagata o imputata. Se l'autorità giudiziaria nega il predetto nullaosta essa ordina al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

5. Il decreto è eseguito immediatamente dopo la sua notificazione al cittadino extracomunitario mediante accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia, salvo quanto disposto dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

6. L'espulsione disposta dal Questore può essere impugnata con ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale del domicilio eletto dal cittadino extracomunitario. La presentazione dell'istanza incidentale di sospensione cautelare non produce effetti sospensivi.

7. L'espulsione puo' essere disposta dal giudice competente, anche su richiesta del pubblico ministero o su segnalazione del Questore o del direttore dell'istituto penitenziario, in tutti i casi in cui il cittadino extracomunitario in condizione di clandestinità o di irregolarita' si trovi, per qualsiasi motivo, in stato di fermo, di arresto, di custodia cautelare in carcere o sia comunque detenuto o internato in un istituto penitenziario italiano e se ne debba disporre la liberazione o la scarcerazione per qualsiasi causa prevista dalla legge. Tali disposizioni non si applicano se la condizione di irregolarita' e' sopravvenuta successivamente all'applicazione della misura restrittiva nei confronti del cittadino extracomunitario. In tal caso lo straniero ha diritto di ottenere il rilascio di permesso di soggiorno avente le medesime caratteristiche e la medesima durata residua di quello di cui era titolare al momento dell'ingresso nel primo istituto penitenziario.

8. Il giudice provvede, anche nell'ambito dell'udienza di convalida del fermo o dell'arresto, con ordinanza adottata in camera di consiglio, sentite le parti, e comunicata all'interessato prima della dimissione dall'istituto penitenziario. L'ordinanza dispone l'espulsione soltanto se il cittadino extracomunitario sia in possesso di un passaporto o di altro valido documento di viaggio e se non vi ostino esigenze processuali o gravi motivi di salute del cittadino extracomunitario o di pericolo per la sua vita e per la sua sicurezza e incolumità nel Paese in cui dovrebbe essere rinviato. In ogni caso l'ordinanza non può essere adottata se nei confronti del cittadino extracomunitario siano disposte altre misure cautelari coercitive o se si debbano applicare misure alternative alla detenzione o misure di sicurezza detentive. Qualora il cittadino extracomunitario non sia in possesso di un passaporto o di altro valido documento di viaggio, si osserva quanto disposto dall'articolo 8. Negli altri casi in cui non possa disporre l'espulsione il giudice ordina al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

9. L'ordinanza del giudice è immediatamente esecutiva e può essere impugnata con ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale. La presentazione del ricorso non produce effetti sospensivi.

10. L'espulsione disposta con ordinanza dal giudice è eseguita al momento della dimissione dall'istituto penitenziario con accompagnamento immediato alla frontiera a cura delle forze di polizia, salvo quanto disposto dagli articoli 8 e 9.

11. Il cittadino extracomunitario espulso dal territorio dello Stato ai sensi del presente articolo non può farvi rientro per un periodo di due anni dalla data in cui l'espulsione è stata eseguita, senza aver ottenuto una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

 
 

Art. 4

Espulsione per motivi di prevenzione.

1. Il cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno in corso di validità può essere espulso dal territorio dello Stato qualora si tratti di individuo che rientri tra le persone indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

2. L'espulsione e' disposta con decreto del tribunale, sezione misure di prevenzione, competente per il luogo in cui si trova il cittadino extracomunitario, su proposta del Questore della Provincia. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come successivamente modificata e integrata.

3. Il Questore esegue il decreto del tribunale intimando al cittadino extracomunitario espulso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni dalla data di comunicazione del decreto del tribunale.

4. Il Questore notifica all'interessato copia del decreto del tribunale e copia dell'intimazione.

5. Il decreto può essere impugnato con ricorso per Cassazione presentato entro il quindicesimo giorno dalla consegna del decreto all'interessato. Il ricorso ha effetto sospensivo.

6. Il Questore può chiedere al presidente del tribunale l'applicazione, nei confronti del cittadino extracomunitario di cui si e' chiesta l'espulsione, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di dimora in una determinata località. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale il cittadino extracomunitario e' arrestato ed e' punito con una pena da uno a tre anni di reclusione. E' consentito l'arresto e il giudizio direttissimo anche fuori dei limiti previsti dalle leggi ordinarie.

7. Il cittadino extracomunitario espulso per motivi di prevenzione non può fare rientro nel territorio dello Stato per un periodo di cinque anni dalla data di esecuzione dell'espulsione, senza avere ottenuto una autorizzazione del Ministero dell'interno.

8. Salvi gli effetti dell'impugnazione, il cittadino extracomunitario che non ottemperi alla intimazione di lasciare il territorio dello Stato ai sensi del presente articolo e' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera disposto con decreto scritto e motivato del Questore ed eseguito a cura delle forze di polizia, salvo quanto disposto dagli articoli 8 e 9.

9. Se il decreto di espulsione e' annullato, il giudice, su richiesta dell'interessato, ordina al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario il visto di ingresso o il permesso di soggiorno di cui era titolare al momento in cui l'espulsione fu disposta.

10. Al cittadino extracomunitario che abbia presentato ricorso per cassazione contro il decreto di espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di giustizia valido fino alla pronuncia della decisione della Corte di Cassazione.

 
 

Art. 5

Espulsione del cittadino extracomunitario condannato.

1. Deve essere espulso dal territorio dello Stato in forza della misura di sicurezza disposta dal giudice il cittadino extracomunitario che sia condannato per avere commesso uno dei seguenti reati:

a) delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni,

b) reati previsti dal titolo I del libro II del codice penale;

c) reati previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n. 309;

d) reati previsti dal testo unico delle disposizioni in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni;

e) reati previsti dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

f) reati previsti dalla legge 20 gennaio 1958, n. 75;

g) reati previsti dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni e integrazioni;

h) reati previsti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni;

i) reati previsti dalla legge 18 gennaio 1994, n. 50;

l) reati in materia di immigrazione previsti e puniti dalla presente legge.

2. La misura di sicurezza dell'espulsione non può comunque essere disposta dal giudice nei casi in cui la pena sia applicata su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e nei casi in cui nella sentenza sia disposta la sospensione condizionale della pena.

3. L'esecuzione dell'espulsione, in forza della sentenza definitiva di condanna, avviene dopo che la pena detentiva sia stata scontata o altrimenti estinta e dopo che siano state eseguite le misure di sicurezza detentive o, in mancanza, dopo che la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile.

4. Su richiesta presentata dal cittadino extracomunitario espulso, il magistrato di sorveglianza o il giudice dell'esecuzione possono disporre la revoca della espulsione, qualora dopo la condanna sia venuta meno la pericolosità sociale del cittadino extracomunitario condannato.

5. Il giudice dell'esecuzione e il magistrato di sorveglianza trasmettono tempestivamente il provvedimento di revoca al Questore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. In ogni caso copia della sentenza definitiva di condanna con cui si dispone la misura di sicurezza dell'espulsione deve essere comunicata a cura della cancelleria del giudice, entro quarantotto ore dal passaggio in giudicato della sentenza, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al Ministro dell'interno e al Questore della Provincia in cui si trova il cittadino extracomunitario o, in mancanza, in cui ha sede il giudice. Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 658 e 659 del codice di procedura penale.

7. Salvo che vi ostino esigenze processuali e salvo che, nei casi previsti dagli articolo 6 e 7, l'espulsione sia anticipata quale misura alternativa alla detenzione o quale pena applicata su richiesta delle parti, l'esecuzione dell'espulsione avviene al momento della dimissione del cittadino extracomunitario detenuto dall'istituto penitenziario dopo che sia stata scontata la pena detentiva ed è effettuata con accompagnamento immediato alla frontiera a cura delle forze di polizia, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Per l'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti di cittadini extracomunitari i quali, al momento in cui diventa definitiva la sentenza, non si trovino detenuti o internati e per i quali non si debba procedere per legge all'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive, il Questore procede secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, osservando le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 3.

8. Non si fa luogo all'esecuzione dell'espulsione fino a quando il cittadino extracomunitario debba essere detenuto o internato in istituti penitenziari in custodia cautelare o in esecuzione di ulteriori pene o misure di sicurezza detentive.

9. Il cittadino extracomunitario espulso in forza della misura di sicurezza prevista dal presente articolo non può fare rientro nel territorio dello Stato senza autorizzazione del Ministro dell'interno.

10. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili le norme del codice penale, del codice di procedura penale e delle altre leggi in materia di misure di sicurezza.

11 Le disposizioni del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, nei casi diversi da quelli indicati nel comma 1, nei quali la legge prevede l'espulsione obbligatoria del cittadino extracomunitario condannato.

12. L'applicazione dei commi 2 e 4 del presente articolo non impedisce l'espulsione per ingresso o soggiorno illegali disposte nei confronti del cittadino extracomunitario in condizione di clandestinità o di irregolarita'. nei casi e nei modi previsti dall'articolo 3.

 
 

Art. 6

Espulsione quale misura alternativa alla detenzione del cittadino extracomunitario.

1. Il cittadino extracomunitario condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere espulso dal territorio dello Stato, quale misura alternativa alla detenzione.

2. Non può richiedere l'espulsione il cittadino extracomunitario condannato per uno o più delitti, consumati o tentati, indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale ovvero che abbia in precedenza ottenuto l'espulsione disposta ai sensi del presente articolo.

3. La richiesta è presentata dal cittadino extracomunitario o dal suo difensore.

4. Il giudice, acquisite le informazioni degli organi di polizia giudiziaria, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il pubblico ministero e le altre parti, decide con ordinanza. Qualora il cittadino extracomunitario non sia in possesso di un passaporto o di altro valido documento di viaggio, si osserva quanto disposto dall'articolo 8.

5. In ogni caso la richiesta di espulsione deve essere rigettata se vi ostano inderogabili esigenze processuali o gravi ragioni relative alla salute del cittadino extracomunitario, ovvero se nel Paese in cui dovrebbe essere inviato possano presentarsi gravi pericoli per la sua sicurezza e per la sua incolumità in conseguenza di eventi bellici o di epidemie.

6. Avverso l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale.

7. L'espulsione è eseguita immediatamente, dopo che l'ordinanza è divenuta definitiva, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario con accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia giudiziaria.

8. L'esecuzione dell'espulsione sospende l'esecuzione della pena.

9. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso in cui il cittadino extracomunitario espulso rientri nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari alla pena in alternativa alla quale il cittadino stesso e' stato espulso e in ogni caso in cui, per qualsiasi ragione, l'espulsione non sia stata eseguita.

10. Il cittadino extracomunitario espulso nei casi previsti dal presente articolo non può fare rientro nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari alla pena in alternativa alla quale il cittadino stesso e' stato espulso, salvo che abbia ottenuto la prescritta autorizzazione del Ministero dell'interno.

 
 

Art. 7

Espulsione del cittadino extracomunitario indagato o imputato.

1. Nei confronti del cittadino extracomunitario, anche se non detenuto, indagato o imputato per un delitto che la legge punisce con una pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione ovvero per il quale sussistano le condizioni previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, può essere disposta l'espulsione su richiesta congiunta del cittadino extracomunitario o del suo difensore e del pubblico ministero.

2. L'espulsione e' disposta con sentenza del giudice che procede e produce i medesimi effetti della sentenza che applica la pena, previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale.

3. L'espulsione e' disposta dal giudice, acquisite le informazioni degli organi di polizia, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentite le parti, se, sulla base degli atti, ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti siano corrette, e che l'espulsione sia sanzione sostitutiva congrua rispetto al reato commesso. Qualora il cittadino extracomunitario non sia in possesso di un passaporto o di altro valido documento di viaggio, si osserva quanto disposto dall'articolo 8.

4. In ogni caso la richiesta deve essere rigettata se il cittadino extracomunitario è stato in precedenza espulso con sentenza pronunciata ai sensi del presente articolo, ovvero se vi ostano inderogabili esigenze processuali o gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sua sicurezza ed incolumità, nel Paese in cui dovrebbe essere inviato, in conseguenza di eventi bellici o di epidemie.

5. Per la pronuncia della sentenza si osservano le norme del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto applicabili.

6. L'espulsione è eseguita immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza con accompagnamento alla frontiera, a cura delle forze di polizia giudiziaria, anche al momento della dimissione dall'istituto penitenziario.

7. Il cittadino extracomunitario espulso ai sensi del presente articolo non può fare rientro nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo di tempo indicato nella sentenza, pari al massimo della pena detentiva prevista dalla legge per il reato per il quale il cittadino extracomunitario era indagato o imputato.

8. In ogni caso in cui, per qualsiasi ragione, l'espulsione disposta ai sensi del presente articolo non sia stata eseguita, si applica la custodia cautelare in carcere.

9. Il cittadino extracomunitario, espulso ai sensi del presente articolo, che rientri illegalmente nel territorio dello Stato, è arrestato ed è punito con la pena della reclusione pari al doppio della pena massima prevista dalla legge per il reato per il quale era indagato o imputato ed era stato espulso ai sensi del presente articolo.

 
 

Art. 8

Disposizioni comuni sull'esecuzione dei provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato.

1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità dell'accompagnamento coattivo alla frontiera del cittadino extracomunitario che debba essere espulso con provvedimento esecutivo. In ogni caso, al cittadino extracomunitario espulso deve essere data facolta'

a) di prendere contatto con le autorita' del proprio Paese;

b) di incontrare i familiari di primo grado soggiornanti in Italia o, in mancanza, altra persona soggiornante in Italia;

c) di procedere al recupero del denaro e degli oggetti di sua legittima proprieta';

d) di procedere al recupero delle somme di denaro che gli sono dovute sulla base di rapporti di lavoro pregressi o in corso, anche irregolari.

Il cittadino extracomunitario espulso ha altresi' diritto ad ottenere il temporaneo differimento dell'espulsione per effettuare una delle azioni previste alle lettere a), b), c), d), nonche' per presentare ricorso contro il provvedimento di espulsione nei limiti previsti dalla presente legge. Qualora si debba procedere a detto differimento, si da' luogo alla custodia del cittadino straniero e al relativo procedimento giurisdizionale previsti all'articolo 9. Di tali facolta' e diritti e' data comunicazione al cittadino extracomunitario espulso per iscritto e in lingua a lui comprensibile. E' fatto obbligo di garantire la presenza di un interprete e del difensore del cittadino extracomunitario espulso, provvedendo eventualmente alla nomina del difensore di ufficio.

2. L'accompagnamento alla frontiera può essere effettuato a cura di ufficiali ed agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della guardia di Finanza e della Polizia penitenziaria.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le forme di collegamento e di comunicazione tra l'autorità giudiziaria, l'autorità penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza al fine di consentire l'effettiva esecuzione dei provvedimenti che dispongono, revocano, annullano o sospendono l'espulsione del cittadino extracomunitario.

4. Il cittadino extracomunitario espulso è rinviato allo Stato di appartenenza e, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, su sua segnalazione o in base ad informazioni altrimenti note, risulti che possa essere in pericolo la sua vita o incolumità o libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero in conseguenza di eventi bellici o di epidemie, ovvero qualora possa rischiare di essere inviato verso uno Stato nel quale non sia protetto da analoghi pericoli. L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere altresì esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen ratificato e reso esecutivo con legge del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388. In tutti i casi in cui non si possa procedere all'espulsione verso lo Stato di appartenenza o di provenienza si da' luogo alla custodia del cittadino straniero e al relativo procedimento giurisdizionale previsti all'articolo 9.

5. L'accompagnamento alla frontiera comporta l'imbarco del cittadino extracomunitario a bordo del vettore aereo, marittimo o terrestre che, nel modo più rapido e più diretto, conduce al Paese di destinazione, salvo che si verifichi uno dei casi in cui l'articolo 9 dispone la custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso e il relativo procedimento giurisdizionale di convalida.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede i casi e i modi nei quali le spese per l'esecuzione dell'espulsione e delle azioni previste al comma 1 sono poste a carico del bilancio dello Stato.

7. In ogni caso di espulsione copia del provvedimento e del verbale di intimazione al Questore, ove prescritto, deve essere notificata, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al cittadino extracomunitario, che ha l'obbligo di esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta delle autorità.

8. Dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione e della durata del connesso divieto di reingresso è data immediata comunicazione al Centro elaborazione dati dal Ministero dell'interno ed è fatta annotazione sul documento di viaggio del cittadino extracomunitario espulso, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, prima che lasci il territorio dello Stato.

9. Quando, ai fini del provvedimento di espulsione, e' necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identita' o alla nazionalita' del cittadino extracomunitario da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo, si da' luogo alla custodia del cittadino straniero e al relativo procedimento giurisdizionale previsti all'articolo 9. Qualora sia privo di passaporto o di documento di viaggio equipollente e non sia in grado di dimostrare la propria identita' personale al fine di ottenere il rilascio di un documento sostitutivo dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare, il cittadino extracomunitario e' avviato verso uno dei Paesi disposti ad accoglierlo in base ad accordi conclusi ai sensi dell'articolo 11 ovvero, su richiesta dell'interessato, in altro Paese disposto ad accoglierlo. Il cittadino extracomunitario che rifiuti di dimostrare la propria identita' personale e' espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

10. In ogni caso il provvedimento di espulsione non può essere eseguito qualora il cittadino extracomunitario necessiti di cure ospedaliere urgenti o di altre cure mediche essenziali ovvero qualora si tratti di donna incinta o che ha partorito da meno di sei mesi. In questi casi al cittadino extracomunitario e' rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche, salvo quanto previsto al comma 8 dell'articolo 9 relativamente al caso di espulsione per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.

11. In tutti i casi in cui in base alla presente legge debba essere disposta l'espulsione del minore cittadino extracomunitario il provvedimento può essere adottato, su richiesta del Questore, soltanto dal Tribunale per i minorenni con ordinanza in camera di consiglio, sentito il minore.

12. Il Tribunale per i minorenni ordina l'espulsione dal territorio dello Stato del cittadino extracomunitario minore di età soltanto se sono verificati i presupposti e le condizioni previste dalla legge per l'adozione del provvedimento di espulsione richiesto e se il minore possa essere effettivamente accompagnato e riaffidato a persona adulta responsabile nel Paese verso il quale e' rinviato. In caso contrario il Tribunale per i minorenni ordina al Questore di rilasciare al minore un permesso di soggiorno per i motivi ritenuti appropriati. Contro il provvedimento di espulsione e' ammesso ricorso per Cassazione. Il ricorso ha effetto sopensivo immediato e al minore e' rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Fino alla decisione del Tribunale per i minorenni e, in caso di ricorso, fino alla sentenza della Cassazione, resta sospeso anche l'eventuale provvedimento di espulsione a carico dei genitori del minore o di chi esercita la tutela o l'affidamento sul minore. In questo caso, il Questore rilascia ai genitori o a chi esercita la tutela o l'affidamento sul minore un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

13. Il Tribunale per i minorenni rigetta la richiesta di espulsione e ordina al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno al minore, oltre che nei casi in cui non sia possibile soddisfare la condizione prevista nel comma 12 e nei casi in cui vi ostino altri motivi previsti dalla legge, in tutti i casi i cui gli interessi alla tutela della unità familiare o al completamento dell'istruzione o delle cure mediche del minore che si trova in Italia siano ritenuti prevalenti.

 
 

Art. 9

Custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso. Procedimento giurisdizionale di convalida.

1. Il cittadino extracomunitario che deve essere espulso dal territorio dello Stato con accompagnamento immediato alla frontiera nei casi previsti dalla presente legge, deve essere sottoposto a custodia fino all'effettiva esecuzione dell'espulsione.

2. La custodia è protratta e si dà luogo al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo:

a) nei casi in cui, per uno qualsiasi dei motivi previsti dall'articolo 8 o per qualsiasi altro motivo, l'espulsione non possa essere effettivamente eseguita con accompagnamento alla frontiera ovvero il rimpatrio non possa comunque essere eseguito entro le ventiquattro ore successive al momento in cui il provvedimento diviene immediatamente eseguibile;

b) in tutti i casi in cui il cittadino extracomunitario espulso richieda di non essere espulso dal territorio dello Stato, affermando che l'espulsione lederebbe in modo grave il diritto al rispetto della sua vita familiare con coniuge o figli minori o genitori a carico, soggiornanti in Italia ovvero a carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di espulsione che non sia immediatamente eseguibile;

c) in tutti i casi in cui il cittadino extracomunitario espulso ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 richieda di non essere espulso dal territorio dello Stato, affermando di essere in possesso dei requisiti sostanziali per il rilascio, il rinnovo, la proroga o la conversione di un permesso di soggiorno;

d) nei casi in cui non e' possibile procedere all'espulsione, disposta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, per una delle ragioni previste al comma 10 dell'articolo 8.

3. Nei casi indicati al comma 2 l'autorità di pubblica sicurezza provvede tempestivamente a compiere, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, i seguenti atti:

a) dispone in via provvisoria, con provvedimento scritto e motivato immediatamente consegnato all'interessato la custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso, presso strutture alloggiative, alberghi, centri di accoglienza o ospedali ovvero altre dimore prossime, ove possibile ed opportuno, al valico di frontiera attraverso il quale deve essere eseguita l'espulsione;

b) comunica entro le quarantotto ore successive alla consegna la notizia del provvedimento di custodia provvisoria al Pretore competente per territorio e al competente Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale ovvero, quando si tratti di minore di età o quando sia presente in Italia cittadino, minore di eta', sul quale il cittadino extracomunitario espulso eserciti la patria potesta' o del quale sia tutore o affidatario, al Presidente del Tribunale per i minorenni e al Procuratore della Repubblica presso lo stesso;

c) comunica la notizia del provvedimento di custodia provvisoria ai familiari eventualmente soggiornanti in Italia e al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo;

d) comunica identica notizia al difensore dei cittadino extracomunitario, provvedendo eventualmente alla nomina del difensore di ufficio.

4. Ricevuta notizia del provvedimento di custodia, il giudice si reca immediatamente presso il luogo in cui e' custodito il cittadino extracomunitario che deve essere espulso, ove, alla presenza dell'interprete e del difensore, lo informa delle sue facoltà e dello svolgimento del procedimento successivo, acquisisce copia dei provvedimenti in forza dei quali sono disposte l'espulsione e la custodia del cittadino extracomunitario.

5. In ogni caso il giudice, d'ufficio o su richiesta del cittadino extracomunitario o del suo difensore o del pubblico ministero o delle autorità di polizia, accerta:

a) la sussistenza, a carico del cittadino extracomunitario sottoposto a custodia, di un provvedimento di espulsione legittimamente adottato, divenuto esecutivo ed immediatamente eseguibile con accompagnamento alla frontiera;

b) il possesso da parte del cittadino extracomunitario del passaporto o di altro documento di viaggio valido;

c) la sussistenza di motivi che rendono effettivamente impossibile l'esecuzione immediata dell'espulsione dal territorio dello Stato e il conseguente rimpatrio o che ne hanno reso necessario il differimento, nonché la sussistenza della concreta probabilità che, in mancanza dall'applicazione della custodia, il cittadino extracomunitario non eseguirebbe spontaneamente il provvedimento di espulsione o comunque rimarrebbe illegalmente nel territorio dello Stato;

d) ove appropriato, la sussistenza del pericolo concreto ed attuale per la vita o per la libertà personale del cittadino extracomunitario che deve essere espulso nel Paese verso il quale egli dovrebbe essere inviato ovvero la sussistenza della lesione grave ed irreparabile della vita familiare del cittadino extracomunitario nonché dei familiari indicati al comma 2; a tal fine acquisisce ogni informazione necessaria sulla situazione personale del cittadino extracomunitario e sulla situazione del rispetto dei diritti umani nel Paese di origine o di provenienza del cittadino extracomunitario, anche su nota informativa inviata al Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo;

e) ove appropriato, il possesso dei requisiti sostanziali per il rilascio, il rinnovo, la proroga o la conversione di un permesso di soggiorno.

6. Le funzioni del pubblico ministero nel procedimento previsto dal presente articolo possono essere svolte, per delega nominativa del Procuratore della Repubblica presso la Pretura, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari, da ufficiali di polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

7. Entro il termine perentorio di quarantotto ore successive alla comunicazione dell'avvenuta adozione del provvedimento di custodia il giudice, compiuti gli accertamenti indicati ai commi 5 e 6, sentito personalmente il cittadino extracomunitario che deve essere espulso e udite le conclusioni orali del pubblico ministero e del difensore, adotta con ordinanza uno dei seguenti provvedimenti:

a) convalida il provvedimento di custodia provvisoria e dispone la continuazione della custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso e l'eventuale espletamento degli atti, di cui al comma 1 dell'articolo 8, che ha reso necessario il differimento dell'espulsione, qualora siano accertati gli elementi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 6 e qualora sia possibile l'esecuzione dell'espulsione del cittadino extracomunitario entro i quindici giorni successivi alla pronuncia dell'ordinanza;

b) convalida il provvedimento di custodia provvisoria, ma ordina altresì l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario qualora, per ragioni diverse da quelle previste alle lettere d) ed e) del comma 6, non sia comunque possibile l'esecuzione dell'espulsione del cittadino extracomunitario entro i quindici giorni successivi alla pronuncia dell'ordinanza. In tal caso se vi è il concreto pericolo che il cittadino extracomunitario si renda irreperibile ovvero se l'espulsione e' stata disposta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il giudice può altresì applicare la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con l'obbligo della dimora ovvero, qualora il cittadino extracomunitario risulti indagato o imputato, misure cautelari coercitive non detentive previste dal codice di procedura penale, salvo che, nei casi previsti dalla presente legge, debba essere ripristinato lo stato di detenzione. Il giudice ordina altresì al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario rimesso in libertà un permesso di soggiorno per motivi di giustizia o per attesa di emigrazione in altro Stato o per cure mediche; qualora l'esecuzione dell'espulsione non sia possibile a causa della mancanza, da parte del cittadino extracomunitario, del passaporto o di altro valido documento di viaggio, il giudice dispone l'adozione delle misure previste in proposito dall'articolo 8;

c) convalida il provvedimento di custodia provvisoria, ma ordina altresì l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario e la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione per trenta giorni al fine di consentire la presentazione di una domanda di asilo qualora i motivi di pericolo per la vita o per la libertà appaiano non manifestamente infondati e non sia possibile avviare il cittadino extracomunitario verso un Paese diverso da quello indicato nel provvedimento di espulsione, ovvero al fine di tutelare la vita familiare del cittadino extracomunitario espulso. In tali casi il provvedimento di espulsione non viene eseguito e, qualora il cittadino straniero extracomunitario non abbia titolo per ottenere il rilascio di altro permesso di soggiorno, il Questore rilascia a detto cittadino un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Il provvedimento di espulsione si ritiene revocato ad ogni effetto, dopo il trentesimo giorno qualora il cittadino extracomunitario dimostri, secondo le modalità di cui al regolamento di attuazione della presente legge, di avere in corso l'esame della domanda di asilo o il procedimento di ricongiungimento familiare. Nei casi in cui non sia possibile procedere al ricongiungimento familiare ai sensi della presente legge, il giudice, se ritiene comunque prevalente l'interesse alla tutela della vita familiare del cittadino extracomunitario espulso, ordina al Questore di rilasciare a detto cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per i motivi e per la durata ritenuti appropriati e indicati nell'ordinanza;

c bis) convalida il provvedimento di custodia provvisoria, ma ordina altresì l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario e il rilascio o il rinnovo o la proroga o la conversione del permesso di soggiorno per cui l'interessato possegga i requisiti sostanziali. Il giudice puo' altresi' applicare al cittadino extracomunitario la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Il provvedimento di espulsione si intende revocato ad ogni effetto.

d) non convalida il provvedimento di custodia provvisoria e dispone l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario nei casi in cui vi sia stato un errore di persona o un errore di none ovvero il provvedimento di espulsione manchi o non sia divenuto esecutivo o ne sia stata sospesa l'esecuzione.

8. L'ordinanza deve essere scritta e motivata, deve indicare modi e termini per la sua impugnazione e deve avere allegata una traduzione in lingua comprensibile al cittadino extracomunitario o, ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo.

9. L'ordinanza è immediatamente esecutiva.

10. Contro l'ordinanza del giudice il cittadino extracomunitario e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 311 del codice di procedura penale. La presentazione del ricorso non produce effetti sospensivi.

11. Copia dell'ordinanza e' immediatamente consegnata al cittadino extracomunitario e all'ufficiale o agente responsabile della custodia del cittadino extracomunitario e deve essere altresì trasmessa nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, al Questore e al Procuratore della Repubblica competente per materia e per territorio.

12. Il cittadino extracomunitario respinto di cui e' disposta la custodia a cura delle forze di polizia ha l'obbligo di dimorare nel luogo indicatogli nel provvedimento del dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera o, successivamente, del giudice, e ha comunque diritto di comunicare con i propri familiari, con il proprio difensore e con rappresentanti di enti od associazioni di difesa dei diritti dell'uomo o dello straniero, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

13. Nei predetti luoghi il cittadino extracomunitario respinto ha comunque diritto di ricevere vitto, alloggio e cure mediche urgenti, anche sulla base di convenzioni con enti pubblici e privati, secondo le norme previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

14. Il cittadino extracomunitario respinto che, fuori dei casi previsti dalla legge, abbandona la dimora impostagli per fare ingresso nel territorio dello Stato, e punito con una pena da uno a tre anni di reclusione. E' sempre consentito l'arresto e il giudizio direttissimo. Al momento della scarcerazione successiva alla condanna il cittadino extracomunitario deve essere espulso con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 5, con accompagnamento immediato alla frontiera.

15. Le disposizioni del presente articolo non precludono al cittadino extracomunitario respinto la possibilità di uno spontaneo rientro nel Paese di origine o di provenienza.

16. Tutti gli atti connessi al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

 
 

Art. 10

Rientro del cittadino extracomunitario espulso. Reingresso illegale.

1. Il cittadino extracomunitario espulso dal territorio dello Stato non può rientrarvi senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, salvo che sia trascorso il periodo di tempo eventualmente previsto dalla legge in relazione al singolo tipo di espulsione e salvo che il giudice abbia annullato il provvedimento di espulsione o ne abbia sospesa la esecuzione.

2. La domanda motivata di autorizzazione al reingresso, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, deve essere presentata dal cittadino extracomunitario espulso presso la Rappresentanza italiana nel Paese di appartenenza o di residenza.

3. Il Ministro dell'interno si pronuncia sulla domanda entro novanta giorni dalla presentazione, con atto scritto e motivato, contenente le modalità di impugnazione, notificato sia all'interessato, sia alla Rappresentanza italiana. Decorso il termine di novanta giorni senza che il Ministro dell'interno si sia pronunciato sulla domanda, l'autorizzazione si considera accordata.

4. La concessione dell'autorizzazione ministeriale consente il rilascio del visto di ingresso conforme alle motivazioni del rientro indicate nella domanda accolta.

5. Dell'avvenuta concessione dell'autorizzazione al reingresso e data tempestiva comunicazione agli uffici di polizia di frontiera e alla Questura che dispose o esegui' l'espulsione, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. L'autorizzazione e' altresì annotata dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana sul documento di viaggio del cittadino extracomunitario.

6. Contro il diniego dell'autorizzazione al reingresso è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

7. Salvo che vi ostino concreti ed attuali motivi concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, l'autorizzazione deve essere concessa qualora sia richiesta al fine di consentire al cittadino extracomunitario di partecipare agli atti processuali per i quali la legge prevede la presenza dell'interessato ovvero di attuare il ricongiungimento familiare nei casi previsti dalla presente legge.

8. In ogni caso di rientro del cittadino extracomunitario espulso che comporti il ripristino dello stato di detenzione occorre acquisire il nullaosta dell'autorità giudiziaria ed individuare l'istituto penitenziario di detenzione. Si osservano le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge.

9. Qualora il rientro del cittadino extracomunitario sia stato autorizzato per consentirne la partecipazione ad atti processuali, una volta venute meno le esigenze processuali il cittadino extracomunitario espulso è riaccompagnato immediatamente alla frontiera dalla polizia giudiziaria secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, salvo che il giudice competente disponga con ordinanza il rilascio al cittadino extracomunitario di un permesso di soggiorno cui abbia titolo, in caso di assoluzione o di annullamento del provvedimento di espulsione.

10. Fatte salve le disposizioni del comma 9 dell'articolo 7, il cittadino extracomunitario espulso che fa rientro nel territorio dello Stato senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ministeriale, salvo che sia già trascorso il periodo durante il quale e vietato il rientro e salvo che il giudice abbia annullato il provvedimento di espulsione o ne abbia sospesa l'esecuzione, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. Nei suoi confronti si procede all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

11. Con la sentenza di condanna il giudice dispone l'espulsione del cittadino extracomunitario che deve essere eseguita immediatamente, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario, con accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia giudiziaria.

12. Nell'ipotesi di cui al comma 11 qualora il cittadino extracomunitario debba essere scarcerato prima del passaggio in giudicato della sentenza il giudice, con ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dispone l'espulsione del cittadino extracomunitario da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario.

 
 

Art. 11

Accordi di ammissione.

1. Il Governo della Repubblica conclude accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati confinanti e con gli Stati di provenienza dei cittadini extracomunitari immigrati in Italia, al fine di stabilire intese che consentano di attivare nel modo più celere ed efficace possibile:

a) la riammissione sul proprio territorio di coloro che siano entrati irregolarmente in Italia attraverso la frontiera comune;

b) l'esecuzione dell'espulsione delle persone prive di documento di viaggio;

c) la corresponsione di sussidi economici e materiali da erogare anche sotto forma di incentivo o nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo, in corrispondenza all'espulsione dal territorio italiano di cittadini extracomunitari, al fine di consentire il loro inserimento nel Paese che li accoglie in condizioni di sicurezza umana ed economica.

2. I predetti accordi possono prevedere la loro attuazione anche mediante l'aiuto di organizzazioni internazionali o di organizzazioni non governative che siano in grado di operare in modo efficace nel Paese di emigrazione al fine di prevenire i fattori che inducono all'emigrazione, comprese le informazioni false o esagerate sulla realtà italiana e sulle possibilità di inserimento degli immigrati.

3. Gli accordi possono prevedere l'erogazione di aiuti ai Governi degli Stati di emigrazione che si impegnino a reprimere le organizzazioni che agevolano l'immigrazione illegale verso l'Italia e l'Unione europea.

4. Gli accordi possono prevedere l'erogazione di aiuti economici, anche sotto forma di rinegoziazione del debito e di cooperazione allo sviluppo, soltanto se i Governi degli Stati di emigrazione forniscano adeguate garanzie di prevenire le migrazioni illegali sia con interventi economici indirizzati alle fasce e alle zone in cui esse sono più rilevanti, sia con misure socioeconomiche più generali volte a migliorare il tenore di vita della popolazione, sia con misure di vigilanza sull'attraversamento delle proprie frontiere da parte di emigrati privi di documenti di viaggio o di visti di ingresso, sia con misure di agevolazione del reinserimento in Patria dei propri cittadini emigrati, legalmente o illegalmente, in Italia ovvero dell'inserimento di cittadini extracomunitari espulsi dall'Italia e accolti nei Paesi in questione.

5. Gli accordi possono prevedere la sospensione immediata dei predetti aiuti economici qualora vengano meno le garanzie indicate nel comma 4.

6. In ogni caso gli accordi di ammissione devono costituire un elemento della politica italiana di promozione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e di coesistenza pacifica.

7. Non è consentita la conclusione di accordi che possano, anche indirettamente, limitare ai cittadini dello Stato straniero la facoltà di godere del diritto di asilo nel territorio italiano o di altri Stati, nonche' del diritto di lasciare il proprio Paese.

8. Il Governo può condizionare gli aiuti e le agevolazioni previste nei predetti accordi ad un effettivo rispetto, da parte del Governo dello Stato straniero, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché ad una effettiva riduzione delle spese militari destinate all'acquisto di armamenti.

 

Art. 12

Abrogazioni.

1. L'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' abrogato. Sono altresi' abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni degli articoli da 1 a 11.

 
 

Art. 13

Regolamento di attuazione.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta il regolamento per l'attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400.