(Sergio Briguglio 16/10/1995)

 

NOTE RIGUARDO ALLA MEDIAZIONE SUGLI EMENDAMENTI

AL TESTO NESPOLI

 

 

1) LINEA DI AVANZAMENTO MINIMO

 

Regolarizzazione

- Regolarizzazione con rilascio di un permesso di soggiorno della durata di due anni a coloro che sono inseriti nel mercato del lavoro (anche sulla base di autocertificazione).

- Regolarizzazione dei ricongiungimenti familiari "di fatto" col rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

- Regolarizzazione di coloro che chiedono di emergere dall'irregolarita' non potendo pero' vantare inserimento stabile: rilascio di un permesso stagionale della durata di sei mesi.

- Annullamento dei provvedimenti di espulsione adottati per soggiorno irregolare.

 

Programmazione dei flussi

- Istituzione di liste di prenotazione per aspiranti migranti presso i consolati: costituisce titolo l'anzianita' di iscrizione.

- Programmazione annuale dei flussi con indicazione del fabbisogno di manodopera straniera stimato per ciascuna mansione.

- Per le mansioni in corrispondenza alle quali e' indispensabile un incontro diretto tra datore di lavoro e lavoratore ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro (es.: collaborazione familiare, assistenza domiciliare, etc.), l'ingresso e' consentito senza bisogno di una preventiva chiamata da parte di un datore di lavoro, sulla base della graduatoria nelle liste, fino a completamento delle quote fissate dalla programmazione (con scaglionamento del contingente nel corso dei dodici mesi): di fatto si entra per cercare lavoro.

 

Lavoro stagionale

- Durata del permesso: sei mesi.

- Diritto di reingresso per l'anno successivo per lo stagionale che esca regolarmente allo scadere del permesso.

- Possibilita' di conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato in presenza di offerta di lavoro a tempo indeterminato.

- Possibilita' di proroga del permesso in presenza di offerta di lavoro a tempo determinato.

 

 

2) LINEA DI ARRETRAMENTO MASSIMO

 

Espulsioni per chi commetta reati

- Espulsione di chi e' arrestato in flagranza di reato, per un ristretto novero di reati gravissimi, successiva alla convalida dell'arresto da parte del giudice, sentito lo straniero assistito dal difensore di fiducia (accesso al gratuito patrocinio).

- Espulsione di chi sia stato condannato in primo grado per un reato gravissimo, adottata discrezionalmente dal giudice, tenendo conto della effettiva pericolosita' dello straniero.

 

 

Espulsioni per ingresso clandestino e per soggiorno irregolare

- Espulsione con accompagnamento alla frontiera.

- Custodia per un massimo di trenta giorni in centri appositamente attrezzati (non in carcere) dell'espulso che voglia ricorrere contro l'espulsione.

- Esame del ricorso da parte del Pretore (o simili), con valutazione della legittimita' del provvedimento e della congruita' della sanzione. Revoca del provvedimento in caso di lesione di diritti fondamentali (salute, famiglia, minori, etc.).

- Rilascio di un permesso per motivi di giustizia in caso di superamento dei limiti di tempo per la custodia.

- Interruzione del procedimento in caso di espressa accettazione, da parte dello straniero, del provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera.

 

 

3) CONSIDERAZIONI SUI PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE PER INGRESSO CLANDESTINO E PER SOGGIORNO IRREGOLARE

 

- E' ammissibile, in linea di principio, che l'ingresso clandestino sia considerato reato, fatto salvo ovviamente l'esercizio del diritto di asilo previsto dalla Costituzione (attualmente non completamente recepito dalla legislazione: l'asilo e' riconosciuto solo a chi sia personalmente perseguitato e non a chi fugga da condizioni che oggettivamente costituiscano rischio per la vita, per l'incolumita', per la liberta' personale).

L'ingresso clandestino - intendendo con questo l'elusione dei controlli di frontiera - e' comunque circostanza estremamente difficile da dimostrare. Richiede infatti che sia dimostrata l'effettiva esistenza, al momento dell'ingresso, dei controlli. Non basta dimostrare che lo straniero sia entrato privo di visto (ove prescritto). In caso contrario, dovrebbe diventare reato anche il passare dal casello autostradale senza pagare in caso di sciopero dei casellanti. In altri termini: e' interesse dello straniero munirsi di visto, giacche' se privo di visto, puo' essere legittimamente respinto; ma se lo Stato italiano rinunzia a effettuare il controllo (come spesso accade ai valichi ferroviari) non si puo' pretendere che lo straniero si autorespinga.

Per di piu', se la mancanza del visto sul passaporto dovesse diventare prova di un reato, risulterebbe fortemente incentivato lo "smarrimento" dei passaporti e la conseguente autoattribuzione, da parte dello straniero, di provenienze per le quali non sia previsto l'obbligo di visto.

 

- Considerare reato il soggiorno irregolare (a seguito, cioe', di ingresso regolare) sarebbe ammissibile solo in una situazione in cui all'immigrazione "fisiologicamente accettabile" fosse consentito il percorso regolare. Per usare un'immagine che puo' essere capita perfino da Gasparri, se per il derby Roma-Lazio ci si dimentica di vendere i biglietti, difficilmente si puo' incolpare chi tenti di entrare comunque allo stadio.

Fino ad oggi la situazione dell'immigrazione e' stata esattamente questa: nell'impossibilita' di segnalare il proprio nome, la propria esistenza e la propria aspirazione a migrare in Italia a un datore di lavoro, allo scopo di farsi chiamare nominativamente (mancano perfino le liste di "prenotazione" per l'immigrazione), l'aspirante migrante non ha trovato altra strada per pervenire ad un inserimento lavorativo in Italia (possibile in diversi settori del mercato del lavoro) che entrare nel nostro Paese quale turista e prolungare la propria permanenza irregolarmente, trovando sul posto un datore di lavoro disposto ad assumerlo. Di tutti coloro che hanno intrapreso questo percorso, solo i fortunati che hanno incontrato un datore di lavoro piu' che onesto son riusciti ad emergere dalla condizione di irregolarita', con un'utilizzazione impropria del meccanismo della chiamata nominativa (si e' finto cioe', per ottenere l'autorizzazione al lavoro, che il lavoratore si trovasse ancora nel paese di provenienza).

L'introduzione del reato di soggiorno irregolare non puo' allora in alcun modo essere disgiunta da

a) una regolarizzazione di tutte le situazioni di iregolarita' venutesi a creare (non solo quelle che sono andate a buon fine con un inserimento lavorativo o con un ricongiungimento familiare di fatto);

b) una radicale revisione dei meccanismi di programmazione che possa dare origine ad un canale regolare percorribile (il ripristino delle liste di prenotazione nei consolati e l'ammissione di quote di immigrazione, relativamente alle mansioni per le quali non si puo' prescindere da un incontro diretto tra datore di lavoro e lavoratore, in cerca di lavoro);

c) una effettiva applicazione di tali meccanismi che dia annualmente a tale canale dimensioni adeguate a contenere l'immigrazione "fisiologica".

E' da notare come non basti il raggiungimento, in sede di dibattito legislativo, dei primi due obiettivi, ma sia necessaria anche la realizzazione del terzo (che resta di competenza del Governo).

 

- Sembra piu' adeguata, ed egualmente efficace, una soluzione che, lasciando immutato il carattere di irregolarita' amministrativa il soggiorno (e possibilmente anche l'ingresso) irregolare, preveda un regime di custodia (in centri appositi) dello straniero da espellere allo scopo di consentire l'esame del ricorso contro il provvedimento da parte di un'autorita' diversa da quella che ha erogato la sanzione (es.: il pretore). Risulterebbero in tal modo tutelati, allo stesso tempo, il diritto dello straniero di far valere le ragioni che militano contro il provvedimento di espulsione e quello dello Stato di liberarsi di presenze indesiderate.

Nell'esaminare il ricorso, l'Autorita' preposta, sentite le parti (con lo straniero assistito da interprete e da difensore di fiducia), dovrebbe valutare non solo la legittimita' del provvedimento, ma anche la congruita' dello stesso, tenendo conto dell'eventuale esigenza di tuelare diritti di carattere piu' fondamentale (relativi a condizioni di salute, condizioni di minori, unita' familiare, etc.), come pure dell'effettivo grado di gravita' della violazione commessa. In altri termini: in una situazione di assenza di programmazione dei flussi (quale quella verificatasi nell'anno in corso), potrebbe essere valutata con indulgenza la posizione di chi si sia trattenuto irregolarmente per cercare lavoro; in presenza, invece, di una efficace programmazione, una circostanza del genere potrebbe addirittura essere considerata un'aggravante.

Il prevedere un regime di custodia in assenza di commissione di reati non sembra costituire una violazione del dettato costituzionale. La limitazione della liberta' di movimento potrebbe essere, in qualunque fase del procedimento, interrotta dall'autonoma decisione dello straniero di lasciare il territorio dello Stato. In altri termini: lo straniero non e' piu' autorizzato a soggiornare in Italia; se vuol continuare a farlo, allo scopo di far riesaminare la propria posizione, e' vincolato a restare confinato nel centro di custodia. Non c'e' violazione di alcun diritto. Per farsi capire anche da Gasparri: se vado dal medico e sono costretto a restare in sala d'attesa per quattro ore non si tratta di sequestro di persona; sono infatti libero di andarmene quando voglio, rinunziando al diritto di farmi visitare.