TESTO NESPOLI COORDINATO CON GLI EMENDAMENTI DEPOSITATI MERCOLEDI' 18 OTTOBRE DA PPI, PROGRESSISTI, LEGA E DEMOCRATICI (SOMMARIO)

 

Avvertenza: nel sommario sono richiamati, con l'uso del grassetto, gli elementi meno accettabili.

 

Art.1 (Visto di ingresso - Condizioni di rilascio)

 

Comma 1

- Condizioni per l'ingresso: condizioni di salute non pregiudizievoli per la sanita' dei cittadini italiani, il non aver riportato nel proprio paese condanne per reato non colposo punito anche in Italia con pene detentive di durata superiore a un anno o per reato per cui e' prevista l'espulsione.

 

Comma 2

- Richiede che l'ingresso per turismo, studio, lavoro autonomo, cura e culto sia subordinato alla dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento commisurati alla durata prevista dal visto, se prescritto, nonche' dei mezzi necessari per rientrare in patria.

 

Comma 3

- Obbligo per gli impiegati postali e bancari di esigere l'esibizione di passaporto e permesso di soggiorno validi da chi intenda effettuare versamenti. Sanzioni, per gli inadempienti, da mezzo milione a un milione.

- Istituzione di un casellario presso il Ministero dell'Interno per l'accertamento di eventuali diverse identificazioni dei cittadini extracomunitari. Archivio fotodattiloscopico.

- Reclusione da sei mesi a tre anni, multa da dieci a cinquanta milioni ed esclusione dai pubblici appalti per cinque anni per il datore di lavoro che impieghi cittadini extracomunitari in modo illegale.

 

Comma 4

- Reclusione per chi dirige una associazione di tre o piu' persone finalizzata a favorire a scopo di lucro l'ingresso illegale di cittadini extracomunitari o la loro collocazione nel mercato del lavoro.

- Reclusione per il membro dell'associazione.

- Aumento di pena in caso di associazione di piu' di dieci persone, o di fatti riguardanti minori extracomunitari o avviamento alla prostituzione.

- Pene aumentate in caso di detenzione di armi o esplosivi.

- Riduzione della pena in caso di collaborazione con la giustizia.

 

 

Art.2 (Programmazione dei flussi di ingresso per lavoro)

 

- Programmazione dei flussi stagionali e stanziali.

- Liste di prenotazione.

 

 

Art.3 (Soggiorno dei lavoratori stagionali non appartenenti all'Unione Europea)

- Durata massima: sei mesi.

- Diritto di precedenza rispetto ai connazionali mai entrati in Italia per lavoro, per l'anno successivo.

- Per il primo anno: diritto di precedenza per chi abbia soggiornato in Italia per almeno sei mesi ed esca dal territorio dello Stato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

- Conversione in permesso per lavoro subordinato della durata di due anni, in presenza di offerta di lavoro a tempo indeterminato e dopo due soggiorni stagionali consecutivi.

 

 

Art.4 (Previdenza e assistenza)

- Contributi obbligatori. Assegni familiari e assicurazione contro la disoccupazione involontaria confluiscono in un Fondo per le espulsioni.

- Garanzia da parte del datore di lavoro riguardo all'accessibilita' di un alloggio adeguato.

- Contributi per l'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti trasferiti, su richiesta del lavoratore, all'ente assicuratore o previdenziale dello Stato di provenienza, ovvero liquidati all'interessato (anche in mancanza di esplicita richiesta del lavoratore?).

 

 

Art.5 (Servizio anagrafico centrale)

- Archivio fotodattiloscopico; obbligo di rilevamento in caso di mancanza di documenti.

 

 

Art.6 (Garanzie sui mezzi di sostentamento)

- Requisiti ulteriori per l'ingresso: biglietto di viaggio di ritorno; obbligazione (anziche' semplice impegno) di privato, associazione o ente al mantenimento e alle spese sanitarie, in alternativa alla dimostrazione da parte dello straniero della disponibilita' di mezzi sufficienti.

- Recupero delle spese in caso di inadempimento del privato, dell'associazione o dell'ente.

 

 

Art.7 (Espulsione dal territorio dello Stato)

- Abrogati il 7 e 7bis della Martelli.

- Condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi delitto.

- Prevenzione: adottata dal Pretore, sentito il difensore e, su richiesta, l'interessato. Ricorso privo di effetto sospensivo.

- Condanna in primo grado per certi reati. Ricorso in Cassazione con effetto sospensivo.

- Rifiuto e revoca del permesso adottati dal Prefetto, su proposta del Questore, sentiti il sindaco e l'interessato.

- Non si avanza proposta in presenza dei requisiti per altro permesso.

- Ricorso con effetto sospensivo al TAR.

- Accompagnamento immediato alla frontiera.

- Principio di non refoulement.

- Reclusione per espulso illegittimamente presente.

- Reclusione per chi distrugga il passaporto.

- Espulsione su richiesta (anche del PM) in alternativa alla pena.

 

 

Art.8 (Sanzioni)

- Inasprimento delle sanzioni contro chi favorisca l'ingresso irregolare.

- Inasprimento delle sanzioni amministrative contro i vettori che non segnalino la presenza a bordo di stranieri privi dei documenti necessari per l'ingresso in Italia.

 

 

Art.9

 

Comma 1

- Impedisce la valida utilizzazione, per motivi diversi da quelli originari, del permesso di soggiorno concesso per motivi di studio o di famiglia.

- Consente un'utilizzazione alternativa solo di permessi originariamente concessi per lavoro autonomo o subordinato, a condizione che lo straniero dimostri la disponibilita' di mezzi adeguati ad una permanenza ad altro titolo.

- Punisce con revoca del permesso ed espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera la violazione dell'articolo 4, comma 5 della legge 39/1990 modificato dalla precedente disposizione.

- Rinnovo o proroga condizionata al nullaosta del sindaco e alla certificazione di assenza di malattie infettive.

- L'ultimo periodo del comma 12-bis dell'articolo 4 della legge 39/1990 e' soppresso: si cancella cosi' la possibilita' di ricorso con effetto sospensivo immediato contro il diniego del permesso di soggiorno dovuto a motivi di sicurezza di uno degli Stati Schengen.

 

Comma 2

- Effetto utomatico di sospensione dell'espulsione, in caso di presentazione di domanda incidentale di sospensione, limitato al caso di straniero regolare o ex-regolare (titolare cioe' di un permesso di soggiorno scaduto da non piu' di quarantacinque giorni) ed al tempo necessario per la pronuncia del TAR (anziche' del Consiglio di Stato) sull'istanza cautelare.

- Espulsione immediata negli altri casi, anche in presenza di domanda di sospensione.

 

Comma 3

- Ricongiungimento con figli, genitori e coniuge consentito dopo un anno, accertata la disponibilita' di un alloggio idoneo e di un reddito pari a tre volte la pensione sociale per ricongiungimento con coniuge o con un massimo di due figli o un genitore; quattro volte per coniuge e un massimo di due figli o entrambi i genitori; un'unita' in piu' per ogni ulteriore coppia di figli.

- Espulsione dell'intera famiglia, nel caso in cui venga a mancare la corrispondenza tra la disponibilita' dichiarata e quella accertata, salvo il possesso dei requisiti per permesso ad altro titolo.

 

Comma 4

- Obbligo di iscrizione anagrafica per i titolari di permesso di soggiorno.

 

Comma 5

- Revoca dei contributi assegnati alle Regioni e non validamente utilizzati nei successivi diciotto mesi.

 

 

Art.10

- Adegua le disposizioni sulle espulsioni (intimazione o espulsione immediata) alle nuove norme introdotte con gli articoli precedenti.

- Stabilisce l'obbligo di firma per l'espulso, per un periodo di durata massima di trenta giorni, nei casi in cui non si possa procedere immediatamente all'espulsione (necessita' di accertamenti sull'identita' o sulla nazionalita', acquisizione di visti o di altri documenti, necessita' di individuare uno Stato nel quale l'incolumita' dell'espulso non sia messa a repentaglio, etc.).

- Trascorsi i trenta giorni, lo straniero e' obbligato a lasciare l'Italia entro quarantotto ore.

- Trasgressioni dei predetti obblighi sono punite con la reclusione da tre mesi a tre anni.

- L'espulsione come misura alternativa a pene detentive di durata inferiore a tre anni, puo' essere richiesta anche dal Pubblico Ministero.

 

 

Art.11

- Reclusione fino a tre anni per il clandestino e per l'espulso che non lascia per tempo il territorio dello Stato o che rientra senza autorizzazione. Consentito l'arresto, anche fuor di flagranza. Custodia cautelare in carcere o in luogo appositamente attrezzato per non piu' di trenta giorni.

- Sospensione della pena e del processo se l'espulsione e' eseguita. Estinzione del delitto dopo cinque anni trascorsi senza che lo straniero rientri in Italia.

- Arresto fino a sei mesi e ammenda fino a ottocentomila lire per chi (eccezion fatta per il richiedente asilo e per i casi considerati dalla legge 184/1983 sull'affidamento e l'adozione dei minori) non esibisca, su richiesta della Pubblica Sicurezza, il documento di viaggio o documento equipollente.

 

 

Art.12 (Disposizioni finali)

- Le nuove disposizioni relative all'espulsione immediata si applicano, anche con riferimento a provvedimenti precedentemente notificati, trascorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

- Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nella legge 39/1990 in contrasto con le presenti norme.

 

Art.13 (Regolarizzazione per offerta di lavoro)

- Anche su autocertificazione, ma solo per lavoro in corso.

 

 

Art.14 (Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari)

- Regolarizzazione dei ricongiungimenti familiari di fatto.

 

 

Art.15 (Norme in materia di minori)

- Regolarizzazione a regime.