E' aggiunto il seguente articolo:

Art. 1

Programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro.

1. La programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro deve indicare per ogni settore lavorativo, per ogni qualifica e per ogni mansione per le quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale abbia accertato un fabbisogno di manodopera nell'ambito delle previsioni annuali formulate dalle Commissioni rregionali per l'impiego, in collaborazione con le associazioni dei datori di lavoro e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il numero complessivo dei visti di ingresso per lavoro subordinato.

2. La programmazione annuale dei flussi deve altresi' specificare i particolari settori lavorativi, qualifiche o mansioni per i quali e' opportuno, allo scopo di sopperire piu' efficacemente alle necessita' del mercato del lavoro, garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera. Relativamente a detti settori, qualifiche o mansioni, puo' essere disposto il contingentamento temporale degli ingressi nel territorio dello Stato di cui al comma 6 durante il corso dell'anno solare.

3. Il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro indica il numero complessivo, distinto secondo i criteri indicati nel comma 2, di visti di ingresso che potranno essere rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea che siano iscritti, nel medesimo anno, nelle liste di segnalazione, relative a ciascun settore, qualifica o mansione per cui sia stato accertato un fabbisogno di manodopera, istituite appositamente presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero.

4. Possonbo ottenere l'iscrizione nelle liste di cui al comma 3 i cittadini non appartenenti all'Unione Europea che abbiano i requisiti corrispondenti ai settori di lavoro, alle qualifiche e alle mansioni indicate nel decreto di programmazione dei flussi. L'iscrizione nelle liste ha validita' annuale e puo' essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente.

5. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con i ministri dell'interno e degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' di presentazione, di verifica e di raccolta delle domande di iscrizione nelle liste di segnalazione previste dal presente articolo, i criteri di raggruppamento delle richieste di lavoro inserite nelle liste secondo i settori di lavoro, le qualifiche e le mansioni, nonche' le modalita' di formazione della graduatoria degli iscritti; a tale fine si da' priorita' al lavoratore con maggiore anzianita' di iscrizione nelle liste e, a parita' di altri requisiti, alla persona che abbia familiari legalmente residenti in Italia. L'anzianita' di iscrizione nelle liste non e' interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati personali dell'iscritto. In ogni caso, non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie fondati sullo Stato di provenienza o di origine, sulla nazionalità, sull'appartenenza ad una razza, ad un sesso, ad un gruppo etnico o linguistico o sulla religione professata, sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali e sociali.

6. I cittadini extracomunitari iscritti nelle liste relative ai particolari settori, qualifiche o mansioni per le quali si renda opportuno garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera, specificate, ai sensi del comma 2, nella programmazione dei flussi possono richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato. Le domande di rilascio di visto di ingresso sono accolte, nell'ordine corrispondente alla graduatoria, fino ad eventuale raggiungimento del numero complessivo stabilito dalla programmazione dei flussi di ingresso e secondo il contingentamento temporale ivi eventualmente indicato. I cittadini extracomunitari che ottengono il visto di ingresso per lavoro subordinato non possono stipulare in Italia, per un anno dalla data di ingresso, contratti di lavoro relativi a mansioni, qualifiche o settori diversi da quelli per i quali e' stato autorizzato l'ingresso.

7. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un cittadino extracomunitario residente all'estero iscritto per l'anno in corso nelle liste di segnalazione di cui al presente articolo deve presentare apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per la provincia in cui prevalentemente dovrà svolgersi l'attività lavorativa. La domanda di autorizzazione al lavoro contiene richiesta di assunzione con chiamata nominativa o con chiamata numerica, nel rispetto dei medesimi limiti previsti per i cittadini italiani.

8. All'accoglimento della richiesta di autorizzazione al lavoro consegue il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato al lavoratore straniero per il quale e' stata presentata la domanda.

9. Ai cittadini extracomunitari che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto di ingresso per lavoro subordinato e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni.