(Sergio Briguglio 12/10/1995)

 

Emendamenti aggiuntivi su "Programmazione dei flussi"

Sono aggiunti i seguenti articoli:

 
 

Art. 1

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari.

1. I commi 3,4 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono soppressi.

2. Salvi i casi diversamente disciplinati dalla legge, l'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato avviene nell'ambito della programmazione dei flussi di ingresso stabilita annualmente dal Governo della Repubblica. A tale scopo il Governo deve tenere conto:

a) delle esigenze dell'economia nazionale;

b) del numero e del tipo di richieste di lavoro subordinato presentate in Italia dai datori di lavoro alle sezioni circoscrizionali per l'impiego e rimaste inevase negli ultimi dodici mesi;

c) del numero dei cittadini extracomunitari già iscritti nelle liste di collocamento e dell'andamento del loro avviamento al lavoro negli ultimi dodici mesi;

d) di particolari settori lavorativi, mansioni, livelli o categorie per i quali la Commissione nazionale per l'impiego, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in collaborazione con le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, prevede nei successivi dodici mesi una carenza di manodopera;

e) della necessita', con riferimento a particolari settori lavorativi, mansioni, livelli o categorie, di garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera;

f) del numero e del tipo di domande di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentate, accolte e respinte, relativamente ai cittadini extracomunitari già soggiornanti in Italia e titolari di permessi di soggiorno rilasciati per motivi diversi;

g) degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in vigore delle quali l'Italia è parte;

h) delle politiche di immigrazione concertate nell'ambito dell'Unione europea;

i) del numero di rapporti di lavoro subordinato interrottisi entro il 31 agosto di ogni anno con cittadini extracomunitari ai quali nell'anno precedente era stato rilasciato il visto di ingresso per lavoro subordinato.

3. La programmazione annuale deve indicare per ogni settore lavorativo, per ogni qualifica e per ogni mansione il numero complessivo di visti di ingresso per lavoro subordinato che potranno essere rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nel successivo anno solare ai cittadini extracomunitari debitamente iscritti nelle liste di prenotazione previste nell'articolo 2, e l'eventuale contingentamento temporale dei relativi ingressi. Di norma tale numero non deve essere inferiore al 50 per cento del numero di domande di lavoro rimaste inevase nell'anno precedente per i relativi settori, qualifiche e mansioni, inclusi quei tipi di lavoro per i quali la legge consente l'assunzione diretta o comunque non preveda per il lavoratore l'obbligo di iscriversi nelle liste di collocamento.

4. La programmazione annuale deve indicare i settori lavorativi, le qualifiche e le mansioni per le quali deve essere favorito l'incontro diretto, sul territorio dello Stato, tra domanda e offerta di manodopera.

5. La programmazione annuale può essere distinta per Regione e può anche indicare attività lavorative a tempo determinato che non abbiano carattere stagionale.

6. La programmazione annuale è predisposta con decreti adottati di concerto dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, degli affari esteri, sentiti i ministri di settore eventualmente interessati, la Commissione nazionale per l'impiego, il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la conferenza Stato-regioni.

7. Lo schema di decreto che stabilisce la programmazione deve essere predisposto entro il 15 ottobre di ogni anno e deve essere trasmesso alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso venga espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza di detto parere.

8. La programmazione dei flussi è poi definitivamente adottata, esaminate le osservazioni eventualmente pervenute dalle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che deve essere pubblicato entro il 15 novembre di ogni anno. Il decreto deve essere tempestivamente trasmesso a tutte le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

 
 

Art. 2

Raccolta delle domande di ingresso per lavoro subordinato.

 

1. Il cittadino extracomunitario residente all'estero che intende ricercare un lavoro subordinato in Italia deve presentare alla Rappresentanza diplomatica e consolare italiana nel Paese di origine o di stabile residenza domanda di iscrizione nelle apposite liste tenute dalle Rappresentanze in collegamento con gli Uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Le domande di iscrizione nelle liste possono essere presentate soltanto in due periodi di ogni anno, secondo le modalità e i termini precisati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di programmazione annuale dei flussi di ingresso. La presentazione della domanda è gratuita.

3. L'iscrizione nelle liste ha validita' annuale e puo' essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente.

4. L'anzianita' di iscrizione nelle liste non e' interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati di cui al comma 3.

5. Possono essere iscritti nelle liste soltanto i cittadini extracomunitari per i quali non sussista alcuna delle condizioni per le quali e' previsto l'obbligo del respingimento alla frontiera.

6. All'atto della presentazione della domanda, da compilarsi secondo un modello uniforme allegato al decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso, il cittadino extracomunitario deve esibire un passaporto valido per almeno tre mesi e può eventualmente fornire ogni idonea documentazione che dimostri i corsi di istruzione e di formazione professionale eventualmente frequentati dallo straniero, i titoli di studio conseguiti, le eventuali esperienze lavorative precedenti o in corso, in Patria o all'estero. La domanda deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti che il richiedente non è affetto da gravi malattie infettive o contagiose. Nella domanda deve essere altresì indicata la preferenza per uno o piu' settori, qualifiche o mansioni tra quelle indicate nella programmazione dei flussi d'ingresso.

7. La Rappresentanza, anche con l'aiuto di organizzazioni internazionali o enti convenzionati, fornisce ogni informazione sui settori di lavoro, sulle qualifiche e sulle mansioni indicate nella programmazione dei flussi d'ingresso per l'anno in corso, agevola la corretta presentazione della domanda completa di ogni documentazione e concorre a verificare l'eventuale possesso di titolo o di esperienza professionale.

8. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, la Rappresentanza, se accerta che il cittadino extracomunitario richiedente possiede i requisiti conformi ai settori, alle qualifiche e alle mansioni indicati nella programmazione dei flussi d'ingresso per l'anno in corso e se il Ministero dell'interno non segnala l'esistenza di una delle circostanze previste per il respingimento alla frontiera, dispone l'iscrizione del cittadino extracomunitario nelle liste. Il cittadino extracomunitario e' iscritto nelle liste relative a tutti i settori, le qualifiche o le mansioni per i quali ha espresso preferenza essendo in possesso dei requisiti previsti.

9. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e per la valutazione delle esperienze professionali. Con tale decreto sono anche previsti i criteri di raggruppamento delle richieste di lavoro inserite nelle liste, secondo i settori di lavoro, le qualifiche e le mansioni, ed e' disciplinata la graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse nelle domande, e dando priorità, a parità di altri requisiti, alla persona con maggior anzianita' di iscrizione nelle liste. In ogni caso non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie basate sullo Stato di provenienza o di origine, sulla nazionalità, sull'appartenenza ad una razza, ad un sesso, ad un gruppo etnico o linguistico o sulla religione professata, sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali e sociali.

10. Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale predispone apposito sistema informativo di collegamento con le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, con i Ministeri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, con le Questure, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro, idonei alla raccolta e alla valutazione delle domande di iscrizione, alla predisposizione dei raggruppamenti e delle graduatorie delle liste dei cittadini extracomunitari all'estero, nonché alla raccolta, valutazione ed elaborazione delle domande di autorizzazione al lavoro presentate dai datori di lavoro in Italia.

11. La predisposizione definitiva delle liste è comunicata ai cittadini extracomunitari iscritti. I cittadini extracomunitari iscritti nelle liste relative ai settori, alle qualifiche o alle mansioni indicati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, nella programmazione dei flussi possono richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato. Le domande di rilascio di visto di ingresso sono accolte, nell'ordine corrispondente alla graduatoria di cui al comma 9, fino ad eventuale raggiungimento del numero complessivo stabilito dalla programmazione dei flussi di ingresso e secondo il contingentamento temporale ivi eventualmente indicato. I cittadini extracomunitari che ottengono il visto di ingresso per lavoro subordinato non possono stipulare in Italia, per un anno dalla data di ingresso, contratti di lavoro relativi a mansioni, qualifiche o settori diversi da quelli per i quali e' stato autorizzato l'ingresso.

12. Il diniego di iscrizione nelle liste è adottato con provvedimento scritto e motivato, redatto in lingua italiana e nella lingua del Paese presso cui è accreditata la Rappresentanza italiana. E' comunque consentita la ripresentazione della domanda di iscrizione nelle liste nell'anno solare successivo.

 

Art. 3

Richiesta di autorizzazione al lavoro per lavoratori residenti all'estero.

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un cittadino extracomunitario residente all'estero deve presentare apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per la provincia in cui prevalentemente dovrà svolgersi l'attività lavorativa.

2. La domanda di autorizzazione al lavoro contiene richiesta di assunzione con chiamata nominativa o con chiamata numerica, nel rispetto dei medesimi limiti previsti per i cittadini italiani.

3. La domanda di autorizzazione al lavoro deve riferirsi a cittadini extracomunitari residenti all'estero inseriti per l'anno in corso nelle liste presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

4. Qualora l'assunzione richiesta comporti il superamento del numero massimo complessivo di visti per lavoro subordinato indicati per il determinato settore, o per la qualifica o per la mansione nel decreto di programmazione dei flussi per l'anno in corso ovvero comporti l'assunzione nominativa di persona non inserita nelle liste ovvero comporti l'assunzione per settori, qualifiche o mansioni non incluse nella programmazione annuale dei flussi, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se risulta verificata l'indisponibilità di altri lavoratori italiani e stranieri già iscritti in Italia nelle liste di collocamento e aventi le qualifiche e le mansioni corrispondenti a quelle richieste dal datore di lavoro.

5. In ogni caso nella domanda di autorizzazione al lavoro il datore di lavoro deve indicare e comprovare con idonea documentazione i seguenti elementi:

a) la qualifica professionale, il livello o categoria e le mansioni secondo il contratto collettivo nazionale del settore, per le quali è richiesta l'assunzione del cittadino extracomunitario residente all'estero;

b) il luogo in cui si svolgerà l'attività lavorativa;

c) il numero di lavoratori italiani e stranieri alle dipendenze del datore di lavoro richiedente al momento della presentazione della domanda;

d) gli elementi che consentano di valutare la situazione produttiva, finanziaria, fiscale ed economica del datore di lavoro;

e) l'inesistenza di licenziamenti dovuti a riduzione di personale, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, di lavoratori aventi la medesima qualifica del lavoratore cittadino extracomunitario per il quale e' richiesta l'autorizzazione al lavoro;

f) l'inesistenza alle proprie dipendenze di lavoratori aventi la medesima qualifica del lavoratore cittadino extracomunitario per il quale e' richiesta l'autorizzazione al lavoro che siano stati posti in cassa integrazione guadagni o collocati nelle liste di mobilità;

g) l'effettiva corrispondenza tra le mansioni da svolgere e la qualifica e i requisiti professionali richiesti dal datore di lavoro nella domanda.

6. Nella domanda di autorizzazione al lavoro il datore di lavoro deve dichiarare di essere a conoscenza del divieto, per un anno dalla data di ingresso, di modificare le condizioni del rapporto di lavoro, trasformandolo in un lavoro a tempo determinato, mutando le qualifiche o assegnando il lavoratore a mansioni diverse da quelle per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione al lavoro.

7. L'Ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia idonea ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione al lavoro.

8. L'Ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio compie adeguati accertamenti sugli elementi indicati e sulle condizioni di lavoro offerte nella domanda di autorizzazione al lavoro presentata dal datore di lavoro.

9. La decisione sulla domanda deve essere adottata entro trenta giorni dalla data di presentazione, scaduti i quali essa si intende concessa.

10. Qualora dagli accertamenti compiuti risulti mancante un'effettiva corrispondenza tra i requisiti professionali richiesti e le mansioni da svolgere ovvero risulti insussistente uno degli elementi garantiti dal datore di lavoro nella domanda, l'Ufficio respinge, con provvedimento scritto e motivato comunicato al richiedente, la domanda di autorizzazione al lavoro senza dar luogo ad ulteriori adempimenti.

11. Il rilascio dell'autorizzazione al lavoro è comunicato dall'Ufficio al datore di lavoro e al cittadino extracomunitario all'estero, nonché al Ministero dell'interno e alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente, la quale procede, previa richiesta del cittadino extracomunitario interessato, alla cancellazione del cittadino extracomunitario dalle liste e al tempestivo rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato.

12. Il rilascio dell'autorizzazione al lavoro con chiamata numerica comporta l'avviamento in Italia del lavoratore extracomunitario collocato in grado più elevato nella graduatoria delle liste. In caso di rifiuto di avviamento a seguito di chiamata numerica, il nominativo del lavoratore extracomunitario viene inserito all'ultimo posto della graduatoria nella lista di appartenenza. Il rifiuto di avviamento a seguito di chiamata nominativa non comporta modificazioni della graduatoria.

13. Qualora si tratti di domande di autorizzazione al lavoro per le quali la legge prevede ai sensi del comma 4, l'obbligo di procedere all'accertamento preventivo di indisponibilità, l'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per territorio convoca i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento della Provincia aventi la qualifica professionale corrispondente a quella in possesso del cittadino extracomunitario residente all'estero e acquisisce il loro eventuale rifiuto formale ad accettare il posto offerto, ovvero l'eventuale dichiarazione formale del datore di lavoro circa i motivi che hanno determinato il rifiuto di assumere i lavoratori eventualmente reperiti per mancanza di determinati requisiti professionali. Salvo che tale dichiarazione, ove richiesta, risulti infondata, l'Ufficio rilascia l'autorizzazione al lavoro.

14. In deroga alle norme del comma 13, l'Ufficio ha facoltà di non procedere all'accertamento della indisponibilità su base provinciale, qualora si tratti di richiesta di autorizzazione al lavoro concernente l'assunzione di dirigenti, di quadri, di personale altamente qualificato ovvero l'assunzione di ricercatori richiesti da enti pubblici o privati ai sensi dell'articolo 36, D.P.R.. legge 20 marzo 1975, n.70, ovvero l'assunzione di lavoratori relativa ad occupazioni per le quali la legge non prescrive l'obbligo di iscrizione nelle liste di collocamento.

15. L'autorizzazione al lavoro e' rilasciata a tempo indeterminato e riguarda le mansioni per le quali e' richiesta l'assunzione.

16. A pena di decadenza dell'autorizzazione al lavoro, il cittadino extracomunitario per il quale e' stata rilasciata l'autorizzazione al lavoro deve presentare la domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione del rilascio dell'autorizzazione al lavoro che lo riguarda.

 

Art.4

Ingresso per lavoro subordinato.

1. La Rappresentanza diplomatica o consolare rilascia direttamente il visto d'ingresso entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda di visto. Il visto è rilasciato gratuitamente.

2. Ai cittadini extracomunitari che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto di ingresso per lavoro subordinato e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni.

3. Fatti salvi i limiti previsti dalla presente legge per il primo anno successivo all'ingresso dall'estero con visto per lavoro subordinato, il titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato può iscriversi nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale e può stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o di carattere stagionale, secondo le norme in vigore per i lavoratori italiani, inclusi i profili infermieristici nel Servizio sanitario nazionale.

4. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato può ottenere il rilascio del libretto di lavoro e gode di tutti i diritti previsti dalla legge per i lavoratori cittadini extracomunitari.