Lavoro stagionale

Art. 1

Obblighi degli operatori di frontiera

1. E' fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro in uscita, con data, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari che escono dal territorio dello Stato. E' fatto altresi' obbligo ai posti di frontiera di rilevare i dati di detti cittadini e trasmetterli al centro elaborazione dati del ministero dell'Interno.

 
 

Art. 2

Lavoro stagionale

1. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, ha durata di sei mesi e consente il rilascio del libretto di lavoro e l'instaurazione di qualunque tipo di rapporto di lavoro, anche nelle more di detto rilascio. In deroga alle diverse disposizioni di legge, e' comunque consentita al datore di lavoro l'assunzione con richiesta nominativa del cittadino extracomunitario che abbia svolto, in precedenza, regolare attivita' lavorativa alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

2. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' rilasciato al cittadino straniero extracomunitario che ha fatto regolarmente ingresso nel territorio dello Stato, munito di visto di ingresso o di reingresso per lavoro stagionale, e che ne avanza richiesta entro otto giorni dalla data di ingresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39. Detto permesso e' altresi' rilasciato, su richiesta, al cittadino straniero extracomunitario che possegga i requisiti stabiliti da eventuale decreto emanato ai sensi del comma 7.

3. Salvo che abbia titolo alla proroga o alla conversione del permesso di soggiorno o al rilascio di altro permesso di soggiorno, il titolare del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' tenuto, entro quindici giorni dalla data di scadenza del permesso, a lasciare il territorio dello Stato, dopo aver comunicato, con apposita dichiarazione, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione le informazioni relative all'attivita' lavorativa svolta, specificando, per ciascun rapporto di lavoro, la durata, il reddito maturato ed elementi utili all'identificazione del datore di lavoro. Al cittadino extracomunitario e' immediatamente rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione della dichiarazione. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. Salvo che detta dichiarazione risulti non veritiera, al lavoratore straniero extracomunitario e' assicurato, ai sensi dell'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n.153, l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per il periodo di lavoro dichiarato.

4. Al titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale che esibisce la ricevuta di cui al comma 3 e' immediatamente rilasciato dal Questore della Provincia dove il cittadino extracomunitario si trova, un visto di reingresso per lavoro stagionale, utilizzabile per un solo ingresso non prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare uscita dal territorio dello Stato. Il visto di reingresso deve riportare gli estremi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale di cui il cittadino extracomunitario e' titolare e consente l'ingresso in Italia di detto cittadino, previa esibizione del timbro apposto sul passaporto, ai sensi dell'articolo 1, all'atto della regolare uscita dal territorio dello Stato e a condizione che la dichiarazione resa ai sensi del comma 3 non sia risultata non veritiera.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' prorogato, su richiesta del titolare, in presenza di una richiesta di avviamento per un rapporto di lavoro a tempo determinato per la quale sia stato rilasciato il relativo nullaosta, per il periodo corrispondente a detto rapporto di lavoro. Il permesso puo' essere ulteriormente prorogato, alle stesse condizioni, in presenza di proroga del contratto a tempo determinato o in presenza di un'analoga richiesta presentata da un diverso datore di lavoro. Il permesso in corso di validita' e' convertito, su richiesta del titolare, in presenza di una richiesta di avviamento per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la quale sia stato rilasciato il relativo nullaosta, in un permesso per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni.

6. Riguardo agli obblighi ed ai diritti di cui ai commi 3, 4 e 5, e' data informazione scritta al lavoratore straniero extracomunitario in lingua a lui comprensibile, da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, all'atto del rilascio del permesso di soggiorno.

7. In considerazione del verificarsi di particolari condizioni di emergenza e per motivi di carattere umanitario o di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, puo' stabilire, con apposito decreto, di consentire l'eventuale ingresso e il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale a cittadini stranieri extracomunitari che per qualsiasi motivo non abbiano titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo di un altro tipo di permesso di soggiorno. Nel decreto sono stabiliti i requisiti necessari per il rilascio del permesso e, ove gli interessati non si trovino gia' nel territorio dello Stato, del visto di ingresso.

8. Nell'ambito della programmazione annuale dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' indicato anche il numero di visti di ingresso per lavoro stagionale rilasciabili nell'anno solare al quale la programmazione si riferisce. Detto numero non include i visti di reingresso per lavoro stagionale rilasciati ai sensi del comma 4 e si riferisce quindi ad ulteriori flussi di ingresso rispetto a quelli associati al reingresso di lavoratori stagionali. Per la sua determinazione si tiene conto delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. Si tiene altresi' conto delle previsioni relative al reingresso per lavoro stagionale effettuate sulla base del numero di visti di reingresso rilasciati ai sensi del comma 4 dell'articolo 63, nonche' della possibilita' che, in ottemperanza a decreti emanati ai sensi del comma 7, si debba procedere al rilascio di permessi di soggiorno per lavoro stagionale al di fuori della programmazione dei flussi di ingresso.

9. Presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane negli Stati non appartenenti all'Unione Europea sono istituite speciali liste, nelle quali sono iscritti i cittadini stranieri extracomunitari che presentano domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale. Dette liste sono utilizzate per l'accoglimento graduale delle richieste, fino a completamento del contingente indicato, ai sensi del comma 8, nella programmazione annuale dei flussi. La graduatoria e' costituita in base alla data di presentazione della domanda di rilascio del visto.

10. Al cittadino straniero extracomunitario che, avendone presentato domanda, non ottenga il rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale, a causa dell'avvenuto completamento del contingente indicato nella programmazione, e che avanzi analoga richiesta di ingresso nell'anno solare successivo, e' attribuita, ai fini della definizione della graduatoria di cui al comma 9, la data di presentazione della prima domanda.

11. Ai fini del provvedimento di respingimento alla frontiera, di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, non e' considerato sprovvisto di mezzi lo straniero munito di visto di ingresso o di reingresso per lavoro stagionale.

12. Al cittadino straniero extracomunitario, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, che viola le disposizioni relative al soggiorno di cui al comma 3 si applica il disposto dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

13. Il lavoratore extracomunitario a carico del quale risultano violazioni delle disposizioni in materia di soggiorno per lavoro stagionale non potra' ottenere un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale nei due anni successivi a quello in cui la violazione ha avuto luogo.

14. Al datore di lavoro che occupa irregolarmente alle sue dipendenze il lavoratore stagionale extracomunitario si applicano le sanzioni previste dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n.943.

15. In caso di rimpatrio, il cittadino extracomunitario, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati. Tuttavia, su richiesta del cittadino extracomunitario, le somme corrispondenti a tutti i contributi versati per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti sono liquidate all'interessato, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge, anche qualora non sussistano i requisiti minimi previsti dalla legge per l'ottenimento della pensione. In caso di successivo rientro in Italia per motivi di lavoro, i lavoratori extracomunitari che abbiano richiesto detta liquidazione hanno facolta' di restaurare la propria posizione contributiva in Italia, restituendo all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma precedentemente liquidata, incluse le relative maggiorazioni e l'interesse legale calcolato su base annua.

 
 

 

Regolarizzazione

Art. 1

Regolarizzazione del soggiorno di cittadini extracomunitari gia' presenti nel territorio dello Stato.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini stranieri extracomunitari, presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio dello Stato, per i quali un datore di lavoro dichiara la propria disponibilita' all'assunzione regolare, o che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini regolarmente residenti in Italia, oppure di aver effettuato prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva non inferiore a novanta giornate lavorative, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni e rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39. Ai cittadini stranieri extracomunitari che richiedono la regolarizzazione e per i quali non ricorrono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

2. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero, di cui al comma 1, e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. Se in seguito a detti controlli la dichiarazione risulta falsa il permesso di soggiorno e' immediatamente revocato. La falsa dichiarazione e' punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15.

3. Ai cittadini stranieri extracomunitari, presenti nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi diritto ad essere ammessi nel territorio nazionale per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, e che ne facciano richiesta presso gli appositi uffici della questura o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ovvero, se sono titolari di un permesso di soggiorno in corso di validita', e' consentito di convertirlo in un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

4. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonche' per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono altresi' tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I cittadini stranieri extracomunitari che avanzano richiesta di regolarizzazione ai sensi del presente articolo non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

6. Chiunque, in relazione a cittadini stranieri extracomunitari di cui al comma precedente, ha contravvenuto alle disposizioni legislative in materia di ospitalita' a cittadini stranieri, di cui all'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n.152, non e' soggetto a sanzioni penali o amministrative, se adempie agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I richiedenti asilo che invocano le disposizioni di cui ai commi 1 o 3 non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo agli interventi di prima assistenza di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

8. Se alla data di scadenza di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non sussistono i requisiti per il rinnovo, al cittadino straniero extracomunitario avente diritto ad essere ammesso nel territorio nazionale per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 Dicembre 1986, n.943, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

 
 

 

Espulsioni

Art. 1

Condizione di clandestinita' e di irregolarita' riguardo al soggiorno.

1. Ai fini della applicazione della presente legge si intende clandestino lo straniero che, a seguito di ingresso irregolare nel territorio dello Stato, vi soggiorni irregolarmente. Si intende invece irregolare lo straniero che soggiorni irregolarmente nel territorio dello Stato avendovi fatto ingresso regolare.

 
 

Art. 2

Espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

1. Il cittadino extracomunitario che si trova sul territorio dello Stato può essere espulso dal territorio dello Stato qualora la sua presenza costituisca un pericolo concreto ed attuale per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.

2. L'espulsione è disposta con decreto scritto e motivato adottato dal Ministro dell'interno e comunicato immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il decreto è consegnato all'interessato a cura del Questore ed e' da questi eseguito immediatamente con accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia, salvo quanto disposto dagli articoli 8 e 9.

4. Il decreto può essere impugnato con ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale del domicilio eletto dal cittadino extracomunitario.

5. Il cittadino extracomunitario espulso dal territorio dello Stato non può farvi rientro senza aver ottenuto una autorizzazione del Ministro dell'interno.

6. Qualora il decreto di espulsione sia annullato il giudice amministrativo, su richiesta dell'interessato, ordina alle competenti Autorita' di rilasciare al cittadino extracomunitario il visto di ingresso, se richiesto, e ogni altra documentazione necessaria per l'ingresso nel territorio dello Stato nonche' il permesso di soggiorno di cui era titolare al momento in cui l'espulsione fu eseguita.

 
 

Art. 3

Espulsione per ingresso o soggiorno illegali nel territorio dello Stato.

1. Fatte salve le diverse disposizioni di legge, il cittadino extracomunitario che si trovi sul territorio dello Stato nella condizione di clandestinita' di cui all'articolo 1 e' espulso dal territorio dello Stato, salvo che l'interessato presenti domanda di asilo ovvero rientri in una delle categorie previste al comma 10 dell'articolo 8. L'interessato puo' chiedere di non essere espulso dal territorio dello Stato per uno dei motivi previsti alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9. In questo caso si da' luogo alla custodia del cittadino straniero e al relativo procedimento giurisdizionale previsti allo stesso articolo.

2. Fatte salve le diverse disposizioni di legge, il cittadino extracomunitario che si trovi sul territorio dello Stato nella condizione di irregolarita' di cui all'articolo 1 deve essere espulso dal territorio dello Stato, salvo che sussista una delle condizioni ostative previste al comma 1 ovvero che l'interessato chieda di non essere espulso trovandosi nelle condizioni previste alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9. Nei casi previsti alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 9 si da' luogo alla custodia del cittadino straniero e al relativo procedimento giurisdizionale previsti allo stesso articolo 9.

3. L'espulsione è disposta con decreto scritto e motivato, indicante le modalità di esecuzione e di impugnazione e con allegata traduzione in lingua comprensibile al cittadino extracomunitario o, ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo.

4. Salvo che si tratti dei casi indicati nel comma 7, il decreto di espulsione e adottato dal Questore della Provincia in cui il cittadino extracomunitario è stato sottoposto a controlli dalle forze di polizia, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria competente qualora si tratti di persona indagata o imputata. Se l'autorità giudiziaria nega il predetto nullaosta essa ordina al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

5. Il decreto è eseguito immediatamente dopo la sua notificazione al cittadino extracomunitario mediante accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia, salvo quanto disposto dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

6. L'espulsione disposta dal Questore può essere impugnata con ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale del domicilio eletto dal cittadino extracomunitario. La presentazione dell'istanza incidentale di sospensione cautelare non produce effetti sospensivi.

7. L'espulsione puo' essere disposta dal giudice competente, anche su richiesta del pubblico ministero o su segnalazione del Questore o del direttore dell'istituto penitenziario, in tutti i casi in cui il cittadino extracomunitario in condizione di clandestinità o di irregolarita' si trovi, per qualsiasi motivo, in stato di fermo, di arresto, di custodia cautelare in carcere o sia comunque detenuto o internato in un istituto penitenziario italiano e se ne debba disporre la liberazione o la scarcerazione per qualsiasi causa prevista dalla legge. Tali disposizioni non si applicano se la condizione di irregolarita' e' sopravvenuta successivamente all'applicazione della misura restrittiva nei confronti del cittadino extracomunitario. In tal caso lo straniero ha diritto di ottenere il rilascio di permesso di soggiorno avente le medesime caratteristiche e la medesima durata residua di quello di cui era titolare al momento dell'ingresso nel primo istituto penitenziario.

8. Il giudice provvede, anche nell'ambito dell'udienza di convalida del fermo o dell'arresto, con ordinanza adottata in camera di consiglio, sentite le parti, e comunicata all'interessato prima della dimissione dall'istituto penitenziario. L'ordinanza dispone l'espulsione soltanto se il cittadino extracomunitario sia in possesso di un passaporto o di altro valido documento di viaggio e se non vi ostino esigenze processuali o gravi motivi di salute del cittadino extracomunitario o di pericolo per la sua vita e per la sua sicurezza e incolumità nel Paese in cui dovrebbe essere rinviato. In ogni caso l'ordinanza non può essere adottata se nei confronti del cittadino extracomunitario siano disposte altre misure cautelari coercitive o se si debbano applicare misure alternative alla detenzione o misure di sicurezza detentive. Qualora il cittadino extracomunitario non sia in possesso di un passaporto o di altro valido documento di viaggio, si osserva quanto disposto dall'articolo 8. Negli altri casi in cui non possa disporre l'espulsione il giudice ordina al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

9. L'ordinanza del giudice è immediatamente esecutiva e può essere impugnata con ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale. La presentazione del ricorso non produce effetti sospensivi.

10. L'espulsione disposta con ordinanza dal giudice è eseguita al momento della dimissione dall'istituto penitenziario con accompagnamento immediato alla frontiera a cura delle forze di polizia, salvo quanto disposto dagli articoli 8 e 9.

11. Il cittadino extracomunitario espulso dal territorio dello Stato ai sensi del presente articolo non può farvi rientro per un periodo di due anni dalla data in cui l'espulsione è stata eseguita, senza aver ottenuto una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

 
 

Art. 4

Espulsione per motivi di prevenzione.

1. Il cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno in corso di validità può essere espulso dal territorio dello Stato qualora si tratti di individuo che rientri tra le persone indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

2. L'espulsione e' disposta con decreto del tribunale, sezione misure di prevenzione, competente per il luogo in cui si trova il cittadino extracomunitario, su proposta del Questore della Provincia. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come successivamente modificata e integrata.

3. Il Questore esegue il decreto del tribunale intimando al cittadino extracomunitario espulso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni dalla data di comunicazione del decreto del tribunale.

4. Il Questore notifica all'interessato copia del decreto del tribunale e copia dell'intimazione.

5. Il decreto può essere impugnato con ricorso per Cassazione presentato entro il quindicesimo giorno dalla consegna del decreto all'interessato. Il ricorso ha effetto sospensivo.

6. Il Questore può chiedere al presidente del tribunale l'applicazione, nei confronti del cittadino extracomunitario di cui si e' chiesta l'espulsione, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di dimora in una determinata località. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale il cittadino extracomunitario e' arrestato ed e' punito con una pena da uno a tre anni di reclusione. E' consentito l'arresto e il giudizio direttissimo anche fuori dei limiti previsti dalle leggi ordinarie.

7. Il cittadino extracomunitario espulso per motivi di prevenzione non può fare rientro nel territorio dello Stato per un periodo di cinque anni dalla data di esecuzione dell'espulsione, senza avere ottenuto una autorizzazione del Ministero dell'interno.

8. Salvi gli effetti dell'impugnazione, il cittadino extracomunitario che non ottemperi alla intimazione di lasciare il territorio dello Stato ai sensi del presente articolo e' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera disposto con decreto scritto e motivato del Questore ed eseguito a cura delle forze di polizia, salvo quanto disposto dagli articoli 8 e 9.

9. Se il decreto di espulsione e' annullato, il giudice, su richiesta dell'interessato, ordina al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario il visto di ingresso o il permesso di soggiorno di cui era titolare al momento in cui l'espulsione fu disposta.

10. Al cittadino extracomunitario che abbia presentato ricorso per cassazione contro il decreto di espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di giustizia valido fino alla pronuncia della decisione della Corte di Cassazione.

 
 

 

Art. 5

Espulsione del cittadino extracomunitario condannato.

1. Deve essere espulso dal territorio dello Stato in forza della misura di sicurezza disposta dal giudice il cittadino extracomunitario che sia condannato per avere commesso uno dei seguenti reati:

a) delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni,

b) reati previsti dal titolo I del libro II del codice penale;

c) reati previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n. 309;

d) reati previsti dal testo unico delle disposizioni in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni;

e) reati previsti dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

f) reati previsti dalla legge 20 gennaio 1958, n. 75;

g) reati previsti dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni e integrazioni;

h) reati previsti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni;

i) reati previsti dalla legge 18 gennaio 1994, n. 50;

l) reati in materia di immigrazione previsti e puniti dalla presente legge.

2. La misura di sicurezza dell'espulsione non può comunque essere disposta dal giudice nei casi in cui la pena sia applicata su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e nei casi in cui nella sentenza sia disposta la sospensione condizionale della pena.

3. L'esecuzione dell'espulsione, in forza della sentenza definitiva di condanna, avviene dopo che la pena detentiva sia stata scontata o altrimenti estinta e dopo che siano state eseguite le misure di sicurezza detentive o, in mancanza, dopo che la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile.

4. Su richiesta presentata dal cittadino extracomunitario espulso, il magistrato di sorveglianza o il giudice dell'esecuzione possono disporre la revoca della espulsione, qualora dopo la condanna sia venuta meno la pericolosità sociale del cittadino extracomunitario condannato.

5. Il giudice dell'esecuzione e il magistrato di sorveglianza trasmettono tempestivamente il provvedimento di revoca al Questore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. In ogni caso copia della sentenza definitiva di condanna con cui si dispone la misura di sicurezza dell'espulsione deve essere comunicata a cura della cancelleria del giudice, entro quarantotto ore dal passaggio in giudicato della sentenza, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al Ministro dell'interno e al Questore della Provincia in cui si trova il cittadino extracomunitario o, in mancanza, in cui ha sede il giudice. Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 658 e 659 del codice di procedura penale.

7. Salvo che vi ostino esigenze processuali e salvo che, nei casi previsti dagli articolo 6 e 7, l'espulsione sia anticipata quale misura alternativa alla detenzione o quale pena applicata su richiesta delle parti, l'esecuzione dell'espulsione avviene al momento della dimissione del cittadino extracomunitario detenuto dall'istituto penitenziario dopo che sia stata scontata la pena detentiva ed è effettuata con accompagnamento immediato alla frontiera a cura delle forze di polizia, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Per l'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti di cittadini extracomunitari i quali, al momento in cui diventa definitiva la sentenza, non si trovino detenuti o internati e per i quali non si debba procedere per legge all'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive, il Questore procede secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, osservando le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 3.

8. Non si fa luogo all'esecuzione dell'espulsione fino a quando il cittadino extracomunitario debba essere detenuto o internato in istituti penitenziari in custodia cautelare o in esecuzione di ulteriori pene o misure di sicurezza detentive.

9. Il cittadino extracomunitario espulso in forza della misura di sicurezza prevista dal presente articolo non può fare rientro nel territorio dello Stato senza autorizzazione del Ministro dell'interno.

10. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili le norme del codice penale, del codice di procedura penale e delle altre leggi in materia di misure di sicurezza.

11 Le disposizioni del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, nei casi diversi da quelli indicati nel comma 1, nei quali la legge prevede l'espulsione obbligatoria del cittadino extracomunitario condannato.

12. L'applicazione dei commi 2 e 4 del presente articolo non impedisce l'espulsione per ingresso o soggiorno illegali disposte nei confronti del cittadino extracomunitario in condizione di clandestinità o di irregolarita'. nei casi e nei modi previsti dall'articolo 3.

 
 

Art. 6

Espulsione quale misura alternativa alla detenzione del cittadino extracomunitario.

1. Il cittadino extracomunitario condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere espulso dal territorio dello Stato, quale misura alternativa alla detenzione.

2. Non può richiedere l'espulsione il cittadino extracomunitario condannato per uno o più delitti, consumati o tentati, indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale ovvero che abbia in precedenza ottenuto l'espulsione disposta ai sensi del presente articolo.

3. La richiesta è presentata dal cittadino extracomunitario o dal suo difensore.

4. Il giudice, acquisite le informazioni degli organi di polizia giudiziaria, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il pubblico ministero e le altre parti, decide con ordinanza. Qualora il cittadino extracomunitario non sia in possesso di un passaporto o di altro valido documento di viaggio, si osserva quanto disposto dall'articolo 8.

5. In ogni caso la richiesta di espulsione deve essere rigettata se vi ostano inderogabili esigenze processuali o gravi ragioni relative alla salute del cittadino extracomunitario, ovvero se nel Paese in cui dovrebbe essere inviato possano presentarsi gravi pericoli per la sua sicurezza e per la sua incolumità in conseguenza di eventi bellici o di epidemie.

6. Avverso l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale.

7. L'espulsione è eseguita immediatamente, dopo che l'ordinanza è divenuta definitiva, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario con accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia giudiziaria.

8. L'esecuzione dell'espulsione sospende l'esecuzione della pena.

9. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso in cui il cittadino extracomunitario espulso rientri nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari alla pena in alternativa alla quale il cittadino stesso e' stato espulso e in ogni caso in cui, per qualsiasi ragione, l'espulsione non sia stata eseguita.

10. Il cittadino extracomunitario espulso nei casi previsti dal presente articolo non può fare rientro nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari alla pena in alternativa alla quale il cittadino stesso e' stato espulso, salvo che abbia ottenuto la prescritta autorizzazione del Ministero dell'interno.

 
 

Art. 7

Espulsione del cittadino extracomunitario indagato o imputato.

1. Nei confronti del cittadino extracomunitario, anche se non detenuto, indagato o imputato per un delitto che la legge punisce con una pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione ovvero per il quale sussistano le condizioni previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, può essere disposta l'espulsione su richiesta congiunta del cittadino extracomunitario o del suo difensore e del pubblico ministero.

2. L'espulsione e' disposta con sentenza del giudice che procede e produce i medesimi effetti della sentenza che applica la pena, previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale.

3. L'espulsione e' disposta dal giudice, acquisite le informazioni degli organi di polizia, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentite le parti, se, sulla base degli atti, ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti siano corrette, e che l'espulsione sia sanzione sostitutiva congrua rispetto al reato commesso. Qualora il cittadino extracomunitario non sia in possesso di un passaporto o di altro valido documento di viaggio, si osserva quanto disposto dall'articolo 8.

4. In ogni caso la richiesta deve essere rigettata se il cittadino extracomunitario è stato in precedenza espulso con sentenza pronunciata ai sensi del presente articolo, ovvero se vi ostano inderogabili esigenze processuali o gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sua sicurezza ed incolumità, nel Paese in cui dovrebbe essere inviato, in conseguenza di eventi bellici o di epidemie.

5. Per la pronuncia della sentenza si osservano le norme del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto applicabili.

6. L'espulsione è eseguita immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza con accompagnamento alla frontiera, a cura delle forze di polizia giudiziaria, anche al momento della dimissione dall'istituto penitenziario.

7. Il cittadino extracomunitario espulso ai sensi del presente articolo non può fare rientro nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo di tempo indicato nella sentenza, pari al massimo della pena detentiva prevista dalla legge per il reato per il quale il cittadino extracomunitario era indagato o imputato.

8. In ogni caso in cui, per qualsiasi ragione, l'espulsione disposta ai sensi del presente articolo non sia stata eseguita, si applica la custodia cautelare in carcere.

9. Il cittadino extracomunitario, espulso ai sensi del presente articolo, che rientri illegalmente nel territorio dello Stato, è arrestato ed è punito con la pena della reclusione pari al doppio della pena massima prevista dalla legge per il reato per il quale era indagato o imputato ed era stato espulso ai sensi del presente articolo.

 
 

 

Art. 8

Disposizioni comuni sull'esecuzione dei provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato.

1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità dell'accompagnamento coattivo alla frontiera del cittadino extracomunitario che debba essere espulso con provvedimento esecutivo. In ogni caso, al cittadino extracomunitario espulso deve essere data facolta'

a) di prendere contatto con le autorita' del proprio Paese;

b) di incontrare i familiari di primo grado soggiornanti in Italia o, in mancanza, altra persona soggiornante in Italia;

c) di procedere al recupero del denaro e degli oggetti di sua legittima proprieta';

d) di procedere al recupero delle somme di denaro che gli sono dovute sulla base di rapporti di lavoro pregressi o in corso, anche irregolari.

Il cittadino extracomunitario espulso ha altresi' diritto ad ottenere il temporaneo differimento dell'espulsione per effettuare una delle azioni previste alle lettere a), b), c), d), nonche' per presentare ricorso contro il provvedimento di espulsione nei limiti previsti dalla presente legge. Qualora si debba procedere a detto differimento, si da' luogo alla custodia del cittadino straniero e al relativo procedimento giurisdizionale previsti all'articolo 9. Di tali facolta' e diritti e' data comunicazione al cittadino extracomunitario espulso per iscritto e in lingua a lui comprensibile. E' fatto obbligo di garantire la presenza di un interprete e del difensore del cittadino extracomunitario espulso, provvedendo eventualmente alla nomina del difensore di ufficio.

2. L'accompagnamento alla frontiera può essere effettuato a cura di ufficiali ed agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della guardia di Finanza e della Polizia penitenziaria.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le forme di collegamento e di comunicazione tra l'autorità giudiziaria, l'autorità penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza al fine di consentire l'effettiva esecuzione dei provvedimenti che dispongono, revocano, annullano o sospendono l'espulsione del cittadino extracomunitario.

4. Il cittadino extracomunitario espulso è rinviato allo Stato di appartenenza e, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, su sua segnalazione o in base ad informazioni altrimenti note, risulti che possa essere in pericolo la sua vita o incolumità o libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero in conseguenza di eventi bellici o di epidemie, ovvero qualora possa rischiare di essere inviato verso uno Stato nel quale non sia protetto da analoghi pericoli. L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere altresì esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen ratificato e reso esecutivo con legge del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388. In tutti i casi in cui non si possa procedere all'espulsione verso lo Stato di appartenenza o di provenienza si da' luogo alla custodia del cittadino straniero e al relativo procedimento giurisdizionale previsti all'articolo 9.

5. L'accompagnamento alla frontiera comporta l'imbarco del cittadino extracomunitario a bordo del vettore aereo, marittimo o terrestre che, nel modo più rapido e più diretto, conduce al Paese di destinazione, salvo che si verifichi uno dei casi in cui l'articolo 9 dispone la custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso e il relativo procedimento giurisdizionale di convalida.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede i casi e i modi nei quali le spese per l'esecuzione dell'espulsione e delle azioni previste al comma 1 sono poste a carico del bilancio dello Stato.

7. In ogni caso di espulsione copia del provvedimento e del verbale di intimazione al Questore, ove prescritto, deve essere notificata, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al cittadino extracomunitario, che ha l'obbligo di esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta delle autorità.

8. Dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione e della durata del connesso divieto di reingresso è data immediata comunicazione al Centro elaborazione dati dal Ministero dell'interno ed è fatta annotazione sul documento di viaggio del cittadino extracomunitario espulso, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, prima che lasci il territorio dello Stato.

9. Quando, ai fini del provvedimento di espulsione, e' necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identita' o alla nazionalita' del cittadino extracomunitario da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo, si da' luogo alla custodia del cittadino straniero e al relativo procedimento giurisdizionale previsti all'articolo 9. Qualora sia privo di passaporto o di documento di viaggio equipollente e non sia in grado di dimostrare la propria identita' personale al fine di ottenere il rilascio di un documento sostitutivo dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare, il cittadino extracomunitario e' avviato verso uno dei Paesi disposti ad accoglierlo in base ad accordi conclusi ai sensi dell'articolo 11 ovvero, su richiesta dell'interessato, in altro Paese disposto ad accoglierlo. Il cittadino extracomunitario che rifiuti di dimostrare la propria identita' personale e' espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

10. In ogni caso il provvedimento di espulsione non può essere eseguito qualora il cittadino extracomunitario necessiti di cure ospedaliere urgenti o di altre cure mediche essenziali ovvero qualora si tratti di donna incinta o che ha partorito da meno di sei mesi. In questi casi al cittadino extracomunitario e' rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche, salvo quanto previsto al comma 8 dell'articolo 9 relativamente al caso di espulsione per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.

11. In tutti i casi in cui in base alla presente legge debba essere disposta l'espulsione del minore cittadino extracomunitario il provvedimento può essere adottato, su richiesta del Questore, soltanto dal Tribunale per i minorenni con ordinanza in camera di consiglio, sentito il minore.

12. Il Tribunale per i minorenni ordina l'espulsione dal territorio dello Stato del cittadino extracomunitario minore di età soltanto se sono verificati i presupposti e le condizioni previste dalla legge per l'adozione del provvedimento di espulsione richiesto e se il minore possa essere effettivamente accompagnato e riaffidato a persona adulta responsabile nel Paese verso il quale e' rinviato. In caso contrario il Tribunale per i minorenni ordina al Questore di rilasciare al minore un permesso di soggiorno per i motivi ritenuti appropriati. Contro il provvedimento di espulsione e' ammesso ricorso per Cassazione. Il ricorso ha effetto sopensivo immediato e al minore e' rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Fino alla decisione del Tribunale per i minorenni e, in caso di ricorso, fino alla sentenza della Cassazione, resta sospeso anche l'eventuale provvedimento di espulsione a carico dei genitori del minore o di chi esercita la tutela o l'affidamento sul minore. In questo caso, il Questore rilascia ai genitori o a chi esercita la tutela o l'affidamento sul minore un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

13. Il Tribunale per i minorenni rigetta la richiesta di espulsione e ordina al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno al minore, oltre che nei casi in cui non sia possibile soddisfare la condizione prevista nel comma 12 e nei casi in cui vi ostino altri motivi previsti dalla legge, in tutti i casi i cui gli interessi alla tutela della unità familiare o al completamento dell'istruzione o delle cure mediche del minore che si trova in Italia siano ritenuti prevalenti.

 
 

Art. 9

Custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso. Procedimento giurisdizionale di convalida.

1. Il cittadino extracomunitario che deve essere espulso dal territorio dello Stato con accompagnamento immediato alla frontiera nei casi previsti dalla presente legge, deve essere sottoposto a custodia fino all'effettiva esecuzione dell'espulsione.

2. La custodia è protratta e si dà luogo al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo:

a) nei casi in cui, per uno qualsiasi dei motivi previsti dall'articolo 8 o per qualsiasi altro motivo, l'espulsione non possa essere effettivamente eseguita con accompagnamento alla frontiera ovvero il rimpatrio non possa comunque essere eseguito entro le ventiquattro ore successive al momento in cui il provvedimento diviene immediatamente eseguibile;

b) in tutti i casi in cui il cittadino extracomunitario espulso richieda di non essere espulso dal territorio dello Stato, affermando che l'espulsione lederebbe in modo grave il diritto al rispetto della sua vita familiare con coniuge o figli minori o genitori a carico, soggiornanti in Italia ovvero a carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di espulsione che non sia immediatamente eseguibile;

c) in tutti i casi in cui il cittadino extracomunitario espulso ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 richieda di non essere espulso dal territorio dello Stato, affermando di essere in possesso dei requisiti sostanziali per il rilascio, il rinnovo, la proroga o la conversione di un permesso di soggiorno;

d) nei casi in cui non e' possibile procedere all'espulsione, disposta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, per una delle ragioni previste al comma 10 dell'articolo 8.

3. Nei casi indicati al comma 2 l'autorità di pubblica sicurezza provvede tempestivamente a compiere, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, i seguenti atti:

a) dispone in via provvisoria, con provvedimento scritto e motivato immediatamente consegnato all'interessato la custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso, presso strutture alloggiative, alberghi, centri di accoglienza o ospedali ovvero altre dimore prossime, ove possibile ed opportuno, al valico di frontiera attraverso il quale deve essere eseguita l'espulsione;

b) comunica entro le quarantotto ore successive alla consegna la notizia del provvedimento di custodia provvisoria al Pretore competente per territorio e al competente Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale ovvero, quando si tratti di minore di età o quando sia presente in Italia cittadino, minore di eta', sul quale il cittadino extracomunitario espulso eserciti la patria potesta' o del quale sia tutore o affidatario, al Presidente del Tribunale per i minorenni e al Procuratore della Repubblica presso lo stesso;

c) comunica la notizia del provvedimento di custodia provvisoria ai familiari eventualmente soggiornanti in Italia e al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo;

d) comunica identica notizia al difensore dei cittadino extracomunitario, provvedendo eventualmente alla nomina del difensore di ufficio.

4. Ricevuta notizia del provvedimento di custodia, il giudice si reca immediatamente presso il luogo in cui e' custodito il cittadino extracomunitario che deve essere espulso, ove, alla presenza dell'interprete e del difensore, lo informa delle sue facoltà e dello svolgimento del procedimento successivo, acquisisce copia dei provvedimenti in forza dei quali sono disposte l'espulsione e la custodia del cittadino extracomunitario.

5. In ogni caso il giudice, d'ufficio o su richiesta del cittadino extracomunitario o del suo difensore o del pubblico ministero o delle autorità di polizia, accerta:

a) la sussistenza, a carico del cittadino extracomunitario sottoposto a custodia, di un provvedimento di espulsione legittimamente adottato, divenuto esecutivo ed immediatamente eseguibile con accompagnamento alla frontiera;

b) il possesso da parte del cittadino extracomunitario del passaporto o di altro documento di viaggio valido;

c) la sussistenza di motivi che rendono effettivamente impossibile l'esecuzione immediata dell'espulsione dal territorio dello Stato e il conseguente rimpatrio o che ne hanno reso necessario il differimento, nonché la sussistenza della concreta probabilità che, in mancanza dall'applicazione della custodia, il cittadino extracomunitario non eseguirebbe spontaneamente il provvedimento di espulsione o comunque rimarrebbe illegalmente nel territorio dello Stato;

d) ove appropriato, la sussistenza del pericolo concreto ed attuale per la vita o per la libertà personale del cittadino extracomunitario che deve essere espulso nel Paese verso il quale egli dovrebbe essere inviato ovvero la sussistenza della lesione grave ed irreparabile della vita familiare del cittadino extracomunitario nonché dei familiari indicati al comma 2; a tal fine acquisisce ogni informazione necessaria sulla situazione personale del cittadino extracomunitario e sulla situazione del rispetto dei diritti umani nel Paese di origine o di provenienza del cittadino extracomunitario, anche su nota informativa inviata al Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo;

e) ove appropriato, il possesso dei requisiti sostanziali per il rilascio, il rinnovo, la proroga o la conversione di un permesso di soggiorno.

6. Le funzioni del pubblico ministero nel procedimento previsto dal presente articolo possono essere svolte, per delega nominativa del Procuratore della Repubblica presso la Pretura, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari, da ufficiali di polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

7. Entro il termine perentorio di quarantotto ore successive alla comunicazione dell'avvenuta adozione del provvedimento di custodia il giudice, compiuti gli accertamenti indicati ai commi 5 e 6, sentito personalmente il cittadino extracomunitario che deve essere espulso e udite le conclusioni orali del pubblico ministero e del difensore, adotta con ordinanza uno dei seguenti provvedimenti:

a) convalida il provvedimento di custodia provvisoria e dispone la continuazione della custodia del cittadino extracomunitario che deve essere espulso e l'eventuale espletamento degli atti, di cui al comma 1 dell'articolo 8, che ha reso necessario il differimento dell'espulsione, qualora siano accertati gli elementi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 6 e qualora sia possibile l'esecuzione dell'espulsione del cittadino extracomunitario entro i quindici giorni successivi alla pronuncia dell'ordinanza;

b) convalida il provvedimento di custodia provvisoria, ma ordina altresì l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario qualora, per ragioni diverse da quelle previste alle lettere d) ed e) del comma 6, non sia comunque possibile l'esecuzione dell'espulsione del cittadino extracomunitario entro i quindici giorni successivi alla pronuncia dell'ordinanza. In tal caso se vi è il concreto pericolo che il cittadino extracomunitario si renda irreperibile ovvero se l'espulsione e' stata disposta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il giudice può altresì applicare la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con l'obbligo della dimora ovvero, qualora il cittadino extracomunitario risulti indagato o imputato, misure cautelari coercitive non detentive previste dal codice di procedura penale, salvo che, nei casi previsti dalla presente legge, debba essere ripristinato lo stato di detenzione. Il giudice ordina altresì al Questore di rilasciare al cittadino extracomunitario rimesso in libertà un permesso di soggiorno per motivi di giustizia o per attesa di emigrazione in altro Stato o per cure mediche; qualora l'esecuzione dell'espulsione non sia possibile a causa della mancanza, da parte del cittadino extracomunitario, del passaporto o di altro valido documento di viaggio, il giudice dispone l'adozione delle misure previste in proposito dall'articolo 8;

c) convalida il provvedimento di custodia provvisoria, ma ordina altresì l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario e la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione per trenta giorni al fine di consentire la presentazione di una domanda di asilo qualora i motivi di pericolo per la vita o per la libertà appaiano non manifestamente infondati e non sia possibile avviare il cittadino extracomunitario verso un Paese diverso da quello indicato nel provvedimento di espulsione, ovvero al fine di tutelare la vita familiare del cittadino extracomunitario espulso. In tali casi il provvedimento di espulsione non viene eseguito e, qualora il cittadino straniero extracomunitario non abbia titolo per ottenere il rilascio di altro permesso di soggiorno, il Questore rilascia a detto cittadino un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Il provvedimento di espulsione si ritiene revocato ad ogni effetto, dopo il trentesimo giorno qualora il cittadino extracomunitario dimostri, secondo le modalità di cui al regolamento di attuazione della presente legge, di avere in corso l'esame della domanda di asilo o il procedimento di ricongiungimento familiare. Nei casi in cui non sia possibile procedere al ricongiungimento familiare ai sensi della presente legge, il giudice, se ritiene comunque prevalente l'interesse alla tutela della vita familiare del cittadino extracomunitario espulso, ordina al Questore di rilasciare a detto cittadino extracomunitario un permesso di soggiorno per i motivi e per la durata ritenuti appropriati e indicati nell'ordinanza;

c bis) convalida il provvedimento di custodia provvisoria, ma ordina altresì l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario e il rilascio o il rinnovo o la proroga o la conversione del permesso di soggiorno per cui l'interessato possegga i requisiti sostanziali. Il giudice puo' altresi' applicare al cittadino extracomunitario la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Il provvedimento di espulsione si intende revocato ad ogni effetto.

d) non convalida il provvedimento di custodia provvisoria e dispone l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario nei casi in cui vi sia stato un errore di persona o un errore di none ovvero il provvedimento di espulsione manchi o non sia divenuto esecutivo o ne sia stata sospesa l'esecuzione.

8. L'ordinanza deve essere scritta e motivata, deve indicare modi e termini per la sua impugnazione e deve avere allegata una traduzione in lingua comprensibile al cittadino extracomunitario o, ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo.

9. L'ordinanza è immediatamente esecutiva.

10. Contro l'ordinanza del giudice il cittadino extracomunitario e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 311 del codice di procedura penale. La presentazione del ricorso non produce effetti sospensivi.

11. Copia dell'ordinanza e' immediatamente consegnata al cittadino extracomunitario e all'ufficiale o agente responsabile della custodia del cittadino extracomunitario e deve essere altresì trasmessa nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, al Questore e al Procuratore della Repubblica competente per materia e per territorio.

12. Il cittadino extracomunitario respinto di cui e' disposta la custodia a cura delle forze di polizia ha l'obbligo di dimorare nel luogo indicatogli nel provvedimento del dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera o, successivamente, del giudice, e ha comunque diritto di comunicare con i propri familiari, con il proprio difensore e con rappresentanti di enti od associazioni di difesa dei diritti dell'uomo o dello straniero, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

13. Nei predetti luoghi il cittadino extracomunitario respinto ha comunque diritto di ricevere vitto, alloggio e cure mediche urgenti, anche sulla base di convenzioni con enti pubblici e privati, secondo le norme previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

14. Il cittadino extracomunitario respinto che, fuori dei casi previsti dalla legge, abbandona la dimora impostagli per fare ingresso nel territorio dello Stato, e punito con una pena da uno a tre anni di reclusione. E' sempre consentito l'arresto e il giudizio direttissimo. Al momento della scarcerazione successiva alla condanna il cittadino extracomunitario deve essere espulso con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 5, con accompagnamento immediato alla frontiera.

15. Le disposizioni del presente articolo non precludono al cittadino extracomunitario respinto la possibilità di uno spontaneo rientro nel Paese di origine o di provenienza.

16. Tutti gli atti connessi al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

 
 

Art. 10

Rientro del cittadino extracomunitario espulso. Reingresso illegale.

1. Il cittadino extracomunitario espulso dal territorio dello Stato non può rientrarvi senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno, salvo che sia trascorso il periodo di tempo eventualmente previsto dalla legge in relazione al singolo tipo di espulsione e salvo che il giudice abbia annullato il provvedimento di espulsione o ne abbia sospesa la esecuzione.

2. La domanda motivata di autorizzazione al reingresso, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, deve essere presentata dal cittadino extracomunitario espulso presso la Rappresentanza italiana nel Paese di appartenenza o di residenza.

3. Il Ministro dell'interno si pronuncia sulla domanda entro novanta giorni dalla presentazione, con atto scritto e motivato, contenente le modalità di impugnazione, notificato sia all'interessato, sia alla Rappresentanza italiana. Decorso il termine di novanta giorni senza che il Ministro dell'interno si sia pronunciato sulla domanda, l'autorizzazione si considera accordata.

4. La concessione dell'autorizzazione ministeriale consente il rilascio del visto di ingresso conforme alle motivazioni del rientro indicate nella domanda accolta.

5. Dell'avvenuta concessione dell'autorizzazione al reingresso e data tempestiva comunicazione agli uffici di polizia di frontiera e alla Questura che dispose o esegui' l'espulsione, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. L'autorizzazione e' altresì annotata dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana sul documento di viaggio del cittadino extracomunitario.

6. Contro il diniego dell'autorizzazione al reingresso è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

7. Salvo che vi ostino concreti ed attuali motivi concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, l'autorizzazione deve essere concessa qualora sia richiesta al fine di consentire al cittadino extracomunitario di partecipare agli atti processuali per i quali la legge prevede la presenza dell'interessato ovvero di attuare il ricongiungimento familiare nei casi previsti dalla presente legge.

8. In ogni caso di rientro del cittadino extracomunitario espulso che comporti il ripristino dello stato di detenzione occorre acquisire il nullaosta dell'autorità giudiziaria ed individuare l'istituto penitenziario di detenzione. Si osservano le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge.

9. Qualora il rientro del cittadino extracomunitario sia stato autorizzato per consentirne la partecipazione ad atti processuali, una volta venute meno le esigenze processuali il cittadino extracomunitario espulso è riaccompagnato immediatamente alla frontiera dalla polizia giudiziaria secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, salvo che il giudice competente disponga con ordinanza il rilascio al cittadino extracomunitario di un permesso di soggiorno cui abbia titolo, in caso di assoluzione o di annullamento del provvedimento di espulsione.

10. Fatte salve le disposizioni del comma 9 dell'articolo 7, il cittadino extracomunitario espulso che fa rientro nel territorio dello Stato senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ministeriale, salvo che sia già trascorso il periodo durante il quale e vietato il rientro e salvo che il giudice abbia annullato il provvedimento di espulsione o ne abbia sospesa l'esecuzione, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. Nei suoi confronti si procede all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

11. Con la sentenza di condanna il giudice dispone l'espulsione del cittadino extracomunitario che deve essere eseguita immediatamente, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario, con accompagnamento alla frontiera a cura delle forze di polizia giudiziaria.

12. Nell'ipotesi di cui al comma 11 qualora il cittadino extracomunitario debba essere scarcerato prima del passaggio in giudicato della sentenza il giudice, con ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dispone l'espulsione del cittadino extracomunitario da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario.

 
 

Art. 11

Accordi di ammissione.

1. Il Governo della Repubblica conclude accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati confinanti e con gli Stati di provenienza dei cittadini extracomunitari immigrati in Italia, al fine di stabilire intese che consentano di attivare nel modo più celere ed efficace possibile:

a) la riammissione sul proprio territorio di coloro che siano entrati irregolarmente in Italia attraverso la frontiera comune;

b) l'esecuzione dell'espulsione delle persone prive di documento di viaggio;

c) la corresponsione di sussidi economici e materiali da erogare anche sotto forma di incentivo o nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo, in corrispondenza all'espulsione dal territorio italiano di cittadini extracomunitari, al fine di consentire il loro inserimento nel Paese che li accoglie in condizioni di sicurezza umana ed economica.

2. I predetti accordi possono prevedere la loro attuazione anche mediante l'aiuto di organizzazioni internazionali o di organizzazioni non governative che siano in grado di operare in modo efficace nel Paese di emigrazione al fine di prevenire i fattori che inducono all'emigrazione, comprese le informazioni false o esagerate sulla realtà italiana e sulle possibilità di inserimento degli immigrati.

3. Gli accordi possono prevedere l'erogazione di aiuti ai Governi degli Stati di emigrazione che si impegnino a reprimere le organizzazioni che agevolano l'immigrazione illegale verso l'Italia e l'Unione europea.

4. Gli accordi possono prevedere l'erogazione di aiuti economici, anche sotto forma di rinegoziazione del debito e di cooperazione allo sviluppo, soltanto se i Governi degli Stati di emigrazione forniscano adeguate garanzie di prevenire le migrazioni illegali sia con interventi economici indirizzati alle fasce e alle zone in cui esse sono più rilevanti, sia con misure socioeconomiche più generali volte a migliorare il tenore di vita della popolazione, sia con misure di vigilanza sull'attraversamento delle proprie frontiere da parte di emigrati privi di documenti di viaggio o di visti di ingresso, sia con misure di agevolazione del reinserimento in Patria dei propri cittadini emigrati, legalmente o illegalmente, in Italia ovvero dell'inserimento di cittadini extracomunitari espulsi dall'Italia e accolti nei Paesi in questione.

5. Gli accordi possono prevedere la sospensione immediata dei predetti aiuti economici qualora vengano meno le garanzie indicate nel comma 4.

6. In ogni caso gli accordi di ammissione devono costituire un elemento della politica italiana di promozione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e di coesistenza pacifica.

7. Non è consentita la conclusione di accordi che possano, anche indirettamente, limitare ai cittadini dello Stato straniero la facoltà di godere del diritto di asilo nel territorio italiano o di altri Stati, nonche' del diritto di lasciare il proprio Paese.

8. Il Governo può condizionare gli aiuti e le agevolazioni previste nei predetti accordi ad un effettivo rispetto, da parte del Governo dello Stato straniero, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché ad una effettiva riduzione delle spese militari destinate all'acquisto di armamenti.

 
 

 

Programmazione dei flussi

Art. 1

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari.

1. Salvi i casi previsti dalla presente legge, l'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato avviene nell'ambito della programmazione dei flussi di ingresso stabilita annualmente dal Governo della Repubblica.

2. A tale scopo il Governo deve tenere conto:

a) delle esigenze dell'economia nazionale;

b) del numero e del tipo di richieste di lavoro subordinato presentate in Italia dai datori di lavoro alle sezioni circoscrizionali per l'impiego e rimaste inevase negli ultimi dodici mesi;

c) del numero dei cittadini extracomunitari già iscritti nelle liste di collocamento e dell'andamento del loro avviamento al lavoro negli ultimi dodici mesi;

d) di particolari settori lavorativi, mansioni, livelli o categorie per i quali la Commissione nazionale per l'impiego, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in collaborazione con le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, prevede nei successivi dodici mesi una carenza di manodopera;

e) del numero e del tipo di domande di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentate, accolte e respinte, relativamente ai cittadini extracomunitari già soggiornanti in Italia e titolari di permessi di soggiorno rilasciati per motivi diversi;

f) degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in vigore delle quali l'Italia è parte;

g) delle politiche di immigrazione concertate nell'ambito dell'Unione europea;

h) del numero di rapporti di lavoro subordinato interrottisi entro il 31 agosto di ogni anno con cittadini extracomunitari ai quali nell'anno precedente era stato rilasciato il visto di ingresso per lavoro subordinato.

3. La programmazione annuale deve indicare per ogni settore lavorativo, per ogni qualifica e per ogni mansione il numero complessivo di visti di ingresso per lavoro subordinato che potranno essere rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nel successivo anno solare ai cittadini extracomunitari debitamente iscritti nelle liste di prenotazione previste nell'articolo 2, e l'eventuale contingentamento temporale dei relativi ingressi.

4. Di norma tale numero non deve essere inferiore al 50 per cento del numero di domande di lavoro rimaste inevase nell'anno precedente per i relativi settori, qualifiche e mansioni, inclusi quei tipi di lavoro per i quali la legge consente l'assunzione diretta o comunque non preveda per il lavoratore l'obbligo di iscriversi nelle liste di collocamento.

5. La programmazione annuale può essere distinta per Regione e può anche indicare attività lavorative a tempo determinato che non abbiano carattere stagionale.

6. La programmazione annuale è predisposta dal Dipartimento nazionale per l'immigrazione d'intesa con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, degli affari esteri, sentiti la Commissione nazionale per l'impiego, il CNEL e la Consulta nazionale dell'immigrazione.

7. Secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge lo schema di decreto che stabilisce la programmazione deve essere predisposto entro il 15 ottobre di ogni anno e deve essere trasmesso alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso venga espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza di detto parere.

8. La programmazione dei flussi è poi definitivamente adottata, esaminate le osservazioni eventualmente pervenute dalle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che deve essere pubblicato entro il 15 novembre di ogni anno. Il decreto deve essere tempestivamente trasmesso a tutte le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 
 

Art. 2

Raccolta delle domande di ingresso per lavoro subordinato.

 

1. Il cittadino extracomunitario residente all'estero che intende ricercare un lavoro subordinato in Italia deve presentare alla Rappresentanza diplomatica e consolare italiana nel Paese di origine o di stabile residenza domanda di iscrizione nelle apposite liste tenute dalle Rappresentanze in collegamento con gli Uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Le domande di iscrizione nelle liste possono essere presentate soltanto in due periodi di ogni anno, secondo le modalità e i termini precisati dal regolamento di attuazione della presente legge e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di programmazione annuale dei flussi di ingresso. La presentazione della domanda è gratuita.

3. L'iscrizione nelle liste ha validita' annuale e puo' essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente.

4. L'anzianita' di iscrizione nelle liste non e' interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati di cui al comma 3.

5. Possono essere iscritti nelle liste soltanto i cittadini extracomunitari per i quali non sussista alcuna delle condizioni per le quali e' previsto l'obbligo del respingimento alla frontiera.

6. All'atto della presentazione della domanda, da compilarsi secondo un modello uniforme allegato al regolamento di attuazione della presente legge o al decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso, il cittadino extracomunitario deve esibire un passaporto valido per almeno tre mesi e può eventualmente fornire ogni idonea documentazione che dimostri i corsi di istruzione e di formazione professionale eventualmente frequentati dallo straniero, i titoli di studio conseguiti, le eventuali esperienze lavorative precedenti o in corso, in Patria o all'estero, l'eventuale conoscenza della lingua italiana e di altre lingue straniere. La domanda deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti che il richiedente non è affetto da gravi malattie infettive o contagiose. Nella domanda deve essere altresì indicata la preferenza per uno o piu' settori, qualifiche o mansioni tra quelle indicate nella programmazione dei flussi d'ingresso. Alla domanda puo' essere acclusa documentazione comprovante la garanzia, presentata da enti, da associazioni o da privati regolarmente soggiornanti in Italia, per la parziale o totale copertura degli oneri previsti per il sostentamento in Italia del cittadino extracomunitario.

7. La Rappresentanza, anche con l'aiuto di organizzazioni internazionali o enti convenzionati secondo le norme previste dal regolamento di attuazione della presente legge, fornisce ogni informazione sui settori di lavoro, sulle qualifiche e sulle mansioni indicate nella programmazione dei flussi d'ingresso per l'anno in corso, agevola la corretta presentazione della domanda completa di ogni documentazione e concorre a verificare l'eventuale possesso di titolo o di esperienza professionale.

8. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, la Rappresentanza, se accerta che il cittadino extracomunitario richiedente possiede i requisiti conformi ai settori, alle qualifiche e alle mansioni indicati nella programmazione dei flussi d'ingresso per l'anno in corso e se il Ministero dell'interno non segnala l'esistenza di una delle circostanze previste per il respingimento alla frontiera, dispone l'iscrizione del cittadino extracomunitario nelle liste. Il cittadino extracomunitario e' iscritto nelle liste relative a tutti i settori, le qualifiche o le mansioni per i quali ha espresso preferenza essendo in possesso dei requisiti previsti.

9. Il regolamento di attuazione della presente legge definisce i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e per la valutazione delle esperienze professionali, prevede i criteri di raggruppamento delle richieste di lavoro inserite nelle liste, secondo i settori di lavoro, le qualifiche e le mansioni, e disciplina la graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse nelle domande e della eventuale garanzia di cui al comma 6, e dando priorità, a parità di altri requisiti, alla persona con maggior anzianita' di iscrizione nelle liste. In ogni caso non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie basate sullo Stato di provenienza o di origine, sulla nazionalità, sull'appartenenza ad una razza, ad un sesso, ad un gruppo etnico o linguistico o sulla religione professata, sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali e sociali.

10. Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione e con i Ministeri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale predispone apposito sistema informativo di collegamento con le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, con i Ministeri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, con le Questure, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro, idonei alla raccolta e alla valutazione delle domande di iscrizione, alla predisposizione dei raggruppamenti e delle graduatorie delle liste dei cittadini extracomunitari all'estero, nonché alla raccolta, valutazione ed elaborazione delle domande di autorizzazione al lavoro presentate dai datori di lavoro in Italia.

11. La predisposizione definitiva delle liste è comunicata ai cittadini extracomunitari iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. I cittadini extracomunitari iscritti nelle liste relative ai settori, alle qualifiche o alle mansioni per i quali la legge consente l'assunzione di cittadini italiani con chiamata nominativa possono richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato. Le domande di rilascio di visto di ingresso sono accolte, nell'ordine corrispondente alla graduatoria di cui al comma 9, fino a raggiungimento del numero complessivo stabilito dalla programmazione dei flussi di ingresso e secondo il contingentamento temporale ivi eventualmente indicato. I cittadini extracomunitari che ottengono il visto di ingresso per lavoro subordinato non possono stipulare in Italia, per un anno dalla data di ingresso, contratti di lavoro relativi a mansioni, qualifiche o settori diversi da quelli per i quali e' stato autorizzato l'ingresso.

12. Il diniego di iscrizione nelle liste è adottato con provvedimento scritto e motivato, redatto in lingua italiana e nella lingua del Paese presso cui è accreditata la Rappresentanza italiana. E' comunque consentita la ripresentazione della domanda di iscrizione nelle liste nell'anno solare successivo.

 

Art. 3

Richiesta di autorizzazione al lavoro per lavoratori residenti all'estero.

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un cittadino extracomunitario residente all'estero deve presentare apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per la provincia in cui prevalentemente dovrà svolgersi l'attività lavorativa.

2. La domanda di autorizzazione al lavoro contiene richiesta di assunzione con chiamata nominativa o con chiamata numerica, nel rispetto dei medesimi limiti previsti per i cittadini italiani.

3. La domanda di autorizzazione al lavoro deve riferirsi a cittadini extracomunitari residenti all'estero inseriti per l'anno in corso nelle liste presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

4. Qualora l'assunzione richiesta comporti il superamento del numero massimo complessivo di visti per lavoro subordinato indicati nel settore, per qualifica o per mansione nel decreto di programmazione dei flussi per l'anno in corso ovvero comporti l'assunzione nominativa di persona non inserita nelle liste ovvero comporti l'assunzione per settori, qualifiche o mansioni non incluse nella programmazione annuale dei flussi, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se risulta verificata l'indisponibilità di altri lavoratori italiani e stranieri già iscritti in Italia nelle liste di collocamento e aventi le qualifiche e le mansioni corrispondenti a quelle richieste dal datore di lavoro.

5. In ogni caso nella domanda di autorizzazione al lavoro il datore di lavoro deve indicare e comprovare con idonea documentazione, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, i seguenti elementi:

a) la qualifica professionale, il livello o categoria e le mansioni secondo il contratto collettivo nazionale del settore, per le quali è richiesta l'assunzione del cittadino extracomunitario residente all'estero;

b) il luogo in cui si svolgerà l'attività lavorativa;

c) il numero di lavoratori italiani e stranieri alle dipendenze del datore di lavoro richiedente al momento della presentazione della domanda;

d) gli elementi che consentano di valutare, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge, la situazione produttiva, finanziaria, fiscale ed economica del datore di lavoro; in particolare deve essere prodotta copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi, del registro dei corrispettivi e dei contributi previdenziali versati, ove obbligatoria, tale da dimostrare di essere in grado di assicurare il regolare pagamento della retribuzione e dei contributi previdenziali dovuti sia per i lavoratori già assunti, sia per i lavoratori cittadini extracomunitari residenti all'estero per i quali si chiede l'autorizzazione al lavoro.

e) l'inesistenza di licenziamenti dovuti a riduzione di personale, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, di lavoratori aventi la medesima qualifica del lavoratore cittadino extracomunitario per il quale e' richiesta l'autorizzazione al lavoro;

f) l'inesistenza alle proprie dipendenze di lavoratori aventi la medesima qualifica del lavoratore cittadino extracomunitario per il quale e' richiesta l'autorizzazione al lavoro che siano stati posti in cassa integrazione guadagni o collocati nelle liste di mobilità;

g) l'effettiva corrispondenza tra le mansioni da svolgere e la qualifica e i requisiti professionali richiesti dal datore di lavoro nella domanda.

6. Nella domanda di autorizzazione al lavoro il datore di lavoro deve dichiarare di essere a conoscenza del divieto, per un anno dalla data di ingresso, di modificare le condizioni del rapporto di lavoro, trasformandolo in un lavoro a tempo determinato, mutando le qualifiche o assegnando il lavoratore a mansioni diverse da quelle per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione al lavoro.

7. L'Ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia idonea ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione al lavoro.

8. L'Ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio compie adeguati accertamenti sugli elementi indicati e sulle condizioni di lavoro offerte nella domanda di autorizzazione al lavoro presentata dal datore di lavoro.

9. La decisione sulla domanda deve essere adottata entro trenta giorni dalla data di presentazione, scaduti i quali essa si intende concessa. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina il caso e gli effetti del silenzio-assenso.

10. Qualora dagli accertamenti compiuti risulti mancante un'effettiva corrispondenza tra i requisiti professionali richiesti e le mansioni da svolgere ovvero risulti insussistente uno degli elementi garantiti dal datore di lavoro nella domanda, l'Ufficio respinge, con provvedimento scritto e motivato comunicato al richiedente, la domanda di autorizzazione al lavoro senza dar luogo ad ulteriori adempimenti.

11. Il rilascio dell'autorizzazione al lavoro è comunicato dall'Ufficio, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al datore di lavoro e al cittadino extracomunitario all'estero, nonché al Ministero dell'interno e alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente, la quale procede, previa richiesta del cittadino extracomunitario interessato, alla cancellazione del cittadino extracomunitario dalle liste e al tempestivo rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato.

12. Il rilascio dell'autorizzazione al lavoro con chiamata numerica comporta l'avviamento in Italia del lavoratore extracomunitario collocato in grado più elevato nella graduatoria delle liste secondo i criteri previsti dal regolamento di attuazione della presente legge. In caso di rifiuto di avviamento a seguito di chiamata numerica, il nominativo del lavoratore extracomunitario viene inserito all'ultimo posto della graduatoria nella lista di appartenenza. Il rifiuto di avviamento a seguito di chiamata nominativa non comporta modificazioni della graduatoria.

13. Qualora si tratti di domande di autorizzazione al lavoro per le quali la legge prevede ai sensi del comma 4, l'obbligo di procedere all'accertamento preventivo di indisponibilità, l'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per territorio convoca i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento della Provincia aventi la qualifica professionale corrispondente a quella in possesso del cittadino extracomunitario residente all'estero e acquisisce il loro eventuale rifiuto formale ad accettare il posto offerto, ovvero l'eventuale dichiarazione formale del datore di lavoro circa i motivi che hanno determinato il rifiuto di assumere i lavoratori eventualmente reperiti per mancanza di determinati requisiti professionali. Salvo che tale dichiarazione, ove richiesta, risulti infondata, l'Ufficio rilascia l'autorizzazione al lavoro.

14. In deroga alle norme del comma 13, l'Ufficio ha facoltà di non procedere all'accertamento della indisponibilità su base provinciale, qualora si tratti di richiesta di autorizzazione al lavoro concernente l'assunzione di dirigenti, di quadri, di personale altamente qualificato ovvero l'assunzione di ricercatori richiesti da enti pubblici o privati ai sensi dell'articolo 36, D.P.R.. legge 20 marzo 1975, n.70, ovvero l'assunzione di lavoratori relativa ad occupazioni per le quali la legge non prescrive l'obbligo di iscrizione nelle liste di collocamento.

15. L'autorizzazione al lavoro e' rilasciata a tempo indeterminato e riguarda le mansioni per le quali e' richiesta l'assunzione.

16. A pena di decadenza dell'autorizzazione al lavoro, il cittadino extracomunitario per il quale e' stata rilasciata l'autorizzazione al lavoro deve presentare la domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione del rilascio dell'autorizzazione al lavoro che lo riguarda.

 

Art.4

Ingresso per lavoro subordinato.

1. La Rappresentanza diplomatica o consolare rilascia direttamente il visto d'ingresso entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda di visto. Il visto è rilasciato gratuitamente.

2. Ai cittadini extracomunitari che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto di ingresso per lavoro subordinato e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni.

3. Fatti salvi i limiti previsti dalla presente legge per il primo anno successivo all'ingresso dall'estero con visto per lavoro subordinato, il titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato può iscriversi nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale e può stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o di carattere stagionale, secondo le norme in vigore per i lavoratori italiani, inclusi i profili professionali del pubblico impiego ai quali la legge consente l'accesso previa chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, nonché i profili infermieristici nel Servizio sanitario nazionale.

4. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato può ottenere il rilascio del libretto di lavoro e gode di tutti i diritti previsti dalla legge per i lavoratori cittadini extracomunitari.

 
 

 

Sanita'

Art. 1

Assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari.

 

1. Il cittadino extracomunitario residente nel territorio dello Stato ha l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie presso il Servizio sanitario nazionale ed e' soggetto al relativo obbligo contributivo, alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano, se rientra in una delle seguenti categorie di persone:

a) titolari di carta di soggiorno, a qualsiasi titolo rilasciata;

b) titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno a qualsiasi titolo rilasciato, esclusi i motivi di studio e di lavoro autonomo;

c) titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo;

2. L'assicurazione dà diritto, a parità di trattamento con il cittadino italiano, all'assistenza sanitaria erogata dal Servizio sanitario nazionale in Italia e presso i centri di altissima specializzazione all'estero ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 e successivi decreti attuativi.

3. L'assistenza spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato.

4. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità, i termini e la documentazione previsti per la prima iscrizione e per il rinnovo dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per ciascuna delle categorie di cittadini extracomunitari indicati nel comma 1 e per i familiari a carico.

5. Particolari modalità e tariffe di copertura assicurativa sono determinate, anche nell'ambito del decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro, per i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

 
 

Art. 2

Assistenza sanitaria agli studenti cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per studio.

 

1. I cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per studio in corso di validità che non siano già, per altri motivi, obbligatoriamente iscritti al Servizio sanitario nazionale ad altro titolo sono tenuti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie presso il Servizio sanitario nazionale qualora siano iscritti negli istituti di istruzione superiore o universitaria, pubblica e privata, di ogni ordine e grado.

2. L'assicurazione ha validità annuale con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico, salvo che si tratti di corsi aventi durata inferiore all'anno.

3. L'assicurazione è gratuita per gli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo che siano titolari di borse di studio conferite dal Ministero degli affari esteri.

4. Negli casi diversi da quelli previsti al comma 3, i cittadini extracomunitari indicati al comma 1 sono soggetti, per ogni anno scolastico od accademico, al versamento, prima dell'iscrizione al corso di studi scolastici o universitari, di un contributo forfetario determinato annualmente, entro il 31 luglio dell'anno precedente, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del costo medio pro-capite dell'assistenza sanitaria erogata nell'anno precedente, individuato mediante un calcolo statistico-attuariale, analogo a quello praticato dalle assicurazioni private, riferito al rischio specifico della categoria degli studenti cittadini extracomunitari. Per i corsi aventi durata inferiore ad un anno la quota è pari ad una frazione in dodicesimi del contributo forfetario annuale commisurata al numero di mesi o frazione di mese di durata del corso.

5. I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per lo svolgimento, in base ad accordi scientifici e culturali stipulati dal Governo italiano o ad accordi e convenzioni autorizzate dai Ministeri competenti, di concerto con il Ministero degli affari esteri, di attività didattiche, scientifiche, di studio, di ricerca, nonché di scambio di esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici, presso Università, istituti ed enti di ricerca e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici italiani, hanno l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie presso il Servizio sanitario nazionale per tutto il periodo della loro permanenza in Italia connesso alle predette attività. Il contributo per l'assicurazione è pari ad una quota in dodicesimi del contributo forfetario previsto dal comma 4, commisurata al numero di mesi, o frazione di mese, di validità del permesso di soggiorno. Il contributo è versato, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge, entro dieci giorni dalla data d'ingresso in Italia, da parte dell'interessato ovvero dall'ente pubblico italiano al quale, in base alle disposizioni delle leggi o degli accordi internazionali, fa carico l'onere dell'assistenza sanitaria.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità e i termini per il versamento del contributo e per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e per il suo eventuale rinnovo.

 
 

 

Art. 3

Altri casi di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale. Accordi internazionali.

 

1. Il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato, che non rientri tra le persone soggette all'obbligo dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ai sensi della presente legge, ha l'obbligo di assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità.

2. Il predetto obbligo può essere adempiuto:

a) mediante stipulazione di polizza assicurativa con istituto italiano o straniero valida sul territorio nazionale, che preveda la totale copertura almeno del rischio di malattie e cure mediche e delle spese per le prestazioni erogate in regime ospedaliero per il titolare e per ciascun familiare a carico regolarmente soggiornante in Italia, mediante il pagamento diretto alle Unità sociosanitarie locali o alle aziende ospedaliere o agli istituti o case di cura delle spese effettivamente sostenute;

b) mediante iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, estesa anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti in Italia.

3. Per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale deve essere versato un contributo, determinato annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura percentuale rispetto al reddito percepito in Italia e all'estero uguale a quella prevista dalla legge per il cittadino italiano. I redditi in valuta estera sono convertiti in lire italiane secondo il tasso di cambio vigente alla data del versamento.

4. Il contributo indicato nel comma 3 deve essere versato, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, in due rate semestrali o in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla data di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e, per i cittadini extracomunitari già residenti in Italia, entro il 31 gennaio di ogni anno. Per il primo anno di iscrizione è dovuto un contributo pari, per ogni mese o frazione di mese di iscrizione, ad un dodicesimo del contributo per l'intero anno.

5. Nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge il Sindaco puo' procedere alla cancellazione del cittadino extracomunitario di cui al comma 1 dalle liste della popolazione residente qualora questi, nei tempi stabiliti dallo stesso regolamento e a lui comunicati per iscritto al momento dell'iscrizione anagrafica, non attesti l'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità, i termini e la documentazione previsti per la prima iscrizione e per il rinnovo della iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale effettuata nei casi previsti dal presente articolo.

7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano al cittadino extracomunitario che usufruisca in Italia dell'assistenza sanitaria a carico di Enti e istituti esteri in base ad assicurazione contro le malattie stipulata secondo gli ordinamenti degli Stati di appartenenza.

8. Restano salve le disposizioni più favorevoli degli accordi internazionali e delle norme comunitarie che disciplinano l'assistenza sanitaria e l'assicurazione contro le malattie per i cittadini extracomunitari residenti o temporaneamente presenti in Italia.

9. I cittadini dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione europea di assistenza sociale e medica del 11 dicembre 1953, resa esecutiva con legge 7 febbraio 1968, n. 385 e i cittadini dei Paesi che hanno ratificato la Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, resa esecutiva con legge 3 luglio 1965, n. 929 hanno diritto, se residenti in Italia e privi di risorse economiche sufficienti, alle prestazioni sanitarie a parità di condizioni con il cittadino italiano.

10. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità per l'erogazione dell'assistenza sanitaria dei cittadini extracomunitari assicurati con oneri a carico di istituzioni estere o sulla base degli accordi internazionali indicati nei commi 8 e 9.

 
 

Art. 4

Assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari non coperti da assicurazione.

 

1. Ai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato e non coperti da assicurazione sociale o da iscrizione al Servizio sanitario nazionale sono assicurate le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità nelle strutture del Servizio sanitario nazionale e in quelle con esso convenzionate.

2. Le prestazioni previste nel comma 1 e specificate nel regolamento di attuazione della presente legge sono effettuate con oneri a carico del destinatario secondo tariffe determinate annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Nel caso di cure prestate a persone in stato di indigenza e in ogni altro caso in cui le spese delle cure urgenti ospedaliere indicate nel comma 1 rimangano insolute, le spese relative alle predette prestazioni sono rimborsate ai presidi sanitari che le hanno erogate da parte del Ministero dell'interno secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, qualora non sia possibile ottenerne il rimborso dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di appartenenza.

4. Le Regioni assicurano gratuitamente ai cittadini extracomunitari indicati al comma 1 le prestazioni di prevenzione delle forme morbose di particolare interesse per la tutela della salute pubblica.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i casi e i modi dell'accertamento dello stato di indigenza del cittadino extracomunitario presente nel territorio dello Stato. In ogni caso per l'individuazione dello stato di indigenza si fa riferimento alle condizioni ed ai limiti che la legge prevede per poter beneficiare della pensione sociale.

6. In deroga alle disposizioni del presente articolo si osservano le diverse norme contenute negli accordi internazionali che prevedono la concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato per brevi periodi.

7. In ogni caso la mancanza dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e la condizione di clandestinità o di irregolarita' riguardo al soggiorno non possono comportare il rifiuto di cure urgenti ospedaliere o di altre prestazioni sanitarie d'urgenza al cittadino extracomunitario.

8. Al cittadino extracomunitario soggiornante in Italia, privo di regolare permesso o carta di soggiorno, che necessiti di cure urgenti ospedaliere o di altre cure mediche essenziali, inclusa l'assistenza in gravidanza e nei primi sei mesi successivi al parto e' rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche di durata pari alla durata minima presumibile delle cure mediche e comunque non superiore a novanta giorni. Detto permesso può essere rinnovato più volte qualora perdurino comprovate esigenze di cure mediche in Italia, inclusi i periodi di convalescenza e di osservazione.

 
 

Art. 5

Prestazioni socio-assistenziali pubbliche in favore di cittadini stranieri.

 

1. Le Regioni promuovono iniziative per agevolare i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nell'effettiva fruizione del diritto alle prestazioni sanitarie.

2. Le Unità sociosanitarie locali inseriscono tra i destinatari delle campagne di prevenzione collettiva i cittadini extracomunitari presenti nel territorio di rispettiva competenza, assicurando loro i servizi di analisi e monitoraggio clinico-sierologico delle patologie infettive e il loro trattamento, le indagini epidemiologiche su specifiche patologie infettive e l'educazione sanitaria a fini preventivi.

3. Il Ministero della sanità può emanare specifiche disposizioni relative alle vaccinazioni obbligatorie contro le malattie infettive da effettuarsi, secondo le medesime condizioni previste per i cittadini italiani, nei confronti dei cittadini extracomunitari. Sono stabilite le modalita' per la certificazione di vaccinazioni effettuate in Paesi stranieri. In ogni caso e' esclusa, relativamente a tali vaccinazioni la possibilita' di autocertificazione.

4. I cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato hanno comunque diritto a ricevere gratuitamente accertamenti diagnostici e assistenza medica e farmaceutica qualora siano affetti dal morbo di Hansen o da TBC o da AIDS e, se titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o di carta di soggiorno, in corso di validita', sono equiparati ai cittadini italiani anche riguardo all'erogazione delle eventuali prestazioni economiche.

5. I cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno sono equiparati ai cittadini italiani riguardo all'erogazione delle prestazioni economico-assistenziali previste per gli invalidi civili, per i sordomuti e per i ciechi civili. I titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani riguardo all'erogazione dell'assegno previsto in favore degli invalidi civili di eta' inferiore a diciotto anni e delle provvidenze previste per i ciechi civili.

6. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato fruiscono, con il medesimo trattamento previsto, per il cittadino italiano, delle prestazioni erogate dai servizi sociali regionali, provinciali e comunali, inclusi gli interventi di assistenza speciale in caso di indigenza. Le prestazioni relative agli asili nido e alle scuole materne sono erogate, in favore dei minori cittadini extracomunitari, prescindendo dalla regolarita' del soggiorno e dalla posizione lavorativa in atto dei genitori.

7. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i casi, i modi e l'eventuale erogazione di contributi per il trasporto nel Paese di origine delle salme dei cittadini extracomunitari deceduti nel territorio dello Stato, in conformità alle convenzioni internazionali in vigore.

8. Le Regioni possono prevedere, con legge, ulteriori e più favorevoli disposizioni a riguardo dei cittadini extracomunitari regolarmente residenti nel proprio territorio in materia di diritto alla salute e di prestazioni socio-assistenziali.

 
 

 

Carta di soggiorno

Art. 1

Carta di soggiorno.

 

1. Al cittadino extracomunitario può essere riconosciuto un diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato mediante il rilascio di una carta di soggiorno, valida in tutto il territorio italiano.

2. Il cittadino extracomunitario titolare di una carta di soggiorno in corso di validità:

a) ha diritto di svolgere in Italia qualsiasi attività, di compiere atti e di accedere a qualsiasi prestazione erogata dalla pubblica amministrazione, anche in mancanza della sussistenza della condizione di reciprocità, con esclusione di attività o prestazioni che la legge espressamente vieti allo straniero o riservi al cittadino italiano;

b) può essere allontanato dal territorio dello Stato soltanto in caso di estradizione e in caso di espulsione disposta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

3. La carta di soggiorno non può essere revocata prima della data di scadenza, salvi i casi di estradizione, di espulsione e di cessazione dello status di rifugiato.

4. La carta di soggiorno ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza se sono soddisfatte le condizioni previste dal presente articolo. Nei casi in cui il cittadino extracomunitario al quale e' rilasciata la carta di soggiorno sia titolare di un permesso di soggiorno avente durata illimitata, anche la carta di soggiorno ha durata illimitata.

5. Può ottenere il rilascio di una carta di soggiorno il cittadino extracomunitario che possiede uno dei seguenti requisiti:

a) cittadino extracomunitario residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, il quale dimostri di avere in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno ovvero di svolgere una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo, e che abbia soggiornato regolarmente in Italia per un periodo complessivo di almeno cinque anni;

b) cittadino extracomunitario residente in Italia e coniuge o figlio minore o familiare ricongiunto di cittadino italiano o comunitario regolarmente soggiornante in Italia o di cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno, e convivente con esso;

c) cittadino extracomunitario, regolarmente residente in Italia, genitore di un figlio minore di età residente in Italia e cittadino italiano o comunitario, sul quale eserciti la potestà e con il quale conviva;

d) cittadino extracomunitario, regolarmente residente in Italia, che sia tutore o affidatario, secondo la legge italiana, di minore italiano o comunitario, residente in Italia con il quale conviva;

e) cittadino extracomunitario, regolarmente soggiornante in Italia, che abbia ottenuto lo status di rifugiato.

6. Il cittadino extracomunitario in possesso di uno dei requisiti indicati nelle lettere da a) a e) del comma 5 può ottenere il rilascio della carta di soggiorno a condizione che dimostri di non avere pendenti procedimenti penali a proprio carico, né di avere riportato condanne per i reati indicati nell'articolo 275, comma 3 del codice di procedura penale, per i reati previsti e puniti dalla presente legge e per i reati contro il patrimonio e contro la libertà sessuale previsti e puniti dal codice penale. Il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno puo' ottenere il rinnovo della carta di soggiorno a condizione che dimostri di non avere procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanne per detti reati.

7. Ai fini del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno il cittadino extracomunitario deve presentare una domanda al Questore della Provincia in cui dimora, esibendo il proprio passaporto o documento di viaggio in corso di validità e producendo idonea documentazione e certificazione, specificate dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostrino la sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo.

8. La domanda di rilascio della carta di soggiorno può essere presentata in qualsiasi momento durante il periodo di validità del permesso di soggiorno e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla data della scadenza di questo.

9. La domanda di rinnovo della carta di soggiorno deve essere presentata non oltre i trenta giorni successivi la scadenza di questa. Di tale termine è fatta espressa menzione nel modello della carta di soggiorno.

10. Al richiedente e rilasciata idonea ricevuta della domanda di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, secondo un modello specificato dal regolamento di attuazione della presente legge.

11. Se è verificata le regolarità dei documenti allegati alla domanda e la sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo il Questore rilascia o rinnova la carta di soggiorno entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge.

12. La carta di soggiorno è rilasciata, secondo un modello uniforme previsto dal regolamento di attuazione della presente legge in modo che siano evitate eventuali falsificazioni, deve essere munita di fotografia recente e deve recare espressa menzione del requisito previsto dal comma 5, in base al quale è rilasciato, della data di scadenza, del luogo di dimora del titolare e dei diritti di cui gode il titolare indicati al comma 2. Il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno che trasferisca la propria dimora in una diversa Provincia, e' tenuto a darne comunicazione, entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, al Questore della Provincia in cui ha fissato la nuova dimora, il quale provvede ad annotare il trasferimento sulla carta di soggiorno. Dette disposizioni non si applicano al cittadino extracomunitario residente.

13. La carta di soggiorno e' rinnovata con durata illimitata.

14. In caso di rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante rimane titolare del permesso di soggiorno di cui egli era in possesso al momento della presentazione della domanda di rilascio ovvero ottiene, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per il quale egli possieda i requisiti e soddisfi le condizioni previste dalla legge.

15. La revoca, l'annullamento, il rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno sono comunicati dal Questore al cittadino extracomunitario con provvedimento scritto e motivato, tradotto in lingua a lui comprensibile o, ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo, contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di impugnazione.

16. Contro la revoca, l'annullamento, il rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dal cittadino extracomunitario interessato.

17. Il ricorso giurisdizionale di cui al comma 16 si estende al merito e, qualora sia proposta e notificata, entro quindici giorni dalla data della conoscenza del provvedimento impugnato, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento resta sospesa fino alla definitiva decisione sulla domanda cautelare. La sospensione della esecuzione dell'atto impugnato dal cittadino extracomunitario sprovvisto di altro permesso consente il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

18. Per i ricorsi giurisdizionali previsti dal presente articolo il tribunale amministrativo regionale e, in appello, il Consiglio di Stato, provvedono al deposito della decisione entro il termine, rispettivamente di quindici e di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

19. In caso di annullamento dell'atto impugnato il giudice, su richiesta del cittadino extracomunitario interessato, ordina al Questore il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno a cui il cittadino extracomunitario abbia titolo.

20. La domanda di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno può essere ripresentata in qualsiasi momento. Nel caso che, ai sensi del comma 6, il rinnovo della carta sia stato rifiutato per l'esistenza di un procedimento penale pendente e che detto procedimento si concluda con l'assoluzione o il proscioglimento del cittadino straniero, l'interessato ha diritto, ove siano trascorsi i termini per il rinnovo della carta di soggiorno, al rilascio di una carta di soggiorno di durata illimitata.

21. Salvo che vi ostino gravi ragioni di carattere umanitario, la carta di soggiorno può essere annullata dal Questore successivamente al suo rilascio o al suo rinnovo qualora la documentazione prodotta al momento della presentazione della domanda risulti falsa o contraffatta. In tal caso l'annullamento e disposto con provvedimento scritto e motivato adottato dal Questore della Provincia in cui lo stesso cittadino extracomunitario dimora o in cui fu rilasciata la carta di soggiorno. Il provvedimento deve indicare modalità e termini di impugnazione; ad esso e' allegata la traduzione in lingua a lui comprensibile o ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo. Salve le conseguenze penali e amministrative della falsificazione o della contraffazione dei documenti prodotti, il cittadino extracomunitario rimane titolare del permesso di soggiorno di cui egli era in possesso al momento della presentazione della domanda di rilascio ovvero ottiene, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per il quale egli possieda i requisiti e soddisfi le condizioni previste dalla legge.

22. Il Questore, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, comunica al centro elaborazioni dati del Ministero dell'interno ogni rilascio, rinnovo, revoca, annullamento o rifiuto di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno.

 
 

 

Studio

Art. 1

Scuola dell'obbligo.

 

1. I cittadini extracomunitari soggiornanti in Italia per periodi di durata superiore a sei mesi hanno il diritto e, se minori di quattordici anni, il dovere di ricevere l'istruzione obbligatoria secondo le medesime disposizioni previste per i cittadini italiani.

2. In ogni caso per l'iscrizione nelle scuole dell'obbligo non è richiesto il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità da parte dei minori cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato. I minori cittadini extracomunitari privi di carta o permesso di soggiorno sono iscritti e possono essere ammessi agli esami di licenza elementare o di licenza media nei casi e nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

 
 

Art. 2

Studi universitari

 

1. I cittadini extracomunitari possono essere ammessi all'iscrizione ai corsi di laurea e ai corsi di diploma universitari previsti presso le Università pubbliche o private italiane, osservando le disposizioni del presente articolo, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste da accordi internazionali.

2. In ogni caso può ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione soltanto il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a un anno o di permesso di soggiorno per studio.

3. Gli studenti indicati al comma 2 possono essere immatricolati e iscriversi ai corsi di un'Università italiana di loro scelta secondo i medesimi termini e modalità previsti per i cittadini italiani, qualora siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità italiano o rilasciato da scuole italiane all'estero;

b) titoli di studio secondari superiori rilasciati da scuole europee, di cui alla legge 3 gennaio 1960, n.102 e alla legge 19 maggio 1965, n. 577;

c) titolo di studio conseguito presso scuole medie superiori di frontiera a gestione pubblica e nelle quali l'insegnamento sia impartito in lingua italiana;

d) diploma di Baccelierato internazionale rilasciato dai collegi del Mondo unito e delle altre istituzioni scolastiche italiane e straniere che risultino aver ottenuto il riconoscimento dal Ministero della pubblica istruzione.

4. Gli studenti indicati al comma 2, che non siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al comma 3, possono essere immatricolati nei corsi di laurea e di diploma universitario delle Università italiane, pubbliche o private, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:

a) possesso di un titolo finale di studi secondari di secondo grado che, nel Paese in cui è stato conseguito, consente l'iscrizione presso le locali università;

b) dimostrazione, con apposite prove, scritta e orale, di una conoscenza della lingua italiana corrispondente ad un livello di preparazione idoneo ad intraprendere con profitto il corso universitario prescelto.

5. Qualora sia eventualmente introdotto dagli organi accademici dei singoli Atenei un contingente limitato di posti disponibili per gli stranieri, l'iscrizione dei cittadini extracomunitari è consentita entro i limiti e alle condizioni previste per ogni anno di corso di laurea e per ogni diploma in relazione alla limitata ricettività delle attrezzature universitarie.

6. I cittadini extracomunitari indicati al comma 4 presentano apposita domanda di preiscrizione e sostengono le prove di conoscenza di lingua italiana in Italia o all'estero, osservando i termini e le modalità indicati nel regolamento di attuazione della presente legge.

7. In ogni caso il cittadino extracomunitario ammesso all'immatricolazione ai sensi del presente articolo, è soggetto alle prove di concorso o attitudinali eventualmente previste per l'iscrizione nei singoli corsi di laurea, anche in relazione al numero programmato di iscritti.

8. Al fine di favorire l'accesso dei cittadini extracomunitari ai corsi delle Università italiane, il Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle iniziative di diffusione all'estero della lingua e della cultura italiana, promuove e organizza, per il tramite degli istituti di cultura, corsi di lingua italiana. Tali corsi devono essere organizzati di preferenza nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito degli accordi di cooperazione tecnica, scientifica e culturale.

9. Le Università, nei sei mesi successivi all'inizio di ogni anno accademico, organizzano corsi, della durata minima di sei mesi, di lingua italiana e di orientamento sull'organizzazione del piano di studi, sui programmi e i metodi in uso presso l'Università e la facoltà in cui sono iscritti gli studenti cittadini extracomunitari iscritti ai sensi del comma 4. Nei casi in cui le prove di cui alla lettera b) del comma 4 evidenzino carenze nella conoscenza della lingua italiana o nella capacita' di orientamento negli studi dello studente cittadino extracomunitario la frequenza ai predetti corsi e' obbligatoria.

10. Nell'ambito dei posti eventualmente limitati dagli organi accademici delle singole Università e previo il superamento della prova di conoscenza della lingua italiana indicata nel comma 4, i consigli di facoltà o delle scuole dirette a fini speciali possono consentire abbreviazioni di corso a quegli studenti cittadini extracomunitari che risultino in possesso di idonei requisiti, fatto salvo l'articolo 91, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

11. Nel caso di studi universitari, il permesso di soggiorno per studio è rinnovato di norma per non più di tre anni oltre la durata legale del corso di studi. Tuttavia, su eventuale indicazione del Consiglio di Facolta', il permesso e' rinnovato anche oltre detto limite. E' altresi' rinnovato il permesso dello studente che dimostri con idonea certificazione che gravi ragioni di salute hanno impedito il regolare svolgimento del corso di studi, nonche' il permesso dello studente che intenda sostenere l'esame finale e l'eventuale esame di Stato.

12. Salvo che si tratti di persone cui è assegnata una borsa di studio finalizzata al rientro in Patria nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo, i cittadini extracomunitari studenti universitari titolari di permesso di soggiorno per studio possono instaurare rapporti di lavoro subordinato previa concessione di autorizzazione al lavoro. I predetti studenti hanno altresì accesso ad attività occasionali di lavoro autonomo.

 

Art. 3

Accesso degli studenti cittadini extracomunitari ai servizi del diritto allo studio universitario.

 

1. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato e iscritti nei corsi di laurea possono fruire dei servizi e delle provvidenze previste dalle leggi dello Stato e della Regione secondo le stesse modalità e condizioni previste per gli studenti italiani.

2. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti e iscritti nei corsi di laurea, di diploma universitario e di scuole di specializzazione hanno diritto di essere elettori ed eleggibili per gli organi accademici alle medesime condizioni previste per gli studenti italiani.

 
 

Art. 4

Borse di studio.

 

1. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio, può concedere premi, borse e sussidi a cittadini extracomunitari regolarmente iscritti a corsi di studio, di perfezionamento, di specializzazione o di dottorato di ricerca, ovvero impegnati in ricerche di carattere scientifico, nonché contributi ad enti italiani che autonomamente erogano premi, borse di studio e sussidi per tali casi e finalità.

2. Le borse di studio sono annuali, possono essere attribuite anche a partire da anni di corso successivi al primo e possono comunque essere confermate negli anni seguenti, sulla base dei requisiti di merito acquisiti dallo studente, in termini di profitto, nell'anno accademico al quale e' iscritto.

3. Le borse di studio previste dal presente articolo non possono essere cumulate con altre borse comunque godute, né erogate per l'iscrizione a più di un corso di laurea o di diploma. A tal fine lo studente cittadino extracomunitario deve produrre apposita dichiarazione disciplinata dal regolamento di attuazione della presente legge; nel caso di dichiarazioni mendaci il beneficio è revocato, salva l'applicazione delle norme penali.

4. Il Ministero degli affari esteri predispone altresì, a favore degli studenti extracomunitari provenienti dai Paesi in via di sviluppo che si obbligano a ritornare in Patria, borse di studio, forme di tutorato e altre opportune provvidenze finalizzate al loro effettivo reinserimento nei rispettivi Paesi di origine. In ogni caso agli studenti cittadini extracomunitari che prima dell'ingresso avevano assunto l'obbligo di ritornare in Patria il permesso di soggiorno non può essere rinnovato oltre i dodici mesi successivi al superamento dell'esame di laurea o di fine corso.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i requisiti per l'ottenimento, l'erogazione e la conferma dei diversi tipi di borse di studio e di provvidenze previste dal presente articolo, comprese quelle finalizzate alla frequenza di corsi propedeutici, con riferimento sia alla conoscenza della lingua italiana, sia al possesso delle nozioni culturali necessarie al corso di studio prescelto e determina le forme e le modalità di accertamento dei suddetti requisiti, anche tenendo conto di quanto previsto da accordi internazionali.

6. Alle borse di studio e ai benefici previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni sull'esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

7. Ai titolari delle borse di studio disciplinate dal presente articolo è concesso l'esonero totale delle tasse, soprattasse e contributi per l'iscrizione alle Università e agli istituti di istruzione superiore.

 
 

 

Art. 1Diritto di asilo: principi generali.

 

1. In applicazione dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio dello Stato lo straniero al quale, secondo le condizioni previste dalla presente legge, risulti essere impedito, sulla base di elementi concreti ed attuali, l'effettivo esercizio nel proprio Paese delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Il diritto di asilo nel territorio dello Stato può essere riconosciuto secondo una delle seguenti forme disciplinate dalla presente legge:

a) è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 28 luglio 1954, n. 722, allo straniero il quale temendo, a ragione, di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese del quale è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi a causa del predetto timore; il medesimo status è riconosciuto allo straniero che tema, a ragione, di essere perseguitato per motivi di sesso o di appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) è riconosciuto l'asilo umanitario allo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, non può o non vuole ritornare nel Paese del quale è cittadino, o, se apolide, nel quale aveva la residenza abituale, per la necessità di salvare sé dal pericolo attuale di subire danni ingiusti alla propria vita, sicurezza, libertà personale o ad altre libertà democratiche, anche a causa di situazioni di guerra, di guerra civile, di aggressione esterna, di occupazione o di dominio straniero, di violenza generalizzata, di violazione sistematica dei diritti fondamentali della persona umana, di altri gravi e persistenti turbamenti dell'ordine pubblico.

3. Lo straniero può chiedere il riconoscimento del diritto d'asilo nell'una o nell'altra delle due forme in cui esso è previsto dal comma 2, presentando un'unica domanda secondo le modalità previste dalla presente legge.

4. Allo straniero che ha presentato domanda di asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino alla decisione definitiva sulla propria domanda.

5. Le norme del presente titolo si applicano in deroga alle diverse disposizioni previste dalla presente legge in materia di ingresso, soggiorno e trattamento dello straniero.

 
 

Art. 2

Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

 

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo è competente a decidere sulle domande di asilo e sulle domande di cessazione dello status di rifugiato e dell'asilo umanitario e svolge le altre funzioni conferitele dalla presente legge.

2. La Commissione è nominata ogni cinque anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; è presieduta da un magistrato delle giurisdizioni superiori ed è composta da un Prefetto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzione di vicepresidente, da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata del Ministero dell'interno, di cui uno appartenente alla Direzione centrale della Polizia per l'immigrazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, uno alla Direzione generale dei servizi civili, da due funzionari del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a Consigliere di legazione, di cui uno appartenente al Servizio centrale per l'immigrazione e uno alla Direzione generale degli affari politici, nonché da un rappresentante di organizzazioni non governative di tutela dei diritti dell'uomo o dello straniero e da un docente universitario o da un esperto, di riconosciuta competenza in materia di tutela dei diritti dell'uomo e dello straniero.

3. La Commissione può essere organizzata in più sezioni aventi ciascuna la medesima composizione prevista nel comma 2. Ogni sezione non può avere un carico di domande superiori al numero di seicento l'anno. Qualora il numero annuo di domande faccia superare tale numero si provvede alla istituzione di una nuova sezione.

4. E' istituito un Consiglio di presidenza della Commissione composto dai presidenti delle singole sezioni e da un rappresentante nominato, con funzioni consultive, dal rappresentante in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per rifugiati. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina il Presidente del Consiglio di presidenza della Commissione, scegliendolo tra i presidenti di sezione. Il Consiglio fissa i criteri e le direttive di massima per le attività delle sezioni, nonché l'area geografica di competenza e la distribuzione delle domande pervenute alla Commissione. Il Consiglio coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni consultive della Commissione.

5. Il Consiglio di presidenza ogni anno redige una relazione sulla tipologia delle domande esaminate, sulle modalità di esame e sulla tipologia delle decisioni. La relazione è inviata al Dipartimento nazionale per l'immigrazione e al Presidente del Consiglio dei ministri che provvede ad inviarne copia alle Camere.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge istituisce presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione l'Ufficio di segreteria della Commissione e disciplina i modi in cui, nei casi di particolare complessità, la Commissione può richiedere la consulenza di esperti, enti o organizzazioni e può affidare l'incarico di traduttore a persone esterne competenti, nonché i casi e i modi in cui può avvalersi del centro elaborazione dati del Ministero dell'interno o può instaurare opportuni collegamenti con analoghi centri dei Paesi membri dell'Unione europea.

7. I membri della Commissione possono essere collocati in aspettativa retribuita per lo svolgimento dei lavori della Commissione, osservando le disposizioni previste dal regolamento di attuazione della presente legge e dal regolamento di organizzazione del Dipartimento nazionale per l'immigrazione al fine di garantire un celere ed efficiente svolgimento dei lavori della Commissione e delle sue sezioni.

8. Presso la segreteria della Commissione è istituito, secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge, un archivio delle decisioni della Commissione e un massimario dei provvedimenti giurisdizionali pronunciati, in Italia e all'estero, in materia di diritto di asilo; l'archivio delle decisioni e il massimario sono consultabili secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge in conformità con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. D'intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione il Consiglio di presidenza della Commissione predispone programmi e strumenti di aggiornamento e di formazione, anche di scambio con gli organismi analoghi dei Paesi stranieri, indirizzati ai componenti della Commissione.

10. L'organizzazione della Commissione è disciplinata nell'ambito del regolamento di organizzazione del Dipartimento nazionale per l'immigrazione.

 
 

Art. 3

Presentazione della domanda di asilo.

 

1. La domanda di asilo può essere presentata:

a) all'ufficio di Polizia di frontiera al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato;

b) alla Prefettura della Provincia in cui il richiedente si trova;

c) al comandante di una nave o di un aeromobile italiano in navigazione;

d) a qualunque Rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

2. La domanda di asilo può essere presentata mediante atto scritto, anche se redatto in lingua non italiana, ovvero mediante dichiarazione orale che deve essere verbalizzata dall'autorità che la riceve.

3. In ogni caso la domanda deve indicare tutti i motivi per i quali lo straniero è stato indotto all'espatrio o per i quali non può o non vuole avvalersi della protezione del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole ritornarvi o, se apolide, non può o non vuole ritornare nel Paese nel quale aveva la residenza abituale.

4. In ogni caso l'autorità che riceve la domanda di asilo deve redigere un verbale, secondo il modello allegato al regolamento di attuazione della presente legge, contenente i dati personali dello straniero, la sua situazione personale e familiare, le circostanze del viaggio verso l'Italia, nonché ogni altro elemento utile ad una completa ed obiettiva valutazione dei motivi posti a base della domanda.

5. Lo straniero ha il diritto di ricevere ogni assistenza per una corretta presentazione della domanda, ha il diritto di essere posto in condizione di scrivere liberamente nella propria lingua, di ottenere informazioni sullo svolgimento della procedura e di ricevere l'assistenza di un interprete imparziale. Lo straniero ha la facoltà di avvalersi della assistenza di un avvocato o procuratore legale di propria fiducia ovvero di un rappresentante di organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo e degli stranieri o di altra persona esperta o di propria fiducia. Nei casi relativi alle lettere c) e d) del comma 1 l'assistenza e' fornita allo straniero all'ingresso nel territorio dello Stato.

6. Lo straniero ha diritto di produrre e di allegare alla domanda di asilo ogni documentazione utile a comprovare i motivi della domanda, i dati personali e familiari, la situazione del Paese e le circostanze del viaggio.

7. Lo straniero ha inoltre diritto di ricevere copia della domanda di asilo, del verbale previsto dal comma 4 e della documentazione da lui allegata, nonché una idonea ricevuta nelle forme previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

8. L'autorità indicata nel comma 1 di fronte alla quale è presentata la domanda di asilo, ha l'obbligo di riceverla salvo i casi in cui risulti manifesta una delle cause ostative previste dall'articolo 4. Nei casi indicati alle lettere c) e d) del comma 1 l'autorita' ha comunque l'obbligo di ricevere la domanda. La valutazione relativa alla sussistenza di eventuali cause ostative e' effettuata, in questi casi, dal dirigente dell'Ufficio di polizia di frontiera al quale la domanda e' trasmessa ai sensi del comma 10.

9. Il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda di asilo, rilasciatane copia e ricevuta previste dai commi 7 e 8, invita lo straniero ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato e a recarsi entro otto giorni alla Prefettura competente per territorio, e invia copia della domanda; con l'allegata documentazione, alla Questura e alla Prefettura della Provincia.

10. Il comandante dell'aereo o della nave italiana che riceve la domanda di asilo, la invia tempestivamente all'ufficio di polizia di frontiera nel primo scalo nel territorio dello Stato, il cui dirigente procede ai sensi del comma 9. La Rappresentanza diplomatica o consolare italiana che riceve la domanda di asilo provvede ad imbarcare lo straniero a bordo del vettore aereo o marittimo che piu' rapidamente, e comunque in condizioni di sicurezza, puo' condurlo in Italia. La Rappresentanza provvede inoltre a trasmettere la domanda di asilo al comandante del vettore, se italiano, e agli uffici di Polizia di frontiera.

11. L'ufficio della Prefettura che riceve la domanda, anche se si tratta di domanda presentata presso altra autorità, provvede, entro dieci giorni dal ricevimento, ad un primo colloquio con lo straniero, durante il quale, osservando le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 e del regolamento di attuazione della presente legge, raccoglie la domanda di asilo, rilascia le copie e la ricevuta previste dai commi 7 e 8, compila il verbale indicato nel comma 4, fissa non prima del ventesimo e non oltre il sessantesimo giorno successivo la data dell'audizione dell'interessato presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo e rilascia attestazione del colloquio effettuato dallo straniero e della data dell'audizione fissata presso la Commissione nazionale.

12. L'ufficio della Prefettura, anche per il tramite della Questura competente, raccoglie i dati sull'identità dello straniero e procede ad ogni altro accertamento di polizia; entro sette giorni dal colloquio, trasmette, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo la domanda di asilo, il verbale e la documentazione prodotta, allegata o comunque acquisita d'ufficio.

13. Il Questore, previa esibizione della attestazione del colloquio effettuato presso l'ufficio della Prefettura, previo ritiro del passaporto o comunque di ogni documento di viaggio di cui sia in possesso lo straniero, gli rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata di ogni documento trattenuto.

14. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri che costituiscono un unico nucleo familiare si provvede a raccogliere un'unica domanda e a compilare un unico verbale, salvo che per ciascun figlio maggiore di età. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del gruppo familiare, facendo menzione delle circostanze della presentazione della domanda.

15. Nei casi in cui la domanda di asilo sia presentata da minori non accompagnati, l'autorità che raccoglie la domanda in Italia, ne da' tempestiva comunicazione, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, al Tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

16. La domanda di asilo può essere altresì presentata all'ufficio della Prefettura della Provincia in cui l'interessato si trova:

a) dallo straniero che sia entrato di fatto nel territorio dello Stato;

b) dallo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo;

c) dallo straniero detenuto o internato in istituti penitenziari italiani;

d) dallo straniero per il quale il provvedimento di respingimento alla frontiera o il provvedimento di espulsione non possano essere eseguiti per l'impossibilita' di avviare detto straniero verso uno Stato nel quale la sua vita o la sua incolumita' o la sua liberta' non siano in pericolo.

17. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le particolari modalità necessarie per consentire la presentazione e la raccolta delle domande di asilo nei casi indicati nel comma 16.

 
 

Art. 4

Cause ostative alla presentazione della domanda di asilo.

 

1. La domanda di asilo è inammissibile qualora sussista una delle seguenti circostanze:

a) lo straniero sia già stato riconosciuto rifugiato in altro Stato, nel quale possa attualmente godere di effettiva protezione;

b) lo straniero provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, nel quale abbia trascorso un periodo superiore a tre mesi, durante il quale, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, avrebbe potuto richiedere e ottenere asilo alle autorità di quello Stato in base alla legislazione vigente e alla prassi amministrativa ivi praticata; in tal caso tuttavia la domanda si può considerare inammissibile soltanto se risulti accertata la sussistenza del consenso dello Stato terzo alla riammissione dello straniero, al fine di consentirne l'accesso a una procedura equa di esame della domanda e di proteggerlo dal rischio di respingimento verso uno degli Stati in cui non sia protetto da persecuzione;

c) i motivi addotti esplicitamente a sostegno della domanda di asilo non siano in alcun modo collegati alle circostanze che, in base alla presente legge e alle convenzioni internazionali, consentono il riconoscimento dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario;

d) lo straniero sia stato condannato con sentenza definitiva da un tribunale internazionale, riconosciuto dalla legge italiana, per aver commesso un crimine di guerra, un crimine contro la pace o un crimine contro l'umanità;

e) lo straniero che, trovandosi nelle condizioni indicate dall'articolo 1, comma 2, lettera b), abbia chiesto o ottenuto assistenza da un altro Stato, salvo che intenda sottrarsi a violazioni dei propri diritti fondamentali subite nel Paese di prima accoglienza, o che nei suoi confronti risulti un rifiuto di protezione o di assistenza da parte dello Stato terzo.

2. Competente a decidere in merito alla sussistenza delle cause ostative è la Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

 
 

 

 

Art. 5

Condizione giuridica dello straniero richiedente asilo. Permesso di soggiorno per richiesta asilo.

 

1. La Questura competente nel luogo in cui dimora il richiedente asilo rilascia e rinnova il permesso di soggiorno per richiesta di asilo della durata di tre mesi, rinnovabile.

2. Nei casi in cui la Commissione nazionale per il diritto di asilo non notifichi allo straniero la decisione sulla domanda di asilo entro trenta giorni dalla data dell'audizione e nei casi in cui sia pendente ricorso giurisdizionale contro i provvedimenti di diniego dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e' rinnovato, per la durata di sei mesi, anche piu' volte, fino alla decisione della Commissione sulla domanda di asilo ovvero, previa esibizione dell'istanza del ricorrente diretta alla fissazione dell'udienza, fino alla decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale presentato. Qualora sia pendente il suddetto ricorso giurisdizionale il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente l'iscrizione temporanea nelle liste ordinarie di collocamento e l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, nonche' lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo e l'iscrizione a corsi di studio.

3. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

4. Ai richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia il Ministero dell'interno concede un contributo giornaliero di prima assistenza, il cui importo e determinato secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Il contributo è erogato fino alla data della notificazione della decisione della Commissione ed il suo importo è adeguato periodicamente al costo della vita e non può essere comunque erogato allo straniero che non abbia depositato il suo passaporto o documento di viaggio presso la Questura, salvo che il richiedente asilo dimostri che gli era oggettivamente impossibile disporne fin dall'inizio del viaggio.

5. Le disposizioni del presente Capo non precludono allo straniero la possibilità di rinunciare spontaneamente alla domanda di asilo presentata, con dichiarazione scritta e conseguente revoca del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e restituzione del passaporto o del documento di viaggio custodito presso la Questura, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, nonché la possibilità di una sua spontanea uscita dal territorio dello Stato. La rinuncia alla domanda di asilo non preclude allo straniero la possibilita' di presentare una nuova domanda di asilo quando nuove specifiche circostanze lo richiedano.

 
 

Art. 6

Esame della domanda di asilo.

 

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

2. A tal fine la Commissione valuta:

a) la domanda di asilo, il verbale redatto nel primo colloquio e la documentazione prodotta, allegata o comunque acquisita d'ufficio dalla Prefettura;

b) le dichiarazioni rese dallo straniero in sede di audizione di fronte alla Commissione;

c) ogni documentazione acquisita dalla Commissione o comunque prodotta dallo straniero.

3. La Commissione assume, prima della data fissata per l'audizione, ogni informazione sulla effettiva situazione socioeconomica in cui si trova attualmente il Paese da cui è espatriato lo straniero, con particolare riguardo all'effettivo riconoscimento dei diritti fondamentali della persona, alla situazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose e ai diversi partiti e movimenti politici. La Commissione provvede altresì ad acquisire ogni utile informazione sul viaggio effettuato dal richiedente asilo e sulla situazione sua e della sua famiglia prima dell'espatrio. A tali fini la Commissione può rivolgersi all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, alle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, ai Servizi di informazione e di sicurezza, alle organizzazioni e istituzioni internazionali operanti nell'ambito dei diritti umani e alle associazioni, anche internazionali, di tutela dei diritti umani.

4. L'audizione avviene in luogo non aperto al pubblico e di fronte a tutti i membri della competente sezione della Commissione.

5. Lo straniero è invitato ad esprimersi nella propria lingua e, se occorre, la Commissione nomina un interprete.

6. Durante l'audizione il richiedente può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati dallo straniero e la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato.

8. Prima dell'inizio dell'audizione lo straniero può produrre documentazione che deve essere acquisita e valutata dalla Commissione.

9. L'esame del richiedente asilo avviene con domande dirette dei membri della Sezione e della persona che eventualmente assiste lo straniero. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 194 e 499 del codice di procedura penale.

10. Al termine dell'audizione, la Commissione rilascia allo straniero copia autenticata del verbale della audizione e della documentazione da lui prodotta alla Commissione.

11. Lo straniero che non si presenta per la audizione di fronte alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo si intende abbia rinunciato alla domanda di asilo presentata in Italia, salvo che abbia notificato alla sezione della Commissione la richiesta di fissazione di una data o di un luogo diverso per l'audizione, a causa di gravi e comprovate ragioni di salute. La Commissione fissa una nuova data o un luogo diverso per l'audizione, in data non successiva ai trenta giorni dalla precedente.

12. Se la domanda di asilo riguarda un intero nucleo familiare la Commissione può procedere, salvo diversa richiesta degli interessati, all'audizione di un solo membro della famiglia, con preferenza per le persone adulte.

13. Al fine di procedere all'audizione la Commissione può recarsi presso il luogo in cui si trova lo straniero. In caso contrario lo straniero ha diritto di ottenere un titolo di viaggio gratuito di andata e ritorno.

14. Le disposizioni del presente articolo si osservano a pena di nullità della decisione della Commissione.

 
 

Art. 7

Decisione sulla domanda di asilo.

 

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo si pronuncia sulla domanda di asilo adottando una delle seguenti decisioni:

a) dichiara inammissibile la domanda qualora sussista una delle cause ostative alla presentazione della domanda di asilo indicate dall'articolo 4;

b) riconosce lo status di rifugiato allo straniero che possegga i requisiti previsti dalla presente legge, salvo che sussista una delle circostanze previste all'articolo 1 lettere c) ed f) della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951;

c) riconosce l'asilo umanitario allo straniero che ne possegga i requisiti previsti dalla legge, non potendo ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato;

d) rigetta la domanda di asilo che risulti presentata da straniero che non possegga i requisiti e le condizioni previste dalla presente legge per il riconoscimento dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario.

2. La mancanza di riscontri oggettivi che confermino la veridicità di un fatto o di un atto o di una circostanza, incluse la propria identità e i propri dati anagrafici, affermati dallo straniero nella domanda di asilo o nelle dichiarazioni da lui rese nel verbale, nel primo colloquio o nell'audizione ovvero nei documenti da questi prodotti, non può costituire di per sé prova della loro falsità, né può costituire il solo motivo per dichiarare inammissibile o per rigettare la domanda.

3. La Commissione decide sulla domanda di asilo con atto scritto e dettagliatamente motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicate le modalità e i termini per la sua impugnazione.

4. La decisione sulla domanda di asilo presentata da un nucleo familiare deve essere adottata tenendo conto del possesso dei requisiti anche da parte di uno solo dei membri del nucleo familiare e produce i medesimi effetti per ciascuno dei suoi componenti.

5. La Commissione si pronuncia sulla domanda non oltre trenta giorni dalla data in cui è avvenuta l'audizione dell'interessato.

6. L'intero testo della decisione deve essere notificato a cura della Commissione in copia allo straniero, al Ministero dell'interno, alla Prefettura e alla Questura competente nel più breve termine e comunque non oltre trenta giorni dalla data in cui si è svolta l'audizione dello straniero. Al testo notificato allo straniero deve essere altresì allegata una traduzione in lingua a lui comprensibile.

 
 

Art. 8

Riconoscimento dello status di rifugiato. Carta di soggiorno e documento di viaggio.

 

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo rilascia allo straniero al quale riconosce lo status di rifugiato un apposito certificato nelle forme definite dal regolamento di attuazione della presente legge, che deve essere notificato all'interessato in allegato alla copia della decisione della Commissione.

2. Allo straniero che esibisca il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e che restituisca il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, il Questore della Provincia in cui dimora rilascia una carta di soggiorno avente la durata di cinque anni.

3. La carta di soggiorno del rifugiato reca la menzione del riconoscimento dello status di rifugiato e del trattamento di cui gode il titolare, ed è disciplinata dalle disposizioni della presente legge concernenti la carta di soggiorno rilasciata al cittadino extracomunitario, in quanto applicabili.

4. Su istanza dell'interessato la carta di soggiorno del rifugiato è automaticamente rinnovata alla scadenza previa esibizione del solo certificato di riconoscimento dello status di rifugiato.

5. La carta di soggiorno del rifugiato è revocata nei soli casi in cui sia eseguita l'espulsione del rifugiato dal territorio dello Stato per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ovvero sia divenuta definitiva la decisione di cessazione dello status di rifugiato.

6. Al rifugiato il Questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e della carta di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di due anni, rinnovabile fino alla scadenza della carta di soggiorno. Il regime del documento di viaggio per rifugiati è disciplinato dal regolamento di attuazione della presente legge in conformità delle convenzioni internazionali.

7. Il riconoscimento dello status di rifugiato in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento dello status e di una carta di soggiorno, in favore di ciascuno dei suoi componenti.

 
 

Art. 9

Trattamento del rifugiato. Interventi assistenziali.

 

1. Il rifugiato ha diritto di soggiornare nel territorio dello Stato e di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di istruzione, di previdenza e di assistenza sociale, di assistenza sanitaria.

2. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano.

3. Il rifugiato può attuare il ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui la presente legge consente il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari aventi cittadinanza di Paesi extracomunitari.

4. Il rifugiato può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

5. Per ogni altra materia il rifugiato riceve il medesimo trattamento previsto dalla presente legge per il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina, in conformità delle norme internazionali, le forme di assistenza amministrativa riconosciute ai rifugiati a cura dello Stato e degli enti locali.

7. I diritti previsti nel comma 1 si estendono al coniuge, ai figli minori e al genitore a carico che convivano con il rifugiato e che siano regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

8. La Repubblica promuove e favorisce con specifici interventi l'inserimento del rifugiato nella società italiana.

9. Gli interventi assistenziali a favore del rifugiato competono al Comune in cui questi risiede.

10. Il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, anche in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con le Regioni e con gli enti locali e con associazioni o organizzazioni di volontariato, predispone, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, particolari programmi annuali di assistenza economica e di promozione dell'integrazione sociale e lavorativa dei rifugiati.

11. Il rifugiato titolare di carta di soggiorno in corso di validità può essere espulso dal territorio dello Stato soltanto per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Tuttavia in tali casi, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32, comma 3, della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, l'espulsione, a meno che vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale, è eseguibile non prima di quattro giorni dopo la consegna del decreto del Ministro dell'interno affinché il rifugiato abbia la possibilità di tentare di farsi ammettere regolarmente in un altro Stato. In ogni caso il rifugiato non può essere inviato nello Stato di cui è cittadino o se apolide, nel quale risiedeva, né in qualsiasi altro Stato in cui non sia protetto dalla persecuzione o in cui rischi di essere inviato nello Stato di cui è cittadino o, se apolide, in cui risiedeva.

 
 

Art. 10

Riconoscimento dell'asilo umanitario.

 

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo rilascia allo straniero a cui riconosce l'asilo umanitario un apposito certificato, disciplinato del regolamento di attuazione della presente legge, che deve essere notificato all'interessato in allegato alla copia della decisione della Commissione.

2. Allo straniero che esibisca il certificato di riconoscimento dell'asilo umanitario e che restituisca il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, il Questore della Provincia in cui dimora rilascia un permesso di soggiorno per asilo umanitario avente la durata di un anno.

3. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo umanitario gode del trattamento previsto dalla presente legge per il cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

4. Il permesso di soggiorno per asilo umanitario è rinnovabile, previa esibizione del certificato di riconoscimento dell'asilo umanitario, fino a quando non sia divenuta definitiva la decisione di cessazione dell'asilo umanitario.

5. Allo straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo umanitario il Questore rilascia, a richiesta, un titolo di viaggio per stranieri di durata limitata alla durata del permesso di soggiorno. Il titolo di viaggio è rilasciato e rinnovato secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. Il riconoscimento dell'asilo umanitario in favore di un nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento e di un permesso di soggiorno per asilo umanitario, in favore di ciascuno dei suoi componenti.

7. Qualora sia adottato nei suoi confronti un provvedimento di espulsione lo straniero cui è stato riconosciuto l'asilo umanitario non può comunque essere inviato nello Stato di cui è cittadino o, se apolide, nello Stato in cui risiedeva, ne' in alcun altro Stato in cui non sia protetto dalla persecuzione e dai rischi per i quali gli e' stato riconosciuto l'asilo umanitario, o da cui rischi di essere inviato nello Stato di cui e' cittadino o, se apolide, in cui risiedeva.

 
 

Art. 11

Diniego dell'asilo. Ricorsi giurisdizionali.

 

1. Se la Commissione nazionale per il diritto di asilo dichiara inammissibile o rigetta la domanda di asilo, lo straniero ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o entro i quindici giorni successivi alla data di notificazione qualora questo secondo limite sia posteriore al primo, salvo che gli sia concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvi gli effetti dell'impugnazione.

2. Il Questore, previo ritiro dei permessi di soggiorno per richiesta di asilo, rilascia allo straniero un permesso di soggiorno ad altro titolo per il quale l'interessato dimostri, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, di possedere i relativi requisiti richiesti dalla presente legge. In tali casi il Questore riconsegna allo straniero il passaporto o il documento di viaggio che erano stati ritirati allo straniero al momento della presentazione della domanda di asilo.

3. L'espulsione per soggiorno illegale del cittadino extracomunitario che aveva presentato domanda di asilo può essere disposta soltanto successivamente al decorso dei termini indicati al comma 1.

4. Contro la decisione che dichiara inammissibile o che rigetta la domanda di asilo è ammessa la presentazione, entro i termini indicati al comma 1, di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del luogo in cui lo straniero ha eletto domicilio. In ogni caso sono esclusi i ricorsi amministrativi.

5. La presentazione del ricorso ha l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento fino alla decisione definitiva sul ricorso e di consentire il rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

6. Il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenze che devono essere depositate entro sessanta giorni dal deposito dei ricorsi di rispettiva competenza.

7. Il giudice amministrativo nei ricorsi indicati nel comma 4 ha giurisdizione esclusiva estesa al merito.

8. Il giudice, nella sentenza che annulla la decisione della Commissione dichiara se il ricorrente possiede i requisiti previsti dalla presente legge per ottenere il riconoscimento rispettivamente dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario.

9. La sentenza definitiva del giudice che dichiari l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario sostituisce a tutti gli effetti l'analogo certificato rilasciato dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

10. La cancelleria del giudice, secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, notifica le sentenze definitive sui ricorsi indicati nel comma 4 al ricorrente, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, al Ministero dell'interno e alla Questura competente.

11. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

12. L'attestazione consolare di non mendacia dell'autocertificazione redditi prodotti all'estero prevista dall'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217, non è richiesta se lo straniero ha lo status di rifugiato o è titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo o per asilo umanitario.

 
 

Art. 12

Cessazione dello status di rifugiato. Procedura. Ricorsi giurisdizionali.

 

1. La cessazione dello status di rifugiato è pronunciata con decisione adottata dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, su richiesta della Questura o del Ministero dell'interno, qualora sussista una delle circostanze previste dall'articolo 1, lettera c) della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

2. Con la decisione che dichiara cessato lo status di rifugiato la Commissione revoca il certificato di riconoscimento dello stato di rifugiato e riconosce l'asilo umanitario se ne ricorrono i presupposti previsti dalla presente legge, ovvero dichiara che lo straniero ha cessato di godere del diritto d'asilo nel territorio dello Stato.

3. Allo straniero per il quale è dichiarato cessato lo status di rifugiato, il Questore revoca la carta di soggiorno e rilascia, a richiesta, un altro tipo di carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali possegga i relativi requisiti previsti dalla presente legge.

4. La richiesta di cessazione dello status di rifugiato deve essere scritta e motivata e deve essere notificata al rifugiato e all'ufficio della Prefettura competente, il quale procede ad un primo colloquio con l'interessato, lo informa sullo svolgimento della procedura e fissa un'audizione con la Commissione nazionale per il diritto di asilo avente ad oggetto le circostanze indicate nella richiesta.

5. Il rifugiato può comunque produrre ogni documentazione utile a comprovare la permanenza delle condizioni e dei presupposti previsti dalla presente legge per il riconoscimento dello status di rifugiato. Il verbale del primo colloquio e la documentazione prodotta è tempestivamente inviato alla Commissione dall'ufficio della Prefettura.

6. In merito alla richiesta di cessazione dello status di rifugiato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 6 per la domanda di asilo, nonché dall'articolo 7 per la decisione sulla domanda di asilo.

7. Non si fa luogo alla richiesta di cessazione indirizzata alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e si considera di diritto verificata la cessazione dello status di rifugiato nel caso in cui lo straniero presenti alla Questura, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, una istanza scritta di restituzione del passaporto nazionale ivi depositato al momento della presentazione della domanda di asilo, allegandovi una dichiarazione espressa di rinunzia allo status di rifugiato. Tuttavia l'istanza di restituzione può essere rifiutata dal Questore, con atto scritto e motivato, in tutti i casi in cui, sulla base di elementi concreti ed attuali, si possa ritenere che la rinunzia allo status di rifugiato e la richiesta di restituzione del passaporto siano il frutto di violenze o minacce ingiuste, dirette o indirette, rivolte in Patria o all'estero al rifugiato o ai propri familiari. A tal fine il Questore chiede un parere scritto al Consiglio di presidenza della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e può acquisire ogni utile informazione, anche da organizzazioni internazionali o da associazioni di tutela dei diritti dell'uomo o dello straniero.

8. Contro la decisione che dichiara la cessazione dello status di rifugiato è ammessa la presentazione di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del luogo in cui il rifugiato ha eletto il domicilio; il ricorso deve essere notificato entro il quindicesimo giorno dalla data in cui lo straniero ha ricevuto la notificazione della decisione che ha dichiarato la cessazione dello status di rifugiato. In ogni caso sono esclusi ricorsi amministrativi.

9. Ai ricorsi giurisdizionali previsti nel comma 8, si applicano le disposizioni previste dai commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 11.

10. Il Questore procede alla revoca della carta di soggiorno nel caso in cui il giudice amministrativo conferma la decisione di cessazione dello status di rifugiato, ovvero nel caso in cui siano trascorsi quindici giorni dalla data in cui lo straniero ha ricevuto la notificazione della decisione di cessazione dello status di rifugiato senza che sia stato notificato ricorso giurisdizionale. Il Questore rilascia allo straniero, su sua richiesta, altro tipo di carta di soggiorno o un permesso di soggiorno ad altro titolo per i quali l'interessato possegga i requisiti previsti dalla presente legge o, in mancanza, lo invita a lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni, scaduti i quali si potrà procedere alla sua espulsione per soggiorno illegale. La richiesta di rilascio di permesso di soggiorno o di altro tipo di carta di soggiorno puo' essere validamente effettuata dallo straniero anche nei trenta giorni successivi alla revoca della carta di soggiorno.

11. Il Ministero dell'interno e le Regioni possono predisporre, anche in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, programmi di rientro in patria degli stranieri per i quali sia cessato lo status di rifugiato.

 
 

Art. 13

Cessazione dell'asilo umanitario. Procedura. Ricorsi giurisdizionali.

 

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo può dichiarare cessato l'asilo umanitario riconosciuto in favore dei cittadini di un determinato Stato qualora siano venuti meno i presupposti in relazione alla situazione generale.

2. Alla scadenza del permesso di soggiorno per asilo umanitario il Questore rilascia, su richiesta dello straniero per il quale la Commissione abbia dichiarato cessato l'asilo umanitario, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali possegga i requisiti richiesti dalla presente legge o, in mancanza, invita lo straniero a lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni, scaduti i quali si potrà procedere alla sua espulsione per soggiorno illegale. La richiesta di rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno puo' essere validamente effettuata dallo straniero anche nei trenta giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno.

3. Il Ministero dell'interno può predisporre in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, programmi di rientro in patria degli stranieri per i quali è cessato l'asilo umanitario.

4. La decisione della Commissione che dichiara la cessazione dell'asilo umanitario è notificata ad ogni straniero interessato e al Ministero dell'interno.

5. Entro trenta giorni dalla data della notificazione della decisione di cessazione dell'asilo umanitario lo straniero può comunque presentare all'ufficio della Prefettura domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, che è esaminata secondo le disposizioni previste dal presente titolo per la domanda di asilo.

 
 

Art. 14

Disposizioni per i casi di esodi di massa.

 

1. Nei casi in cui si verifichi un afflusso di massa nel territorio dello Stato di stranieri costretti ad abbandonare il proprio Paese per uno dei motivi che consentono il riconoscimento dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario o per altri gravi motivi, il Governo della Repubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ha facoltà di dichiarare lo stato di emergenza disponendo, secondo i criteri indicati nel presente articolo e in osservanza delle Convenzioni internazionali, deroghe eccezionali e speciali alle disposizioni della presente legge e di altre leggi dello Stato al fine di adottare ogni misura idonea a far fronte alle straordinarie e urgenti necessità derivanti dall'afflusso di massa.

2. Il decreto indicato nel comma 1 può disporre una o più delle seguenti misure:

a) l'avviamento e l'alloggiamento degli stranieri in strutture di accoglienza temporanea, eventualmente disponendo l'obbligo di dimora all'interno di tali strutture;

b) la determinazione di gruppo dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario agli stranieri che appartengano ad una determinata nazionalità, appartenenza etnica, linguistica o religiosa o che provengano da determinate zone o che si trovino in altre circostanze eccezionali; la determinazione di gruppo può riferirsi agli stranieri che abbiano fatto ingresso nel territorio dello Stato in un determinato periodo di tempo ovvero a partire da una determinata data, senza limitazione di tempo per il futuro; in caso di determinazione di gruppo, la domanda di asilo può limitarsi a indicare soltanto le generalità, la nazionalità, il gruppo etnico, linguistico o religioso di appartenenza ovvero la zona di provenienza o altri elementi corrispondenti ai requisiti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

c) la concentrazione degli stranieri nelle zone più vicine alle regioni in cui hanno luogo i fatti che hanno indotto il fenomeno migratorio di emergenza;

d) una disciplina speciale o eccezionale della condizione giuridica delle persone accolte per le quali non si ritenga di disporre la determinazione di gruppo dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario;

e) i criteri e le modalità per il controllo degli ingressi degli stranieri nel territorio dello Stato;

f) l'assistenza sanitaria presso strutture e con modalità particolari, nonché ogni altra forma di assistenza sociale;

g) l'istruzione dei minori alloggiati presso le strutture di cui alla lettera a);

h) la nomina dei Prefetti o dei Sindaci delle località in cui maggiore è l'afflusso di stranieri, quali commissari straordinari o coordinatori degli interventi pubblici e privati;

i) l'utilizzo delle Forze armate per rafforzare la vigilanza delle frontiere e delle coste o per coadiuvare la predisposizione degli interventi straordinari di assistenza;

l) l'indicazione della copertura delle eventuali spese straordinarie dello Stato degli enti locali e delle associazioni di volontariato e delle modalità di erogazione dei fondi messi a disposizione, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato;

m) il rimpatrio, anche coattivo, degli stranieri nei Paesi in cui non siano più in essere i fenomeni che avevano indotto il flusso migratorio di massa ovvero il loro avviamento verso altri Stati in cui siano protetti dal rischio di essere inviati nei Paesi in cui i predetti fenomeni siano tuttora in atto;

n) particolari modalità di coordinamento e di collegamento delle azioni nazionali e locali dei pubblici poteri con quelle delle organizzazioni di volontariato e di assistenza.

3. Ove possibile il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' adottato, ed eventualmente integrato e modificato, dopo aver preso i necessari contatti con gli Stati membri dell'Unione europea, con il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione delle Comunità europee, con altri Stati confinanti, con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nonché con le Giunte delle Regioni coinvolte e con il Consiglio di presidenza della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

4. Ogni Regione, in collegamento con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione e con la Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, ha l'obbligo di mantenere costantemente apprestato per ogni evenienza almeno un centro di raccolta e di accoglienza idoneo per i casi di afflusso di massa, in collaborazione con la Croce rossa italiana, con le organizzazioni di volontariato e con i locali comandi territoriali dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, sulla base di apposite intese concordate con il Commissario del Governo nella Regione, con le prefetture e con le amministrazioni comunali. A tal fine possono essere dati in uso, con apposite convenzioni, edifici strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato.

5. In ogni caso il decreto consente l'ingresso temporaneo degli stranieri di cui al comma 1 e ne dispone il temporaneo soggiorno senza alcuna discriminazione relativa alla razza, alla nazionalità. alle condizioni di salute o alla lingua, con particolare riguardo, in caso di eventi bellici, ai disertori, ai renitenti alla leva, agli obiettori di coscienza, ai minori non accompagnati in stato di bisogno, ai feriti, ai familiari di sfollati già accolti nel territorio dello Stato ed a coloro che, anche su segnalazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, si trovino in situazione di imminente pericolo per la propria vita o sicurezza personale o siano vittime di violazioni dei diritti inviolabili della persona. Sono fatte salve le inderogabili esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato.