(Sergio Briguglio 12/10/1995)

 

Emendamenti aggiuntivi su "Regolarizzazione"

E' aggiunto il seguente articolo:

 
 

Art. 1

Regolarizzazione del soggiorno di cittadini extracomunitari gia' presenti nel territorio dello Stato.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini stranieri extracomunitari, presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio dello Stato, per i quali un datore di lavoro dichiara la propria disponibilita' all'assunzione regolare, o che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini regolarmente residenti in Italia, oppure di aver effettuato prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva non inferiore a novanta giornate lavorative, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni e rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39. Ai cittadini stranieri extracomunitari che richiedono la regolarizzazione e per i quali non ricorrono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

2. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero, di cui al comma 1, e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. Se in seguito a detti controlli la dichiarazione risulta falsa il permesso di soggiorno e' immediatamente revocato. La falsa dichiarazione e' punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15.

3. Ai cittadini stranieri extracomunitari, presenti nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi diritto ad essere ammessi nel territorio nazionale per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, e che ne facciano richiesta presso gli appositi uffici della questura o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ovvero, se sono titolari di un permesso di soggiorno in corso di validita', e' consentito di convertirlo in un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

4. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonche' per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono altresi' tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I cittadini stranieri extracomunitari che avanzano richiesta di regolarizzazione ai sensi del presente articolo non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

6. Chiunque, in relazione a cittadini stranieri extracomunitari di cui al comma precedente, ha contravvenuto alle disposizioni legislative in materia di ospitalita' a cittadini stranieri, di cui all'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n.152, non e' soggetto a sanzioni penali o amministrative, se adempie agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I richiedenti asilo che invocano le disposizioni di cui ai commi 1 o 3 non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo agli interventi di prima assistenza di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

8. Se alla data di scadenza di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non sussistono i requisiti per il rinnovo, al cittadino straniero extracomunitario avente diritto ad essere ammesso nel territorio nazionale per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 Dicembre 1986, n.943, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.