(Sergio Briguglio 12/10/1995)

 

Emendamenti aggiuntivi su "Rifugiati"

Sono aggiunti i seguenti articoli:

 
 

Art. 1

Diritto di asilo: principi generali.

 

1. In applicazione dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio dello Stato lo straniero al quale, secondo le condizioni previste dalla presente legge, risulti essere impedito, sulla base di elementi concreti ed attuali, l'effettivo esercizio nel proprio Paese delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Il diritto di asilo nel territorio dello Stato può essere riconosciuto secondo una delle seguenti forme disciplinate dalla presente legge:

a) è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 28 luglio 1954, n. 722, allo straniero il quale temendo, a ragione, di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese del quale è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi a causa del predetto timore; il medesimo status è riconosciuto allo straniero che tema, a ragione, di essere perseguitato per motivi di sesso o di appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) è riconosciuto l'asilo umanitario allo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, non può o non vuole ritornare nel Paese del quale è cittadino, o, se apolide, nel quale aveva la residenza abituale, per la necessità di salvare sé dal pericolo attuale di subire danni ingiusti alla propria vita, sicurezza, libertà personale o ad altre libertà democratiche, anche a causa di situazioni di guerra, di guerra civile, di aggressione esterna, di occupazione o di dominio straniero, di violenza generalizzata, di violazione sistematica dei diritti fondamentali della persona umana, di altri gravi e persistenti turbamenti dell'ordine pubblico.

3. Lo straniero può chiedere il riconoscimento del diritto d'asilo nell'una o nell'altra delle due forme in cui esso è previsto dal comma 2, presentando un'unica domanda secondo le modalità previste dalla presente legge.

4. Allo straniero che ha presentato domanda di asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino alla decisione definitiva sulla domanda presentata.

 
 

Art. 2

Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

 

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo è competente a decidere sulle domande di asilo e sulle domande di cessazione dello status di rifugiato e dell'asilo umanitario e svolge le altre funzioni conferitele dalla presente legge.

2. La Commissione è nominata ogni cinque anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; è presieduta da un magistrato delle giurisdizioni superiori ed è composta da un Prefetto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzione di vicepresidente, da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata del Ministero dell'interno, di cui uno appartenente alla Direzione centrale della Polizia per l'immigrazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, uno alla Direzione generale dei servizi civili, da due funzionari del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a Consigliere di legazione, di cui uno appartenente al Servizio centrale per l'immigrazione e uno alla Direzione generale degli affari politici, nonché da un rappresentante di organizzazioni non governative di tutela dei diritti dell'uomo o dello straniero e da un docente universitario o da un esperto, di riconosciuta competenza in materia di tutela dei diritti dell'uomo e dello straniero.

3. La Commissione può essere organizzata in più sezioni aventi ciascuna la medesima composizione prevista nel comma 2. Ogni sezione non può avere un carico di domande superiori al numero di seicento l'anno. Qualora il numero annuo di domande faccia superare tale numero si provvede alla istituzione di una nuova sezione.

4. E' istituito un Consiglio di presidenza della Commissione composto dai presidenti delle singole sezioni e da un rappresentante nominato, con funzioni consultive, dal rappresentante in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per rifugiati. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina il Presidente del Consiglio di presidenza della Commissione, scegliendolo tra i presidenti di sezione. Il Consiglio fissa i criteri e le direttive di massima per le attività delle sezioni, nonché l'area geografica di competenza e la distribuzione delle domande pervenute alla Commissione. Il Consiglio coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni consultive della Commissione.

5. Il Consiglio di presidenza ogni anno redige una relazione sulla tipologia delle domande esaminate, sulle modalità di esame e sulla tipologia delle decisioni. La relazione è inviata al Dipartimento nazionale per l'immigrazione e al Presidente del Consiglio dei ministri che provvede ad inviarne copia alle Camere.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge istituisce presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione l'Ufficio di segreteria della Commissione e disciplina i modi in cui, nei casi di particolare complessità, la Commissione può richiedere la consulenza di esperti, enti o organizzazioni e può affidare l'incarico di traduttore a persone esterne competenti, nonché i casi e i modi in cui può avvalersi del centro elaborazione dati del Ministero dell'interno o può instaurare opportuni collegamenti con analoghi centri dei Paesi membri dell'Unione europea.

7. I membri della Commissione possono essere collocati in aspettativa retribuita per lo svolgimento dei lavori della Commissione, osservando le disposizioni previste dal regolamento di attuazione della presente legge al fine di garantire un celere ed efficiente svolgimento dei lavori della Commissione e delle sue sezioni.

8. Presso la segreteria della Commissione è istituito, secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge, un archivio delle decisioni della Commissione e un massimario dei provvedimenti giurisdizionali pronunciati, in Italia e all'estero, in materia di diritto di asilo; l'archivio delle decisioni e il massimario sono consultabili secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge in conformità con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. D'intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione il Consiglio di presidenza della Commissione predispone programmi e strumenti di aggiornamento e di formazione, nonche' di scambio con gli organismi analoghi dei Paesi stranieri, indirizzati ai componenti della Commissione.

 
 

Art. 3

Presentazione della domanda di asilo.

 

1. La domanda di asilo può essere presentata:

a) all'ufficio di Polizia di frontiera al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato;

b) alla Prefettura della Provincia in cui il richiedente si trova;

c) al comandante di una nave o di un aeromobile italiano in navigazione;

d) a qualunque Rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

2. La domanda di asilo può essere presentata mediante atto scritto, anche se redatto in lingua non italiana, ovvero mediante dichiarazione orale che deve essere verbalizzata dall'autorità che la riceve.

3. In ogni caso la domanda deve indicare tutti i motivi per i quali lo straniero è stato indotto all'espatrio o per i quali non può o non vuole avvalersi della protezione del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole ritornarvi o, se apolide, non può o non vuole ritornare nel Paese nel quale aveva la residenza abituale.

4. In ogni caso l'autorità che riceve la domanda di asilo deve redigere un verbale, secondo il modello allegato al regolamento di attuazione della presente legge, contenente i dati personali dello straniero, la sua situazione personale e familiare, le circostanze del viaggio verso l'Italia, nonché ogni altro elemento utile ad una completa ed obiettiva valutazione dei motivi posti a base della domanda.

5. Lo straniero ha il diritto di ricevere ogni assistenza per una corretta presentazione della domanda, ha il diritto di essere posto in condizione di scrivere liberamente nella propria lingua, di ottenere informazioni sullo svolgimento della procedura e di ricevere l'assistenza di un interprete imparziale. Lo straniero ha la facoltà di avvalersi della assistenza di un avvocato o procuratore legale di propria fiducia ovvero di un rappresentante di organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo e degli stranieri o di altra persona esperta o di propria fiducia. Nei casi relativi alle lettere c) e d) del comma 1 l'assistenza e' fornita allo straniero all'ingresso nel territorio dello Stato.

6. Lo straniero ha diritto di produrre e di allegare alla domanda di asilo ogni documentazione utile a comprovare i motivi della domanda, i dati personali e familiari, la situazione del Paese e le circostanze del viaggio.

7. Lo straniero ha inoltre diritto di ricevere copia della domanda di asilo, del verbale previsto dal comma 4 e della documentazione da lui allegata, nonché una idonea ricevuta nelle forme previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

8. L'autorità indicata nel comma 1 di fronte alla quale è presentata la domanda di asilo, ha l'obbligo di riceverla.

9. Il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda di asilo, rilasciatane copia e ricevuta previste dai commi 7 e 8, invita lo straniero ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato e a recarsi entro otto giorni alla Prefettura competente per territorio, e invia copia della domanda, con l'allegata documentazione, alla Questura e alla Prefettura della Provincia.

10. Il comandante dell'aereo o della nave italiana che riceve la domanda di asilo, la invia tempestivamente all'ufficio di polizia di frontiera nel primo scalo nel territorio dello Stato, il cui dirigente procede ai sensi del comma 9. La Rappresentanza diplomatica o consolare italiana che riceve la domanda di asilo provvede ad imbarcare lo straniero a bordo del vettore aereo o marittimo che piu' rapidamente, e comunque in condizioni di sicurezza, puo' condurlo in Italia. La Rappresentanza provvede inoltre a trasmettere la domanda di asilo al comandante del vettore, se italiano, e agli uffici di Polizia di frontiera.

11. L'ufficio della Prefettura che riceve la domanda, anche se si tratta di domanda presentata presso altra autorità, provvede, entro dieci giorni dal ricevimento, ad un primo colloquio con lo straniero, durante il quale, osservando le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 e del regolamento di attuazione della presente legge, raccoglie la domanda di asilo, rilascia le copie e la ricevuta previste dai commi 7 e 8, compila il verbale indicato nel comma 4, fissa non prima del ventesimo e non oltre il sessantesimo giorno successivo la data dell'audizione dell'interessato presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo e rilascia attestazione del colloquio effettuato dallo straniero e della data dell'audizione fissata presso la Commissione nazionale.

12. L'ufficio della Prefettura, anche per il tramite della Questura competente, raccoglie i dati sull'identità dello straniero e procede ad ogni altro accertamento di polizia; entro sette giorni dal colloquio, trasmette, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo la domanda di asilo, il verbale e la documentazione prodotta, allegata o comunque acquisita d'ufficio.

13. Il Questore, previa esibizione della attestazione del colloquio effettuato presso l'ufficio della Prefettura, previo ritiro del passaporto o comunque di ogni documento di viaggio di cui lo straniero sia in possesso, rilascia all'interessato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata di ogni documento trattenuto.

14. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri che costituiscono un unico nucleo familiare si provvede a raccogliere un'unica domanda e a compilare un unico verbale, salvo che per ciascun figlio maggiore di età. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del gruppo familiare, facendo menzione delle circostanze della presentazione della domanda.

15. Nei casi in cui la domanda di asilo sia presentata da minori non accompagnati, l'autorità che raccoglie la domanda in Italia, ne da' tempestiva comunicazione, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, al Tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

16. La domanda di asilo può essere altresì presentata all'ufficio della Prefettura della Provincia in cui l'interessato si trova:

a) dallo straniero che sia entrato di fatto nel territorio dello Stato;

b) dallo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo;

c) dallo straniero detenuto o internato in istituti penitenziari italiani;

d) dallo straniero per il quale il provvedimento di respingimento alla frontiera o il provvedimento di espulsione non possano essere eseguiti per l'impossibilita' di avviare detto straniero verso uno Stato nel quale la sua vita o la sua incolumita' o la sua liberta' non siano in pericolo.

17. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le particolari modalità necessarie per consentire la presentazione e la raccolta delle domande di asilo nei casi indicati nel comma 16.

 
 

Art. 4

Cause ostative alla presentazione della domanda di asilo.

 

1. La domanda di asilo è inammissibile qualora sussista una delle seguenti circostanze:

a) lo straniero sia già stato riconosciuto rifugiato in altro Stato, nel quale possa attualmente godere di effettiva protezione;

b) lo straniero provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, nel quale abbia trascorso un periodo superiore a tre mesi, durante il quale, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, avrebbe potuto richiedere e ottenere asilo alle autorità di quello Stato in base alla legislazione vigente e alla prassi amministrativa ivi praticata; in tal caso tuttavia la domanda si può considerare inammissibile soltanto se risulti accertata la sussistenza dell'impegno dello Stato terzo a riammettere sul proprio territorio lo straniero, al fine di consentirne l'accesso a una procedura equa di esame della domanda, e a non respingerlo verso uno degli Stati in cui non sia protetto da persecuzione;

c) i motivi addotti esplicitamente a sostegno della domanda di asilo non siano in alcun modo collegati alle circostanze che, in base alla presente legge e alle convenzioni internazionali, consentono il riconoscimento dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario;

d) lo straniero sia stato condannato con sentenza definitiva da un tribunale internazionale, riconosciuto dalla legge italiana, per aver commesso un crimine di guerra, un crimine contro la pace o un crimine contro l'umanità;

e) lo straniero che, trovandosi nelle condizioni indicate dall'articolo 1, comma 2, lettera b), abbia chiesto o ottenuto assistenza da un altro Stato, salvo che intenda sottrarsi a violazioni dei propri diritti fondamentali subite nel Paese di prima accoglienza, o che nei suoi confronti risulti un rifiuto di protezione o di assistenza da parte dello Stato terzo.

2. Competente a decidere in merito alla sussistenza delle cause ostative è la Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

 
 

Art. 5

Condizione giuridica dello straniero richiedente asilo. Permesso di soggiorno per richiesta asilo.

 

1. La Questura competente nel luogo in cui dimora il richiedente asilo rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo della durata di tre mesi, rinnovabile.

2. Nei casi in cui la Commissione nazionale per il diritto di asilo non notifichi allo straniero la decisione sulla domanda di asilo entro trenta giorni dalla data dell'audizione e nei casi in cui sia pendente ricorso giurisdizionale contro i provvedimenti di diniego dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e' rinnovato, per la durata di sei mesi, anche piu' volte, fino alla decisione della Commissione sulla domanda di asilo ovvero, previa esibizione dell'istanza del ricorrente diretta alla fissazione dell'udienza, fino alla decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale presentato. Qualora sia pendente il suddetto ricorso giurisdizionale il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente l'iscrizione temporanea nelle liste ordinarie di collocamento e l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, nonche' lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo e l'iscrizione a corsi di studio.

3. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

4. Ai richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia il Ministero dell'interno concede un contributo giornaliero di prima assistenza, il cui importo e determinato secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Il contributo è erogato fino alla data della notificazione della decisione della Commissione ed il suo importo è adeguato periodicamente al costo della vita e non può essere comunque erogato allo straniero che non abbia depositato il suo passaporto o documento di viaggio presso la Questura, salvo che il richiedente asilo dimostri che gli era oggettivamente impossibile disporne fin dall'inizio del viaggio.

5. Allo straniero e' comunque garantita la possibilità di rinunciare spontaneamente alla domanda di asilo presentata, con dichiarazione scritta e conseguente revoca del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e restituzione del passaporto o del documento di viaggio custodito presso la Questura, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, nonché la possibilità di una sua spontanea uscita dal territorio dello Stato. La rinuncia alla domanda di asilo non preclude allo straniero la possibilita' di presentare una nuova domanda di asilo quando nuove specifiche circostanze lo richiedano.

 
 

Art. 6

Esame della domanda di asilo.

 

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

2. A tal fine la Commissione valuta:

a) la domanda di asilo, il verbale redatto nel primo colloquio e la documentazione prodotta, allegata o comunque acquisita d'ufficio dalla Prefettura;

b) le dichiarazioni rese dallo straniero in sede di audizione di fronte alla Commissione;

c) ogni documentazione acquisita dalla Commissione o comunque prodotta dallo straniero.

3. La Commissione assume, prima della data fissata per l'audizione, ogni informazione utile sulla effettiva situazione socioeconomica in cui si trova attualmente il Paese da cui è espatriato lo straniero, con particolare riguardo all'effettivo riconoscimento dei diritti fondamentali della persona, alla situazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose e ai diversi partiti e movimenti politici. La Commissione provvede altresì ad acquisire ogni informazione utile sul viaggio effettuato dal richiedente asilo e sulla situazione sua e della sua famiglia prima dell'espatrio. A tali fini la Commissione può rivolgersi all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, alle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, ai Servizi di informazione e di sicurezza, alle organizzazioni e istituzioni internazionali operanti nell'ambito dei diritti umani e alle associazioni, anche internazionali, di tutela dei diritti umani.

4. L'audizione avviene in luogo non aperto al pubblico e di fronte a tutti i membri della competente sezione della Commissione.

5. Lo straniero è invitato ad esprimersi nella propria lingua e, se occorre, la Commissione nomina un interprete.

6. Durante l'audizione il richiedente può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati dallo straniero e la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato.

8. Prima dell'inizio dell'audizione lo straniero può produrre documentazione che deve essere acquisita e valutata dalla Commissione.

9. L'esame del richiedente asilo avviene con domande dirette dei membri della Sezione e della persona che eventualmente assiste lo straniero. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 194 e 499 del codice di procedura penale.

10. Al termine dell'audizione, la Commissione rilascia allo straniero copia autenticata del verbale della audizione e della documentazione da lui prodotta alla Commissione.

11. Lo straniero che non si presenta per l'audizione di fronte alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo si intende abbia rinunciato alla domanda di asilo presentata in Italia, salvo che abbia notificato alla sezione della Commissione la richiesta di fissazione di una data o di un luogo diverso per l'audizione a causa di gravi e comprovate ragioni di salute. La Commissione fissa una nuova data o un luogo diverso per l'audizione, in data non successiva a trenta giorni dalla precedente.

12. Se la domanda di asilo riguarda un intero nucleo familiare la Commissione può procedere, salvo diversa richiesta degli interessati, all'audizione di un solo membro della famiglia, con preferenza per le persone adulte.

13. Al fine di procedere all'audizione la Commissione può recarsi presso il luogo in cui si trova lo straniero. In caso contrario lo straniero ha diritto di ottenere un titolo di viaggio gratuito di andata e ritorno.

14. Le disposizioni del presente articolo si osservano a pena di nullità della decisione della Commissione.

 
 

Art. 7

Decisione sulla domanda di asilo.

 

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo si pronuncia sulla domanda di asilo adottando una delle seguenti decisioni:

a) dichiara inammissibile la domanda qualora sussista una delle cause ostative alla presentazione della domanda di asilo indicate dall'articolo 4;

b) riconosce lo status di rifugiato allo straniero che possegga i requisiti previsti dalla presente legge, salvo che sussista una delle circostanze previste all'articolo 1 lettere c) ed f) della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951;

c) riconosce l'asilo umanitario allo straniero che ne possegga i requisiti previsti dalla legge, non potendo ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato;

d) rigetta la domanda di asilo che risulti presentata da straniero che non possegga i requisiti e le condizioni previste dalla presente legge per il riconoscimento dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario.

2. La mancanza di riscontri oggettivi che confermino la veridicità di un fatto o di un atto o di una circostanza, inclusi l'dentità e i dati anagrafici, riportati dallo straniero nella domanda di asilo o nelle dichiarazioni da lui rese nel verbale, nel primo colloquio o nell'audizione ovvero nei documenti prodotti, non può costituire di per sé prova della loro falsità, né può costituire il solo motivo per dichiarare inammissibile o rigettare la domanda.

3. La Commissione decide sulla domanda di asilo con atto scritto e dettagliatamente motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicate le modalità e i termini per la sua impugnazione.

4. La decisione sulla domanda di asilo presentata da un nucleo familiare deve essere adottata tenendo conto del possesso dei requisiti anche da parte di uno solo dei membri del nucleo familiare e produce i medesimi effetti per ciascuno dei suoi componenti.

5. La Commissione si pronuncia sulla domanda non oltre trenta giorni dalla data in cui è avvenuta l'audizione dell'interessato.

6. L'intero testo della decisione deve essere notificato a cura della Commissione in copia allo straniero, al Ministero dell'interno, alla Prefettura e alla Questura competente nel più breve termine e comunque non oltre trenta giorni dalla data in cui si è svolta l'audizione dello straniero. Al testo notificato allo straniero deve essere altresì allegata una traduzione in lingua a lui comprensibile.

 
 

Art. 8

Riconoscimento dello status di rifugiato. Carta di soggiorno e documento di viaggio.

 

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo rilascia allo straniero al quale riconosce lo status di rifugiato un apposito certificato nelle forme definite dal regolamento di attuazione della presente legge, che deve essere notificato all'interessato in allegato alla copia della decisione della Commissione.

2. Allo straniero che esibisca il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e che restituisca il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, il Questore della Provincia in cui dimora rilascia una carta di soggiorno avente la durata di cinque anni.

3. La carta di soggiorno del rifugiato reca la menzione del riconoscimento dello status di rifugiato e del trattamento di cui gode il titolare, ed è disciplinata dalle disposizioni di legge concernenti la carta di soggiorno rilasciata al cittadino extracomunitario, in quanto applicabili.

4. Su istanza dell'interessato la carta di soggiorno del rifugiato è automaticamente rinnovata alla scadenza previa esibizione del solo certificato di riconoscimento dello status di rifugiato.

5. La carta di soggiorno del rifugiato è revocata nei soli casi in cui sia eseguita l'espulsione del rifugiato dal territorio dello Stato per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ovvero sia divenuta definitiva la decisione di cessazione dello status di rifugiato.

6. Al rifugiato il Questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e della carta di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di due anni, rinnovabile fino alla scadenza della carta di soggiorno. Il regime del documento di viaggio per rifugiati è disciplinato dal regolamento di attuazione della presente legge in conformità delle convenzioni internazionali.

7. Il riconoscimento dello status di rifugiato in favore del nucleo familiare comporta il rilascio del certificato di riconoscimento dello status e della carta di soggiorno in favore di ciascuno dei suoi componenti.

 
 

Art. 9

Trattamento del rifugiato. Interventi assistenziali.

 

1. Il rifugiato ha diritto di soggiornare nel territorio dello Stato e di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di istruzione, di previdenza e di assistenza sociale, di assistenza sanitaria.

2. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano.

3. Il rifugiato ha facolta' di attuare il ricongiungimento familiare con i familiari di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943. Si prescinde, al riguardo, da qualunque requisito relativo alla disponibilita' di reddito o di alloggio.

4. Il rifugiato può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

5. Per ogni altra materia il rifugiato riceve il medesimo trattamento previsto dalla legge per il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina, in conformità delle norme internazionali, le forme di assistenza amministrativa riconosciute ai rifugiati a cura dello Stato e degli enti locali.

7. I diritti previsti nel comma 1 si estendono al coniuge, ai figli minori e al genitore a carico che convivano con il rifugiato e che siano regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

8. La Repubblica promuove e favorisce con specifici interventi l'inserimento del rifugiato nella società italiana.

9. Gli interventi assistenziali a favore del rifugiato competono al Comune in cui questi risiede.

10. Il rifugiato titolare di carta di soggiorno in corso di validità può essere espulso dal territorio dello Stato soltanto per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Tuttavia in tali casi, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32, comma 3, della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, l'espulsione, a meno che vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale, è eseguibile non prima di quattro giorni dopo la consegna del decreto del Ministro dell'interno affinché il rifugiato abbia la possibilità di tentare di farsi ammettere regolarmente in un altro Stato. In ogni caso il rifugiato non può essere inviato nello Stato di cui è cittadino o, se apolide, nel quale risiedeva, né in qualsiasi altro Stato in cui non sia protetto dalla persecuzione o in cui rischi di essere inviato nello Stato di cui è cittadino o, se apolide, in cui risiedeva.

 
 

Art. 10

Riconoscimento dell'asilo umanitario.

 

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo rilascia allo straniero a cui riconosce l'asilo umanitario un apposito certificato, disciplinato del regolamento di attuazione della presente legge, che deve essere notificato all'interessato in allegato alla copia della decisione della Commissione.

2. Allo straniero che esibisca il certificato di riconoscimento dell'asilo umanitario e che restituisca il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, il Questore della Provincia in cui dimora rilascia un permesso di soggiorno per asilo umanitario avente la durata di un anno.

3. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo umanitario gode del trattamento previsto dalla legge per il cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

4. Il permesso di soggiorno per asilo umanitario è rinnovabile, previa esibizione del certificato di riconoscimento dell'asilo umanitario, fino a quando non sia divenuta definitiva la decisione di cessazione dell'asilo umanitario.

5. Allo straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo umanitario il Questore rilascia, a richiesta, un titolo di viaggio per stranieri di durata limitata alla durata del permesso di soggiorno. Il titolo di viaggio è rilasciato e rinnovato secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. Il riconoscimento dell'asilo umanitario in favore di un nucleo familiare comporta il rilascio del certificato di riconoscimento e deln permesso di soggiorno per asilo umanitario in favore di ciascuno dei suoi componenti.

7. Qualora sia adottato nei suoi confronti un provvedimento di espulsione lo straniero cui è stato riconosciuto l'asilo umanitario non può comunque essere inviato nello Stato di cui è cittadino o, se apolide, nello Stato in cui risiedeva, ne' in alcun altro Stato in cui non sia protetto dalla persecuzione e dai rischi per i quali gli e' stato riconosciuto l'asilo umanitario, o da cui rischi di essere inviato nello Stato di cui e' cittadino o, se apolide, in cui risiedeva.

 
 

Art. 11

Diniego dell'asilo. Ricorsi giurisdizionali.

 

1. Se la Commissione nazionale per il diritto di asilo dichiara inammissibile o rigetta la domanda di asilo, lo straniero ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, salvo che gli sia concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvi gli effetti dell'impugnazione.

2. Il Questore, previo ritiro dei permessi di soggiorno per richiesta di asilo, rilascia allo straniero un permesso di soggiorno ad altro titolo per il quale l'interessato dimostri, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, di possedere i relativi requisiti richiesti dalla legge. In tali casi il Questore riconsegna allo straniero il passaporto o il documento di viaggio che erano stati ritirati allo straniero al momento della presentazione della domanda di asilo.

3. Contro la decisione che dichiara inammissibile o che rigetta la domanda di asilo è ammessa la presentazione, entro i termini indicati al comma 1, di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del luogo in cui lo straniero ha eletto domicilio. In ogni caso sono esclusi i ricorsi amministrativi.

4. La presentazione del ricorso ha l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento fino alla decisione definitiva sul ricorso e di consentire il rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

5. Il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenze che devono essere depositate entro sessanta giorni dal deposito dei ricorsi di rispettiva competenza.

6. Il giudice amministrativo nei ricorsi indicati nel comma 3 ha giurisdizione esclusiva estesa al merito.

7. Il giudice, nella sentenza che annulla la decisione della Commissione dichiara se il ricorrente possiede i requisiti previsti dalla presente legge per ottenere il riconoscimento rispettivamente dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario.

8. La sentenza definitiva del giudice che dichiari l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario sostituisce a tutti gli effetti l'analogo certificato rilasciato dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

9. La cancelleria del giudice, secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, notifica le sentenze definitive sui ricorsi indicati nel comma 3 al ricorrente, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, al Ministero dell'interno e alla Questura competente.

10. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

11. L'attestazione consolare di non mendacia dell'autocertificazione redditi prodotti all'estero prevista dall'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217, non è richiesta se lo straniero ha lo status di rifugiato o è titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo o per asilo umanitario.

 
 

Art. 12

Cessazione dello status di rifugiato. Procedura. Ricorsi giurisdizionali.

 

1. La cessazione dello status di rifugiato è pronunciata con decisione adottata dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, su richiesta della Questura o del Ministero dell'interno, qualora sussista una delle circostanze previste dall'articolo 1, lettera c) della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

2. Con la decisione che dichiara cessato lo status di rifugiato la Commissione revoca il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e riconosce l'asilo umanitario se ne ricorrono i presupposti previsti dalla presente legge, ovvero dichiara che lo straniero ha cessato di godere del diritto d'asilo nel territorio dello Stato.

3. Allo straniero per il quale è dichiarato cessato lo status di rifugiato, il Questore revoca la carta di soggiorno e rilascia, a richiesta, un altro tipo di carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali possegga i requisiti previsti dalla legge.

4. La richiesta di cessazione dello status di rifugiato deve essere scritta e motivata e deve essere notificata al rifugiato e all'ufficio della Prefettura competente, il quale procede ad un primo colloquio con l'interessato, lo informa sullo svolgimento della procedura e fissa un'audizione con la Commissione nazionale per il diritto di asilo avente ad oggetto le circostanze indicate nella richiesta.

5. Il rifugiato può comunque produrre ogni documentazione utile a comprovare la permanenza delle condizioni e dei presupposti previsti dalla presente legge per il riconoscimento dello status di rifugiato. Il verbale del primo colloquio e la documentazione prodotta è tempestivamente inviato alla Commissione dall'ufficio della Prefettura.

6. In merito alla richiesta di cessazione dello status di rifugiato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 6 per la domanda di asilo, nonché dall'articolo 7 per la decisione sulla domanda di asilo.

7. Non si fa luogo alla richiesta di cessazione indirizzata alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e si considera di diritto verificata la cessazione dello status di rifugiato nel caso in cui lo straniero presenti alla Questura, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, una istanza scritta di restituzione del passaporto nazionale ivi depositato al momento della presentazione della domanda di asilo, allegandovi una dichiarazione espressa di rinunzia allo status di rifugiato. Tuttavia l'istanza di restituzione può essere rifiutata dal Questore, con atto scritto e motivato, in tutti i casi in cui, sulla base di elementi concreti ed attuali, si possa ritenere che la rinunzia allo status di rifugiato e la richiesta di restituzione del passaporto siano il frutto di violenze o minacce ingiuste, dirette o indirette, rivolte in Patria o all'estero al rifugiato o ai propri familiari. A tal fine il Questore chiede un parere scritto al Consiglio di presidenza della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e può acquisire ogni utile informazione, anche da organizzazioni internazionali o da associazioni di tutela dei diritti dell'uomo o dello straniero.

8. Contro la decisione che dichiara la cessazione dello status di rifugiato è ammessa la presentazione di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del luogo in cui il rifugiato ha eletto il domicilio; il ricorso deve essere notificato entro il quindicesimo giorno dalla data in cui lo straniero ha ricevuto la notificazione della decisione che ha dichiarato la cessazione dello status di rifugiato. In ogni caso sono esclusi ricorsi amministrativi.

9. Ai ricorsi giurisdizionali previsti nel comma 8, si applicano le disposizioni previste dai commi 5, 6, 7, 8, 9, e 10 dell'articolo 11.

10. Il Questore procede alla revoca della carta di soggiorno nel caso in cui il giudice amministrativo conferma la decisione di cessazione dello status di rifugiato, ovvero nel caso in cui siano trascorsi quindici giorni dalla data in cui lo straniero ha ricevuto la notificazione della decisione di cessazione dello status di rifugiato senza che sia stato notificato ricorso giurisdizionale. Il Questore rilascia allo straniero, su sua richiesta, altro tipo di carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali l'interessato possegga i requisiti previsti dalla legge o, in mancanza, lo invita a lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni, scaduti i quali si potrà procedere alla sua espulsione per soggiorno illegale. La richiesta di rilascio di permesso di soggiorno o di altro tipo di carta di soggiorno puo' essere validamente effettuata dallo straniero anche nei trenta giorni successivi alla revoca della carta di soggiorno.

11. Il Ministero dell'interno e le Regioni possono predisporre, anche in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, programmi di rientro in patria degli stranieri per i quali sia cessato lo status di rifugiato.

 
 

Art. 13

Cessazione dell'asilo umanitario. Procedura. Ricorsi giurisdizionali.

 

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo può dichiarare cessato l'asilo umanitario riconosciuto in favore dei cittadini di un determinato Stato qualora siano venuti meno i presupposti in relazione alla situazione generale.

2. Alla scadenza del permesso di soggiorno per asilo umanitario il Questore rilascia, su richiesta dello straniero per il quale la Commissione abbia dichiarato cessato l'asilo umanitario, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali possegga i requisiti previsti dalla legge o, in mancanza, invita lo straniero a lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni, scaduti i quali si potrà procedere alla sua espulsione per soggiorno illegale. La richiesta di rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno puo' essere validamente effettuata dallo straniero anche nei trenta giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno.

3. Il Ministero dell'interno può predisporre in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, programmi di rientro in patria degli stranieri per i quali è cessato l'asilo umanitario.

4. La decisione della Commissione che dichiara la cessazione dell'asilo umanitario è notificata ad ogni straniero interessato e al Ministero dell'interno.

5. Entro trenta giorni dalla data della notificazione della decisione di cessazione dell'asilo umanitario lo straniero può comunque presentare all'ufficio della Prefettura domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, che è esaminata secondo le disposizioni previste dalla presente legge per la domanda di asilo.

 
 

Art. 14

Disposizioni per i casi di esodi di massa.

 

1. Nei casi in cui si verifichi un afflusso di massa nel territorio dello Stato di stranieri costretti ad abbandonare il proprio Paese per uno dei motivi che consentono il riconoscimento dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario o per altri gravi motivi, il Governo della Repubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ha facoltà di dichiarare lo stato di emergenza disponendo, secondo i criteri indicati nel presente articolo e in osservanza delle Convenzioni internazionali, deroghe eccezionali e speciali alle disposizioni della presente legge e di altre leggi dello Stato al fine di adottare ogni misura idonea a far fronte alle straordinarie e urgenti necessità derivanti dall'afflusso di massa.

2. Il decreto indicato nel comma 1 può disporre una o più delle seguenti misure:

a) l'avviamento e l'alloggiamento degli stranieri in strutture di accoglienza temporanea, eventualmente disponendo l'obbligo di dimora all'interno di tali strutture;

b) la determinazione di gruppo dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario agli stranieri che appartengano ad una determinata nazionalità, appartenenza etnica, linguistica o religiosa o che provengano da determinate zone o che si trovino in altre circostanze eccezionali; la determinazione di gruppo può riferirsi agli stranieri che abbiano fatto ingresso nel territorio dello Stato in un determinato periodo di tempo ovvero a partire da una determinata data, senza limitazione di tempo per il futuro; in caso di determinazione di gruppo, la domanda di asilo può limitarsi a indicare soltanto le generalità, la nazionalità, il gruppo etnico, linguistico o religioso di appartenenza ovvero la zona di provenienza o altri elementi corrispondenti ai requisiti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

c) la concentrazione degli stranieri nelle zone più vicine alle regioni in cui hanno luogo i fatti che hanno indotto il fenomeno migratorio di emergenza;

d) una disciplina speciale o eccezionale della condizione giuridica delle persone accolte per le quali non si ritenga di disporre la determinazione di gruppo dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario;

e) i criteri e le modalità per il controllo degli ingressi degli stranieri nel territorio dello Stato;

f) l'assistenza sanitaria presso strutture e con modalità particolari, nonché ogni altra forma di assistenza sociale;

g) l'istruzione dei minori alloggiati presso le strutture di cui alla lettera a);

h) la nomina dei Prefetti o dei Sindaci delle località in cui maggiore è l'afflusso di stranieri, quali commissari straordinari o coordinatori degli interventi pubblici e privati;

i) l'utilizzo delle Forze armate per rafforzare la vigilanza delle frontiere e delle coste o per coadiuvare la predisposizione degli interventi straordinari di assistenza;

l) l'indicazione della copertura delle eventuali spese straordinarie dello Stato degli enti locali e delle associazioni di volontariato e delle modalità di erogazione dei fondi messi a disposizione, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato;

m) il rimpatrio, anche coattivo, degli stranieri nei Paesi in cui non siano più in essere i fenomeni che avevano indotto il flusso migratorio di massa ovvero il loro avviamento verso altri Stati in cui siano protetti dal rischio di essere inviati nei Paesi in cui i predetti fenomeni siano tuttora in atto;

n) particolari modalità di coordinamento e di collegamento delle azioni nazionali e locali dei pubblici poteri con quelle delle organizzazioni di volontariato e di assistenza.

3. Ove possibile il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' adottato, ed eventualmente integrato e modificato, dopo aver preso i necessari contatti con gli Stati membri dell'Unione europea, con il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione delle Comunità europee, con altri Stati confinanti, con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nonché con le Giunte delle Regioni coinvolte e con il Consiglio di presidenza della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

4. Ogni Regione, in collegamento con la Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, ha l'obbligo di mantenere costantemente apprestato per ogni evenienza almeno un centro di raccolta e di accoglienza idoneo per i casi di afflusso di massa, in collaborazione con la Croce rossa italiana, con le organizzazioni di volontariato e con i locali comandi territoriali dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, sulla base di apposite intese concordate con il Commissario del Governo nella Regione, con le prefetture e con le amministrazioni comunali. A tal fine possono essere dati in uso, con apposite convenzioni, edifici strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato.

5. In ogni caso il decreto consente l'ingresso temporaneo degli stranieri di cui al comma 1 e ne dispone il temporaneo soggiorno senza alcuna discriminazione relativa alla razza, alla nazionalità. alle condizioni di salute o alla lingua, con particolare riguardo, in caso di eventi bellici, ai disertori, ai renitenti alla leva, agli obiettori di coscienza, ai minori non accompagnati in stato di bisogno, ai feriti, ai familiari di sfollati già accolti nel territorio dello Stato ed a coloro che, anche su segnalazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, si trovino in situazione di imminente pericolo per la propria vita o sicurezza personale o siano vittime di violazioni dei diritti inviolabili della persona. Sono fatte salve le inderogabili esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato.

 
 

Art. 15

Relazione con altre norme.

1. Le norme degli articoli da 1 a 14 si applicano in deroga alle diverse disposizioni previste dalla legge in materia di ingresso, soggiorno e trattamento dello straniero.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di asilo in contrasto con le disposizioni previste dalla presente legge.

 
 

Art. 16

Regolamento di attuazione.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta il regolamento per l'attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400.