(Sergio Briguglio 12/10/1995)

 

Emendamenti aggiuntivi su "Sanita' e prestazioni socioassistenziali"

Sono aggiunti i seguenti articoli:

 
 

Art. 1

Assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari.

 

1. Il cittadino extracomunitario residente nel territorio dello Stato ha l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie presso il Servizio sanitario nazionale ed e' soggetto al relativo obbligo contributivo, alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano, se rientra in una delle seguenti categorie di persone:

a) titolari di carta di soggiorno, a qualsiasi titolo rilasciata;

b) titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno a qualsiasi titolo rilasciato, esclusi i motivi di studio e di lavoro autonomo;

c) titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo;

2. L'assicurazione dà diritto, a parità di trattamento con il cittadino italiano, all'assistenza sanitaria erogata dal Servizio sanitario nazionale in Italia e presso i centri di altissima specializzazione all'estero ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 e successivi decreti attuativi.

3. L'assistenza spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato.

4. Particolari modalità e tariffe di copertura assicurativa sono determinate, anche nell'ambito del decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro, per i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

 
 

Art. 2

Assistenza sanitaria agli studenti cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per studio.

 

1. I cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per studio in corso di validità che non siano già, per altri motivi, obbligatoriamente iscritti al Servizio sanitario nazionale sono tenuti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie presso il Servizio sanitario nazionale qualora siano iscritti negli istituti di istruzione superiore o universitaria, pubblica e privata, di ogni ordine e grado.

2. L'assicurazione ha validità annuale con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico, salvo che si tratti di corsi aventi durata inferiore all'anno.

3. L'assicurazione è gratuita per gli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo che siano titolari di borse di studio conferite dal Ministero degli affari esteri.

4. Negli casi diversi da quelli previsti al comma 3, i cittadini extracomunitari indicati al comma 1 sono soggetti, per ogni anno scolastico od accademico, al versamento, prima dell'iscrizione al corso di studi scolastici o universitari, di un contributo forfetario determinato annualmente, entro il 31 luglio dell'anno precedente, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del costo medio pro-capite dell'assistenza sanitaria erogata nell'anno precedente, individuato mediante un calcolo statistico-attuariale, analogo a quello praticato dalle assicurazioni private, riferito al rischio specifico della categoria degli studenti cittadini extracomunitari. Per i corsi aventi durata inferiore ad un anno la quota è pari ad una frazione in dodicesimi del contributo forfetario annuale commisurata alla durata del corso.

5. I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per lo svolgimento, in base ad accordi scientifici e culturali stipulati dal Governo italiano o ad accordi e convenzioni autorizzate dai Ministeri competenti, di concerto con il Ministero degli affari esteri, di attività didattiche, scientifiche, di studio, di ricerca, nonché di scambio di esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici, presso università, istituti ed enti di ricerca e istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, hanno l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie presso il Servizio sanitario nazionale per tutto il periodo della loro permanenza in Italia connesso alle predette attività. Il contributo per l'assicurazione è pari ad una quota in dodicesimi del contributo forfetario previsto dal comma 4, commisurata al numero di mesi, o frazione di mese, di validità del permesso di soggiorno. Il contributo è versato entro dieci giorni dalla data d'ingresso in Italia, da parte dell'interessato ovvero dall'ente pubblico italiano al quale, in base alle disposizioni delle leggi o degli accordi internazionali, fa carico l'onere dell'assistenza sanitaria.

 
 

Art. 3

Altri casi di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale. Accordi internazionali.

 

1. Il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato, che non rientri tra le persone soggette all'obbligo dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ai sensi della presente legge, ha l'obbligo di assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità.

2. Il predetto obbligo può essere adempiuto:

a) mediante stipulazione di polizza assicurativa con istituto italiano o straniero valida sul territorio nazionale, che preveda la totale copertura almeno del rischio di malattie e cure mediche e delle spese per le prestazioni erogate in regime ospedaliero per il titolare e per ciascun familiare a carico regolarmente soggiornante in Italia, mediante il pagamento diretto alle Unità sociosanitarie locali o alle aziende ospedaliere o agli istituti o case di cura delle spese effettivamente sostenute;

b) mediante iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, estesa anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti in Italia.

3. Per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale deve essere versato un contributo, determinato annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura percentuale rispetto al reddito percepito in Italia e all'estero uguale a quella prevista dalla legge per il cittadino italiano. I redditi in valuta estera sono convertiti in lire italiane secondo il tasso di cambio vigente alla data del versamento.

4. Il contributo indicato nel comma 3 deve essere versato, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, in due rate semestrali o in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla data di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e, per i cittadini extracomunitari già residenti in Italia, entro il 31 gennaio di ogni anno. Per il primo anno di iscrizione è dovuto un contributo pari, per ogni mese o frazione di mese di iscrizione, ad un dodicesimo del contributo per l'intero anno.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano al cittadino extracomunitario che usufruisca in Italia dell'assistenza sanitaria a carico di Enti e istituti esteri in base ad assicurazione contro le malattie stipulata secondo gli ordinamenti degli Stati di appartenenza.

6. Restano salve le disposizioni più favorevoli degli accordi internazionali e delle norme comunitarie che disciplinano l'assistenza sanitaria e l'assicurazione contro le malattie per i cittadini extracomunitari residenti o temporaneamente presenti in Italia.

7. I cittadini dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione europea di assistenza sociale e medica del 11 dicembre 1953, resa esecutiva con legge 7 febbraio 1968, n. 385 e i cittadini dei Paesi che hanno ratificato la Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, resa esecutiva con legge 3 luglio 1965, n. 929 hanno diritto, se residenti in Italia e privi di risorse economiche sufficienti, alle prestazioni sanitarie a parità di condizioni con il cittadino italiano.

8. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità per l'erogazione dell'assistenza sanitaria dei cittadini extracomunitari assicurati con oneri a carico di istituzioni estere o sulla base degli accordi internazionali indicati nei commi 6 e 7.

 
 

Art. 4

Assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari non coperti da assicurazione.

 

1. Ai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato e non coperti da assicurazione sociale o da iscrizione al Servizio sanitario nazionale sono assicurate le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità nelle strutture del Servizio sanitario nazionale e in quelle con esso convenzionate.

2. Le prestazioni previste nel comma 1 sono effettuate con oneri a carico del destinatario secondo tariffe determinate annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Nel caso di cure prestate a persone in stato di indigenza e in ogni altro caso in cui le spese delle cure urgenti ospedaliere indicate nel comma 1 rimangano insolute, le spese relative alle predette prestazioni sono rimborsate ai presidi sanitari che le hanno erogate da parte del Ministero dell'interno secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, qualora non sia possibile ottenerne il rimborso dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di appartenenza.

4. Le Regioni assicurano gratuitamente ai cittadini extracomunitari indicati al comma 1 le prestazioni di prevenzione delle forme morbose di particolare interesse per la tutela della salute pubblica.

5. Per l'individuazione dello stato di indigenza di cui al comma 3 si fa riferimento alle condizioni ed ai limiti che la legge prevede per poter beneficiare della pensione sociale.

6. In deroga alle disposizioni del presente articolo si osservano le diverse norme contenute negli accordi internazionali che prevedono la concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato per brevi periodi.

7. In ogni caso la mancanza dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e la condizione di clandestinità o di irregolarita' riguardo al soggiorno non possono comportare il rifiuto di cure urgenti ospedaliere o di altre prestazioni sanitarie d'urgenza al cittadino extracomunitario.

8. Al cittadino extracomunitario soggiornante in Italia, privo di regolare permesso o carta di soggiorno, che necessiti di cure urgenti ospedaliere o di altre cure mediche essenziali, inclusa l'assistenza in gravidanza e nei primi sei mesi successivi al parto e' rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche di durata pari alla durata minima presumibile delle cure mediche e comunque non superiore a novanta giorni. Detto permesso può essere rinnovato più volte qualora perdurino comprovate esigenze di cure mediche in Italia, inclusi i periodi di convalescenza e di osservazione.

 
 

Art. 5

Prestazioni socio-assistenziali pubbliche in favore di cittadini stranieri.

 

1. Le Regioni promuovono iniziative per agevolare i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nell'effettiva fruizione del diritto alle prestazioni sanitarie.

2. Le Unità sociosanitarie locali inseriscono tra i destinatari delle campagne di prevenzione collettiva i cittadini extracomunitari presenti nel territorio di rispettiva competenza, assicurando loro i servizi di analisi e monitoraggio clinico-sierologico delle patologie infettive e il loro trattamento, le indagini epidemiologiche su specifiche patologie infettive e l'educazione sanitaria a fini preventivi.

3. Il Ministero della sanità può emanare specifiche disposizioni relative alle vaccinazioni obbligatorie contro le malattie infettive da effettuarsi, secondo le medesime condizioni previste per i cittadini italiani, nei confronti dei cittadini extracomunitari. Sono stabilite le modalita' per la certificazione di vaccinazioni effettuate in Paesi stranieri. In ogni caso e' esclusa, relativamente a tali vaccinazioni la possibilita' di autocertificazione.

4. I cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato hanno comunque diritto a ricevere gratuitamente accertamenti diagnostici e assistenza medica e farmaceutica qualora siano affetti dal morbo di Hansen o da TBC o da AIDS e, se titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o di carta di soggiorno, in corso di validita', sono equiparati ai cittadini italiani anche riguardo all'erogazione delle eventuali prestazioni economiche.

5. I cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno sono equiparati ai cittadini italiani riguardo all'erogazione delle prestazioni economico-assistenziali previste per gli invalidi civili, per i sordomuti e per i ciechi civili. I titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani riguardo all'erogazione dell'assegno previsto in favore degli invalidi civili di eta' inferiore a diciotto anni e delle provvidenze previste per i ciechi civili.

6. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato fruiscono, con il medesimo trattamento previsto, per il cittadino italiano, delle prestazioni erogate dai servizi sociali regionali, provinciali e comunali, inclusi gli interventi di assistenza speciale in caso di indigenza. Le prestazioni relative agli asili nido e alle scuole materne sono erogate, in favore dei minori cittadini extracomunitari, prescindendo dalla regolarita' del soggiorno e dalla posizione lavorativa in atto dei genitori.

7. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i casi, i modi e l'eventuale erogazione di contributi per il trasporto nel Paese di origine delle salme dei cittadini extracomunitari deceduti nel territorio dello Stato, in conformità alle convenzioni internazionali in vigore.

8. Le Regioni possono prevedere, con legge, ulteriori e più favorevoli disposizioni a riguardo dei cittadini extracomunitari regolarmente residenti nel proprio territorio in materia di diritto alla salute e di prestazioni socio-assistenziali.

 
 

Art. 6

Regolamento di attuazione.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta il regolamento per l'attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400.