DISCIPLINA DELLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO

 

STRANIERO NELLA REPUBBLICA ITALIANA

 
   
   
   

TITOLO I

 
   

PRINCIPI GENERALI

 
   
   

Art. 1

 

Definizione di straniero.

 
   

1. E' straniero chiunque non sia in possesso della cittadinanza italiana, ovvero apolide.

 

2. E' apolide colui che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.

 
   
   

Art. 2

 

Condizione giuridica dello straniero. Ambito di applicazione della legge

 
   

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 2 e comma 3, della Costituzione, la condizione giuridica dello straniero presente nel territorio dello Stato è disciplinata dalle norme della presente legge e del relativo regolamento di attuazione, salva l'applicazione di disposizioni previste da norme comunitarie, nonché di disposizioni più favorevoli allo straniero previste da norme internazionali o da altre leggi dello Stato.

 

2. La presente legge non si applica qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti durante lo stato di guerra.

 

3. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e, per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

 
   
   

Art. 3

 

Trattamento dello straniero.

 
   

1. Sono riconosciuti allo straniero presente nel territorio dello Stato i diritti fondamentali previsti dalle norme di diritto internazionale generale e dalle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

 

2. Lo straniero presente nel territorio dello Stato è comunque tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'osservanza delle leggi penali, delle leggi di polizia e delle altre norme di pubblica sicurezza.

 

3. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano, salvo che la legge non disponga diversamente.

 

4. Riguardo al trattamento dei cittadini extracomunitari irregolarmente o clandestinamente soggiornanti, lo Stato e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze e in conformita' con le disposizioni della presente legge, adottano iniziative finalizzate all'attuazione degli obiettivi della Convenzione Onu di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 166.

 
   
   

Art. 4

 

Diritto di difesa.

 
   

1. Lo straniero gode del diritto di difesa in giudizio alle medesime condizioni previste per il cittadino, salve le diverse disposizioni previste dalla presente legge.

 

2. Lo straniero presente nel territorio dello Stato ha diritto di accesso al gratuito patrocinio e alla difesa a spese dello Stato negli stessi casi previsti dalla legge per i cittadini, prescindendo dal requisito della residenza anagrafica.

 

3. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede i modi e i termini con i quali lo straniero deve essere posto a conoscenza, in lingua a lui comprensibile, o, ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo, delle norme vigenti in materia di accesso al gratuito patrocinio e di difesa a spese dello Stato.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede i modi e i termini con i quali lo straniero deve essere posto a conoscenza, in lingua a lui comprensibile, o, ove ciò non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, delle norme vigenti in materia di accesso al gratuito patrocinio e di difesa a spese dello Stato.

4. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede forme semplificate per la presentazione dell'istanza del patrocinio a spese dello Stato in materia penale e prevede termini ridotti e perentori per la decisione sull'istanza e forme semplificate per l'accesso al gratuito patrocinio in materia amministrativa nei casi in cui la presente legge stabilisca termini di impugnazione ridotti rispetto a quelli ordinari.

 

5. Nei procedimenti amministrativi in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione e nei procedimenti giurisdizionali che lo riguardano lo straniero ha diritto di ricevere, in lingua a lui comprensibile, o, ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo informazioni circa i diritti e le facoltà riconosciuti dalle leggi, nonché di essere informato sulla procedura.

5. Nei procedimenti amministrativi in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione e nei procedimenti giurisdizionali che lo riguardano lo straniero ha diritto di ricevere, in lingua a lui comprensibile, o, ove ciò non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo informazioni circa i diritti e le facoltà riconosciuti dalle leggi, nonché di essere informato sulla procedura.

6. Ai fini previsti dal comma 5, e in ogni caso in cui la legge richiede la nomina di un interprete, l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa devono nominare a tale incarico persone che si esprimano nella medesima lingua dello straniero e che risultino iscritte in appositi albi da istituirsi secondo le norme previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 
   
   

Art. 5

 

Trattamento penitenziario dello straniero.

 
   

1. Lo straniero detenuto od internato negli istituti penitenziari della Repubblica gode del medesimo trattamento previsto dalla legge per i cittadini, fatte salve le diverse disposizioni previste dalla presente legge.

 

2. Salve le esigenze connesse alla sicurezza e all'ordine degli istituti penitenziari e le esigenze relative alla detenzione degli indagati o imputati a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'assegnazione dei detenuti stranieri negli istituti penitenziari deve tenere conto dell'omogeneità derivante dalla nazionalità, a meno che una diversa assegnazione possa attenuare l'isolamento psicologico del detenuto straniero e facilitare il suo trattamento, tenuto conto della possibilità di comunicare più agevolmente con altre persone della medesima nazionalità, lingua, cultura o religione.

 

3. L'autorità penitenziaria facilita in ogni modo la possibilità di comunicazione del detenuto nella sua lingua. A tal fine, in ogni caso di motivata richiesta da parte dell'interessato e comunque nel colloquio di primo ingresso, è fatto obbligo di garantire la presenza di un interprete.

 

4. L'autorità penitenziaria favorisce ogni occasione di apprendimento della lingua italiana offerta ai detenuti stranieri. A tal fine il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia di intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, organizza specifici corsi di lingua e cultura italiana all'interno degli istituti penitenziari in cui risulti più elevata la presenza continuativa di detenuti stranieri.

 

5. Le pratiche di culto e i precetti religiosi professati dal detenuto straniero devono essere rispettati all'interno degli istituti penitenziari.

 

6. Nei casi in cui i precetti della religione professata dal detenuto straniero impongano all'individuo l'adozione di diete alimentari determinate, allo straniero deve essere consentito di osservarle, anche attraverso l'approvvigionamento dall'esterno dell'istituto penitenziario, secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge.

 

7. Negli istituti penitenziari in cui risulti più elevata la presenza continuativa di detenuti stranieri l'autorità penitenziaria ha l'obbligo di mettere a disposizione locali idonei per l'esercizio del culto delle diverse religioni, consentendo l'ingresso negli istituti penitenziari di ministri di culto, secondo le disposizioni di cui alle leggi di approvazione delle Intese con le confessioni religiose concluse ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. In mancanza di una legge di approvazione dell'Intesa, l'assistenza spirituale ai detenuti è ammessa secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge.

 

8. Negli istituti penitenziari in cui sono detenuti cittadini stranieri devono essere esposte, in luoghi accessibili, adeguate informazioni, costantemente aggiornate, circa i diritti di cui essi godono, scritte nella lingua comprensibile ai detenuti stranieri presenti nel singolo istituto. In mancanza, è consentita la distribuzione di appositi opuscoli informativi redatti nelle diverse lingue a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione.

 

9. Al fine di favorire i rapporti dei detenuti stranieri con i loro familiari, deve essere agevolata la loro assegnazione in istituti penitenziari prossimi a località italiane in cui risiedano i familiari. Per favorire i visitatori provenienti da Paesi stranieri i colloqui consentiti ai detenuti stranieri possono avere una durata superiore rispetto a quella consentita ai detenuti italiani; a tal fine in favore del detenuto straniero può essere cumulato il numero massimo mensile di colloqui previsti dalle norme dell'ordinamento penitenziario.

 

10. L'autorità penitenziaria deve consentire la corrispondenza in lingua straniera o con l'estero ed accordare i necessari permessi di visita ai familiari del detenuto straniero. Detta autorita' deve inoltre garantire, con cadenza almeno mensile, la presenza di un interprete per consentire al detenuto straniero di avere colloqui telefonici in lingua straniera.

10. L'autorità penitenziaria deve consentire la corrispondenza in lingua straniera o con l'estero ed accordare i necessari permessi di visita ai familiari del detenuto straniero.

11. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede i casi e i modi in cui è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dei familiari residenti all'estero dei detenuti stranieri presenti in istituti penitenziari italiani.

 

12. Al fine di favorire il reinserimento sociale del detenuto straniero gli operatori penitenziari promuovono contatti dello straniero con organismi sociali italiani o stranieri del Paese di origine dell'interessato.

 

13. L'autorita' penitenziaria deve adoperarsi, anche avvalendosi della collaborazione degli organismi di cui al comma precedente, affinche' le possibilità offerte al detenuto straniero di accedere alle misure alternative alla detenzione e ai permessi e di essere ammesso al lavoro all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari non siano inferiori a quelle offerte al detenuto italiano secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

13. Le possibilità offerte al detenuto straniero di accedere alle misure alternative alla detenzione e ai permessi e di essere ammesso al lavoro all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari non devono essere inferiori a quelle offerte al detenuto italiano, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

14. L'autorità penitenziaria favorisce i contatti del detenuto straniero con le autorità consolari del Paese di cui è cittadino, con le cautele e con le modalità previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

 

15. Salvo che si debba procedere alla esecuzione della espulsione o dell'estradizione, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario lo straniero ha diritto di ottenere il rilascio di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno avente le medesime caratteristiche e la medesima durata residua di quelli di cui era titolare al momento dell'ingresso nel primo istituto penitenziario. A tal fine il direttore dell'istituto entro il quindicesimo giorno precedente la remissione in libertà del detenuto straniero prende opportuni contatti con gli uffici della Questura secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 
   
   

Art. 6

 

Protezione diplomatica.

 
   

1. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nei modi previsti dalle norme di diritto internazionale.

 

2. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti all'amministrazione della giustizia, all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, ogni straniero ha diritto di prendere contatto con le autorità del proprio Paese e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale.

 

3. In ogni caso in cui sia stato adottato a carico dello straniero uno dei seguenti provvedimenti:

3. L'autorità giudiziaria e l'autorità di pubblica sicurezza competenti hanno l'obbligo di informare la Rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero, con atto scritto, entro ventiquattro ore dal loro verificarsi, in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare a carico dello straniero i seguenti provvedimenti:

a) espulsione dal territorio dello Stato;

a) espulsione dal territorio dello Stato;

b) convalida dell'arresto o trasformazione del fermo in arresto;

b) convalida dell'arresto o trasformazione del fermo in arresto;

c) decreto di rinvio a giudizio;

c) decreto di rinvio a giudizio;

d) condanna penale pronunciata in ogni grado di giudizio;

d) condanna penale pronunciata in ogni grado di giudizio;

e) custodia di minore in stato di abbandono;

e) custodia di minore in stato di abbandono;

f) affidamento di minore;

f) affidamento di minore;

g) ordine di carcerazione;

g) ordine di carcerazione;

h) remissione in libertà;

h) remissione in libertà.

l'autorità giudiziaria e l'autorità di pubblica sicurezza competenti hanno l'obbligo di informare la Rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero, con atto scritto, entro ventiquattro ore dall'adozione del provvedimento. Ogni pubblico ufficiale ha l'obbligo di informare entro ventiquattro ore la Rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese estero a cui appartiene lo straniero presente in Italia che sia privo di mezzi per qualsiasi motivo.

Ogni pubblico ufficiale ha l'obbligo di informare entro ventiquattro ore la Rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese estero a cui appartiene lo straniero presente in Italia che sia privo di mezzi per qualsiasi motivo.

5. In caso di decesso o di ricovero ospedaliero dello straniero e di impossibilita' di informarne i familiari, l'autorita' sanitaria che redige il certificato di morte o sopraintende al ricovero ha l'obbligo di informare entro ventiquattro ore la Rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese estero a cui appartiene lo straniero ((...)).

5. Il medico curante ha l'obbligo di informare entro ventiquattro ore la Rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese estero a cui appartiene lo straniero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero.

6. Salva l'applicazione delle Convenzioni internazionali, lo straniero deve essere preventivamente avvertito dell'obbligo di segnalazione previsto dal presente articolo e può richiedere che non si faccia luogo alla segnalazione firmando una dichiarazione liberatoria scritta e tradotta in più lingue secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

7. Nessuna segnalazione deve essere comunque compiuta con riguardo allo straniero che ha lo status di rifugiato o di apolide o che sia titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

 

8. L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 328 del codice penale.

 

9. L'autorità giudiziaria e l'autorità di pubblica sicurezza hanno l'obbligo di consegnare direttamente alla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese straniero territorialmente più vicina documenti e gli oggetti smarriti da cittadini stranieri, che non debbano essere trattenuti per esigenze di giustizia o nei casi previsti dalla legge. La notifica deve essere registrata e deve avvenire nel più breve tempo possibile secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 
   
   

Art. 7

 

Ammissione dello straniero nel territorio dello Stato, soggiorno e allontanamento.

 
   

1. Lo straniero può entrare, soggiornare e circolare nel territorio dello Stato nonché esserne allontanato soltanto nei casi e nei modi previsti dalle leggi dello Stato, in conformità con le norme internazionali.

 

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende regolarmente soggiornante lo straniero che si trovi in una delle seguenti condizioni:

 

a) straniero che sia titolare di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno in corso di validità o che non risultino scaduti da più di trenta giorni;

 

b) minore straniero che sia iscritto sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno in corso di validità, o che non risultino scaduti da piu' di trenta giorni, di cui sia titolare il genitore;

b) minore straniero che sia iscritto sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno in corso di validità di cui sia titolare il genitore;

c) straniero che abbia fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato, e che, avendo presentato la dichiarazione di soggiorno nei modi e nei termini previsti dalla legge, sia in attesa di ricevere risposta alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;

 

d) straniero che, avendo presentato domanda di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno ovvero domanda di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, non abbia ancora ricevuto risposta alla domanda.

 

3. Ai fini della presente legge si intende residente lo straniero regolarmente soggiornante che sia iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente in un Comune della Repubblica italiana.

 

4. Ai fini della seguente legge si intende clandestino lo straniero che, a seguito di ingresso irregolare nel territorio dello Stato, vi soggiorni irregolarmente. Si intende invece irregolare lo straniero che soggiorni irregolarmente nel territorio dello Stato avendovi fatto ingresso regolare.

4. Ai fini della presente legge si intende clandestino lo straniero presente di fatto nel territorio dello Stato, ma non regolarmente soggiornante.

   
   

Art. 8

 

Documenti di viaggio. Controlli. Autorizzazioni all'ingresso e al soggiorno.

 
   

1. Salvi i casi previsti dalle leggi e dalle convenzioni internazionali vigenti, ogni straniero che entra o che si trova sul territorio dello Stato ha l'obbligo di essere in possesso di un passaporto in corso di validità rilasciatogli dalle autorità dello Stato cui appartiene ovvero di un altro documento di viaggio riconosciuto equipollente dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

2. Salvo che la legge richieda una documentazione specifica, la cittadinanza dello straniero è attestata sulla base del documento di viaggio di cui è in possesso.

 

3. L'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato può avvenire attraverso uno dei valichi di frontiera terrestre, aerea e marittima appositamente attrezzati, indicati nel regolamento di attuazione della presente legge, e soltanto se sono soddisfatte le condizioni e i requisiti previsti dalla presente legge in relazione ai motivi dell'ingresso.

 

4. Lo straniero che ha fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato può essere autorizzato a soggiornare nello Stato mediante permesso di soggiorno o carta di soggiorno rilasciati a cura delle autorità di Pubblica sicurezza nei soli casi e modi previsti dalla presente legge.

 

5. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare in ogni tempo lo straniero ad esibire i documenti di identificazione e di soggiorno di cui è in possesso.

 

6. L'autorità di pubblica sicurezza può sottoporre lo straniero a rilievi segnaletici nei casi e modi previsti dalla presente legge e in ogni caso in cui vi sia motivo di dubitare dell'identità personale dello straniero o della validità dei suoi documenti di soggiorno.

 

7. L'autorità che emana i provvedimenti previsti dalla legge concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda unitamente all'indicazione delle modalità e dei termini utili per l'impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile ovvero, ove non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra francese, inglese, spagnolo e arabo.

7. L'autorità che emana i provvedimenti previsti dalla legge concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda unitamente all'indicazione delle modalità e dei termini utili per l'impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese, spagnola o araba.

8. Lo straniero che si trova nella Repubblica è tenuto ad esibire il proprio valido documento di viaggio, munito di visto d'ingresso, se prescritto dalla legge, nonché, congiuntamente, il proprio permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità, ad ogni pubblica amministrazione alla quale richieda licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, iscrizioni a corsi di studio diversi da quelli della scuola dell'obbligo o a corsi di formazione ed atti similari, nonché in occasione della conclusione di qualsiasi atto giuridico tra privati, diverso dal matrimonio, che debba essere stipulato con atto scritto registrato o con atto pubblico.

8. Lo straniero che si trova nella Repubblica è tenuto ad esibire il proprio valido documento di viaggio, munito di visto d'ingresso, se prescritto dalla legge, nonché, congiuntamente, il proprio permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità, ad ogni pubblica amministrazione alla quale richieda licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, iscrizioni a corsi di studio diversi da quelli della scuola dell'obbligo o a corsi di formazione ed atti similari, nonché in occasione della conclusione di qualsiasi atto giuridico tra privati che debba essere stipulato con atto scritto registrato o con atto pubblico.

9. In tutti i casi indicati dal comma 8, gli atti ivi indicati sono nulli se non contengono l'indicazione degli estremi della carta o del permesso di soggiorno secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 
   
   

Art. 9

 

Circolazione degli stranieri nel territorio dello Stato.

 
   

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato ha il diritto di circolare e dimorare liberamente in qualsiasi Comune della Repubblica italiana, salvo quanto previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 151 della presente legge, osservando le prescrizioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni normative.

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato ha il diritto di circolare e dimorare liberamente in qualsiasi Comune della Repubblica italiana, osservando le prescrizioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni normative.

2. Salvo quanto è previsto dalle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in Comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 
   
   

Art. 10

 

Iscrizione anagrafica.

 
   

1. Gli stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato o rinnovato con durata superiore a tre mesi hanno diritto all'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente presso il Comune in cui hanno la propria dimora abituale, secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.

1. Gli stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità avente durata superiore a tre mesi hanno diritto all'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente presso il Comune in cui hanno la propria dimora abituale, secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.

2. Il Sindaco annota l'iscrizione o la variazione anagrafica sulla carta di soggiorno o sul permesso di soggiorno e ne dà comunicazione, entro dieci giorni, alla Questura della Provincia secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

3. Il permesso o la carta di soggiorno annotati dal Sindaco con la iscrizione anagrafica equivalgono alla carta di identità rilasciata ai cittadini italiani, esclusa la validità ai fini dell'espatrio.

 

4. Si considera abituale la dimora dello straniero anche qualora si tratti di alloggio presso un albergo o un centro o una struttura di accoglienza, pubblico o privato ((...)).

4. Si considera abituale la dimora dello straniero anche qualora si tratti di alloggio presso un albergo o un centro o una struttura di accoglienza, pubblico o privato, a condizione che sia provata la permanenza dello straniero per un periodo di almeno due mesi.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede la documentazione occorrente per la domanda di iscrizione o variazione anagrafica dello straniero e disciplina i casi e i modi di accertamento della abitualità della dimora dello straniero.

 
   
   

Art. 11

 

Diritto di elettorato attivo e passivo.

 
   

1. Gli stranieri ((...)) residenti in un Comune della Repubblica:

1. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno in corso di validità e in possesso di passaporto o di documento di viaggio equipollente, dopo cinque anni dalla data di ingresso regolare nel territorio dello Stato qualora siano residenti in un Comune della Repubblica:

a) hanno il diritto di essere elettori nei referendum popolari indetti a livello comunale o circoscrizionale;

a) hanno diritto di essere elettori per le elezioni del Sindaco, del Consiglio comunale e, ove costituito, del Consiglio circoscrizionale, relativo al Comune in cui risiedono;

b) hanno il diritto di elettorato passivo nelle elezioni per il Consigliere comunale aggiunto, ove previsto dallo Statuto comunale.

b) hanno il diritto di essere elettori nei referendum popolari indetti a livello comunale o circoscrizionale.

2. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia e titolari di carta di soggiorno in corso di validità:

 

a) possono esercitare in Italia il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo;

 

b) possono presentare in Italia la propria candidatura per l'elezione del Parlamento europeo.

 

3. I cittadini indicati al comma 2 dopo cinque anni dalla data di ingresso regolare nel territorio dello Stato possono presentare la propria candidatura per l'elezione del Consiglio comunale e del Consiglio circoscrizionale relativamente al territorio in cui risiedono.

 

4. Ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo per le elezioni indicate nel presente articolo l'interessato deve presentare al Sindaco del Comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per l'elezione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiuntiva istituita presso il predetto Comune.

 

5. L'elettorato attivo dello straniero si esercita se l'interessato è in possesso dei medesimi requisiti previsti per il cittadino italiano, inclusa l'inesistenza di un provvedimento penale o civile dell'autorità giudiziaria italiana, che comporti per la legge italiana la perdita dell'elettorato attivo.

 

6. Gli elettori stranieri iscritti, secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge e delle altre leggi vigenti, nelle apposite liste aggiuntive vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a quando non siano cancellati d'ufficio.

 

7. Le modalità di esercizio dell'elettorato passivo nei casi indicati nel presente articolo sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge e dalle norme di leggi speciali.

 
   
   

Art. 12

 

Politiche migratorie.

 
   

1. La Repubblica italiana, in concertazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali e con le istituzioni comunitarie, si adopera affinché nei Paesi di origine siano eliminate o prevenute situazioni strutturali di precarietà diffusa, di ordine economico, politico, sociale o ambientale, che possono indurre fenomeni di emigrazione. A tal fine la Repubblica è impegnata ad agevolare la riduzione e la conversione del debito estero dei Paesi meno sviluppati, a favorire la risoluzione pacifica dei conflitti interni e internazionali, a favorire la creazione di condizioni di lavoro e di commercio, nonché la equa fissazione dei prezzi delle materie prime in modo che siano conservate e create nei Paesi meno sviluppati occasioni di lavoro in condizioni degne, a denunciare gli atti dei Governi di Stati esteri che pongano in essere o che tollerino la sistematica violazione dei fondamentali diritti della persona garantiti dalle norme e dalle convenzioni internazionali e che inducano all'emigrazione.

 

2. La Repubblica italiana, in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con le organizzazioni non governative predispone specifiche politiche migratorie.

 

3. La Repubblica italiana garantisce il diritto d'asilo previsto dall'articolo 10, comma 3, della Costituzione e il diritto di libera circolazione e di stabilimento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e determina, secondo le disposizioni della presente legge, l'ingresso in Italia di cittadini di Paesi terzi compatibilmente con le risorse disponibili per i cittadini italiani.

 

4. La Repubblica italiana favorisce un armonioso inserimento nella società italiana degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e agevola i loro progetti di un positivo reinserimento nel Paese di origine. A tal fine lo Stato e le Regioni promuovono e coordinano le azioni delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali e le collegano con le iniziative delle diverse organizzazioni sociali e del volontariato e degli istituti di ricerca. Il Governo della Repubblica conclude accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati di provenienza degli stranieri immigrati in Italia al fine di stabilire intese che consentano di tutelarne i diritti di previdenza e di sicurezza sociale.

4. La Repubblica italiana favorisce un armonioso inserimento nella società italiana degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e agevola i loro progetti di un positivo reinserimento nel Paese di origine. A tal fine lo Stato e le Regioni promuovono e coordinano le azioni delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali e le collegano con le iniziative delle diverse organizzazioni sociali e del volontariato e degli istituti di ricerca.

5. Le iniziative di integrazione nella società italiana devono differenziarsi in base alla tipologia degli stranieri, con particolare riguardo per l'inserimento delle famiglie, delle donne straniere e dei minori stranieri, nonché dei rifugiati.

 

6. La Repubblica italiana promuove azioni positive dirette alla creazione delle condizioni per una pacifica convivenza ed una reciproca conoscenza delle lingue, culture, religioni dei cittadini italiani con quelle dei cittadini stranieri, al fine di consentire il rispetto della diversità e il riconoscimento dell'identità culturale delle persone.

 

7. La Repubblica italiana adotta misure nell'ambito dell'educazione, della cultura e dell'informazione idonee a prevenire il formarsi di pregiudizi che portano alla discriminazione e favorisce la comprensione e la cooperazione tra i popoli nella comune costruzione della pace e della giustizia.

 

8. La Repubblica italiana previene e reprime gli atti di intolleranza xenofoba e di discriminazione o violenza contro etnie, lingue o religioni.

 

9. La Repubblica italiana previene e reprime ogni forma di intermediazione dell'immigrazione clandestina effettuata a scopo di lucro o finalizzata al compimento di attivita' criminose.

 

10. La Repubblica italiana previene e reprime ogni forma di sfruttamento dei lavoratori stranieri, in particolare quelle che si fondano sulla condizione di precarieta' di detti lavoratori, anche in considerazione della loro eventuale posizione irregolare riguardo al soggiorno.