CAPO II

 
   

INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

 
   
   

Art. 58

 

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari.

 
   

1. Salvi i casi previsti dalla presente legge, l'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato avviene nell'ambito della programmazione dei flussi di ingresso stabilita annualmente dal Governo della Repubblica.

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato avviene nell'ambito della programmazione dei flussi di ingresso stabilita annualmente dal Governo della Repubblica.

2. A tale scopo il Governo deve tenere conto:

 

a) delle esigenze dell'economia nazionale;

 

b) del numero e del tipo di richieste di lavoro subordinato presentate in Italia ((...)) dai datori di lavoro alle sezioni circoscrizionali per l'impiego e rimaste inevase negli ultimi dodici mesi;

b) del numero e del tipo di richieste di lavoro subordinato presentate in Italia entro il 31 agosto di ogni anno dai datori di lavoro alle sezioni circoscrizionali per l'impiego e rimaste inevase nei dodici mesi precedenti;

c) del numero dei cittadini extracomunitari già iscritti nelle liste di collocamento ((...)) e dell'andamento del loro avviamento al lavoro negli ultimi dodici mesi;

c) del numero dei cittadini extracomunitari già iscritti nelle liste di collocamento entro il 31 agosto di ogni anno e dell'andamento del loro avviamento al lavoro nei dodici mesi precedenti;

d) di particolari settori lavorativi, mansioni, livelli o categorie per i quali la Commissione nazionale per l'impiego, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in collaborazione con le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, prevede nei successivi dodici mesi una carenza di manodopera;

 

e) del numero e del tipo di domande di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentate, accolte e respinte, ((...)) relativamente ai cittadini extracomunitari già soggiornanti in Italia e titolari di permessi di soggiorno rilasciati per motivi diversi;

e) del numero e del tipo di domande di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentate, accolte e respinte, al 31 agosto di ogni anno relativamente ai cittadini extracomunitari già soggiornanti in Italia e titolari di permessi di soggiorno rilasciati per motivi diversi;

f) degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in vigore delle quali l'Italia è parte;

 

g) delle politiche di immigrazione concertate nell'ambito dell'Unione europea;

 

h) del numero di rapporti di lavoro subordinato interrottisi entro il 31 agosto di ogni anno con cittadini extracomunitari ai quali nell'anno precedente era stato rilasciato il visto di ingresso per lavoro subordinato.

 

3. La programmazione annuale deve indicare per ogni settore lavorativo, per ogni qualifica e per ogni mansione il numero ((...)) complessivo di visti di ingresso per lavoro subordinato che potranno essere rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nel successivo anno solare ai cittadini extracomunitari debitamente iscritti nelle liste di prenotazione previste nell'articolo 59, e l'eventuale contingentamento temporale dei relativi ingressi.

3. La programmazione annuale deve indicare per ogni settore lavorativo, per ogni qualifica e per ogni mansione il numero massimo complessivo di visti di ingresso per lavoro subordinato che potranno essere rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nel successivo anno solare ai cittadini extracomunitari debitamente iscritti nelle liste di prenotazione previste nell'articolo 59.

4. Di norma tale numero non deve essere inferiore al 50 per cento del numero di domande di lavoro rimaste inevase nell'anno precedente per i relativi settori, qualifiche e mansioni, inclusi quei tipi di lavoro per i quali la legge consente l'assunzione diretta o comunque non preveda per il lavoratore l'obbligo di iscriversi nelle liste di collocamento.

4. In ogni caso tale numero massimo non può essere inferiore al 50 per cento, né superiore al 50 per cento del numero di domande di lavoro rimaste inevase nell'anno precedente per i relativi settori, qualifiche e mansioni, inclusi quei tipi di lavoro per i quali la legge consente l'assunzione diretta o comunque non preveda per il lavoratore l'obbligo di iscriversi nelle liste di collocamento.

5. La programmazione annuale può essere distinta per Regione e può anche indicare attività lavorative a tempo determinato che non abbiano carattere stagionale.

5. La programmazione annuale può essere distinta per Regione e può anche indicare attività lavorative a tempo indeterminato che non abbiano carattere stagionale.

6. La programmazione annuale è predisposta dal Dipartimento nazionale per l'immigrazione d'intesa con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, degli affari esteri, sentiti la Commissione nazionale per l'impiego, il CNEL e la Consulta nazionale dell'immigrazione.

 

7. Secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge lo schema di decreto che stabilisce la programmazione deve essere predisposto entro il 15 ottobre di ogni anno e deve essere trasmesso alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso venga espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza di detto parere.

 

8. La programmazione dei flussi è poi definitivamente adottata, esaminate le osservazioni eventualmente pervenute dalle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che deve essere pubblicato entro il 15 novembre di ogni anno. Il decreto deve essere tempestivamente trasmesso a tutte le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 
   
   

Art. 59

 

Raccolta delle domande di ingresso per lavoro subordinato ((...)).

Raccolta delle domande di ingresso per lavoro subordinato e delle offerte di lavoro.

   

1. Il cittadino extracomunitario residente all'estero che intende ricercare un lavoro subordinato in Italia deve presentare alla Rappresentanza diplomatica e consolare italiana nel Paese di origine o di stabile residenza domanda di iscrizione nelle apposite liste tenute dalle Rappresentanze in collegamento con gli Uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

2. Le domande di iscrizione nelle liste possono essere presentate soltanto in due periodi di ogni anno, secondo le modalità e i termini precisati dal regolamento di attuazione della presente legge e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di programmazione annuale dei flussi di ingresso. La presentazione della domanda è gratuita.

 

3. L'iscrizione nelle liste ha validita' annuale e puo' essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente.

3. L'iscrizione nelle liste resta valida per il solo anno solare in riferimento al quale è stata presentata la domanda.

4. L'anzianita' di iscrizione nelle liste non e' interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati di cui al comma 3.

4. La domanda di iscrizione può essere ripresentata negli anni successivi, se permangono le condizioni previste dalla legge e dal decreto di programmazione annuale dei flussi. A tal fine è consentita la ripresentazione della domanda mediante semplice conferma dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente.

5. Possono essere iscritti nelle liste soltanto i cittadini extracomunitari ((...)) per i quali non sussista alcuna delle condizioni per le quali l'articolo 39, comma 5, prevede l'obbligo del respingimento alla frontiera.

5. Possono essere iscritti nelle liste soltanto i cittadini extracomunitari aventi i requisiti corrispondenti ai settori di lavoro, alle qualifiche e alle mansioni indicati nel decreto di programmazione dei flussi di ingresso per l'anno a cui si riferisce e per i quali non sussista alcuna delle condizioni per le quali l'articolo 39, comma 5, prevede l'obbligo del respingimento alla frontiera.

6. All'atto della presentazione della domanda, da compilarsi secondo un modello uniforme allegato al regolamento di attuazione della presente legge o al decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso, il cittadino extracomunitario deve esibire un passaporto valido per almeno tre mesi e può eventualmente fornire ogni idonea documentazione che dimostri i corsi di istruzione e di formazione professionale eventualmente frequentati dallo straniero, i titoli di studio conseguiti, le eventuali esperienze lavorative precedenti o in corso, in Patria o all'estero, l'eventuale conoscenza della lingua italiana e di altre lingue straniere. La domanda deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti che il richiedente non è affetto da gravi malattie infettive o contagiose. Nella domanda deve essere altresì indicata la preferenza per uno o piu' settori, qualifiche o mansioni tra quelle indicate nella programmazione dei flussi d'ingresso. Alla domanda puo' essere acclusa documentazione comprovante la garanzia, presentata da enti, da associazioni o da privati regolarmente soggiornanti in Italia, per la parziale o totale copertura degli oneri previsti per il sostentamento in Italia del cittadino extracomunitario.

6. All'atto della presentazione della domanda, da compilarsi secondo un modello uniforme allegato al regolamento di attuazione della presente legge o al decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso, il cittadino extracomunitario deve esibire un passaporto valido per almeno tre mesi e può eventualmente fornire ogni idonea documentazione che dimostri i corsi di istruzione e di formazione professionale eventualmente frequentati dallo straniero, i titoli di studio conseguiti, le eventuali esperienze lavorative precedenti o in corso, in Patria o all'estero, la conoscenza della lingua italiana e di altre lingue straniere. La domanda deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti che il richiedente non è affetto da malattie infettive o contagiose. Nella domanda può essere altresì indicata la preferenza di familiari, fino al secondo grado di parentela o di affinità, italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi non turistici, che garantiscano di mettergli a disposizione in Italia un alloggio adeguato.

7. La Rappresentanza, anche con l'aiuto di organizzazioni internazionali o enti convenzionati secondo le norme previste dal regolamento di attuazione della presente legge, fornisce ogni informazione sui settori di lavoro, sulle qualifiche e sulle mansioni indicate nella programmazione dei flussi d'ingresso per l'anno in corso, agevola la corretta presentazione della domanda completa di ogni documentazione e concorre a verificare l'eventuale possesso di titolo o di esperienza professionale.

 

8. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, la Rappresentanza, se accerta che il cittadino extracomunitario richiedente possiede i requisiti conformi ai settori, alle qualifiche e alle mansioni indicati nella programmazione dei flussi d'ingresso per l'anno in corso e se il Ministero dell'interno non segnala l'esistenza di una delle circostanze previste dall'articolo 39, comma 5, per il respingimento alla frontiera, dispone l'iscrizione del cittadino extracomunitario nelle liste. Il cittadino extracomunitario e' iscritto nelle liste relative a tutti i settori, le qualifiche o le mansioni per i quali ha espresso preferenza essendo in possesso dei requisiti previsti.

8. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, la Rappresentanza, se accerta che il cittadino extracomunitario richiedente possiede i requisiti conformi ai settori, alle qualifiche e alle mansioni indicati nella programmazione dei flussi d'ingresso per l'anno in corso e se il Ministero dell'interno non segnala l'esistenza di una delle circostanze previste dall'articolo 39, comma 5, per il respingimento alla frontiera, dispone l'iscrizione del cittadino extracomunitario nelle liste.

9. Il regolamento di attuazione della presente legge definisce i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e per la valutazione delle esperienze professionali, prevede i criteri di raggruppamento delle richieste di lavoro inserite nelle liste, secondo i settori di lavoro, le qualifiche e le mansioni, e disciplina la graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse nelle domande e della eventuale garanzia di cui al comma 6, e dando priorità, a parità di altri requisiti, alla persona con maggior anzianita' di iscrizione nelle liste. In ogni caso non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie basate sullo Stato di provenienza o di origine, sulla nazionalità, sull'appartenenza ad una razza, ad un sesso, ad un gruppo etnico o linguistico o sulla religione professata, sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali e sociali.

9. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede i criteri di raggruppamento delle richieste di lavoro inserite nelle liste, secondo i settori di lavoro, le qualifiche e le mansioni, e disciplina la graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse nelle domande e dando priorità, a parità di altri requisiti, alla persona che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia che possano mettergli a disposizione un alloggio. In ogni caso non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie basate sulla nazionalità, sull'appartenenza ad una razza, ad un sesso, ad un gruppo etnico o linguistico o sulla religione professata, sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali e sociali.

10. Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione e con i Ministeri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale predispone apposito sistema informativo di collegamento con le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, con i Ministeri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, con le Questure, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro, idonei alla raccolta e alla valutazione delle domande di iscrizione, alla predisposizione dei raggruppamenti e delle graduatorie delle liste dei cittadini extracomunitari all'estero, nonché alla raccolta, valutazione ed elaborazione delle domande di autorizzazione al lavoro presentate dai datori di lavoro in Italia.

 

11. La predisposizione definitiva delle liste è comunicata ai cittadini extracomunitari iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. I cittadini extracomunitari iscritti nelle liste relative ai settori, alle qualifiche o alle mansioni per i quali la legge consente l'assunzione di cittadini italiani con chiamata nominativa possono richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato. Le domande di rilascio di visto di ingresso sono accolte, nell'ordine corrispondente alla graduatoria di cui al comma 9, fino a raggiungimento del numero complessivo stabilito dalla programmazione dei flussi di ingresso e secondo il contingentamento temporale ivi eventualmente indicato. I cittadini extracomunitari che ottengono il visto di ingresso per lavoro subordinato non possono stipulare in Italia, per un anno dalla data di ingresso, contratti di lavoro relativi a mansioni, qualifiche o settori diversi da quelli per i quali e' stato autorizzato l'ingresso.

11. La predisposizione definitiva delle liste è comunicata ai cittadini extracomunitari iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

12. Il diniego di iscrizione nelle liste è adottato con provvedimento scritto e motivato, redatto in lingua italiana e nella lingua del Paese presso cui è accreditata la Rappresentanza italiana. E' comunque consentita la ripresentazione della domanda di iscrizione nelle liste nell'anno solare successivo.

 

Art. 59 bis

Richiesta di autorizzazione al lavoro per lavoratori residenti all'estero.

 

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un cittadino extracomunitario residente all'estero deve presentare apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per la provincia in cui prevalentemente dovrà svolgersi l'attività lavorativa.

13. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario residente all'estero deve presentare apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per la provincia in cui prevalentemente dovrà svolgersi l'attività lavorativa.

2. La domanda di autorizzazione al lavoro contiene richiesta di assunzione con chiamata nominativa o con chiamata numerica, nel rispetto dei medesimi limiti previsti per i cittadini italiani.

14. La domanda di autorizzazione al lavoro contiene richiesta di assunzione con chiamata nominativa o con chiamata numerica, nel rispetto dei medesimi limiti previsti per i cittadini italiani.

3. La domanda di autorizzazione al lavoro deve riferirsi a cittadini extracomunitari residenti all'estero inseriti per l'anno in corso nelle liste presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

15. La domanda di autorizzazione al lavoro deve riferirsi a cittadini extracomunitari residenti all'estero inseriti per l'anno in corso nelle liste presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

4. Qualora l'assunzione richiesta comporti il superamento del numero massimo complessivo di visti per lavoro subordinato indicati nel settore, per qualifica o per mansione nel decreto di programmazione dei flussi per l'anno in corso ovvero comporti l'assunzione nominativa di persona non inserita nelle liste ovvero comporti l'assunzione per settori, qualifiche o mansioni non incluse nella programmazione annuale dei flussi, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se risulta verificata l'indisponibilità di altri lavoratori italiani e stranieri già iscritti in Italia nelle liste di collocamento e aventi le qualifiche e le mansioni corrispondenti a quelle richieste dal datore di lavoro.

16. Qualora l'assunzione richiesta comporti il superamento del numero massimo complessivo di visti per lavoro subordinato indicati nel settore, per qualifica o per mansione nel decreto di programmazione dei flussi per l'anno in corso ovvero comporti l'assunzione nominativa di persona non inserita nelle liste ovvero comporti l'assunzione per settori, qualifiche o mansioni non incluse nella programmazione annuale dei flussi, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se risulta verificata l'indisponibilità di altri lavoratori italiani e stranieri già iscritti in Italia nelle liste di collocamento e aventi le qualifiche e le mansioni corrispondenti a quelle richieste dal datore di lavoro.

5. In ogni caso nella domanda di autorizzazione al lavoro il datore di lavoro deve indicare e comprovare con idonea documentazione, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, i seguenti elementi:

17. In ogni caso nella domanda di autorizzazione al lavoro il datore di lavoro deve indicare e comprovare con idonea documentazione, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, i seguenti elementi:

a) la qualifica professionale, il livello o categoria e le mansioni secondo il contratto collettivo nazionale del settore, per le quali è richiesta l'assunzione del cittadino extracomunitario residente all'estero;

a) la qualifica professionale, il livello o categoria e le mansioni secondo il contratto collettivo nazionale del settore, per le quali è richiesta l'assunzione del cittadino extracomunitario residente all'estero;

b) il luogo in cui si svolgerà l'attività lavorativa;

b) il luogo in cui si svolgerà l'attività lavorativa;

c) il numero di lavoratori italiani e stranieri alle dipendenze del datore di lavoro richiedente al momento della presentazione della domanda;

c) il numero di lavoratori italiani e stranieri alle dipendenze del datore di lavoro richiedente al momento della presentazione della domanda;

d) gli elementi che consentano di valutare, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge, la situazione produttiva, finanziaria, fiscale ed economica del datore di lavoro; in particolare deve essere prodotta copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi, del registro dei corrispettivi e dei contributi previdenziali versati, ove obbligatoria, tale da dimostrare di essere in grado di assicurare il regolare pagamento della retribuzione e dei contributi previdenziali dovuti sia per i lavoratori già assunti, sia per i lavoratori cittadini extracomunitari residenti all'estero per i quali si chiede l'autorizzazione al lavoro ((...)).

d) gli elementi che consentano di valutare, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge, la situazione produttiva, finanziaria, fiscale ed economica del datore di lavoro; in particolare deve essere prodotta copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi, del registro dei corrispettivi e dei contributi previdenziali versati, ove obbligatoria, tale da dimostrare di essere in grado di assicurare il regolare pagamento della retribuzione e dei contributi previdenziali dovuti sia per i lavoratori già assunti, sia per i lavoratori cittadini extracomunitari per i quali si chiede l'autorizzazione al lavoro dall'estero.

e) l'inesistenza di licenziamenti dovuti a riduzione di personale, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, di lavoratori aventi la medesima qualifica del lavoratore cittadino extracomunitario per il quale e' richiesta l'autorizzazione al lavoro;

e) l'inesistenza di licenziamenti dovuti a riduzione di personale, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, di lavoratori aventi la medesima qualifica del lavoratore cittadino extracomunitario richiesto dall'estero;

f) l'inesistenza alle proprie dipendenze di lavoratori aventi la medesima qualifica del lavoratore cittadino extracomunitario per il quale e' richiesta l'autorizzazione al lavoro che siano stati posti in cassa integrazione guadagni o collocati nelle liste di mobilità;

f) l'inesistenza alle proprie dipendenze di lavoratori aventi la medesima qualifica del lavoratore cittadino extracomunitario richiesto dall'estero che siano stati posti in cassa integrazione guadagni o collocati nelle liste di mobilità;

g) l'effettiva corrispondenza tra le mansioni da svolgere e la qualifica e i requisiti professionali richiesti dal datore di lavoro nella domanda.

g) l'effettiva corrispondenza tra le mansioni da svolgere e la qualifica e i requisiti professionali richiesti dal datore di lavoro nella domanda.

((...))

18. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione, specificata dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostri la disponibilità di un alloggio adeguato per il lavoratore cittadino extracomunitario richiesto dall'estero.

6. Nella domanda di autorizzazione al lavoro il datore di lavoro deve dichiarare di essere a conoscenza del divieto, per un anno dalla data di ingresso, di modificare le condizioni del rapporto di lavoro, trasformandolo in un lavoro a tempo determinato, mutando le qualifiche o assegnando il lavoratore a mansioni diverse da quelle per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione al lavoro.

19. Nella domanda di autorizzazione al lavoro il datore di lavoro deve dichiarare di essere a conoscenza del divieto, per un anno dalla data di ingresso, di modificare le condizioni del rapporto di lavoro, trasformandolo in un lavoro a tempo determinato, mutando le qualifiche o assegnando il lavoratore a mansioni diverse da quelle per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione al lavoro.

7. L'Ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia idonea ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione al lavoro.

20. L'Ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia idonea ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione al lavoro.

   
   

((...))

Art. 60

 

Autorizzazione al lavoro e visto di ingresso per lavoro subordinato.

   

8. L'Ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio compie adeguati accertamenti sugli elementi indicati e sulle condizioni di lavoro offerte nella domanda di autorizzazione al lavoro presentata dal datore di lavoro.

1. L'Ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio compie adeguati accertamenti sugli elementi indicati e sulle condizioni di lavoro offerte nella domanda di autorizzazione al lavoro presentata dal datore di lavoro.

9. La decisione sulla domanda deve essere adottata entro trenta giorni dalla data di presentazione, scaduti i quali essa si intende concessa. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina il caso e gli effetti del silenzio-assenso.

2. La decisione sulla domanda deve essere adottata entro trenta giorni dalla data di presentazione, scaduti i quali essa si intende concessa. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina il caso e gli effetti del silenzio-assenso.

10. Qualora dagli accertamenti compiuti risulti mancante un'effettiva corrispondenza tra i requisiti professionali richiesti e le mansioni da svolgere ovvero risulti insussistente uno degli elementi garantiti dal datore di lavoro nella domanda, l'Ufficio respinge, con provvedimento scritto e motivato comunicato al richiedente, la domanda di autorizzazione al lavoro senza dar luogo ad ulteriori adempimenti.

3. Qualora dagli accertamenti compiuti risulti mancante un'effettiva corrispondenza tra i requisiti professionali richiesti e le mansioni da svolgere ovvero risulti insussistente uno degli elementi garantiti dal datore di lavoro nella domanda, l'Ufficio respinge, con provvedimento scritto e motivato comunicato al richiedente, la domanda di autorizzazione al lavoro senza dar luogo ad ulteriori adempimenti.

((...))

4. Qualora dagli accertamenti compiuti risulti che il cittadino extracomunitario richiesto dall'estero con chiamata nominativa si trova già sul territorio dello Stato sprovvisto di un valido permesso di soggiorno, ovvero in possesso di un permesso di soggiorno che non consente lo svolgimento di una attivati lavorativa, l'Ufficio con analogo provvedimento, respinge la domanda e segnala immediatamente il fatto alla competente Questura per gli eventuali provvedimenti di sua competenza e alla Rappresentanza italiana all'estero per la immediata cancellazione dalle liste.

11. Il rilascio dell'autorizzazione al lavoro è comunicato dall'Ufficio, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al datore di lavoro e al cittadino extracomunitario all'estero, nonché al Ministero dell'interno e alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente, la quale procede, previa richiesta del cittadino extracomunitario interessato, alla cancellazione del cittadino extracomunitario dalle liste e al tempestivo rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato ((...)).

5. Il rilascio dell'autorizzazione al lavoro è comunicato dall'Ufficio, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al datore di lavoro e al cittadino extracomunitario all'estero, nonché al Ministero dell'interno e alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente, la quale procede alla cancellazione del cittadino extracomunitario dalle liste e al tempestivo rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato, previa domanda del cittadino extracomunitario interessato.

12. Il rilascio dell'autorizzazione al lavoro con chiamata numerica comporta l'avviamento in Italia del lavoratore extracomunitario collocato in grado più elevato nella graduatoria delle liste secondo i criteri previsti dal regolamento di attuazione della presente legge. In caso di rifiuto di avviamento a seguito di chiamata numerica, il nominativo del lavoratore extracomunitario viene inserito all'ultimo posto della graduatoria nella lista di appartenenza. Il rifiuto di avviamento a seguito di chiamata nominativa non comporta modificazioni della graduatoria.

6. Il rilascio dell'autorizzazione al lavoro con chiamata numerica comporta l'avviamento in Italia del lavoratore extracomunitario collocato in grado più elevato nella graduatoria delle liste secondo i criteri previsti dal regolamento di attuazione della presente legge. Il rifiuto di essere avviato comporta la cancellazione del cittadino extracomunitario dalle liste per l'anno solare in corso.

13. Qualora si tratti di domande di autorizzazione al lavoro per le quali la legge prevede ai sensi del comma 4, l'obbligo di procedere all'accertamento preventivo di indisponibilità, l'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per territorio convoca i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento della Provincia aventi la qualifica professionale corrispondente a quella ((...)) in possesso del cittadino extracomunitario residente all'estero e acquisisce il loro eventuale rifiuto formale ad accettare il posto offerto, ovvero l'eventuale dichiarazione formale del datore di lavoro circa i motivi che hanno determinato il rifiuto di assumere i lavoratori eventualmente reperiti per mancanza di determinati requisiti professionali. Salvo che tale dichiarazione, ove richiesta, risulti infondata, l'Ufficio rilascia l'autorizzazione al lavoro.

7. Qualora si tratti di domande di autorizzazione al lavoro per le quali la legge prevede ai sensi dell'articolo 59, comma 16, l'obbligo di procedere all'accertamento preventivo di indisponibilità, l'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per territorio convoca i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento della Provincia aventi la qualifica professionale corrispondente a quella dichiarata in possesso del cittadino extracomunitario residente all'estero e acquisisce il loro eventuale rifiuto formale ad accettare il posto offerto, nonché l'eventuale dichiarazione formale del datore di lavoro circa i motivi che hanno determinato il rifiuto di assumere i lavoratori eventualmente reperiti per mancanza di determinati requisiti professionali. Se tale dichiarazione risulta fondata, l'Ufficio rilascia l'autorizzazione al lavoro.

14. In deroga alle norme del comma 13, l'Ufficio ha facoltà di non procedere all'accertamento della indisponibilità su base provinciale, qualora si tratti di richiesta di autorizzazione al lavoro concernente l'assunzione di dirigenti, di quadri, di personale altamente qualificato ovvero l'assunzione di ricercatori richiesti da enti pubblici o privati ai sensi dell'articolo 36, D.P.R.. legge 20 marzo 1975, n.70, ovvero l'assunzione di lavoratori relativa ad occupazioni per le quali la legge non prescrive l'obbligo di iscrizione nelle liste di collocamento.

8. In deroga alle norme del comma 7, l'Ufficio ha facoltà di non procedere all'accertamento della indisponibilità su base provinciale, qualora si tratti di richiesta di autorizzazione al lavoro concernente l'assunzione di dirigenti, di quadri, di personale altamente qualificato ovvero l'assunzione di ricercatori richiesti da enti pubblici o privati ai sensi dell'articolo 36, D.P.R.. legge 20 marzo 1975, n.70, ovvero l'assunzione di lavoratori relativa ad occupazioni per le quali la legge non prescrive l'obbligo di iscrizione nelle liste di collocamento.

15. L'autorizzazione al lavoro e' rilasciata a tempo indeterminato e riguarda le mansioni per le quali e' richiesta l'assunzione.

9. L'autorizzazione al lavoro ha validità annuale, è rinnovabile e riguarda le mansioni per le quali e' richiesta l'assunzione.

16. A pena di decadenza dell'autorizzazione al lavoro, il cittadino extracomunitario per il quale e' stata rilasciata l'autorizzazione al lavoro deve presentare la domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione del rilascio dell'autorizzazione al lavoro che lo riguarda.

 

Art.60

Visto di ingresso per lavoro subordinato.

10. A pena di decadenza dell'autorizzazione al lavoro, il cittadino extracomunitario deve presentare la domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione del rilascio dell'autorizzazione al lavoro che lo riguarda.

1. La Rappresentanza diplomatica o consolare rilascia direttamente il visto d'ingresso entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda di visto. Il visto è rilasciato gratuitamente.

11. La Rappresentanza diplomatica o consolare rilascia direttamente il visto d'ingresso entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda di visto. Il visto è rilasciato gratuitamente.

2. Il visto d'ingresso per lavoro subordinato deve essere utilizzato entro trenta giorni dalla data del rilascio e, se e' stato rilasciato in seguito a domanda presentata ai sensi del comma 16 dell'articolo 59 bis, deve contenere espressa menzione degli estremi della autorizzazione concessa e del datore di lavoro.

12. Il visto d'ingresso per lavoro subordinato deve essere utilizzato entro sessanta giorni dalla data del rilascio e deve contenere espressa menzione degli estremi della autorizzazione concessa e del datore di lavoro.

3. Gli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunicano tempestivamente, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, ai Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri i nominativi dei cittadini extracomunitari ai quali era stata rilasciata l'autorizzazione al lavoro e che, in assenza di validi motivi, non hanno ((...)) svolto la prestazione autorizzata. A tali cittadini e' revocato il permesso di soggiorno e, per i due anni successivi, essi non possono più ottenere l'iscrizione nelle liste di segnalazione, ne' il rilascio di visti d'ingresso in Italia, salvi i casi di ricongiungimento familiare e di cure mediche, nonché fatta salva la possibilità di presentare domanda di asilo.

13. Gli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunicano tempestivamente, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, ai Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri i nominativi dei cittadini extracomunitari ai quali era stata rilasciata l'autorizzazione al lavoro e che non hanno effettivamente svolto la prestazione autorizzata. Tali cittadini extracomunitari non possono più ottenere l'iscrizione nelle liste di segnalazione, ne' il rilascio di visti d'ingresso in Italia, salvi i casi di ricongiungimento familiare e di cure mediche, nonché fatta salva la possibilità di presentare domanda di asilo.

4. Analoga segnalazione deve essere effettuata, anche su ispezioni effettuate dagli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Guardia di finanza, nei confronti dei datori di lavoro che non hanno adempiuto agli obblighi di legge nei confronti dei lavoratori cittadini extracomunitari per i quali avevano richiesto l'autorizzazione al lavoro. Tali datori di lavoro non possono più ottenere autorizzazioni al lavoro per cittadini extracomunitari residenti all'estero; nei loro confronti si procede all'accertamento delle responsabilità per i fatti previsti dalla legge come reato.

14. Analoga segnalazione deve essere effettuata, anche su ispezioni effettuate dagli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Guardia di finanza, nei confronti dei datori di lavoro che non hanno adempiuto agli obblighi di legge nei confronti dei lavoratori cittadini extracomunitari per i quali avevano richiesto l'autorizzazione al lavoro. Tali datori di lavoro non possono più ottenere autorizzazioni al lavoro per cittadini extracomunitari residenti all'estero; nei loro confronti si procede all'accertamento delle responsabilità per i fatti previsti dalla legge come reato.

   
   

Art. 61

 

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

 
   

1. Possono ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato coloro che dimostrino, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

 

a) cittadini extracomunitari che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto di ingresso per lavoro subordinato ((...));

a) cittadini extracomunitari che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto di ingresso per lavoro subordinato e di autorizzazione al lavoro;

b) cittadini extracomunitari, titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi, che abbiano in corso in Italia un rapporto di lavoro subordinato, regolarmente instaurato e proseguito secondo le norme della presente legge;

 

c) cittadini extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento, secondo le norme della presente legge.

 

2. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato per la prima volta ha la durata di due anni.

 

3. Fatti salvi i limiti previsti dalla presente legge per il primo anno successivo all'ingresso dall'estero con visto per lavoro subordinato ((...)), il titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato può iscriversi nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale e può stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o di carattere stagionale, secondo le norme in vigore per i lavoratori italiani, inclusi i profili professionali del pubblico impiego ai quali la legge consente l'accesso previa chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, nonché i profili infermieristici nel Servizio sanitario nazionale.

3. Fatti salvi i limiti previsti dalla presente legge per il primo anno successivo all'ingresso dall'estero con visto per lavoro subordinato e con autorizzazione al lavoro, il titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato può iscriversi nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale e può stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o di carattere stagionale, secondo le norme in vigore per i lavoratori italiani, inclusi i profili professionali del pubblico impiego ai quali la legge consente l'accesso previa chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, nonché i profili infermieristici nel Servizio sanitario nazionale.

4. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato dà facoltà al titolare di iscriversi ai corsi di studio di ogni ordine e grado, di usufruire dell'assistenza sanitaria e dei servizi socio-assistenziali previsti dalla presente legge, nonché di accedere ad attività non occasionali di lavoro autonomo se è verificata la condizione di reciprocità.

 

5. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato può ottenere il rilascio del libretto di lavoro e gode di tutti i diritti previsti dalla legge per i lavoratori cittadini extracomunitari.

 

((...))

6. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere rinnovato se il cittadino extracomunitario dimostra la disponibilità, nei due anni precedenti, di un reddito annuo minimo pari all'importo annuale della pensione sociale previsto dalla legge alla data di presentazione della domanda, derivante da lavoro subordinato, anche a tempo parziale, da lavoro autonomo o da altra fonte di reddito riconosciuta come legittima dalle vigenti leggi sulle imposte sui redditi.

7. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rinnovato con la durata di quattro anni se il cittadino extracomunitario dimostra, con le modalità e la documentazione previste dal regolamento di attuazione della presente legge, di disporre di un reddito annuo pari almeno all'importo annuale della pensione sociale previsto dalla legge alla data di presentazione della domanda, derivante da lavoro subordinato, da lavoro autonomo o da altra fonte di reddito riconosciuta come legittima dalle vigenti leggi sulle imposte sui redditi, e di avere in corso al momento della presentazione della domanda di rinnovo un regolare rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato.

7. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rinnovato con la durata di quattro anni se il cittadino extracomunitario dimostra, con le modalità e la documentazione previste dal regolamento di attuazione della presente legge, di disporre del reddito minimo indicato al comma 6 e di avere in corso al momento della presentazione della domanda di rinnovo un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

8. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rinnovato per la durata di due anni se il cittadino extracomunitario, non rientrando nelle previsioni del comma 7, dimostra, con le modalità e la documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

8. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rinnovato per la durata di due anni se il cittadino extracomunitario dimostra, con le modalità e la documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a) cittadino extracomunitario che non è in grado di dimostrare di disporre del predetto reddito minimo derivante da fonte lecita, ma che dimostra di essere stato ininterrottamente iscritto nelle liste di collocamento, autocertifica di essere stato impiegato in tutto o in parte negli anni precedenti in condizioni illegali e dimostra che la somma del reddito derivante da fonti legittime e di quello corrispondente, in base ai minimi salariali previsti dalla legge, alle prestazioni di lavoro illegalmente effettuate non e' inferiore al minimo indicato nel comma 7. In tal caso se l'autocertificazione risulta verificata dall'Ispettorato del lavoro, nei confronti del datore di lavoro si procede all'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge; se l'autocertificazione risulta non veritiera il Questore dispone la revoca del permesso di soggiorno rinnovato ((...));

a) cittadino extracomunitario che non è in grado di dimostrare di disporre del predetto reddito minimo derivante da fonte lecita, ma che dimostra di essere stato ininterrottamente iscritto nelle liste di collocamento e che autocertifica di essere stato impiegato in tutto o in parte negli anni precedenti in condizioni illegali. In tal caso se l'autocertificazione risulta verificata dall'Ispettorato del lavoro, nei confronti del datore di lavoro si procede all'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge; se l'autocertificazione risulta non verificata il Questore dispone la revoca del permesso di soggiorno rinnovato e, qualora non abbia titolo per ottenere un altro tipo di permesso di soggiorno, la conseguente espulsione del cittadino extracomunitario dal territorio dello Stato per soggiorno illegale;

((...))

b) cittadino extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento che, pur frequentando un corso di formazione professionale per il quale percepisce una regolare borsa di studio di importo mensile superiore all'importo mensile della pensione sociale, risulta essere stato privo di una regolare occupazione per un periodo complessivo superiore alla metà del precedente periodo di validità del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

c) cittadino extracomunitario che abbia in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato;

 

d) cittadino extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento che, pur non disponendo del reddito minimo, dimostri di essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro o di malattie professionali, regolarmente accertati, verificatisi o insorti durante il periodo di validità del precedente permesso di soggiorno ovvero di essere stato sottoposto a cure ospedaliere di durata complessiva non inferiore a tre mesi ovvero di non aver potuto svolgere attività lavorative in conseguenza di maternità;

 

e) cittadino extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento o collocato nelle liste di mobilità, che disponga del reddito minimo indicato nel comma 7.

e) cittadino extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento o collocato nelle liste di mobilità, che disponga del reddito minimo indicato nel comma 6.

9. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere convertito in un qualunque permesso di soggiorno per il quale il titolare possegga i requisiti previsti dalla presente legge.

9. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro artistico, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo, per coesione familiare per studio, per residenza elettiva, per attività sportiva, per cure mediche, per motivi religiosi, per motivi giudiziari, per richiesta di asilo, per asilo umanitario, a condizione che il titolare sia in possesso dei requisiti rispettivamente previsti dalla presente legge.

10. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato può ottenere, nei casi previsti dalla presente legge, il rilascio della carta di soggiorno.

 

11. Nei casi previsti dalla presente legge il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere altresì rilasciato al cittadino extracomunitario che sia gia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per una durata non inferiore a sei mesi che gli consenta di instaurare un regolare rapporto di lavoro subordinato, qualora sia stata rilasciata in suo favore dal competente Ufficio periferico del Ministero del lavoro un'autorizzazione al lavoro per un posto di lavoro a tempo indeterminato.

11. Nei casi previsti dalla presente legge il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere altresì rilasciato al cittadino extracomunitario che sia gia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per una durata superiore a sei mesi che gli consenta di instaurare un regolare rapporto di lavoro subordinato, qualora sia stata rilasciata in suo favore dal competente Ufficio periferico del Ministero del lavoro un'autorizzazione al lavoro per un posto di lavoro a tempo indeterminato.

12. Al cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato che sia ritornato spontaneamente nel Paese di origine e abbia consegnato personalmente alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana il permesso di soggiorno non oltre sei mesi prima della data di scadenza dello stesso, e che nei due anni successivi alla data della consegna intenda ritornare in Italia per motivi di lavoro è rilasciato, salvo che vi osti una delle circostanze indicate nel comma 11 dell'articolo 35, un visto di ingresso per lavoro subordinato e un permesso di soggiorno per lavoro subordinato di durata pari al periodo residuo di validità del permesso di soggiorno consegnato alla Rappresentanza italiana.

 
   
   

Art. 62

Art. 62

Ingresso per lavoro stagionale.

Ingresso per lavoro stagionale.

   

1. Nell'ambito della programmazione annuale dei flussi di ingresso, di cui all'articolo 58, e' indicato anche il numero di visti di ingresso per lavoro stagionale rilasciabili nell'anno solare al quale la programmazione si riferisce. Detto numero non include i visti di reingresso per lavoro stagionale rilasciati ai sensi del comma 4 dell'articolo 63 ovvero ai sensi del comma 4 dell'articolo 171 bis, e si riferisce quindi ad ulteriori flussi di ingresso rispetto a quelli associati al reingresso di lavoratori stagionali. Per la sua determinazione si tiene conto delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. Si tiene altresi' conto delle previsioni relative al reingresso per lavoro stagionale effettuate sulla base del numero di visti di reingresso rilasciati ai sensi del comma 4 dell'articolo 63 ovvero ai sensi del comma 4 dell'articolo 171 bis, nonche' della possibilita' che, in ottemperanza a decreti emanati ai sensi del comma 9 dell'articolo 63, si debba procedere al rilascio di permessi di soggiorno per lavoro stagionale al di fuori della programmazione dei flussi di ingresso.

1. Nell'ambito della programmazione annuale dei flussi di ingresso prevista dall'articolo 58 è indicato anche il numero massimo complessivo di visti di ingresso per lavoro stagionale.

2. Il cittadino extracomunitario residente all'estero che intende fare ingresso in Italia per lavoro stagionale e che non sia gia' in possesso di un valido visto di reingresso per lavoro stagionale deve presentare alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di origine o di stabile residenza domanda di iscrizione nelle apposite liste, tenute dalle Rappresentane in modo analogo a quanto previsto dall'articolo 59. Dette liste sono utilizzate per l'accoglimento graduale delle richieste, con conseguente rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale, fino a completamento dei contingenti indicati, ai sensi del comma 1, nella programmazione annuale dei flussi. La graduatoria e' costituita in base alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

2. Tale numero, distinto per settori di lavoro, per qualifiche e per mansioni e anche per Regioni o aree di lavoro, è determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 58, comma 2, delle previsioni annuali del fabbisogno di manodopera elaborate in collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale, nonché sulla base dell'entità degli iscritti nelle liste di collocamento al 31 agosto di ogni anno, e della verifica dei rapporti di lavoro stagionale effettivamente instaurati da cittadini extracomunitari nei dodici mesi precedenti su]la base dei visti di ingresso per lavoro stagionale in riferimento ai diversi settori lavorativi e ai diversi Paesi di provenienza.

3. Per la definizione e l'utilizzazione delle liste relative al lavoro stagionale si applicano, ove possibile, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 dell'articolo 59.

3. La programmazione annuale dei flussi consente il rilascio dei visti di ingresso per lavoro stagionale soltanto ai cittadini di quegli Stati non appartenenti all'Unione europea geograficamente più vicini al territorio dello Stato, anche sulla base di accordi bilaterali con gli Stati di provenienza.

4. Relativamente ai limiti di tempo per la richiesta, il rilascio e l'utilizzazione del visto di ingresso per lavoro stagionale si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 59 bis e ai commi 1 e 2 dell'articolo 60.

4. Presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane negli Stati non appartenenti all'Unione europea indicati nella programmazione annuale sono istituite speciali liste per l'accesso ai lavori stagionali, nelle quali possono richiedere di essere iscritti i cittadini extracomunitari interessati ad ottenere uno o più lavori stagionali nell'anno solare in corso.

 

5. La raccolta e l'elaborazione delle domande e la loro iscrizione nelle liste e disciplinata nei medesimi modi e termini previsti ai sensi della presente legge per le richieste di lavoro a tempo indeterminato salvo che sia diversamente previsto dagli accordi bilaterali con gli Stati di provenienza.

 

6. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare un rapporto di lavoro stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero deve presentare apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'Ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente per il luogo in cui principalmente dovrà svolgersi l'attività lavorativa.

 

7. La domanda di autorizzazione al lavoro stagionale può contenere soltanto la richiesta di assunzione con chiamata numerica. Tuttavia e' consentita la richiesta nominativa per l'assunzione dei cittadini extracomunitari che abbiano gia in precedenza svolto regolare lavoro stagionale presso il medesimo datore di lavoro.

 

8. La domanda di autorizzazione al lavoro stagionale può anche essere presentata collettivamente da più datori di lavoro di una determinata zona e può anche riferirsi in complesso a gruppi di lavori agricoli di breve periodo da svolgersi nel medesimo semestre presso più datori di lavoro nella medesima zona, individuata dagli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge.

 

9. La domanda di autorizzazione al lavoro stagionale può riferirsi soltanto ad uno o più cittadini extracomunitari residenti all'estero che siano iscritti per l'anno in corso nelle speciali liste per lavori stagionali istituite presso le Rappresentanze italiane all'estero secondo i limiti numerici e geografici individuati dal decreto annuale dì programmazione dei flussi.

 

10. Il datore di lavoro nella domanda di autorizzazione al lavoro stagionale deve indicare gli elementi previsti dall'articolo 59, comma 17, per le domande di lavoro a tempo indeterminato, e deve esibire idonea documentazione, specificata dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostri che i lavoratori cittadini extracomunitari stagionali richiesti dall'estero durante i periodi di lavoro disporranno di un alloggio adeguato, messo a disposizione dal datore di lavoro o da consorzi di datori di lavoro o degli enti locali.

 

11. La domanda di autorizzazione al lavoro stagionale è esaminata, rilasciata e comunicata con le modalità previste dall'articolo 60, commi da 1 a 6.

 

12. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità massima di sei mesi e riguarda i lavori stagionali richiesti, anche con riferimento a gruppi di lavori agricoli di breve periodo da svolgersi nel medesimo semestre presso più datori di lavoro nella medesima zona.

 

13. A pena di decadenza dell'autorizzazione al lavoro stagionale, il cittadino extracomunitario deve presentare domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione del suo avviamento al lavoro stagionale sulla base di autorizzazioni al lavoro stagionale rilasciate in Italia.

 

14. Il visto di ingresso per lavoro stagionale deve essere utilizzato entro trenta giorni dalla data del rilascio e deve contenere espressa menzione degli estremi delle autorizzazioni al lavoro concesse e dei datori di lavoro.

 

15. Il cittadino extracomunitario a cui è stato rilasciato un visto di ingresso per lavoro stagionale può nuovamente essere iscritto nelle liste per lavori stagionali con preferenza rispetto a coloro che non hanno mai fatto ingresso in Italia per lavoro, a condizione che, entro quindici giorni successivi alla data di scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, si presenti alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero che aveva rilasciato il precedente visto esibendo i timbri di ingresso e di uscita dallo Stato apposti sul passaporto e le iscrizioni apposte sul libretto di lavoro e consegnando copia del certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro attestante l'avvenuta effettuazione del regolare rapporto di lavoro stagionale attestante l'avvenuta effettuazione del regolare rapporto di lavoro stagionale. Tale certificato è rilasciato, anche dopo verifiche effettuate dagli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, soltanto al cittadino extracomunitario che esibisca l'autorizzazione al lavoro stagionale precedentemente rilasciata, la busta paga e le ricevute degli avvenuti versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal lavoratore.

 

16. Gli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunicano tempestivamente, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, ai Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri i nominativi dei cittadini extracomunitari ai quali era stata rilasciata l'autorizzazione al lavoro stagionale e che non hanno effettivamente svolto la prestazione autorizzata. Tali cittadini extracomunitari non possono più ottenere l'iscrizione nelle liste istituite presso le Rappresentanze italiane all'estero ne il rilascio di visti d'ingresso in Italia, salvi i casi di ricongiungimento familiare e di cure mediche e fatta salva la possibilità di presentare le domande di asilo.

 

17. Analoga segnalazione deve essere effettuata, anche su ispezioni effettuate dagli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Guardia di Finanza, nei confronti dei datori di lavoro che non hanno adempiuto gli obblighi di legge in favore di lavoratori cittadini extracomunitari per lavoro stagionale per i quali avevano richiesto autorizzazione al lavoro stagionale. Tali datori di lavoro non possono più ottenere domande di autorizzazione al lavoro per i cittadini extracomunitari residenti all'estero; nei loro confronti si procede all'accertamento delle responsabilità per i fatti previsti dalla legge come reato.

   
   

Art. 63

Art. 63

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

   

1. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha durata di sei mesi e consente il rilascio del libretto di lavoro, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e l'instaurazione di qualunque tipo di rapporto di lavoro, anche nelle more di detto rilascio. In deroga alle diverse disposizioni di legge, e' comunque consentita al datore di lavoro l'assunzione con richiesta nominativa del cittadino extracomunitario che abbia svolto, in precedenza, regolare attivita' lavorativa alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

1. Possono ottenere il rilascio del permesso di. soggiorno per lavoro stagionale coloro che dimostrino, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

 

a) cittadini extracomunitari che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto d'ingresso per lavoro stagionale e di autorizzazione al lavoro stagionale;

 

b) cittadini extracomunitari che abbiano ottenuto la conversione del proprio permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo in permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

2. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' rilasciato al cittadino straniero extracomunitario che ha fatto regolarmente ingresso nel territorio dello Stato, munito di visto di ingresso o di reingresso per lavoro stagionale, e che ne avanza richiesta entro otto giorni dalla data di ingresso. Detto permesso e' altresi' rilasciato, su richiesta, al cittadino straniero extracomunitario che possegga i requisiti stabiliti da eventuale decreto emanato ai sensi del comma 9.

2. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha durata pari alla durata complessiva delle autorizzazioni al lavoro stagionale concesse e comunque non superiore a sei mesi, al termine dei quali il cittadino extracomunitario ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato.

3. Salvo che abbia titolo alla proroga o alla conversione del permesso di soggiorno o al rilascio di altro permesso di soggiorno, il titolare del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' tenuto, entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza del permesso, a lasciare il territorio dello Stato, dopo aver comunicato, con apposita dichiarazione, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione le informazioni relative all'attivita' lavorativa svolta, specificando, per ciascun rapporto di lavoro, la durata, il reddito maturato ed elementi utili all'identificazione del datore di lavoro. Al cittadino extracomunitario e' immediatamente rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione della dichiarazione. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. Salvo che detta dichiarazione risulti non veritiera, al lavoratore straniero extracomunitario e' assicurato, ai sensi dell'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n.153, l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per il periodo di lavoro dichiarato.

3. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale consente il rilascio del libretto di lavoro e l'instaurazione dei rapporti di lavoro a carattere stagionale ai quali si riferiscono le autorizzazioni al lavoro stagionale.

4. Al cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante che ne fa richiesta e che esibisce la ricevuta di cui al comma 3 e' immediatamente rilasciato, dal Questore della Provincia dove il cittadino extracomunitario si trova, un visto di reingresso per lavoro stagionale, utilizzabile per un solo ingresso non prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare uscita dal territorio dello Stato. Il visto di reingresso deve riportare gli estremi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale di cui il cittadino extracomunitario e' titolare e consente l'ingresso in Italia di detto cittadino, previa esibizione del timbro apposto sul passaporto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 38 della presente legge, all'atto della regolare uscita dal territorio dello Stato e a condizione che la dichiarazione resa ai sensi del comma 3 non sia risultata non veritiera.

4. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può essere rinnovato alla data di scadenza e non consente l'iscrizione nelle liste di collocamento.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' prorogato, su richiesta del titolare, in presenza di una richiesta di avviamento per un rapporto di lavoro a tempo determinato per la quale sia stato rilasciato il relativo nullaosta, per il periodo corrispondente a detto rapporto di lavoro. Il permesso puo' essere ulteriormente prorogato, alle stesse condizioni, in presenza di proroga del contratto a tempo determinato o in presenza di un'analoga richiesta presentata da un diverso datore di lavoro. Il permesso in corso di validita' e' convertito, su richiesta del titolare, in presenza di una richiesta di avviamento per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la quale sia stato rilasciato il relativo nullaosta, in un permesso per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni.

6. Riguardo agli obblighi ed ai diritti di cui ai commi 3, 4 e 5, e' data informazione scritta al lavoratore straniero extracomunitario in lingua a lui comprensibile ovvero, ove cio' non sia possibile, in una lingua a sua scelta tra inglese, francese, spagnolo e arabo, da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, all'atto del rilascio del permesso di soggiorno.

7. Il lavoratore extracomunitario a carico del quale risultano violazioni delle disposizioni in materia di soggiorno per lavoro stagionale non potra' ottenere un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale nei due anni successivi a quello in cui la violazione ha avuto luogo.

8. In caso di rimpatrio, il cittadino extracomunitario, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati. Tuttavia, su richiesta del cittadino extracomunitario, le somme corrispondenti a tutti i contributi versati per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti sono liquidate all'interessato, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge, anche qualora non sussistano i requisiti minimi previsti dalla legge per l'ottenimento della pensione. In caso di successivo rientro in Italia per motivi di lavoro, i lavoratori extracomunitari che abbiano richiesto detta liquidazione hanno facolta' di restaurare la propria posizione contributiva in Italia, restituendo all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma precedentemente liquidata, incluse le relative maggiorazioni e l'interesse legale calcolato su base annua.

9. In considerazione del verificarsi di particolari condizioni di emergenza e per motivi di carattere umanitario o di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, puo' stabilire, con apposito decreto, di consentire l'eventuale ingresso e il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale a cittadini stranieri extracomunitari che per qualsiasi motivo non abbiano titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo di un altro tipo di permesso di soggiorno. Nel decreto sono stabiliti i requisiti necessari per il rilascio del permesso e, ove gli interessati non si trovino gia' nel territorio dello Stato, del visto di ingresso.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità può essere convertito in un permesso per lavoro subordinato, soltanto su richiesta del cittadino extracomunitario che abbia già soggiornato in Italia per due volte con un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato per la quale vi sia l'autorizzazione al lavoro rilasciata dagli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi della presente legge. Per la presentazione e l'esame della domanda di autorizzazione al lavoro si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 60 per le domande di autorizzazione al lavoro avanzate nei confronti dei cittadini extracomunitari residenti all'estero.

   
   

Art. 64

 

Ingresso per lavoro artistico.

 
   

1. L'ingresso in Italia per lavoro artistico concerne i seguenti cittadini extracomunitari:

 

a) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

 

b) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto.

 

c) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso luoghi di intrattenimento;

 

d) artisti ingaggiati da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche.

 

2. Il visto di ingresso per lavoro artistico è rilasciato previa autorizzazione al lavoro dell'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo ovvero previo ingaggio nel settore dello spettacolo ed avuto il nulla osta provvisorio del Ministero dell'interno.

 

3. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità di presentazione e di esame della domanda di autorizzazione al lavoro artistico o di ingaggio, di certificazione professionale relativa alla qualifica del cittadino extracomunitario richiesto, nonché della verifica dell'agibilità dei locali in cui dovranno prestare la loro opera i lavoratori artistici cittadini extracomunitari.

 

4. In ogni caso sono adottati particolari accorgimenti e verifiche per prevenire l'ingresso per lavoro artistico motivato da ragioni che dissimulano un'immigrazione per fini diversi da quelli dichiarati.

 

5. Il visto d'ingresso per lavoro artistico è collegato all'autorizzazione al lavoro artistico o all'ingaggio rilasciati.

 

6. Il visto di ingresso per lavoro artistico deve essere utilizzato entro sessanta giorni dalla data del rilascio e deve contenere espressa menzione degli estremi della autorizzazione al lavoro artistico concessa o dell'ingaggio ottenuto.

 

((...))

7. L'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo segnala tempestivamente ai Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri i nominativi dei cittadini extracomunitari ai quali era stata rilasciata l'autorizzazione al lavoro artistico e che non hanno effettivamente svolto la prestazione autorizzata. Tali cittadini extracomunitari non possono più ottenere visti di ingresso in Italia, fatti salvi i casi di ricongiungimento familiare e di cure mediche e le domande di asilo.

((...))

8. Analoga segnalazione deve essere effettuata, anche su ispezioni effettuate dagli Uffici periferici del Ministero del lavoro e dalla Guardia di finanza, nei confronti degli impresari e dei datori di lavoro che non hanno adempiuto gli obblighi di legge nei confronti dei cittadini extracomunitari entrati in Italia con visto per lavoro artistico per i quali avevano ottenuto l'autorizzazione al lavoro artistico. Tali impresari e datori di lavoro non possono più ottenere autorizzazioni al lavoro, né ingaggi per cittadini extracomunitari residenti all'estero; nei loro confronti si procede all'accertamento delle responsabilità per i fatti previsti dalla legge come reato.

   
   

Art. 65

 

Permesso di soggiorno per lavoro artistico.

 
   

1. Il permesso di soggiorno per lavoro artistico è rilasciato al cittadino extracomunitario che si trovi in una delle seguenti condizioni:

 

a) cittadini extracomunitari entrati regolarmente in Italia con visto d'ingresso per lavoro artistico e muniti della relativa speciale autorizzazione al lavoro o dell'ingaggio;

 

b) cittadini extracomunitari ingaggiati nel settore dello spettacolo o iscritti nelle liste speciali di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, i quali non abbiano la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo.

 

2. Il permesso di soggiorno per lavoro artistico ha durata parti alla durata dell'autorizzazione al lavoro artistico, aumentata di tre mesi su richiesta del cittadino extracomunitario al fine di un nuovo ingaggio e, in mancanza, ha la durata di sei mesi.

 

3. Il permesso di soggiorno per lavoro artistico consente di instaurare regolari rapporti di lavoro autonomo o subordinato nel settore dello spettacolo secondo le condizioni e le modalità previste dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.

 

4. Il permesso di soggiorno per lavoro artistico può essere rinnovato in caso di rinnovo dell'autorizzazione al lavoro artistico o di nuovo ingaggio sopravvenuto entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza.

4. Il permesso di soggiorno per lavoro artistico può essere rinnovato in caso di rinnovo dell'autorizzazione al lavoro artistico o di nuovo ingaggio entro la data di scadenza.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro artistico può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, qualora, dopo almeno due anni di soggiorno regolare, il cittadino extracomunitario dimostri di possedere i relativi requisiti previsti dalla legge, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Sono fatte salve le norme che consentono la conversione del permesso di soggiorno in altri tipi di permessi.

 
   
   

Art. 66

 

Casi particolari di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato. Accordi bilaterali.

 
   

((...))

1. Accordi bilaterali con Stati extracomunitari possono prevedere l'utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di datori di lavoro italiani, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo, al termine del quale i lavoratori hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di provenienza. Tali accordi devono prevedere particolari procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, del visto di ingresso per lavoro subordinato e del permesso di soggiorno. In tali casi il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non è rinnovabile, ne' può essere convertito in un permesso per motivi diversi e non consente l'esercizio di attività lavorative diverse da quelle autorizzate.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di cittadini extracomunitari:

 

a) dirigenti di società miste o di filiali in Italia o di uffici di collegamento di società estere organizzate secondo le leggi straniere ovvero dirigenti di sedi principali, soggette interamente alla norme italiane o alle norme di Stati membri dell'Unione europea;

 

b) lettori universitari di scambio di madre lingua;

 

c) ricercatori e docenti universitari;

 

d) traduttori e interpreti;

 

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o comunitari residenti all'estero per motivi non turistici, i quali intendano trasferirsi in Italia, proseguendo il rapporto di lavoro domestico.

 

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;

 

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano state ammesse temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

 

h) lavoratori marittimi occupati ai sensi dell'articolo 110, comma 3;

 

i) lavoratori dipendenti da ditte estere aventi sede all'estero, i quali siano trasferiti dall'estero presso imprese italiane o straniere operanti in Italia, al fine di effettuare nel territorio dello Stato determinate lavorazioni oggetto di contratti di appalto stipulati con ditte estere aventi sedi all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

 

3. L'ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari occupati alle dipendenze di Rappresentanze diplomatiche o consolari aventi sede in Italia sono disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge osservando le convenzioni e le norme internazionali in vigore.

 

4. L'ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari occupati alle dipendenze di istituzioni di diritto internazionale sono disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge, in conformità con le norme e le convenzioni internazionali in vigore.

 

5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori cittadini extracomunitari frontalieri e' disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi bilaterali in vigore con gli Stati confinanti.

 

((...))

6. Accordi bilaterali ratificati ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione possono prevedere norme di particolare favore per l'ingresso e l'accesso al lavoro di cittadini extracomunitari appartenenti a determinati Paesi extracomunitari.

7. Per quanto non e' espressamente disciplinato dalle norme internazionali o regolamentari indicate dal presente articolo si applicano, ove possibile, le norme generali previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

 
   
   

CAPO III

 
   

INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO

 
   
   

Art. 67

 

Ingresso per lavoro autonomo.

 
   

1. L'ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito soltanto se l'esercizio di tale attività non è riservato dalla legge ai cittadini italiani e se risulta verificata la condizione di reciprocità eventualmente richiesta. Si prescinde da queste condizioni per i cittadini extracomunitari in possesso di laurea o di diploma conseguiti in Italia e relativi all'attivita' di lavoro autonomo per la quale e' stato richiesto l'ingresso, ovvero in possesso di analogo titolo di studio conseguito all'estero e che abbiano ottenuto in Italia il riconoscimento di detto titolo e l'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di lavoro autonomo per la quale e' stato richiesto l'ingresso.

1. L'ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito soltanto se l'esercizio di tale attività non è riservato dalla legge ai cittadini italiani e se risulta verificata la condizione di reciprocità eventualmente richiesta.

2. In ogni caso il cittadino extracomunitario che intenda trasferirsi in Italia e qui stabilirsi per esercitarvi una attività industriale, artigianale o commerciale ovvero per partecipare a società di capitale o di persone o per accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, ((...)) di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che si intende intraprendere in Italia, comprese le retribuzioni e i contributi previdenziali da corrispondere ai dipendenti quando l'attività comporti l'assunzione in Italia di personale, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri ((...)).

2. In ogni caso il cittadino extracomunitario che intenda trasferirsi in Italia e qui stabilirsi per esercitarvi una attività industriale, artigianale o commerciale ovvero per partecipare a società di capitale o di persone o per accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, di disporre in Italia di un alloggio ad uso di abitazione in proprietà ovvero in locazione, uso o usufrutto, di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che si intende intraprendere in Italia, comprese le retribuzioni e i contributi previdenziali da corrispondere ai dipendenti quando l'attività comporti l'assunzione in Italia di personale, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri, e di non aver riportato sentenze penali di condanna in Italia o all'estero.

3. Il cittadino extracomunitario deve comunque dimostrare di disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e tale da consentire la stipula dell'assicurazione sanitaria prescritta.

3. Il cittadino extracomunitario deve comunque dimostrare di disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una polizza assicurativa italiana o straniera o altra idonea documentazione che preveda la totale copertura assicurativa per eventuali cure mediche e ricoveri ospedalieri urgenti in Italia, mediante il pagamento diretto alle Unità sociosanitarie locali o alle aziende ospedaliere o agli istituti o case di cura delle spese effettivamente sostenute.

4. Accordi bilaterali possono prevedere condizioni e modalità più favorevoli per i cittadini di determinati Stati.

 

5. L'accertamento dei requisiti indicati dal presente articolo è effettuato, secondo le modalità previste dal regolamento, dalla Rappresentanza diplomatica o consolare, ottenuto il nullaosta del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno, nonché del Ministero eventualmente competente in relazione al tipo di attività di lavoro autonomo che il cittadino extracomunitario intende esercitare in Italia.

 

6. Se risultano accertati i requisiti previsti dalla legge, la Rappresentanza rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività non occasionale di lavoro autonomo che il cittadino extracomunitario sarà autorizzato ad esercitare in Italia.

 

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

8. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere utilizzato entro novanta giorni dalla data del rilascio.

8. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

   
   

Art. 68

 

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 
   

1. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rilasciato a coloro che dimostrino, con le modalità e la documentazione previste dal regolamento, di essere titolari di una polizza assicurativa italiana o straniera che preveda la totale copertura assicurativa per eventuali cure mediche e ricoveri ospedalieri urgenti in Italia, mediante il pagamento diretto alle Unità sociosanitarie locali o alle aziende ospedaliere o agli istituti o case di cura delle spese effettivamente sostenute, e di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

1. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rilasciato a coloro che dimostrino, con le modalità e la documentazione previste dal regolamento, di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a) cittadini extracomunitari che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto di ingresso per lavoro autonomo;

 

b) cittadini extracomunitari che svolgono regolarmente in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo.

 

2. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato per la prima volta ha la durata di un anno e, nel caso di cittadini extracomunitari entrati in Italia muniti visto di ingresso per lavoro autonomo, consente soltanto l'esercizio dell'attività non occasionale di lavoro autonomo per la quale si era ottenuto il rilascio del visto ((...)).

2. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato per la prima volta ha la durata di un anno e consente soltanto l'esercizio dell'attività non occasionale di lavoro autonomo per la quale si era ottenuto il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo.

3. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rinnovato per la durata di tre anni se il cittadino extracomunitario dimostri, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, di disporre dell'assicurazione sanitaria prescritta, di un alloggio ad uso di abitazione in proprietà ovvero in locazione in uso o in usufrutto, di aver completato gli adempimenti amministrativi richiesti dalla legge al fine di poter esercitare l'attività non occasionale di lavoro autonomo prescelta, di avere raggiunto, con i proventi della propria attività, un reddito annuale almeno pari all'importo al di sotto del quale la legge prevede l'accertamento induttivo del reddito di lavoro autonomo, e di essere in regola con le norme amministrative, fiscali e contabili relative all'attività svolta.

 

4. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rinnovato per una durata di due anni al cittadino extracomunitario che, pur dimostrando di disporre di un reddito minimo derivante da fonte lecita, superiore al trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria, nonché della assicurazione sanitaria prescritta e del predetto alloggio, dimostri, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

 

a) essere tuttora in attesa di ottenere attestati, abilitazioni, iscrizioni, licenze previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività prescelta;

 

b) avere svolto attività occasionali di lavoro autonomo.

 

5. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere altresì rinnovato per due anni al cittadino extracomunitario che, pur non disponendo del predetto reddito minimo, dimostri, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

 

a) essere stato sottoposto a cure ospedaliere di durata complessiva non inferiore a tre mesi ovvero non avere potuto esercitare attività lavorativa in conseguenza di maternità, durante il precedente periodo di validità del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

 

b) essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, regolarmente accertati, verificatisi o insorti durante il periodo di validità del precedente permesso di soggiorno.

 

6. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo dà facoltà al titolare di accedere all'esercizio dell'attività non occasionale di lavoro autonomo indicata nel visto di ingresso per lavoro autonomo ovvero a qualsiasi altra attività di lavoro autonomo dopo almeno un anno di soggiorno regolare nel territorio dello Stato, fatta salva la verifica della sussistenza della reciprocità.

 

7. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro autonomo dopo due anni di soggiorno regolare in Italia ha facoltà di richiedere il rilascio del libretto di lavoro e di iscriversi nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale ((...)).

7. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro autonomo dopo tre anni di soggiorno regolare in Italia ha facoltà di richiedere il rilascio del libretto di lavoro e di iscriversi nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale e può stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o di carattere stagionale, secondo le norme in vigore per i lavoratori italiani, inclusi i profili professionali del pubblico impiego ai quali la legge consente l'accesso con chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento.

8. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo dà facoltà al titolare di iscriversi ai corsi di studio di ogni ordine e grado, di usufruire dell'assistenza sanitaria e dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge.

 

9. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro autonomo gode di tutti i diritti previsti dalla legge per i lavoratori autonomi italiani che esercitino la sua stessa attività ovvero, se e' impiegato in attivita' di lavoro subordinato, dei diritti previsti per i lavoratori subordinati cittadini extracomunitari.

9. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro autonomo gode di tutti i diritti previsti dalla legge per i lavoratori autonomi italiani che esercitino la sua stessa attività ovvero per i lavoratori subordinati cittadini extracomunitari.

10. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere convertito in qualsiasi permesso di soggiorno per il quale il titolare possieda i requisiti ((...)) previsti dalla presente legge.

10. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro artistico, per lavoro subordinato, per lavoro stagionale, per coesione familiare, per studio, per residenza elettiva, per attività sportiva, per cure mediche, per motivi religiosi, per motivi giudiziari, per richiesta di asilo, a condizione che il titolare possieda i requisiti rispettivamente previsti dalla presente legge.

11. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro autonomo può ottenere, nei casi previsti dall'articolo 45, il rilascio della carta di soggiorno.

 

12. Salvo che si tratti di studenti entrati in Italia con borse di studio finalizzate al reinserimento in Patria, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere altresì rilasciato a cittadini extracomunitari che abbiano conseguito in Italia un diploma di scuola superiore o una laurea o un diploma universitario, nonché agli stranieri che abbiano un analogo titolo di studio ottenuto all'estero qui riconosciuto e che abbiano ottenuto in Italia l'abilitazione all'esercizio di un'attività di lavoro autonomo. In deroga alle diverse disposizioni del comma 6, detti cittadini extracomunitari hanno facolta' di esercitare l'attivita' di lavoro autonomo corrispondente al titolo di studio o all'abilitazione conseguiti, prescindendo dalla sussistenza della condizione di reciprocita'.

12. Salvo che si tratti di studenti entrati in Italia con borse di studio finalizzate al reinserimento in Patria, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere altresì rilasciato a cittadini extracomunitari che abbiano conseguito in Italia un diploma di scuola superiore o una laurea o un diploma universitario, nonché agli stranieri che abbiano un analogo titolo di studio ottenuto all'estero qui riconosciuto e che abbiano ottenuto in Italia l'abilitazione all'esercizio di un'attività di lavoro autonomo.

13. Per quanto non previsto dalla presente legge, al cittadino extracomunitario che eserciti attività di lavoro autonomo è riservato lo stesso trattamento previsto per il cittadino italiano.

13. Al cittadino extracomunitario che eserciti attività di lavoro autonomo è riservato lo stesso trattamento previsto per il cittadino italiano.