CAPO XIV

 
   

INGRESSO E SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA

 
   
   

Art. 95

 

Visto di ingresso per residenza elettiva.

 
   

1. Un visto di ingresso per residenza elettiva può essere rilasciato al cittadino extracomunitario che desideri stabilire la propria dimora nel territorio dello Stato e che disponga di comprovate capacità economiche per provvedere autonomamente al proprio sostentamento.

 

2. Il visto di ingresso per residenza elettiva può comunque essere rilasciato se non vi ostano concreti ed attuali motivi concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e se il cittadino extracomunitario dimostri, con la documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, di disporre:

 

a) di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite e che possa essere mantenuto anche successivamente all'ingresso in Italia, di importo almeno doppio rispetto all'importo del livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

a) di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo almeno doppio rispetto all'importo del livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) di un alloggio in proprietà, in locazione, uso o usufrutto sito nel territorio dello Stato;

 

c) di una polizza assicurativa italiana o straniera o di altra idonea documentazione, che preveda la totale copertura assicurativa per eventuali cure mediche e ricoveri ospedalieri urgenti in Italia, mediante il pagamento diretto alle Unità sociosanitarie locali o alle aziende ospedaliere o agli istituti o case di cura delle spese effettivamente sostenute.

 

3. Il visto di ingresso ha la durata di centottanta giorni e può consentire più ingressi.

 
   
   

Art. 96

 

Permesso di soggiorno per residenza elettiva.

 
   

1. Il permesso di soggiorno per residenza elettiva puo' essere rilasciato:

1. Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è rilasciato:

a) al cittadino extracomunitario che abbia fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato con visto di ingresso per residenza elettiva;

 

b) al cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia da almeno tre anni, il quale percepisca una rendita o una pensione erogata in Italia avente un importo non inferiore al trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria, disponga per sé di un alloggio ad uso di abitazione e, per qualsiasi motivo, non abbia titolo per ottenere il rilascio della carta di soggiorno.

 

2. Il permesso di soggiorno per residenza elettiva e' rilasciato al cittadino extracomunitario che esibisca il visto di ingresso per residenza elettiva e dimostri, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, ((...)) la sussistenza delle condizioni richieste dall'articolo 95, comma 2, ovvero al cittadino extracomunitario che dimostri la sussistenza delle condizioni previste alla lettera b) del comma 1 nonche' la disponibilita' di assicurazione sanitaria per la totale copertura assicurativa per eventuali cure mediche e ricoveri ospedalieri urgenti in Italia.

2. Il permesso di soggiorno per residenza elettiva può essere rilasciato al cittadino extracomunitario che dimostri, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, rispettivamente la sussistenza delle condizioni richieste dall'articolo 95, comma 2, e le condizioni previste alla lettera b) del comma 1, nonché l'assicurazione sanitaria prescritta.

3. Il permesso di soggiorno per residenza elettiva ha la durata di due anni ed è rinnovabile finché perdurano le condizioni in base alle quali era stato rilasciato inizialmente.

 

4. Il permesso di soggiorno per residenza elettiva consente l'iscrizione ai corsi di istruzione di ogni ordine e grado e non consente l'esercizio di alcun tipo di attività lavorativa, salvo che sia verificata l'indisponibilità di altri italiani e stranieri per un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato eventualmente offerto o per lo svolgimento di attività occasionali di lavoro autonomo.

 

5. Il permesso di soggiorno per residenza elettiva dopo due anni dal rilascio può essere convertito in un altro tipo di permesso di soggiorno per il quale il titolare possegga i requisiti previsti dalla presente legge.

 
   
   

CAPO XV

 
   

INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI DI TRANSITO

 
   
   

Art. 97

 

Visto di ingresso per transito.

 
   

1. Salvo che si tratti di cittadino appartenente a Paese per il quale sia in vigore l'esenzione dall'obbligo del visto o che si debbano applicare norme piu' favorevoli previste da accordi internazionali, il cittadino extracomunitario che intenda attraversare il territorio dello Stato al fine di raggiungere un altro Stato ha l'obbligo di munirsi di un visto di transito.

1. Il cittadino extracomunitario che intenda attraversare il territorio dello Stato al fine di raggiungere un altro Stato ha l'obbligo di munirsi di un visto di transito.

2. Il visto di ingresso per transito può essere rilasciato previa presentazione di un valido titolo di viaggio e di un visto di ingresso per il Paese di ulteriore destinazione. Il visto ha la durata massima di dieci giorni ed e' rilasciato entro tre giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Il visto di ingresso per transito può essere rilasciato previa presentazione di un valido titolo di viaggio e di un visto di ingresso per il Paese di ulteriore destinazione. Il visto ha la durata massima di cinque giorni e reca l'indicazione dei valichi di frontiera, di ingresso e di uscita dal territorio dello Stato.

((...))

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che prevede la programmazione annuale dei visti di ingresso per breve periodo disciplina particolari visti di ingresso, che non consentano al cittadino extracomunitario di uscire dalla zona di transito aeroportuale in relazione agli orari dei voli di prosecuzione verso un Paese terzo e che abbiano durata inferiore alle ventiquattro ore.

4. Un visto di doppio transito può essere rilasciato ai cittadini dei Paesi per i quali non sia prevista l'esenzione dall'obbligo del visto qualora si tratti di persone regolarmente residenti in un Paese e che intendano raggiungere il Paese di origine per un breve periodo attraversando il territorio italiano. Il visto è rilasciato previa esibizione di una autorizzazione al soggiorno di lungo periodo nel Paese di residenza e di un titolo di viaggio di andata e ritorno verso il Paese di origine salvo che il viaggio avvenga con mezzo proprio. Il visto di doppio transito, della durata massima di trenta giorni, autorizza ad attraversare per due volte il territorio italiano.

4. Un visto di doppio transito può essere rilasciato ai cittadini dei Paesi per i quali non sia prevista l'esenzione dall'obbligo del visto qualora si tratti di persone regolarmente residenti in un Paese e che intendano raggiungere il Paese di origine per un breve periodo attraversando il territorio italiano. Il visto è rilasciato previa esibizione di una autorizzazione al soggiorno di lungo periodo nel Paese di residenza e di un titolo di viaggio di andata e ritorno verso il Paese di origine salvo che il viaggio avvenga con mezzo proprio. Il visto di doppio transito, della durata massima di cinque giorni, autorizza ad attraversare per due volte il territorio italiano.

5. Salvi i casi ((...)) di cure urgenti ospedaliere ((...)), i visti previsti dal presente articolo non consentono il rilascio di alcun tipo di permesso di soggiorno. Il titolare di un visto di ingresso per transito o per doppio transito e' autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato per un periodo di dieci giorni successivo alla data di ingresso o di reingresso in Italia. In caso di disservizi, di qualsiasi tipo, dei mezzi di trasporto, l'autorizzazione e' automaticamente prorogata per tutto il periodo in cui permangono condizioni di disservizio.

5. Salvi i casi imprevedibili di cure urgenti ospedaliere o di disservizi, di qualsiasi tipo, dei mezzi di trasporto, i visti previsti dal presente articolo non consentono il rilascio di alcun tipo di permesso di soggiorno.

6. I visti previsti dal presente articolo non possono essere concessi in tutti i casi in cui, sulla base di elementi concreti ed attuali, anche attinenti al tenore di vita e all'itinerario del viaggio prospettato dal cittadino extracomunitario, si possa ritenere che l'attraversamento del territorio italiano dissimuli l'intento di compiere un'immigrazione illegale nella Repubblica.

 
   
   

Art. 98

 

Permesso di soggiorno per attesa di emigrazione verso altro Stato.

 
   

1. Al cittadino extracomunitario che per qualsiasi motivo non abbia titolo per ottenere il rinnovo della carta di soggiorno o di un altro tipo di permesso di soggiorno è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa di emigrazione in altro Stato, qualora dimostri, con la documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, di disporre di un alloggio adeguato e di avere la necessità di proseguire il suo soggiorno nel territorio dello Stato al solo fine di poter ottenere dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari di uno Stato straniero aventi sede in Italia il rilascio di un visto di ingresso in quello Stato per il quale sia stata gia' presentata domanda dall'interessato.

1. Al cittadino extracomunitario che per qualsiasi motivo non abbia titolo per ottenere il rinnovo della carta di soggiorno o di un altro tipo di permesso di soggiorno è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa di emigrazione in altro Stato, qualora dimostri, con la documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, di disporre di un alloggio adeguato e di avere la necessità di proseguire il suo soggiorno nel territorio dello Stato al solo fine di poter ottenere dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari di uno Stato straniero aventi sede in Italia il rilascio di un visto di ingresso in quello Stato.

2. Il permesso di soggiorno per attesa di emigrazione verso altro Stato ha la durata massima di sei mesi e può essere rinnovato qualora il cittadino extracomunitario dimostri la necessità di perfezionare le pratiche, indicate al comma 1, relativamente alle quali il permesso e' stato rilasciato. Il permesso di soggiorno per attesa di emigrazione verso altro Stato puo' essere convertito in un permesso di soggiorno per il quale il titolare possegga i requisiti previsti dalla legge.

2. Il permesso di soggiorno in attesa di emigrazione verso altro Stato ha la durata massima di sei mesi e può essere rinnovato qualora il cittadino extracomunitario dimostri la necessità di perfezionare le pratiche indicate al comma 1.

3. Il permesso di soggiorno non consente l'esercizio di alcun tipo di attività lavorativa, salvo che sia rilasciato a cittadino extracomunitario che aveva titolo per accedervi sulla base della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno dei quali era titolare in precedenza.

 
   
   

CAPO XVI

 
   

ALTRI MOTIVI DI SOGGIORNO

 
   
   

Art. 99

 

Visto di ingresso per motivi di giustizia.

 
   

1. Al cittadino extracomunitario e' rilasciato un visto di ingresso per motivi di giustizia qualora dimostri, con i modi e la documentazione indicati dal regolamento di attuazione della presente legge, di avere la necessità di soggiornare in Italia:

 

a) per compiere atti processuali per i quali la legge prevede ai fini dell'esercizio del diritto di difesa la sua presenza, esclusi gli atti di mero deposito, presentazione o notificazione che possono essere per legge compiuti a cura del difensore;

 

b) per essere sentito come testimone, o per prestare attività di perito o di consulente tecnico in procedimenti giudiziari;

 

c) per essere a disposizione dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad indagini da esse compiute.

 

2. Il visto di ingresso è rilasciato gratuitamente, ha la durata massima di tre mesi e può consentire più ingressi.

 

3. Nei casi in cui la presente legge preveda il ripristino dello stato di detenzione al momento dell'ingresso, la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi giudiziari provvede tempestivamente ad informarne, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il cittadino extracomunitario richiedente nonche' le competenti autorità giudiziarie, penitenziarie e di pubblica sicurezza.

3. Nei casi in cui la presente legge preveda il ripristino dello stato di detenzione al momento dell'ingresso, la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi giudiziari provvede tempestivamente ad informarne, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, le competenti autorità giudiziarie, penitenziarie e di pubblica sicurezza.

4. Il visto menziona i particolari motivi di giustizia per soddisfare i quali è stato rilasciato.

 
   
   

Art. 100

 

Permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

 
   

1. Il permesso di soggiorno per motivi di giustizia e' rilasciato al cittadino extracomunitario che abbia fatto regolare ingresso per motivi di giustizia ovvero al cittadino extracomunitario che, non avendo titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno o di un altro tipo di permesso di soggiorno, dimostri, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, di avere la necessità di proseguire il suo soggiorno nel territorio dello Stato per uno dei motivi indicati all'articolo 99, comma 1, salvo che si tratti di persona che debba essere estradata verso l'estero o nei confronti della quale si debba procedere all'esecuzione di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato ((...)).

1. Salvo che si tratti di persona che debba essere estradata verso l'estero o nei confronti della quale si debba procedere all'esecuzione di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato, il cittadino extracomunitario che, non avendo titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno o di un altro tipo di permesso di soggiorno, dimostri, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, di avere la necessità di proseguire il suo soggiorno nel territorio dello Stato al fine di provvedere alla propria difesa o di essere a disposizione dell'autorità giudiziaria, può ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia nei casi previsti dal presente articolo.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi indicati dall'articolo 99, comma 1, ha la durata corrispondente al tempo indispensabile per compiere gli atti o le attività richieste.

 

3. Il permesso di soggiorno per motivi di giustizia è altresì rilasciato al cittadino extracomunitario che debba permanere nel territorio dello Stato:

 

a) in attesa della pubblicazione della sentenza definitiva nel procedimento penale pendente a suo carico, anche osservando misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare in carcere, eventualmente disposte dal giudice;

 

b) in attesa della pubblicazione della decisione definitiva del giudice sul merito dei ricorsi giurisdizionali presentati contro i provvedimenti amministrativi e giudiziari in materia di ingresso, di soggiorno, espulsione dal territorio dello Stato, asilo, che non siano immediatamente esecutivi o la cui esecuzione sia stata sospesa.

 

4. Nei casi indicati al comma 3 il permesso di soggiorno per motivi di giustizia è rilasciato previa dimostrazione o comunicazione della cancelleria del giudice, come previsto dal regolamento di attuazione della presente legge, della pendenza del procedimento giurisdizionale, del provvedimento che dispone la misura cautelare coercitiva ovvero dell'istanza del ricorrente diretta alla fissazione della udienza sul merito del ricorso giurisdizionale in materia amministrativa. In tali casi il permesso ha la durata di sei mesi, è rinnovabile più volte finché permangono le esigenze indicate al comma 3 e, salvo che vi osti l'applicazione delle misure cautelari coercitive eventualmente disposte dal giudice, consente il proseguimento dell'eventuale attività di lavoro subordinato ((...)) regolarmente svolta in precedenza, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e l'iscrizione temporanea nelle liste di collocamento, l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

4. Nei casi indicati al comma 3 il permesso di soggiorno per motivi di giustizia è rilasciato previa dimostrazione o comunicazione della cancelleria del giudice, come previsto dal regolamento di attuazione della presente legge, della pendenza del procedimento giurisdizionale, del provvedimento che dispone la misura cautelare coercitiva ovvero dell'istanza del ricorrente diretta alla fissazione della udienza sul merito del ricorso giurisdizionale in materia amministrativa. In tali casi il permesso ha la durata di sei mesi, è rinnovabile più volte finché permangono le esigenze indicate al comma 3 e, salvo che vi osti l'applicazione delle misure cautelari coercitive eventualmente disposte dal giudice, consente il proseguimento dell'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo regolarmente svolta in precedenza, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e l'iscrizione temporanea nelle liste di collocamento, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

5. Il permesso di soggiorno per motivi di giustizia è altresì rilasciato al cittadino extracomunitario che abbia l'obbligo di permanere nel territorio dello Stato in esecuzione di provvedimenti giudiziari che gli applichino misure di sicurezza personali non detentive o misure alternative alla detenzione o misure di prevenzione di natura personale, esclusi in ogni caso i provvedimenti di espulsione. In tali casi il permesso di soggiorno è rilasciato previa comunicazione al Questore del provvedimento dell'autorità giudiziaria, effettuata a cura della cancelleria secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Il permesso di soggiorno rilasciato per i motivi di giustizia previsti dal presente comma ha durata commisurata a quella della misura applicata dal giudice e, salvi gli eventuali obblighi di dimora o le diverse disposizioni imposte dal giudice, consente l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, l'iscrizione temporanea nelle liste di collocamento e l'esercizio di attività di lavoro autonomo, anche al fine di agevolare la risocializzazione del condannato, osservando le modalità e le cautele previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

5. Il permesso di soggiorno per motivi di giustizia è altresì rilasciato al cittadino extracomunitario che abbia l'obbligo di permanere nel territorio dello Stato in esecuzione di provvedimenti giudiziari che gli applichino misure di sicurezza personali non detentive o misure alternative alla detenzione o misure di prevenzione di natura personale, esclusi in ogni caso i provvedimenti di espulsione. In tali casi il permesso di soggiorno è rilasciato previa comunicazione al Questore del provvedimento dell'autorità giudiziaria, effettuata a cura della cancelleria secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Il permesso di soggiorno rilasciato per i motivi di giustizia previsti dal presente comma ha durata commisurata a quella della misura applicata dal giudice e, salvi gli eventuali obblighi di dimora o le diverse disposizioni imposte dal giudice, consente l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o l'esercizio di attività di lavoro autonomo, anche al fine di agevolare la risocializzazione del condannato, osservando le modalità e le cautele previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. Salve le diverse decisioni dell'autorità giudiziaria, un permesso di soggiorno per motivi di giustizia è altresì rilasciato al cittadino extracomunitario respinto alla frontiera o espulso, nei casi previsti dall'articolo 41, comma 7, lettera b) e dall'articolo 55, comma 8, lettere b) e c) ((...)). In tal caso il permesso di soggiorno è rilasciato per la durata e con le cautele previste dall'ordinanza del giudice e da questi tempestivamente comunicate al Questore secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. Salve le diverse decisioni dell'autorità giudiziaria, un permesso di soggiorno per motivi di giustizia è altresì rilasciato al cittadino extracomunitario respinto alla frontiera o espulso, nei casi in cui, secondo le disposizioni degli articoli 41, comma 7, lettera b) e dell'articolo 55, comma 8, lettere b) e c), il giudice abbia verificato l'impossibilità. per qualsiasi motivo, dell'effettiva esecuzione del respingimento alla frontiera o dell'espulsione immediata dal territorio dello Stato, nei quindici giorni successivi alla convalida della custodia provvisoriamente disposta nei confronti del cittadino extracomunitario. In tal caso il permesso di soggiorno è rilasciato per la durata e con le cautele previste dall'ordinanza del giudice e da questi tempestivamente comunicate al Questore secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

   
   

Art. 101

 

Permesso di soggiorno straordinario.

 
   

1. In deroga alle diverse disposizioni della presente legge, il Questore ha la facoltà di rilasciare un permesso di soggiorno straordinario, di durata non superiore a tre mesi, al cittadino extracomunitario che, per qualsiasi motivo, non abbia titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo di un altro tipo di permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

1. In deroga alle diverse disposizioni della presente legge, il Ministro dell'interno o, su sua delega espressa, il Questore, hanno la facoltà di rilasciare un permesso di soggiorno straordinario, di durata non superiore a tre mesi, al cittadino extracomunitario che, per qualsiasi motivo, non abbia titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo di un altro tipo di permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

2. Il permesso di soggiorno straordinario è rilasciato soltanto in occasione di circostanze eccezionali e imprevedibili e per motivi umanitari o per esigenze di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza dello Stato.

 
   
   

CAPO XVII

 
   

DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL LAVORO E DEL TRATTAMENTO

 

DEI LAVORATORI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

 
   
   

Art. 102

 

Accesso al lavoro subordinato.

 
   

1. Il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato può instaurare rapporti di lavoro subordinato da svolgersi alle dipendenze di datori di lavoro, italiani o stranieri, regolarmente soggiornanti, nei casi e alle condizioni previsti dalla presente legge.

 

2. L'accesso al lavoro subordinato dei cittadini extracomunitari può avvenire secondo le modalità previste dalla presente legge, previo rilascio di nullaosta di avviamento di chi in Italia sia iscritto nelle liste di collocamento ovvero previa concessione di autorizzazione al lavoro rilasciata in favore di chi sia ancora residente all'estero ovvero di chi, regolarmente soggiornante in Italia, non abbia titolo per ottenere l'iscrizione nelle liste di collocamento.

2. L'accesso al lavoro subordinato dei cittadini extracomunitari può avvenire secondo le modalità previste dalla presente legge, previo rilascio di nullaosta di avviamento di chi in Italia sia iscritto nelle liste di collocamento ovvero previa concessione di autorizzazione al lavoro rilasciata in favore di chi sia ancora residente all'estero ovvero di chi, risiedendo in Italia, non abbia titolo per ottenere l'iscrizione nelle liste di collocamento.

((...))

3. Secondo le modalità e alle condizioni stabilite dalla presente legge, l'accesso al lavoro subordinato dei cittadini extracomunitari che si trovano ancora nel Paese di origine e' condizionato alla concessione di una autorizzazione al lavoro.

((...))

4. L'autorizzazione al lavoro e altresì richiesta per l'accesso al lavoro subordinato dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato che, pur potendo intraprendere attività lavorative in Italia sulla base della presente legge, non hanno titolo per l'iscrizione nelle liste di collocamento.

5. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, i quali, sulla base della presente legge, sono iscritti nelle liste di collocamento, hanno accesso al lavoro subordinato secondo le medesime condizioni previste per i cittadini italiani.

 
   
   

Art. 103

 

Iscrizione nelle liste di collocamento e avviamento al lavoro.

 
   

1. Salvo che si tratti di minore soggetto all'obbligo scolastico, ha facoltà di iscrizione nelle liste di collocamento, ordinarie e agricole, predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, il cittadino extracomunitario che sia titolare di uno dei seguenti documenti di soggiorno in corso di validità:

 

a) carta di soggiorno, a qualsiasi titolo rilasciata;

 

b) permesso di soggiorno per lavoro subordinato, salve le limitazioni previste dalla presente legge;

 

c) permesso di soggiorno per lavoro autonomo, purché siano trascorsi almeno due anni dopo il primo rilascio;

 

d) permesso di soggiorno per coesione familiare, salvo che sia rilasciata a genitore a carico;

 

e) permesso di soggiorno per asilo umanitario;

 

f) permesso di soggiorno per richiesta di asilo, nei casi previsti dall'articolo 142, comma 3;

 

g) permesso di soggiorno per motivi di giustizia, nei casi previsti dall'articolo 100, commi 4 e 5;

g) permesso di soggiorno per motivi di giustizia, nei casi previsti dall'articolo 100, comma 4;

h) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza italiana;

 

i) permesso di soggiorno per attesa adozione;

 

l) permesso di soggiorno per affidamento;

m) permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

l) permesso di soggiorno per affidamento.

2. I cittadini extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento ordinario ed agricolo hanno diritto di concorrere alle diverse forme di avviamento al lavoro, alle stesse condizioni e con le medesime procedure e modalità previste per i cittadini italiani. Tuttavia nei casi in cui per i lavoratori italiani è consentita l'assunzione diretta, il datore di lavoro che intenda assumere un cittadino extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento, ha l'obbligo di presentare richiesta nominativa e il relativo nullaosta di avviamento è rilasciato prescindendo da accertamenti circa il possesso di requisiti professionali o personali.

 

3. L'iscrizione nelle liste di collocamento, la conferma periodica dello stato di disoccupazione e il rilascio del nullaosta di avviamento sono condizionati all'esibizione del libretto di lavoro e della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità indicati al comma 1, nonché del passaporto o documento equivalente in corso di validità.

 

4. Fatte salve le limitazioni previste dalla presente legge, il cittadino extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento ha la facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, a tempo parziale o a tempo pieno, inclusi i contratti di formazione e lavoro e i rapporti di apprendistato. Si osservano le norme in vigore per i cittadini italiani, salvo che sia diversamente previsto dalle disposizioni della presente legge.

4. Il cittadino extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento ha la facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, a tempo parziale o a tempo pieno, inclusi i contratti di formazione e lavoro e i rapporti di apprendistato. Si osservano le norme in vigore per i cittadini italiani, salvo che sia diversamente previsto dalle disposizioni della presente legge.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina condizioni e modalità di accertamento della qualifica professionale acquisita all'estero.

 

6. Il possesso di eventuali titoli di studio o di attestati professionali può essere tenuto in considerazione soltanto se essi sono stati riconosciuti secondo le norme previste dalla presente legge, dal relativo regolamento di attuazione o da accordi internazionali.

 

7. Il cittadino extracomunitario in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo ha diritto di ottenere e di trasferire la propria iscrizione nella lista di collocamento in qualsiasi sezione circoscrizionale per l'impiego, senza alcun obbligo di trasferire la propria residenza o di modificare il documento di soggiorno di cui è titolare, secondo le norme in vigore per il cittadino italiano.

 

8. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i casi e i modi in cui i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno in corso di validità e iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni possono essere ammessi a partecipare al sistema di assunzioni obbligatorie previsto per gli invalidi civili italiani.

 
   
   

Art. 104

 

Autorizzazione al lavoro.

 
   

1. L'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari che non abbiano titolo per ottenere l'iscrizione nelle liste di collocamento è condizionata al rilascio da parte degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio, in cui si svolgerà prevalentemente l'attività lavorativa, di una specifica autorizzazione al lavoro; essa è limitata ad una determinata mansione da svolgersi alle dipendenze di un determinato datore di lavoro, ed è concessa, ((...)) previa verifica delle condizioni di lavoro offerte e, salve le diverse disposizioni previste dall'articolo 59 bis, dell'indisponibilità per il lavoro richiesto di altri lavoratori italiani o stranieri iscritti nelle liste di collocamento.

1. L'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari che non abbiano titolo per ottenere l'iscrizione nelle liste di collocamento è condizionata al rilascio da parte degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio, in cui si svolgerà prevalentemente l'attività lavorativa, di una specifica autorizzazione al lavoro; essa è limitata ad una determinata mansione da svolgersi alle dipendenze di un determinato datore di lavoro, ed è concessa, salvo quanto prevede l'articolo 59, comma 16, previa verifica delle condizioni di lavoro offerte e dell'indisponibilità per il lavoro richiesto di altri lavoratori italiani o stranieri iscritti nelle liste di collocamento.

2. L'autorizzazione al lavoro può essere rilasciata soltanto in favore di un lavoratore che possegga uno dei seguenti requisiti:

 

a) cittadino extracomunitario residente all'estero, nei casi in cui e' prevista la possibilita' di l'ingresso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, secondo le condizioni e le modalità previste dalle disposizioni della presente legge e, salve le previsioni del comma 4 dell'articolo 59 bis, secondo le condizioni e le modalità previste dalle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro subordinato;

a) cittadino extracomunitario residente all'estero, nei casi in cui gli è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, secondo le condizioni e le modalità previste dalle disposizioni della presente legge e secondo le condizioni e le modalità previste dalle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro subordinato;

b) cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia nei casi in cui la presente legge, non prevedendo la facoltà di iscrizione nelle liste di collocamento, consente espressamente l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato;

 

c) cittadino extracomunitario, residente in Italia o all'estero, nei casi di ingresso e soggiorno per particolari casi di lavoro subordinato indicati nell'articolo 66, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge o dagli accordi internazionali.

 

3. Salve le diverse disposizioni previste dalla presente legge, dal relativo regolamento di attuazione, da accordi internazionali ovvero dal decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro subordinato, per la presentazione agli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle domande di autorizzazione al lavoro in favore di cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia, il datore di lavoro ha l'obbligo di osservare, in quanto applicabili, le medesime disposizioni previste dai commi 1, 2, 5, 7 e 8 dell'articolo 59 bis.

3. Salve le diverse disposizioni previste dalla presente legge, dal relativo regolamento di attuazione, da accordi internazionali ovvero dal decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro subordinato, per la presentazione agli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle domande di autorizzazione al lavoro in favore di cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia, il datore di lavoro ha l'obbligo di osservare, in quanto applicabili, le medesime disposizioni previste dai commi 13, 14, 17, 19 e 20 dell'articolo 59.

4. L'esame della domanda di autorizzazione al lavoro relativa al cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, con la verifica delle condizioni di lavoro offerte e con la verifica dell'indisponibilità di altri lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, nonché il rilascio o il diniego dell'autorizzazione richiesta, sono effettuati osservando, in quanto applicabili, le disposizioni previste dai commi 8, 9, 10, 13, 14 e 15 dell'articolo 59 bis.

4. L'esame della domanda di autorizzazione al lavoro relativa al cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, con la verifica delle condizioni di lavoro offerte e con la verifica dell'indisponibilità di altri lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, nonché il rilascio o il diniego dell'autorizzazione richiesta, sono effettuati osservando, in quanto applicabili, le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 dell'articolo 60.

5. Il rilascio dell'autorizzazione al lavoro del cittadino extracomunitario residente è condizionato all'esibizione del tipo di permesso di soggiorno in corso di validità che consenta l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato.

 

6. L'autorizzazione al lavoro ha la durata pari alla durata del rapporto di lavoro al quale si riferisce o, se si tratta di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha durata illimitata.

6. L'autorizzazione al lavoro ha la durata pari alla durata del rapporto di lavoro al quale si riferisce o, se si tratta di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha la durata di un anno.

7. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede la documentazione necessaria e le procedure relative al rilascio della autorizzazione al lavoro.

 

8. L'autorizzazione al lavoro è limitata alle mansioni a cui si riferisce.

 

9. In caso di licenziamento disposto prima della scadenza della autorizzazione al lavoro oppure in caso di dimissioni, il datore di lavoro ha l'obbligo di darne comunicazione, entro cinque giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, al competente ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha rilasciato l'autorizzazione.

 

10. Nei casi di cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato inizialmente rilasciato sulla base di autorizzazione al lavoro concessa quando il cittadino extracomunitario si trovava ancora all'estero, l'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato o dimessosi. Tuttavia per un periodo di un anno a decorrere dalla data del primo ingresso nel territorio dello Stato con visto per lavoro subordinato, il lavoratore extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento ai sensi del presente comma può essere avviato al lavoro soltanto per le medesime mansioni che erano indicate nella prima autorizzazione al lavoro.

 

11. Gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettuano specifici controlli periodici sulla effettiva e regolare assunzione del lavoratore cittadino extracomunitario per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione al lavoro.

 

12. Il possesso dell'autorizzazione al lavoro consente al lavoratore cittadino extracomunitario di ottenere il rilascio del libretto di lavoro, recante espressa menzione della durata, del luogo, del datore di lavoro e delle mansioni autorizzate.

 

13. Ai lavoratori cittadini extracomunitari già soggiornanti in Italia, da adibirsi a servizi domestici, l'autorizzazione al lavoro può essere rilasciata anche per l'esercizio di rapporti di lavoro effettuati presso piu' datori di lavoro.

13. Ai lavoratori cittadini extracomunitari già soggiornanti in Italia, da adibirsi a servizi domestici, l'autorizzazione al lavoro può essere rilasciata anche per l'esercizio di più rapporti di lavoro che complessivamente assicurino un'occupazione a tempo pieno, e comunque non inferiori a ventiquattro ore settimanali, anche se effettuate presso più datori di lavoro.

   
   

Art. 105

 

Libretto di lavoro. Codice fiscale. Libretto di idoneità sanitaria.

 
   

1. Il Sindaco, su richiesta presentata dal cittadino extracomunitario interessato, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, rilascia il libretto di lavoro, osservando le disposizioni in vigore per i cittadini italiani, previa esibizione del passaporto o del documento equipollente in corso di validità, nonché della carta di soggiorno in corso di validità o del tipo di permesso di soggiorno che dà titolo per l'iscrizione nelle liste di collocamento ovvero dell'autorizzazione al lavoro rilasciata non oltre i sessanta giorni precedenti. Dell'avvenuto rilascio del libretto di lavoro il Sindaco, dà immediata notizia al competente ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

2. Al cittadino extracomunitario che esibisca carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, è, a richiesta, attribuito un numero di codice fiscale, secondo le disposizioni vigenti per i cittadini italiani.

 

3. Il cittadino extracomunitario ha l'obbligo di essere munito di libretto di idoneità sanitaria, nei casi e nei modi richiesti dalle disposizioni vigenti per i cittadini italiani. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalita' per il rilascio del libretto di idoneita' sanitaria a cittadini extracomunitari non residenti.

3. Il cittadino extracomunitario ha l'obbligo di essere munito di libretto di idoneità sanitaria, nei casi e nei modi richiesti dalle disposizioni vigenti per i cittadini italiani.

   
   

Art. 106

 

Accesso al pubblico impiego. Infermieri. Lettori e docenti.

 
   

1. I cittadini extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento possono accedere, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, a quei posti di lavoro nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici non economici a carattere nazionale o pluriregionale, delle Unità sociosanitarie locali, per i quali le disposizioni vigenti consentono l'assunzione previa chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento.

 

2. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia e titolari di permesso di soggiorno che consente l'esercizio di rapporti di lavoro subordinato hanno diritto di accedere ai profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tal fine possono essere stipulati dalle Unità sociosanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e da enti e case di cura private convenzionate contratti biennali rinnovabili di diritto privato. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i criteri di valutazione dei titoli di studio e di verifica delle professionalità e della conoscenza della lingua italiana per l'effettivo esercizio della professione ai fini dell'accesso ai contratti infermieristici. L'infermiere cittadino extracomunitario così assunto riceve comunque un trattamento retributivo e previdenziale pari a quello previsto per i cittadini italiani che svolgono la medesima attività. Con decreto del Ministro della sanità sono stabiliti i contingenti di infermieri cittadini extracomunitari che possono essere assunti in ogni Regione in proporzione alle carenze di organico ivi esistenti. E' comunque consentita l'assunzione di infermieri professionali cittadini extracomunitari nelle strutture estranee al Servizio Sanitario nazionale ((...)).

2. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia e titolari di permesso di soggiorno che consente l'esercizio di rapporti di lavoro subordinato hanno diritto di accedere ai profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tal fine possono essere stipulati dalle Unità sociosanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e da enti e case di cura private convenzionate contratti biennali rinnovabili di diritto privato. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i criteri di valutazione dei titoli di studio e di verifica delle professionalità e della conoscenza della lingua italiana per l'effettivo esercizio della professione ai fini dell'accesso ai contratti infermieristici. L'infermiere cittadino extracomunitario così assunto riceve comunque un trattamento retributivo e previdenziale pari a quello previsto per i cittadini italiani che svolgono la medesima attività. Con decreto del Ministro della sanità sono stabiliti i contingenti di infermieri cittadini extracomunitari che possono essere assunti in ogni Regione in proporzione alle carenze di organico ivi esistenti. E' comunque consentita l'assunzione di infermieri professionali cittadini extracomunitari nelle strutture estranee al Servizio Sanitario nazionale, previo rilascio di autorizzazione al lavoro.

3. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i casi e i modi in cui le Università italiane provvedono all'assunzione di cittadini extracomunitari in qualità di lettori di lingua e di lingua e letteratura straniere, in osservanza degli accordi internazionali e rispettando l'autonomia degli Atenei.

 

4. Il regolamento di attuazione della presente legge, nel rispetto dell'autonomia universitaria, prevede i casi e i modi in cui le Università italiane possono far accedere alla docenza cittadini extracomunitari, per chiamata diretta o per concorso, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità.

 

5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità con le quali al cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in possesso dei relativi requisiti possono essere conferite, nell'ambito dei servizi degli uffici giudiziari, le funzioni di traduttore o interprete, di consulente tecnico, di curatore fallimentare o di arbitro.

 
   
   

Art. 107

 

Accesso al lavoro artistico e dello spettacolo.

 
   

1. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato hanno diritto di accedere al lavoro artistico e dello spettacolo quando siano titolari di uno dei seguenti documenti in corso di validità:

 

a) carta di soggiorno;

 

b) permesso di soggiorno per lavoro artistico;

 

c) permesso di soggiorno che dia titolo per l'iscrizione nelle liste di collocamento ordinarie;

 

d) permesso di soggiorno che, secondo le disposizioni della presente legge, consente l'esercizio di un rapporto di lavoro subordinato.

 

2. Il cittadino extracomunitario che ha titolo per ottenere l'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento ha diritto di essere iscritto nelle speciali liste di collocamento tenute dagli Uffici di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, osservando le medesime procedure e modalità previste per i cittadini italiani.

 

3. Per i cittadini extracomunitari diversi da quelli indicati al comma 2 l'accesso al lavoro dello spettacolo è condizionato alla concessione di una speciale autorizzazione al lavoro, rilasciata, rinnovata e prorogata secondo le disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge, previo accertamento dell'indisponibilità di altri italiani e stranieri iscritti nelle liste di collocamento dello spettacolo, salvo che si tratti di artisti di chiara fama o di artisti regolarmente entrati nel territorio dello Stato con un visto per lavoro artistico di breve periodo.

 
   
   

Art. 108

 

Trattamento del lavoratore subordinato extracomunitario. Sicurezza sociale.

 
   

1. I lavoratori cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato e i loro familiari ammessi al ricongiungimento godono di pari trattamento e di piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, nonché dei diritti relativi all'assistenza sanitaria e sociale, al mantenimento dell'identità culturale, all'istruzione e all'accesso all'abitazione, nell'ambito delle disposizioni della presente legge che ne disciplinano l'esercizio.

 

2. In particolare, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi e dagli accordi collettivi di lavoro, la parità di trattamento si applica:

 

a) alla retribuzione in tutte le sue componenti;

 

b) alle condizioni di lavoro, alle ferie e ai permessi;

 

c) alle prestazioni contributive e fiscali, incluse le trattenute e gli obblighi contributivi e tributari;

 

d) agli assegni per il nucleo familiare, a condizione che il coniuge e i figli del cittadino extracomunitario siano regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato e conviventi con il lavoratore residente in Italia, salve più favorevoli condizioni previste da accordi bilaterali con gli Stati di origine;

 

e) all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

 

f) alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali;

 

g) alle assicurazioni per invalidità, per la vecchiaia, per i superstiti;

 

h) alle assicurazioni per la malattia e la maternità;

 

i) alle assicurazioni per l'invalidità pensionabile e per l'inabilità;

 

l) al trattamento di fine rapporto e ad ogni altra assicurazione e prestazione previdenziale obbligatoria;

 

m) al licenziamento individuale e collettivo;

 

n) all'accesso alla formazione e alla riqualificazione professionale.

 

3. In caso di rimpatrio, anche se a seguito di espulsione o di estradizione, il lavoratore cittadino extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati. Tuttavia, su richiesta del cittadino extracomunitario, le somme corrispondenti a tutti i contributi versati per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti sono liquidate all'interessato, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge anche qualora non sussistano ancora i requisiti minimi previsti dalla legge per l'ottenimento della pensione. In caso di successivo rientro in Italia per motivi di lavoro, il cittadino extracomunitario che abbia richiesto detta liquidazione ha facolta' di restaurare la propria posizione contributiva in Italia, restituendo all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma precedentemente liquidata, incluse le relative maggiorazioni e l'interesse legale calcolato su base annua.

3. In caso di rimpatrio, anche se a seguito di espulsione o di estradizione, il lavoratore cittadino extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati. Sulla base di accordi bilaterali, le somme corrispondenti ai contributi versati per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono comunque liquidate al cittadino extracomunitario su sua richiesta presentata prima del rientro definitivo e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge anche qualora non sussistano ancora i requisiti minimi previsti dalla legge per l'ottenimento della pensione.

4. Per la tutela di diritti derivanti dal rapporto di lavoro il cittadino extracomunitario può presentare ricorso innanzi al Pretore in funzione di giudice del lavoro, secondo le disposizioni previste per il cittadino italiano.

 

5. La perdita del posto di lavoro non costituisce di per sé motivo per revocare il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno del cittadino extracomunitario e dei suoi familiari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

 

6. La parità di trattamento si estende all'esercizio dei diritti sindacali e alla partecipazione agli organi rappresentativi dei lavoratori.

 
   
   

Art. 109

 

Promozione dell'inserimento lavorativo. Formazione professionale.

 
   

1. Il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e iscritto nelle liste di collocamento può partecipare a tutti i corsi di qualificazione e di riqualificazione programmati nel territorio dello Stato.

 

2. Le Regioni favoriscono la partecipazione dei lavoratori extracomunitari indicati al comma 1 a corsi di perfezionamento e di inserimento nel mercato del lavoro.

 

3. Il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e iscritto nelle liste di collocamento ha diritto di partecipare a tutte le forme di formazione professionale previste da norme dello Stato e delle Regioni a cui può accedere il cittadino italiano.

 

4. Le Regioni favoriscono le forme di associazionismo economico e di imprese tra cittadini extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento, con particolare riguardo per la commercializzazione di prodotti tipici dei Paesi di provenienza.

 

5. Allo scopo di favorire l'integrazione dei cittadini extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano uniformano i propri programmi regionali di sviluppo e i programmi pluriennali, nonché i piani annuali per le attività di formazione professionale all'atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro per le politiche comunitarie e per gli affari regionali, sulla base dei seguenti principi:

 

a) favorire l'acquisizione di una conoscenza adeguata della lingua italiana da parte dei cittadini extracomunitari;

a) pervenire ad una conoscenza adeguata della lingua italiana;

b) consentire ai cittadini extracomunitari di acquisire, sviluppare o consolidare le capacità professionali;

b) acquisire, sviluppare o consolidare le capacità professionali;

c) sostenere l'inserimento dei cittadini extracomunitari nel sistema della formazione professionale;

c) sostenere l'inserimento nel sistema della formazione professionale;

d) favorire l'inserimento dei cittadini extracomunitari nel mondo del lavoro;

d) favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;

e) prevedere l'equiparazione della struttura dei corsi destinati ai cittadini extracomunitari e dei relativi titoli e diplomi eventualmente rilasciati, con quelli previsti per i cittadini italiani;

 

f) promuovere un programma di borse di studio per la formazione professionale, anche sotto forma di incentivi alla presenza;

 

g) prevedere la possibilità di "stages", tirocini o contratti di formazione professionale;

 

h) prevedere che i programmi di formazione professionale siano rivolti a tutti i cittadini extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento senza limiti di età;

 

i) coinvolgere gli enti locali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro nella programmazione e nell'effettuazione dei corsi;

 

l) prevedere strumenti di riqualificazione professionale specifici per i cittadini extracomunitari che hanno età superiore a quella massima prevista per la conclusione di contratti di formazione e di lavoro.

 

6. Qualora entro tre mesi dall'emanazione dell'atto di indirizzo e di coordinamento le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non includano nell'ambito dei propri strumenti di programmazione interventi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 7, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e per gli affari regionali, invita le Regioni e le Province autonome a provvedere. Qualora, nei successivi due mesi, le Regioni o la Provincia autonoma non abbiano provveduto, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta i necessari provvedimenti sostitutivi.

 

7. Per l'attuazione dei principi indicati al comma 5, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con il metodo della programmazione e della pianificazione agli interventi adeguati ai fabbisogni formativi relativi ai mercati locali del lavoro.

 

8. La realizzazione degli interventi indicati al comma 7 può essere effettuata:

 

a) direttamente dalle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;

 

b) mediante convenzione, nelle strutture di enti, in possesso di requisiti previsti dall'articolo 5, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che siano emanazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o delle cooperative.

 
   
   

Art. 110

 

Accesso a particolari tipi di lavoro e relativo trattamento.

 
   

1. L'accesso al lavoro subordinato dei lavoratori frontalieri dei Paesi extracomunitari confinanti e' disciplinato dalle disposizioni particolari contenute in accordi internazionali.

 

2. I cittadini extracomunitari ospiti per attività di addestramento presso imprese e istituzioni operanti in Italia devono essere muniti di speciali autorizzazioni al lavoro, disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, e, al termine dell'addestramento, hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di origine.

 

3. Nei casi, nei modi e con i limiti previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, i cittadini extracomunitari possono far parte degli equipaggi delle navi italiane armate nei porti italiani, limitatamente al personale di bassa forza e per non più della metà dell'equipaggio. I marittimi cittadini extracomunitari assunti sulle navi italiane godono del medesimo trattamento dei marittimi italiani.

 

4. L'accesso al lavoro e il trattamento dei cittadini extracomunitari occupati in istituzioni di diritto internazionale operanti in Italia sono disciplinati dalle norme di diritto internazionale.

 

5. Il trattamento dei cittadini extracomunitari ammessi nel territorio dello Stato a tempo determinato alle dipendenze di datori di lavoro italiani nell'ambito di gruppi di lavoratori per l'esercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo è disciplinato da accordi bilaterali con lo Stato di appartenenza. Al termine del rapporto di lavoro tali cittadini extracomunitari hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di appartenenza.

 

6. Il trattamento dei cittadini extracomunitari che esercitino in Italia le particolari attività lavorative indicate al comma 2 dell'articolo 66, è disciplinato dal regolamento di attuazione della presente legge.

 
   
   

Art. 111

 

Lavoro subordinato in condizioni illegali.

 
   

1. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze cittadini extracomunitari sprovvisti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero titolari di un tipo di permesso di soggiorno in corso di validità che, in base alle disposizioni della presente legge, non consenta l'esercizio di un rapporto di lavoro, ovvero titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno che consente l'esercizio di un lavoro subordinato, ma sprovvisti di nullaosta di avviamento al lavoro o di autorizzazione al lavoro conformi all'occupazione effettivamente svolta, è punito con la multa da tre a dieci milioni di lire per ogni lavoratore illegalmente occupato.

1. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze cittadini extracomunitari sprovvisti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero titolari di un tipo di permesso di soggiorno in corso di validità che, in base alle disposizioni della presente legge, non consenta l'esercizio di un rapporto di lavoro, ovvero titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno che consente l'esercizio di un lavoro subordinato, ma sprovvisti di nullaosta di avviamento al lavoro o di autorizzazione al lavoro conformi all'occupazione effettivamente svolta, è punito con una pena da tre a cinque anni di reclusione e con la multa da tre a dieci milioni di lire per ogni lavoratore illegalmente occupato.

2. Il datore di lavoro che, anche fuori dalle ipotesi indicate al comma 1, impieghi un cittadino extracomunitario per un orario di lavoro superiore a quello previsto dal contratto di lavoro corrispondente alla mansione per la quale il cittadino extracomunitario e' impiegato, o con una retribuzione inferiore a quella dovuta, o in condizioni illegali riguardo all'incolumita' del lavoratore ovvero in violazione delle disposizioni relative alle ferie o al licenziamento o al trattamento di fine lavoro, e' punito con una pena da tre a cinque anni di reclusione. La stessa pena si applica al datore di lavoro che impieghi un cittadino extracomunitario regolarmente assunto con omissione totale o parziale del versamento dei contributi previdenziali o assistenziali dovuti, ovvero, nel caso di cittadino extracomunitario assunto irregolarmente, con una retribuzione inferiore al totale di quella dovuta e dei contributi previdenziali o assistenziali dovuti.

2. Alla persona condannata per il reato indicato al comma 1 sono imputate le spese sostenute dal Ministero dell'interno per l'esecuzione del provvedimento di espulsione per ingresso o soggiorno illegale adottato nei confronti del cittadino extracomunitario indicato al comma 1.

3. Il datore di lavoro condannato per il reato previsto al comma 2 ha l'obbligo, ai sensi degli articoli 2116 e 2126 del codice civile, di corrispondere al lavoratore extracomunitario una somma di denaro tale da compensare ogni eventuale riduzione di retribuzione o omissione del versamento dei contributi.

3. Il datore di lavoro condannato per il reato previsto al comma 1 ha l'obbligo, ai sensi degli articoli 2116 e 2126 del codice civile, di corrispondere al lavoratore extracomunitario una somma di denaro pari ai contributi previdenziali ed assistenziali evasi nonché alla retribuzione che avrebbe dovuto essergli corrisposta se il rapporto di lavoro fosse stato legalmente instaurato.

4. Nei confronti della persona condannata per il reato indicato al comma 2 si procede al recupero delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali evasi nei confronti degli istituti di previdenza in relazione al rapporto di lavoro illegale.

4. Nei confronti della persona condannata per il reato indicato al comma 1 si procede al recupero delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali evasi nei confronti degli istituti di previdenza in relazione al rapporto di lavoro illegale.

((...))

5. Il datore di lavoro che, fuori dalle ipotesi indicate al comma 1, impieghi cittadini extracomunitari regolarmente assunti per un orario di lavoro superiore a quello previsto dal contratto di lavoro o con una retribuzione inferiore a quella dovuta o con omissione totale o parziale del versamento dei contributi previdenziali o assistenziali dovuti, ovvero impieghi i lavoratori in condizioni illegali, di altro tipo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da tre a dieci milioni di lire per ogni lavoratore.

6. Chiunque compia attività di intermediazione di immigrazione clandestina di cittadini extracomunitari ai fini della loro occupazione in una delle condizioni illegali di cui al comma 2 è punito con la reclusione da tre a otto anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da dieci a venti milioni di lire.

6. Chiunque compia attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di cittadini extracomunitari ai fini della loro occupazione in condizioni illegali è punito con la reclusione da tre a otto anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da dieci a venti milioni di lire.

7. Nei confronti delle persone responsabili dei reati indicati nei commi 1, 2 e 6 si procede di diritto all'accertamento ai fini delle imposte dirette e indirette, nonché ai controlli dei versamenti contributivi e assistenziali dovuti.

7. Nei confronti delle persone responsabili dei reati indicati nei commi 1, 5 e 6 si procede di diritto all'accertamento ai fini delle imposte dirette e indirette, nonché ai controlli dei versamenti contributivi e assistenziali dovuti.

8. Nei casi indicati ai commi 2 e 6 è sempre consentito l'arresto, anche fuori dei casi di flagranza, e il giudizio direttissimo anche fuori dei limiti previsti dalle leggi ordinarie.

8. Nei casi indicati ai commi 1 e 6 è sempre consentito l'arresto, anche fuori dei casi di flagranza, e il giudizio direttissimo anche fuori dei limiti previsti dalle leggi ordinarie.

9. Ai reati indicati ai commi 2 e 6, si applicano le disposizioni previste dai commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 42 per i reati di agevolazione di immigrazione clandestina.

9. Ai reati indicati ai commi 1 e 6, si applicano le disposizioni previste dai commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 42 per i reati di agevolazione di immigrazione clandestina.

10. Nei confronti dei cittadini extracomunitari occupati nelle condizioni illegali indicate nel comma 1, i quali siano titolari di un tipo di permesso di soggiorno in corso di validità che, in base alle disposizioni della presente legge, non consenta l'instaurazione di un rapporto di lavoro, il Questore puo' provvedere, in ragione dei motivi che hanno condotto all'instaurazione del rapporto di lavoro, all'immediata revoca del permesso di soggiorno ovvero applicare la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

10. Nei confronti dei cittadini extracomunitari occupati nelle condizioni illegali indicate nel comma 1, i quali siano titolari di un tipo di permesso di soggiorno in corso di validità che, in base alle disposizioni della presente legge, non consenta l'instaurazione di un rapporto di lavoro, il Questore provvede all'immediata revoca del permesso di soggiorno.

   
   

Art. 112

 

Accesso al lavoro autonomo. Trattamento del lavoratore autonomo extracomunitario.

 
   

1. Il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno in corso di validità ha diritto di esercitare nel territorio dello Stato ogni attività di lavoro autonomo.

 

2. Il cittadino extracomunitario ha altresì diritto di accedere a tutte le attività di lavoro autonomo e di esercitarle, salvo che nei casi in cui sia consentito dalla presente legge subordinare l'accesso alla verifica della condizione di reciprocità, quando sia titolare di uno dei seguenti tipi di permesso di soggiorno in corso di validità:

 

a) permesso di soggiorno per lavoro autonomo; tuttavia nel primo anno successivo al rilascio di tale permesso è consentito l'accesso e l'esercizio della sola attività di lavoro autonomo per la quale il permesso e' stato rilasciato;

a) permesso di soggiorno per lavoro autonomo; tuttavia nei primi due anni successivi al primo rilascio di tale permesso è consentito l'accesso e l'esercizio della sola attività di lavoro autonomo per la quale fu inizialmente rilasciato;

b) permesso di soggiorno per lavoro subordinato dopo due anni dal primo rilascio;

 

c) permesso di soggiorno per coesione familiare, salvo che sia stato rilasciato a genitori a carico;

 

d) permesso di soggiorno di studio, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 76, comma 5;

e) permesso di soggiorno per attesa di emigrazione verso altro Stato, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 98, comma 3;

f) permesso di soggiorno per motivi di giustizia, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 100, commi 4 e 5;

g) permesso di soggiorno per richiesta di asilo rinnovato in pendenza di ricorso giurisdizionale.

d) permesso di soggiorno di studio, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 76, comma 5.

3. Anche nei casi in cui, sulla base delle disposizioni dei commi 1 e 2, è consentito il lavoro autonomo, il cittadino extracomunitario non può accedere ad attività che la legge espressamente vieta allo straniero o riserva al cittadino italiano. Si prescinde da tale condizione, come pure dall'accertamento di sussistenza della condizione di reciprocita' per il cittadino extracomunitario in possesso di laurea o di diploma conseguiti in Italia e relativi all'attivita' di lavoro autonomo alla quale intende accedere, ovvero in possesso di analogo titolo di studio conseguito all'estero e che abbia ottenuto in Italia il riconoscimento di detto titolo e l'abilitazione all'esercizio di detta attivita'.

3. Anche nei casi in cui, sulla base delle disposizioni dei commi 1 e 2, è consentito il lavoro autonomo, il cittadino extracomunitario non può accedere ad attività che la legge espressamente vieta allo straniero o riserva al cittadino italiano, salvo che si tratti di cittadino extracomunitario in possesso di laurea o di diploma conseguiti in Italia.

4. In ogni caso il cittadino extracomunitario accede ad ogni singola attività secondo le medesime disposizioni in vigore per i cittadini italiani per l'accesso e per l'esercizio di essa, inclusi il completamento della pratica professionale, il superamento di esami di Stato, l'iscrizione in registri, albi, ordini e collegi professionali, il possesso di licenze, autorizzazioni, concessioni e abilitazioni professionali rilasciati dalla pubblica autorità.

 

5. Il presente articolo si applica all'accesso e all'esercizio delle libere professioni, delle attività artigianali, commerciali e imprenditoriali, nonché alla costituzione e alla partecipazione a società lucrative.

 

6. I cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno che dà titolo per l'iscrizione nelle liste di collocamento hanno comunque la facoltà di essere soci di societa' cooperative e di costituirne, in conformità alle disposizioni vigenti per i cittadini italiani, anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocità.

6. I cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno che dà titolo per l'iscrizione nelle liste di collocamento hanno comunque la facoltà di costituire società cooperative e di esserne soci, in conformità alle disposizioni vigenti per i cittadini italiani, anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocità.

7. I cittadini extracomunitari che hanno titolo all'iscrizione nelle liste di collocamento rientrano tra le persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381, sulle cooperative di solidarietà sociale.

 

((...))

8. Al cittadino extracomunitario che eserciti attività di lavoro autonomo è riservato il medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano.