CAPO XVIII

 
   

ACCESSO ALL'ISTRUZIONE

 
   
   

Art. 113

 

Diritto all'istruzione.

 
   

1. Nei casi e nei modi previsti dalla presente legge, il cittadino extracomunitario presente nel territorio dello Stato ha diritto di ricevere l'istruzione, accedendo ai corsi di studio, pubblici e privati, istituiti nel territorio dello Stato per i cittadini italiani e ((...)) ai corsi specifici predisposti per i cittadini extracomunitari, osservando le condizioni richieste.

1. Il cittadino extracomunitario presente nel territorio dello Stato ha diritto di ricevere l'istruzione, accedendo ai corsi di studio, pubblici e privati, istituiti nel territorio dello Stato per i cittadini italiani e, nei casi previsti dalla presente legge, ai corsi specifici predisposti per i cittadini extracomunitari, osservando le condizioni richieste.

2. Nei casi e nei modi previsti dalla presente legge il cittadino extracomunitario ha diritto di fruire di insegnamenti della lingua e della cultura del Paese di origine.

2. Nei casi e nei modi consentiti dalla presente legge il cittadino extracomunitario ha diritto di fruire di insegnamenti della lingua e della cultura del Paese di origine.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto più favorevoli, ai cittadini degli Stati membri della Unione europea, salvo che sia diversamente disposto dalla legge statale e regionale e dalle norme comunitarie.

 
   
   

Art. 114

 

Corsi di alfabetizzazione.

 
   

1. I cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciato per un periodo superiore a tre mesi hanno diritto di iscriversi e frequentare corsi di alfabetizzazione per adulti istituiti dal Ministero della pubblica istruzione nell'ambito delle scuole elementari o delle scuole medie.

 

2. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede le modalità dell'iscrizione ai corsi, il valore dei titoli di studio ivi conseguiti, nonché i casi e i modi in cui, in accordo con le Regioni, tali corsi possono essere trasformati in corsi di lingua e cultura italiana nonché i casi di assunzione, con le relative modalità di retribuzione, di esperti anche di cittadinanza straniera regolarmente soggiornanti.

 
   
   

Art. 115

 

Iscrizione alla scuola dell'obbligo.

 
   

1. I cittadini extracomunitari soggiornanti in Italia per periodi di durata superiore a sei mesi hanno il diritto e, se minori di quattordici anni, il dovere di ricevere l'istruzione obbligatoria secondo le medesime disposizioni previste per i cittadini italiani.

1. I cittadini extracomunitari presenti in Italia hanno il diritto e, se minori di quattordici anni, il dovere di ricevere l'istruzione obbligatoria secondo le medesime disposizioni previste per i cittadini italiani.

2. Il cittadino extracomunitario proveniente dall'estero, è iscritto alla classe della scuola dell'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

 

3. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità dell'iscrizione, della valutazione dei titoli di studio e della conoscenza delle materie del programma di studio da parte degli alunni cittadini extracomunitari che richiedono l'iscrizione nelle scuole dell'obbligo e agli esami di licenza elementare e di licenza media, nonché i casi in cui, qualora sussistano particolari difficoltà di inserimento, i consigli di classe possono disporre l'iscrizione dell'alunno a classi inferiori all'ultima frequentata all'estero.

 

4. In ogni caso per l'iscrizione nelle scuole dell'obbligo non è richiesto il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità da parte dei minori cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato. I minori cittadini extracomunitari privi di carta o permesso di soggiorno sono iscritti e possono essere ammessi agli esami di licenza elementare o di licenza media nei casi e nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

5. Salve le diverse disposizioni della presente legge, l'alunno cittadino extracomunitario iscritto nelle scuole dell'obbligo in Italia riceve il medesimo trattamento previsto per gli alunni italiani.

 

6. Il Ministero della pubblica istruzione, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, promuove, attraverso specifiche ricerche, la conoscenza degli ordinamenti scolastici e dei programmi di studio adottati nei Paesi di origine degli alunni extracomunitari, nonché degli orientamenti pedagogici e metodologici ivi praticati.

 

7. Il Ministero della pubblica istruzione, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, predispone adeguate modalità di comunicazione degli istituti scolastici con le famiglie degli alunni extracomunitari, anche con l'ausilio di persone in funzione di mediatori culturali qualificati, nonché di illustrazione nelle lingue dei Paesi di origine delle norme di accesso degli alunni extracomunitari alle scuole dell'obbligo.

 

8. Le vaccinazioni degli alunni extracomunitari sono effettuate o riconosciute secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 
   
   

Art. 116

 

Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo. Insegnamento della lingua e della cultura di origine.

 
   

1. Per un positivo inserimento degli alunni cittadini extracomunitari nelle classi delle scuole dell'obbligo si osservano, ove possibile, i seguenti criteri:

 

a) distinzione tra gli alunni cittadini extracomunitari di più recente immigrazione e gli alunni cittadini extracomunitari da tempo residenti in Italia;

 

b) inserimento di più alunni immigrati dal medesimo Paese in una medesima classe, evitando un numero eccessivo che potrebbe favorirne l'isolamento;

 

c) ripartizione degli alunni cittadini extracomunitari che siano iscritti presso la medesima scuola in ragione di qualche unità per ogni classe;

 

d) accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana ai fini della programmazione mirata dell'attività didattica per colmare situazioni di particolare difficoltà;

 

e) previsione di specifiche attività di sostegno linguistico o di sostegno dell'apprendimento degli alunni cittadini extracomunitari;

 

f) attuazione di attività di educazione interculturale in tutte le classi delle scuole dell'obbligo, ancorché prive di alunni cittadini extracomunitari.

 

2. L'attuazione concreta dei criteri indicati al comma 1 è compiuta mediante ordinanze o istruzioni amministrative del Ministero della pubblica istruzione emanate nei casi e nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

3. Nelle scuole in cui sono iscritti alunni cittadini extracomunitari la programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno e di integrazione finalizzate:

 

a) ad adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze;

 

b) a promuovere, nelle forme adeguate, l'insegnamento della lingua e della cultura del Paese di origine, coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi.

b) a promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del Paese di origine, coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi.

4. Per l'utilizzazione del personale docente nelle attività previste dal comma 3 non si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 9, primo periodo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dell'articolo 24, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 

5. I Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione provvedono a stipulare intese con la rappresentanza diplomatica in Italia degli Stati di provenienza degli alunni cittadini extracomunitari per l'insegnamento della lingua e della cultura del Paese di origine ((...)).

5. Per l'insegnamento della lingua e della cultura del Paese di origine, ove queste non siano oggetto di insegnamento nella Provincia di residenza dell'alunno, si provvede nell'ambito di intese promosse dai Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione con la rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato di cui è cittadino l'alunno cittadino extracomunitario.

6. Nell'ambito delle intese previste dal comma 5 può essere previsto che l'insegnamento della lingua e della cultura di origine sia affidato ad esperti, anche di cittadinanza straniera, i quali, in possesso dei necessari requisiti culturali, siano riconosciuti idonei da una commissione nominata dal Provveditore agli studi. Il trattamento degli insegnanti stranieri deve essere equiparato a quello riservato agli insegnanti italiani. E' consentito l'impiego di insegnanti stranieri che hanno lo status di rifugiato.

 

7. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede uno schema tipo di contratto di collaborazione, ai fini previsti dal comma 6, la cui durata, per ogni anno scolastico, non può eccedere il periodo compreso tra l'inizio ed il termine delle lezioni, e prevede altresì i criteri per la determinazione del compenso da corrispondere per le attività previste dal contratto, nonché le modalità per la sua corresponsione.

 

8. I genitori degli alunni cittadini extracomunitari hanno diritto di partecipare alle assemblee e il diritto di elettorato attivo e, se sono titolari di carta o di permesso di soggiorno in corso di validita', di elettorato passivo per gli organi collegiali della scuola, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani ((...)).

8. I genitori degli alunni cittadini extracomunitari hanno diritto di partecipare alle assemblee e il diritto di elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali della scuola, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, se sono titolari di carta o di permesso di soggiorno in corso di validità.

((...))

9. L'alunno cittadino extracomunitario iscritto nella scuola dell'obbligo gode del medesimo trattamento previsto per gli alunni italiani, salvo che sia diversamente previsto dalle disposizioni della presente legge.

   
   

Art. 117

 

Ammissione degli studenti cittadini extracomunitari alle scuole secondarie superiori.

 
   

1. E' consentita l'iscrizione ad istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, pubblici o legalmente riconosciuti, ai cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per studio o di permesso avente durata pari ad almeno un anno. Il possesso di tali requisiti è altresì richiesto per l'iscrizione ad anni successivi al primo e per l'ammissione agli esami.

 

2. In ogni caso l'ammissione è consentita a coloro che abbiano un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nel territorio nazionale, a partire dai tredici anni, nonché all'accertamento di un'adeguata preparazione sul programma prescritto per la promozione o l'idoneità alla classe cui si riferisce l'ammissione stessa.

 

3. Ai fini di cui al comma 2 il consiglio di classe delibera circa l'accoglimento della domanda e può sottoporre l'aspirante ad un esperimento nelle materie o prove da stabilirsi in base ad una complessiva valutazione dei programmi svolti nella scuola di provenienza, quando la comparabilità dei piani di studio sia parziale; qualora non sussista invece alcuna comparabilità, il grado di preparazione dell'alunno è accertato mediante apposito esame di idoneità su tutte le discipline.

 

4. Le modalità dello svolgimento dell'esperimento e dell'esame di idoneità devono tener conto del grado di conoscenza della lingua italiana da parte del candidato. Qualora tale grado di conoscenza non assicuri al candidato un'adeguata possibilità di espressione, e' consentita, ove necessario, la presenza di un interprete, nell'ambito delle intese con la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui è cittadino l'alunno.

 

5. Il carattere legale della scuola straniera all'estero è attestato dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

 

6. Nel periodo che precede l'inizio delle lezioni sono organizzati, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, corsi intensivi di lingua italiana, anche per gruppi di alunni iscritti a classi o istituti diversi, nel limite massimo per ogni corso di dieci ore settimanali e per un periodo non superiore a due mesi per ogni anno scolastico. Ai corsi sono assegnati, sulla base della dichiarata disponibilità, docenti di italiano o di materie letterarie in servizio nell'istituto o scuola o, ove necessario, nel distretto scolastico o nella Provincia. Le relative prestazioni che costituiscono obbligo di servizio sono retribuite nella misura prevista per le ore eccedenti l'orario di insegnamento. La frequenza ai corsi e' obbligatoria per gli studenti che non abbiano dimostrato di possedere una conoscenza adeguata della lingua italiana nel corso degli esperimenti di cui al comma 3.

6. Nel periodo che precede l'inizio delle lezioni sono organizzati, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, corsi intensivi di lingua italiana, anche per gruppi di alunni iscritti a classi o istituti diversi, nel limite massimo per ogni corso di dieci ore settimanali e per un periodo non superiore a due mesi per ogni anno scolastico. Ai corsi sono assegnati, sulla base della dichiarata disponibilità, docenti di italiano o di materie letterarie in servizio nell'istituto o scuola o, ove necessario, nel distretto scolastico o nella Provincia. Le relative prestazioni che costituiscono obbligo di servizio sono retribuite nella misura prevista per le ore eccedenti l'orario di insegnamento.

7. Nel primo anno di corso l'assegnazione alle classi è effettuata raggruppando, ove possibile, alunni dello stesso gruppo linguistico, i quali non devono superare il numero massimo indicato dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

8. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso di un titolo di studio di licenza media rilasciato da scuole medie italiane.

 

9. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede i casi, i modi e i termini secondo cui è consentita l'iscrizione di alunni provenienti dall'estero.

 

10. Il presente articolo si osserva, in quanto applicabile, per l'ammissione alle Accademie di belle arti, ai Conservatori o alle Accademie di musica, salve le diverse disposizioni specifiche previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

11. Gli alunni cittadini extracomunitari e i loro genitori titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità hanno diritto di partecipare alle assemblee e hanno diritto di elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali della scuola alle medesime condizioni previste per gli alunni e i genitori italiani.

 
   
   

Art. 118

 

Accesso degli studenti cittadini extracomunitari ai corsi di laurea e di diploma universitario.

 
   

1. I cittadini extracomunitari possono essere ammessi all'iscrizione ai corsi di laurea e ai corsi di diploma universitari previsti presso le Università pubbliche o private italiane, osservando le disposizioni del presente articolo, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste da accordi internazionali.

 

2. In ogni caso può ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione soltanto il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a un anno o di permesso di soggiorno per studio.

2. In ogni caso può ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione soltanto il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità della durata di un anno o di permesso di soggiorno per studio.

3. Gli studenti indicati al comma 2 possono essere immatricolati e iscriversi ai corsi di un'Università italiana di loro scelta secondo i medesimi termini e modalità previsti per i cittadini italiani, qualora siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

 

a) diploma di maturità italiano o rilasciato da scuole italiane all'estero;

 

b) titoli di studio secondari superiori rilasciati da scuole europee, di cui alla legge 3 gennaio 1960, n.102 e alla legge 19 maggio 1965, n. 577;

 

c) titolo di studio conseguito presso scuole medie superiori di frontiera a gestione pubblica e nelle quali l'insegnamento sia impartito in lingua italiana;

 

d) diploma di Baccelierato internazionale rilasciato dai collegi del Mondo unito e delle altre istituzioni scolastiche italiane e straniere che risultino aver ottenuto il riconoscimento dal Ministero della pubblica istruzione.

 

4. Gli studenti indicati al comma 2, che non siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al comma 3, possono essere immatricolati nei corsi di laurea e di diploma universitario delle Università italiane, pubbliche o private, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:

 

a) possesso di un titolo finale di studi secondari di secondo grado che, nel Paese in cui è stato conseguito, consente l'iscrizione presso le locali università;

 

b) dimostrazione, con apposite prove, scritta e orale, di una conoscenza della lingua italiana corrispondente ad un livello di preparazione idoneo ad intraprendere con profitto il corso universitario prescelto.

 

5. Qualora sia eventualmente introdotto dagli organi accademici dei singoli Atenei un contingente limitato di posti disponibili per gli stranieri, l'iscrizione dei cittadini extracomunitari è consentita entro i limiti e alle condizioni previste per ogni anno di corso di laurea e per ogni diploma in relazione alla limitata ricettività delle attrezzature universitarie.

 

6. I cittadini extracomunitari indicati al comma 4 presentano apposita domanda di preiscrizione e sostengono le prove di conoscenza di lingua italiana in Italia o all'estero, osservando i termini e le modalità indicati nel regolamento di attuazione della presente legge.

 

7. In ogni caso il cittadino extracomunitario ammesso all'immatricolazione ai sensi del presente articolo, è soggetto alle prove di concorso o attitudinali eventualmente previste per l'iscrizione nei singoli corsi di laurea, anche in relazione al numero programmato di iscritti.

 

8. Al fine di favorire l'accesso dei cittadini extracomunitari ai corsi delle Università italiane, il Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle iniziative di diffusione all'estero della lingua e della cultura italiana, promuove e organizza, per il tramite degli istituti di cultura, corsi di lingua italiana. Tali corsi devono essere organizzati di preferenza nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito degli accordi di cooperazione tecnica, scientifica e culturale.

 

9. Le Università, nei sei mesi successivi all'inizio di ogni anno accademico, organizzano corsi, della durata minima di sei mesi, di lingua italiana e di orientamento sull'organizzazione del piano di studi, sui programmi e i metodi in uso presso l'Università e la facoltà in cui sono iscritti gli studenti cittadini extracomunitari iscritti ai sensi del comma 4. Nei casi in cui le prove di cui alla lettera b) del comma 4 evidenzino carenze nella conoscenza della lingua italiana o nella capacita' di orientamento negli studi dello studente cittadino extracomunitario la frequenza ai predetti corsi e' obbligatoria.

9. Le Università, nei sei mesi successivi all'inizio di ogni anno accademico, organizzano corsi, della durata minima di sei mesi, di lingua italiana e di orientamento sull'organizzazione del piano di studi, sui programmi e i metodi in uso presso l'Università e la facoltà in cui sono iscritti gli studenti cittadini extracomunitari iscritti ai sensi del comma 4. In tali casi la frequenza ai predetti corsi costituisce requisito per l'ammissione agli esami di profitto del primo anno di corso e per il primo rinnovo del permesso di soggiorno per studio.

10. Nell'ambito dei posti eventualmente limitati dagli organi accademici delle singole Università e previo il superamento della prova di conoscenza della lingua italiana indicata nel comma 4, i consigli di facoltà o delle scuole dirette a fini speciali possono consentire abbreviazioni di corso a quegli studenti cittadini extracomunitari che risultino in possesso di idonei requisiti, fatto salvo l'articolo 91, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 
   
   

Art. 119

 

Università italiane per stranieri.

 
   

1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità di iscrizione dei cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia o residenti all'estero, ai corsi di lingua e di cultura italiana e ai corsi di specializzazione per l'insegnamento della lingua e cultura italiana istituiti dalle Università italiane per stranieri, ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 204, secondo i rispettivi Statuti.

 
   
   

Art. 120

 

Accesso degli studenti cittadini extracomunitari ai servizi del diritto allo studio universitario.

 
   

1. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato e iscritti nei corsi di laurea possono fruire dei servizi e delle provvidenze previste dalle leggi dello Stato e della Regione secondo le stesse modalità e condizioni previste per gli studenti italiani.

 

2. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti e iscritti nei corsi di laurea, di diploma universitario e di scuole di specializzazione hanno diritto di essere elettori ed eleggibili per gli organi accademici alle medesime condizioni previste per gli studenti italiani.

 
   
   

Art. 121

 

Borse di studio.

 
   

1. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio, può concedere premi, borse e sussidi a cittadini extracomunitari regolarmente iscritti a corsi di studio, di perfezionamento, di specializzazione o di dottorato di ricerca, ovvero impegnati in ricerche di carattere scientifico, nonché contributi ad enti italiani che autonomamente erogano premi, borse di studio e sussidi per tali casi e finalità.

1. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio, può concedere premi, borse e sussidi a cittadini extracomunitari che abbiano fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato, muniti di visto di ingresso per studio, a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione o di ricerche di carattere scientifico, nonché contributi ad enti italiani che autonomamente erogano premi, borse di studio e sussidi per tali casi e finalità.

2. Le borse di studio sono annuali, possono essere attribuite anche a partire da anni di corso successivi al primo e possono comunque essere confermate negli anni seguenti, sulla base dei requisiti di merito acquisiti dallo studente, in termini di profitto, nell'anno accademico al quale e' iscritto.

2. Le borse di studio sono annuali e possono essere confermate negli anni successivi, sulla base dei requisiti di merito acquisiti dallo studente, in termini di profitto, nell'anno accademico al quale e' iscritto.

3. Le borse di studio previste dal presente articolo non possono essere cumulate con altre borse comunque godute, né erogate per l'iscrizione a più di un corso di laurea o di diploma. A tal fine lo studente cittadino extracomunitario deve produrre apposita dichiarazione disciplinata dal regolamento di attuazione della presente legge; nel caso di dichiarazioni mendaci il beneficio è revocato, salva l'applicazione delle norme penali.

 

4. Il Ministero degli affari esteri predispone altresì, a favore degli studenti extracomunitari provenienti dai Paesi in via di sviluppo che si obbligano a ritornare in Patria, borse di studio, forme di tutorato e altre opportune provvidenze finalizzate al loro effettivo reinserimento nei rispettivi Paesi di origine. In ogni caso agli studenti cittadini extracomunitari che prima dell'ingresso avevano assunto l'obbligo di ritornare in Patria il permesso di soggiorno non può essere rinnovato oltre i dodici mesi successivi al superamento dell'esame di laurea o di fine corso.

4. Il Ministero degli affari esteri predispone altresì, a favore degli studenti extracomunitari provenienti dai Paesi in via di sviluppo che si obbligano a ritornare in Patria, borse di studio, forme di tutorato e altre opportune provvidenze finalizzate al loro effettivo reinserimento nei rispettivi Paesi di origine. In ogni caso agli studenti cittadini extracomunitari che prima dell'ingresso avevano assunto l'obbligo di ritornare in Patria il permesso di soggiorno non può essere rinnovato oltre i trenta giorni successivi al superamento dell'esame di laurea o di fine corso.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i requisiti per l'ottenimento, l'erogazione e la conferma dei diversi tipi di borse di studio e di provvidenze previste dal presente articolo, comprese quelle finalizzate alla frequenza di corsi propedeutici, con riferimento sia alla conoscenza della lingua italiana, sia al possesso delle nozioni culturali necessarie al corso di studio prescelto e determina le forme e le modalità di accertamento dei suddetti requisiti, anche tenendo conto di quanto previsto da accordi internazionali.

 

6. Alle borse di studio e ai benefici previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni sull'esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

 

7. Ai titolari delle borse di studio disciplinate dal presente articolo è concesso l'esonero totale delle tasse, soprattasse e contributi per l'iscrizione alle Università e agli istituti di istruzione superiore.

 
   
   

Art. 122

 

Ammissione dei cittadini extracomunitari ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione.

 
   

1. Gli studenti cittadini extracomunitari possono essere ammessi ai corsi di dottorato di ricerca alle condizioni previste dall'articolo 71, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382.

 

2. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i casi in cui ai dottorandi di ricerca può essere concessa la borsa di studio.

 

3. Ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca l'equipollenza del titolo universitario straniero è dichiarata, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, dal collegio dei docenti del dottorato.

 

4. Per l'ammissione dei cittadini extracomunitari alle Scuole dirette ai fini speciali, alle Scuole di specializzazione, ai corsi di perfezionamento e agli Istituti superiori di educazione fisica si osservano le disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge.

 

5. L'ammissione di militari cittadini extracomunitari alla frequenza di corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane è disciplinato ogni anno con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, che assume a proprio carico, in tutto o in parte, le spese di frequenza e di mantenimento.

 
   
   

Art. 123

 

Riconoscimento dei titoli di studio secondari.

 
   

1. Il riconoscimento dei titoli di studio stranieri ottenuti presso scuole secondarie superiori è effettuato secondo le disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge, anche nel rispetto dei criteri dettati dalla direttiva CEE n. 92/51 del 18 giugno 1992 in quanto applicabili.

 
   
   

Art. 124

 

Riconoscimento dei titoli accademici stranieri.

 
   

1. Il riconoscimento dei titoli accademici ottenuti presso Università e istituzioni di istruzione superiore straniere è effettuato, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge, mediante la valutazione della carriera scolastica ed universitaria compiuta all'estero da parte di un'Agenzia nazionale istituita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presso il Ministero stesso.

 
   
   

CAPO XIX

 
   

ACCESSO ALL'ALLOGGIO E ALLE PRESTAZIONI

 

SOCIO-ASSISTENZIALI

 
   
   

Art. 125

 

Principi generali.

 
   

1. La Repubblica italiana garantisce ai cittadini stranieri in Italia l'accesso alla disponibilità dell'alloggio e all'uso dei servizi sociali e sanitari secondo le norme della presente legge e delle leggi regionali.

 

2. Salvo che sia diversamente previsto dalle disposizioni della presente legge o di altre leggi statali o regionali o di norme delle leggi comunitarie, le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto più favorevoli, anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

 
   
   

Art. 126

 

Strutture di accoglienza presso i valichi di frontiera.

 
   

1. Presso i valichi di frontiera ferroviari, portuali ed aeroportuali autorizzati per l'ingresso dei cittadini extracomunitari sono istituite strutture di accoglienza, accessibili ai cittadini extracomunitari che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, con il compito di fornire loro ogni informazione e assistenza utile ai fini del godimento dei diritti, della presentazione della domanda di asilo, dell'accesso ai servizi pubblici e dell'adempimento degli obblighi di legge.

1. Presso i valichi di frontiera ferroviari, portuali ed aeroportuali autorizzati per l'ingresso dei cittadini extracomunitari sono istituite strutture di accoglienza con il compito di fornire agli stranieri che presentano domanda di asilo in Italia e ai cittadini extracomunitari che hanno fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato, ogni informazione e assistenza utile ai fini del godimento dei diritti, dell'accesso ai servizi pubblici e dell'adempimento degli obblighi di legge.

2. In caso di necessità e urgenza le strutture di accoglienza provvedono altresì agli interventi di prima assistenza, quali la fornitura del vitto, il reperimento di un alloggio, l'offerta di assistenza legale. Per i predetti interventi si provvede mediante convenzioni con enti pubblici o con privati. Le prestazioni sanitarie eventualmente occorrenti sono assicurate dalle locali strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ai fini dell'erogazione delle prestazioni stesse.

 

3. Nei casi e nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, le strutture di accoglienza ai valichi di frontiera forniscono informazione e assistenza per gli adempimenti di legge concernenti i cittadini extracomunitari respinti alla frontiera e ai cittadini extracomunitari che escono dal territorio dello Stato anche in seguito a provvedimenti di espulsione. Dette strutture forniscono, in particolare, ogni informazione utile per la presentazione di ricorsi giurisdizionali contro i provvedimenti eventualmente adottati a carico dei cittadini extracomunitari che escono dal territorio dello Stato.

3. Nei casi e nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, le strutture di accoglienza ai valichi di frontiera forniscono informazione e assistenza per gli adempimenti di legge concernenti i cittadini extracomunitari respinti alla frontiera e ai cittadini extracomunitari che escono dal territorio dello Stato anche in seguito a provvedimenti di espulsione.

4. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina l'istituzione, il funzionamento e l'organizzazione delle strutture di accoglienza presso i valichi di frontiera autorizzati e i casi e i modi con cui le strutture si avvalgono anche di personale volontario.

 
   
   

Art. 127

 

Centri di servizi. Istituti di patronato.

 
   

1. Ogni Regione, direttamente o in collaborazione con i Comuni capoluogo di Provincia e con i Comuni di maggiore insediamento e con le associazioni ed organizzazioni di volontariato, realizza centri di servizi per gli immigrati, secondo quanto previsto dalle rispettive leggi regionali.

 

2. I centri di servizi sono strutture aperte al pubblico dotate di personale qualificato, anche volontario, e svolgono le seguenti attività:

 

a) forniscono informazioni e prestazioni di segretariato sociale al fine di promuovere il godimento dei diritti e il puntuale adempimento dei doveri previsti per gli stranieri dalle norme statali e regionali;

 

b) facilitano la fruizione da parte degli stranieri delle prestazioni erogate dai servizi territoriali, pubblici e privati;

 

c) promuovono attività volte alla valorizzazione e alla conoscenza della lingua e della cultura dei Paesi di origine, nonché alla conoscenza della lingua e della cultura italiana;

 

d) predispongono iniziative e corsi di formazione sulle diverse tematiche migratorie aperti agli immigrati e agli operatori delle strutture pubbliche e private;

 

e) diffondono e raccolgono dati e notizie utili concernenti l'immigrazione extracomunitaria;

 

f) predispongono iniziative formative per prevenire il fenomeno della dispersione scolastica degli alunni stranieri.

 

3. La Regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri di servizi e i relativi finanziamenti.

 

4. I centri di servizi sono di preferenza organizzati mediante apposite convenzioni con enti regolarmente costituiti secondo le vigenti disposizioni statali e regionali e già operanti nell'ambito della Regione.

 

5. I centri di servizi possono avvalersi della collaborazione delle diverse associazioni di immigrati stranieri regolarmente costituite e operanti.

 

6. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai cittadini extracomunitari che prestino, anche in condizioni illegali, attività lavorativa in Italia.

6. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai cittadini extracomunitari che prestino attività lavorativa in Italia.

   
   

Art. 128

 

Centri di accoglienza.

 
   

1. Ogni Regione, in collaborazione con i Comuni di maggiore insediamento e con le associazioni o organizzazioni di volontariato, nonché, ove necessario, con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, predispone centri di accoglienza per i cittadini extracomunitari.

 

2. Per centri di accoglienza si intendono i seguenti tipi di strutture:

 

a) centri di prima accoglienza: strutture alloggiative collettive che gratuitamente provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari di cittadini extracomunitari impossibilitati a provvedere autonomamente a tali esigenze, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di sistemazioni idonee in relazione ai motivi del soggiorno;

a) centri di prima accoglienza: strutture alloggiative collettive che gratuitamente provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari dei richiedenti asilo e della loro famiglia, anche in caso di esodi di massa, per il tempo strettamente necessario all'esame definitivo della domanda di asilo o all'eventuale rimpatrio;

b) case di accoglienza: strutture alloggiative collettive, con la presenza di operatori professionali ed eventualmente con la convivenza tra operatori ed ospiti cittadini extracomunitari, che, per un periodo limitato di tempo, provvedono al vitto e all'alloggio, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di formazione professionale, di apprendimento della lingua e della cultura italiana, di scambi culturali con la popolazione italiana;

 

c) comunità-alloggio: famiglie o comunità autogestite che, anche nell'ambito di normali edifici di abitazione e con la presenza, anche saltuaria, di operatori professionali, accolgono, per un periodo limitato di tempo, cittadini extracomunitari fino alla loro autonoma sistemazione.

 

3. Ogni Regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri di accoglienza, consente eventuali finanziamenti e prevede verifiche periodiche.

 

4. I centri di accoglienza sono preferenzialmente organizzati mediante apposite convenzioni con enti regolarmente costituiti secondo le vigenti disposizioni statali e regionali e già operanti nella Regione.

 

5. I centri di accoglienza possono avvalersi, in modo non prevalente, della collaborazione di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti.

 

6. I centri di accoglienza devono essere finalizzati a responsabilizzare e a rendere autosufficiente il cittadino extracomunitario ospite nel più breve tempo possibile. Gli interventi di servizio sociale ivi programmati devono essere individualizzati sulla base della tipologia delle problematiche del cittadino extracomunitario ospite.

 

7. In considerazione del verificarsi di particolari condizioni di emergenza e per motivi di carattere umanitario o di tutela dell'ordine pubblico, il Sindaco puo' disporre che sia data ospitalita' nei centri di accoglienza di cui alla lettera a) del comma 2 o in altre strutture equivalenti a cittadini extracomunitari clandestini o irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

7. I centri di accoglienza possono ospitare soltanto cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

8. Ogni Regione ha l'obbligo di mantenere comunque in efficienza almeno un centro di prima accoglienza per l'eventualità di esodi di massa, ai sensi dell'articolo 151, comma 4.

 
   
   

Art. 129

 

Accesso all'abitazione.

 
   

1. La Repubblica consente l'accesso all'abitazione ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, secondo le condizioni previste dalla presente legge e dalle leggi regionali.

 

2. Il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavoro stagionale, coesione familiare, studio, richiesta di asilo, asilo umanitario, motivi di giustizia, attesa di riacquisto della cittadinanza, attesa di emigrazione verso altro Stato, può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo le disposizioni delle leggi regionali dai Comuni di maggiore insediamento o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione abitativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

2. Il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavoro stagionale, coesione familiare, studio, richiesta di asilo umanitario, motivi giudiziari, attesa cittadinanza, emigrazione verso altro Stato, può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo le disposizioni delle leggi regionali dai Comuni di maggiore insediamento o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione abitativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

3. Le Regioni concedono contributi a Comuni, consorzi di Comuni o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di cittadini extracomunitari di cui al comma 2. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitalità temporanea o alla locazione a vantaggio di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti ovvero accolti ai sensi del comma 7 dell'articolo 128. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previste dalla legge regionale.

3. Le Regioni concedono contributi a Comuni, consorzi di Comuni o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavoro stagionale, studio, coesione familiare. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitalità temporanea o alla locazione di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previste dalla legge regionale.

4. In conformità dell'articolo 6, lettera 8) della Convenzione OIL n. 97 del 1949, ratificata e resa esecutiva con legge 2 agosto 1952, n. 1305, i lavoratori subordinati cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti hanno diritto ad accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani dalle norme statali e regionali. Hanno altresì accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, in condizioni di parità con i cittadini, i cittadini extracomunitari che esercitino regolarmente un'attività non occasionale di lavoro autonomo.

4. In conformità dell'articolo 6, lettera 8) della Convenzione OIL n. 97 del 1949, ratificata e resa esecutiva con legge 2 agosto 1952, n. 1305, i lavoratori subordinati extracomunitari regolarmente soggiornanti hanno diritto ad accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani dalle norme statali e regionali. Hanno altresì accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, in condizioni di parità con i cittadini, gli stranieri extracomunitari che esercitino regolarmente un'attività non occasionale di lavoro autonomo.

5. I cittadini extracomunitari indicati nel comma 4 hanno diritto di accedere ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dai Comuni per agevolare l'accesso alle locazioni abitative private.

 

6. I cittadini extracomunitari indicati nel comma 4 godono della parità di trattamento con i cittadini italiani circa l'accesso al credito agevolato in materia di edilizia e ad ogni altra agevolazione finalizzata all'acquisto, al recupero, alla costruzione o alla locazione della prima casa di abitazione.

 
   
   

Art. 130

 

Obblighi per chi dà alloggio od ospitalità agli stranieri.

 
   

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, chiunque a qualsiasi titolo dà alloggio oppure ospita a titolo gratuito uno straniero, ha l'obbligo di comunicarne, entro otto giorni, le generalità al Questore della Provincia, indicando gli estremi del passaporto o documento equipollente e, ove lo straniero ne sia titolare, della carta o del permesso di soggiorno in corso di validità.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, chiunque a qualsiasi titolo dà alloggio oppure ospita a titolo gratuito uno straniero, ha l'obbligo di comunicarne, entro otto giorni, le generalità al Questore della Provincia, indicando gli estremi del passaporto o documento equipollente e, ove ne sia titolare, della carta o del permesso di soggiorno in corso di validità.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità della comunicazione indicata al comma 1.

 

3. In difetto di tale comunicazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

 

4. Restano salve le diverse disposizioni previste dalle norme generali vigenti in materia di cessione di fabbricato e di alloggi.

 

5. Chi presiede comunità civili o religiose, centri di accoglienza oppure case o istituti di cura o di istruzione o di pena ha l'obbligo, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, di comunicare entro otto giorni alla Questura competente i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o il centro o la comunità ((...)).

5. Chi presiede comunità civili o religiose, centri di accoglienza oppure case o istituti di cura o di istruzione o di pena ha l'obbligo, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, di comunicare entro otto giorni alla Questura competente i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o il centro o la comunità, con l'indicazione, ove possibile, della località verso la quale sono diretti.

   
   

Art. 131

 

Assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari.

 
   

1. Il cittadino extracomunitario residente nel territorio dello Stato ha l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie presso il Servizio sanitario nazionale ed e' soggetto al relativo obbligo contributivo, alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano, se rientra in una delle seguenti categorie di persone:

 

a) titolari di carta di soggiorno, a qualsiasi titolo rilasciata;

 

b) titolari di permesso di soggiorno per asilo umanitario;

 

c) titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo;

 

d) titolari di permesso di soggiorno in corso di validità, legalmente occupati in Italia o titolari di pensione e tenuti all'iscrizione a forme obbligatorie di assicurazione sociale;

 

e) titolari di permesso di soggiorno in corso di validità, non occupati e regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

 

f) titolari di permesso di soggiorno per coesione familiare;

 

g) titolari di permesso di soggiorno per attesa adozione;

 

h) titolari di permesso di soggiorno per affidamento.

 

2. L'assicurazione dà diritto, a parità di trattamento con il cittadino italiano, all'assistenza sanitaria erogata dal Servizio sanitario nazionale in Italia e presso i centri di altissima specializzazione all'estero ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 e successivi decreti attuativi.

 

3. L'assistenza spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato.

 

4. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità, i termini e la documentazione previsti per la prima iscrizione e per il rinnovo dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per ciascuna delle categorie di cittadini extracomunitari indicati nel comma 1 e per i familiari a carico.

 

5. Particolari modalità e tariffe di copertura assicurativa sono determinate, anche nell'ambito del decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro, per i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

 
   
   

Art. 132

 

Assistenza sanitaria agli studenti cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per studio.

 
   

1. I cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per studio in corso di validità che non siano già obbligatoriamente iscritti al Servizio sanitario nazionale ad altro titolo sono tenuti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie presso il Servizio sanitario nazionale qualora siano iscritti negli istituti di istruzione superiore o universitaria, pubblica e privata, di ogni ordine e grado.

 

2. L'assicurazione ha validità annuale con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico, salvo che si tratti di corsi aventi durata inferiore all'anno.

 

3. L'assicurazione è gratuita per gli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo che siano titolari di borse di studio conferite dal Ministero degli affari esteri.

 

4. Negli casi diversi da quelli previsti al comma 3, i cittadini extracomunitari indicati al comma 1 sono soggetti, per ogni anno scolastico od accademico, al versamento, prima dell'iscrizione al corso di studi scolastici o universitari, di un contributo forfetario determinato annualmente, entro il 31 luglio dell'anno precedente, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del costo medio pro-capite dell'assistenza sanitaria erogata nell'anno precedente, individuato mediante un calcolo statistico-attuariale, analogo a quello praticato dalle assicurazioni private, riferito al rischio specifico della categoria degli studenti cittadini extracomunitari. Per i corsi aventi durata inferiore ad un anno la quota è pari ad una frazione in dodicesimi del contributo forfetario annuale commisurata al numero di mesi o frazione di mese di durata del corso.

4. Negli altri casi i cittadini extracomunitari indicati al comma 1 sono soggetti, per ogni anno scolastico od accademico, al versamento, prima dell'iscrizione al corso di studi scolastici o universitari, di un contributo forfetario determinato annualmente, entro il 31 luglio dell'anno precedente, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del costo medio pro-capite dell'assistenza sanitaria erogata nell'anno precedente, individuato mediante un calcolo statistico-attuariale, analogo a quello praticato dalle assicurazioni private, riferito al rischio specifico della categoria degli studenti cittadini extracomunitari. Per i corsi aventi durata inferiore ad un anno la quota è suddivisa in dodicesimi.

5. I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per lo svolgimento, in base ad accordi scientifici e culturali stipulati dal Governo italiano o ad accordi e convenzioni autorizzate dai Ministeri competenti, di concerto con il Ministero degli affari esteri, di attività didattiche, scientifiche, di studio, di ricerca, nonché di scambio di esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici, presso Università, istituti ed enti di ricerca e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici italiani, hanno l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie presso il Servizio sanitario nazionale per tutto il periodo della loro permanenza in Italia connesso alle predette attività. Il contributo per l'assicurazione è pari ad una quota in dodicesimi del contributo forfetario previsto dal comma 4, commisurata al numero di mesi, o frazione di mese, di validità del permesso di soggiorno. Il contributo è versato, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge, entro dieci giorni dalla data d'ingresso in Italia, da parte dell'interessato ovvero dall'ente pubblico italiano al quale, in base alle disposizioni delle leggi o degli accordi internazionali, fa carico l'onere dell'assistenza sanitaria.

5. I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno per svolgere, in base ad accordi scientifici e culturali stipulati dal Governo italiano o ad accordi e convenzioni autorizzate dai Ministeri competenti, di concerto con il Ministero degli affari esteri, di attività didattiche, scientifiche, di studio, di ricerca, nonché di scambio di esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici, presso Università, istituti ed enti di ricerca e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici italiani, hanno l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie presso il Servizio sanitario nazionale per tutto il periodo della loro permanenza in Italia connesso alle predette attività. Il contributo per l'assicurazione è pari ad una quota in dodicesimi del contributo forfetario previsto dal comma 4, commisurata al numero di mesi, o frazione di mese, di validità del permesso di soggiorno. Il contributo è versato, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge, entro dieci giorni dalla data d'ingresso in Italia, da parte dell'interessato ovvero dall'ente pubblico italiano al quale, in base alle disposizioni delle leggi o degli accordi internazionali, fa carico l'onere dell'assistenza sanitaria.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità e i termini per il versamento del contributo e per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e per il suo eventuale rinnovo.

 
   
   

Art. 133

 

Altri casi di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale. Accordi internazionali.

 
   

1. Il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato, che non rientri tra le persone soggette all'obbligo dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ai sensi della presente legge, ha l'obbligo di assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità.

 

2. Il predetto obbligo può essere adempiuto:

 

a) mediante stipulazione di polizza assicurativa con istituto italiano o straniero valida sul territorio nazionale, che preveda la totale copertura almeno del rischio di malattie e cure mediche e delle spese per le prestazioni erogate in regime ospedaliero per il titolare e per ciascun familiare a carico regolarmente soggiornante in Italia, mediante il pagamento diretto alle Unità sociosanitarie locali o alle aziende ospedaliere o agli istituti o case di cura delle spese effettivamente sostenute;

 

b) mediante iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, estesa anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti in Italia.

 

3. Per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale deve essere versato un contributo, determinato annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura percentuale rispetto al reddito percepito in Italia e all'estero uguale a quella prevista dalla legge per il cittadino italiano. I redditi in valuta estera sono convertiti in lire italiane secondo il tasso di cambio vigente alla data del versamento.

3. Per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale deve essere versato un contributo, determinato annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, nella misura del 7,5 per cento del reddito percepito in Italia ed all'estero. I redditi in valuta estera sono convertiti in lire italiane secondo il tasso di cambio vigente alla data del versamento.

4. Il contributo indicato nel comma 3 deve essere versato, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, in due rate semestrali o in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla data di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e, per i cittadini extracomunitari già residenti in Italia, entro il 31 gennaio di ogni anno. Per il primo anno di iscrizione è dovuto un contributo pari, per ogni mese o frazione di mese di iscrizione, ad un dodicesimo del contributo per l'intero anno.

 

5. Nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge il Sindaco puo' procedere alla cancellazione del cittadino extracomunitario di cui al comma 1 dalle liste della popolazione residente qualora questi, nei tempi stabiliti dallo stesso regolamento e a lui comunicati per iscritto al momento dell'iscrizione anagrafica, non attesti l'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo.

5. Secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il Sindaco procede all'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente del cittadino extracomunitario soltanto previa esibizione di idonea documentazione che dimostri la stipulazione della polizza assicurativa o l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale dell'interessato o del familiare a carico del quale si trova.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità, i termini e la documentazione previsti per la prima iscrizione e per il rinnovo della iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale effettuata nei casi previsti dal presente articolo.

 

7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano al cittadino extracomunitario che usufruisca in Italia dell'assistenza sanitaria a carico di Enti e istituti esteri in base ad assicurazione contro le malattie stipulata secondo gli ordinamenti degli Stati di appartenenza.

 

8. Restano salve le disposizioni più favorevoli degli accordi internazionali e delle norme comunitarie che disciplinano l'assistenza sanitaria e l'assicurazione contro le malattie per i cittadini extracomunitari residenti o temporaneamente presenti in Italia.

 

9. I cittadini dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione europea di assistenza sociale e medica del 11 dicembre 1953, resa esecutiva con legge 7 febbraio 1968, n. 385 e i cittadini dei Paesi che hanno ratificato la Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, resa esecutiva con legge 3 luglio 1965, n. 929 hanno diritto, se residenti in Italia e privi di risorse economiche sufficienti, alle prestazioni sanitarie a parità di condizioni con il cittadino italiano.

 

10. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità per l'erogazione dell'assistenza sanitaria dei cittadini extracomunitari assicurati con oneri a carico di istituzioni estere o sulla base degli accordi internazionali indicati nei commi 8 e 9.

 
   
   

Art. 134

 

Assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari non coperti da assicurazione.

 
   

1. Ai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato e non coperti da assicurazione sociale o da iscrizione al Servizio sanitario nazionale sono assicurate le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità nelle strutture del Servizio sanitario nazionale e in quelle con esso convenzionate.

 

2. Le prestazioni previste nel comma 1 e specificate nel regolamento di attuazione della presente legge sono effettuate con oneri a carico del destinatario secondo tariffe determinate annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

 

3. Nel caso di cure prestate a persone in stato di indigenza e in ogni altro caso in cui le spese delle cure urgenti ospedaliere indicate nel comma 1 rimangano insolute, le spese relative alle predette prestazioni sono rimborsate ai presidi sanitari che le hanno erogate da parte del Ministero dell'interno secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, qualora non sia possibile ottenerne il rimborso dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di appartenenza.

 

4. Le Regioni assicurano gratuitamente ai cittadini extracomunitari indicati al comma 1 le prestazioni di prevenzione delle forme morbose di particolare interesse per la tutela della salute pubblica.

 

5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i casi e i modi dell'accertamento dello stato di indigenza del cittadino extracomunitario presente nel territorio dello Stato. In ogni caso per l'individuazione dello stato di indigenza si fa riferimento alle condizioni ed ai limiti che la legge prevede per poter beneficiare della pensione sociale.

 

6. In deroga alle disposizioni del presente articolo si osservano le diverse norme contenute negli accordi internazionali che prevedono la concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato per brevi periodi.

 

7. In ogni caso la mancanza dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e la condizione di clandestinità o di irregolarita' riguardo al soggiorno non possono comportare il rifiuto di cure urgenti ospedaliere o di altre prestazioni sanitarie d'urgenza al cittadino extracomunitario.

7. In ogni caso la mancanza dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e la condizione di clandestinità non possono comportare il rifiuto di prestazioni ospedaliere e d'urgenza al cittadino extracomunitario.

   
   

Art. 135

 

Prestazioni socio-assistenziali pubbliche in favore di cittadini stranieri.

 
   

1. Le Regioni promuovono iniziative per agevolare i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nell'effettiva fruizione del diritto alle prestazioni sanitarie.

 

2. Le Unità sociosanitarie locali inseriscono tra i destinatari delle campagne di prevenzione collettiva i cittadini extracomunitari presenti nel territorio di rispettiva competenza, assicurando loro i servizi di analisi e monitoraggio clinico-sierologico delle patologie infettive e il loro trattamento, le indagini epidemiologiche su specifiche patologie infettive e l'educazione sanitaria a fini preventivi.

2. Le Unità sociosanitarie locali inseriscono tra i destinatari delle campagne di prevenzione collettiva i cittadini extracomunitari regolarmente residenti, assicurando loro i servizi di analisi e monitoraggio clinico-sierologico delle patologie infettive e il loro trattamento, le indagini epidemiologiche su specifiche patologie infettive e l'educazione sanitaria a fini preventivi.

3. Il Ministero della sanità può emanare specifiche disposizioni relative alle vaccinazioni obbligatorie contro le malattie infettive da effettuarsi, secondo le medesime condizioni previste per i cittadini italiani, nei confronti dei cittadini extracomunitari. Sono stabilite le modalita' per la certificazione di vaccinazioni effettuate in Paesi stranieri. In ogni caso e' esclusa, relativamente a tali vaccinazioni la possibilita' di autocertificazione.

3. Il Ministero della sanità può emanare specifiche disposizioni relative alle vaccinazioni obbligatorie contro le malattie infettive da effettuarsi, secondo le medesime condizioni previste per i cittadini italiani, nei confronti dei cittadini extracomunitari. In ogni caso è esclusa la possibilità di autocertificare la vaccinazione effettuata in Paesi stranieri.

4. I cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato hanno comunque diritto a ricevere gratuitamente accertamenti diagnostici e assistenza medica e farmaceutica qualora siano affetti dal morbo di Hansen o da TBC o da AIDS e, se titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o di carta di soggiorno, in corso di validita', sono equiparati ai cittadini italiani anche riguardo all'erogazione delle eventuali prestazioni economiche.

4. I cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato hanno comunque diritto a ricevere gratuitamente accertamenti diagnostici e assistenza medica e farmaceutica qualora siano affetti dal morbo di Hansen o da AIDS.

5. I cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno sono equiparati ai cittadini italiani riguardo all'erogazione delle prestazioni economico-assistenziali previste per gli invalidi civili, per i sordomuti e per i ciechi civili. I titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani riguardo all'erogazione dell'assegno previsto in favore degli invalidi civili di eta' inferiore a diciotto anni e delle provvidenze previste per i ciechi civili.

5. I cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata di almeno un anno hanno diritto di ricevere, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, in condizioni pari a quelle previste per i cittadini italiani, l'assegno previsto a favore degli invalidi civili di età minore ai diciotto anni e le provvidenze previste per i ciechi civili.

6. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato fruiscono, con il medesimo trattamento previsto, per il cittadino italiano, delle prestazioni erogate dai servizi sociali regionali, provinciali e comunali, inclusi gli interventi di assistenza speciale in caso di indigenza. Le prestazioni relative agli asili nido e alle scuole materne sono erogate, in favore dei minori cittadini extracomunitari, prescindendo dalla regolarita' del soggiorno e dalla posizione lavorativa in atto dei genitori.

6. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato fruiscono, con il medesimo trattamento previsto, per il cittadino italiano, delle prestazioni erogate dai servizi sociali regionali, provinciali e comunali, inclusi gli interventi di assistenza speciale in caso di indigenza.

7. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i casi, i modi e l'eventuale erogazione di contributi per il trasporto nel Paese di origine delle salme dei cittadini extracomunitari deceduti nel territorio dello Stato, in conformità alle convenzioni internazionali in vigore.

7. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i casi e i modi del trasporto nel Paese di origine delle salme dei cittadini extracomunitari deceduti nel territorio dello Stato, in conformità alle convenzioni internazionali in vigore.

8. Le Regioni possono prevedere, con legge, ulteriori e più favorevoli disposizioni a riguardo dei cittadini extracomunitari regolarmente residenti nel proprio territorio in materia di diritto alla salute e di prestazioni socio-assistenziali.

8. Le Regioni, con legge, possono prevedere ulteriori e più favorevoli disposizioni in favore dei cittadini extracomunitari regolarmente residenti nel proprio territorio in materia di diritto alla salute e di prestazioni socio-assistenziali.