(Sergio Briguglio 13/10/1995)

SOMMARIO DELLE PROPOSTE IN GIOCO

 

Testo-base Nespoli (in corsivo e' riportata, ove possibile, la fonte)

- Impedito l'ingresso dello straniero extracomunitario che nel proprio Paese abbia riportato (o possa riportare in seguito a procedimenti in corso) condanne superiori a trenta giorni di reclusione. (Martinat-Fini)

- Reclusione non inferiore a otto anni per chi faccia parte di associazioni finalizzate all'ingresso illegale di stranieri o al loro collocamento lavorativo illegale. (Luigi Negri)

- Regolamentazione del lavoro stagionale: permesso di sei mesi, solo nell'ambito di accordi bilaterali tra l'Italia e il paese di provenienza; conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato, dopo quattro stagioni lavorative in Italia e in presenza di offerta di lavoro a tempo indeterminato; diritto di precedenza per l'anno successivo per lo stagionale che lasci l'Italia regolarmente, fruibile fino a completamento dei flussi previsti dalla programmazione. (Schema Comitato interministeriale)

- Per il primo anno di applicazione: diritto di precedenza per gli irregolari che lascino l'Italia entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della legge (a condizione che l'Italia stipuli accordi bilaterali con i rispettivi paesi di provenienza). (Schema Comitato interministeriale)

- Abolizione dell'effetto sospensivo automatico del ricorso e accompagnamento immediato alla frontiera, qualora l'espulsione riguardi uno straniero entrato in Italia clandestinamente. (Schema Comitato interministeriale)

- Impedito l'accesso ad attivita' lavorative agli studenti e ai familiari ricongiunti. (Martinat-Fini)

- Limitazione dell'effetto sospensivo automatico del ricorso al caso di espulsione di straniero regolarmente soggiornante o titolare di un permesso scaduto da non piu' di quarantacinque giorni.

- Ricongiungimento familiare consentito solo dopo tre anni di soggiorno e condizionato alla disponibilita' di un reddito non inferiore al quintuplo della pensione sociale. (Luigi Negri)

- Obbligo di firma per l'espulso, nei casi in cui non si possa procedere immediatamente a espulsione, per un periodo di durata massima di trenta giorni; trascorsi i trenta giorni, obbligo per lo straniero di lasciare l'Italia entro quarantotto ore; reclusione fino a tre anni in caso di trasgressione.

- Reclusione fino a tre anni per lo straniero entrato clandestinamente in Italia e per l'espulso che si trattenga illegalmente in Italia. (Schema Comitato interministeriale)

- Arresto fino a sei mesi per chi rifiuti di esibire il passaporto all'atto di un controllo. (Schema Comitato interministeriale)

- Effetto retroattivo delle norme sulle espulsioni, trascorsi sessanta giorni dall'entrata invigore della legge.

 

Nostre proposte

- Regolarizzazione degli immigrati irregolarmente soggiornanti alla data di entrata in vigore della legge che siano inseriti nel mercato del lavoro o in possesso dei requisiti necessari per procedere al ricongiungimento familiare.

- Possibilita' di autocertificazione della posizione lavorativa. Rilascio contestuale del permesso di soggiorno. Verifiche da parte degli ispettorati del lavoro. Revoca del permesso in caso di dichiarazione mendace.

- Regolamentazione del lavoro stagionale: permesso di sei mesi convertibile in permesso per lavoro subordinato in presenza di offerta di lavoro a tempo indeterminato; diritto di reingresso per l'anno successivo per il lavoratore stagionale che lasci regolarmente l'Italia alla scadenza del permesso.

- Rilascio di un permesso stagionale agli immigrati che chiedano di poter accedere alla regolarizzazione senza pero' poter vantare l'inserimento stabile che ne e' condizione necessaria.

- Istituzione di liste di prenotazione per aspiranti migranti presso i consolati: costituisce titolo l'anzianita' di iscrizione.

- Programmazione annuale dei flussi con indicazione del fabbisogno di manodopera straniera stimato per ciascuna mansione.

- Per le mansioni in corrispondenza alle quali e' indispensabile un incontro diretto tra datore di lavoro e lavoratore ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro (es.: collaborazione familiare, assistenza domiciliare, etc.), l'ingresso e' consentito senza bisogno di una preventiva chiamata da parte di un datore di lavoro, sulla base della graduatoria nelle liste, fino a completamento delle quote fissate dalla programmazione (con scaglionamento del contingente nel corso dei dodici mesi): di fatto si entra per cercare lavoro.