(Sergio Briguglio 19/6/1995)

 

NOTE PER UNA PROPOSTA DI LEGGE SULLA DISCIPLINA DELLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO IN ITALIA

 

Considerazioni generali

Le migrazioni sono mosse dai profondi squilibri tra i livelli di benessere che caratterizzano i paesi industrializzati e quelli propri dei paesi in via di sviluppo. Data l'ampiezza di tali squilibri, l'esperienza migratoria puo' essere soggettivamente percepita come vantaggiosa anche a fronte di un inserimento che, in un paese ad economia avanzata, sia invece considerato altamente degradato.

Fermo restando il dovere di un paese industrializzato di intraprendere una adeguata politica di cooperazione allo sviluppo nei confronti dei paesi ad economia arretrata in modo da attenuare le cause stesse delle migrazioni, un'efficace politica di immigrazione deve avere come obiettivo il pieno inserimento sociale dell'immigrato. Colui al quale, formalmente o anche solo di fatto, si consente di far parte della Societa' non deve restare escluso dall'esercizio dei diritti dei quali godono gli altri cittadini. Deve anzi vedere un progresso del proprio patrimonio di diritti che faccia premio al rispetto delle norme che regolano la convivenza nella societa' che lo ospita e che gli permetta di rendere sempre piu' solida la propria posizione sociale. Scelte diverse portano alla sedimentazione di un nuovo ceto sociale, selezionato su base etnica, escluso dall'accesso alle forme piu' elementari di tutela. Ne vengono a soffrire i componenti di questo ceto e, in modo quasi altrettanto marcato, i cittadini nazionali in posizione socialmente piu' debole, che subiscono la concorrenza dei primi nella conquista dei posti di lavoro meno qualificati e nella fruizione delle varie forme di assistenza sociale.

Condizione necessaria per la realizzazione di questo obiettivo e' la possibilita' di esercitare un adeguato controllo dei flussi in ingresso. Un'immigrazione, infatti, che avvenga in modo incontrollato e' incompatibile con l'attuazione del principio di progressivita' dei diritti preposto alla politica di integrazione, sia nell'ipotesi che detta immigrazione rimanga relegata in condizioni di illegalita', sia laddove le istituzioni ne prendano pragmaticamente atto, mandando pero', in tal modo, un messaggio che si presta ad essere interpretato come un segnale di resa. Nel primo caso, infatti, il migrante non solo non vede progredire il proprio livello di cittadinanza, ma e' perfino impossibilitato a godere di diritti fondamentali; nel secondo, rischia di mancare, intorno alla politica di integrazione, il consenso generale della popolazione residente: la maturazione di diritti da parte di persone formalmente non legittimate ad accedervi puo' essere percepita, a torto o a ragione, in modo negativo, con una conseguente recrudescenza di tendenze xenofobe e razziste.

Il controllo dei flussi presenta le maggiori difficolta' in quelle situazioni in cui il sopraggiungere di una crisi occupazionale renda meno auspicabile l'ingresso di ulteriori contingenti di manodopera nel mercato del lavoro nazionale. E' pero' opportuno sottolineare la necessita' di adottare criteri di ammissione per motivi di lavoro che non portino ad una eccessiva restrizione del canale di immigrazione legale. Data infatti la scarsa probabilita' che le misure orientate ad una attenuazione della pressione migratoria sortiscano in tempi brevi risultati di un qualche rilievo, un dimensionamento di questo canale che non sappia tenere effettivamente conto della domanda di manodopera non coperta dalla forza-lavoro residente nei paesi industrializzati alimenta nei fatti le forme di immigrazione illegale. Vengono cosi' a determinarsi condizioni in cui, per l'estensione del bacino di irregolarita' e per la mancanza di una via legale percorribile, risultano inefficaci o carichi di un costo eccessivo tutti i meccanismi di prevenzione, controllo, dissuasione e repressione del fenomeno dell'immigrazione illegale.

Una politica fondata sulla determinazione periodica di quote di immigrazione ammesse per lavoro puo' essere in grado di conciliare l'attenzione ai problemi dell'occupazione e del mercato del lavoro dei Paesi industrializzati con l'esigenza di garantire l'esistenza di un alveo di immigrazione legale non inutilmente ristretto. E' pero' indispensabile che non si impongano eccessivi vincoli burocratici - quale la preventiva dimostrazione dell'esistenza di un determinato posto di lavoro disponibile - sull'ingresso dei lavoratori immigrati ammessi nell'ambito della programmazione "per quote". Tali vincoli, infatti, rischiano di rendere inaccessibile l'immigrazione legale, senza peraltro produrre livelli di tutela del lavoratore residente disoccupato che non possano essere raggiunti, in modo privo di effetti indesiderati, da un'attenta programmazione governativa.

E' altrettanto importante che la programmazione per quote, relativa all'ammissione per lavoro, non interferisca con le politiche di ammissione per asilo, protezione internazionale e ricongiungimento familiare, dovendosi evitare che diritti fondamentali della persona siano subordinati a criteri di mera opportunita' economica.

Un aspetto da cui non e' possibile prescindere nella definizione degli strumenti di controllo dei flussi e' costituito dalle misure atte a contrastare i fenomeni di immigrazione illegale. E' pero' importante, in primo luogo, distinguere tra le forme di immigrazione originariamente illegali (quelle, cioe', tipicamente associate agli ingressi clandestini favoriti da organizzazioni di natura mafiosa) e quelle che, nate nella legalita', finiscono per degradare nell'irregolarita' per la mancata ottemperanza a prefissati obblighi burocratici. Se la massima fermezza va impiegata nel reprimere le prime (diversificando comunque le posizioni assunte in tali traffici da chi ricavi ricchezza e chi sofferenza), nella seconda e' opportuno discernere tra le inadempienze di carattere puramente formale (sanabili) e quelle di carattere sostanziale.

In secondo luogo, non puo' non essere tenuto nella massima considerazione il carattere di estrema precarieta' in cui viene a trovarsi l'immigrato raggiunto da un provvedimento di espulsione o di respingimento. La giusta esigenza di non privare di efficacia le misure di carattere repressivo non puo' in alcun modo rendere accettabile la violazione di diritti fondamentali della persona ai danni del cittadino straniero e dei suoi familiari. Punto qualificante di una legge sull'immigrazione deve essere quindi la capacita' di contemperare la severita' dei provvedimenti mirati a curare le piaghe di illegalita' con una piena tutela degli spazi di ricorso effettivo contro gli stessi provvedimenti e, piu' ancora, del patrimonio di diritti che l'adozione di quelli potrebbe mettere a repentaglio.

 

Schema della Proposta di Legge

Nel seguito sono delineati i contenuti principali di una Proposta di Legge sulla Disciplina della Condizione Giuridica dello Straniero in Italia. Alcuni di questi contenuti costituiscono oggetto di vere e proprie sezioni della Proposta, altri corrispondono ad elementi diffusi nelle diverse sezioni.

Sommario

1) Lavoro subordinato

2) Lavoro stagionale

3) Lavoro autonomo

4) Studio

5) Asilo

6) Sanita'

7) Giustizia

8) Respingimento

9) Espulsione

10) Diritti della famiglia e del minore

11) Progressivita' dei diritti

12) Strutture di servizio e organi istituzionali

13) Norme transitorie

 

1) LAVORO SUBORDINATO

- Programmazione annuale dei flussi (per mansione) agganciata al numero di domande inevase presso gli uffici di collocamento.

- Liste di prenotazione presso i consolati: costituisce titolo l'anzianita' di iscrizione, non la provenienza da un determinato Paese; deve essere indicata la preferenza per una o piu' mansioni.

- Per le mansioni per cui e' consentita l'assunzione con chiamata nominativa, l'ingresso e' consentito, sulla base della graduatoria nelle liste, fino a completamento delle quote fissate dalla programmazione.

- Per cittadini stranieri ancora residenti all'estero, richiesta di autorizzazione al lavoro:

chiamata numerica o nominativa sulla base delle liste di prenotazione;

chiamata nominativa fuori programmazione o fuori lista condizionata all'accertamento di indisponibilita' (escluse le mansioni per cui non e' richiesta l'iscrizione alle liste di collocamento).

- Durata iniziale del permesso: due anni.

- Rinnovo:

quattro anni (reddito lecito sufficiente e rapporto di lavoro in corso anche a tempo determinato);

due anni (almeno una delle seguenti condizioni: reddito lecito sufficiente; rapporto di lavoro in corso; autocertificazione di attivita' di lavoro subordinato tale da garantire, se effettuata legalmente, il reddito sufficiente; malattia, infortunio o maternita').

- Possibilita', per il titolare del permesso, di

iscrizione a corsi di studio;

fruizione dell'assistenza sanitaria;

accesso ai servizi socio-assistenziali;

svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

- Accesso al lavoro subordinato ed eventualmente alla conversione del permesso da:

(sottolineati i casi in cui e' possibile l'iscrizione alle liste di collocamento)

lavoro autonomo (dopo due anni);

lavoro stagionale;

studio;

coesione familiare (esclusi i genitori a carico);

giustizia (in attesa di sentenza definitiva, in pendenza di ricorso o in caso di pena alternativa alla detenzione);

richiesta asilo (in pendenza di ricorso);

asilo umanitario;

acquisto cittadinanza;

attesa adozione;

affidamento;

attesa emigrazione (se consentito in precedenza);

lavoro artistico (dopo due anni per settori diversi da quello dello spettacolo);

carta di soggiorno.

- Non consentito in caso di:

turismo, missione o affari;

visita a familiari;

motivi religiosi (con l'eccezione di attivita' alle dipendenze di enti religiosi, assistenziali e simili);

cure mediche;

residenza elettiva (con l'eccezione di attivita' lavorative a tempo determinato);

attivita' sportive.

- Accertamento di indisponibilita' per l'autorizzazione di non iscritti alle liste.

 

2) LAVORO STAGIONALE

- Programmazione annuale dei flussi massimi ulteriori rispetto ai flussi di reingresso.

- Liste di prenotazione presso i consolati (costituisce titolo di precedenza la data di iscrizione).

- Durata del permesso: sei mesi.

- Visto di reingresso, subordinato alla dimostrazione di uscita regolare dal territorio dello Stato e all'effettuazione di una dichiarazione relativa all'attivita' di lavoro svolta; utilizzabile non prima che siano trascorsi sei mesi dall'uscita.

- Possibilita' di accesso al permesso per lavoro subordinato in presenza di nulla-osta per l'avviamento al lavoro relativo ad attivita' a tempo indeterminato.

- Possibilita' di proroga del permesso in presenza di nulla-osta per l'avviamento al lavoro relativo ad attivita' a tempo determinato.

- Possibilita' di attribuzione del permesso stagionale, fuori programmazione, in casi di emergenza o per motivi umanitari o di ordine pubblico.

 

3) LAVORO AUTONOMO

- Condizione di reciprocita' considerata soddisfatta per i titolari di carta di soggiorno e i titolari di permesso di soggiorno per asilo umanitario, o qualora nel Paese di provenienza l'attivita' di lavoro autonomo in questione non risulti esplicitamente impedita al cittadino italiano.

- Consentito l'accesso ad attivita' riservate agli italiani a chi ha conseguito il relativo titolo di studio o l'abilitazione in Italia.

- Durata iniziale del permesso: un anno.

- Rinnovo:

tre anni (disponibilita' di alloggio e reddito lecito sufficiente e completamento degli adempimenti amministrativi relativi ad attivita' non occasionale);

due anni (una delle seguenti condizioni: disponibilita' di alloggio e reddito lecito sufficiente, ma adempimenti amministrativi non completati o effettuazione di sole attivita' occasionali; malattia, maternita' o infortunio).

- Possibilita', per il titolare del permesso, di

iscrizione a corsi di studio;

accesso ai servizi socio-assistenziali;

godimento degli stessi diritti del lavoratore autonomo italiano;

svolgimento di attivita' diverse da quelle inizialmente autorizzate (dopo un anno);

accesso ad attivita' di lavoro subordinato e iscrizione nelle liste di collocamento (dopo due anni).

- Permesso convertibile in altro permesso in presenza dei relativi requisiti.

 

4) STUDIO

- Visto per studio rilasciabile a chi dimostri:

preiscrizione o iscrizione a corsi di studio,

disponibilita' di mezzi,

titolarita' di polizza assicurativa per spese mediche.

- Permesso per studio rilasciabile a chi entri con visto corrispondente o a chi chieda la conversione di altro permesso avendo intrapreso un corso di studi.

- Consentito lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e, occasionalmente, di lavoro autonomo.

- Consentita la conversione in altro permesso in presenza dei relativi requisiti ovvero, alla fine del corso di studi, in permesso per lavoro subordinato o autonomo anche in mancanza dei requisiti.

- Cittadini stranieri diplomati o laureati in Italia, ovvero in possesso di diploma o laurea riconosciuta e abilitati in Italia, possono accedere anche ad attivita' di lavoro autonomo riservate agli italiani.

- Scuola dell'obbligo:

Diritto per i minori all'istruzione obbligatoria, a prescindere dallo status giuridico.

- Scuola secondaria:

Diritto, per gli stranieri titolari di un permesso per studio o di durata non inferiore a un anno, all'iscrizione alla scuola secondaria (subordinato all'accertamento della preparazione).

- Studi universitari:

Diritto, per gli stranieri titolari di un permesso per studio o di durata non inferiore a un anno, all'iscrizione a corsi universitari.

Necessario uno dei seguenti requisiti:

diploma riconosciuto;

titolo di studio che nel paese di provenienza consenta l'iscrizione a corsi universitari, e superamento di esame di lingua.

Permesso rinnovabile fino al terzo anno fuori corso. Ulteriormente rinnovabile nel caso che gravi ragioni di salute abbiano impedito il regolare svolgimento del corso.

Possibilita' di accesso a borse di studio annuali (rinnovabili sulla base di requisiti di merito e di reddito).

Possibilita' di assegnazione di borse anche a partire da anni di corso successivi al primo.

Borse particolari per gli studenti, provenienti da Paesi in via di sviluppo, chi si impegnino a rientrare nel paese di origine entro un anno dal termine degli studi.

 

5) ASILO

- Due possibilita':

a) status di rifugiato (ai sensi della Convenzione di Ginevra o per motivi di sesso o appartenenza a un gruppo etnico);

b) asilo umanitario (guerra, guerra civile, violenza generalizzata, violazione sistematica dei diritti dell'uomo, etc.).

- Unico tipo di domanda (ricevibile dal comandante del vettore, dalla polizia di frontiera, dalla prefettura o dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana).

- Domanda non ammissibile in caso di:

status di rifugiato gia' riconosciuto in altro Stato;

richiesta di assistenza gia' avanzata in altro Stato (salvo rifiuto o successive violazioni di diritti);

soggiorno preventivo di oltre tre mesi in altro Stato ancora disposto ad esaminare la domanda di asilo;

motivi totalmente scorrelati da quelli che consentono il riconoscimento dell'asilo;

richiedente condannato per crimini di guerra o contro l'umanita';

- Intervento del giudice in caso di respingimento per non ammissibilita'.

- Permesso per richiesta di asilo:

sussidio fino a decisione della Commissione;

assistenza sanitaria gratuita;

facolta', in caso di ricorso giurisdizionale di

iscrizione temporanea nelle liste di collocamento;

instaurazione di rapporti di lavoro subordinato;

svolgimento di attivita' di lavoro autonomo;

iscrizione a corsi di studio.

- Rifugiato:

Equiparato a:

cittadino italiano, per ricongiungimento familiare, lavoro, sanita', studio;

cittadino comunitario, per accesso a pubblico impiego;

titolare di carta di soggiorno, per il resto.

Cessazione dello status di rifugiato:

disposta dalla Commissione su richiesta del questore o del Ministro dell'Interno;

possibilita' di ricorso entro 15 giorni con effetto sospensivo immediato;

possibilita' di ottenere un diverso permesso.

Espulsione:

consentita solo per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;

ritardata di quattro giorni, per individuare destinazione opportuna.

- Asilo umanitario:

valido per un anno, rinnovabile;

equiparazione, riguardo ai diritti, al caso di lavoro subordinato;

Cessazione del diritto all'asilo umanitario:

disposta dalla Commissione, notificata agli interessati;

possibilita' di ottenere altro permesso;

possibilita' di richiedere entro 15 giorni il riconoscimento dello status di rifugiato;

- Esodi di massa: regime particolare.

 

6) SANITA'

- Assicurazione obbligatoria presso il Servizio Sanitario Nazionale per:

titolari di carta di soggiorno;

titolari di permesso per

coesione familiare,

attesa adozione,

affidamento,

asilo umanitario,

richiesta di asilo;

lavoratori occupati legalmente;

disoccupati iscritti alle liste di collocamento;

titolari di pensione con obbligo di assicurazione.

- Assicurazione obbligatoria con contributo forfetario per titolari di permesso per studio.

- Assicurazione obbligatoria, per lo straniero residente, presso il SSN (con contributo proporzionale al reddito, alle stesse condizioni del cittadino italiano) o presso assicurazione privata.

- Assistenza speciale per i regolari indigenti (come per gli italiani), per gli hanseniani, i malati di AIDS e i malati di TBC.

- Erogazione delle cure ospedaliere urgenti per i non assicurati, con oneri a loro carico; in caso di indigenza, oneri a carico della rappresentanza diplomatica (o, in subordine, del Ministero dell'Interno).

- Mancata iscrizione al SSN, clandestinita' o irregolarita' del soggiorno non possono motivare il rifiuto di cure ospedaliere urgenti; rilascio di un permesso per cure mediche a chi, ricoverato per cure urgenti, non abbia titolo per ottenere altro permesso.

- Possibilita' di accesso in Italia per cure mediche (previa dimostrazione di copertura economica, salvo casi di urgenza o di ragioni umanitarie).

 

7) GIUSTIZIA

- Accesso al patrocinio gratuito per lo straniero presente a qualunque titolo.

- Diritto alla presenza dell'interprete, all'osservanza religiosa, ai contatti con i familiari, alla corrispondenza e ai contatti telefonici in lingua straniera per il detenuto.

- Rilascio, al momento della remissione in liberta' del detenuto, di un permesso di durata pari a quella residuata dal vecchio permesso.

- Possibilita' di usufruire di misure alternative alla detenzione con accesso al lavoro.

 

 

8) RESPINGIMENTO

- Eseguito in caso di:

mancanza di documenti (documento di viaggio, eventuale visto, eventuale autorizzazione al reingresso successivo ad espulsione);

pericolo per ordine pubblico, sicurezza dello Stato, sicurezza di uno Stato Membro;

segnalazione di attivita' criminale;

mancanza di mezzi di sostentamento (esclusi i casi di ingresso con visto per lavoro subordinato o lavoro stagionale).

- Divieto di respingimento verso uno Stato in cui l'incolumita' del respinto possa essere messa a repentaglio.

- Oneri a carico del vettore in caso di mancanza di documenti non segnalata alle autorita' di Pubblica Sicurezza.

- Custodia del cittadino respinto e intervento del giudice in caso di:

impossibilita' di eseguire il respingimento entro 24 ore;

presentazione di domanda di asilo considerata non ammissibile.

- Possibilita' di ricorso senza effetti sospensivi automatici.

- Salvaguardato il diritto di richiedere asilo.

 

9) ESPULSIONE

- Casi possibili:

Motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato

disposta dal Ministro dell'Interno;

accompagnamento immediato;

ricorso privo di effetti sospensivi automatici;

divieto di reingresso non autorizzato.

Soggiorno clandestino o irregolare (a seguito, cioe', di ingresso regolare)

accompagnamento immediato;

ricorso privo di effetti sospensivi automatici;

divieto di reingresso non autorizzato per due anni;

non si procede a espulsione in caso di necessita' di cure, in caso di gravidanza recente o in corso, in caso di presentazione di domanda di asilo o nei casi in cui siano soddisfatte le condizioni per il rilascio di un permesso straordinario;

il clandestino e l'irregolare possono chiedere di non essere espulsi qualora l'espulsione rischi di ledere il diritto all'unita' familiare con congiunti soggiornanti in Italia; l'irregolare puo' chiedere di non essere espulso anche in caso di possesso dei requisiti per il rilascio di un documento di soggiorno (escluso il permesso per turismo, missione o affari).

Prevenzione

disposta dal Tribunale;

obbligo di uscita entro 15 giorni;

ricorso per cassazione con effetto sospensivo automatico fino a decisione;

possibilita' di sorveglianza di P.S.;

divieto di reingresso non autorizzato per cinque anni.

Condanna definitiva

disposta dal giudice per alcuni reati;

successiva all'estinzione della pena;

possibilita' di revoca;

divieto di reingresso non autorizzato.

Misura alternativa alla pena

su richiesta del condannato, per pena o residuo di pena inferiore a 3 anni;

disposta dal giudice;

pena ripristinata in caso di reingresso;

divieto di reingresso non autorizzato.

Straniero indagato o imputato

su richiesta congiunta dello straniero e del P.M.;

disposta dal giudice;

divieto di reingresso non autorizzato per un periodo corrispondente al massimo della pena.

- Meccanismi di tutela (validi anche in caso di accompagnamento immediato alla frontiera):

Garantita la presenza dell'interprete e del difensore.

Garantito in tutti i casi il diritto dell'espulso di

presentare ricorso;

prendere contatto con le autorita' del proprio Paese;

prendere contatto con i familiari o, in mancanza, con altra persona soggiornante in Italia;

procedere al recupero del denaro e degli oggetti di sua proprieta';

procedere al recupero delle somme guadagnate da lavoro anche irregolare.

Custodia del cittadino espulso e intervento del giudice in caso di:

impossibilita' di eseguire l'espulsione entro 24 ore;

rischio per l'espulso nel paese di destinazione;

richiesta dello straniero di non essere espulso per salvaguardare la vita familiare con congiunti soggiornanti in Italia o (per il solo irregolare) in virtu' del possesso dei requisiti per l'ottenimento di un documento di soggiorno;

necessita' di ulteriori accertamenti riguardo all'identita' e alla nazionalita' dell'espulso.

Intervento del Tribunale per i Minorenni in caso di richiesta di espulsione di minori (sospesa l'eventuale espulsione dell'adulto).

Non si procede a espulsione in caso di gravi condizioni di salute o in caso di gravidanza recente o in corso (sospesa anche l'eventuale espulsione dei familiari della donna).

- Espulsione dello straniero di cui non sia dimostrabile la nazionalita':

accordi bilaterali con Paesi disposti ad accogliere dignitosamente stranieri espulsi dell'Italia;

lo straniero e' avviato verso un Paese a sua scelta tra questi o verso altro Paese da lui indicato e disposto ad accoglierlo;

lo straniero che rifiuta di dichiarare la propria identita' e' espulso pe rmotivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

 

10) DIRITTI DELLA FAMIGLIA E DEL MINORE

- Il ricongiungimento familiare puo' essere promosso da

cittadini italiani o comunitari;

cittadini extracomunitari titolari di:

carta di soggiorno;

permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi.

- Il ricongiungimento puo' riguardare:

coniuge non separato (in caso di poligamia si fa riferimento ad eventuali Intese stipulate ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione; decisione del Tribunale per i Minorenni in caso di lesione del diritto all'unita' familiare di un minore),

figli minori non coniugati,

genitori a carico,

figli di eta' inferiore a 21 anni e altri familiari a carico (solo per cittadini italiani e comunitari e per rifugiati).

- Puo' ottenere il ricongiungimento anche il familiare presente in Italia con permesso ad altro titolo (compreso il caso di permesso per visita a familiari; escluso il caso di altri permessi di breve durata).

- Permesso per coesione familiare rilasciabile:

al familiare ricongiunto;

ai nati in Italia da cittadini regolarmente soggiornanti;

allo straniero regolare che contrae matrimonio con cittadino avente diritto ad attuare il ricongiungimento.

- La durata del permesso e' legata a quella del documento di soggiorno del familiare con cui si attua la coesione; e' illimitata per coesione con italiani o con titolari di documento di soggiorno di durata illimitata.

- In caso di scioglimento del vincolo familiare (morte, interdizione, separazione, etc.) o, per il figlio, al compimento del diciottesimo anno possibilita' di conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio, anche in mancanza dei requisiti.

- Carta di soggiorno rilasciabile a:

coniuge ricongiunto con titolare di carta di soggiorno o con cittadino italiano o comunitario;

figlio minorenne di eta' superiore a 14 anni, ricongiunto con titolare di carta di soggiorno, con cittadino italiano o comunitario;

cittadino minore residente, nato da titolare di carta di soggiorno;

cittadino residente, genitore di minore italiano o comunitario;

cittadino residente, tutore o affidatario di minore italiano o comunitario.

- Minore di eta' inferiore a 14 anni iscritto sul documento di soggiorno di entrambi i genitori, se presenti, per tutelare il minore nei casi di separazione o di espulsione di uno dei due.

- Intervento del Tribunale per i Minorenni in caso di minore in stato di abbandono, e rilascio di un permesso per affidamento o per attesa adozione.

- Consentito l'ingresso e il permesso per visita a familiari titolari di permesso di soggiorno di durata superiore a un anno o rilasciato per cure mediche.

- In caso di ingresso per cure mediche, ammesso un familiare e i figli minori non coniugati.

- Espulsione, allontanamento e respingimento:

L'espulsione del minore puo' essere disposta solo dal Tribunale per i Minorenni, a condizione che il minore possa essere affidato a persona responsabile e che non risulti prevalente l'interesse alla tutela dell'unita' familiare, dell'istruzione o delle cure mediche del minore stesso (sospensione dell'eventuale provvedimento di espulsione a carico del genitore).

L'intervento del Tribunale per i Minorenni puo' essere invocato anche in caso di allontanamento del minore in seguito a diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.

L'espulsione puo' essere sospesa e revocata per tutelare l'unita' familiare con coniugi, figli e genitori a carico.

L'autorizzazione al reingresso dell'espulso e' di norma concessa per consentire il ricongiungimento familiare.

Espulsione non consentita in caso di gravidanza in atto o recente (sospesa anche l'eventuale espulsione dei familiari della donna).

Respingimento alla frontiera per il minore non in regola con i documenti (con obbligo di accompagnamento e affidamento a persona responsabile nel paese di provenienza).

 

11) PROGRESSIVITA' DEI DIRITTI

- Diritti relativi alle cure ospedaliere urgenti, alla tutela dell'unita' familiare, alla difesa giudiziaria, al patrocinio gratutito, all'istruzione obbligatoria per i minori tutelati a prescindere dalle condizioni di regolarita'.

- Accesso a strutture di ospitalita'; possibilita' di accoglienza anche per irregolari e clandestini disposta dal Sindaco in situazioni di emergenza o per motivi umanitari o di ordine pubblico.

- Accesso a strutture aloggiative appositamente predisposte per titolari di permesso di lunga durata.

- Accesso degli stranieri regolarmente soggiornanti agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle stesse condizioni previste per gli italiani.

- Accesso alla residenza anche in mancanza di sistemazione alloggiativa definitiva.

- Rinnovo del permesso per lavoro subordinato per una durata di quattro anni per chi e' impiegato a tempo indeterminato e dimostra di disporre di un reddito lecito sufficiente; rinnovo del permesso per lavoro autonomo per una durata di tre anni per chi dimostra di disporre di reddito sufficiente e di alloggio e di aver completato gli adempimenti burocratici.

- Carta di soggiorno, con durata di cinque anni, per il rifugiato, per chi dimostra di aver svolto regolarmente per complessivi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o attivita' di lavoro autonomo, per il familiare di cittadino con posizione di soggiorno stabile.

- La carta di soggiorno da diritto a

di svolgere qualunque attivita', anche quando non sussista la condizione di reciprocita' (salvo attivita' espressamente riservate al cittadino italiano o vietate allo straniero);

di esenzione dall'allontanamento, salvi i casi di estradizione o di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

- Rinnovo automatico della carta di soggiorno, con durata illimitata, in assenza di procedimenti penali pendenti o condanne per reati gravi.

 

12) STRUTTURE DI SERVIZIO E ORGANI ISTITUZIONALI

- Centri di accoglienza e di orientamento ai valichi di frontiera per stranieri in fase di ingresso regolare; informazione ed assistenza per gli stranieri in uscita dall'Italia.

- Centri di servizi nei capoluoghi di provincia e nei comuni di piu' rilevante insediamento, con funzioni di orientamento e sostegno negli adempimenti burocratici.

- Istituti di patronato e di assistenza sociale.

- Centri di accoglienza nei comuni di piu' rilevante insediamento.

- Difensore civico per lo straniero, a livello regionale e nazionale.

- Dipartimento Nazionale per l'Immigrazione; uffici provinciali e sezioni consolari. Compiti di coordinamento.

- Commissione Permanente per l'Immigrazione; Osservatorio Permanente sul fenomeno immigratorio; Comitato Scientifico. Compiti di studio.

- Consulta Nazionale dell'Immigrazione.

- Anagrafe degli stranieri in Italia.

- Direzioni centrali o servizi nei ministeri dell'Interno, degli Affari Esteri, del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Scientifica, della Sanita', di Grazia e Giustizia.

 

13) NORME TRANSITORIE

- Regolarizzazione estesa a tutti i presenti alla data di entrata in vigore della legge, con rilascio di un permesso straordinario della durata di tre mesi.

- Possibilita' di conversione in altro permesso (escluso turismo, missione o affari) in presenza dei requisiti.

- Diritto di reingresso per lavoro stagionale nell'anno successivo per chi lasci regolarmente, alla scadenza del permesso straordinario, il territorio dello Stato.