Al comma 1 dell'articolo 2 le parole

"sono indicate anche le possibilita' di impiego per i lavoratori stagionali in considerazione delle disponibilita' accertate per il tramite degli uffici"

sono sostituite dalle seguenti

"e' indicato anche il numero di visti di ingresso per lavoro stagionale rilasciabili nell'anno solare al quale la programmazione si riferisce. Detto numero non include i visti di reingresso per lavoro stagionale rilasciati ai sensi dell'articolo 3. Per la sua determinazione si tiene conto delle disponibilita' accertate per il tramite degli uffici"

 

Al comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte le parole

"Si tiene altresi' conto delle previsioni relative al reingresso per lavoro stagionale effettuate sulla base del numero di visti di reingresso rilasciati ai sensi dell'articolo 3."

 

Il comma 2 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente

"Presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane negli Stati non appartenenti all'Unione Europea sono istituite speciali liste, nelle quali vengono iscritti i cittadini stranieri extracomunitari che presentano domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale. Dette liste sono utilizzate per l'accoglimento graduale delle richieste, fino a completamento del contingente indicato nella programmazione annuale dei flussi. La graduatoria e' costituita in base alla data di presentazione della domanda di rilascio del visto. Al cittadino straniero extracomunitario che, avendone presentato domanda, non ottenga il rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale, a causa dell'avvenuto completamento del contingente indicato nella programmazione, e che avanzi analoga richiesta di ingresso nell'anno solare successivo, e' attribuita, ai fini della definizione della graduatoria, la data di presentazione della prima domanda."

 

Dopo il comma 2 dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti

"3.- Il Governo della Repubblica italiana conclude accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati dai quali provengono i piu' rilevanti flussi di cittadini stranieri immigrati in Italia per lavoro stagionale, al fine di stabilire intese per la tutela dei diritti dei lavoratori in materia di previdenza e di sicurezza sociale e per la riamissione sul territorio del Paese di provenienza, in condizioni di sicurezza umana ed economica, di coloro che soggiornino illegalmente in Italia.

4.- Ai fini del provvedimento di respingimento alla frontiera, di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, non e' considerato sprovvisto di mezzi lo straniero munito di visto di ingresso o di reingresso per lavoro stagionale."

 

Al comma 1 dell'articolo 3 le parole

"per tutto il periodo di occupazione e, comunque, per non piu' di sei mesi all'anno"

sono sostituite dalle seguenti

"per sei mesi"

 

Al comma 1 dell'articolo 3 le parole

"Decorso tale termine, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato."

sono sostituite dalle parole

"Salvo che abbia titolo alla proroga o alla conversione del permesso di soggiorno o al rilascio di altro permesso di soggiorno, il titolare del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' tenuto, entro quindici giorni dalla data di scadenza del permesso, a lasciare il territorio dello Stato, dopo aver comunicato, con apposita dichiarazione, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione le informazioni relative all'attivita' lavorativa svolta, specificando, per ciascun rapporto di lavoro, la durata, il reddito maturato ed elementi utili all'identificazione del datore di lavoro. Al cittadino extracomunitario e' immediatamente rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione della dichiarazione. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti."

 

Il comma 2 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente

"2.- Al titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale che esibisce la ricevuta di cui al comma 1 e' immediatamente rilasciato, su richiesta, dal Questore della Provincia dove il cittadino extracomunitario si trova, un visto di reingresso per lavoro stagionale, utilizzabile per un solo ingresso non prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare uscita dal territorio dello Stato. Il visto di reingresso deve riportare gli estremi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale di cui il cittadino extracomunitario e' titolare. Detto visto deve essere convalidato da una rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero entro trenta giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno e consente l'ingresso in Italia del titolare a condizione che la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 non sia risultata infondata."

 

Il comma 3 dell'articolo 3 e' soppresso.

 

Il comma 4 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente

"4.- Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' prorogato, su richiesta del titolare, in presenza di una richiesta di avviamento per un rapporto di lavoro a tempo determinato, per il periodo corrispondente a detto rapporto di lavoro. Il permesso puo' essere ulteriormente prorogato, alle stesse condizioni, in presenza di proroga del contratto a tempo determinato o in presenza di un'analoga richiesta presentata da un diverso datore di lavoro. Il permesso in corso di validita' e' convertito, su richiesta del titolare, in presenza di una richiesta di avviamento per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in un permesso per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni."

 

Il comma 2 dell'articolo 4 e' soppresso.

 

Al comma 3 dell'articolo 4 le parole

"in base alle convenzioni internazionali all'uopo stipulate"

sono sostituite dalle seguenti

"in base agli accordi eventualmente stipulati"

 

Al comma 3 dell'articolo 4 sono aggiunte le parole

"In assenza di tali intese e su richiesta del cittadino extracomunitario, anche qualora non sussistano i requisiti minimi previsti dalla legge per l'ottenimento della pensione, le somme corrispondenti a tutti i contributi versati per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti sono liquidate all'interessato, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di successivo rientro in Italia per motivi di lavoro, i lavoratori extracomunitari che abbiano richiesto detta liquidazione hanno facolta' di restaurare la propria posizione contributiva in Italia, restituendo all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma precedentemente liquidata, incluse le relative maggiorazioni e l'interesse legale calcolato su base annua."