Sono aggiunti i seguenti articoli:

 
 

Art. 1

Scuola dell'obbligo.

 

1. I cittadini extracomunitari soggiornanti in Italia per periodi di durata superiore a sei mesi hanno il diritto e, se minori di quattordici anni, il dovere di ricevere l'istruzione obbligatoria secondo le medesime disposizioni previste per i cittadini italiani.

2. In ogni caso per l'iscrizione nelle scuole dell'obbligo non è richiesto il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità da parte dei minori cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato. I minori cittadini extracomunitari privi di carta o permesso di soggiorno sono iscritti e possono essere ammessi agli esami di licenza elementare o di licenza media.

 
 

Art. 2

Studenti universitari

 

1. Nel caso di studi universitari, il permesso di soggiorno per studio è rinnovato di norma per non più di tre anni oltre la durata legale del corso di studi. Tuttavia, su eventuale indicazione del Consiglio di Facolta', il permesso e' rinnovato anche oltre detto limite. E' altresi' rinnovato il permesso dello studente che dimostri con idonea certificazione che gravi ragioni di salute hanno impedito il regolare svolgimento del corso di studi, nonche' il permesso dello studente che intenda sostenere l'esame finale e l'eventuale esame di Stato.

2. I cittadini extracomunitari studenti universitari titolari di permesso di soggiorno per studio possono instaurare rapporti di lavoro subordinato previa concessione di autorizzazione al lavoro. I predetti studenti hanno altresì accesso ad attività occasionali di lavoro autonomo.

3. Le borse di studio concesse a studenti universitari dal Ministero degli affari esteri, possono essere attribuite anche a partire da anni di corso successivi al primo e possono comunque essere confermate negli anni seguenti, sulla base dei requisiti di merito acquisiti dallo studente, in termini di profitto, nell'anno accademico al quale e' iscritto.