(Sergio Briguglio 12/10/1995)

 

Emendamenti aggiuntivi su "Studio"

Sono aggiunti i seguenti articoli:

 
 

Art. 1

Scuola dell'obbligo.

 

1. I cittadini extracomunitari soggiornanti in Italia per periodi di durata superiore a sei mesi hanno il diritto e, se minori di quattordici anni, il dovere di ricevere l'istruzione obbligatoria secondo le medesime disposizioni previste per i cittadini italiani.

2. In ogni caso per l'iscrizione nelle scuole dell'obbligo non è richiesto il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità da parte dei minori cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato. I minori cittadini extracomunitari privi di carta o permesso di soggiorno sono iscritti e possono essere ammessi agli esami di licenza elementare o di licenza media.

 
 

Art. 2

Studi universitari

 

1. I cittadini extracomunitari possono essere ammessi all'iscrizione ai corsi di laurea e ai corsi di diploma universitari previsti presso le Università pubbliche o private italiane, osservando le disposizioni del presente articolo, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste da accordi internazionali.

2. In ogni caso può ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione soltanto il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a un anno o di permesso di soggiorno per studio.

3. Gli studenti indicati al comma 2 possono essere immatricolati e iscriversi ai corsi di un'Università italiana di loro scelta secondo i medesimi termini e modalità previsti per i cittadini italiani, qualora siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità italiano o rilasciato da scuole italiane all'estero;

b) titoli di studio secondari superiori rilasciati da scuole europee, di cui alla legge 3 gennaio 1960, n.102 e alla legge 19 maggio 1965, n. 577;

c) titolo di studio conseguito presso scuole medie superiori di frontiera a gestione pubblica e nelle quali l'insegnamento sia impartito in lingua italiana;

d) diploma di Baccelierato internazionale rilasciato dai collegi del Mondo unito e delle altre istituzioni scolastiche italiane e straniere che risultino aver ottenuto il riconoscimento dal Ministero della pubblica istruzione.

4. Gli studenti indicati al comma 2, che non siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al comma 3, possono essere immatricolati nei corsi di laurea e di diploma universitario delle Università italiane, pubbliche o private, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:

a) possesso di un titolo finale di studi secondari di secondo grado che, nel Paese in cui è stato conseguito, consente l'iscrizione presso le locali università;

b) dimostrazione, con apposite prove scritte e orali, di una conoscenza della lingua italiana corrispondente ad un livello di preparazione idoneo ad intraprendere con profitto il corso universitario prescelto.

5. Qualora sia eventualmente introdotto dagli organi accademici dei singoli Atenei un contingente limitato di posti disponibili per gli stranieri, l'iscrizione dei cittadini extracomunitari è consentita entro i limiti e alle condizioni previste per ogni anno di corso di laurea e per ogni diploma in relazione alla limitata ricettività delle attrezzature universitarie.

6. I cittadini extracomunitari indicati al comma 4 presentano apposita domanda di preiscrizione e sostengono le prove di conoscenza di lingua italiana in Italia o all'estero.

7. In ogni caso il cittadino extracomunitario ammesso all'immatricolazione ai sensi del presente articolo, è soggetto alle prove di concorso o attitudinali eventualmente previste per l'iscrizione nei singoli corsi di laurea, anche in relazione al numero programmato di iscritti.

8. Al fine di favorire l'accesso dei cittadini extracomunitari ai corsi delle Università italiane, il Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle iniziative di diffusione all'estero della lingua e della cultura italiana, promuove e organizza, per il tramite degli istituti di cultura, corsi di lingua italiana. Tali corsi devono essere organizzati di preferenza nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito degli accordi di cooperazione tecnica, scientifica e culturale.

9. Le Università, nei sei mesi successivi all'inizio di ogni anno accademico, organizzano corsi, della durata minima di sei mesi, di lingua italiana e di orientamento sull'organizzazione del piano di studi, sui programmi e i metodi in uso presso l'Università e la facoltà in cui sono iscritti gli studenti cittadini extracomunitari iscritti ai sensi del comma 4. Nei casi in cui le prove di cui alla lettera b) del comma 4 evidenzino carenze nella conoscenza della lingua italiana o nella capacita' di orientamento negli studi dello studente cittadino extracomunitario la frequenza ai predetti corsi e' obbligatoria.

10. Nell'ambito dei posti eventualmente limitati dagli organi accademici delle singole Università e previo il superamento della prova di conoscenza della lingua italiana indicata nel comma 4, i consigli di facoltà o delle scuole dirette a fini speciali possono consentire abbreviazioni di corso a quegli studenti cittadini extracomunitari che risultino in possesso di idonei requisiti, fatto salvo l'articolo 91, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

11. Nel caso di studi universitari, il permesso di soggiorno per studio è rinnovato di norma per non più di tre anni oltre la durata legale del corso di studi. Tuttavia, su eventuale indicazione del Consiglio di Facolta', il permesso e' rinnovato anche oltre detto limite. E' altresi' rinnovato il permesso dello studente che dimostri con idonea certificazione che gravi ragioni di salute hanno impedito il regolare svolgimento del corso di studi, nonche' il permesso dello studente che intenda sostenere l'esame finale e l'eventuale esame di Stato.

12. Salvo che si tratti di persone cui è assegnata una borsa di studio finalizzata al rientro in Patria nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo, i cittadini extracomunitari studenti universitari titolari di permesso di soggiorno per studio possono instaurare rapporti di lavoro subordinato previa concessione di autorizzazione al lavoro. I predetti studenti hanno altresì accesso ad attività occasionali di lavoro autonomo.

 

Art. 3

Accesso degli studenti cittadini extracomunitari ai servizi del diritto allo studio universitario.

 

1. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato e iscritti nei corsi di laurea possono fruire dei servizi e delle provvidenze previste dalle leggi dello Stato e della Regione secondo le stesse modalità e condizioni previste per gli studenti italiani.

2. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti e iscritti nei corsi di laurea, di diploma universitario e di scuole di specializzazione hanno diritto di essere elettori ed eleggibili per gli organi accademici alle medesime condizioni previste per gli studenti italiani.

 
 

Art. 4

Borse di studio.

 

1. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio, può concedere premi, borse e sussidi a cittadini extracomunitari regolarmente iscritti a corsi di studio, di perfezionamento, di specializzazione o di dottorato di ricerca, ovvero impegnati in ricerche di carattere scientifico, nonché contributi ad enti italiani che autonomamente erogano premi, borse di studio e sussidi per tali casi e finalità.

2. Le borse di studio sono annuali, possono essere attribuite anche a partire da anni di corso successivi al primo e possono comunque essere confermate negli anni seguenti, sulla base dei requisiti di merito acquisiti dallo studente, in termini di profitto, nell'anno accademico al quale e' iscritto.

3. Le borse di studio previste dal presente articolo non possono essere cumulate con altre borse comunque godute, né erogate per l'iscrizione a più di un corso di laurea o di diploma.

4. Il Ministero degli affari esteri predispone altresì, a favore degli studenti extracomunitari provenienti dai Paesi in via di sviluppo che si obbligano a ritornare in Patria, borse di studio, forme di tutorato e altre opportune provvidenze finalizzate al loro effettivo reinserimento nei rispettivi Paesi di origine. In ogni caso agli studenti cittadini extracomunitari che prima dell'ingresso avevano assunto l'obbligo di ritornare in Patria il permesso di soggiorno non può essere rinnovato oltre i dodici mesi successivi al superamento dell'esame di laurea o di fine corso.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i requisiti per l'ottenimento, l'erogazione e la conferma dei diversi tipi di borse di studio e di provvidenze previste dal presente articolo, comprese quelle finalizzate alla frequenza di corsi propedeutici, con riferimento sia alla conoscenza della lingua italiana, sia al possesso delle nozioni culturali necessarie al corso di studio prescelto e determina le forme e le modalità di accertamento dei suddetti requisiti, anche tenendo conto di quanto previsto da accordi internazionali.

6. Alle borse di studio e ai benefici previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni sull'esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

7. Ai titolari delle borse di studio disciplinate dal presente articolo è concesso l'esonero totale delle tasse, soprattasse e contributi per l'iscrizione alle Università e agli istituti di istruzione superiore.

 
 

Art. 5

Regolamento di attuazione.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta il regolamento per l'attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400.