(Sergio Briguglio 17/10/1995)

 

OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI RELATIVI ALL'ARTICOLO SUI FLUSSI

 

 

- L'articolo e' ispirato a cose scritte da Bonetti, il che lo rende piu' facilmente emendabile.

- Deve essere migliorato includendo l'obbligo per il Governo di indicare le mansioni per le quali non ha senso aspettare dall'estero una chiamata (numerica o nominativa che sia) e la possibilita', per gli iscritti nelle liste relative a dette mansioni, di ottenere - fino a completamento della quota fissata - un visto di ingresso per lavoro e, quindi, un permesso di soggiorno per lavoro (di due anni) anche in assenza di una chiamata.

- Puo' essere migliorato prevedendo il contingentamento mensile degli ingressi di cui sopra.

- Puo' essere altresi' migliorato disciplinando la richiesta di autorizzazione al lavoro per i lavoratori iscritti nelle liste relative a mansioni per cui non sia necessario l'incontro diretto col datore di lavoro.

Emendamenti (fondamentali i primi quattro):

1) Al termine del comma 2 sono aggiunte le parole

"La programmazione annuale dei flussi deve altresi' specificare i particolari settori lavorativi, qualifiche o mansioni per i quali e' opportuno, allo scopo di sopperire piu' efficacemente alle necessita' del mercato del lavoro, garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera. Relativamente a detti settori, qualifiche o mansioni, puo' essere disposto il contingentamento temporale degli ingressi nel territorio dello Stato di cui al comma 7 durante il corso dell'anno solare."

2) Al comma 3, le parole

"nelle liste relative a un posto di lavoro di prenotazione istituite appositamente presso le Rappresentanze" sono sostituite dalle parole

"nelle liste di segnalazione, relative a ciascun settore, qualifica o mansione per cui sia stato accertato un fabbisogno di manodopera, istituite appositamente presso le Rappresentanze".

3) Al comma 5, le parole

"si da' priorita', a parita' di altri requisiti, alla persona che abbia familiari legalmente residenti in Italia."

sono sostituite dalle parole

"si da' priorita' al lavoratore con maggiore anzianita' di iscrizione nelle liste e, a parita' di altri requisiti, alla persona che abbia familiari legalmente residenti in Italia. L'anzianita' di iscrizione nelle liste non e' interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati personali dell'iscritto."

4) Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

"7. I cittadini extracomunitari iscritti nelle liste relative ai particolari settori, qualifiche o mansioni per le quali si renda opportuno garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera, specificate, ai sensi del comma 2, nella programmazione dei flussi possono richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato. Le domande di rilascio di visto di ingresso sono accolte, nell'ordine corrispondente alla graduatoria, fino ad eventuale raggiungimento del numero complessivo stabilito dalla programmazione dei flussi di ingresso e secondo il contingentamento temporale ivi eventualmente indicato. I cittadini extracomunitari che ottengono il visto di ingresso per lavoro subordinato non possono stipulare in Italia, per un anno dalla data di ingresso, contratti di lavoro relativi a mansioni, qualifiche o settori diversi da quelli per i quali e' stato autorizzato l'ingresso.

8. Ai cittadini extracomunitari che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto di ingresso per lavoro subordinato e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni."

 

5) Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente articolo

"Art. 2 bis

(Richiesta di autorizzazione al lavoro per lavoratori residenti all'estero)

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un cittadino extracomunitario residente all'estero deve presentare apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per la provincia in cui prevalentemente dovrà svolgersi l'attività lavorativa. La domanda di autorizzazione al lavoro contiene richiesta di assunzione con chiamata nominativa o con chiamata numerica, nel rispetto dei medesimi limiti previsti per i cittadini italiani.

2. La domanda di autorizzazione al lavoro deve riferirsi a cittadini extracomunitari residenti all'estero inseriti per l'anno in corso nelle liste presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Qualora l'assunzione richiesta comporti il superamento del numero massimo complessivo di visti per lavoro subordinato indicati per il determinato settore, o per la qualifica o per la mansione nel decreto di programmazione dei flussi per l'anno in corso ovvero comporti l'assunzione nominativa di persona non inserita nelle liste ovvero comporti l'assunzione per settori, qualifiche o mansioni non incluse nella programmazione annuale dei flussi, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se risulta verificata l'indisponibilità di altri lavoratori italiani e stranieri già iscritti in Italia nelle liste di collocamento e aventi le qualifiche e le mansioni corrispondenti a quelle richieste dal datore di lavoro.

3. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con i ministri dell'interno e degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' di presentazione e i criteri per l'accoglimento delle richieste di autorizzazione al lavoro e il conseguente rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato ai lavoratori stranieri per i quali e' stata presentata la domanda."