(Sergio Briguglio 12/9/1995)

 

SCHEMA DI ALCUNE PROPOSTE DI LEGGE

RELATIVE ALL'IMMIGRAZIONE

 

Tra le diverse proposte di legge depositate in Parlamento nel corso della presente Legislatura, ci limitiamo qui a prendere in esame quelle per le quali risulta evidente, alla data odierna (12 Settembre 1995), l'effettiva volonta' di un partito o di uno schieramento politico di determinarne l'approvazione. Consideriamo pertanto le proposte di legge Tanzarella-Lumia, Martinat-Fini e Luigi Negri, gia' affrontate, in via preliminare, dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. A queste sembra utile accostare il testo di uno schema di disegno di legge, approntato da un Comitato Interministeriale, costituito sotto il Governo Berlusconi. Sebbene mai presentato in forma ufficiale, tale testo contiene alcuni elementi ricorrenti nella elaborazione di misure urgenti sull'immigrazione da parte di diversi governi. La considerazione di cui questo testo gode in alcuni ambienti e' confermata dal fatto che ad esso ha attinto l'On. Nespoli, relatore in Commissione Affari Costituzionali sulle proposte di legge suddette, incaricato di stendere il testo base (anch'esso esaminato nel sommario che segue) da sottoporre all'analisi della Commissione.

Si puo' dire che i testi fin qui menzionati rappresentino i diversi punti di vista sulle piu' evidenti emergenze associate al fenomeno immigrazione - quelle, in particolare, legate al crescente tasso di irregolarita' riguardo a soggiorno e lavoro.

Oltre a queste, assume un particolare rilievo la proposta di legge sui rifugiati approntata dagli esperti del Consiglio Italiano per i Rifugiati e presentata alla Camera dall'On. Tanzarella.

E' doveroso infine ricordare come proposte analoghe a quelle considerate siano state presentate al Senato da Petrucci ed altri e da Manconi (corrispondenti alla pdl Tanzarella-Lumia), da De Corato ed altri (corrispondente alla pdl Martinat-Fini) e da Salvato ed altri (corrispondente alla pdl Tanzarella sui rifugiati).

 

Tanzarella-Lumia

- Regolarizzazione degli immigrati irregolarmente soggiornanti alla data di entrata in vigore della legge che siano inseriti nel mercato del lavoro o in possesso dei requisiti necessari per procedere al ricongiungimento familiare.

- Possibilita' di autocertificazione della posizione lavorativa. Rilascio contestuale del permesso di soggiorno. Verifiche da parte degli ispettorati del lavoro. Revoca del permesso in caso di dichiarazione mendace.

- Regolamentazione del lavoro stagionale: permesso di sei mesi convertibile in permesso per lavoro subordinato in presenza di offerta di lavoro a tempo indeterminato; diritto di reingresso per l'anno successivo per il lavoratore stagionale che lasci regolarmente l'Italia alla scadenza del permesso.

- Rilascio di un permesso stagionale agli immigrati che chiedano di poter accedere alla regolarizzazione senza pero' poter vantare l'inserimento stabile che ne e' condizione necessaria.

- Possibilita' per il Governo di decretare, anche fuori programmazione, il rilascio di permessi di soggiorno per lavoro stagionale per dare risposta a situazioni di emergenza.

 

Martinat-Fini

- Impedito l'ingresso dello straniero extracomunitario che nel proprio Paese abbia riportato (o possa riportare in seguito a procedimenti in corso) condanne superiori a trenta giorni di reclusione.

- Non ammessa la garanzia di un privato per la dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento.

- Reddito minimo necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno pari al doppio della pensione sociale.

- Impedito l'accesso ad attivita' lavorative agli studenti e ai familiari ricongiunti.

- Abolito l'effetto sospensivo automatico del ricorso contro l'espulsione.

- Accompagnamento immediato alla frontiera dell'espulso in luogo della semplice intimazione a lasciare il territorio dello Stato.

- Espulsione in caso di condanna in primo grado (o, in alcuni casi, di semplice rinvio a giudizio) per reati che comportino pene superiori ai tre mesi di reclusione.

- Espulsione per chi si dedichi alla prostituzione.

- Non consentito l'utilizzo di lavoratori extracomunitari per profili infermieristici.

 

Luigi Negri

- Respingimento della domanda di asilo nei casi in cui il richiedente sia stato condannato in Italia per un reato per il quale sia previsto l'arresto in flagranza.

- Visto di ingresso per soggiorni di breve durata (culto, turismo, visita a familiari, etc...) equipollente al permesso di soggiorno.

- Reddito minimo necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno pari al quadruplo della pensione sociale.

- Ricongiungimento familiare consentito solo dopo tre anni di soggiorno e condizionato alla disponibilita' di un reddito non inferiore al quintuplo della pensione sociale.

- Non ammessa l'istanza di sospensione nei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione.

- Accompagnamento immediato alla frontiera dell'espulso in luogo della semplice intimazione a lasciare il territorio dello Stato.

- Reclusione fino a quattro anni per lo straniero irregolarmente presente in Italia o privo di documento di identificazione.

- Reclusione non inferiore a otto anni per chi faccia parte di associazioni finalizzate all'ingresso illegale di stranieri o al loro collocamento lavorativo illegale.

- Multa fino a venti milioni di lire per chi ospiti uno straniero irregolare.

- Abrogato il comma 10 dell'articolo 7 della legge Martelli, che sancisce il principio di "non refoulement".

 

Schema di disegno di legge del Comitato Interministeriale

- Regolamentazione del lavoro stagionale: permesso di sei mesi, solo nell'ambito di accordi bilaterali tra l'Italia e il paese di provenienza; conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato, dopo quattro stagioni lavorative in Italia e in presenza di offerta di lavoro a tempo indeterminato; diritto di precedenza per l'anno successivo per lo stagionale che lasci l'Italia regolarmente, fruibile fino a completamento dei flussi previsti dalla programmazione.

- Per il primo anno di applicazione: diritto di precedenza per gli irregolari che lascino l'Italia entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della legge (a condizione che l'Italia stipuli accordi bilaterali con i rispettivi paesi di provenienza).

- Abolizione dell'effetto sospensivo automatico del ricorso e accompagnamento immediato alla frontiera, qualora l'espulsione riguardi uno straniero entrato in Italia clandestinamente.

- Reclusione fino a tre anni per lo straniero entrato clandestinamente in Italia e per l'espulso che si trattenga illegalmente in Italia.

- Arresto fino a sei mesi per chi rifiuti di esibire il passaporto all'atto di un controllo.

 

Testo-base Nespoli (in corsivo e' riportata, ove possibile, la fonte)

- Impedito l'ingresso dello straniero extracomunitario che nel proprio Paese abbia riportato (o possa riportare in seguito a procedimenti in corso) condanne superiori a trenta giorni di reclusione. (Martinat-Fini)

- Reclusione non inferiore a otto anni per chi faccia parte di associazioni finalizzate all'ingresso illegale di stranieri o al loro collocamento lavorativo illegale. (Luigi Negri)

- Regolamentazione del lavoro stagionale: permesso di sei mesi, solo nell'ambito di accordi bilaterali tra l'Italia e il paese di provenienza; conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato, dopo quattro stagioni lavorative in Italia e in presenza di offerta di lavoro a tempo indeterminato; diritto di precedenza per l'anno successivo per lo stagionale che lasci l'Italia regolarmente, fruibile fino a completamento dei flussi previsti dalla programmazione. (Schema Comitato)

- Per il primo anno di applicazione: diritto di precedenza per gli irregolari che lascino l'Italia entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della legge (a condizione che l'Italia stipuli accordi bilaterali con i rispettivi paesi di provenienza). (Schema Comitato)

- Abolizione dell'effetto sospensivo automatico del ricorso e accompagnamento immediato alla frontiera, qualora l'espulsione riguardi uno straniero entrato in Italia clandestinamente. (Schema Comitato)

- Impedito l'accesso ad attivita' lavorative agli studenti e ai familiari ricongiunti. (Martinat-Fini)

- Limitazione dell'effetto sospensivo automatico del ricorso al caso di espulsione di straniero regolarmente soggiornante o titolare di un permesso scaduto da non piu' di quarantacinque giorni.

- Ricongiungimento familiare consentito solo dopo tre anni di soggiorno e condizionato alla disponibilita' di un reddito non inferiore al quintuplo della pensione sociale. (Luigi Negri)

- Obbligo di firma per l'espulso, nei casi in cui non si possa procedere immediatamente a espulsione, per un periodo di durata massima di trenta giorni; trascorsi i trenta giorni, obbligo per lo straniero di lasciare l'Italia entro quarantotto ore; reclusione fino a tre anni in caso di trasgressione.

- Reclusione fino a tre anni per lo straniero entrato clandestinamente in Italia e per l'espulso che si trattenga illegalmente in Italia. (Schema Comitato)

- Arresto fino a sei mesi per chi rifiuti di esibire il passaporto all'atto di un controllo. (Schema Comitato)

- Effetto retroattivo delle norme sulle espulsioni, trascorsi sessanta giorni dall'entrata invigore della legge.

 

Tanzarella (rifugiati)

- Estensione della nozione di rifugiato, in attuazione dell'art.10 della Costituzione.

- Possibilita' di presentare domanda di asilo presso le sedi diplomatiche e consolari italiane.

- Rafforzamento della nozione di Paese terzo sicuro: paese disposto a riaccogliere lo straniero ed esaminarne la domanda di asilo.

- Respingimento della domanda per manifesta infondatezza.

- Possibilita' per il richiedente asilo di avvalersi dell'assistenza di un esperto.

- Effetto sospensivo del ricorso contro il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato.

- Possibilita' di riconoscimento collettivo in caso di esodi di massa.

- Abbreviazione dei tempi per l'espletamento della procedura.

- Accesso all'assistenza sanitaria per i richiedenti asilo.

- Possibilita' di iscrizione nelle liste di collocamento per il richiedente asilo in caso di superamento dei limiti di tempo previsti per la procedura di riconoscimento o per la sentenza sul ricorso.

- Facilitazione del ricongiungimento familiare per il rifugiato (si prescinde dai requisiti relativi alla capacita' di mantenimento).

- Possibilita' di accesso al pubblico impiego per il rifugiato.