(Sergio Briguglio 24/9/1995)

 

ANALISI, OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI RELATIVI

AL TESTO BASE PER GLI AA. CC. 214, 972, 1314 E 1327

"Modifiche ed integrazione della Legge 28 febbraio, n.39 (Legge Martelli)"

approntato dal Relatore

On. NESPOLI

 

Art.1 (Visto di ingresso - Condizioni di rilascio)

 

Comma 1

- Riprende gli articoli 1 e 2 della proposta Martinat-Fini.

- Si richiede per l'ingresso anche documentazione attestante: condizioni di salute non pregiudizievoli per la sanita' dei cittadini italiani, il non aver riportato nel proprio paese condanne a pene detentive di durata superiore a trenta giorni, il non essere sottoposto a procedimenti penali per reati che possano comportare simili condanne.

Osservazioni:

- Si da' valore a procedimenti penali condotti in ordinamenti diversi da quello italiano prescindendo da qualunque controllo sulla legittimita' delle condanne e dei procedimenti stessi (Solgenitsyn, in base a queste disposizioni, dovrebbe essere respinto alla frontiera).

- Non e' minimamente salvaguardata la posizione del potenziale rifugiato.

- Non tiene conto della possibilita', prevista dalla legge, di entrare in Italia per motivi di cura; in condizioni di salute, quindi, necessariamente non buone.

EMENDAMENTI:

1.1.1) Al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole

"non sono pregiudizievoli per la sanita' pubblica dei cittadini italiani"

sono aggiunte le parole

"salvo che l'ingresso avvenga per motivi di cura".

1.1.2) Al comma 1 dell'articolo 1, le parole

"condanne penali nel proprio paese"

sono sostituite dalle parole

"condanne penali definitive in Italia per un reato non colposo".

1.1.3) Al comma 1 dell'articolo 1, le parole

"pena detentiva superiore a trenta giorni"

sono sostituite dalle parole

"pena detentiva superiore a un anno".

1.1.4) Al comma 1 dell'articolo 1, le parole

"o sia sottoposto a procedimento penale per un reato per il quale e' prevista una pena della stessa natura ed entita'"

sono soppresse.

 

- Impedisce il rilascio del visto a stranieri condannati per reati "gravi" con sentenza passata in giudicato.

Osservazioni:

- Non si capisce se ci si riferisca a condanne subite in Italia o nel paese di origine. In quest'ultimo caso varrebbero le considerazioni precedenti.

- Andrebbe comunque prevista la possibilita' di autorizzazione al rientro (per consentire, ad esempio, il ricongiungimento familiare).

 

EMENDAMENTI:

1.1.5) Al comma 1 dell'articolo 1, le parole

"Il visto non puo' essere rilasciato"

sono sostituite dalle parole

"Salvo che l'ingresso in Italia sia finalizzato alla partecipazione agli atti processuali per i quali la legge prevede la presenza dell'interessato ovvero all'attuazione del ricongiungimento familiare previsto dalla legge, il visto non puo' essere rilasciato"

1.1.6) Al comma 1 dell'articolo 1, le parole

"condannato con sentenza passata in giudicato"

sono sostituite dalle parole

"condannato in Italia con sentenza passata in giudicato".

1.1.7) Dopo il comma 1 dell'articolo 1 e' aggiunto il seguente comma:

"1 bis.- Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono aggiunte le parole "Queste disposizioni non si applicano nei casi in cui detti stranieri presentino, a norma del comma 5 dell'articolo 1, istanza di riconoscimento dello status di rifugiato."."

 

Comma 2

- Riprende l'articolo 3 della proposta Martinat-Fini.

- Richiede che l'ingresso per turismo, studio, lavoro autonomo, cura e culto sia subordinato alla dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento commisurati alla durata prevista dal visto, se prescritto, nonche' dei mezzi necessari per rientrare in patria.

Osservazioni:

- Nei fatti l'attuale prassi amministrativa prevede gia' queste misure (peraltro totalmente incapaci di arginare il fenomeno del prolungamento irregolare del soggiorno: chi viene in Italia con l'intenzione di immigrare per lavoro, non considera affatto insormontabile, dovendosi fingere turista, l'obbligo di dimostrare la capacita' di mantenimento per un mese).

- Come ci si regola per i paesi in relazione ai quali il visto di ingresso non e' previsto?

EMENDAMENTI:

1.2.1) Al comma 2 dell'articolo 1, le parole

"di entita' proporzionale alla durata del visto ove prescritto, nonche' dei mezzi per rientrare in patria"

sono sostituite dalle parole

"di entita' proporzionale alla durata del visto ove prescritto e corrispondente almeno all'importo minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria nonche' dei mezzi per rientrare in patria, ovvero di idonea garanzia che assicuri la disponibilita' in Italia dei suddetti mezzi"

 

Comma 3

- Riprende l'articolo 13, commi 15, 16 e 17 della proposta Luigi Negri.

- Obbligo per gli impiegati postali e bancari di esigere l'esibizione di passaporto e permesso di soggiorno validi da chi intenda effettuare versamenti. Sanzioni, per gli inadempienti, da mezzo milione a un milione.

- Istituzione di un casellario presso il Ministero dell'Interno per l'accertamento di eventuali diverse identificazioni dei cittadini extracomunitari.

- Reclusione da sei mesi a tre anni, multa da dieci a cinquanta milioni ed esclusione dai pubblici appalti fino a tre anni per il datore di lavoro che impieghi cittadini extracomunitari in modo illegale.

Osservazioni:

- Le disposizioni relative all'obbligo per impiegati postali e bancari di esigere l'esibizione del permesso di soggiorno da chi voglia effettuare versamenti e di rifiutare l'effettuazione dell'operazione in caso di irregolarita' viola l'articolo 32 della Convenzione ONU sulla Protezione dei Diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e dei Membri delle loro Famiglie del 18-12-1990, in base al quale ogni lavoratore, a prescindere dalla regolarita' del suo soggiorno, ha il diritto di trasferire i risparmi (evidentemente anche attraverso posta o banche) al termine del proprio soggiorno. La ratifica di tale convenzione e' stata raccomandata dalla Comunicazione della Commissione delle Comunita' Europee al Consiglio e al Parlamento Europeo sulle Politiche di Immigrazione e Asilo del 23-2-1994.

EMENDAMENTI:

1.3.1) Al comma 3 dell'articolo 1, il comma 10 aggiunto all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' soppresso.

 

Comma 4

- Riprende l'articolo 14 della proposta Luigi Negri.

- Reclusione non inferiore a quindici anni per chi dirige una associazione di tre o piu' persone finalizzata a favorire l'ingresso illegale di cittadini extracomunitari o la loro collocazione nel mercato del lavoro.

- Reclusione non inferiore a otto anni per il membro dell'associazione.

- Aumento di pena in caso di associazione di piu' di dieci persone, o di fatti riguardanti minori extracomunitari o avviamento alla prostituzione.

- Pene non inferiori rispettivamente a venti e dieci anni, in caso di detenzione di armi o esplosivi.

- Riduzione della pena in caso di collaborazione con la giustizia.

Osservazioni:

- Per come sono formulate, le disposizioni sembrano stabilire sanzioni anche per chi faccia parte di associazioni che si adoperano per la collocazione di immigrati irregolari nel mercato del lavoro (prescindendo cioe' da qualunque partecipazione all'eventuale fase di ingresso clandestino di questi ultimi). In tal modo dovrebbero essere colpiti tutti i membri delle associazioni di volontariato impegnate nel settore dell'immigrazione, giacche' tutte queste indistintamente sostengono gli immigrati irregolari nella ricerca di un lavoro che consenta loro di affrancarsi da condizioni di miseria e di evitare il ricorso ad attivita' alternative di natura criminosa.

EMENDAMENTI:

1.4.1) Al comma 4 dell'articolo 1, le parole

"o si adoperano per la loro collocazione nel mercato del lavoro"

sono sostituite dalle parole

"o per collocazione nel mercato del lavoro di detti cittadini al fine di favorirne lo sfruttamento"

 

 

Art.2 (Lavoro stagionale dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea)

 

- Riprende l'articolo 1 della bozza di ddl approntata da un comitato interministeriale coordinato dal ministro Guidi, sotto il governo Berlusconi (nel seguito: "ddl Guidi").

- Programmazione dei flussi stagionali.

- Limitazione al caso di Paesi con cui siano stati stipulati appositi accordi (non obbligatori).

Osservazioni:

- Non e' stabilito come si decida, in mancanza dei requisiti per il godimento della precedenza, quali lavoratori siano ammessi in Italia (liste di prenotazione? chiamate nominative da parte del datore di lavoro? quote ammesse sulla base di stime del fabbisogno?).

- Gli accordi bilaterali sono un inutile impaccio, di difficile realizzazione. Il vincolare gli ingressi per lavoro stagionale alla stipula di accordi rischia di ritardare sine die l'avvio del circuito della stagionalita' e, comunque, di lasciare senza alcuna speranza di inserimento i lavoratori provenienti da Paesi con cui e' impensabile che si possa arrivare alla definizione di accordi (a causa, ad esempio, di eventi bellici o di instabilita' politica).

EMENDAMENTI:

2.1.1) Al comma 1 dell'articolo 2 le parole

"sono indicate anche le possibilita' di impiego per i lavoratori stagionali in considerazione delle disponibilita' accertate per il tramite degli uffici"

sono sostituite dalle seguenti

"e' indicato anche il numero di visti di ingresso per lavoro stagionale rilasciabili nell'anno solare al quale la programmazione si riferisce. Detto numero non include i visti di reingresso per lavoro stagionale rilasciati ai sensi dell'articolo 3 e si riferisce quindi ad ulteriori flussi di ingresso rispetto a quelli associati al reingresso di lavoratori stagionali. Per la sua determinazione si tiene conto delle disponibilita' accertate per il tramite degli uffici"

2.1.2) Al comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte le parole

"Si tiene altresi' conto delle previsioni relative al reingresso per lavoro stagionale effettuate sulla base del numero di visti di reingresso rilasciati ai sensi dell'articolo 3."

2.2.1) Il comma 2 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente

"Presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane negli Stati non appartenenti all'Unione Europea sono istituite speciali liste, nelle quali sono iscritti i cittadini stranieri extracomunitari che presentano domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale. Dette liste sono utilizzate per l'accoglimento graduale delle richieste, fino a completamento del contingente indicato nella programmazione annuale dei flussi. La graduatoria e' costituita in base alla data di presentazione della domanda di rilascio del visto. Al cittadino straniero extracomunitario che, avendone presentato domanda, non ottenga il rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale, a causa dell'avvenuto completamento del contingente indicato nella programmazione, e che avanzi analoga richiesta di ingresso nell'anno solare successivo, e' attribuita, ai fini della definizione della graduatoria, la data di presentazione della prima domanda."

2.2.2) Dopo il comma 2 dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti

"3.- Il Governo della Repubblica italiana conclude accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati dai quali provengono i piu' rilevanti flussi di cittadini stranieri immigrati in Italia per lavoro stagionale, al fine di stabilire intese per la tutela dei diritti dei lavoratori in materia di previdenza e di sicurezza sociale e per la riamissione sul territorio del Paese di provenienza, in condizioni di sicurezza umana ed economica, di coloro che soggiornino illegalmente in Italia.

4.- Ai fini del provvedimento di respingimento alla frontiera, di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, non e' considerato sprovvisto di mezzi lo straniero munito di visto di ingresso o di reingresso per lavoro stagionale."

 

 

 

Art.3 (Soggiorno dei lavoratori stagionali non appartenenti all'Unione Europea)

- Riprende l'articolo 2 della bozza di ddl Guidi.

- Durata massima: sei mesi.

- Diritto di precedenza rispetto ai connazionali mai entrati in Italia per lavoro, per l'anno successivo.

- Per il primo anno: diritto di precedenza per chi abbia soggiornato in Italia per almeno sei mesi ed esca dal territorio dello Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

- Conversione in permesso per lavoro subordinato della durata di due anni, in presenza di offerta di lavoro a tempo indeterminato e dopo quattro soggiorni stagionali consecutivi.

Osservazioni:

- Il diritto di precedenza, essendo subordinato comunque al rinnovo degli accordi bilaterali e alla programmazione dei flussi per l'anno successivo, rischia di essere svuotato di qualunque significato. Il lavoratore stagionale, non avendo sufficienti garanzie per il reingresso, potrebbe essere indotto a prolungare irregolarmente il soggiorno.

- La norma transitoria, che dovrebbe incentivare l'uscita degli irrregolari attualmente presenti, e' priva di efficacia. Nei primi trenta giorni di applicazione della legge non verra' perfezionato alcun accordo bilaterale. Lo straniero irregolare dovrebbe allora lasciare l'Italia senza alcuna certezza di potervi rientrare. Questa norma e' gia' stata in vigore, contenuta nel decreto 200/1993, senza sortire alcun effetto.

- E' difficile che lo straniero possa dimostrare l'uscita dall'Italia entro i termini previsti, non essendo obbligatoria, in uscita, l'apposizione sul passaporto del timbro con data.

- Il subordinare la conversione del permesso alla maturazione di quattro stagioni lavorative pone una di quelle pastoie burocratiche che dovrebbero essere, invece, spazzate via. E' di fatto un incentivo all'assunzione in nero dei lavoratori stagionali piu' bravi.

EMENDAMENTI:

3.1.1) Al comma 1 dell'articolo 3 le parole

"per tutto il periodo di occupazione e, comunque, per non piu' di sei mesi all'anno"

sono sostituite dalle seguenti

"per sei mesi"

3.1.2) Al comma 1 dell'articolo 3 le parole

"Decorso tale termine, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato."

sono sostituite dalle parole

"Salvo che abbia titolo alla proroga o alla conversione del permesso di soggiorno o al rilascio di altro permesso di soggiorno, il titolare del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' tenuto, entro quindici giorni dalla data di scadenza del permesso, a lasciare il territorio dello Stato, dopo aver comunicato, con apposita dichiarazione, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione le informazioni relative all'attivita' lavorativa svolta, specificando, per ciascun rapporto di lavoro, la durata, il reddito maturato ed elementi utili all'identificazione del datore di lavoro. Al cittadino extracomunitario e' immediatamente rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione della dichiarazione. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti."

3.2.1) Il comma 2 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente

"2.- E' fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro in uscita, con data, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari che escono dal territorio dello Stato. E' fatto altresi' obbligo ai posti di frontiera di rilevare i dati di detti cittadini e trasmetterli al centro elaborazione dati del ministero dell'Interno."

3.3.1) Il comma 3 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente

"3.- Al titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale che esibisce la ricevuta di cui al comma 1 e' immediatamente rilasciato dal Questore della Provincia dove il cittadino extracomunitario si trova, un visto di reingresso per lavoro stagionale, utilizzabile per un solo ingresso non prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare uscita dal territorio dello Stato. Il visto di reingresso deve riportare gli estremi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale di cui il cittadino extracomunitario e' titolare e consente l'ingresso in Italia di detto cittadino, previa esibizione del timbro con data apposto sul passaporto, ai sensi del comma 2, all'atto della regolare uscita dal territorio dello Stato e a condizione che la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 non sia risultata mendace."

3.4.1) Il comma 4 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente

"Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' prorogato, su richiesta del titolare, in presenza di una richiesta di avviamento per un rapporto di lavoro a tempo determinato per la quale sia stato rilasciato il relativo nullaosta, per il periodo corrispondente a detto rapporto di lavoro. Il permesso puo' essere ulteriormente prorogato, alle stesse condizioni, in presenza di proroga del contratto a tempo determinato o in presenza di un'analoga richiesta presentata da un diverso datore di lavoro. Il permesso in corso di validita' e' convertito, su richiesta del titolare, in presenza di una richiesta di avviamento per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la quale sia stato rilasciato il relativo nullaosta, in un permesso per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile."

 

 

Art.4 (Previdenza e assistenza)

- Riprende l'articolo 3 della bozza di ddl Guidi.

- Contributi obbligatori, con l'eccezione di assegni familiari e assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

- Garanzia da parte del datore di lavoro riguardo all'accessibilita' di un alloggio adeguato.

- Contributi per l'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti trasferiti, su richiesta del lavoratore, all'ente assicuratore o previdenziale dello Stato di provenienza.

Osservazioni:

- Il prevedere che il datore di lavoro debba assicurare l'alloggio rende, ancora una volta, molto piu' conveniente nei fatti l'instaurazione di rapporti di lavoro in nero (in un mercato del lavoro, come quello stagionale, gia' afflitto da un altissimo tasso di irregolarita').

- Il trasferimento puo' risolversi in una enorme complicazione in caso di successivo rientro del lavoratore in Italia e della sua trasformazione da immigrato stagionale in immigrato stanziale.

EMENDAMENTI:

4.2.1) Il comma 2 dell'articolo 4 e' soppresso.

4.3.1) Al comma 3 dell'articolo 4 le parole

"in base alle convenzioni internazionali all'uopo stipulate"

sono sostituite dalle seguenti

"in base agli accordi eventualmente stipulati"

4.3.2) Al comma 3 dell'articolo 4 sono aggiunte le parole

"In assenza di tali intese e su richiesta del cittadino extracomunitario, anche qualora non sussistano i requisiti minimi previsti dalla legge per l'ottenimento della pensione, le somme corrispondenti a tutti i contributi versati per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti sono liquidate all'interessato, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di successivo rientro in Italia per motivi di lavoro, i lavoratori extracomunitari che abbiano richiesto detta liquidazione hanno facolta' di restaurare la propria posizione contributiva in Italia, restituendo all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma precedentemente liquidata, incluse le relative maggiorazioni e l'interesse legale calcolato su base annua."

 

Art.5 (Potenziamento personale rappresentanze diplomatiche)

- Riprende l'articolo 4 della bozza di ddl Guidi.

- Aumento del personale nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari.

Osservazioni:

- L'onere per il 1995 e' sovrastimato (siamo gia' a Giugno), o quello per gli anni successivi e' sottostimato.

- La quota relativa all'accantonamento per il Ministero degli Affari Esteri dovrebbe essere di 8000 milioni e non di 800 milioni.

EMENDAMENTI:

5.2.1) Al comma 2 dell'articolo 5 le parole

"quanto a L.800 milioni annui"

sono sostituite dalle seguenti

"quanto a L.8000 milioni annui"

 

 

Art.6 (Garanzie sui mezzi di sostentamento)

- Riprende l'articolo 5 della bozza di ddl Guidi.

- Requisiti ulteriori per l'ingresso: biglietto di viaggio di ritorno; obbligazione (anziche' semplice impegno) di privato, associazione o ente al mantenimento e alle spese sanitarie, in alternativa alla dimostrazione da parte dello straniero della disponibilita' di mezzi sufficienti.

- Recupero delle spese in caso di inadempimento del privato, dell'associazione o dell'ente.

 

 

Art.7 (Espulsione dal territorio dello Stato)

- Riprende l'articolo 6, commi 1, 2 e 3 della bozza di ddl Guidi.

- Lo stagionale che si trattiene irregolarmente e' espulso e non puo' ottenere il visto di ingresso nei due anni successivi.

- Esclusione dei clandestini (stranieri entrati in Italia eludendo i controlli di frontiera) espulsi dal beneficio della sospensione automatica del provvedimento.

- Espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera per il clandestino.

Osservazioni:

- Rischia di non essere tutelato il diritto di asilo (di fronte al quale si dovrebbe prescindere, ovviamente, dalle modalita' di ingresso o di soggiorno): l'accompagnamento immediato alla frontiera e' evidentemente incompatibile con un'adeguata informazione dello straniero circa i suoi diritti e le procedure previste per farli valere.

- La possibilita' di espellere uno straniero perche' e' clandestino e di negargli, per lo stesso motivo, uno spazio effettivo di ricorso introduce una situazione paradossale: lo straniero regolarmente presente o, comunque, non clandestino potrebbe essere espulso immediatamente sulla base di una motivazione infondata relativa alla sua presunta clandestinita'. Non avrebbe infatti alcuna possibilita' di far valere le proprie ragioni, per il semplice fatto che gli e' stata impropriamente attribuita la qualifica di clandestino. Per sintetizzare la cosa in un aforisma: "Tutti possono discolparsi, tranne i colpevoli". Ma se mi viene attribuita una colpa e, per cio' stesso, non posso discolparmi, come faccio a dimostrare la mia innocenza?

EMENDAMENTI:

7.2.1) Il comma 2 dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente

"2.- Qualora il provvedimento di espulsione, adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, riguardi un cittadino straniero extracomunitario che sia entrato nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera, il questore del luogo dove lo straniero si trova puo' richiedere senza altra formalita' al tribunale l'applicazione nei confronti della persona da espellere della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata localita' fino alla decorrenza del termine disposto dal comma 7 dell'articolo 7 di detto decreto-legge ovvero, in caso di presentazione di domanda incidentale di sospensione del provvedimento di espulsione, fino alla decisione definitiva sulla domanda cautelare."

7.3.1) Il comma 3 dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente

"3.- Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, dopo le parole "sicurezza dello Stato," sono aggiunte le parole "ovvero a norma dell'articolo 7, comma 1,"."

7.3.2) Dopo il comma 3 dell'articolo 7 sono aggiunti i seguenti

"4.- Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, le parole "sono espulsi dal territorio dello Stato" sono sostituite dalle parole "sono espulsi dal territorio dello Stato con accompagnamento alla frontiera".

5.- Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, le parole "quanto previsto dal comma 5" sono sostituite dalle parole "quanto previsto dal comma 5 e dal comma 1"."

 

 

Art.8 (Sanzioni)

- Riprende l'articolo 7, commi 2 e 3 della bozza di ddl Guidi.

- Inasprimento delle sanzioni contro chi favorisca l'ingresso irregolare.

- Inasprimento delle sanzioni amministrative contro i vettori che non segnalino la presenza a bordo di stranieri privi dei documenti necessari per l'ingresso in Italia.

Osservazioni:

- Dovrebbe essere chiarito che non vi e' sanzione per chi favorisca l'ingresso irregolare di richiedenti asilo.

EMENDAMENTI:

8.1.1) Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunte le seguenti parole

"Dette sanzioni non si applicano qualora al cittadino straniero del quale si e' favorito l'ingresso nel territorio dello Stato sia riconosciuto lo status di rifugiato".

 

Art.9

 

Comma 1

- Riprende gli articoli 5 e 6 della proposta Martinat-Fini.

- Impedisce la valida utilizzazione, per motivi diversi da quelli originari, del permesso di soggiorno concesso per motivi di studio o di famiglia.

- Consente un'utilizzazione alternativa solo di permessi originariamente concessi per lavoro autonomo o subordinato, a condizione che lo straniero dimostri la disponibilita' di mezzi adeguati ad una permanenza ad altro titolo.

Osservazioni:

- La possibilita' per gli studenti di svolgere attivita' di lavoro dipendente e' sancita dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 943/1986, nel quale veniva solo introdotto un limite massimo di cinquecento ore annuali (limite poi abolito dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 39/1990).

- Lo svolgimento di un'attivita' lavorativa part-time e' per la maggior parte degli studenti l'unico modo per procacciarsi i mezzi di sostentamento (le stesse borse di studio, di cui solo pochi studenti usufruiscono, molto spesso non sono adeguate al costo della vita in Italia).

- La concessione di autorizzazione al lavoro, ad un anno dall'ingresso, per lo straniero entrato in Italia per ricongiungimento familiare e' stabilita dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 943/1986.

- Nessuna delle disposizioni della legge 943/1986 citate e' abrogata dalla presente proposta di legge.

- Nell'articolo in esame si tratta di utilizzazione del permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli per cui e' stato rilasciato, non di sua conversione. Lo straniero non deve quindi essere tenuto a dimostrare alcuna particolare disponibilita' di mezzi, giacche' non modifica il titolo del proprio soggiorno.

- Punisce con revoca del permesso ed espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera la violazione dell'articolo 4, comma 5 della legge 39/1990 modificato dalla precedente disposizione.

Osservazioni:

- Per come e' formulato il comma 5 modificato, non si puo' configurare alcuna violazione: in esso si afferma infatti solo che un certo permesso abilita ad una certa azione. Un tentativo, da parte dello straniero, di utilizzare il permesso di soggiorno in modo improprio e' quindi semplicemente privo di effetti, ma non puo' essere sanzionato in alcun modo. In altri termini: se compro un biglietto per la partita Milan-Inter e tento, con questo, di andare a vedere la partita Lazio-Roma, e' giusto che non mi facciano entrare, ma non possono sequestrarmi il biglietto.

- Al di la' della forma, si capisce comunque il senso della disposizione: punire lo straniero che svolga attivita' lavorativa non autorizzata. Nel caso del lavoro subordinato, la previsione di sanzioni cosi' gravi per il lavoratore e' comunque estremamente pericolosa perche' offre al datore di lavoro privo di scrupoli uno strumento di ricatto potentissimo nei confronti del lavoratore stesso: il rischio di un'espulsione immediata scoraggerebbe qualunque straniero dall'intentare (come invece oggi succede) una causa davanti al giudice del lavoro per denunciare condizioni di sfruttamento.

- L'ultimo periodo del comma 12-bis dell'articolo 4 della legge 39/1990 e' soppresso: si cancella cosi' la possibilita' di ricorso con effetto sospensivo immediato contro il diniego del permesso di soggiorno dovuto a motivi di sicurezza di uno degli Stati Schengen.

Osservazioni:

- Per definizione, la sicurezza di uno Stato terzo non e' in pericolo finche' lo straniero soggiorna sul territorio italiano. L'abbreviazione dei tempi di tale soggiorno difficilmente puo' essere vista quindi come una misura orientata a garantire la sicurezza in questione.

EMENDAMENTI:

9.1.1) Il comma 1 dell'articolo 9 e' soppresso.

 

Comma 2

- Riprende, attenuandone i contenuti, gli articoli 9 e 12 della proposta Martinat-Fini e l'articolo 11, comma 2 della proposta Luigi Negri.

- Effetto sospensivo automatico dell'espulsione, in caso di presentazione di domanda incidentale di sospensione, limitato al caso di straniero regolare o ex-regolare (titolare cioe' di un permesso di soggiorno scaduto da non piu' di quarantacinque giorni) ed al tempo necessario per la pronuncia del TAR (anziche' del Consiglio di Stato) sull'istanza cautelare.

- Espulsione immediata negli altri casi, anche in presenza di domanda di sospensione.

Osservazioni:

- Dal momento che il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera puo' colpire anche rifugiati in posizione irregolare rispetto alle norme su ingresso e soggiorno, e' evidente il contrasto con l'articolo 31 della "Convenzione relativa allo status dei rifugiati" (ratificata con legge 722/1954, in vigore dal 13-2-55), in base al quale non possono essere applicate restrizioni ai movimenti di rifugiati in posizione irregolare, se non quelle strettamente necessarie e limitatamente al tempo richiesto perche' il loro status sia regolarizzato.

- Il contrasto evidenziato rende le disposizioni in esame costituzionalmente illegittime per violazione del principio sancito dal comma 2 dell'articolo 10 della Costituzione, in base al quale "la condizione giuridica dello straniero e' regolata dalla legge in conformita' delle norme e dei trattati internazionali".

EMENDAMENTI:

9.2.1) Il comma 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente

"2.- Qualora il provvedimento di espulsione, adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, riguardi un cittadino straniero extracomunitario che sia entrato nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera, il questore del luogo dove lo straniero si trova puo' richiedere senza altra formalita' al tribunale l'applicazione nei confronti della persona da espellere della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata localita' fino alla decorrenza del termine disposto dal comma 7 dell'articolo 7 di detto decreto-legge ovvero, in caso di presentazione di domanda incidentale di sospensione del provvedimento di espulsione, fino alla decisione definitiva sulla domanda cautelare."

9.2.2) Dopo il comma 2 dell'articolo 9 sono aggiunti i seguenti

"2 bis.- Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, dopo le parole "sicurezza dello Stato," sono aggiunte le parole "ovvero a norma dell'articolo 7, comma 1,"."

2 ter.- Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, le parole "sono espulsi dal territorio dello Stato" sono sostituite dalle parole "sono espulsi dal territorio dello Stato con accompagnamento alla frontiera".

2 quater.- Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, le parole "quanto previsto dal comma 5" sono sostituite dalle parole "quanto previsto dal comma 5 e dal comma 1"."

 

Comma 3

- Riprende l'articolo 5 della proposta Luigi Negri.

- Ricongiungimento con soli figli e coniuge consentito dopo tre anni, accertata la buona condotta, la disponibilita' di un alloggio idoneo e di un reddito pari a cinque volte la pensione sociale per ricongiungimento con coniuge o con un massimo di due figli; sei volte per coniuge e un massimo di due figli; un'unita' in piu' per ogni ulteriore coppia di figli.

- Espulsione dell'intera famiglia, in caso di mancata corrispondenza tra la disponibilita' dichiarata e quella accertata.

Osservazioni:

- Il non prevedere la possibilita' di ricongiungimento con i genitori a carico e' segno di un imbarbarimento culturale.

- Il differimento di tre anni del ricongiungimento puo' causare danni irreparabili alla vita familiare dell'immigrato, senza per questo comportare alcun vantaggio per la nostra societa'.

- Le previsioni relative al reddito necessario per procedere al ricongiungimento sono talmente sproporzionate da rendere nei fatti irrealizzabile anche il ricongiungimento con coniuge e figli, con gravissimo pregiudizio per la vita familiare dello straniero e con gravi conseguenze per l'intera comunita' (il ricongiungimento con la famiglia da' stabilita' all'immigrato e ne stimola il pieno inserimento sociale).

- La previsione di espulsione dell'intera famiglia in caso di mancata corrispondenza tra reddito dichiarato e accertato, prescindendo dal tempo trascorso tra dichiarazione e accertamento, puo' provocare lo sradicamento di un nucleo familiare gia' inserito, senza tenere in alcun conto i diritti dei minori. Anche in questo caso c'e' il rischio che la disposizione in questione si traduca in un'istigazione a procacciarsi illegalmente il reddito mancante.

EMENDAMENTI:

9.3.1) Il comma 3 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente

"3.- Ai fini del ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, e' considerato in grado di assicurare ai familiari normali condizioni di vita il lavoratore cittadino extracomunitario che soddisfi ai seguenti requisiti:

a) disponga di un reddito minimo, derivante da fonte lecita, almeno pari all'importo annuo della pensione sociale, moltiplicato per il numero dei familiari con i quali desideri ricongiungersi e dei familiari a carico già conviventi in Italia;

b) disponga di un alloggio in un immobile, ad uso di abitazione, che risulti adeguato per i familiari, con riguardo al loro numero e alla loro età e in riferimento ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Qualora non possa dimostrare di essere titolare di proprietà, locazione, uso o usufrutto dell'alloggio, il lavoratore puo' chiedere alla competente autorita' municipale attestazione comprovante la legittima utilizzazione dell'alloggio. L'autorita' municipale, effettuata la relativa verifica, rilascia l'attestazione richiesta."

 

Comma 4

- Riprende l'articolo 12, comma 1 della proposta Luigi Negri.

- Obbligo di iscrizione anagrafica per i titolari di permesso di soggiorno.

EMENDAMENTI:

9.4.1) Il comma 4 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente

"4.- L'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' sostituito dal seguente

"Articolo 6

(Iscrizione anagrafica)

1. Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato o rinnovato con durata superiore a tre mesi hanno diritto all'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente presso il Comune in cui hanno la propria dimora abituale, secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.

2. Il Sindaco annota l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso di soggiorno e ne dà comunicazione, entro dieci giorni, alla Questura della Provincia.

3. Il permesso di soggiorno annotato dal Sindaco con la iscrizione anagrafica equivale alla carta di identità rilasciata ai cittadini italiani, esclusa la validità ai fini dell'espatrio.

4. Si considera abituale la dimora dello straniero anche qualora si tratti di alloggio presso un albergo o un centro o una struttura di accoglienza, pubblico o privato."."

 

Comma 5

- Riprende l'articolo 23, comma 4 della proposta Luigi Negri.

- Revoca dei contributi assegnati alle Regioni e non validamente utilizzati nei successivi diciotto mesi.

 

 

Art.10

- Riprende alcuni elementi dell'articolo 12 della proposta Martinat-Fini, dell'articolo 21, commi 6 e 11 della proposta Luigi Negri e l'articolo 6, comma 4 della bozza di ddl Guidi.

- Adegua le disposizioni sulle espulsioni (intimazione o espulsione immediata) alle nuove norme introdotte con gli articoli precedenti.

- Stabilisce l'obbligo di firma per l'espulso, per un periodo di durata massima di trenta giorni, nei casi in cui non si possa procedere immediatamente all'espulsione (necessita' di accertamenti sull'identita' o sulla nazionalita', acquisizione di visti o di altri documenti, necessita' di individuare uno Stato nel quale l'incolumita' dell'espulso non sia messa a repentaglio, etc.).

- Trascorsi i trenta giorni, lo straniero e' obbligato a lasciare l'Italia entro quarantotto ore.

- Trasgressioni dei predetti obblighi sono punite con la reclusione da tre mesi a tre anni.

- L'espulsione come misura alternativa a pene detentive di durata inferiore a tre anni, puo' essere richiesta anche dal Pubblico Ministero.

Osservazioni:

- L'obbligo di lasciare l'Italia entro quarantotto ore contrasta palesemente con il principio di non refoulement, dal momento che se trenta giorni non sono bastati allo Stato Italiano per ottenere l'ammissione dello straniero in altro Stato sicuro, non si capisce come possa fare lo straniero, da solo, a risolvere il problema in due giorni. Esiste, per contro, una sentenza del Consiglio di Stato che invita la pubblica amministrazione a farsi carico dell'individuazione di uno Stato terzo sicuro per l'espulso.

- L'espulsione in alternativa alla pena, se richiesta dal PM, dovrebbe essere subordinata all'accertamento relativo alle condizioni di sicurezza per l'espulso, alche con riferimento al suo status di condannato.

EMENDAMENTI:

10.1.1) La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 e' sostituita dalla seguente

"a) Al comma 1 le parole "sono espulsi dal territorio dello Stato" sono sostituite dalle parole "sono espulsi dal territorio dello Stato con accompagnamento alla frontiera"."

10.1.2) La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 e' sostituita dalla seguente

"b) Al comma 7 le parole "quanto previsto dal comma 5" sono sostituite dalle parole "quanto previsto dal comma 5 e dal comma 1"."

10.1.3) Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10, il nuovo comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' sostituito dal seguente

"12.- Quando, ai sensi del comma 10, non sia possibile procedere immediatamente al respingimento o all'espulsione dello straniero, il provvedimento di espulsione o di respingimento e' sospeso per consentire la presentazione e l'esame di una richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato. Il questore rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento. Il provvedimento di espulsione o di respingimento e' revocato in caso di accoglimento della richiesta. Nei casi in cui la richiesta di riconoscimento non sia ammissibile per uno dei motivi di cui al comma 4 dell'articolo 1, si adotta la misura di cui al comma 11. In questi casi detta misura non puo' essere applicata per piu' di trenta giorni. Trascorso tale termine senza che sia stato possibile procedere all'espulsione o al respingimento, il provvedimento assunto a carico dello straniero e' revocato e il questore rilascia all'interessato, dietro richiesta, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia."

10.1.4) La lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 e' soppressa.

 

 

Art.11

- Riprende l'articolo 7, comma 4 della bozza di ddl Guidi.

- Reclusione fino a tre anni per il clandestino e per l'espulso che non lascia per tempo il territorio dello Stato o che rientra senza autorizzazione. Consentito l'arresto, anche fuor di flagranza. Custodia cautelare in carcere o in luogo appositamente attrezzato per non piu' di trenta giorni.

- Sospensione della pena se l'espulsione e' eseguita. Estinzione del delitto dopo cinque anni trascorsi senza che lo straniero rientri in Italia.

- Arresto fino a sei mesi e ammenda fino a ottocentomila lire per chi (eccezion fatta per il richiedente asilo e per i casi considerati dalla legge 184/1983 sull'affidamento e l'adozione dei minori) non esibisca, su richiesta della Pubblica Sicurezza, il documento di viaggio o documento equipollente.

Osservazioni:

- Sanzioni incongrue e inaccettabili.

 

EMENDAMENTI:

11.1.1) L'articolo 11 e' sostituito dal seguente

"Articolo 11

1.- Il cittadino extracomunitario che, a seguito di un controllo dell'autorita' di pubblica sicurezza, risulti privo, senza giustificato motivo, di documento di identita' e che non abbia effettuato la denuncia di smarrimento o sottrazione, puo' essere sottoposto, su richiesta del questore del luogo al tribunale, a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno in una determinata localita' fino all'accertamento dell'identita', della nazionalita' e della sua posizione in ordine al permesso di soggiorno."

11.1.2) Dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente

"Articolo 11 bis

(Assistenza sanitaria)

1.- Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.663, convertito con legge 29 febbraio 1980, n.33, e' sostituito dal seguente

"7. Agli stranieri presenti nel territorio nazionale sono assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati, le cure essenziali, ambulatoriali e ospedaliere, per malattia, infortunio e maternita'. In base al comma 2 dell'articolo 10 della Costituzione, agli stranieri di eta' inferiore ai 14 anni, presenti nel territorio nazionale, si riconosce l'iscrizione temporanea al S.S.N.. Agli stranieri presenti nel territorio nazionale e' consentito l'accesso diretto alle strutture di diagnosi e cura per determinate malattie di interesse sociale (M.S.T.,TBC, Morbo di Hansen, Meningocefalite, A.I.D.S.)."

2.- Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.663, convertito con legge 29 febbraio 1980, n.33, e' sostituito dal seguente

"8. Con il provvedimento previsto dal comma 4 dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n.833, sono stabilite le misure e le modalita' della partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri che hanno richiesto di fruire del beneficio di cui al precedente comma, nonche' le rette di degenza da porre a carico degli stranieri che hanno fruito delle cure ai sensi dello stesso comma. Qualora lo straniero non goda di alcuna copertura assicurativa privata o pubblica, del proprio o di altro Stato, e versi in condizioni economiche disagiate accertate dall'amministrazione del presidio sanitario, il pagamento sara' a carico del Ministero degli affari esteri, nell'ambito della cooperazione internazionale, e imputato al capitolo di bilancio ..."."

11.1.3) Dopo l'articolo 11 bis e' aggiunto il seguente

"Articolo 11 ter

(Regolarizzazione)

"1.- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini stranieri extracomunitari, presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio dello Stato, per i quali un datore di lavoro dichiara la propria disponibilita' all'assunzione regolare, o che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo, oppure di aver effettuato prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva non inferiore a novanta giornate lavorative, alle dipendenze di cittadini regolarmente residenti in Italia, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile o convertibile, alla scadenza in altro permesso per il quale sussistano i requisiti. Ai cittadini stranieri extracomunitari che richiedono la regolarizzazione e per i quali non ricorrono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro stagionale a norma dell'articolo 3.

2.- Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero, di cui al comma 1, e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. Se in seguito a detti controlli la dichiarazione risulta falsa il permesso di soggiorno e' immediatamente revocato. La falsa dichiarazione e' punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15.

3.- I datori di lavoro che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonche' per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni di versamento di contributi e premi per i periodi antecedenti alla regolarizzazione purche' procedano, nello stesso termine, a regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali attraverso il versamento dei contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo.

4.- Ai cittadini stranieri extracomunitari, presenti nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi diritto ad essere ammessi nel territorio nazionale per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, e che ne facciano richiesta presso gli appositi uffici della questura o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ovvero, se sono titolari di un permesso di soggiorno in corso di validita', e' consentito di convertirlo in un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

5.- I cittadini stranieri extracomunitari che avanzano richiesta di regolarizzazione ai sensi del presente articolo non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni."

 

 

Art.12 (Disposizioni finali)

- Riprende l'articolo 8 della bozza di ddl Guidi.

- Le nuove disposizioni relative all'espulsione immediata si applicano, anche con riferimento a provvedimenti precedentemente notificati, trascorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

- Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nella legge 39/1990 in contrasto con le presenti norme.

Osservazioni:

- A rigore, per quanto detto, dovrebbe considerarsi abrogato anche il comma 10 dell'articolo 7 della legge 39/1990, che sancisce il principio di non refoulement. Se cosi' fosse, la normativa in esame si porrebbe in modo ancora piu' evidente contro la "Convenzione relativa allo status dei rifugiati" e, quindi contro il comma 2 dell'articolo 10 della Costituzione.

- Come detto, alcune delle nuove disposizioni sono in contrasto con norme non abrogate della legge 943/1986.

EMENDAMENTI:

12.1.1) Il comma 1 dell'articolo 12 e' soppresso.