(Sergio Briguglio 25/9/1995)

 

EMENDAMENTI RELATIVI

AL TESTO BASE PER GLI AA. CC. 214, 972, 1314 E 1327

"Modifiche ed integrazione della Legge 28 febbraio, n.39 (Legge Martelli)"

approntato dal Relatore

On. NESPOLI

 

1.1.1) Al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole

"non sono pregiudizievoli per la sanita' pubblica dei cittadini italiani"

sono aggiunte le parole

"salvo che l'ingresso avvenga per motivi di cura".

1.1.2) Al comma 1 dell'articolo 1, le parole

"condanne penali nel proprio paese"

sono sostituite dalle parole

"condanne penali definitive in Italia per un reato non colposo".

1.1.3) Al comma 1 dell'articolo 1, le parole

"pena detentiva superiore a trenta giorni"

sono sostituite dalle parole

"pena detentiva superiore a un anno".

1.1.4) Al comma 1 dell'articolo 1, le parole

"o sia sottoposto a procedimento penale per un reato per il quale e' prevista una pena della stessa natura ed entita'"

sono soppresse.

1.1.5) Al comma 1 dell'articolo 1, le parole

"Il visto non puo' essere rilasciato"

sono sostituite dalle parole

"Salvo che l'ingresso in Italia sia finalizzato alla partecipazione agli atti processuali per i quali la legge prevede la presenza dell'interessato ovvero all'attuazione del ricongiungimento familiare previsto dalla legge, il visto non puo' essere rilasciato"

1.1.6) Al comma 1 dell'articolo 1, le parole

"condannato con sentenza passata in giudicato"

sono sostituite dalle parole

"condannato in Italia con sentenza passata in giudicato".

1.1.7) Dopo il comma 1 dell'articolo 1 e' aggiunto il seguente comma:

"1 bis.- Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, dopo le parole "affidamento dei minori," sono aggiunte le parole "e salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1,"."

1.2.1) Al comma 2 dell'articolo 1, le parole

"di entita' proporzionale alla durata del visto ove prescritto, nonche' dei mezzi per rientrare in patria"

sono sostituite dalle parole

"di entita' proporzionale alla durata del visto ove prescritto e corrispondente almeno all'importo minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria nonche' dei mezzi per rientrare in patria, ovvero di idonea garanzia che assicuri la disponibilita' in Italia dei suddetti mezzi"

1.3.1) Al comma 3 dell'articolo 1, il comma 10 aggiunto all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' soppresso.

1.4.1) Al comma 4 dell'articolo 1, le parole

"si associano allo scopo di esercitare"

sono sostituite dalle parole

"si associano allo scopo di esercitare, a fini di lucro,"

1.4.2) Al comma 4 dell'articolo 1, le parole

"o si adoperano per la loro collocazione nel mercato del lavoro"

sono sostituite dalle parole

"o per collocazione nel mercato del lavoro di detti cittadini al fine di favorirne lo sfruttamento"

2.1.1) Al comma 1 dell'articolo 2 le parole

"sono indicate anche le possibilita' di impiego per i lavoratori stagionali in considerazione delle disponibilita' accertate per il tramite degli uffici"

sono sostituite dalle seguenti

"e' indicato anche il numero di visti di ingresso per lavoro stagionale rilasciabili nell'anno solare al quale la programmazione si riferisce. Detto numero non include i visti di reingresso per lavoro stagionale rilasciati ai sensi dell'articolo 3. Per la sua determinazione si tiene conto delle disponibilita' accertate per il tramite degli uffici"

2.1.2) Al comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte le parole

"Si tiene altresi' conto delle previsioni relative al reingresso per lavoro stagionale effettuate sulla base del numero di visti di reingresso rilasciati ai sensi dell'articolo 3."

2.2.1) Il comma 2 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente

"Presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane negli Stati non appartenenti all'Unione Europea sono istituite speciali liste, nelle quali vengono iscritti i cittadini stranieri extracomunitari che presentano domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale. Dette liste sono utilizzate per l'accoglimento graduale delle richieste, fino a completamento del contingente indicato nella programmazione annuale dei flussi. La graduatoria e' costituita in base alla data di presentazione della domanda di rilascio del visto. Al cittadino straniero extracomunitario che, avendone presentato domanda, non ottenga il rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale, a causa dell'avvenuto completamento del contingente indicato nella programmazione, e che avanzi analoga richiesta di ingresso nell'anno solare successivo, e' attribuita, ai fini della definizione della graduatoria, la data di presentazione della prima domanda."

2.2.2) Dopo il comma 2 dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti

"3.- Il Governo della Repubblica italiana conclude accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati dai quali provengono i piu' rilevanti flussi di cittadini stranieri immigrati in Italia per lavoro stagionale, al fine di stabilire intese per la tutela dei diritti dei lavoratori in materia di previdenza e di sicurezza sociale e per la riamissione sul territorio del Paese di provenienza, in condizioni di sicurezza umana ed economica, di coloro che soggiornino illegalmente in Italia.

4.- Ai fini del provvedimento di respingimento alla frontiera, di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, non e' considerato sprovvisto di mezzi lo straniero munito di visto di ingresso o di reingresso per lavoro stagionale."

3.1.1) Al comma 1 dell'articolo 3 le parole

"per tutto il periodo di occupazione e, comunque, per non piu' di sei mesi all'anno"

sono sostituite dalle seguenti

"per sei mesi"

3.1.2) Al comma 1 dell'articolo 3 le parole

"Decorso tale termine, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato."

sono sostituite dalle parole

"Salvo che abbia titolo alla proroga o alla conversione del permesso di soggiorno o al rilascio di altro permesso di soggiorno, il titolare del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' tenuto, entro quindici giorni dalla data di scadenza del permesso, a lasciare il territorio dello Stato, dopo aver comunicato, con apposita dichiarazione, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione le informazioni relative all'attivita' lavorativa svolta, specificando, per ciascun rapporto di lavoro, la durata, il reddito maturato ed elementi utili all'identificazione del datore di lavoro. Al cittadino extracomunitario e' immediatamente rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione della dichiarazione. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti."

3.2.1) Il comma 2 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente

"2.- E' fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro in uscita, con data, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari che escono dal territorio dello Stato. E' fatto altresi' obbligo ai posti di frontiera di rilevare i dati di detti cittadini e trasmetterli al centro elaborazione dati del ministero dell'Interno."

3.3.1) Il comma 3 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente

"3.- Al titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale che esibisce la ricevuta di cui al comma 1 e' immediatamente rilasciato dal Questore della Provincia dove il cittadino extracomunitario si trova, un visto di reingresso per lavoro stagionale, utilizzabile per un solo ingresso non prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare uscita dal territorio dello Stato. Il visto di reingresso deve riportare gli estremi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale di cui il cittadino extracomunitario e' titolare e consente l'ingresso in Italia di detto cittadino, previa esibizione del timbro con data apposto sul passaporto, ai sensi del comma 2, all'atto della regolare uscita dal territorio dello Stato e a condizione che la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 non sia risultata mendace."

3.4.1) Il comma 4 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente

"Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' prorogato, su richiesta del titolare, in presenza di una richiesta di avviamento per un rapporto di lavoro a tempo determinato per la quale sia stato rilasciato il relativo nullaosta, per il periodo corrispondente a detto rapporto di lavoro. Il permesso puo' essere ulteriormente prorogato, alle stesse condizioni, in presenza di proroga del contratto a tempo determinato o in presenza di un'analoga richiesta presentata da un diverso datore di lavoro. Il permesso in corso di validita' e' convertito, su richiesta del titolare, in presenza di una richiesta di avviamento per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la quale sia stato rilasciato il relativo nullaosta, in un permesso per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile."

4.2.1) Il comma 2 dell'articolo 4 e' soppresso.

4.3.1) Al comma 3 dell'articolo 4 le parole

"in base alle convenzioni internazionali all'uopo stipulate"

sono sostituite dalle seguenti

"in base agli accordi eventualmente stipulati"

4.3.2) Al comma 3 dell'articolo 4 sono aggiunte le parole

"In assenza di tali intese e su richiesta del cittadino extracomunitario, anche qualora non sussistano i requisiti minimi previsti dalla legge per l'ottenimento della pensione, le somme corrispondenti a tutti i contributi versati per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti sono liquidate all'interessato, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di successivo rientro in Italia per motivi di lavoro, i lavoratori extracomunitari che abbiano richiesto detta liquidazione hanno facolta' di restaurare la propria posizione contributiva in Italia, restituendo all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma precedentemente liquidata, incluse le relative maggiorazioni e l'interesse legale calcolato su base annua."

5.2.1) Al comma 2 dell'articolo 5 le parole

"quanto a L.800 milioni annui"

sono sostituite dalle seguenti

"quanto a L.8000 milioni annui"

7.2.1) Il comma 2 dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente

"2.- Qualora il provvedimento di espulsione, adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, riguardi un cittadino straniero extracomunitario che sia entrato nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera, il questore del luogo dove lo straniero si trova puo' richiedere senza altra formalita' al tribunale l'applicazione nei confronti della persona da espellere della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata localita' fino alla decorrenza del termine disposto dal comma 7 dell'articolo 7 di detto decreto-legge ovvero, in caso di presentazione di domanda incidentale di sospensione del provvedimento di espulsione, fino alla decisione definitiva sulla domanda cautelare."

7.3.1) Il comma 3 dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente

"3.- Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, dopo le parole "sicurezza dello Stato," sono aggiunte le parole "ovvero a norma dell'articolo 7, comma 1,"."

7.3.2) Dopo il comma 3 dell'articolo 7 sono aggiunti i seguenti

"4.- Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, le parole "sono espulsi dal territorio dello Stato" sono sostituite dalle parole "sono espulsi dal territorio dello Stato con accompagnamento alla frontiera".

5.- Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, le parole "quanto previsto dal comma 5" sono sostituite dalle parole "quanto previsto dal comma 5 e dal comma 1"."

8.1.1) Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 le parole

"estranea al reato."

sono sostituite dalle parole

"estranea al reato. Dette sanzioni non si applicano ovvero sono revocate qualora al cittadino straniero del quale si e' favorito l'ingresso nel territorio dello Stato sia riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero qualora detto cittadino straniero sia ammesso a soggiornare nel territorio dello Stato.".

9.1.1) Il comma 1 dell'articolo 9 e' soppresso.

9.2.1) Il comma 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente

"2.- Qualora il provvedimento di espulsione, adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, riguardi un cittadino straniero extracomunitario che sia entrato nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera, il questore del luogo dove lo straniero si trova puo' richiedere senza altra formalita' al tribunale l'applicazione nei confronti della persona da espellere della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata localita' fino alla decorrenza del termine disposto dal comma 7 dell'articolo 7 di detto decreto-legge ovvero, in caso di presentazione di domanda incidentale di sospensione del provvedimento di espulsione, fino alla decisione definitiva sulla domanda cautelare."

9.2.2) Dopo il comma 2 dell'articolo 9 sono aggiunti i seguenti

"2 bis.- Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, dopo le parole "sicurezza dello Stato," sono aggiunte le parole "ovvero a norma dell'articolo 7, comma 1,"."

2 ter.- Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, le parole "sono espulsi dal territorio dello Stato" sono sostituite dalle parole "sono espulsi dal territorio dello Stato con accompagnamento alla frontiera".

2 quater.- Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, le parole "quanto previsto dal comma 5" sono sostituite dalle parole "quanto previsto dal comma 5 e dal comma 1"."

9.3.1) Il comma 3 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente

"3.- Ai fini del ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, e' considerato in grado di assicurare ai familiari normali condizioni di vita il lavoratore cittadino extracomunitario che soddisfi ai seguenti requisiti:

a) disponga di un reddito minimo, derivante da fonte lecita, almeno pari aal doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;

b) disponga di un alloggio in un immobile, ad uso di abitazione, che risulti adeguato per i familiari, con riguardo al loro numero e alla loro età.

Qualora non possa dimostrare di essere titolare di proprietà, locazione, uso o usufrutto dell'alloggio, il lavoratore puo' chiedere alla competente autorita' municipale attestazione comprovante la legittima utilizzazione dell'alloggio. L'autorita' municipale, effettuata la relativa verifica, rilascia l'attestazione richiesta."

9.4.1) Il comma 4 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente

"4.- L'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' sostituito dal seguente

"Articolo 6

(Iscrizione anagrafica)

1. Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato o rinnovato con durata superiore a tre mesi hanno diritto e, se,titolari di un permesso di soggiorno di durrata superiore a un anno, il dovere di iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente presso il Comune in cui hanno la propria dimora abituale, secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.

2. Il Sindaco annota l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso di soggiorno e ne dà comunicazione, entro dieci giorni, alla Questura della Provincia.

3. Il permesso di soggiorno annotato dal Sindaco con la iscrizione anagrafica equivale alla carta di identità rilasciata ai cittadini italiani, esclusa la validità ai fini dell'espatrio.

4. Si considera abituale la dimora dello straniero anche qualora si tratti di alloggio presso un albergo o un centro o una struttura di accoglienza, pubblico o privato."."

9.5.1) Il comma 5 dell'articolo 9 e' soppresso.

10.1.1) La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 e' sostituita dalla seguente

"a) Al comma 1 le parole "sono espulsi dal territorio dello Stato" sono sostituite dalle parole "sono espulsi dal territorio dello Stato con accompagnamento alla frontiera"."

10.1.2) La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 e' sostituita dalla seguente

"b) Al comma 7 le parole "quanto previsto dal comma 5" sono sostituite dalle parole "quanto previsto dal comma 5 e dal comma 1"."

10.1.3) Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10, il nuovo comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e' sostituito dal seguente

"12.- Quando, ai sensi del comma 10, non sia possibile procedere immediatamente al respingimento o all'espulsione dello straniero, il provvedimento di espulsione o di respingimento e' sospeso per consentire la presentazione e l'esame di una richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato. Il questore rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento. Il provvedimento di espulsione o di respingimento e' revocato in caso di accoglimento della richiesta. Nei casi in cui la richiesta di riconoscimento non sia ammissibile per uno dei motivi di cui al comma 4 dell'articolo 1, si adotta la misura di cui al comma 11. In questi casi detta misura non puo' essere applicata per piu' di trenta giorni. Trascorso tale termine senza che sia stato possibile procedere all'espulsione o al respingimento, il provvedimento assunto a carico dello straniero e' revocato e il questore rilascia all'interessato, dietro richiesta, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia."

10.1.4) La lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 e' soppressa.

11.1.1) L'articolo 11 e' sostituito dal seguente

"Articolo 11

1.- Il cittadino extracomunitario che, a seguito di un controllo dell'autorita' di pubblica sicurezza, risulti privo, senza giustificato motivo, di documento di identita' e che non abbia effettuato la denuncia di smarrimento o sottrazione, puo' essere sottoposto, su richiesta del questore del luogo al tribunale, a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno in una determinata localita' fino all'accertamento dell'identita', della nazionalita' e della sua posizione in ordine al permesso di soggiorno."

11.1.2) Dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente

"Articolo 11 bis

(Assistenza sanitaria)

1.- Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.663, convertito con legge 29 febbraio 1980, n.33, e' sostituito dal seguente

"7. Agli stranieri temporaneamente presenti nel territorio nazionale, sono assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati, le cure essenziali, ambulatoriali e ospedaliere, ancorche' continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva; e' altresi' garantita la tutela sociale della maternita' responsabile e della gravidanza, come previsto dalle vigenti norme per le cittadine italiane. L'accesso dello straniero alla struttura sanitaria non potra' comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano."

2.- Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.663, convertito con legge 29 febbraio 1980, n.33, e' sostituito dal seguente

"8. Con il provvedimento previsto dal comma 4 dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n.833, sono stabilite le misure e le modalita' della partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri che hanno richiesto di fruire del beneficio di cui al precedente comma, nonche' le rette di degenza da porre a carico degli stranieri che hanno fruito delle cure ai sensi dello stesso comma. Qualora lo straniero non goda di alcuna forma di copertura assicurativa privata o pubblica, del proprio o di altro Stato, e versi in condizioni economiche disagiate accertate dall'amministrazione del presidio sanitario, tramite l'amministrazione comunale territorialmente competente, il pagamento sara' a carico del capitolo 4294 del bilancio del Ministero dell'interno, senza rivalsa. Sono considerati iscritti al servizio sanitario nazionale, in esecuzione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176, i minori stranieri, cosi' come definiti dalla Convenzione stessa, temporaneamente presenti nel territorio nazionale."."

11.1.3) Dopo l'articolo 11 bis e' aggiunto il seguente

"Articolo 11 ter

(Regolarizzazione)

"1.- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini stranieri extracomunitari, presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio dello Stato, per i quali un datore di lavoro dichiara la propria disponibilita' all'assunzione regolare, o che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo, oppure di aver effettuato prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva non inferiore a novanta giornate lavorative, alle dipendenze di cittadini regolarmente residenti in Italia, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile o convertibile, alla scadenza in altro permesso per il quale sussistano i requisiti. Ai cittadini stranieri extracomunitari che richiedono la regolarizzazione e per i quali non ricorrono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro stagionale a norma dell'articolo 3.

2.- Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero, di cui al comma 1, e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. Se in seguito a detti controlli la dichiarazione risulta falsa il permesso di soggiorno e' immediatamente revocato. La falsa dichiarazione e' punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15.

3.- I datori di lavoro che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonche' per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni di versamento di contributi e premi per i periodi antecedenti alla regolarizzazione purche' procedano, nello stesso termine, a regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali attraverso il versamento dei contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo.

4.- Ai cittadini stranieri extracomunitari, presenti nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi diritto ad essere ammessi nel territorio nazionale per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n.943, e che ne facciano richiesta presso gli appositi uffici della questura o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ovvero, se sono titolari di un permesso di soggiorno in corso di validita', e' consentito di convertirlo in un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

5.- I cittadini stranieri extracomunitari che avanzano richiesta di regolarizzazione ai sensi del presente articolo non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni."

12.1.1) Il comma 1 dell'articolo 12 e' soppresso.