(Sergio Briguglio 27/9/1995)

 

QUESITI PER L'AUDIZIONE DEI MINISTRI IN COMMISSIONE

AFFARI COSTITUZIONALI

 

Ministro dell'interno

1) Si dice che l'effetto sospensivo del ricorso contro l'espulsione, diminuendo l'efficacia del provvedimento, lasci di fatto circolare indisturbati molti immigrati dediti ad attivita' criminose e pericolosi per l'ordine pubblico. E' condivisa dal Ministro questa opinione?

Il provvedimento di espulsione adottato dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico e' eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera (art.7, co.5, L.39/1990). Quanti provvedimenti di espulsione sono stati adottati, in questi anni, per motivi di ordine pubblico?

Come si concilia l'allarme per l'ordine pubblico con la scarsa utilizzazione di questo strumento?

2) Si dice che i provvedimenti di espulsione ordinari (con semplice ingiunzione a lasciare l'Italia entro quindici giorni) sono inefficaci. Quanti ne sono stati adottati in questi anni? Quanti ricorsi sono stati presentati in corrispondenza (la presentazione di un ricorso al TAR viene a costare piu' di mezzo milione)? Se il primo numero supera nettamente il secondo, come si fa a dire che gli espulsi non lasciano l'Italia dal momento che alla frontiera non vi e' nessuna forma di registrazione delle uscite? Non e' un'imperdonabile leggerezza diffondere cifre non sostenute da un'analisi corretta?

3) Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 39/1990 impone che gli operatori di frontiera appongano il timbro con data sul documento di viaggio dello straniero extracomunitario che entri in Italia a qualsiasi titolo, e trasmettano i dati corrispondenti al Centro di elaborazione dati del ministero dell'interno. E' prassi consolidata che questi atti siano omessi. Come si possono avere dati certi sugli ingressi in tal modo? Come ci si regola per gli ingressi che avvengono da posti di frontiera non aeroportuali? Gli operatori di frontiera che eseguono i controlli sui treni sono dotati dell'attrezzatura adatta per la registrazione dei dati e per la loro trasmissione al Ministero? Se, di fatto, queste procedure sono trascurate, come si spera di poter discriminare tra ingressi regolari e ingressi clandestini (avvenuti cioe' con elusione dei controlli di frontiera)?

4) Tenuto conto del fatto che, nonostante le disposizioni di legge (art.4, co.3, L.39/1990), nessun turista giapponese o americano provvede a richiedere il permesso di soggiorno entro gli otto giorni prescritti, e che, per prassi consolidata, ai posti di frontiera non viene apposto il timbro con data sul passaporto, come si pensa di evitare che l'adozione uniforme (non discriminatoria) di misure piu' severe contro il soggiorno illegale a seguito di ingresso clandestino colpisca pesantemente il turismo e, quindi, l'immagine dell'Italia all'estero? Si pensa forse di sostituire il controllo dei documenti (permesso di soggiorno e documento di viaggio) con il controllo dei biglietti aerei o delle macchine fotografiche?

5) Il comma 11 dell'articolo 7 della legge 39/1990 consente al questore di richiedere al tribunale l'applicazione delle misure di sorveglianza di pubblica sicurezza nei confronti dello straniero, quando si rendano necessari controlli sull'identita' o acquisizioni di documenti o quando non sia possibile eseguire immediatamente l'espulsione. Quante volte e' stata invocata questa disposizione in questi anni? E' stata utilizzata adeguatamente nei casi di presunti occultamento o distruzione del documento di viaggio? Dal momento che nulla impedisce di procedere al rilevamento delle impronte digitali per lo straniero sottoposto a misure di sorveglianza e che il sottrarsi a tali misure ha rilevanza penale, non si ritiene che questo strumento possa rappresentare di per se' un adeguato deterrente contro il tentativo di sottrarsi all'espulsione tramite la distruzione o l'occultamento del documento di viaggio?

6) La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 39/1990 cita il numero di richieste di permesso di soggiorno per lavoro avanzate da titolari di permesso di soggiorno per altri motivi (quali turismo e studio) tra gli elementi di cui il governo deve tener conto all'atto della programmazione dei flussi. E' noto che, data l'improbabilita' di essere chiamati nominativamente dall'Italia restando nel proprio Paese, molti stranieri scelgono di entrare in Italia per turismo e di cercare sul posto lavoro. Quante richieste di permesso di soggiorno per lavoro sono state avanzate in questi anni da titolari di permesso per turismo? Sono state accolte e registrate dalle questure? o sono state considerate di fatto inammissibili e respinte in modo informale? Se vale questa seconda ipotesi, chi ha autorizzato le questure ad adottare questo comportamento? Non si dica, in proposito, che l'accoglimento di tali richieste era vietato dalla programmazione dei flussi: la programmazione riguarda infatti solo i flussi di ingresso per lavoro, non le possibilita' di accesso al lavoro regolare in modo generale (ad esempio, i ricongiungimenti familiari danno origine ad accessi al mercato del lavoro non regolati dalla programmazione dei flussi).

7) Il comma 10 dell'articolo 7 della legge 39/1990 dispone che nessuno straniero possa essere respinto o espulso verso un paese nel quale possa essere oggetto di persecuzione. Come ci si regola nei casi in cui non sia possibile individuare alcuna destinazione alternativa? Lo straniero e' ammesso a soggiornare in Italia? Con che tipo di permesso?

8) Si sente dire che l'attuale normativa sull'immigrazione non consenta all'Italia di entrare a far parte a tutti gli effetti dell'Accordo di Schengen. Eppure, la legge di ratifica della Convenzione di Schengen ha modificato la legge 39/1990 nelle parti che contrastavano con detta Convenzione. A quali aspetti ulteriori da modificare si fa allora riferimento? O non e' forse vero, piuttosto, che l'Italia non ha ancora adeguato il sistema di protezione dei dati alle disposizioni della Convenzione Europea del 1981? Se e' cosi', da chi dipende questo ritardo?

9) Si sente dire che un provvedimento di regolarizzazione di immigrati illegalmente soggiornanti in Italia o, piu' semplicemente, un atteggiamento troppo permissivo nei loro confronti rischi di metterci in difficolta' di fronte ai nostri partners europei. Tuttavia, anche in una piena applicazione del Trattato dell'Unione, risulterebbe garantito il diritto di libera circolazione degli stranieri in quanto persone, ma non in quanto lavoratori. Lo straniero (extra Unione) sarebbe quindi legittimato ad attraversare le frontiere interne per soggiorni di breve durata (max.: tre mesi), non per stabilirsi definitivamente (come lavoratore) in un Paese membro diverso da quello nel quale e' stato autorizzato a risiedere. Qualora tentasse di prolungare il proprio soggiorno oltre i tre mesi, potrebbe essere quindi a buon diritto espulso. Si vede allora come non sia tanto la condizione riguardo alla legalita' del soggiorno in Italia a rendere lo straniero che decida di attraversare una frontiera interna gradito o meno al Paese di destinazione, quanto il fatto che egli decida di mantenere la durata del proprio soggiorno entro il limite di tre mesi o di prolungarla oltre tale termine. In altri termini: e' piu' gradito alla Germania uno straniero irregolare in Italia che per tre mesi va a Berlino a fare il turista, che non uno straniero, regolare in Italia, che tenta di stabilirsi permanentemente a Francoforte, lavorando in nero come giardiniere. E' evidente come la Germania abbia un solo modo per individuare gli stranieri sgraditi e liberarsene: i controlli sul territorio. L'essere gradito o meno e' una qualita', infatti, che lo straniero acquista allo scadere dei tre mesi - al momento, cioe', di scegliere tra il lasciare la Germania (da turista) o il restarvi (da lavoratore) - e non al momento dell'attraversamento della frontiera.

Pertanto, cosa c'entrano l'entrata in vigore dell'Accordo di Schengen (che investe solo il problema dei controlli di frontiera) e l'eventuale partecipazione dell'Italia con il problema della protezione della Germania dall'immigrazione indesiderata?

Cosa c'entrano con lo stesso problema le decisioni e gli atteggiamenti assunti in Italia riguardo a irregolari e clandestini? Se la Germania non vuole eseguire i necessari controlli sul territorio ne' i conseguenti provvedimenti di espulsione a carico degli immigrati non graditi, come potrebbe (e perche' dovrebbe?) farsene carico l'Italia, distinguendo preventivamente, tra gli immigrati regolari e quelli irregolari, coloro che aspirano a diventare immigrati sgraditi alla Germania?

10) Non ritiene il Ministro che si tratti di una dannosa forzatura l'opposizione di un diniego alla richiesta di nulla osta all'ingresso (da accompagnarsi, all'atto di una chiamata nominativa, alla richiesta di autorizzazione al lavoro) quando risulti un soggiorno pregresso in Italia del lavoratore interessato?

 

Ministro del lavoro e della previdenza sociale

1) La legge 943/1986, al comma 1 dell'articolo 5, stabilisce che siano istituite apposite liste per l'avviamento al lavoro di cittadini stranieri che chiedano di migrare in Italia per lavoro. Perche' queste liste non sono attualmente tenute? Perche' si e' deciso di sopprimerle con la circolare 37/1989 del Ministero del lavoro? Quali possibilita' ha chi aspiri alla migrazione di segnalare a un datore di lavoro in Italia la propria disponibilita'? Non ritiene il Ministro che, in assenza di altri strumenti, al lavoratore straniero non resti che tentare di entrare in Italia, anche regolarmente come turista, allo scopo di incontrare sul posto un datore di lavoro interessato ad assumerlo?

2) Non ritiene il Ministro che, tale essendo la situazione, all'immigrato che ha trovato cosi' lavoro non resti che avanzare richiesta di un permesso di soggiorno per lavoro? Risulta al Ministro che tali richieste siano prese in considerazione? Se la risposta e' negativa, come si concilia questo con il comma 3 dell'articolo 2 della legge 39/1990, che dispone che il Governo tenga conto del numero di queste richieste prima di ammettere ulteriori flussi di ingresso per lavoro destinati a coprire il fabbisogno di manodopera?

Quale utilita' puo' esservi nell'opporre un diniego alle suddette richieste o nel far si' che si diffonda, di fatto, la convinzione che esse non siano ammissibili? Non ritiene il Ministro che cosi' si favorisca la costituzione di rapporti di lavoro irregolari, con gravi conseguenze sul piano dell'evasione contributiva e su quello della mancata tutela dei diritti del lavoratore, e che si producano condizioni di concorrenza sleale a danno dei disoccupati italiani?

3) Non ritiene il Ministro che, avvenendo gran parte dell'assorbimento di manodopera immigrata nel settore dei servizi alla persona (collaborazione familiare, assistenza ad anziani e ad invalidi, etc.), si debba supporre che la quasi totalita' delle chiamate nominative effettuate in questi anni (circa venticinquemila per anno) siano state effettuate a valle di un incontro diretto tra datore di lavoro e lavoratore avvenuto secondo le modalita' prima descritte?

Posto che tali chiamate sono effettuate sulla base della formale assunzione di residenza all'estero del lavoratore interessato e che quindi, in caso di ingresso in Italia gia' avvenuto per turismo, comportano un costoso ritorno del lavoratore in patria prima del reingresso in Italia per motivi di lavoro, non ritiene il Ministro che di tutti i rapporti di lavoro irregolari costituiti secondo le modalita' descritte solo una modesta percentuale - corrispondente alla percentuale di datori di lavoro particolarmente scrupolosi - dia luogo a chiamate nominative? Non ritiene, quindi, il Ministro che il numero annuale di chiamate nominative sottostimi largamente l'effettivo fabbisogno di manodopera immigrata del nostro mercato del lavoro?

4) Non ritiene il Ministro che questa difficolta' sia la principale causa della crescita del fenomeno dell'irregolarita' in Italia? Non ritiene che il lasciare come unico meccanismo di accesso al lavoro regolare la chiamata nominativa (come fatto dai decreti di programmazione di questi anni) non possa che perpetuare questa crescita? Non ritiene che, almeno con riferimento alle mansioni in corrispondenza alle quali e' necessario un incontro diretto preventivo tra datore di lavoro e lavoratore perche' si stabilisca un rapporto di lavoro, sia opportuno escogitare meccanismi di accesso che consentano un tale incontro, in Italia, prima che venga presentata la richiesta di autorizzazione al lavoro?

5) Con riferimento all'introduzione di una normativa sul lavoro stagionale, puo' il ministro fornire dele stime sul tasso di irregolarita' nei rapporti di lavoro (riguardanti lavoratori italiani o stranieri) a carattere stagionale nel nostro Paese? Non ritiene il Ministro che difficilmente si possano ottenere apprezzabili risultati nella lotta contro il lavoro nero imponendo al datore di lavoro vincoli supplementari per la costituzione del rapporto di lavoro, quali l'assicurazione di disponibilita' dell'alloggio per il lavoratore?

6) Non ritiene il Ministro che la definizione di accordi bilaterali riguardanti i lavoratori stagionali sia cosa di non rapida soluzione, e che quindi, posta come condizione necessaria per il rilascio di permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rischi di rinviare sine die l'avvio del circuito stagionale? Non ritiene che possa essere piu' opportuna una formulazione che preveda la possibilita' di definizione di tali accordi, senza pero' imporla?

7) Non ritiene il Ministro che in assenza di una certezza di reingresso, il lavoratore stagionale possa essere fortemente invogliato a prolungare irregolarmente il soggiorno in Italia? Non ritiene che la previsione di un semplice diritto di precedenza, fruibile solo fino a completamento della quota (incognita al momento dell'uscita del lavoratore dall'Italia) definita dalla programmazione, rischi di essere un incentivo insufficiente?

8) Non ritiene, per contro, che il condizionare il conferimento di un diritto di reingresso certo ad un atto di dichiarazione da parte del lavoratore riguardo all'attivita' lavorativa svolta possa costituire un valido strumento per l'individuazione delle situazioni piu' gravi di sfruttamento della manodopera?

9) Non ritiene che il condizionare la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato al completamento di alcune stagioni lavorative in Italia possa costituire, nei fatti, un incentivo alla costituzione di rapporti di lavoro stabili in condizioni irregolari? Non ritiene, per contro, che possa essere piu' opportuno consentire la conversione fin dalla prima stagione lavorativa?